This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021R0637
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/637 of 15 March 2021 laying down implementing technical standards with regard to public disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Implementing Regulation (EU) No 1423/2013, Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1555, Commission Implementing Regulation (EU) 2016/200 and Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2295 (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 136 del 21/04/2021, p. 1–327
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/01/2023
21.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/637 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2021
che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 434 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel dicembre 2019 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato il quadro di Basilea consolidato, in particolare gli obblighi di informativa nell’ambito del terzo pilastro aggiornati (2), che per la maggior parte sono stati introdotti nel regolamento (UE) n. 575/2013 dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Al fine di attuare tali modifiche, è opportuno stabilire un quadro coerente e completo in materia di informativa nell’ambito del terzo pilastro. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione (4), il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione (5), il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione (6) e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (7) stabiliscono formati, modelli e tabelle uniformi rispettivamente per i fondi propri, le riserve di capitale anticicliche, il coefficiente di leva finanziaria e le attività vincolate. Formati, modelli e tabelle uniformi dovrebbero pertanto essere estesi all’informativa su altri aspetti prudenziali che il regolamento (UE) 2019/876 impone di rendere pubblici. Più specificamente, è opportuno introdurre un modello d’informativa sulle metriche principali che faciliti l’accesso dei partecipanti al mercato alle principali informazioni degli enti relative ai fondi propri e alla liquidità. |
(3) |
I modelli e le tabelle utilizzati per l’informativa dovrebbero trasmettere informazioni sufficientemente esaurienti e comparabili, consentendo così agli utilizzatori di tali informazioni di valutare il profilo di rischio degli enti e il loro grado di conformità al regolamento (UE) n. 575/2013. Tuttavia, al fine di tenere conto del principio di proporzionalità, i formati, i modelli e le tabelle per l’informativa dovrebbero tenere conto delle differenze tra gli enti, in termini di dimensioni e complessità, che danno luogo a livelli e tipi diversi di rischi, mediante l’inclusione di soglie aggiuntive per l’informativa estesa. |
(4) |
Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 un nuovo coefficiente di leva finanziaria calibrato e una riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII. Al fine di attuare tale modifica e i necessari adeguamenti nel calcolo dell’esposizione, è necessario stabilire modelli e tabelle. |
(5) |
Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 nuovi obblighi di informativa per il coefficiente netto di finanziamento stabile. Al fine di attuare tale modifica, è necessario stabilire un modello per tali nuovi obblighi di informativa. |
(6) |
Il regolamento (UE) 2019/876 ha sostituito nel regolamento (UE) n. 575/2013 i metodi standardizzati per il rischio di controparte con un metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR) più sensibile al rischio e con un SA-CCR semplificato per gli enti che soddisfano criteri di ammissibilità predefiniti. Oltre a ciò il regolamento (UE) 2019/876 ha rielaborato il metodo dell’esposizione originaria. Al fine di attuare tali modifiche, è necessario introdurre un insieme completo di tabelle e modelli per l’informativa. |
(7) |
Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 un nuovo obbligo di informativa per le esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di concessione, compresa la pubblicazione di informazioni sulle garanzie reali e le garanzie finanziarie ricevute. Al fine di attuare tale modifica e tali nuovi obblighi di informativa, è necessario introdurre un insieme completo di modelli e tabelle. Per motivi di semplicità e coerenza, tali modelli e tabelle dovrebbero basarsi sui modelli e sulle tabelle per l’informativa che sono già stati elaborati dall’ABE nei suoi orientamenti relativi all’informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione (8). |
(8) |
Il regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 per riflettere nei requisiti patrimoniali stabiliti in quest’ultimo regolamento le caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni STS di cui al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Per tenere conto di tale modifica è necessario introdurre nuovi modelli e tabelle per l’informativa, con informazioni quantitative e qualitative sulla cartolarizzazione. |
(9) |
Il regolamento (UE) 2019/876 ha modificato determinati obblighi di informativa in materia di remunerazione stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 per garantire che le politiche e le pratiche di remunerazione per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell’ente siano coerenti con un’efficace gestione del rischio. È opportuno stabilire un insieme di modelli e tabelle per l’informativa che attuino tali obblighi di informativa. |
(10) |
Al fine di fornire agli enti un insieme integrato completo di formati, modelli e tabelle per l’informativa uniformi e di assicurare un’informativa di elevata qualità, è necessario introdurre un unico insieme di norme tecniche in materia di informativa. È pertanto necessario abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013, il regolamento delegato (UE) 2015/1555, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 e il regolamento delegato (UE) 2017/2295. |
(11) |
Al fine di garantire un’informativa tempestiva e di qualità da parte degli enti, è opportuno concedere loro tempo sufficiente per adeguare i loro sistemi interni di informativa. |
(12) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione. |
(13) |
L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Informativa sulle metriche principali e sul quadro d’insieme degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 447, lettere da a) a g), e all’articolo 438, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU KM1 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.
2. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 438, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU OV1 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.
3. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 438, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU OVC di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.
4. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 438, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU INS1 ed EU INS2 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 435 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando le tabelle EU OVA ed EU OVB di cui all’allegato III del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato IV del presente regolamento.
Articolo 3
Informativa sull’ambito di applicazione
1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 436, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU LI1 ed EU LI3 di cui all’allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VI del presente regolamento.
2. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 436, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU LI2 e la tabella EU LIA di cui all’allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VI del presente regolamento.
3. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 436, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU PV1 di cui all’allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VI del presente regolamento.
4. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 436, lettere f), g) e h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU LIB di cui all’allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VI del presente regolamento.
Articolo 4
Informativa sui fondi propri
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 437 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) |
le informazioni di cui all’articolo 437, lettere a), d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CC1 ed EU CC2 di cui all’allegato VII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VIII del presente regolamento; |
b) |
le informazioni di cui all’articolo 437, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CCA di cui all’allegato VII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VIII del presente regolamento. |
Articolo 5
Informativa sulle riserve di capitale anticicliche
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 440 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) |
le informazioni di cui all’articolo 440, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCYB1 di cui all’allegato IX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato X del presente regolamento; |
b) |
le informazioni di cui all’articolo 440, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCYB2 di cui all’allegato IX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato X del presente regolamento. |
Articolo 6
Informativa sul coefficiente di leva finanziaria
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 451 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) |
le informazioni di cui all’articolo 451, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 451, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU LR1, EU LR2 ed EU LR3 di cui all’allegato XI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XII del presente regolamento; |
b) |
le informazioni di cui all’articolo 451, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU LRA di cui all’allegato XI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XII del presente regolamento. |
Articolo 7
Informativa sui requisiti in materia di liquidità
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 435, paragrafo 1, e all’articolo 451 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) |
le informazioni di cui all’articolo 435, paragrafo 1, e all’articolo 451 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU LIQA di cui all’allegato XIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XIV del presente regolamento; |
b) |
le informazioni di cui all’articolo 451 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU LIQ1 e la tabella EU LIQB di cui all’allegato XIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XIV del presente regolamento; |
c) |
le informazioni di cui all’articolo 451 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU LIQ2 di cui all’allegato XIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XIV del presente regolamento. |
Articolo 8
Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione e sulla qualità creditizia
1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui agli articoli 435 e 442 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) |
le informazioni di cui all’articolo 435, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRA di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento; |
b) |
le informazioni di cui all’articolo 442, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRB di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento; |
c) |
le informazioni di cui all’articolo 442, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CQ3 di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento; |
d) |
le informazioni di cui all’articolo 442, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR1-A di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento; |
e) |
le informazioni di cui all’articolo 442, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR2 di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento. |
2. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 442, lettere c), e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CR1, EU CQ1 ed EU CQ7, il modello EU CQ4, colonne a, c, e, f e g, e il modello EU CQ5, colonne a, c, e ed f, di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento.
3. I grandi enti che presentano un rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 pari o superiore al 5 % pubblicano, oltre alle informazioni contenute nei modelli e nelle colonne di cui al paragrafo 2, le informazioni di cui all’articolo 442, lettere c) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CR2a, EU CQ2, EU CQ6 ed EU CQ8, il modello EU CQ4, colonne b e d, e il modello EU CQ5, colonne b e d, di cui all’allegato XV del presente regolamento, seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI. Essi pubblicano tali informazioni con frequenza annuale.
4. Ai fini del paragrafo 3, i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, le disponibilità presso banche centrali e gli altri depositi a vista sono esclusi sia dal denominatore che dal numeratore del rapporto.
5. Gli enti iniziano a pubblicare l’informativa conformemente al paragrafo 3 se hanno raggiunto o superato la soglia del 5 % di cui a tale paragrafo in due trimestri consecutivi durante i quattro trimestri precedenti la data di riferimento dell’informativa. Per la data di riferimento della prima informativa, gli enti pubblicano le informazioni in questione utilizzando i modelli di cui a tale paragrafo se superano la soglia del 5 % alla data di riferimento dell’informativa.
6. Gli enti non sono più tenuti a pubblicare informazioni conformemente al paragrafo 3 se sono scesi al di sotto della soglia del 5 % in tre trimestri consecutivi durante i quattro trimestri precedenti la data di riferimento dell’informativa.
Articolo 9
Informativa sull’uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 453, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) |
le informazioni di cui all’articolo 453, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRC di cui all’allegato XVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVIII del presente regolamento; |
b) |
le informazioni di cui all’articolo 453, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR3 di cui all’allegato XVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVIII del presente regolamento. |
Articolo 10
Informativa sull’uso del metodo standardizza to
Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato pubblicano le informazioni di cui all’articolo 444 e all’articolo 453, lettere g), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) |
le informazioni di cui all’articolo 444, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRD di cui all’allegato XIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XX del presente regolamento; |
b) |
le informazioni di cui all’articolo 453, lettere g), h) e i), e all’articolo 444, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR4 di cui all’allegato XIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XX del presente regolamento; |
c) |
le informazioni di cui all’articolo 444, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR5 di cui all’allegato XIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XX del presente regolamento e, per le informazioni sui valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri di cui al medesimo articolo, utilizzando il modello EU CC1 di cui all’allegato VII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VIII del presente regolamento. |
Articolo 11
Informativa sull’uso del metodo IRB per il rischio di credito
Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB pubblicano le informazioni di cui agli articoli 438 e 452 e all’articolo 453, lettere g) e j), del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) |
le informazioni di cui all’articolo 452, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRE e il modello EU CR6-A di cui all’allegato XXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXII del presente regolamento; |
b) |
le informazioni di cui all’articolo 452, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR6 di cui all’allegato XXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXII del presente regolamento; |
c) |
le informazioni di cui all’articolo 453, lettere g) e j), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CR7-A ed EU CR7 di cui all’allegato XXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXII del presente regolamento; |
d) |
le informazioni di cui all’articolo 438, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR8 di cui all’allegato XXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXII del presente regolamento; |
e) |
le informazioni di cui all’articolo 452, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CR9 ed EU CR9.1 di cui all’allegato XXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXII del presente regolamento. |
Articolo 12
Informativa sui finanziamenti specializzati e sulle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo della ponderazione semplice
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 438, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR10 di cui all’allegato XXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXIV del presente regolamento.
Articolo 13
Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 438, lettera h), e all’articolo 439 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) |
le informazioni di cui all’articolo 439, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CCRA di cui all’allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVI del presente regolamento; |
b) |
le informazioni di cui all’articolo 439, lettere f), g), k) ed m), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCR1 di cui all’allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVI del presente regolamento; |
c) |
le informazioni di cui all’articolo 439, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCR2 di cui all’allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVI del presente regolamento; |
d) |
le informazioni di cui all’articolo 439, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CCR3 ed EU CCR4 di cui all’allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVI del presente regolamento; |
e) |
le informazioni di cui all’articolo 439, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCR5 di cui all’allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVI del presente regolamento; |
f) |
le informazioni di cui all’articolo 439, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCR6 di cui all’allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVI del presente regolamento; |
g) |
le informazioni di cui all’articolo 438, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCR7 di cui all’allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVI del presente regolamento; |
h) |
le informazioni di cui all’articolo 439, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCR8 di cui all’allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVI del presente regolamento. |
Articolo 14
Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 449 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) |
le informazioni di cui all’articolo 449, lettere da a) a i), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU SECA di cui all’allegato XXVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVIII del presente regolamento; |
b) |
le informazioni di cui all’articolo 449, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU SEC1 ed EU SEC2 di cui all’allegato XXVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVIII del presente regolamento; |
c) |
le informazioni di cui all’articolo 449, lettera k), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU SEC3 ed EU SEC4 di cui all’allegato XXVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVIII del presente regolamento; |
d) |
le informazioni di cui all’articolo 449, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU SEC5 di cui all’allegato XXVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVIII del presente regolamento. |
Articolo 15
Informativa sull’uso del metodo standardizzato e dei modelli interni per il rischio di mercato
1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 445 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR1 di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento.
2. Gli enti pubblicano le informazioni di cui agli articoli 435, 438 e 455 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) |
le informazioni riguardanti il rischio di mercato di cui all’articolo 435, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU MRA di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento; |
b) |
le informazioni di cui all’articolo 455, lettere a), b), c) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU MRB di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento; |
c) |
le informazioni di cui all’articolo 455, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR2-A di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento; |
d) |
le informazioni riguardanti i modelli interni per il rischio di mercato di cui all’articolo 438, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR2-B di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento; |
e) |
le informazioni di cui all’articolo 455, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR3 di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento; |
f) |
le informazioni di cui all’articolo 455, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR4 di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento. |
Articolo 16
Informativa sul rischio operativo
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 435, all’articolo 438, lettera d), e agli articoli 446 e 454 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU ORA e il modello EU OR1 di cui all’allegato XXXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXII del presente regolamento.
Articolo 17
Informativa sulla politica di remunerazione
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) |
le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettere da a) a f) e lettere j) e k), e le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 2, del medesimo regolamento utilizzando la tabella EU REMA di cui all’allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXIV del presente regolamento; |
b) |
le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU REM1 di cui all’allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXIV del presente regolamento; |
c) |
le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti v), vi) e vii), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU REM2 di cui all’allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXIV del presente regolamento; |
d) |
le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU REM3 di cui all’allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXIV del presente regolamento; |
e) |
le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU REM4 ed EU REM5 di cui all’allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXIV del presente regolamento. |
Articolo 18
Informativa sulle attività vincolate e non vincolate
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 443 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU AE1, EU AE2 ed EU AE3 e la tabella EU AE4 di cui all’allegato XXXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXVI del presente regolamento.
Articolo 19
Disposizioni generali
1. La numerazione delle righe o delle colonne non è modificata se l’ente omette di pubblicare una o più informazioni a norma dell’articolo 432 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Gli enti inseriscono una nota esplicita nella descrizione che accompagna il modello o la tabella in questione, indicando quali righe o colonne non sono compilate e il motivo dell’omissione.
3. Le informazioni previste dall’articolo 431 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono chiare e complete, in modo da permettere agli utilizzatori delle stesse di comprendere le informazioni quantitative, e sono poste accanto ai modelli cui si riferiscono le informazioni.
4. I valori numerici sono presentati come segue:
a) |
i dati monetari quantitativi sono pubblicati utilizzando una precisione minima equivalente a milioni di unità; |
b) |
i dati quantitativi pubblicati come «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali. |
5. Oltre alle informazioni pubblicate conformemente al presente regolamento, gli enti forniscono anche le seguenti informazioni:
a) |
data e periodo di riferimento dell’informativa; |
b) |
valuta utilizzata per le segnalazioni; |
c) |
nome e, se del caso, identificativo della persona giuridica (LEI) dell’ente che pubblica le informazioni; |
d) |
se del caso, il principio contabile utilizzato; |
e) |
se del caso, l’ambito del consolidamento. |
Articolo 20
Abrogazione
Sono abrogati il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013, il regolamento delegato (UE) 2015/1555, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 e il regolamento delegato (UE) 2017/2295.
Articolo 21
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 28 giugno 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria della Banca dei regolamenti internazionali, «DIS Disclosure requirements », dicembre 2019.
(3) Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1)
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 60).
(5) Regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, del 28 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all’obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell’ articolo 440 (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 5).
(7) Regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione, del 4 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 6).
(8) Orientamenti ABE/GL/2018/10 dell’Autorità bancaria europea, del 17 dicembre 2018, relativi all’informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione.
(9) Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).
(11) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
ALLEGATO I
Modello EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio
|
Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA) |
Requisiti totali di fondi propri |
||
a |
b |
c |
||
T |
T-1 |
T |
||
1 |
Rischio di credito (escluso il CCR) |
|
|
|
2 |
Di cui metodo standardizzato |
|
|
|
3 |
Di cui metodo IRB di base (F-IRB) |
|
|
|
4 |
Di cui metodo di assegnazione |
|
|
|
EU 4a |
Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice |
|
|
|
5 |
Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB) |
|
|
|
6 |
Rischio di controparte (CCR) |
|
|
|
7 |
Di cui metodo standardizzato |
|
|
|
8 |
Di cui metodo dei modelli interni (IMM) |
|
|
|
EU 8a |
Di cui esposizioni verso una CCP |
|
|
|
EU 8b |
Di cui aggiustamento della valutazione del credito (CVA) |
|
|
|
9 |
Di cui altri CCR |
|
|
|
10 |
Non applicabile |
|
|
|
11 |
Non applicabile |
|
|
|
12 |
Non applicabile |
|
|
|
13 |
Non applicabile |
|
|
|
14 |
Non applicabile |
|
|
|
15 |
Rischio di regolamento |
|
|
|
16 |
Esposizioni verso le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione (tenendo conto del massimale) |
|
|
|
17 |
Di cui metodo SEC-IRBA |
|
|
|
18 |
Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA) |
|
|
|
19 |
Di cui metodo SEC-SA |
|
|
|
EU 19a |
Di cui 1 250 % / deduzione |
|
|
|
20 |
Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato) |
|
|
|
21 |
Di cui metodo standardizzato |
|
|
|
22 |
Di cui IMA |
|
|
|
EU 22a |
Grandi esposizioni |
|
|
|
23 |
Rischio operativo |
|
|
|
EU 23a |
Di cui metodo base |
|
|
|
EU 23b |
Di cui metodo standardizzato |
|
|
|
EU 23c |
Di cui metodo avanzato di misurazione |
|
|
|
24 |
Importo al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250 %) |
|
|
|
25 |
Non applicabile |
|
|
|
26 |
Non applicabile |
|
|
|
27 |
Non applicabile |
|
|
|
28 |
Non applicabile |
|
|
|
29 |
Totale |
|
|
|
Modello EU KM1: metriche principali
|
a |
b |
c |
d |
e |
|
T |
T-1 |
T-2 |
T-3 |
T-4 |
||
|
Fondi propri disponibili (importi) |
|||||
1 |
Capitale primario di classe 1 (CET1) |
|
|
|
|
|
2 |
Capitale di classe 1 |
|
|
|
|
|
3 |
Capitale totale |
|
|
|
|
|
|
Importi dell'esposizione ponderati per il rischio |
|||||
4 |
Importo complessivo dell'esposizione al rischio |
|
|
|
|
|
|
Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio) |
|||||
5 |
Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%) |
|
|
|
|
|
6 |
Coefficiente del capitale di classe 1 (%) |
|
|
|
|
|
7 |
Coefficiente di capitale totale (in %) |
|
|
|
|
|
|
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio) |
|||||
EU 7a |
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %) |
|
|
|
|
|
EU 7b |
Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali) |
|
|
|
|
|
EU 7c |
Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali) |
|
|
|
|
|
EU 7d |
Requisiti di fondi propri SREP totali (%) |
|
|
|
|
|
|
Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio) |
|||||
8 |
Riserva di conservazione del capitale (%) |
|
|
|
|
|
EU 8a |
Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%) |
|
|
|
|
|
9 |
Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%) |
|
|
|
|
|
EU 9a |
Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%) |
|
|
|
|
|
10 |
Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%) |
|
|
|
|
|
EU 10a |
Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%) |
|
|
|
|
|
11 |
Requisito combinato di riserva di capitale (%) |
|
|
|
|
|
EU 11a |
Requisiti patrimoniali complessivi (%) |
|
|
|
|
|
12 |
CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%) |
|
|
|
|
|
|
Coefficiente di leva finanziaria |
|||||
13 |
Misura dell'esposizione complessiva |
|
|
|
|
|
14 |
Coefficiente di leva finanziaria (%) |
|
|
|
|
|
|
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva) |
|||||
EU 14a |
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %) |
|
|
|
|
|
EU 14b |
di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali) |
|
|
|
|
|
EU 14c |
Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%) |
|
|
|
|
|
|
Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale) |
|||||
EU 14d |
Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%) |
|
|
|
|
|
EU 14e |
Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%) |
|
|
|
|
|
|
Coefficiente di copertura della liquidità |
|||||
15 |
Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media) |
|
|
|
|
|
EU 16a |
Deflussi di cassa - Valore ponderato totale |
|
|
|
|
|
EU 16b |
Afflussi di cassa - Valore ponderato totale |
|
|
|
|
|
16 |
Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto) |
|
|
|
|
|
17 |
Coefficiente di copertura della liquidità (%) |
|
|
|
|
|
|
Coefficiente netto di finanziamento stabile |
|||||
18 |
Finanziamento stabile disponibile totale |
|
|
|
|
|
19 |
Finanziamento stabile richiesto totale |
|
|
|
|
|
20 |
Coefficiente NSFR (%) |
|
|
|
|
|
Modello EU INS1: partecipazioni in assicurazioni
|
a |
b |
|
Valore dell'esposizione |
Importo dell’esposizione al rischio |
||
1 |
Strumenti di fondi propri detenuti in imprese di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa non dedotti dai fondi propri |
|
|
Modello EU INS2: informazioni sui fondi propri e sul coefficiente di adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari
|
a |
|
T |
||
1 |
Requisiti di fondi propri supplementari del conglomerato finanziario (importo) |
|
2 |
Coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario (%) |
|
Tabella EU OVC: informazioni ICAAP
Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno + valutazione in corso dei rischi della banca, del modo in cui la banca intende attenuare tali rischi e dell'entità del capitale corrente e futuro necessario tenuto conto di altri fattori attenuanti
Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi
Base giuridica |
Numero di riga |
Testo libero |
Articolo 438, lettera a), del CRR. |
a) |
Metodo per valutare l'adeguatezza del capitale interno |
Articolo 438, lettera c), del CRR |
b) |
Su richiesta dell'autorità competente interessata, i risultati del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno da parte dell'ente |
ALLEGATO II
Istruzioni per la compilazione dei modelli sinottici d'informativa
Modello EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio - Formato fisso
1. |
Gli enti applicano le istruzioni riportate di seguito per compilare il modello EU OV1 di cui all'allegato I del presente regolamento di esecuzione, in applicazione dell'articolo 438, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR"). |
2. |
Gli enti spiegano, se del caso, nella descrizione che accompagna il modello, l'effetto che l'applicazione di soglie minime di capitale e la mancata deduzione di elementi dai fondi propri hanno sul calcolo dei fondi propri e degli importi dell'esposizione al rischio.
