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Document 32021R2269

Regolamento (UE) 2021/2269 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/1091 per quanto riguarda il contributo dell’Unione per le statistiche integrate sulle aziende agricole nell’ambito del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/70/2021/INIT

GU L 457 del 21/12/2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2269/oj

21.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 457/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/2269 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2021

che modifica il regolamento (UE) 2018/1091 per quanto riguarda il contributo dell’Unione per le statistiche integrate sulle aziende agricole nell’ambito del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che gli Stati membri debbano raccogliere e fornire i dati strutturali di base e i dati dei moduli relativi alle aziende agricole (rispettivamente, «dati di base» e «dati dei moduli») per gli anni di riferimento 2023 e 2026.

(2)

La realizzazione delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e l’adempimento degli obblighi di informazione dell’Unione richiedono cospicue risorse finanziarie da parte degli Stati membri e dell’Unione.

(3)

Gli Stati membri riceveranno dall’Unione un contributo finanziario massimo pari al 75 % a copertura dei costi delle rilevazioni dei dati di base e dei dati dei moduli per gli anni di riferimento 2023 e 2026, entro gli importi massimi specificati nel regolamento (UE) 2018/1091.

(4)

Il regolamento (UE) 2018/1091 definisce la dotazione finanziaria per l’intera durata del pertinente quadro finanziario pluriennale (QFP) e comprende una disposizione per definire l’importo da erogare per le ulteriori rilevazioni dei dati nell’ambito del successivo QFP, che include le indagini sulla struttura delle aziende agricole per gli anni di riferimento 2023 e 2026.

(5)

Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (3) ha stabilito il suddetto successivo QFP per il periodo 2021-2027.

(6)

Ai sensi del regolamento (UE) 2018/1091, l’importo del contributo dell’Unione per le statistiche integrate sulle aziende agricole nell’ambito del QFP per gli anni dal 2021 al 2027 deve essere determinato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, su proposta della Commissione, dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.

(7)

L’importo proposto per gli anni dal 2021 al 2027 dovrebbe finanziare le sole indagini sulla struttura delle aziende agricole svolte nel 2023 e nel 2026, compresi i costi collegati alla gestione, alla manutenzione e all’elaborazione delle banche dati utilizzate della Commissione per trattare i dati forniti dagli Stati membri.

(8)

Oltre a ciò, a seguito del suo recesso dall’Unione, è opportuno cancellare il riferimento al Regno Unito nel regolamento (UE) 2018/1091.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1091.

(10)

È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo, istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(11)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al fine di garantire che gli Stati membri ricevano tempestivamente i finanziamenti dall’Unione per consentire ai propri istituti nazionali di statistica di preparare la raccolta di dati per l’anno di riferimento 2023,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/1091 è così modificato:

1)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per il totale dei costi relativi alle rilevazioni dei dati di base e dei dati dei moduli per gli anni di riferimento 2023 e 2026, il contributo finanziario dell’Unione è limitato agli importi massimi specificati nel seguito:»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

2 000 000 EUR per paese per la Bulgaria, la Germania, l’Ungheria e il Portogallo;»;

b)

il paragrafo 5 è soppresso;

c)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Il contributo finanziario dell’Unione per le sovvenzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo è a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, a decorrere dal 1o gennaio 2023, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).»;"

2)

all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La dotazione finanziaria dell’Unione per l’attuazione del programma di rilevazioni dei dati per gli anni di riferimento 2023 e 2026, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e l’elaborazione dei sistemi di banche dati utilizzati in seno alla Commissione per trattare i dati forniti dagli Stati membri a norma del presente regolamento, è di 40 000 000 EUR per il periodo coperto dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (*2).

(*2)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).»."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 dicembre 2021.

(2)  Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

(4)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).


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