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Document 32023D2416

Decisione (UE) 2023/2416 del Consiglio, del 24 ottobre 2023, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2023

ST/13955/2023/INIT

GU L, 2023/2416, 25.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2416/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2416/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2416

25.10.2023

DECISIONE (UE) 2023/2416 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2023

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2023

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (2), in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate di impegni e di pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(2)

Conformemente all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2023 una proposta che specifica l’importo della terza quota del contributo per il 2023.

(3)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.

(4)

A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) fino alla chiusura dell’11o FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti, non deve essere riutilizzata.

(5)

La decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio (3) fissa l’importo annuo del contributo che le parti del FES sono tenute a versare per il 2023 a 1 800 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

(6)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure da essa previste, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’importo dei contributi che le parti del FES devono versare come terza quota per il 2023 è fissato a 500 000 000 EUR, così ripartiti: 400 000 000 EUR per la Commissione e 100 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 2

I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione europea e alla BEI dalle parti del FES a titolo di terza quota per il 2023, conformemente all’allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)   GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(2)   GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

(3)  Decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio del 14 novembre 2022, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l’importo annuo per il 2023, l’importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026 (GU L 294, del 15.11.2022, pag. 17).


ALLEGATO

Terza quota dei contributi del FES per il 2023 (EUR) da versare alla Commissione e alla BEI

STATI MEMBRI E REGNO UNITO

Ripartizione 11o FES (%)

Terza quota 2023 (EUR)

Totale

Commissione

11o FES

BEI

11o FES

BELGIO

3,24927

12 997 080

3 249 270

16 246 350

BULGARIA

0,21853

874 120

218 530

1 092 650

CECHIA

0,79745

3 189 800

797 450

3 987 250

DANIMARCA

1,98045

7 921 800

1 980 450

9 902 250

GERMANIA

20,57980

82 319 200

20 579 800

102 899 000

ESTONIA

0,08635

345 400

86 350

431 750

IRLANDA

0,94006

3 760 240

940 060

4 700 300

GRECIA

1,50735

6 029 400

1 507 350

7 536 750

SPAGNA

7,93248

31 729 920

7 932 480

39 662 400

FRANCIA

17,81269

71 250 760

17 812 690

89 063 450

CROAZIA

0,22518

900 720

225 180

1 125 900

ITALIA

12,53009

50 120 360

12 530 090

62 650 450

CIPRO

0,11162

446 480

111 620

558 100

LETTONIA

0,11612

464 480

116 120

580 600

LITUANIA

0,18077

723 080

180 770

903 850

LUSSEMBURGO

0,25509

1 020 360

255 090

1 275 450

UNGHERIA

0,61456

2 458 240

614 560

3 072 800

MALTA

0,03801

152 040

38 010

190 050

PAESI BASSI

4,77678

19 107 120

4 776 780

23 883 900

AUSTRIA

2,39757

9 590 280

2 397 570

11 987 850

POLONIA

2,00734

8 029 360

2 007 340

10 036 700

PORTOGALLO

1,19679

4 787 160

1 196 790

5 983 950

ROMANIA

0,71815

2 872 600

718 150

3 590 750

SLOVENIA

0,22452

898 080

224 520

1 122 600

SLOVACCHIA

0,37616

1 504 640

376 160

1 880 800

FINLANDIA

1,50909

6 036 360

1 509 090

7 545 450

SVEZIA

2,93911

11 756 440

2 939 110

14 695 550

REGNO UNITO (*1)

14,67862

58 714 480

14 678 620

73 393 100

TOTALE UE-27 E REGNO UNITO

100,00

400 000 000

100 000 000

500 000 000


(*1)  A norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi nel 2023 la sua quota residua della riserva del 10o e dell’11o FES attraverso un calcolo su base netta del contributo residuo del Regno Unito al FES per il 2023 (2a e 3a quota, pari complessivamente a 154,12 milioni di EUR). Di tale calcolo su base netta si deve tenere conto nelle rispettive istruzioni di pagamento.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2416/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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