|
Modello EU KM1: metriche principali - Formato fisso
3. |
Gli enti applicano le istruzioni riportate di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU KM1 di cui all'allegato I del presente regolamento di esecuzione, in applicazione dell'articolo 447, lettere da a) a g), e dell'articolo 438, lettera b), del CRR.
|
Modello EU INS1: partecipazioni in assicurazioni - Formato fisso
4. |
Gli enti applicano le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per la compilazione del modello EU INS1 di cui all'allegato I, in applicazione dell'articolo 438, lettera f), del CRR.
|
Modello EU INS2: informazioni sui fondi propri e sul coefficiente di adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari - Formato fisso
5. |
Gli enti applicano le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per la compilazione del modello EU INS2 di cui all'allegato I del presente regolamento di esecuzione, in applicazione dell'articolo 438, lettera g), del CRR.
|
Tabella EU OVC: informazioni ICAAP - Formato flessibile
6. |
Gli enti applicano le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per la compilazione del modello EU OVC di cui all'allegato I, in applicazione dell'articolo 438, lettere a) e c), del CRR.
|
(1) Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(2) Orientamenti riveduti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza (EBA/GL/2018/03 del 19 luglio 2018).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).
(4) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 035 dell'11.2.2003, pag. 1)
ALLEGATO III
Tabella EU OVA: metodo di gestione del rischio dell’ente
Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi
Base giuridica |
Numero di riga |
Informazioni qualitative — Testo libero |
Articolo 435, paragrafo 1, lettera f), del CRR |
a) |
Pubblicazione di una breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di amministrazione |
Articolo 435, paragrafo 1, lettera b), del CRR |
b) |
Informazioni sulla struttura di governance del rischio per ciascun tipo di rischio |
Articolo 435, paragrafo 1, lettera e), del CRR |
c) |
Dichiarazione approvata dall'organo di amministrazione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi |
Articolo 435, paragrafo 1, lettera c), del CRR |
d) |
Informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura dei sistemi di segnalazione e/o di misurazione del rischio |
Articolo 435, paragrafo 1, lettera c), del CRR |
e) |
Informazioni sulle principali caratteristiche dei sistemi di segnalazione e misurazione del rischio |
Articolo 435, paragrafo 1, lettera a), del CRR |
f) |
Strategie e processi per la gestione dei rischi per ciascuna categoria di rischio |
Articolo 435, paragrafo 1, lettere a) e d), del CRR |
g) |
Informazioni riguardanti le strategie e i processi di gestione, copertura e attenuazione dei rischi, nonché la sorveglianza sulla loro efficacia |
Tabella EU OVB: informativa sui sistemi di governance
Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi
Base giuridica |
Numero di riga |
Testo libero |
Articolo 435, paragrafo 2, lettera a), del CRR |
a) |
Il numero di cariche di amministratore affidate ai membri dell'organo di amministrazione |
Articolo 435, paragrafo 2, lettera b), del CRR |
b) |
Informazioni riguardanti la politica di ingaggio per la selezione dei membri dell'organo di amministrazione e le loro effettive conoscenze, competenze ed esperienza |
Articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del CRR |
c) |
Informazioni sulla politica di diversità per quanto riguarda i membri dell'organo di amministrazione |
Articolo 435, paragrafo 2, lettera d), del CRR |
d) |
Indicare se l'ente ha istituito o meno un comitato di rischio distinto e la frequenza delle sue riunioni |
Articolo 435, paragrafo 2, lettera e), del CRR |
e) |
Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di amministrazione |
ALLEGATO IV
Istruzioni per l'informativa sugli obiettivi e sulle politiche di gestione del rischio
Tabella EU OVA: metodo di gestione del rischio dell'ente - Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi
1. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU OVA di cui all'allegato III del presente regolamento di esecuzione.
|
Tabella EU OVB: informativa sui sistemi di governance - Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi
2. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 2, del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU OVB di cui all'allegato III del presente regolamento di esecuzione.
|
(1) Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
ALLEGATO V
Modello EU LI1: differenze tra l'ambito del consolidamento contabile e quello del consolidamento prudenziale e associazione delle categorie di bilancio alle categorie di rischio regolamentari
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
|
Valori contabili riportati nel bilancio pubblicato |
Valori contabili nell'ambito del consolidamento prudenziale |
Valori contabili degli elementi |
||||||
soggetti al quadro relativo al rischio di credito |
soggetti al quadro relativo al CCR |
soggetti al quadro relativo alla cartolarizzazione |
soggetti al quadro relativo al rischio di mercato |
non soggetti a requisiti di fondi propri o soggetti a deduzione dai fondi propri |
||||
|
Disaggregazione per classi di attività in base allo stato patrimoniale nel bilancio pubblicato |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…. |
|
|
|
|
|
|
|
xxx |
Totale attività |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Disaggregazione per classi di passività in base allo stato patrimoniale nel bilancio pubblicato |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…. |
|
|
|
|
|
|
|
xxx |
Totale passività |
|
|
|
|
|
|
|
Modello EU LI2: principali fonti di differenze tra gli importi delle esposizioni determinati a fini regolamentari e i valori contabili nel bilancio
|
a |
b |
c |
d |
e |
|
Totale |
Esposizioni soggette al |
|||||
quadro relativo al rischio di credito |
quadro relativo alla cartolarizzazione |
quadro relativo al CCR |
quadro relativo al rischio di mercato |
|||
1 |
Valore contabile delle attività nell'ambito del consolidamento prudenziale (come nel modello LI1) |
|
|
|
|
|
2 |
Valore contabile delle passività nell'ambito del consolidamento prudenziale (come nel modello LI1) |
|
|
|
|
|
3 |
Importo netto totale nell'ambito del consolidamento prudenziale |
|
|
|
|
|
4 |
Importi fuori bilancio |
|
|
|
|
|
5 |
Differenze di valutazione |
|
|
|
|
|
6 |
Differenze dovute a regole di compensazione diverse da quelle già incluse nella riga 2 |
|
|
|
|
|
7 |
Differenze dovute al trattamento delle rettifiche di valore |
|
|
|
|
|
8 |
Differenze dovute all'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) |
|
|
|
|
|
9 |
Differenze dovute ai fattori di conversione del credito |
|
|
|
|
|
10 |
Differenze dovute alla cartolarizzazione con trasferimento del rischio |
|
|
|
|
|
11 |
Altre differenze |
|
|
|
|
|
12 |
Importi delle esposizioni considerati a fini regolamentari |
|
|
|
|
|
Modello EU LI3: descrizione delle differenze tra gli ambiti di consolidamento (soggetto per soggetto)
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
Denominazione del soggetto |
Metodo di consolidamento contabile |
Metodo di consolidamento prudenziale |
Descrizione del soggetto |
||||
Consolidamento integrale |
Consolidamento proporzionale |
Metodo del patrimonio netto |
Né consolidato né dedotto |
Dedotto |
|
||
Soggetto A |
Consolidamento integrale |
X |
|
|
|
|
Ente creditizio |
Soggetto N |
Consolidamento integrale |
|
X |
|
|
|
Ente creditizio |
Soggetto Z |
Consolidamento integrale |
|
|
|
X |
|
Soggetto assicurativo |
Soggetto AA |
Consolidamento integrale |
|
|
X |
|
|
Società di leasing immateriale |
Tabella EU LIA: descrizione delle differenze tra gli importi delle esposizioni in bilancio e quelli delle esposizioni determinati a fini regolamentari
Caselle di testo libero per informazioni qualitative
Base giuridica |
Numero di riga |
Informazioni qualitative — Testo libero |
Articolo 436, lettera b), del CRR |
a) |
Differenze tra le colonne a) e b) del modello EU LI1 |
Articolo 436, lettera d), del CRR |
b) |
Informazioni qualitative sulle principali fonti di differenze tra l'ambito del consolidamento contabile e quello del consolidamento prudenziale di cui al modello EU LI2 |
Tabella EU LIB: altre informazioni qualitative sull'ambito di applicazione
Caselle di testo libero per informazioni qualitative
Base giuridica |
Numero di riga |
Informazioni qualitative — Testo libero |
Articolo 436, lettera f), del CRR |
a) |
Impedimento al rapido trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività all'interno del gruppo |
Articolo 436, lettera g), del CRR |
b) |
Filiazioni non incluse nel consolidamento con fondi propri inferiori al richiesto |
Articolo 436, lettera h), del CRR |
c) |
Ricorso alla deroga di cui all'articolo 7 del CRR o al metodo di consolidamento individuale di cui all'articolo 9 del CRR |
Articolo 436, lettera g), del CRR |
d) |
Importo aggregato del quale i fondi propri effettivi sono inferiori a quanto richiesto in tutte le filiazioni non incluse nel consolidamento |
Modello EU PV1: aggiustamenti per la valutazione prudente (PVA)
Formato fisso
|
a |
b |
c |
d |
e |
EU e1 |
EU e2 |
f |
g |
h |
|
Categoria di rischio |
AVA a livello di categoria - Incertezza della valutazione |
Totale a livello di categoria post-diversificazione |
|
||||||||
|
AVA a livello di categoria |
Strumenti di capitale |
Tassi d'interesse |
Cambi |
Credito |
Merci |
AVA per differenziali creditizi non realizzati |
AVA per costi di investimento e di finanziamento (funding) |
di cui metodo di base totale nel portafoglio di negoziazione |
di cui metodo di base totale nel portafoglio bancario |
|
1 |
Incertezza delle quotazioni di mercato |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Non applicabile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Costi di chiusura |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Posizioni concentrate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Chiusure anticipate delle posizioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Rischio del modello |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Rischio operativo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Non applicabile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Non applicabile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Costi amministrativi futuri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Non applicabile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Totale degli aggiustamenti di valutazione supplementari (AVA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALLEGATO VI
Istruzioni per l'informativa sull'ambito di applicazione del quadro regolamentare
Modello EU LI1: differenze tra l'ambito del consolidamento contabile e quello del consolidamento prudenziale e associazione delle categorie di bilancio alle categorie di rischio regolamentari Formato flessibile.
1. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU LI1 di cui all'allegato V del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU LI2: principali fonti di differenze tra gli importi delle esposizioni determinati a fini regolamentari e i valori contabili nel bilancio - Formato fisso
2. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettera d), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU LI2 di cui all'allegato V del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU LI3: descrizione delle differenze tra gli ambiti di consolidamento (soggetto per soggetto)
3. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettera b), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU LI3 di cui all'allegato V del presente regolamento di esecuzione.
|
Tabella EU LIA: descrizione delle differenze tra gli importi delle esposizioni in bilancio e quelli delle esposizioni determinati a fini regolamentari - Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi
4. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettere b) e d), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU LIA di cui all'allegato V del presente regolamento di esecuzione.
|
Tabella EU LIB: altre informazioni qualitative sull'ambito di applicazione - Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi
5. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettere f), g) e h), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU LIB di cui all'allegato V del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU PV1: aggiustamenti per la valutazione prudente (PVA) - Formato fisso
6. |
Gli enti che applicano il metodo di base per la determinazione dell'aggiustamento di valutazione supplementare per la valutazione prudente conformemente al capo III del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione (6) pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettera e), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per la compilazione del modello EU PV1 di cui all'allegato V del presente regolamento di esecuzione.
|
(1) Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(2) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(3) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
(4) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3).
(6) Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54).
ALLEGATO VII
Modello EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari
|
a) |
b) |
|
Importi |
Fonte basata su numeri /lettere di riferimento dello stato patrimoniale nell'ambito del consolidamento prudenziale |
||
Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve |
|||
1 |
Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni |
|
h) |
|
Di cui tipo di strumento 1 |
|
|
|
Di cui tipo di strumento 2 |
|
|
|
Di cui tipo di strumento 3 |
|
|
2 |
Utili non distribuiti |
|
|
3 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve) |
|
|
EU-3a |
Fondi per rischi bancari generali |
|
|
4 |
Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 3, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni soggetti a eliminazione progressiva dal CET1 |
|
|
5 |
Interessi di minoranza (importo consentito nel CET1 consolidato) |
|
|
EU-5a |
Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili |
|
|
6 |
Capitale primario di classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari |
|
|
Capitale primario di classe 1 (CET1): rettifiche regolamentari |
|||
7 |
Rettifiche di valore supplementari (importo negativo) |
|
|
8 |
Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo) |
|
a) meno d) |
9 |
Non applicabile |
|
|
10 |
Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR) (importo negativo) |
|
|
11 |
Riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti finanziari che non sono valutati al valore equo |
|
|
12 |
Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese |
|
|
13 |
Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo) |
|
|
14 |
I profitti o le perdite sulle passività dell'ente valutate al valore equo dovuti a variazioni del merito di credito |
|
|
15 |
Attività dei fondi pensione a prestazioni definite (importo negativo) |
|
|
16 |
Propri strumenti del CET1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente (importo negativo) |
|
|
17 |
Strumenti del CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo) |
|
|
18 |
Strumenti del CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) |
|
|
19 |
Strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) |
|
|
20 |
Non applicabile |
|
|
EU-20a |
Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %, quando l'ente opta per la deduzione |
|
|
EU-20b |
Di cui partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (importo negativo) |
|
|
EU-20c |
Di cui posizioni verso la cartolarizzazione (importo negativo) |
|
|
EU-20d |
Di cui operazioni con regolamento non contestuale (importo negativo) |
|
|
21 |
Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10 %, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR) (importo negativo) |
|
|
22 |
Importo che supera la soglia del 17,65 % (importo negativo) |
|
|
23 |
Di cui strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti |
|
|
24 |
Non applicabile |
|
|
25 |
Di cui attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee |
|
|
EU-25a |
Perdite relative all'esercizio in corso (importo negativo) |
|
|
EU-25b |
Tributi prevedibili relativi agli elementi del CET1, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi del CET1 nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite (importo negativo) |
|
|
26 |
Non applicabile |
|
|
27 |
Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) che superano gli elementi dell'AT1 dell'ente (importo negativo) |
|
|
27a |
Altre rettifiche regolamentari |
|
|
28 |
Totale delle rettifiche regolamentari del capitale primario di classe 1 (CET1) |
|
|
29 |
Capitale primario di classe 1 (CET1) |
|
|
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti |
|||
30 |
Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni |
|
i) |
31 |
Di cui classificati come patrimonio netto a norma dei principi contabili applicabili |
|
|
32 |
Di cui classificati come passività a norma dei principi contabili applicabili |
|
|
33 |
Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 4, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni soggetti a eliminazione progressiva dall'AT1 |
|
|
EU-33a |
Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 bis, paragrafo 1, del CRR soggetti a eliminazione graduale dall'AT1 |
|
|
EU-33b |
Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 ter, paragrafo 1, del CRR soggetti a eliminazione graduale dall'AT1 |
|
|
34 |
Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale AT1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi |
|
|
35 |
di cui strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva |
|
|
36 |
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari |
|
|
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari |
|||
37 |
Propri strumenti di AT1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente (importo negativo) |
|
|
38 |
Strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo) |
|
|
39 |
Strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) |
|
|
40 |
Strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) |
|
|
41 |
Non applicabile |
|
|
42 |
Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 (T2) che superano gli elementi del T2 dell'ente (importo negativo) |
|
|
42a |
Altre rettifiche regolamentari del capitale AT1 |
|
|
43 |
Totale delle rettifiche regolamentari del capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) |
|
|
44 |
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) |
|
|
45 |
Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1) |
|
|
Capitale di classe 2 (T2) strumenti |
|||
46 |
Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni |
|
|
47 |
Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni soggetti a eliminazione progressiva dal T2 ai sensi dell'articolo 486, paragrafo 4, del CRR |
|
|
EU-47a |
Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 bis, paragrafo 2, del CRR soggetti a eliminazione graduale dal T2 |
|
|
EU-47b |
Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 ter, paragrafo 2, del CRR soggetti a eliminazione graduale dal T2 |
|
|
48 |
Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale T2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di AT1 non inclusi nella riga 5 o nella riga 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi |
|
|
49 |
di cui strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva |
|
|
50 |
Rettifiche di valore su crediti |
|
|
51 |
Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari |
|
|
Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari |
|||
52 |
Strumenti propri di T2 e prestiti subordinati detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente (importo negativo) |
|
|
53 |
Strumenti di T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo) |
|
|
54 |
Strumenti di T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) |
|
|
54a |
Non applicabile |
|
|
55 |
Strumenti di T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) |
|
|
56 |
Non applicabile |
|
|
EU-56a |
Deduzioni di passività ammissibili che superano gli elementi delle passività ammissibili dell'ente (importo negativo) |
|
|
EU-56b |
Altre rettifiche regolamentari del capitale T2 |
|
|
57 |
Totale delle rettifiche regolamentari del capitale di classe 2 (T2) |
|
|
58 |
Capitale di classe 2 (T2) |
|
|
59 |
Capitale totale (TC = T1 + T2) |
|
|
60 |
Importo complessivo dell'esposizione al rischio |
|
|
Coefficienti e requisiti patrimoniali, comprese le riserve di capitale |
|||
61 |
Capitale primario di classe 1 |
|
|
62 |
Capitale di classe 1 |
|
|
63 |
Capitale totale |
|
|
64 |
Requisiti patrimoniali complessivi CET1 dell'ente |
|
|
65 |
Di cui requisito della riserva di conservazione del capitale |
|
|
66 |
Di cui requisito della riserva di capitale anticiclica |
|
|
67 |
Di cui requisito della riserva a fronte del rischio sistemico |
|
|
EU-67a |
Di cui requisito della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o degli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) |
|
|
EU-67b |
Di cui requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva |
|
|
68 |
Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti patrimoniali minimi |
|
|
Minimi nazionali (se diversi da Basilea III) |
|||
69 |
Non applicabile |
|
|
70 |
Non applicabile |
|
|
71 |
Non applicabile |
|
|
Importi inferiori alle soglie di deduzione (prima della ponderazione del rischio) |
|||
72 |
Fondi propri e passività ammissibili di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) |
|
|
73 |
Strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 17,65 % e al netto di posizioni corte ammissibili) |
|
|
74 |
Non applicabile |
|
|
75 |
Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 17,65 %, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR) |
|
|
Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti nel capitale di classe 2 |
|||
76 |
Rettifiche di valore su crediti incluse nel T2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale) |
|
|
77 |
Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel T2 nel quadro del metodo standardizzato |
|
|
78 |
Rettifiche di valore su crediti incluse nel T2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui rating interni (prima dell'applicazione del massimale) |
|
|
79 |
Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel T2 nel quadro del metodo basato sui rating interni |
|
|
Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1o gennaio 2014 e il 1o gennaio 2022) |
|||
80 |
Massimale corrente sugli strumenti di CET1 soggetti a eliminazione progressiva |
|
|
81 |
Importo escluso dal CET1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze) |
|
g |
82 |
Massimale corrente sugli strumenti di AT1 soggetti a eliminazione progressiva |
|
|
83 |
Importo escluso dall'AT1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze) |
|
|
84 |
Massimale corrente sugli strumenti di T2 soggetti a eliminazione progressiva |
|
|
85 |
Importo escluso dal T2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze) |
|
|
Modello EU CC2: riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile
Modello flessibile. Le righe devono corrispondere allo stato patrimoniale incluso nel bilancio sottoposto a revisione contabile degli enti. Le colonne sono mantenute fisse, a meno che l'ente abbia lo stesso ambito di consolidamento contabile e prudenziale, nel qual caso le colonne a) e b) sono riunite
|
a |
b |
c |
|
Stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato |
Nell'ambito del consolidamento prudenziale |
Riferimento |
||
Alla fine del periodo |
Alla fine del periodo |
|
||
Attività - Ripartizione per classi di attività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato |
||||
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxx |
Totale attivo |
|
|
|
Passività - Ripartizione per classi di passività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato |
||||
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxx |
Totale passivo |
|
|
|
Capitale proprio |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxx |
Capitale proprio totale |
|
|
|
Modello EU CCA: principali caratteristiche degli strumenti di fondi propri regolamentari e degli strumenti di passività ammissibili
|
a |
|
Informazioni qualitative o quantitative - Formato libero |
||
1 |
Emittente |
|
2 |
Identificativo unico (ad es. identificativo CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati) |
|
2a |
Collocamento pubblico o privato |
|
3 |
Legislazione applicabile allo strumento |
|
3a |
Riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione delle autorità di risoluzione |
|
|
Trattamento regolamentare |
|
4 |
Trattamento corrente tenendo conto, se del caso, delle disposizioni transitorie del CRR |
|
5 |
Disposizioni post-transitorie del CRR |
|
6 |
Ammissibile a livello solo/(sub-)consolidato / solo & (sub-)consolidato |
|
7 |
Tipo di strumento (i tipi devono essere specificati per ciascuna giurisdizione) |
|
8 |
Importo rilevato nel capitale regolamentare o nelle passività ammissibili (moneta in milioni, alla più recente data di riferimento per la segnalazione) |
|
9 |
Importo nominale dello strumento |
|
EU-9a |
Prezzo di emissione |
|
EU-9b |
Prezzo di rimborso |
|
10 |
Classificazione contabile |
|
11 |
Data di emissione originaria |
|
12 |
Irredimibile o a scadenza |
|
13 |
Data di scadenza originaria |
|
14 |
Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza |
|
15 |
Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso |
|
16 |
Date successive di rimborso anticipato, se del caso |
|
|
Cedole/dividendi |
|
17 |
Dividendi/cedole fissi o variabili |
|
18 |
Tasso della cedola ed eventuale indice collegato |
|
19 |
Esistenza di un "dividend stopper" |
|
EU-20a |
Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo) |
|
EU-20b |
Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo) |
|
21 |
Presenza di “step up” o di altro incentivo al rimborso |
|
22 |
Non cumulativo o cumulativo |
|
23 |
Convertibile o non convertibile |
|
24 |
Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione |
|
25 |
Se convertibile, integralmente o parzialmente |
|
26 |
Se convertibile, tasso di conversione |
|
27 |
Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa |
|
28 |
Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile |
|
29 |
Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito |
|
30 |
Meccanismi di svalutazione (write down) |
|
31 |
In caso di svalutazione, evento(i) che la determina(no) |
|
32 |
In caso di svalutazione, svalutazione totale o parziale |
|
33 |
In caso di svalutazione, svalutazione permanente o temporanea |
|
34 |
In caso di svalutazione temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione |
|
34a |
Tipo di subordinazione (solo per le passività ammissibili) |
|
EU-34b |
Rango dello strumento nella procedura ordinaria di insolvenza |
|
35 |
Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) |
|
36 |
Caratteristiche non conformi oggetto di disposizioni transitorie |
|
37 |
In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi |
|
37a |
Link alla versione integrale dei termini e delle condizioni dello strumento (signposting) |
|
(1) Inserire “N/A” se l'informazione non si applica |
ALLEGATO VIII
Istruzioni per la compilazione dei modelli per l'informativa sui fondi propri
Modello EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari
1. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 437, lettere a), d), e) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") seguendo le istruzioni fornite di seguito in questo allegato per compilare il modello EU CC1 di cui all'allegato VII del presente regolamento di esecuzione. |
2. |
Ai fini del modello EU CC1, le rettifiche regolamentari comprendono le deduzioni dai fondi propri e i filtri prudenziali. |
3. |
Gli enti sono tenuti a compilare la colonna b) di questo modello per indicare la fonte di ogni input principale, che deve contenere un rimando alle righe corrispondenti del modello EU CC2. |
4. |
Gli enti includono nella descrizione che accompagna il modello una descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente al CRR e degli strumenti, dei filtri prudenziali e delle deduzioni cui si applicano tali restrizioni. Includono inoltre una spiegazione esauriente della base di calcolo dei coefficienti patrimoniali ove tali coefficienti patrimoniali siano calcolati utilizzando elementi dei fondi propri stabiliti su base diversa da quella prevista nel CRR.
