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Document 32022D1661

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/1661 del Consiglio del 26 settembre 2022 recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

    ST/12089/2022/INIT

    GU L 250 del 28/09/2022, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1661/oj

    28.9.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 250/14


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1661 DEL CONSIGLIO

    del 26 settembre 2022

    recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 14 della Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio (2) possono esonerare dall’imposta sul valore aggiunto («IVA») i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo pari alla somma di 5 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale.

    (2)

    Con decisione di esecuzione 2013/677/UE del Consiglio (3) il Granducato di Lussemburgo è stato autorizzato ad introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, al fine di esonerare dall’IVA fino al 31 dicembre 2016 i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 25 000 EUR («misura speciale»).

    (3)

    La decisione di esecuzione 2013/677/UE è stata modificata una prima volta dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/319 del Consiglio (4), che ha autorizzato il Granducato di Lussemburgo a esonerare dall’IVA fino al 31 dicembre 2019 i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 30 000 EUR. È stata successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2210 del Consiglio (5), che ha autorizzato il Granducato di Lussemburgo a innalzare la soglia a 35 000 EUR e a prorogare l’applicazione della misura speciale fino al 31 dicembre 2022.

    (4)

    Con lettera protocollata dalla Commissione l’11 marzo 2022 il Granducato di Lussemburgo ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024, vale a dire la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio (6) sulla semplificazione delle disposizioni sull’IVA per le piccole imprese. Tale direttiva dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2025, gli Stati membri saranno autorizzati a esonerare dall’IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi il cui volume d’affari annuo in uno Stato membro non supera la soglia di 85 000 EUR o l’equivalente in moneta nazionale.

    (5)

    A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 7 aprile 2022, ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dal Granducato di Lussemburgo. Con lettera dell’8 aprile 2022 la Commissione ha comunicato al Granducato di Lussemburgo che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.

    (6)

    La misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, che che mira a ridurre l’onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno. Essa mira altresì ad agevolare la conformità delle piccole imprese nonché il controllo da parte delle autorità fiscali. La soglia di 35 000 EUR è coerente con la nuova soglia di franchigia di cui alla direttiva (UE) 2020/285.

    (7)

    La misura speciale resterà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi hanno ancora la facoltà di optare per il regime normale di applicazione dell’IVA a norma dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

    (8)

    Secondo le informazioni fornite dal Granducato di Lussemburgo, la misura speciale avrà solo un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.

    (9)

    A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio (7), il Granducato di Lussemburgo non deve effettuare alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l’esercizio finanziario 2022 e successivi.

    (10)

    Tenuto conto dell’incidenza positiva che la misura speciale ha avuto sulla semplificazione degli obblighi in materia di IVA riducendo gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, nonché dell’assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare il Granducato di Lussemburgo a continuare ad applicare la misura speciale.

    (11)

    È opportuno che l’applicazione della misura speciale sia limitata nel tempo. Il limite temporale dovrebbe essere sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia attuale. Inoltre, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, al più tardi entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 di tale direttiva, e devono applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare il Granducato di Lussemburgo ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.

    (12)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/677/UE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/677/UE è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2024.».

    Articolo 2

    Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

    Articolo 3

    Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Z. NEKULA


    (1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

    (2)  Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell’11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari - Struttura e modalità d’applicazione del sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).

    (3)  Decisione di esecuzione 2013/677/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza il Granducato di Lussemburgo ad introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 33).

    (4)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/319 del Consiglio, del 21 febbraio 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 47 del 24.2.2017, pag. 7).

    (5)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2210 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 332 del 23.12.2019, pag. 155).

    (6)  Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

    (7)  Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell’11.5.2021, pag. 9).


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