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Document 32024R1185

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1185 della Commissione, del 24 aprile 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione dell’acido ortofosforico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2013

    C/2024/2591

    GU L, 2024/1185, 25.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1185/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1185/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1185

    25.4.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1185 DELLA COMMISSIONE

    del 24 aprile 2024

    relativo al rinnovo dell’autorizzazione dell’acido ortofosforico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2013

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

    (2)

    L’acido ortofosforico è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2013 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

    (3)

    In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione dell’acido ortofosforico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «conservanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.

    (4)

    Nel parere del 27 settembre 2023 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, l’acido ortofosforico continua a essere sicuro per le specie bersaglio e per l’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo è corrosivo per la pelle e per gli occhi e dovrebbe essere considerato pericoloso per le vie respiratorie. L’Autorità non ha ritenuto necessario valutare l’efficacia dell’acido ortofosforico in quanto la domanda di rinnovo dell’autorizzazione non comprende una proposta di modifica o integrazione delle condizioni dell’autorizzazione iniziale a tale riguardo.

    (5)

    Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione effettuata nel contesto della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi dell’acido ortofosforico come additivo per mangimi. In conformità all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (4), non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

    (6)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l’acido ortofosforico soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo. Tali misure di protezione lasciano impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del diritto dell’Unione.

    (7)

    A seguito del rinnovo dell’autorizzazione dell’acido ortofosforico come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2013.

    (8)

    Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dell’acido ortofosforico, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell’autorizzazione.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Rinnovo dell’autorizzazione

    L’autorizzazione della sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

    Articolo 2

    Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2013

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2013 è abrogato.

    Articolo 3

    Misure transitorie

    1.   La sostanza specificata nell’allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 15 novembre 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 15 maggio 2024, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

    2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 15 maggio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 15 maggio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

    3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 15 maggio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 15 maggio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2013 della Commissione, del 25 ottobre 2013, relativo all’autorizzazione di un preparato di acido ortofosforico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 288 del 30.10.2013, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1055/oj).

    (3)   EFSA Journal 2023;21(10):8361.

    (4)  Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: conservanti

    1a338

    Acido ortofosforico

    Composizione dell’additivo

    Acido ortofosforico

    (67 % - 85,7 %) p/p (soluzione acquosa)

    Acidità volatile: ≤ 10 mg/kg (espressi in acido acetico)

    Cloruri: ≤ 200 mg/kg (espressi in cloro)

    Solfati: ≤ 1 500  mg/kg (espressi in CaSO4)

    ---------------------------------

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Acido ortofosforico H3PO4

    Numero CAS: 7664-38-2

    ----------------------------------

    Metodo di analisi  (1)

    Per la determinazione dell’acido ortofosforico nell’additivo per mangimi: titolazione con idrossido di sodio (JECFA, monografia «Phosphoric acid»).

    Per la determinazione del fosforo totale nelle premiscele: metodo sulla base del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III).

    Tutte le specie animali

    -

    -

    -

    1.

    Il contenuto di fosforo deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele.

    2.

    Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    15 maggio 2034


    (1)  (1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1185/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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