|
Modello EU CC2: riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile
5. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 437, lettera a), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CC2 di cui all'allegato VII del presente regolamento di esecuzione. |
6. |
Gli enti pubblicano lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato. Il bilancio è sottoposto a revisione contabile ai fini dell'informativa di fine esercizio. |
7. |
Le righe del modello sono flessibili e sono pubblicate dagli enti conformemente al loro bilancio. Gli elementi dei fondi propri nei bilanci sottoposti a revisione contabile includono tutti gli elementi che sono componenti dei fondi propri regolamentari o che ne sono dedotti, tra cui patrimonio netto, passività quali debiti, o altre voci dello stato patrimoniale che influenzano i fondi propri regolamentari, quali attività immateriali, avviamento, attività fiscali differite. Gli enti espandono gli elementi dei fondi propri dello stato patrimoniale come necessario per assicurare che tutte le componenti incluse nel modello per l'informativa sulla composizione dei fondi propri (modello EU CC1) figurino separatamente. Gli enti espandono gli elementi dello stato patrimoniale solo fino al livello di granularità necessario per ricavare le componenti richieste dal modello EU CC1. L'informativa è proporzionata alla complessità dello stato patrimoniale dell'ente. |
8. |
Le colonne sono fisse e sono indicate come segue:
|
9. |
Nei seguenti casi in cui l'ambito del consolidamento contabile degli enti e l'ambito del consolidamento prudenziale sono esattamente gli stessi, le colonne a) e b) di questo modello sono riunite e questo fatto è chiaramente indicato:
|
Tabella EU CCA: principali caratteristiche degli strumenti di fondi propri regolamentari e degli strumenti di passività ammissibili
10. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 437, lettere b) e c), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCA di cui all'allegato VII del presente regolamento di esecuzione. |
11. |
Gli enti compilano la tabella EU CCA per le seguenti categorie: strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, strumenti di capitale di classe 2 e, ai sensi dell'articolo 72 ter del CRR, strumenti di passività ammissibili. |
12. |
Le tabelle comprendono colonne separate con le caratteristiche di ciascuno strumento regolamentare di fondi propri e di ciascuno strumento di passività ammissibili. Nei casi in cui differenti strumenti di capitale di una stessa categoria presentino caratteristiche identiche, gli enti possono compilare soltanto una colonna con tali caratteristiche identiche e indicare le emissioni a cui le caratteristiche identiche si riferiscono. Nel pubblicare le colonne relative a tali strumenti, gli enti le raggruppano in tre sezioni (orizzontalmente lungo la tabella) per indicare se siano destinate a soddisfare i) solo i requisiti di fondi propri (e non di passività ammissibili); ii) i requisiti di fondi propri e di passività ammissibili; oppure iii) solo i requisiti di passività ammissibili (e non di fondi propri). |
13. |
In relazione agli strumenti di passività ammissibili che non sono subordinati alle passività escluse, gli enti indicano solo i titoli che sono strumenti finanziari fungibili e negoziabili, ad esclusione dei prestiti e dei depositi.
|
(1) Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(2) Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).
ALLEGATO IX
Modello EU CCyB1: distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
m |
|
Esposizioni creditizie generiche |
Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato |
Valore dell'esposizione delle esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione |
Valore dell'esposizione complessiva |
Requisiti di fondi propri |
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio |
Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri (%) |
Coefficiente anticiclico (%) |
|||||||
Valore dell'esposizione secondo il metodo standardizzato |
Valore dell'esposizione secondo il metodo IRB |
Somma delle posizioni lunghe e corte delle esposizioni contenute nel portafoglio di negoziazione secondo il metodo standardizzato |
Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i modelli interni |
Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito |
Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato |
Esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione |
Totale |
|||||||
010 |
Ripartizione per paese: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paese: 001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paese: 002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paese: NNN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modello EU CCyB2: importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente
|
a |
|
1 |
Importo complessivo dell'esposizione al rischio |
|
2 |
Coefficiente anticiclico specifico dell’ente |
|
3 |
Requisito di riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente |
|
ALLEGATO X
Istruzioni per l'informativa sulle riserve di capitale anticicliche
Modello EU CCyB1: distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica - Formato fisso per le colonne, formato flessibile per le righe
1. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 440, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCyB1 di cui all'allegato IX del presente regolamento di esecuzione. |
2. |
L'ambito del modello EU CCyB1 è limitato alle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica, conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE (2) ("CRD").
|
Modello EU CCyB2: importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente
3. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 440, lettera b), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCyB2 di cui all'allegato IX del presente regolamento di esecuzione.
|
(1) Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5).
ALLEGATO XI
Modello EU LR1 - LRSum: riepilogo della riconciliazione tra attività contabili e esposizioni del coefficiente di leva finanziaria
|
|
a |
|
|
Importo applicabile |
1 |
Attività totali come da bilancio pubblicato |
|
2 |
Rettifica per i soggetti consolidati a fini contabili ma esclusi dall'ambito del consolidamento prudenziale |
|
3 |
(Rettifica per le esposizioni cartolarizzate che soddisfano i requisiti operativi per il riconoscimento del trasferimento del rischio) |
|
4 |
(Rettifica per l'esenzione temporanea delle esposizioni verso banche centrali (se del caso)) |
|
5 |
(Rettifica per le attività fiduciarie iscritte a bilancio a norma della disciplina contabile applicabile ma escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera i), del CRR) |
|
6 |
Rettifica per gli acquisti e le vendite standardizzati di attività finanziarie soggette alla registrazione sulla base della data di negoziazione |
|
7 |
Rettifica per le operazioni di tesoreria accentrata ammissibili |
|
8 |
Rettifica per gli strumenti finanziari derivati |
|
9 |
Rettifica per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) |
|
10 |
Rettifica per gli elementi fuori bilancio (conversione delle esposizioni fuori bilancio in importi equivalenti di credito) |
|
11 |
(Rettifica per gli aggiustamenti per la valutazione prudente e gli accantonamenti specifici e generici che hanno ridotto il capitale di classe 1) |
|
EU-11a |
(Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera c), del CRR) |
|
EU-11b |
(Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del CRR) |
|
12 |
Altre rettifiche |
|
13 |
Misura dell'esposizione complessiva |
|
Modello EU LR2 - LRCom: informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria
|
Esposizioni del coefficiente di leva finanziaria (CRR) |
||
|
a |
b |
|
T |
T-1 |
||
Esposizioni in bilancio (esclusi derivati e SFT) |
|||
1 |
Elementi in bilancio (esclusi derivati e SFT, ma comprese le garanzie reali) |
|
|
2 |
Maggiorazione per le garanzie reali fornite su derivati se dedotte dalle attività in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile |
|
|
3 |
(Deduzioni dei crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati) |
|
|
4 |
(Rettifica per i titoli ricevuti nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli che sono iscritti come attività) |
|
|
5 |
(Rettifiche di valore su crediti generiche degli elementi in bilancio) |
|
|
6 |
(Importi delle attività dedotte nella determinazione del capitale di classe 1) |
|
|
7 |
Esposizioni in bilancio complessive (esclusi derivati e SFT) |
|
|
Esposizioni su derivati |
|||
8 |
Costo di sostituzione associato alle operazioni su derivati SA-CCR (al netto del margine di variazione in contante ammissibile) |
|
|
EU-8a |
Deroga per derivati: contributo ai costi di sostituzione nel quadro del metodo standardizzato semplificato |
|
|
9 |
Importi delle maggiorazioni per le esposizioni potenziali future associate alle operazioni su derivati SA-CCR |
|
|
EU-9a |
Deroga per derivati: contributo all'esposizione potenziale futura nel quadro del metodo standardizzato semplificato |
|
|
EU-9b |
Esposizione calcolata secondo il metodo dell'esposizione originaria |
|
|
10 |
(Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente) (SA-CCR) |
|
|
EU-10a |
(Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente) (metodo standardizzato semplificato) |
|
|
EU-10b |
(Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente) (metodo dell'esposizione originaria) |
|
|
11 |
Importo nozionale effettivo rettificato dei derivati su crediti venduti |
|
|
12 |
(Compensazioni nozionali effettive rettificate e deduzione delle maggiorazioni per i derivati su crediti venduti) |
|
|
13 |
Totale delle esposizioni in derivati |
|
|
Esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) |
|||
14 |
Attività SFT lorde (senza riconoscimento della compensazione) previa rettifica per le operazioni contabilizzate come vendita |
|
|
15 |
(Importi compensati risultanti dai debiti e crediti in contante delle attività SFT lorde) |
|
|
16 |
Esposizione al rischio di controparte per le attività SFT |
|
|
EU-16a |
Deroga per SFT: esposizione al rischio di controparte conformemente all'articolo 429 sexies, paragrafo 5, e all'articolo 222 del CRR. |
|
|
17 |
Esposizioni su operazioni effettuate come agente |
|
|
EU-17a |
(Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente) |
|
|
18 |
Totale delle esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli |
|
|
Altre esposizioni fuori bilancio |
|||
19 |
Importo nozionale lordo delle esposizioni fuori bilancio |
|
|
20 |
(Rettifiche per conversione in importi equivalenti di credito) |
|
|
21 |
(Accantonamenti generici dedotti nella determinazione del capitale di classe 1 e accantonamenti specifici associati alle esposizioni fuori bilancio) |
|
|
22 |
Esposizioni fuori bilancio |
|
|
Esposizioni escluse |
|||
EU-22a |
(Esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera c), del CRR) |
|
|
EU-22b |
(Esposizioni esentate conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del CRR (in bilancio e fuori bilancio)) |
|
|
EU-22c |
(Esposizioni di banche (o unità) pubbliche di sviluppo escluse - Investimenti del settore pubblico) |
|
|
EU-22d |
(Esposizioni di banche (o unità) pubbliche di sviluppo escluse - Prestiti agevolati) |
|
|
EU-22e |
(Esposizioni escluse derivanti da trasferimenti (passing-through) di prestiti agevolati da parte di un ente che non sia una banca (o unità) pubblica di sviluppo) |
|
|
EU-22f |
(Parti garantite escluse delle esposizioni derivanti da crediti all'esportazione) |
|
|
EU-22g |
(Garanzie reali in eccesso depositate presso agenti triparty escluse) |
|
|
EU-22h |
(Servizi connessi a un CSD di CSD/enti esclusi conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera o), del CRR) |
|
|
EU-22i |
(Servizi connessi a un CSD di enti designati esclusi conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera p), del CRR) |
|
|
EU-22j |
(Riduzione del valore dell'esposizione di prestiti di prefinanziamento o di prestiti intermedi) |
|
|
EU-22k |
(Totale delle esposizioni escluse) |
|
|
Capitale e misura dell'esposizione complessiva |
|||
23 |
Capitale di classe 1 |
|
|
24 |
Misura dell'esposizione complessiva |
|
|
Coefficiente di leva finanziaria |
|||
25 |
Coefficiente di leva finanziaria (%) |
|
|
EU-25 |
Coefficiente di leva finanziaria (escluso l'impatto dell'esenzione degli investimenti del settore pubblico e dei prestiti agevolati) (%) |
|
|
25a |
Coefficiente di leva finanziaria (escluso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) (%) |
|
|
26 |
Requisito regolamentare del coefficiente minimo di leva finanziaria (%) |
|
|
EU-26a |
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (%) |
|
|
EU-26b |
Di cui costituiti da capitale CET1 |
|
|
27 |
Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%) |
|
|
EU-27a |
Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%) |
|
|
Scelta in merito a disposizioni transitorie e esposizioni rilevanti |
|||
EU-27b |
Scelta in merito alle disposizioni transitorie per la definizione della misura del capitale |
|
|
Informazioni sui valori medi |
|||
28 |
Media dei valori giornalieri delle attività lorde di SFT, dopo le rettifiche per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati |
|
|
29 |
Valore di fine trimestre delle attività lorde di SFT, dopo le rettifiche per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati |
|
|
30 |
Misura dell'esposizione complessiva (compreso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati) |
|
|
30a |
Misura dell'esposizione complessiva (escluso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati) |
|
|
31 |
Coefficiente di leva finanziaria (compreso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati) |
|
|
31a |
Coefficiente di leva finanziaria (escluso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati) |
|
|
Modello EU LR3 - LRSpl: disaggregazione delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni esentate)
|
a |
|
|
|
Esposizioni del coefficiente di leva finanziaria (CRR) |
EU-1 |
Totale delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni esentate), di cui |
|
EU-2 |
Esposizioni nel portafoglio di negoziazione |
|
EU-3 |
Esposizioni nel portafoglio bancario, di cui |
|
EU-4 |
Obbligazioni garantite |
|
EU-5 |
Esposizioni trattate come emittenti sovrani |
|
EU-6 |
Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani |
|
EU-7 |
Esposizioni verso enti |
|
EU-8 |
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili |
|
EU-9 |
Esposizioni al dettaglio |
|
EU-10 |
Esposizioni verso imprese |
|
EU-11 |
Esposizioni in stato di default |
|
EU-12 |
Altre esposizioni (ad es. in strumenti di capitale, cartolarizzazioni e altre attività diverse da crediti) |
|
Tabella EU LRA: comunicazione di informazioni qualitative sul coefficiente di leva finanziaria
|
|
a |
Riga |
Testo libero |
|
a) |
Descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva |
|
b) |
Descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria comunicato |
|
ALLEGATO XII
Istruzioni per l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria
Modello EU LR1 - LRSum: riepilogo della riconciliazione tra attività contabili e esposizioni del coefficiente di leva finanziaria - Formato fisso
1. |
Gli enti applicano le istruzioni fornite nella presente sezione per compilare il modello EU LR1 - LRSum in applicazione dell'articolo 451, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR").
|
Modello EULR2 - LRCom: informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria - Formato fisso
2. |
Gli enti applicano le istruzioni fornite nella presente sezione per compilare il modello EU LR2 - LRCom in applicazione dell'articolo 451, paragrafo 1, lettere a) e b) e dell'articolo 451, paragrafo 3, del CRR, tenendo conto, ove applicabile, dell'articolo 451, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 451, paragrafo 2, del CRR. |
3. |
Gli enti indicano nella colonna a i valori delle varie righe del periodo di informativa e nella colonna b i valori delle righe del periodo precedente. |
4. |
Gli enti spiegano nella descrizione che accompagna il modello la composizione dei prestiti agevolati indicati nelle righe EU-22d e EU-22e di questo modello, comprese le informazioni per tipo di controparte.
|
Modello EU LR3 - LRSpl: disaggregazione delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni esentate) - Formato fisso
5. |
Gli enti applicano le istruzioni fornite nella presente sezione per compilare il modello LRSpl in applicazione dell'articolo 451, paragrafo 1, lettera b), del CRR.
|
Tabella EU LRA: informativa sugli elementi qualitativi del coefficiente di leva finanziaria - Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi
6. |
Gli enti compilano la tabella EU LRA applicando le istruzioni riportate di seguito, in applicazione dell'articolo 451, paragrafo 1, lettere d) ed e), del CRR.
