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Document 32023D2826
Council Decision (EU) 2023/2826 of 11 December 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union in the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation and repealing Decision (EU) 2019/859
Decisione (UE) 2023/2826 del Consiglio, dell’11 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale e che abroga la decisione (UE) 2019/859
Decisione (UE) 2023/2826 del Consiglio, dell’11 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale e che abroga la decisione (UE) 2019/859
ST/16779/2023/INIT
GU L, 2023/2826, 29.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2826/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2826 |
29.12.2023 |
DECISIONE (UE) 2023/2826 DEL CONSIGLIO
dell’11 dicembre 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale e che abroga la decisione (UE) 2019/859
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 2012/130/UE del Consiglio (1) l’Unione ha concluso la convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale («convenzione SPRFMO»), che ha istituito la commissione SPRFMO (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation – Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale). |
(2) |
La commissione SPRFMO adotta misure di conservazione e di gestione volte a conseguire gli obiettivi della convenzione SPRFMO. Tali misure possono diventare vincolanti per l’Unione. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce che l’Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l’Unione applichi alla gestione della pesca un approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l’Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l’impatto di tale attività sull’ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013, inoltre, dispone specificamente che l’Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca. |
(4) |
In linea con le comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita», «Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici» e «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente», è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale. |
(5) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell’economia circolare» fa riferimento a misure specifiche volte a ridurre l’inquinamento marino e da plastica e la perdita o l’abbandono in mare degli attrezzi da pesca. La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti — Piano d’azione dell’UE: “Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo”» mira inoltre a ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell’ambiente. |
(6) |
La comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile» sottolinea l’importanza della protezione e della conservazione della biodiversità marina nell’azione esterna dell’Unione. L’Unione è il principale attore delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi per la pesca a livello mondiale. Al loro interno l’Unione promuove la sostenibilità degli stock ittici e un processo decisionale trasparente basato su solidi pareri scientifici, favorisce la ricerca scientifica e rafforza il rispetto degli obblighi. |
(7) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di commissione SPRFMO per il periodo 2024-2028, poiché le misure di conservazione e di esecuzione della SPRFMO potrebbero essere vincolanti per l’Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (3) e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (4) e sul regolamento (UE) 2017/2403 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(8) |
Attualmente la posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni della SPRFMO è stabilita dalla decisione (UE) 2019/859 del Consiglio (6). È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che riguarderebbe il periodo 2024-2028. |
(9) |
In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione SPRFMO e della conseguente necessità che la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della commissione SPRFMO, è opportuno stabilire procedure, secondo il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell’Unione nel periodo 2024-2028, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni della commissione dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) figura nell’allegato I.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione dell’Unione da adottare nelle riunioni della commissione SPRFMO avviene conformemente all’allegato II.
Articolo 3
La posizione dell’Unione definita nell’allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione entro e non oltre la data della riunione annuale della commissione SPRFMO del 2029.
Articolo 4
La decisione (UE) 2019/859 è abrogata.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
L. PLANAS PUCHADES
(1) Decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(3) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
(6) Decisione (UE) 2019/859 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell’Unione, nell’ambito dell’SPRFMO (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 27).