|
(1) Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
ALLEGATO XIII
Tabella EU LIQA: gestione del rischio di liquidità
a norma dell'articolo 451 bis, paragrafo 4, del CRR
Numero di riga |
Informazioni qualitative — Testo libero |
|
a) |
Strategie e processi di gestione del rischio di liquidità, comprese politiche di diversificazione delle fonti e della durata del finanziamento previsto |
|
b) |
Struttura e organizzazione della funzione di gestione del rischio di liquidità (autorità, statuto, altre modalità) |
|
c) |
Descrizione del grado di accentramento della gestione della liquidità e di interazione tra le unità del gruppo |
|
d) |
Ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio di liquidità |
|
e) |
Politiche di copertura e di attenuazione del rischio di liquidità, strategie e processi per la sorveglianza continuativa sulla loro efficacia |
|
f) |
Descrizione sommaria dei piani di finanziamento di emergenza della banca |
|
g) |
Spiegazione del modo in cui vengono utilizzate le prove di stress |
|
h) |
Dichiarazione approvata dall'organo di amministrazione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione del rischio di liquidità dell'ente, che garantisca che i sistemi di gestione del rischio di liquidità messi in atto siano in linea con il profilo e la strategia dell'ente |
|
i) |
Breve dichiarazione sul rischio di liquidità approvata dall'organo di amministrazione che descriva sinteticamente il profilo di rischio di liquidità complessivo dell'ente associato alla strategia aziendale. Tale dichiarazione include i principali coefficienti e dati (diversi da quelli già coperti nel modello EU LIQ1 di cui al presente ITS) che forniscono alle parti interessate esterne un quadro completo della gestione del rischio di liquidità da parte dell'ente, compreso il modo in cui il profilo di rischio di liquidità dell'ente interagisce con la tolleranza al rischio stabilita dall'organo di amministrazione. Tali coefficienti possono comprendere: |
|
|
||
|
||
|
||
|
Modello EU LIQ1: informazioni quantitative dell'LCR
Ambito di consolidamento: (individuale/consolidato)
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
|
Totale valore non ponderato (media) |
Totale valore ponderato (media) |
||||||||
EU 1a |
Trimestre che termina il (GG Mese AAAA) |
T |
T-1 |
T-2 |
T-3 |
T |
T-1 |
T-2 |
T-3 |
EU 1b |
Numero di punti di dati usati per il calcolo delle medie |
|
|
|
|
|
|
|
|
ATTIVITÀ LIQUIDE DI ELEVATA QUALITÀ |
|||||||||
1 |
Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) |
|
|
|
|
|
|||
DEFLUSSI DI CASSA |
|||||||||
2 |
Depositi al dettaglio e depositi di piccole imprese, di cui |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Depositi stabili |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Depositi meno stabili |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Finanziamento all’ingrosso non garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Depositi operativi (tutte le controparti) e depositi in reti di banche cooperative |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Depositi non operativi (tutte le controparti) |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Debito non garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Finanziamento all’ingrosso garantito |
|
|
|
|
|
|||
10 |
Obblighi aggiuntivi |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Deflussi connessi ad esposizioni in derivati e altri obblighi in materia di garanzie reali |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Deflussi connessi alla perdita di finanziamenti su prodotti di debito |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Linee di credito e di liquidità |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Altre obbligazioni di finanziamento contrattuali |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Altre obbligazioni di finanziamento potenziali |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA |
|
|
|
|
|
|||
AFFLUSSI DI CASSA |
|||||||||
17 |
Prestiti garantiti (ad es. contratti di vendita con patto di riacquisto passivo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Afflussi da esposizioni pienamente in bonis |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Altri afflussi di cassa |
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-19a |
(Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili) |
|
|
|
|
|
|||
EU-19b |
(Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso) |
|
|
|
|
|
|||
20 |
TOTALE DEGLI AFFLUSSI DI CASSA |
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-20a |
Afflussi totalmente esenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-20b |
Afflussi soggetti al massimale del 90 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-20c |
Afflussi soggetti al massimale del 75 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
VALORE CORRETTO TOTALE |
|||||||||
EU-21 |
RISERVA DI LIQUIDITÀ |
|
|
|
|
|
|||
22 |
TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA NETTI |
|
|
|
|
|
|||
23 |
COEFFICIENTE DI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ |
|
|
|
|
|
Tabella EU LIQB: informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del modello EU LIQ1
a norma dell'articolo 451 bis, paragrafo 2, del CRR
Numero di riga |
Informazioni qualitative — Testo libero |
|
a) |
Spiegazioni dei principali fattori che determinano i risultati dell'LCR e dell'evoluzione del contributo degli input al calcolo dell'LCR nel tempo |
|
b) |
Spiegazioni delle modifiche dell'LCR nel tempo |
|
c) |
Spiegazioni dell'effettiva concentrazione delle fonti di finanziamento |
|
d) |
Descrizione ad alto livello della composizione della riserva di liquidità dell'ente |
|
e) |
Esposizioni in derivati e potenziali richieste di garanzie reali |
|
f) |
Disallineamento di valuta nell'LCR |
|
g) |
Altri elementi nel calcolo dell'LCR che non sono rilevati nel modello di informativa sull'LCR, ma che l'ente considera rilevanti per il proprio profilo di liquidità |
|
Modello EU LIQ2: coefficiente netto di finanziamento stabile
a norma dell'articolo 451 bis, paragrafo 3, del CRR
|
a |
b |
c |
d |
e |
|
(Importo in valuta) |
Valore non ponderato per durata residua |
Valore ponderato |
||||
Privo di scadenza |
< 6 mesi |
da 6 mesi a < 1 anno |
≥ 1 anno |
|||
Elementi di finanziamento stabile disponibile (ASF) |
||||||
1 |
Elementi e strumenti di capitale |
|
|
|
|
|
2 |
Fondi propri |
|
|
|
|
|
3 |
Altri strumenti di capitale |
|
|
|
|
|
4 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
5 |
Depositi stabili |
|
|
|
|
|
6 |
Depositi meno stabili |
|
|
|
|
|
7 |
Finanziamento all'ingrosso: |
|
|
|
|
|
8 |
Depositi operativi |
|
|
|
|
|
9 |
Altri finanziamenti all’ingrosso |
|
|
|
|
|
10 |
Passività correlate |
|
|
|
|
|
11 |
Altre passività: |
|
|
|
|
|
12 |
NSFR derivati passivi |
|
|
|
|
|
13 |
Tutte le altre passività e gli altri strumenti di capitale non compresi nelle categorie di cui sopra |
|
|
|
|
|
14 |
Finanziamento stabile disponibile (ASF) totale |
|
|
|
|
|
Elementi di finanziamento stabile richiesto (RSF) |
||||||
15 |
Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) |
|
|
|
|
|
EU-15a |
Attività vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno in un aggregato di copertura |
|
|
|
|
|
16 |
Depositi detenuti presso altri enti finanziari a fini operativi |
|
|
|
|
|
17 |
Prestiti e titoli in bonis: |
|
|
|
|
|
18 |
Operazioni di finanziamento tramite titoli in bonis con clienti finanziari garantite da HQLA di livello 1 soggette a un coefficiente di scarto dello 0% |
|
|
|
|
|
19 |
Operazioni di finanziamento tramite titoli in bonis con clienti finanziari garantite da altre attività e prestiti e anticipazioni a enti finanziari |
|
|
|
|
|
20 |
Prestiti in bonis a clienti costituiti da società non finanziarie, clienti al dettaglio e piccole imprese e prestiti a emittenti sovrani e organismi del settore pubblico, di cui |
|
|
|
|
|
21 |
Con un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % nel quadro del metodo standardizzato di Basilea II per il rischio di credito |
|
|
|
|
|
22 |
Mutui ipotecari su immobili residenziali in bonis, di cui |
|
|
|
|
|
23 |
Con un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % nel quadro del metodo standardizzato di Basilea II per il rischio di credito |
|
|
|
|
|
24 |
Altri prestiti e titoli che non sono in stato di default e che non sono ammissibili come HQLA, compresi gli strumenti di capitale negoziati in mercati e i prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio |
|
|
|
|
|
25 |
Attività correlate |
|
|
|
|
|
26 |
Altre attività: |
|
|
|
|
|
27 |
Merci negoziate fisicamente |
|
|
|
|
|
28 |
Attività fornite come margine iniziale per i contratti derivati e come contributo ai fondi di garanzia delle CCP |
|
|
|
||
29 |
NSFR derivati attivi |
|
|
|
||
30 |
NSFR derivati passivi prima della deduzione del margine di variazione fornito |
|
|
|
||
31 |
Tutte le altre attività non comprese nelle categorie di cui sopra |
|
|
|
|
|
32 |
Elementi fuori bilancio |
|
|
|
|
|
33 |
RSF totale |
|
|
|
|
|
34 |
Coefficiente netto di finanziamento stabile (%) |
|
|
|
|
|
ALLEGATO XIV
Istruzioni per la compilazione dei modelli sui requisiti di liquidità
Istruzioni per il modello EU LIQA sulla gestione del rischio di liquidità e sul modello EU LIQ1 per quanto riguarda l'LCR
1. |
Gli enti soggetti alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") pubblicano le informazioni di cui all'articolo 451 bis del regolamento compilando la tabella EU LIQA, il modello EU LIQ1 e la tabella EU LIQB. |
Tabella EU LIQA: gestione del rischio di liquidità
2. |
Gli enti soggetti alla parte sei del CRR pubblicano le informazioni di cui all'articolo 451 bis, paragrafo 4, del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU LIQA di cui all'allegato XIII del presente regolamento di esecuzione. |
3. |
Ai fini della tabella EU LIQA, gli enti soggetti alla parte sei del CRR tengono presente che le caselle di testo nella tabella sono caselle a testo libero. Gli enti forniscono informazioni pertinenti, sia qualitative che quantitative, sugli obiettivi e sulle politiche di gestione del rischio di liquidità, in funzione dei loro modelli aziendali e dei loro profili di rischio di liquidità, sull'organizzazione e le funzioni coinvolte nella gestione del rischio di liquidità, conformemente all'articolo 435, paragrafo 1, del CRR e al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (2) per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi. |
Modello EU LIQ1: informazioni quantitative dell'LCR
4. |
Gli enti soggetti alla parte sei del CRR pubblicano le informazioni di cui all'articolo 451 bis, paragrafo 2, del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU LIQ1 di cui all'allegato XIII del presente regolamento di esecuzione. |
5. |
Nel pubblicare le informazioni richieste in questo modello, gli enti soggetti alla parte sei del CRR includono i valori e le cifre richiesti per ciascuno dei quattro trimestri di calendario precedenti la data di informativa (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre). Gli enti calcolano tali valori e cifre come medie semplici delle osservazioni a fine mese nei dodici mesi precedenti la fine di ciascun trimestre. |
6. |
Le informazioni richieste nel modello EU LIQ1 comprendono tutti gli elementi indipendentemente dalla valuta in cui sono denominati e sono pubblicati nella valuta utilizzata per le segnalazioni ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. |
7. |
Per calcolare gli afflussi e i deflussi non ponderati e ponderati e le HQLA ponderate ai fini del modello EU LIQ1, gli enti applicano le seguenti istruzioni:
|
8. |
Per calcolare il valore corretto della riserva di liquidità della voce 21 e il valore corretto dei deflussi di cassa netti totali della voce 22 del modello EU LIQ1, gli enti applicano ciascuna delle seguenti istruzioni:
|
Tabella EU LIQB: informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del modello EU LIQ1
9. |
Gli enti soggetti alla parte sei del CRR pubblicano le informazioni di cui all'articolo 451 bis, paragrafo 2, del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU LIQB di cui all'allegato XIII del presente regolamento di esecuzione. |
10. |
La tabella EU LIQB fornisce informazioni qualitative sugli elementi inclusi nel modello EU LIQ1 sulle informazioni quantitative relative all'LCR. |
11. |
Gli enti soggetti alla parte sei del CRR tengono presente che le caselle di testo in questa tabella sono caselle a testo libero e, ove possibile, vi includono gli elementi conformemente alla loro valutazione nel contesto della definizione del coefficiente di copertura della liquidità nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e delle ulteriori metriche di controllo della liquidità di cui al capo 7 ter del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (6). |
Istruzioni sul modello EU LIQ2 sull'informativa relativa al coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR)
12. |
Gli enti soggetti alla parte sei del CRR pubblicano le informazioni incluse nel modello EU LIQ2 in applicazione dell'articolo 451 bis, paragrafo 3, del CRR conformemente alle istruzioni contenute nel presente allegato. Sono pubblicati i dati di fine trimestre per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa. Per esempio, l'informativa annuale comprende quattro serie di dati che coprono l'ultimo trimestre e i tre trimestri precedenti. |
13. |
Le informazioni richieste nel modello EU LIQ2 comprendono tutte le attività, le passività e gli elementi fuori bilancio indipendentemente dalla valuta in cui sono denominati e sono indicati nella valuta utilizzata per le segnalazioni ai sensi dell'articolo 411, paragrafo 15, del CRR. |
14. |
Al fine di evitare doppi conteggi, gli enti non indicano le attività o le passività associate a garanzie reali fornite o ricevute come margine di variazione conformemente all'articolo 428 duodecies, paragrafo 4, e all'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, del CRR, come margine iniziale e come contributo al fondo di garanzia di una CCP conformemente all'articolo 428 quatertricies, lettere a) e b), del CRR. |
15. |
I depositi mantenuti nel contesto di un sistema di tutela istituzionale o di una rete cooperativa che sono considerati attività liquide sono indicati come tali. Gli altri elementi all'interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale sono indicati nelle pertinenti categorie generali nel modello relativo al finanziamento stabile richiesto o disponibile. |
16. |
Gli enti indicano sempre i valori contabili come "valore non ponderato per durata residua" nelle colonne a, b, c e d del modello, ad eccezione dei casi di contratti derivati per i quali gli enti fanno riferimento al valore equo come specificato nell'articolo 428 quinquies, paragrafo 2, del CRR. |
17. |
Gli enti indicano il "valore ponderato" nella colonna e di questo modello. Questo valore rispecchia il valore di cui all'articolo 428 quater, paragrafo 2, del CRR equivalente al risultato del valore non ponderato moltiplicato per i fattori di finanziamento stabile. |
18. |
L'importo delle attività e delle passività risultanti da operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) con un'unica controparte è considerato su base netta qualora si applichi l'articolo 428 sexies del CRR. Nel caso in cui le singole operazioni compensate fossero assoggettate a fattori di finanziamento stabile richiesto (RSF) differenti, se considerati separatamente, l'importo compensato da indicare, nel caso di attività, è assoggettato al fattore di RSF più elevato. |
19. |
Nella descrizione che accompagna questo modello gli enti forniscono tutte le spiegazioni necessarie per facilitare la comprensione dei risultati e dei dati di accompagnamento. Gli enti spiegano almeno:
|
Elementi di finanziamento stabile disponibile (ASF)
20. |
Conformemente all'articolo 428 decies del CRR, salvo diversamente specificato nella parte sei, titolo IV, capo 3, del CRR, l'ammontare del finanziamento stabile disponibile (ASF) è calcolato moltiplicando l'importo delle passività e dei fondi propri, come valore non ponderato, per i fattori di finanziamento stabile disponibile. Il valore ponderato nella colonna e di questo modello rispecchia l'ammontare del finanziamento stabile disponibile. |
21. |
Tutte le passività e i fondi propri sono indicati con una disaggregazione per durata residua nelle colonne a, b, c e d di questo modello, calcolati conformemente agli articoli 428 undecies, 428 sexdecies e 428 octotricies del CRR, con la seguente ripartizione in termini di categorie di scadenze:
|
Elementi di finanziamento stabile richiesto (RSF)
22. |
Gli enti indicano nella categoria adeguata tutte le attività di cui detengono la proprietà effettiva anche se non sono contabilizzate nel loro bilancio. Le attività di cui gli enti non detengono la proprietà effettiva non sono indicate anche se tali attività sono contabilizzate nel loro bilancio. |
23. |
Conformemente all'articolo 428 septdecies del CRR, salvo diversamente specificato nella parte sei, titolo IV, capo 4, del CRR, l'ammontare del finanziamento stabile richiesto (RSF) è calcolato moltiplicando il valore non ponderato delle attività e degli elementi fuori bilancio per i fattori di finanziamento stabile richiesto. |
24. |
Le attività ammissibili come attività liquide di elevata qualità (HQLA) conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono indicate come tali in una riga apposita a prescindere dalla loro durata residua. |
25. |
Tutte le attività e tutti gli elementi fuori bilancio diversi dalle HQLA sono indicati con una ripartizione in base alla loro durata residua conformemente all'articolo 428 octodecies del CRR. Le categorie di scadenze degli importi, dei fattori standard e dei fattori applicabili sono le seguenti:
|
(1) Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).
(3) Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).
(4) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
(5) Regolamento delegato (UE) 2017/208 della Commissione, del 31 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i deflussi aggiuntivi di liquidità corrispondenti al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente in strumenti derivati (GU L 33 dell'8.2.2017, pag. 14).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
(7) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
ALLEGATO XV
Tableau EU CRA: informations qualitatives générales sur le risque de crédit
Les établissements doivent décrire leurs objectifs et politiques en matière de gestion du risque de crédit en fournissant les informations suivantes:
Informations qualitatives |
|
(a) |
Dans la brève déclaration sur les risques soumise conformément à l’article 435, paragraphe 1, point f), du CRR, indiquer comment le modèle d’entreprise donne naissance aux composants du profil de risque de crédit de l’établissement. |
(b) |
Dans la présentation des stratégies et processus visant à gérer le risque de crédit et des politiques destinées à couvrir et atténuer le risque conformément à l’article 435, paragraphe 1, points a) et d), du CRR, indiquer les critères et l’approche utilisés pour définir la politique de gestion du risque de crédit et fixer les limites en matière de risque de crédit. |
(c) |
Lors de la présentation de la structure et de l’organisation de la fonction de gestion des risques conformément à l’article 435, paragraphe 1, point b), du CRR, indiquer la structure et l’organisation de la fonction de gestion et de contrôle du risque de crédit. |
(d) |
Lors de la présentation de l’autorité, du statut et des autres dispositions adoptées pour la fonction de gestion des risques conformément à l’article 435, paragraphe 1, point b), du CRR, spécifier les liens entre les fonctions de gestion du risque de crédit, de contrôle des risques, de vérification de la conformité et d’audit interne. |
Tableau EU CRB: informations supplémentaires à publier sur la qualité de crédit des actifs
Informations qualitatives |
|
(a) |
La portée et les définitions des expositions «en souffrance» (past due) et «dépréciées» (impaired) utilisées à des fins comptables et les différences, le cas échéant, entre les définitions «en souffrance» et «en défaut» (default) à des fins comptables et réglementaires, tel que spécifié par les orientations de l’ABE sur l’application de la définition de défaut, conformément à l'article 178 du CRR. |
(b) |
L’importance des expositions en souffrance (plus de 90 jours) non considérées comme dépréciées et les raisons qui l’expliquent. |
(c) |
La description des méthodes utilisées pour déterminer les ajustements pour risque de crédit général et spécifique. |
(d) |
La définition des expositions restructurées retenue par l’établissement aux fins de l’application de l’article 178, paragraphe 3, point d), du CRR, tel que spécifié par les orientations de l’ABE sur le défaut conformément à l’article 178 du CRR, lorsqu’elle s’écarte de la définition des expositions renégociées figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission. |
Modello EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
m |
n |
o |
|
Valore contabile lordo / importo nominale |
Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti |
Cancellazioni parziali accumulate |
Garanzie reali e finanziarie ricevute |
|||||||||||||
Esposizioni in bonis |
Esposizioni deteriorate |
Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti |
Esposizioni deteriorate – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti |
Su esposizioni in bonis |
Su esposizioni deteriorate |
|||||||||||
|
Di cui fase 1 |
Di cui fase 2 |
|
Di cui fase 2 |
Di cui fase 3 |
|
Di cui fase 1 |
Di cui fase 2 |
|
Di cui fase 2 |
Di cui fase 3 |
|||||
005 |
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
Prestiti e anticipazioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Banche centrali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Amministrazioni pubbliche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Enti creditizi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Altre società finanziarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Società non finanziarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Di cui PMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Famiglie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Titoli di debito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Banche centrali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Amministrazioni pubbliche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Enti creditizi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Altre società finanziarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Società non finanziarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Esposizioni fuori bilancio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Banche centrali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
Amministrazioni pubbliche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
Enti creditizi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
Altre società finanziarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Società non finanziarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
Famiglie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modello EU CR1-A: durata delle esposizioni
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
|
Valore netto dell’esposizione |
|||||||
Su richiesta |
<= 1 anno |
> 1 anno <= 5 anni |
> 5 anni |
Nessuna durata indicata |
Totale |
||
1 |
Prestiti e anticipazioni |
|
|
|
|
|
|
2 |
Titoli di debito |
|
|
|
|
|
|
3 |
Totale |
|
|
|
|
|
|
Modello EU CR2: variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati
|
a |
|
Valore contabile lordo |
||
010 |
Stock iniziale di prestiti e anticipazioni deteriorati |
|
020 |
Afflussi verso portafogli deteriorati |
|
030 |
Deflussi da portafogli deteriorati |
|
040 |
Deflusso dovuto alle cancellazioni |
|
050 |
Deflusso dovuto ad altre situazioni |
|
060 |
Stock finale di prestiti e anticipazioni deteriorati |
|
Modello EU CR2a: variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati e relativi recuperi netti accumulati
|
a |
b |
|
Valore contabile lordo |
Relativi recuperi netti accumulati |
||
010 |
Stock iniziale di prestiti e anticipazioni deteriorati |
|
|
020 |
Afflussi verso portafogli deteriorati |
|
|
030 |
Deflussi da portafogli deteriorati |
|
|
040 |
Deflusso verso portafoglio in bonis |
|
|
050 |
Deflusso dovuto al rimborso parziale o totale del prestito |
|
|
060 |
Deflusso dovuto alle liquidazioni di garanzie reali |
|
|
070 |
Deflusso dovuto alla presa di possesso di garanzie reali |
|
|
080 |
Deflusso dovuto alla vendita di strumenti |
|
|
090 |
Deflusso dovuto ai trasferimenti del rischio |
|
|
100 |
Deflusso dovuto alle cancellazioni |
|
|
110 |
Deflusso dovuto ad altre situazioni |
|
|
120 |
Deflusso dovuto alla riclassificazione in posseduti per la vendita |
|
|
130 |
Stock finale di prestiti e anticipazioni deteriorati |
|
|
Modello EU CQ1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
|
Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di concessione |
Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti |
Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di concessione |
|||||||
In bonis oggetto di misure di concessione |
Deteriorate oggetto di misure di concessione |
Su esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione |
Su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione |
|
Di cui garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione |
||||
|
di cui in stato di default |
di cui hanno subito una riduzione di valore |
|
||||||
005 |
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista |
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
Prestiti e anticipazioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Banche centrali |
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Amministrazioni pubbliche |
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Enti creditizi |
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Altre società finanziarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Società non finanziarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Famiglie |
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Titoli di debito |
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Impegni all’erogazione di finanziamenti dati |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
Modello EU CQ2: qualità della concessione
|
a |
|
Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di concessione |
||
010 |
Prestiti e anticipazioni che sono stati oggetto di misure di concessione più di due volte |
|
020 |
Prestiti e anticipazioni deteriorati oggetto di misure di concessione che non sono riusciti a soddisfare i criteri di esclusione dalla categoria "deteriorati" |
|
Modello EU CQ3: qualità creditizia delle esposizioni in bonis e deteriorate suddivise in base ai giorni di arretrato
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
|
Valore contabile lordo / importo nominale |
|||||||||||||
Esposizioni in bonis |
Esposizioni deteriorate |
||||||||||||
|
Non scadute o scadute da ≤ 30 giorni |
Scadute da > 30 giorni ≤ 90 giorni |
|
Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da ≤ 90 giorni |
Scadute da > 90 giorni ≤ 180 giorni |
Scadute da > 180 giorni ≤ 1 anno |
Scadute da > 1 anno ≤ 2 anni |
Scadute da > 2 anni <= 5 anni |
Scadute da > 5 anni <= 7 anni |
Scadute da > 7 anni |
Di cui in stato di default |
||
005 |
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
Prestiti e anticipazioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Banche centrali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Amministrazioni pubbliche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Enti creditizi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Altre società finanziarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Società non finanziarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Di cui PMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Famiglie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Titoli di debito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Banche centrali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Amministrazioni pubbliche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Enti creditizi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Altre società finanziarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Società non finanziarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Esposizioni fuori bilancio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Banche centrali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
Amministrazioni pubbliche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
Enti creditizi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
Altre società finanziarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Società non finanziarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
Famiglie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modello EU CQ4: qualità delle esposizioni deteriorate per zona geografica
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
|
Valore contabile lordo / importo nominale |
Riduzione di valore accumulata |
Accantonamenti per gli impegni fuori bilancio e le garanzie finanziarie date |
Variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate |
|||||
|
Di cui deteriorate |
Di cui soggette a riduzione di valore |
||||||
|
Di cui in stato di default |
|||||||
010 |
Esposizioni in bilancio |
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Paese 1 |
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Paese 2 |
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Paese 3 |
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Paese 4 |
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Paese N |
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Altri paesi |
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Esposizioni fuori bilancio |
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Paese 1 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Paese 2 |
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Paese 3 |
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Paese 4 |
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Paese N |
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Altri paesi |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
Modello EU CQ5: qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni a società non finanziarie per settore economico
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
|
Valore contabile lordo |
Riduzione di valore accumulata |
Variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate |
|||||
|
Di cui deteriorate |
Di cui prestiti e anticipazioni soggetti a riduzione di valore |
|||||
|
Di cui in stato di default |
||||||
010 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca |
|
|
|
|
|
|
020 |
Attività estrattiva |
|
|
|
|
|
|
030 |
Attività manifatturiera |
|
|
|
|
|
|
040 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
|
|
|
|
|
|
050 |
Approvvigionamento idrico |
|
|
|
|
|
|
060 |
Costruzioni |
|
|
|
|
|
|
070 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
080 |
Trasporto e stoccaggio |
|
|
|
|
|
|
090 |
Servizi di alloggio e di ristorazione |
|
|
|
|
|
|
100 |
Servizi di informazione e comunicazione |
|
|
|
|
|
|
110 |
Attività finanziarie e assicurative |
|
|
|
|
|
|
120 |
Attività immobiliari |
|
|
|
|
|
|
130 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche |
|
|
|
|
|
|
140 |
Attività amministrative e di servizi di supporto |
|
|
|
|
|
|
150 |
Amministrazione pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria |
|
|
|
|
|
|
160 |
Istruzione |
|
|
|
|
|
|
170 |
Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale |
|
|
|
|
|
|
180 |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento |
|
|
|
|
|
|
190 |
Altri servizi |
|
|
|
|
|
|
200 |
Totale |
|
|
|
|
|
|
Modello EU CQ6: valutazione delle garanzie reali - prestiti e anticipazioni
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
|
Prestiti e anticipazioni |
|||||||||||||
|
In bonis |
Deteriorati |
|||||||||||
|
|
Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da ≤ 90 giorni |
Scaduti da > 90 giorni |
||||||||||
|
Di cui scaduti da > 30 giorni ≤ 90 giorni |
|
Di cui scaduti da > 90 giorni ≤ 180 giorni |
Di cui scaduti da > 180 giorni ≤ 1 anno |
Di cui scaduti da > 1 anno ≤ 2 anni |
Di cui scaduti da > 2 anni ≤ 5 anni |
Di cui scaduti da > 5 anni ≤ 7 anni |
Di cui scaduti da > 7 anni |
|||||
010 |
Valore contabile lordo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Di cui garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Di cui garantiti da beni immobili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Di cui strumenti con rapporto LTV superiore al 60 % e inferiore o pari all'80 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Di cui strumenti con rapporto LTV superiore all'80 % e inferiore o pari al 100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Di cui strumenti con LTV superiore al 100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Riduzione di valore accumulata per attività garantite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Garanzie reali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Di cui valore limitato al valore dell'esposizione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Di cui beni immobili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Di cui valore oltre il limite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Di cui beni immobili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Garanzie finanziarie ricevute |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Cancellazioni parziali accumulate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modello EU CQ7: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e tramite procedure di escussione
|
a |
b |
|
Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso |
|||
Valore al momento della rilevazione iniziale |
Variazioni negative accumulate |
||
010 |
Immobili, impianti e macchinari (PP&E) |
|
|
020 |
Diverse da PP&E |
|
|
030 |
Beni immobili residenziali |
|
|
040 |
Beni immobili non residenziali |
|
|
050 |
Beni mobili (auto, imbarcazioni, ecc.) |
|
|
060 |
Strumenti di capitale e di debito |
|
|
070 |
Altre garanzie reali |
|
|
080 |
Totale |
|
|
Modello EU CQ8: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e tramite procedure di escussione - disaggregazione per anzianità
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
|||||
Riduzione del debito residuo |
Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso |
||||||||||||||||
|
Esecuzione forzata ≤ 2 anni |
Esecuzione forzata > 2 anni ≤ 5 anni |
Esecuzione forzata > 5 anni |
Di cui attività non correnti possedute per la vendita |
|||||||||||||
Valore contabile lordo |
Variazioni negative accumulate |
Valore al momento della rilevazione iniziale |
Variazioni negative accumulate |
Valore al momento della rilevazione iniziale |
Variazioni negative accumulate |
Valore al momento della rilevazione iniziale |
Variazioni negative accumulate |
Valore al momento della rilevazione iniziale |
Variazioni negative accumulate |
Valore al momento della rilevazione iniziale |
Variazioni negative accumulate |
||||||
010 |
Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come PP&E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
020 |
Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse da quelle classificate come PP&E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
030 |
Beni immobili residenziali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
040 |
Beni immobili non residenziali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
050 |
Beni mobili (auto, imbarcazioni, ecc.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
060 |
Strumenti di capitale e di debito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
070 |
Altre garanzie reali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
080 |
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALLEGATO XVI
Istruzioni per l'informativa sugli obiettivi e sulle politiche di gestione del rischio, sulle esposizioni al rischio di credito, sul rischio di diluizione e sulla qualità creditizia
1. |
L'allegato XV del presente regolamento di esecuzione comprende una serie di modelli applicabili a tutti gli enti soggetti all'articolo 442 del CRR. Comprende inoltre alcuni modelli supplementari richiesti ai grandi enti che hanno un rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 pari o superiore al 5 %. Ai fini di tale coefficiente e dei modelli inclusi nell'allegato XV, i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista sono esclusi sia dal denominatore che dal numeratore dei coefficienti, sia dalle righe relative a prestiti e anticipazioni incluse nei modelli. Le informazioni su disponibilità presso banche centrali e su altri depositi a vista sono indicate separatamente in alcuni di essi. |
2. |
I modelli supplementari sono necessari per trasmettere informazioni sufficientemente complete e comparabili che permettano ai loro utilizzatori di valutare i profili di rischio degli enti. Per questo motivo, leggendo queste istruzioni, gli enti tengono conto dei criteri di proporzionalità di cui all'articolo 9 del presente regolamento di esecuzione. |
Tabella EU CRA: informazioni qualitative generali sul rischio di credito
3. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettere a), b), d) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") in merito agli obiettivi e alle politiche di gestione del rischio di credito seguendo le istruzioni contenute nel presente allegato per compilare la tabella EU CRA di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.
|
Tabella EU CRB: informativa aggiuntiva in merito alla qualità creditizia delle attività
4. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettere a) e b), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU CRB di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti
5. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettere c) ed e), del CRR, seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR1 di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU CR1-A: durata delle esposizioni
6. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera g), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR1-A di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU CR2: variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati
1. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera f), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR2 di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione. L'ente spiega nella descrizione che accompagna questi modelli qualsiasi differenza significativa tra i valori deteriorati indicati in ciascuna riga e i valori come se fosse applicata la definizione di "in stato di default" conformemente all'articolo 178 del CRR.
|
Modello EU CR2a: variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati e relativi recuperi netti accumulati
2. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettere c) e f), del CRR, seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR2a di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione. L'ente spiega nella descrizione che accompagna questi modelli qualsiasi differenza significativa tra i valori deteriorati indicati in ciascuna riga e i valori come se fosse applicata la definizione di "in stato di default" conformemente all'articolo 178 del CRR, in particolare per le righe 010, 030, 100 e 130.
|
Modello EU CQ1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione
3. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera c), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ1 di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU CQ2: qualità della concessione
1. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera c), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ2 di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU CQ3: qualità creditizia delle esposizioni in bonis e deteriorate in base ai giorni di arretrato
4. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera d), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ3 di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU CQ4: qualità delle esposizioni deteriorate per zona geografica
5. |
Laddove le esposizioni originarie non nazionali in tutti i paesi "non nazionali" per tutte le classi di esposizione siano pari o superiori al 10 % del totale delle esposizioni originarie (nazionali e non nazionali), gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettere c) ed e), del CRR, seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ4 di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU CQ5: qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni a società non finanziarie per settore economico
6. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettere c) ed e), del CRR, seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ5 di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU CQ6: valutazione delle garanzie reali - prestiti e anticipazioni
7. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera c), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ6 di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU CQ7: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e tramite procedure di escussione
8. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera c), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ7 di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU CQ8: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e tramite procedure di escussione - disaggregazione per anzianità
9. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera c), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ8 di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.
|
(1) Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).
(4) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
(5) Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 ottobre 2016, relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) (GU C 31 del 31.1.2017, pag. 1).
ALLEGATO XVII
Tabella EU CRC: obblighi di informativa qualitativa sulle tecniche di CRM
Caselle di testo libero per l'informativa sugli elementi qualitativi
Base giuridica |
Numero di riga |
Testo libero |
Articolo 453, lettera a), del CRR |
a) |
La descrizione delle caratteristiche fondamentali delle politiche e dei processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio e indicazione della misura in cui gli enti ricorrono alla compensazione |
Articolo 453, lettera b), del CRR |
b) |
Le caratteristiche fondamentali delle politiche e dei processi in materia di valutazione e gestione delle garanzie reali ammissibili |
Articolo 453, lettera c), del CRR |
c) |
La descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dall'ente per attenuare il rischio di credito |
Articolo 453, lettera d), del CRR |
d) |
Per le garanzie e i derivati su crediti utilizzati come protezione del credito, le principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati su crediti e il loro merito di credito, utilizzati per ridurre i requisiti patrimoniali, esclusi quelli utilizzati nel quadro di strutture di cartolarizzazione sintetica |
Articolo 453, lettera e), del CRR |
e) |
Le informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del credito adottati |
Modello EU CR3 – Tecniche di CRM - Quadro d'insieme: informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito
|
Valore contabile non garantito |
Valore contabile garantito |
||||
|
di cui garantito da garanzie reali |
di cui garantito da garanzie finanziarie |
|
|||
di cui garantito da derivati su crediti |
||||||
a |
b |
c |
d |
e |
||
1 |
Prestiti e anticipazioni |
|
|
|
|
|
2 |
Titoli di debito |
|
|
|
|
|
3 |
Totale |
|
|
|
|
|
4 |
di cui esposizioni deteriorate |
|
|
|
|
|
EU-5 |
di cui in stato di default |
|
|
|
|
|
ALLEGATO XVIII
Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito
Tabella EU CRC: obblighi di informativa qualitativa sulle tecniche di CRM - Formato flessibile
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 453, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU CRC di cui all'allegato XVII.
Riferimento della riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
|||||||||
Spiegazione |
||||||||||
a) |
Articolo 453, lettera a), del CRR |
Nel pubblicare le informazioni sulle politiche di compensazione e sull'uso della stessa conformemente all'articolo 453, lettera a), del CRR, gli enti forniscono una descrizione chiara delle politiche e dei processi di CRM riguardanti la compensazione in bilancio e fuori bilancio e gli accordi quadro di compensazione. Indicano inoltre entro quale misura sono stati utilizzati le compensazioni in bilancio e fuori bilancio e gli accordi quadro di compensazione e la loro importanza rispetto alla gestione del rischio di credito. In particolare, gli enti possono fornire dettagli circa le tecniche in uso nonché le posizioni coperte da accordi di compensazione in bilancio e gli strumenti finanziari inclusi negli accordi quadro di compensazione. Essi possono inoltre descrivere le condizioni necessarie per assicurare l'efficacia di queste tecniche e i controlli in essere nei confronti del rischio giuridico. |
||||||||
b) |
Articolo 453, lettera b), del CRR |
Nell'ambito dell'informativa sulle caratteristiche fondamentali delle politiche e dei processi in materia di valutazione e gestione delle garanzie reali ammissibili, conformemente all'articolo 453, lettera b), del CRR, gli enti indicano:
Gli enti possono inoltre indicare se è previsto un sistema di limiti dell'esposizione creditizia e l'impatto delle garanzie reali accettate sulla quantificazione di tali limiti. |
||||||||
c) |
Articolo 453, lettera c), del CRR |
Nel descrivere le garanzie reali accettate in conformità dell'articolo 453, lettera c), del CRR, gli enti forniscono una descrizione dettagliata dei principali tipi di garanzie reali accettate per attenuare il rischio di credito, per tipo di esposizione. |
||||||||
d) |
Articolo 453, lettera d), del CRR |
La descrizione delle principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati su crediti e il loro merito di credito, da indicare ai sensi dell'articolo 453, lettera d), del CRR, copre i derivati su crediti utilizzati per ridurre i requisiti patrimoniali, esclusi quelli utilizzati nel quadro di strutture di cartolarizzazione sintetica. Gli enti possono anche includere la descrizione dei metodi utilizzati per rilevare gli effetti delle garanzie o dei derivati su crediti forniti dalle principali tipologie di garanti e controparti. |
||||||||
e) |
Articolo 453, lettera e), del CRR |
Nel pubblicare le informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito della tecnica di CRM adottata ai sensi dell'articolo 453, lettera e), del CRR, gli enti forniscono un'analisi di eventuali concentrazioni derivanti dalle misure di CRM che possano ostacolare l'efficacia degli strumenti di CRM. Nell'ambito di tali informazioni le concentrazioni possono essere ripartite per tipologia di strumento utilizzato come garanzia reale, soggetto (concentrazione per tipologia di garante e fornitori di protezione con i derivati su crediti), settore, area geografica, valuta, rating o altri fattori che possono influire sul valore della protezione e quindi ridurre tale protezione. |
Modello EU CR3 – Tecniche di CRM - Quadro d'insieme: informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito - Formato fisso
L'ente pubblica le informazioni di cui all'articolo 453, lettera f), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR3 di cui all'allegato XVII del presente regolamento di esecuzione.
Questo modello riguarda tutte le tecniche di CRM riconosciute a norma della disciplina contabile applicabile, indipendentemente dal fatto che tali tecniche siano riconosciute a norma del CRR, compresi, ma non solo, tutti i tipi di garanzie reali, garanzie finanziarie e derivati su crediti utilizzati per tutte le esposizioni garantite, a prescindere dal fatto che per il calcolo dell'importo delle esposizioni ponderato per il rischio (RWEA) sia utilizzato il metodo standardizzato o il metodo IRB. Gli enti integrano il modello con un commento per spiegare eventuali variazioni significative nel corso del periodo di informativa e le principali determinanti di tali variazioni.