ALLEGATO I
Posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)
1. PRINCIPI
Nell’ambito della SPRFMO, l’Unione:
a) |
provvede affinché le misure adottate nell’ambito della SPRFMO siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell’accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell’accordo dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) del 1993 volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi da pesca in alto mare e dell’accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo del 2009; |
b) |
promuove gli obiettivi dell’accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale) e in occasione della 15a Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della protezione della biodiversità marina e la protezione del 30 % degli oceani nel mondo mediante le aree marine protette; |
c) |
contribuisce all’attuazione del Green Deal europeo, in linea con le conclusioni del Consiglio del 23 ottobre 2020 dal titolo «Biodiversità — Perché non possiamo più indugiare», con le conclusioni del Consiglio del 10 giugno 2021 dal titolo «Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici», segnatamente per quanto riguarda la protezione della natura, e con le conclusioni del Consiglio del 19 ottobre 2020 sulla strategia «Dal produttore al consumatore», e a «Un’Europa più forte nel mondo»; |
d) |
agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall’Unione nel quadro della politica comune della pesca, in particolare grazie all’approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l’attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell’Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori; |
e) |
si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca; |
f) |
si conforma alle conclusioni del Consiglio del 13 dicembre 2022 sulla governance internazionale degli oceani per mari e oceani sicuri, puliti, sani e gestiti in modo sostenibile per quanto riguarda la biodiversità marina; |
g) |
si adopera ai fini di un adeguato coinvolgimento dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure della SPRFMO e garantisce che le misure adottate nell’ambito della SPRFMO siano conformi agli obiettivi della convenzione SPRFMO; |
h) |
promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP); |
i) |
persegue la coerenza e le sinergie con le politiche condotte dall’Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali con i paesi terzi in materia di pesca e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell’ambito delle relazioni esterne, dell’occupazione, dell’ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell’innovazione; |
j) |
mira a creare condizioni di parità per la flotta dell’Unione nella zona della convenzione SPRFMO, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell’Unione, e a promuovere l’attuazione uniforme di tali principi e norme; |
k) |
promuove, ove opportuno, il coordinamento tra la SPRFMO e le ORGP e le convenzioni marittime regionali esistenti e la cooperazione con le organizzazioni internazionali, a seconda dei casi, nell’ambito dei rispettivi mandati; |
l) |
promuove, tra le ORGP riguardanti specie diverse dai tonnidi, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP riguardanti i tonnidi. |
2. ORIENTAMENTI
L’Unione si adopera, se del caso, per sostenere l’adozione delle azioni seguenti da parte della SPRFMO:
a) |
misure volte a promuovere la conservazione e il ripristino della biodiversità, e a promuovere la sostenibilità degli stock e l’integrazione delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici nel processo decisionale; |
b) |
misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione SPRFMO basate sui migliori pareri scientifici disponibili, compresa la normativa sui totali ammissibili di cattura e i contingenti o lo sforzo di pesca per la cattura delle risorse biologiche marine vive regolamentate dalla SPRFMO, che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile. Se necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati al fine di mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili; |
c) |
misure intese a promuovere la raccolta dei dati, la ricerca scientifica e decisioni di gestione basate su dati scientifici, il rafforzamento del suo comitato di applicazione, una cultura ispirata al rispetto delle norme e valutazioni periodiche indipendenti dei risultati ottenuti; |
d) |
misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione SPRFMO, tra cui l’iscrizione nell’elenco dei pescherecci INN e l’incrocio dei dati con quelli di altre ORGP, e misure intese a promuovere la tracciabilità del pesce e dei prodotti della pesca sulla base delle linee guida volontarie sui sistemi di documentazione delle catture; |
e) |
misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione SPRFMO per garantire l’efficacia dei controlli e il rispetto delle misure adottate nell’ambito della SPRFMO, compreso il rafforzamento del controllo sulle operazioni di trasbordo sulla base delle linee guida volontarie della FAO sui trasbordi; |
f) |
misure destinate a ridurre al minimo l’impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione SPRFMO conformemente alla convenzione SPRFMO e agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d’altura, e misure intese a evitare e ridurre il più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare; |
g) |
misure volte a ridurre l’inquinamento marino, impedire lo smaltimento della plastica in mare e a contenere l’impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, comprese misure volte a ridurre l’impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell’oceano e a facilitare l’identificazione e il recupero di tali attrezzi sulla base delle linee guida volontarie della FAO sulla marcatura degli attrezzi da pesca; |
h) |
misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo; |
i) |
raccomandazioni che, ove opportuno e per quanto consentito dagli atti costitutivi pertinenti, promuovano l’applicazione della convenzione sul lavoro nella pesca dell’Organizzazione internazionale del lavoro; |
j) |
approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare con quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione; |
k) |
misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della SPRFMO; |
l) |
misure coerenti con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare. |
ALLEGATO II
Definizione annuale della posizione dell’Unione da adottare nelle riunioni dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)
Prima di ogni riunione della commissione SPRFMO, quando tale organo è chiamato ad adottare atti che hanno effetti giuridici sull’Unione, sono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell’Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell’allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione della commissione SPRFMO, un documento scritto che illustri nei dettagli la posizione dell’Unione proposta, per esame e approvazione degli elementi specifici della posizione da esprimere a nome dell’Unione.
Qualora nel corso di una riunione della commissione SPRFMO sia impossibile raggiungere un accordo, anche nell’immediato, affinché la posizione dell’Unione tenga conto di nuovi elementi, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2826/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)