Riferimento della colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
Spiegazione |
|
a |
Valore contabile non garantito: valore contabile delle esposizioni (al netto di accantonamenti per svalutazioni/riduzioni di valore) che non beneficiano di alcuna tecnica di CRM, indipendentemente dal fatto che tale tecnica sia riconosciuta o meno a norma del CRR. In particolare esso si riferisce alle esposizioni per le quali non sono state costituite garanzie reali né sono state ricevute garanzie finanziarie. Non è inclusa la parte non garantita di un'esposizione parzialmente garantita. |
b |
Valore contabile garantito: valore contabile delle esposizioni associate ad almeno una tecnica di CRM (garanzie reali, garanzie finanziarie, derivati su crediti). Nel caso in cui il valore delle garanzie reali, delle garanzie finanziarie e dei derivati su crediti a garanzia di un'esposizione superi il valore contabile di tale esposizione, sono inclusi solo i valori fino al valore contabile di tale esposizione. Nel caso in cui il valore contabile di un'esposizione superi il valore delle garanzie reali, delle garanzie finanziarie e dei derivati su crediti a garanzia di tale esposizione, è incluso l'intero valore contabile di tale esposizione. Ai fini delle seguenti colonne c, d ed e, l'assegnazione del valore contabile delle esposizioni plurigarantite alle varie tecniche di CRM avviene per ordine di priorità, partendo dalla tecnica di CRM che si prevede venga richiamata per prima in caso di perdita ed entro i limiti del valore contabile delle esposizioni garantite. Le parti dell'esposizione sono incluse in una sola delle colonne c, d o e di questo modello. |
c |
Di cui garantito da garanzie reali: si tratta di un sottoinsieme della colonna b di questo modello e rappresenta il valore contabile delle esposizioni (al netto di accantonamenti per svalutazioni/riduzioni di valore) o di parti di esposizioni garantite da garanzie reali. Nel caso in cui un'esposizione sia garantita da garanzie reali e altre tecniche di CRM che si prevede siano richiamate prima in caso di mancato pagamento, il valore contabile dell'esposizione garantita da garanzie reali è la quota restante dell'esposizione dopo aver considerato le quote dell'esposizione già garantite da altre tecniche di attenuazione, fino al valore contabile di quell'esposizione. |
d |
Di cui garantito da garanzie finanziarie: si tratta di un sottoinsieme della colonna b di questo modello e rappresenta il valore contabile delle esposizioni (al netto di accantonamenti per svalutazioni/riduzioni di valore) o di parti di esposizioni garantite da garanzie personali. Nel caso in cui un'esposizione sia garantita da garanzie personali e altre tecniche di CRM che si prevede siano richiamate prima in caso di mancato pagamento, il valore contabile dell'esposizione garantita da garanzie personali è la quota restante dell'esposizione dopo aver considerato le quote dell'esposizione già garantite da altre tecniche di attenuazione, fino al valore contabile di quell'esposizione. |
e |
Di cui garantito da derivati su crediti: si tratta di un sottoinsieme della colonna d (garanzie finanziarie) di questo modello e rappresenta il valore contabile delle esposizioni (al netto di accantonamenti per svalutazioni/riduzioni di valore) o di parti di esposizioni garantite da derivati su crediti. Nel caso in cui un'esposizione sia garantita da derivati su crediti e altre tecniche di CRM che si prevede siano richiamati prima in caso di mancato pagamento, il valore contabile dell'esposizione garantita da derivati su crediti è la quota restante dell'esposizione dopo aver considerato le quote dell'esposizione già garantite da altre tecniche di attenuazione, fino al valore contabile di quell'esposizione. |
Riferimento della riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
Spiegazione |
|
1 |
Prestiti e anticipazioni "Prestiti e anticipazioni" sono strumenti di debito posseduti dagli enti che non sono titoli; questo elemento comprende i prestiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea ("regolamento BSI della BCE") (2), e le anticipazioni che non possono essere classificate come prestiti ai sensi dell'allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (3). |
2 |
Titoli di debito I titoli di debito sono strumenti di debito posseduti dall'ente emessi in forma di titoli che non sono prestiti ai sensi del regolamento BSI della BCE, come definiti nell'allegato V, parte 1, punto 31, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
3 |
Totale Somma degli importi nelle righe 1 e 2 di questo modello. |
4 |
Di cui esposizioni deteriorate Esposizioni deteriorate conformemente all'articolo 47 bis del CRR. |
EU-5 |
Di cui in stato di default Esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR. |
(1) Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
ALLEGATO XIX
Tabella EU CRD: obblighi di informativa qualitativa sul metodo standardizzato
Base giuridica |
Numero di riga |
Informazioni qualitative — Testo libero |
Articolo 444, lettera a), del CRR |
a) |
Le denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e delle agenzie per il credito all'esportazione (ECA) prescelte dall'ente e le ragioni di eventuali modifiche in ordine a tali scelte nell'arco del periodo di informativa |
Articolo 444, lettera b), del CRR |
b) |
Le classi di esposizioni per le quali ciascuna ECAI o ECA è utilizzata |
Articolo 444, lettera c), del CRR |
c) |
La descrizione del processo impiegato per trasferire i rating del credito relativi all'emittente o all'emissione ad attività comparabili non incluse nel portafoglio di negoziazione |
Articolo 444, lettera d), del CRR |
d) |
L'associazione del rating esterno di ciascuna ECAI o ECA prescelta di cui alla riga a) ai fattori di ponderazione del rischio corrispondenti alle classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR (salvo che l'ente rispetti l'associazione normale pubblicata dall'ABE) |
Modello EU CR4 – Metodo standardizzato: esposizione al rischio di credito ed effetti della CRM
|
Classi di esposizioni |
Esposizioni pre-CCF e pre-CRM |
Esposizioni post-CCF e post-CRM |
RWA e densità degli RWA |
|||
Esposizioni in bilancio |
Esposizioni fuori bilancio |
Esposizioni in bilancio |
Esposizioni fuori bilancio |
RWA |
Densità degli RWA (%) |
||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
||
1 |
Amministrazioni centrali o banche centrali |
|
|
|
|
|
|
2 |
Amministrazioni regionali o autorità locali |
|
|
|
|
|
|
3 |
Organismi del settore pubblico |
|
|
|
|
|
|
4 |
Banche multilaterali di sviluppo |
|
|
|
|
|
|
5 |
Organizzazioni internazionali |
|
|
|
|
|
|
6 |
Enti |
|
|
|
|
|
|
7 |
Imprese |
|
|
|
|
|
|
8 |
Al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
9 |
Garantite da ipoteche su beni immobili |
|
|
|
|
|
|
10 |
Esposizioni in stato di default |
|
|
|
|
|
|
11 |
Esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato |
|
|
|
|
|
|
12 |
Obbligazioni garantite |
|
|
|
|
|
|
13 |
Enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine |
|
|
|
|
|
|
14 |
Organismi di investimento collettivo |
|
|
|
|
|
|
15 |
Strumenti di capitale |
|
|
|
|
|
|
16 |
Altre posizioni |
|
|
|
|
|
|
17 |
TOTALE |
|
|
|
|
|
|
Modello EU CR5: metodo standardizzato
|
Classi di esposizioni |
Fattori di ponderazione del rischio |
Totale |
Di cui prive di rating |
||||||||||||||
0 % |
2 % |
4 % |
10 % |
20 % |
35 % |
50 % |
70 % |
75 % |
100 % |
150 % |
250 % |
370 % |
1 250 % |
Altri |
||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
m |
n |
o |
p |
q |
||
1 |
Amministrazioni centrali o banche centrali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Amministrazioni regionali o autorità locali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Organismi del settore pubblico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Banche multilaterali di sviluppo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Organizzazioni internazionali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Enti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Imprese |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Esposizioni al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Esposizioni in stato di default |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Obbligazioni garantite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Quote o azioni in organismi di investimento collettivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Esposizioni in strumenti di capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Altre posizioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
TOTALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALLEGATO XX
Istruzioni per l'informativa sull'uso del metodo standardizzato per il rischio di credito (esclusi il rischio di controparte e le posizioni verso la cartolarizzazione)
1.
Gli strumenti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR (esposizioni al rischio di controparte) e gli strumenti cui si applicano i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR (esposizioni verso la cartolarizzazione) non rientrano nei modelli per i quali sono fornite istruzioni nel presente allegato.
Tabella EU CRD: obblighi di informativa qualitativa sul metodo standardizzato - Formato flessibile
2. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 444, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU CRD di cui all'allegato XIX del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU CR4: esposizione al rischio di credito ed effetti della CRM - Formato fisso
3. |
Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR, pubblicano le informazioni di cui all'articolo 453, lettere g), h) e i), del CRR e all' articolo 444, lettera e), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per la compilazione del modello EU CR4 di cui all'allegato XIX del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU CR5: metodo standardizzato - Formato fisso
4. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 444, lettera e), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR5 di cui all'allegato XIX del presente regolamento di esecuzione.
|
(1) Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(2) Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3).
ALLEGATO XXI
Tabella EU CRE: obblighi di informativa qualitativa sul metodo IRB
Caselle di testo libero per l'informativa sugli elementi qualitativi
Base giuridica |
Numero di riga |
Testo libero |
||||||||||
Articolo 452, lettera a), del CRR |
a) |
L'autorizzazione dell'autorità competente all'uso del metodo o all'applicazione del processo di transizione. |
||||||||||
Articolo 452, lettera c), del CRR |
b) |
|
||||||||||
Articolo 452, lettera d), del CRR |
c) |
Il ruolo delle funzioni coinvolte nell'elaborazione, approvazione e successive modifiche dei modelli di rischio di credito. |
||||||||||
Articolo 452, lettera e), del CRR |
d) |
L'ambito di applicazione e i principali contenuti delle relazioni relative ai modelli di rischio di credito. |
||||||||||
Articolo 452, lettera f), del CRR |
e) |
La descrizione del processo di rating interno per classe di esposizioni, compreso il numero dei modelli fondamentali utilizzati riguardo a ciascun portafoglio e una breve discussione delle principali differenze tra modelli nello stesso portafoglio, che copra:
|
Modello EU CR6 – Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per classe di esposizioni e intervallo di PD
A-IRB |
Intervallo di PD |
Esposizioni in bilancio |
Esposizioni fuori bilancio pre-CCF |
CCF medio ponderato per l'esposizione |
Esposizione post-CCF e post-CRM |
PD media ponderata per l'esposizione (%) |
Numero di debitori |
LGD media ponderata per l'esposizione (%) |
Durata media ponderata per l'esposizione (anni) |
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione dei fattori di sostegno |
Densità degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio |
Importo della perdita attesa |
Rettifiche di valore e accantonamenti |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
m |
|
Classe di esposizioni X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 0,00 a < 0,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 0,00 a < 0,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 0,10 a < 0,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 0,15 a < 0,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 0,25 a < 0,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 0,50 a < 0,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 0,75 a < 2,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 0,75 a < 1,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 1,75 a < 2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 2,50 a < 10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 2,5 a < 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 5 a < 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 10,00 a < 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 10 a < 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 20 a < 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 30,00 a < 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,00 (default) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale (classe di esposizioni) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale (tutte le classi di esposizioni) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F-IRB |
Intervallo di PD |
Esposizioni in bilancio |
Esposizioni fuori bilancio pre-CCF |
CCF medio ponderato per l'esposizione |
Esposizione post-CCF e post-CRM |
PD media ponderata per l'esposizione (%) |
Numero di debitori |
LGD media ponderata per l'esposizione (%) |
Durata media ponderata per l'esposizione (anni) |
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione dei fattori di sostegno |
Densità degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio |
Importo della perdita attesa |
Rettifiche di valore e accantonamenti |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
m |
|
Classe di esposizioni X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 0,00 a < 0,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 0,00 a < 0,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 0,10 a < 0,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 0,15 a < 0,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 0,25 a < 0,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 0,50 a < 0,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 0,75 a < 2,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 0,75 a < 1,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 1,75 a < 2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 2,50 a < 10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 2,5 a < 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 5 a < 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 10,00 a < 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 10 a < 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 20 a < 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 30,00 a < 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,00 (default) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale (classe di esposizioni) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale (tutte le classi di esposizioni) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modello EU CR6-A: ambito d'uso dei metodi IRB e SA
|
Valore dell'esposizione come definito all'articolo 166 del CRR per le esposizioni soggette al metodo IRB |
Valore dell'esposizione complessiva per le esposizioni soggette al metodo standardizzato e al metodo IRB |
Percentuale del valore dell'esposizione complessiva soggetta all'utilizzo parziale permanente del metodo SA (%) |
Percentuale del valore dell'esposizione complessiva soggetta al metodo IRB (%) |
Percentuale del valore dell'esposizione complessiva soggetta a un piano di introduzione (roll-out) (%) |
|
a |
b |
c |
d |
e |
||
1 |
Amministrazioni centrali o banche centrali |
|
|
|
|
|
1,1 |
di cui amministrazioni regionali o autorità locali |
|
|
|
|
|
1,2 |
di cui organismi del settore pubblico |
|
|
|
|
|
2 |
Enti |
|
|
|
|
|
3 |
Imprese |
|
|
|
|
|
3,1 |
di cui imprese – finanziamenti specializzati, escluso il metodo di assegnazione |
|
|
|
|
|
3,2 |
di cui imprese – finanziamenti specializzati, in base al metodo di assegnazione |
|
|
|
|
|
4 |
Al dettaglio |
|
|
|
|
|
4,1 |
di cui al dettaglio – PMI, garantite da beni immobili |
|
|
|
|
|
4,2 |
di cui al dettaglio – non PMI, garantite da beni immobili |
|
|
|
|
|
4,3 |
di cui al dettaglio – rotative qualificate |
|
|
|
|
|
4,4 |
di cui al dettaglio – PMI, altre |
|
|
|
|
|
4,5 |
di cui al dettaglio – non PMI, altre |
|
|
|
|
|
5 |
Strumenti di capitale |
|
|
|
|
|
6 |
Altre attività diverse dai crediti |
|
|
|
|
|
7 |
Totale |
|
|
|
|
|
Modello EU CR7 – Metodo IRB: effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dei derivati su crediti utilizzati nell'ambito delle tecniche di CRM
|
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dei derivati su crediti |
Importo effettivo dell'esposizione ponderato per il rischio |
|
a |
b |
||
1 |
Esposizioni in base all'F-IRB |
|
|
2 |
Amministrazioni centrali e banche centrali |
|
|
3 |
Enti |
|
|
4 |
Imprese |
|
|
4,1 |
di cui imprese – PMI |
|
|
4,2 |
di cui imprese – finanziamenti specializzati |
|
|
5 |
Esposizioni in base all'A-IRB |
|
|
6 |
Amministrazioni centrali e banche centrali |
|
|
7 |
Enti |
|
|
8 |
Imprese |
|
|
8,1 |
di cui imprese – PMI |
|
|
8,2 |
di cui imprese – finanziamenti specializzati |
|
|
9 |
Al dettaglio |
|
|
9,1 |
di cui al dettaglio – PMI, garantite da beni immobili |
|
|
9,2 |
di cui al dettaglio – non PMI, garantite da beni immobili |
|
|
9,3 |
di cui al dettaglio – rotative qualificate |
|
|
9,4 |
di cui al dettaglio – PMI, altre |
|
|
9,5 |
di cui al dettaglio – non PMI, altre |
|
|
10 |
TOTALE (comprese le esposizioni in base all'F-IRB e le esposizioni in base all'A-IRB) |
|
|
Modello EU CR7-A – Metodo IRB: informativa sulla misura di utilizzo delle tecniche di CRM
A-IRB |
Totale delle esposizioni |
Tecniche di attenuazione del rischio di credito |
Metodi di attenuazione del rischio di credito nel calcolo degli RWEA |
||||||||||||
Protezione del credito di tipo reale (FCP) |
Protezione del credito di tipo personale (UFCP) |
RWEA senza effetti di sostituzione (solo effetti di riduzione) |
RWEA con effetti di sostituzione (effetti sia di riduzione che di sostituzione) |
||||||||||||
Parte di esposizioni coperte da garanzie reali finanziarie (%) |
Parte di esposizioni coperte da altre garanzie reali ammissibili (%) |
|
Parte di esposizioni coperte da altri tipi di protezione del credito di tipo reale (%) |
|
Parte di esposizioni coperte da garanzie personali (%) |
Parte di esposizioni coperte da derivati su crediti (%) |
|||||||||
Parte di esposizioni coperte da garanzie immobiliari (%) |
Parte di esposizioni coperte da crediti (%) |
Parte di esposizioni coperte da altre garanzie reali su beni materiali (%) |
Parte di esposizioni coperte da depositi in contante (%) |
Parte di esposizioni coperte da polizze di assicurazione vita (%) |
Parte di esposizioni coperte da strumenti detenuti da terzi (%) |
||||||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
m |
n |
||
1 |
Amministrazioni centrali e banche centrali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Enti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Imprese |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,1 |
di cui imprese – PMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,2 |
di cui imprese – finanziamenti specializzati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,3 |
di cui imprese – altro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,1 |
di cui al dettaglio – PMI, garantite da beni immobili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,2 |
di cui al dettaglio – non PMI, garantite da beni immobili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,3 |
di cui al dettaglio – rotative qualificate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,4 |
di cui al dettaglio – PMI, altre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,5 |
di cui al dettaglio – non PMI, altre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F-IRB |
Totale delle esposizioni |
Tecniche di attenuazione del rischio di credito |
Metodi di attenuazione del rischio di credito nel calcolo degli RWEA |
||||||||||||
Protezione del credito di tipo reale (FCP) |
Protezione del credito di tipo personale (UFCP) |
RWEA senza effetti di sostituzione (solo effetti di riduzione) |
RWEA con effetti di sostituzione (effetti sia di riduzione che di sostituzione) |
||||||||||||
Parte di esposizioni coperte da garanzie reali finanziarie (%) |
Parte di esposizioni coperte da altre garanzie reali ammissibili (%) |
|
Parte di esposizioni coperte da altri tipi di protezione del credito di tipo reale (%) |
|
Parte di esposizioni coperte da garanzie personali (%) |
Parte di esposizioni coperte da derivati su crediti (%) |
|||||||||
Parte di esposizioni coperte da garanzie immobiliari (%) |
Parte di esposizioni coperte da crediti (%) |
Parte di esposizioni coperte da altre garanzie reali su beni materiali (%) |
Parte di esposizioni coperte da depositi in contante (%) |
Parte di esposizioni coperte da polizze di assicurazione vita (%) |
Parte di esposizioni coperte da strumenti detenuti da terzi (%) |
||||||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
m |
n |
||
1 |
Amministrazioni centrali e banche centrali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Enti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Imprese |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,1 |
di cui imprese – PMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,2 |
di cui imprese – finanziamenti specializzati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,3 |
di cui imprese – altro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modello EU CR8: prospetto degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di credito in base al metodo IRB
|
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio |
|
a |
||
1 |
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al termine del precedente periodo di riferimento |
|
2 |
Dimensioni delle attività (+/-) |
|
3 |
Qualità delle attività (+/-) |
|
4 |
Aggiornamenti del modello (+/-) |
|
5 |
Metodologia e politica (+/-) |
|
6 |
Acquisizioni e dismissioni (+/-) |
|
7 |
Oscillazioni del cambio (+/-) |
|
8 |
Altro (+/-) |
|
9 |
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al termine del periodo di riferimento |
|
Modello CR9 – Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di esposizioni (scala di PD fissa)
A-IRB
Classi di esposizioni |
Intervallo di PD |
Numero di debitori alla fine dell'anno precedente |
Tasso medio di default osservato (%) |
PD media ponderata per l'esposizione (%) |
PD media (%) |
Tasso di default annuo storico medio (%) |
|
|
di cui numero di debitori in stato di default nell'anno |
||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
|
da 0,00 a < 0,15 |
|
|
|
|
|
|
da 0,00 a < 0,10 |
|
|
|
|
|
|
|
da 0,10 a < 0,15 |
|
|
|
|
|
|
|
da 0,15 a < 0,25 |
|
|
|
|
|
|
|
da 0,25 a < 0,50 |
|
|
|
|
|
|
|
da 0,50 a < 0,75 |
|
|
|
|
|
|
|
da 0,75 a < 2,50 |
|
|
|
|
|
|
|
da 0,75 a < 1,75 |
|
|
|
|
|
|
|
da 1,75 a < 2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
da 2,50 a < 10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
da 2,5 a < 5 |
|
|
|
|
|
|
|
da 5 a < 10 |
|
|
|
|
|
|
|
da 10,00 a < 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
da 10 a < 20 |
|
|
|
|
|
|
|
da 20 a < 30 |
|
|
|
|
|
|
|
da 30,00 a < 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
100,00 (default) |
|
|
|
|
|
|
F-IRB
Classi di esposizioni |
Intervallo di PD |
Numero di debitori alla fine dell'anno precedente |
Tasso medio di default osservato (%) |
PD media ponderata per l'esposizione (%) |
PD media (%) |
Tasso di default annuo storico medio (%) |
|
|
di cui numero di debitori in stato di default nell'anno |
||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
|
da 0,00 a < 0,15 |
|
|
|
|
|
|
da 0,00 a < 0,10 |
|
|
|
|
|
|
|
da 0,10 a < 0,15 |
|
|
|
|
|
|
|
da 0,15 a < 0,25 |
|
|
|
|
|
|
|
da 0,25 a < 0,50 |
|
|
|
|
|
|
|
da 0,50 a < 0,75 |
|
|
|
|
|
|
|
da 0,75 a < 2,50 |
|
|
|
|
|
|
|
da 0,75 a < 1,75 |
|
|
|
|
|
|
|
da 1,75 a < 2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
da 2,50 a < 10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
da 2,5 a < 5 |
|
|
|
|
|
|
|
da 5 a < 10 |
|
|
|
|
|
|
|
da 10,00 a < 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
da 10 a < 20 |
|
|
|
|
|
|
|
da 20 a < 30 |
|
|
|
|
|
|
|
da 30,00 a < 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
100,00 (default) |
|
|
|
|
|
|
Modello CR9.1 – Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di esposizioni (solo per le stime della PD conformemente all'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del CRR)
A-IRB
Classi di esposizioni |
Intervallo di PD |
Equivalente rating esterno |
Numero di debitori alla fine dell'anno precedente |
Tasso medio di default osservato (%) |
PD media (%) |
Tasso di default annuo storico medio (%) |
|
|
di cui numero di debitori in stato di default nell'anno |
||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F-IRB
Classi di esposizioni |
Intervallo di PD |
Equivalente rating esterno |
Numero di debitori alla fine dell'anno precedente |
Tasso medio di default osservato (%) |
PD media (%) |
Tasso di default annuo storico medio (%) |
|
|
di cui numero di debitori in stato di default nell'anno |
||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALLEGATO XXII
Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito (escluso il rischio di controparte)
Tabella EU CRE: obblighi di informativa qualitativa sul metodo IRB - Formato flessibile
1. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 452, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU CRE di cui all'allegato XXI del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU CR6 – Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per classe di esposizioni e intervallo di PD - Formato fisso
2. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 452, lettera g), punti da i) a v), del CRR sui principali parametri utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il metodo IRB seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per la compilazione del modello EU CR6 di cui all'allegato XXI del presente regolamento di esecuzione. Le informazioni pubblicate in questo modello non includono i dati sui finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 4, del CRR. Da questo modello sono escluse le esposizioni al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del CRR), le esposizioni verso la cartolarizzazione e le esposizioni in strumenti di capitale.
|
Modello EU CR6-A – Metodo IRB: ambito d'uso dei metodi IRB e SA - Formato fisso
3. |
Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell'ambito del metodo IRB per il rischio di credito pubblicano le informazioni di cui all'articolo 452, lettera b), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per la compilazione del modello EU CR6-A di cui all'allegato XXI del presente regolamento di esecuzione. |
4. |
Ai fini di questo modello, gli enti assegnano le loro esposizioni soggette al metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, o al metodo IRB di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, alle classi di esposizioni definite nell'ambito del metodo IRB. Da questo modello sono escluse le esposizioni al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del CRR) e le esposizioni verso la cartolarizzazione. |
5. |
Gli enti spiegano nella descrizione che accompagna il modello eventuali differenze significative tra il valore dell'esposizione come definito all'articolo 166 per le esposizioni secondo il metodo IRB nella colonna a del modello e il valore dell'esposizione per le stesse esposizioni conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, del CRR, come nelle colonne b e d di questo modello.
|
Modello EU CR7 – Metodo IRB: effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dei derivati su crediti utilizzati nell'ambito delle tecniche di CRM - Formato fisso
6. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 453, lettera j), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR7 di cui all'allegato XXI del presente regolamento di esecuzione. Gli enti integrano il modello con una descrizione dell'effetto dei derivati su crediti sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Da questo modello sono escluse le esposizioni al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del CRR), le esposizioni verso la cartolarizzazione, altre attività diverse da crediti e le esposizioni in strumenti di capitale.
|
Modello EU CR7-A – Metodo IRB: informativa sulla misura di utilizzo delle tecniche di CRM
7. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 453, lettera g), del CRR, separatamente per le esposizioni nell'ambito del metodo A-IRB e del metodo F-IRB, seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR7-A di cui all'allegato XXI del presente regolamento di esecuzione. Qualora un elemento della protezione del credito di tipo reale si applichi a più di un'esposizione, la somma delle esposizioni considerate garantite da essa non può superare il valore dell'elemento della protezione del credito.
|
Modello EU CR8: prospetto degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di credito in base al metodo IRB - Formato fisso
8. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettera h), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR8 di cui all'allegato XXI del presente regolamento di esecuzione. Da questo modello sono escluse le esposizioni al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del CRR). |
9. |
Gli enti indicano i flussi di RWEA come variazioni tra gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento dell'informativa (come specificato di seguito nella riga 9 di questo modello) e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento dell'informativa precedente (come specificato di seguito nella riga 1 di questo modello; nel caso di informative trimestrali, al termine del trimestre precedente al trimestre del periodo di riferimento dell'informativa). Gli enti possono integrare la propria informativa nell'ambito del terzo pilastro pubblicando le stesse informazioni per i tre trimestri precedenti. |
10. |
Gli enti integrano il modello con un commento descrittivo per spiegare i dati nella riga 8 del medesimo modello, ossia ogni altra determinante che contribuisca in modo significativo alle variazioni dell'RWEA.
|
Modello EU CR9 – Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di esposizioni - Formato fisso
11. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 452, lettera h), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR9 di cui all'allegato XXI del presente regolamento di esecuzione. L'ente, quando utilizza sia il metodo F-IRB che il metodo A-IRB, pubblica due serie distinte di modelli, una per il F-IRB e una per l'A-IRB, con un modello per classe di esposizioni in ciascuna serie. |
12. |
L'ente considera i modelli utilizzati nell'ambito di ciascuna classe di esposizioni e spiega la percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della pertinente classe di esposizioni rientrante nei modelli per la quale sono qui indicati i risultati dei test retrospettivi. |
13. |
Gli enti indicano, nella descrizione di accompagnamento, il numero totale di debitori con contratti a breve termine alla data dell'informativa, indicando quali classi di esposizioni presentano un numero più elevato di debitori a breve termine. Per contratti a breve termine si intendono i contratti con durata residua inferiore a 12 mesi. Gli enti spiegano inoltre se vi sono intervalli temporali sovrapposti nel calcolo dei tassi medi della PD di lungo periodo. |
14. |
Da questo modello sono escluse le esposizioni al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del CRR), le posizioni verso la cartolarizzazione, altre attività diverse dai crediti e le esposizioni in strumenti di capitale.
|
Modello EU CR9.1 – Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di esposizioni (solo per le stime della PD conformemente all'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del CRR)
15. |
Oltre al modello EU CR9, gli enti indicano le informazioni incluse nel modello EU CR9.1 se applicano l'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del CRR per la stima della PD e solo per le stime della PD ai sensi dello stesso articolo. Le istruzioni sono le stesse del modello EU CR9, con le seguenti eccezioni:
|
(1) Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(2) Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3).
ALLEGATO XXIII
Modello EU CR10: esposizioni da finanziamenti specializzati e in strumenti di capitale in base al metodo della ponderazione semplice
Modello EU CR10.1
Finanziamenti specializzati: finanziamento di progetti (project finance) (metodo di assegnazione) |
|||||||
Categorie regolamentari |
Durata residua |
Esposizioni in bilancio |
Esposizioni fuori bilancio |
Fattore di ponderazione del rischio |
Valore dell' esposizione |
Importo dell' esposizione ponderato per il rischio |
Importo delle perdite attese |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
||
Categoria 1 |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
50 % |
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
70 % |
|
|
|
|
Categoria 2 |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
70 % |
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
90 % |
|
|
|
|
Categoria 3 |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
115 % |
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
115 % |
|
|
|
|
Categoria 4 |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
250 % |
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
250 % |
|
|
|
|
Categoria 5 |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
— |
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
— |
|
|
|
|
Totale |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
|
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
|
|
|
|
Modello EU CR10.2
Finanziamenti specializzati: beni immobili generatori di reddito e beni immobili non residenziali ad alta volatilità (metodo di assegnazione) |
|||||||
Categorie regolamentari |
Durata residua |
Esposizioni in bilancio |
Esposizioni fuori bilancio |
Fattore di ponderazione del rischio |
Valore dell' esposizione |
Importo dell' esposizione ponderato per il rischio |
Importo delle perdite attese |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
||
Categoria 1 |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
50 % |
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
70 % |
|
|
|
|
Categoria 2 |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
70 % |
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
90 % |
|
|
|
|
Categoria 3 |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
115 % |
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
115 % |
|
|
|
|
Categoria 4 |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
250 % |
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
250 % |
|
|
|
|
Categoria 5 |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
— |
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
— |
|
|
|
|
Totale |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
|
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
|
|
|
|
Modello EU CR10.3
Finanziamenti specializzati: finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (object finance) (metodo di assegnazione) |
|||||||
Categorie regolamentari |
Durata residua |
Esposizioni in bilancio |
Esposizioni fuori bilancio |
Fattore di ponderazione del rischio |
Valore dell' esposizione |
Importo dell' esposizione ponderato per il rischio |
Importo delle perdite attese |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
||
Categoria 1 |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
50 % |
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
70 % |
|
|
|
|
Categoria 2 |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
70 % |
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
90 % |
|
|
|
|
Categoria 3 |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
115 % |
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
115 % |
|
|
|
|
Categoria 4 |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
250 % |
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
250 % |
|
|
|
|
Categoria 5 |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
— |
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
— |
|
|
|
|
Totale |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
|
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
|
|
|
|
Modello EU CR10.4
Finanziamenti specializzati: finanziamento su merci (commodities finance) (metodo di assegnazione) |
|||||||
Categorie regolamentari |
Durata residua |
Esposizioni in bilancio |
Esposizioni fuori bilancio |
Fattore di ponderazione del rischio |
Valore dell' esposizione |
Importo dell' esposizione ponderato per il rischio |
Importo delle perdite attese |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
||
Categoria 1 |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
50 % |
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
70 % |
|
|
|
|
Categoria 2 |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
70 % |
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
90 % |
|
|
|
|
Categoria 3 |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
115 % |
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
115 % |
|
|
|
|
Categoria 4 |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
250 % |
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
250 % |
|
|
|
|
Categoria 5 |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
— |
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
— |
|
|
|
|
Totale |
Inferiore a 2,5 anni |
|
|
|
|
|
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
|
|
|
|
|
|
Modello EU CR10.5
Esposizioni in strumenti di capitale in base al metodo della ponderazione semplice |
||||||
Categorie |
Esposizioni in bilancio |
Esposizioni fuori bilancio |
Fattore di ponderazione del rischio |
Valore dell' esposizione |
Importo dell' esposizione ponderato per il rischio |
Importo delle perdite attese |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
|
Esposizioni in strumenti di private equity |
|
|
190 % |
|
|
|
Esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati |
|
|
290 % |
|
|
|
Altre esposizioni in strumenti di capitale |
|
|
370 % |
|
|
|
Totale |
|
|
|
|
|
|
ALLEGATO XXIV
Informativa sulle esposizioni da finanziamenti specializzati e in strumenti di capitale in base al metodo della ponderazione semplice
Modello EU CR10: esposizioni da finanziamenti specializzati e in strumenti di capitale in base al metodo della ponderazione semplice - Formato fisso
1. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR10 di cui all'allegato XXIII del presente regolamento di esecuzione. Gli enti pubblicano:
|
(1) Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
ALLEGATO XXV
Tabella EU CCRA: informativa qualitativa sul CCR
|
Informativa in formato flessibile |
|
a) |
Articolo 439, lettera a), del CRR Descrizione della metodologia utilizzata per assegnare i limiti definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte, compresi i metodi per assegnare tali limiti alle esposizioni verso le controparti centrali. |
|
b) |
Articolo 439, lettera b), del CRR Descrizione delle politiche in materia di garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, quali le politiche per assicurare le garanzie reali e stabilire le riserve di credito. |
|
c) |
Articolo 439, lettera c), del CRR Descrizione delle politiche rispetto al rischio di correlazione sfavorevole definito all'articolo 291 del CRR. |
|
d) |
Articolo 431, paragrafi 3 e 4, del CRR Eventuali altri obiettivi di gestione del rischio e pertinenti politiche relative al CCR. |
|
e) |
Articolo 439, lettera d), del CRR L'importo delle garanzie reali che l'ente dovrebbe fornire in caso di ribasso del suo rating di credito. |
|
Modello EU CCR1: analisi dell'esposizione al CCR per metodo
Formato fisso
|
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
|
|
Costo di sostituzione (RC) |
Esposizione potenziale futura (PFE) |
EPE effettiva |
Alfa utilizzata per il calcolo del valore dell'esposizione a fini regolamentari |
Valore dell'esposizione pre-CRM |
Valore dell'esposizione post-CRM |
Valore dell'esposizione |
RWEA |
EU-1 |
EU - Metodo dell'esposizione originaria (per i derivati) |
|
|
|
1,4 |
|
|
|
|
EU-2 |
EU - SA-CCR semplificato (per i derivati) |
|
|
|
1,4 |
|
|
|
|
1 |
SA-CCR (per i derivati) |
|
|
|
1,4 |
|
|
|
|
2 |
IMM (per derivati e SFT) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2a |
di cui insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
2b |
di cui insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine |
|
|
|
|
|
|
|
|
2c |
di cui da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie (per le SFT) |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie (per le SFT) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
VaR per le SFT |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
Modello EU CCR2: operazioni soggette a requisiti di fondi propri per il rischio di CVA
Formato fisso
|
a |
b |
|||
Valore dell'esposizione |
RWEA |
||||
1 |
Totale delle operazioni soggette al metodo avanzato |
|
|
||
2 |
|
|
|
||
3 |
|
|
|
||
4 |
Operazioni soggette al metodo standardizzato |
|
|
||
EU-4 |
Operazioni soggette al metodo alternativo (sulla base del metodo dell'esposizione originaria) |
|
|
||
5 |
Totale operazioni soggette a requisiti di fondi propri per il rischio di CVA |
|
|
Modello EU CCR3 – Metodo standardizzato: esposizioni soggette al CCR per classe di esposizioni regolamentare e ponderazione del rischio
Formato fisso
|
Classi di esposizioni |
Fattore di ponderazione del rischio |
|
||||||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
||
0 % |
2 % |
4 % |
10 % |
20 % |
50 % |
70 % |
75 % |
100 % |
150 % |
Altri |
Valore dell'esposizione complessiva |
||
1 |
Amministrazioni centrali o banche centrali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Amministrazioni regionali o autorità locali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Organismi del settore pubblico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Banche multilaterali di sviluppo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Organizzazioni internazionali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Enti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Imprese |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Altre posizioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Valore dell'esposizione complessiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modello EU CCR4 – Metodo IRB: esposizioni soggette al CCR per classe di esposizioni e scala di PD
Formato fisso
|
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
|
Scala di PD |
Valore dell'esposi-zione |
PD media ponderata per l'esposizione (%) |
Numero di debitori |
LGD media ponderata per l'esposizione (%) |
Durata media ponderata per l'esposizione (anni) |
RWEA |
Densità degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio |
||
1 … x |
Classe di esposizioni X |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
da 0,00 a < 0,15 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
da 0,15 a < 0,25 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
da 0,25 a < 0,50 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
da 0,50 a < 0,75 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
da 0,75 a < 2,50 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
da 2,50 a < 10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
da 10,00 a < 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
100,00 (default) |
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
Totale parziale (classe di esposizioni X) |
|
|
|
|
|
|
|
y |
Totale (tutte le classi di esposizioni pertinenti per il CCR) |
|
|
|
|
|
|
|
Modello EU CCR5: composizione delle garanzie reali per le esposizioni soggette al CCR
Colonne fisse
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
|
Garanzie reali utilizzate in operazioni su derivati |
Garanzie reali utilizzate in SFT |
||||||||
|
Tipo di garanzia reale |
Fair value (valore equo) delle garanzie reali ricevute |
Fair value (valore equo) delle garanzie reali fornite |
Fair value (valore equo) delle garanzie reali ricevute |
Fair value (valore equo) delle garanzie reali fornite |
||||
Separate |
Non separate |
Separate |
Non separate |
Separate |
Non separate |
Separate |
Non separate |
||
1 |
Cassa - valuta nazionale |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Cassa - altre valute |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Debito sovrano nazionale |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Altro debito sovrano |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Debito delle agenzie pubbliche |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Obbligazioni societarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Titoli di capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Altre garanzie reali |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
Modello EU CCR6: esposizioni in derivati su crediti
Fisso
|
a |
b |
|
Protezione acquistata |
Protezione venduta |
||
Nozionali |
|
|
|
1 |
Single-name credit default swap |
|
|
2 |
Index credit default swap |
|
|
3 |
Total return swap |
|
|
4 |
Credit option |
|
|
5 |
Altri derivati su crediti |
|
|
6 |
Totale nozionali |
|
|
Fair value (valori equi) |
|
|
|
7 |
Fair value positivo (attività) |
|
|
8 |
Fair value negativo (passività) |
|
|
Modello EU CCR7: prospetti degli RWEA delle esposizioni soggette al CCR nell'ambito dell'IMM
Formato fisso
|
a |
|
RWEA |
||
1 |
RWEA alla fine del precedente periodo di riferimento |
|
2 |
Dimensione delle attività |
|
3 |
Qualità creditizia delle controparti |
|
4 |
Aggiornamenti del modello (solo IMM) |
|
5 |
Metodologia e politica (solo IMM) |
|
6 |
Acquisizioni e dismissioni |
|
7 |
Oscillazioni del cambio |
|
8 |
Altro |
|
9 |
RWEA alla fine del periodo di riferimento corrente |
|
Modello EU CCR8: esposizioni verso CCP
Formato fisso
|
a |
b |
|||
Valore dell'esposizione |
RWEA |
||||
1 |
Esposizioni verso QCCP (totale) |
|
|
||
2 |
Esposizioni per negoziazioni presso QCCP (esclusi il margine iniziale e i contributi al fondo di garanzia) di cui: |
|
|
||
3 |
|
|
|
||
4 |
|
|
|
||
5 |
|
|
|
||
6 |
|
|
|
||
7 |
Margine iniziale separato |
|
|
||
8 |
Margine iniziale non separato |
|
|
||
9 |
Contributi prefinanziati al fondo di garanzia |
|
|
||
10 |
Contributi non finanziati al fondo di garanzia |
|
|
||
11 |
Esposizioni verso non QCCP (totale) |
|
|
||
12 |
Esposizioni per negoziazioni presso non QCCP (esclusi il margine iniziale e i contributi al fondo di garanzia) di cui: |
|
|
||
13 |
|
|
|
||
14 |
|
|
|
||
15 |
|
|
|
||
16 |
|
|
|
||
17 |
Margine iniziale separato |
|
|
||
18 |
Margine iniziale non separato |
|
|
||
19 |
Contributi prefinanziati al fondo di garanzia |
|
|
||
20 |
Contributi non finanziati al fondo di garanzia |
|
|
ALLEGATO XXVI
Tabelle e modelli per l'informativa sul rischio di controparte Istruzioni
1. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 439 del CRR per quanto riguarda la loro esposizione al rischio di controparte di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") seguendo le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare le tabelle e i modelli di cui all'allegato XXV del presente regolamento di esecuzione.
Tabella EU CCRA: informativa qualitativa sul rischio di controparte (CCR) - Caselle di testo libero |
2. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 439, lettere da a) a d), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU CCRA di cui all'allegato XXV del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU CCR1: analisi dell'esposizione al CCR per metodo - Formato fisso
3. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 439, lettere f), g) e k), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR1 di cui all'allegato XXV del presente regolamento di esecuzione. |
4. |
Da questo modello sono esclusi i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA (parte tre, titolo VI, del CRR) e le esposizioni verso una controparte centrale (parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del CRR), come definite ai fini del modello EU CCR8. Per le operazioni di finanziamento tramite titoli, nel modello sono inclusi i valori dell'esposizione prima e dopo l'effetto dell'attenuazione del rischio di credito determinati in base ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del CRR, a seconda del metodo utilizzato, conformemente all'articolo 439, lettera g), del CRR e gli importi dell'esposizione al rischio associati ripartiti per metodo applicabile. |
5. |
Gli enti che utilizzano i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni da 4 a 5, del CRR indicano, nella descrizione che accompagna il modello, l'entità delle loro operazioni su derivati in bilancio e fuori bilancio, calcolata conformemente all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, in applicazione dell'articolo 439, lettera m), del CRR.
|
Modello EU CCR2: operazioni soggette a requisiti di fondi propri per il rischio di CVA - Formato fisso
6. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 439, lettera h), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR2 di cui all'allegato XXV del presente regolamento di esecuzione. |
7. |
In questo modello sono incluse le informazioni relative al CVA regolamentare per tutte le operazioni soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA (parte tre, titolo VI, del CRR).
|
Modello EU CCR3 – Metodo standardizzato: esposizioni soggette al CCR per classe di esposizioni regolamentare e ponderazione del rischio - Formato fisso
8. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 444, lettera e), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR3 di cui all'allegato XXV del presente regolamento di esecuzione. |
9. |
Gli enti che utilizzano il metodo standardizzato per il rischio di credito per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (esclusi quelli derivati dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA e per le esposizioni compensate mediante una CCP) per tutte o parte delle loro esposizioni soggette al CCR conformemente all'articolo 107 del CRR, indipendentemente dal metodo CCR utilizzato per determinare i valori delle esposizioni conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del CRR, pubblicano le seguenti informazioni. |
10. |
Se ritiene che le informazioni richieste in questo modello non siano significative perché le esposizioni e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non sono significativi, l'ente può scegliere di non pubblicare il modello. L'ente è tuttavia tenuto a spiegare in un commento descrittivo perché ritiene che le informazioni non siano significative, includendo una descrizione delle esposizioni nei portafogli interessati e il totale aggregato degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio derivanti da tali esposizioni.
|
Modello EU CCR4 – Metodo IRB: esposizioni soggette al CCR per classe di esposizioni e scala di PD - Formato fisso
11. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 452, lettera g), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR4 di cui all'allegato XXV del presente regolamento di esecuzione. |
12. |
Gli enti che utilizzano il metodo avanzato o il metodo IRB di base per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (esclusi quelli derivati dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA e per le esposizioni compensate mediante CCP) per tutte o parte delle loro esposizioni soggette al CCR conformemente all'articolo 107 del CRR, indipendentemente dal metodo CCR utilizzato per determinare i valori delle esposizioni conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del CRR, pubblicano le seguenti informazioni.
|
Modello EU CCR5: composizione delle garanzie reali per le esposizioni soggette al CCR - Colonne fisse
13. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 439, lettera e), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR5 di cui all'allegato XXV del presente regolamento di esecuzione. |
14. |
Questo modello è compilato con il valore equo delle garanzie reali (fornite o ricevute) utilizzate nelle esposizioni al CCR relative a operazioni su derivati o a SFT, a prescindere dal fatto che le operazioni siano compensate o meno tramite una CCP e che le garanzie reali siano o meno fornite a una CCP. |
15. |
Ove la banca centrale di uno Stato membro fornisca assistenza di liquidità sotto forma di operazioni di swap con garanzie reali, l'autorità competente può esentare gli enti dalla pubblicazione delle informazioni di questo modello qualora detta autorità competente ritenga che la pubblicazione delle informazioni potrebbe rivelare che è stata fornita assistenza di liquidità di ultima istanza. A tali fini l'autorità competente fissa soglie adeguate e criteri obiettivi.
|
EU CCR6: esposizioni in derivati su crediti - Formato fisso
Riferimenti giuridici e istruzioni |
|
Numero di riga |
Spiegazione |
1-6 |
Nozionali Somma degli importi nozionali assoluti dei derivati prima di qualsiasi compensazione, ripartiti per tipo di prodotto. |
7-8 |
Fair value (valori equi) Valori equi ripartiti per attività (valori equi positivi) e passività (valori equi negativi). |
Lettera della colonna |
Spiegazione |
a-b |
Protezione in forma di derivati su crediti Protezione in forma di derivati su crediti acquistata o venduta conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. |
16. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 439, lettera j), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR6 di cui all'allegato XXV del presente regolamento di esecuzione. |
Modello EU CCR7: prospetti degli RWEA delle esposizioni soggette al CCR nell'ambito dell'IMM - Formato fisso
17. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettera h), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR7 di cui all'allegato XXV del presente regolamento di esecuzione. |
18. |
Gli enti che utilizzano l'IMM per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutte o parte delle loro esposizioni soggette al CCR conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, a prescindere dal metodo del rischio di credito utilizzato per determinare i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio, pubblicano un rendiconto che illustra le variazioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dei derivati e delle SFT nell'ambito di applicazione dell'IMM differenziati per fattori chiave e basati su stime ragionevoli. |
19. |
Da questo modello sono esclusi gli importi ponderati per il rischio di CVA (parte tre, titolo VI, del CRR) e le esposizioni verso una controparte centrale (parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del CRR). |
20. |
Gli enti indicano i flussi degli RWEA come variazioni tra gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento dell'informativa (come specificato di seguito nella riga 9 di questo modello) e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento dell'informativa precedente (come specificato di seguito nella riga 1 di questo modello; nel caso di informative trimestrali, al termine del trimestre precedente al trimestre del periodo di riferimento dell'informativa). Gli enti possono integrare la propria informativa nell'ambito del terzo pilastro pubblicando le stesse informazioni per i tre trimestri precedenti. |
21. |
Nella descrizione che accompagna il modello gli enti spiegano i dati indicati nella riga 8 del medesimo modello, ossia ogni altra determinante che contribuisca in modo significativo alle variazioni degli RWEA.
|
Modello EU CCR8: esposizioni verso CCP - Formato fisso
22. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 439, lettera i), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR8 di cui all'allegato XXV del presente regolamento di esecuzione. |
23. |
Esposizioni verso CCP: contratti e operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, del CRR fintantoché sono in corso con una CCP, comprese le esposizioni per operazioni relative a CCP ai sensi dell'articolo 300, punto 2, del CRR, per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del CRR.
|
(1) Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
ALLEGATO XXVII
Tabella EU SECA: obblighi di informativa qualitativa sulle esposizioni verso la cartolarizzazione
Caselle di testo libero per l'informativa sugli elementi qualitativi
Base giuridica |
Numero di riga |
Informazioni qualitative — Testo libero |
||||||||
Articolo 449, lettera a), del CRR |
a) |
Descrizione delle attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, compresi la gestione del rischio e gli obiettivi di investimento degli enti in relazione a tali attività, il ruolo degli enti nelle operazioni di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, se è utilizzato il quadro in materia di cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS) e la misura in cui gli enti fanno ricorso a operazioni di cartolarizzazione al fine di trasferire a terzi il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate con, ove applicabile, una descrizione distinta della politica di trasferimento del rischio della cartolarizzazione sintetica. |
||||||||
Articolo 449, lettera b), del CRR |
b) |
Il tipo di rischi ai quali gli enti sono esposti nelle loro attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione in base al rango delle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione distinguendo tra posizioni STS e non-STS e:
|
||||||||
Articolo 449, lettera c), del CRR |
c) |
I metodi degli enti per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio da essi applicati alle loro attività di cartolarizzazione, ivi compresi i tipi di posizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica ciascun metodo, con una distinzione tra posizioni STS e non-STS. |
||||||||
Articolo 449, lettera d), del CRR |
d) |
L'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione che rientrano in una delle seguenti categorie, con la descrizione dei tipi di esposizioni dell'ente verso tali società, compresi i contratti derivati:
|
||||||||
Articolo 449, lettera e), del CRR |
e) |
L'elenco di tutti i soggetti giuridici in relazione ai quali gli enti hanno comunicato di aver fornito un supporto conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. |
||||||||
Articolo 449, lettera f), del CRR |
f) |
L'elenco dei soggetti giuridici affiliati agli enti e che investono in cartolarizzazioni create dagli enti o in posizioni verso la cartolarizzazione emesse da società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti. |
||||||||
Articolo 449, lettera g), del CRR |
g) |
La sintesi delle politiche contabili per le attività di cartolarizzazione, ivi compresa, se del caso, la distinzione tra posizioni verso la cartolarizzazione e posizioni verso la ricartolarizzazione. |
||||||||
Articolo 449, lettera h), del CRR |
h) |
Le denominazioni delle ECAI utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata |
||||||||
Articolo 449, lettera i), del CRR |
i) |
Dove applicabile, la descrizione del metodo della valutazione interna di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR, ivi compresi la struttura della procedura di valutazione interna e la relazione tra la valutazione interna e i rating esterni della ECAI pertinente comunicati in conformità della lettera h), i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, ivi compresa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura di valutazione interna, i tipi di esposizioni alle quali è applicata la procedura di valutazione interna e i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito. |
Modello EU SEC1: esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
m |
n |
o |
|
L'ente agisce in qualità di cedente |
L'ente agisce in qualità di promotore |
L'ente agisce in qualità di investitore |
||||||||||||||
Tradizionali |
Sintetiche |
Totale parziale |
Tradizionali |
Sintetiche |
Totale parziale |
Tradizionali |
Sintetiche |
Totale parziale |
||||||||
STS |
Non-STS |
|
di cui SRT |
|
STS |
Non-STS |
|
STS |
Non-STS |
|
||||||
|
di cui SRT |
|
di cui SRT |
|||||||||||||
1 |
Totale delle esposizioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Al dettaglio (totale) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Mutui ipotecari su immobili residenziali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Carte di credito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Altre esposizioni al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Ricartolarizzazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
All'ingrosso (totale) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Prestiti a imprese |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Mutui ipotecari su immobili non residenziali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Leasing e crediti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Altre all'ingrosso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Ricartolarizzazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modello EU SEC2: esposizioni verso la cartolarizzazione incluse nel portafoglio di negoziazione
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
|
L'ente agisce in qualità di cedente |
L'ente agisce in qualità di promotore |
L'ente agisce in qualità di investitore |
|||||||||||
Tradizionali |
Sintetiche |
Totale parziale |
Tradizionali |
Sintetiche |
Totale parziale |
Tradizionali |
Sintetiche |
Totale parziale |
|||||
STS |
Non-STS |
|
STS |
Non-STS |
|
STS |
Non-STS |
|
|||||
1 |
Totale delle esposizioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Al dettaglio (totale) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Mutui ipotecari su immobili residenziali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Carte di credito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Altre esposizioni al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Ricartolarizzazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
All'ingrosso (totale) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Prestiti a imprese |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Mutui ipotecari su immobili non residenziali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Leasing e crediti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Altre all'ingrosso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Ricartolarizzazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modello EU SEC3 – Esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione e relativi requisiti patrimoniali regolamentari: l'ente agisce in qualità di cedente o promotore
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
m |
n |
o |
EU-p |
EU-q |
||
Valori dell'esposizione (per fascia di RW/deduzione) |
Valori dell'esposizione (per metodo regolamentare) |
RWEA (per metodo regolamentare) |
Requisito patrimoniale dopo l'applicazione del massimale |
||||||||||||||||
≤20 % RW |
da >20 % a 50% RW |
da >50 % a 100 % RW |
da >100 % a <1 250 % RW |
1 250 % RW/deduzioni |
SEC-IRBA |
SEC-ERBA (compreso IAA) |
SEC-SA |
1 250 % RW/deduzioni |
SEC-IRBA |
SEC-ERBA (compreso IAA) |
SEC-SA |
1 250 % RW/deduzioni |
SEC-IRBA |
SEC-ERBA (compreso IAA) |
SEC-SA |
1 250 % RW/deduzioni |
|||
1 |
Totale delle esposizioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Operazioni tradizionali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Cartolarizzazioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
di cui STS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
All'ingrosso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
di cui STS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Ricartolarizzazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Operazioni sintetiche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Cartolarizzazioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Sottostante al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
All'ingrosso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Ricartolarizzazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modello EU SEC4 – Esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione e relativi requisiti patrimoniali regolamentari: l'ente agisce in qualità di investitore
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
m |
n |
o |
EU-p |
EU-q |
||
Valori dell'esposizione (per fascia di RW/deduzione) |
Valori dell'esposizione (per metodo regolamentare) |
RWEA (per metodo regolamentare) |
Requisito patrimoniale dopo l'applicazione del massimale |
||||||||||||||||
≤20 % RW |
da >20 % a 50% RW |
da >50 % a 100 % RW |
da >100 % a <1 250 % RW |
1 250 % RW/deduzioni |
SEC-IRBA |
SEC-ERBA (compreso IAA) |
SEC-SA |
1 250 % RW/deduzioni |
SEC-IRBA |
SEC-ERBA (compreso IAA) |
SEC-SA |
1 250 % RW/deduzioni |
SEC-IRBA |
SEC-ERBA (compreso IAA) |
SEC-SA |
1 250 % RW/deduzioni |
|||
1 |
Totale delle esposizioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Cartolarizzazione tradizionale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Cartolarizzazioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Sottostante al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
di cui STS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
All'ingrosso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
di cui STS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Ricartolarizzazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Cartolarizzazione sintetica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Cartolarizzazioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Sottostante al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
All'ingrosso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Ricartolarizzazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modello EU SEC5 – Esposizioni cartolarizzate dall'ente: esposizioni in stato di default e rettifiche di valore su crediti specifiche
|
a |
b |
c |
|
Esposizioni cartolarizzate dall'ente — L'ente agisce in qualità di cedente o promotore |
||||
Importo nominale in essere totale |
Importo totale delle rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate nel periodo |
|||
|
di cui esposizioni in stato di default |
|||
1 |
Totale delle esposizioni |
|
|
|
2 |
Al dettaglio (totale) |
|
|
|
3 |
Mutui ipotecari su immobili residenziali |
|
|
|
4 |
Carte di credito |
|
|
|
5 |
Altre esposizioni al dettaglio |
|
|
|
6 |
Ricartolarizzazione |
|
|
|
7 |
All'ingrosso (totale) |
|
|
|
8 |
Prestiti a imprese |
|
|
|
9 |
Mutui ipotecari su immobili non residenziali |
|
|
|
10 |
Leasing e crediti |
|
|
|
11 |
Altre all'ingrosso |
|
|
|
12 |
Ricartolarizzazione |
|
|
|
ALLEGATO XXVIII
Istruzioni per l'informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione
Tabella EU SECA: obblighi di informativa qualitativa sulle esposizioni verso la cartolarizzazione - Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi
1. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449, lettere da a) a i), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU SECA di cui all'allegato XXVII del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU SEC1: esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione - Formato fisso
2. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449, lettera j), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU SEC1 di cui all'allegato XXVII del presente regolamento di esecuzione. Gli enti spiegano nella descrizione che accompagna il modello se, nell'ambito delle cartolarizzazioni tradizionali, hanno programmi ABCP e, in caso affermativo, il volume delle operazioni ABCP.
|
Modello EU SEC2: esposizioni verso la cartolarizzazione incluse nel portafoglio di negoziazione - Formato fisso
3. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449, lettera j), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU SEC2 di cui all'allegato XXVII del presente regolamento di esecuzione. |
4. |
Si rimanda alle istruzioni per il modello EU SEC1 – Esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione. |
Modello EU SEC3 – Esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione e relativi requisiti patrimoniali regolamentari: l'ente agisce in qualità di cedente o promotore - Formato fisso
5. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449, lettera k), punto i), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU SEC3 di cui all'allegato XXVII del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU SEC4 – Esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione e relativi requisiti patrimoniali regolamentari: l'ente agisce in qualità di investitore - Formato fisso
6. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449, lettera k), punto ii), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU SEC4 di cui all'allegato XXVII del presente regolamento di esecuzione. |
7. |
Si rimanda alle istruzioni per il modello EU SEC3 – Esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione e relativi requisiti patrimoniali regolamentari: l'ente agisce in qualità di cedente o promotore. |
Modello EU SEC5 – Esposizioni cartolarizzate dall'ente: esposizioni in stato di default e rettifiche di valore su crediti specifiche - Formato fisso
8. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449, lettera l), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU SEC5 di cui all'allegato XXVII del presente regolamento di esecuzione.
|
(1) Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).
ALLEGATO XXIX
Tabella EU MRA: obblighi di informativa qualitativa sul rischio di mercato
|
Informativa in formato flessibile |
|||||
a) |
Articolo 435, paragrafo 1, lettere a) e d), del CRR La descrizione delle strategie e dei processi dell'ente per la gestione del rischio di mercato, comprendente:
|
|
||||
b) |
Articolo 435, paragrafo 1, lettera b), del CRR La descrizione della struttura e dell'organizzazione della funzione di gestione del rischio di mercato, comprendente la descrizione della struttura di governance del rischio di mercato istituita per attuare le strategie e i processi dell'ente di cui alla riga a), che illustri le relazioni e i meccanismi di comunicazione tra le diverse parti coinvolte nella gestione del rischio di mercato. |
|
||||
c) |
Articolo 435, paragrafo 1, lettera c), del CRR Ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio. |
|
Modello EU MR1: rischio di mercato in base al metodo standardizzato
|
a |
|
|
|
RWEA |
|
Prodotti outright |
|
1 |
Rischio di tasso di interesse (generico e specifico) |
|
2 |
Rischio azionario (generico e specifico) |
|
3 |
Rischio di cambio |
|
4 |
Rischio di posizioni in merci |
|
|
Opzioni |
|
5 |
Metodo semplificato |
|
6 |
Metodo delta plus |
|
7 |
Metodo di scenario |
|
8 |
Cartolarizzazione (rischio specifico) |
|
9 |
Totale |
|
Tabella EU MRB: obblighi di informativa qualitativa per gli enti che utilizzano i modelli interni per il rischio di mercato
|
Informativa in formato flessibile |
|||
EU a) |
Articolo 455, lettera c), del CRR Descrizione delle procedure e dei sistemi attuati per garantire la negoziabilità delle posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 104. Descrizione della metodologia utilizzata per garantire che le politiche e le procedure attuate per la gestione generale del portafoglio di negoziazione siano adeguate. |
|
||
EU b) |
Articolo 455, lettera c), del CRR Per le esposizioni incluse nel portafoglio di negoziazione ed esterne ad esso che sono valutate al fair value (valore equo) in conformità della disciplina contabile applicabile, con un valore rettificato ai sensi dell'articolo 34 della parte due, titolo I, capo 2, e dell'articolo 105 della parte tre, titolo I, capo 3, del CRR (nonché del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione), gli enti descrivono i sistemi e i controlli atti a garantire che le stime di valutazione siano prudenti e affidabili. Per le esposizioni incluse nel portafoglio di negoziazione, tali informazioni sono fornite nell’ambito delle informative sul rischio di mercato. |
|
||
Articolo 455, lettera a), punto i), del CRR
|
|
|||
a) |
Articolo 455, lettera a), punto i), e lettera b), del CRR Descrizione delle attività e dei rischi coperti dai modelli VaR e sVaR, specificando la distribuzione nei portafogli/subportafogli per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione. |
|
||
b) |
Articolo 455, lettera b), del CRR Descrizione dell'ambito di applicazione dei modelli VaR e sVaR per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione, compresi i soggetti del gruppo che utilizzano tali modelli e il modo in cui i modelli rappresentano tutti i modelli utilizzati a livello di gruppo, nonché la percentuale di requisiti di fondi propri coperta dai modelli o se gli stessi modelli VaR/SVaR sono utilizzati per tutti i soggetti con esposizione al rischio di mercato. |
|
||
|
Articolo 455, lettera a), punto i), del CRR Caratteristiche dei modelli utilizzati, tra cui: |
|
||
c) |
Descrizione generale dei modelli VaR e sVaR regolamentari |
|
||
d) |
Illustrazione delle principali differenze, se presenti, tra il modello utilizzato a fini di gestione e il modello utilizzato a fini regolamentari (10 giorni, 99 %) per i modelli VaR e sVaR. |
|
||
e) |
Per i modelli VaR: |
|
||
i) |
frequenza di aggiornamento dei dati; |
|
||
ii) |
durata del periodo utilizzato per calibrare il modello. Descrizione del sistema di ponderazione utilizzato (se previsto); |
|
||
iii) |
modalità con cui gli enti determinano il periodo di detenzione di 10 giorni (ad esempio, il VaR di 1 giorno è maggiorato per la radice quadrata di 10 o si prende in considerazione direttamente il VaR di 10 giorni?); |
|
||
iv) |
metodo di aggregazione, ossia il metodo per aggregare il rischio specifico e il rischio generico (ad esempio, gli enti calcolano il requisito specifico come requisito individuale utilizzando un metodo diverso da quello utilizzato per il calcolo del rischio generico oppure utilizzano un modello unico che differenzia il rischio generico e il rischio specifico?); |
|
||
v) |
metodo di valutazione (rivalutazione complessiva o uso di approssimazioni); |
|
||
(vi) |
se, nel simulare le potenziali variazioni dei fattori di rischio, sono utilizzati rendimenti assoluti o relativi (o con metodo misto) (ad esempio, variazione proporzionale dei prezzi o tassi o variazione assoluta di prezzi o tassi). |
|
||
f) |
Per i modelli sVaR specificare: |
|
||
i) |
come viene determinato il periodo di detenzione di 10 giorni. Ad esempio, l'ente maggiora il VaR di 1 giorno della radice quadrata di 10 o prende in considerazione direttamente il VaR di 10 giorni? Se il metodo è lo stesso dei modelli VaR, gli enti possono confermare tale circostanza e fare riferimento all’informativa e), punto iii), di cui sopra; |
|
||
ii) |
il periodo di stress scelto dall'ente e le motivazioni della scelta; |
|
||
iii) |
il metodo di valutazione (rivalutazione complessiva o uso di approssimazioni). |
|
||
g) |
Articolo 455, lettera a), punto iii), del CRR Descrizione delle prove di stress applicate ai parametri di modellizzazione (principali scenari sviluppati per rilevare le caratteristiche dei portafogli cui i modelli VaR e sVaR si applicano a livello di gruppo). |
|
||
(h) |
Articolo 455, lettera a), punto iv), del CRR Descrizione del metodo utilizzato per i test retrospettivi/per la convalida dell’accuratezza e della coerenza interna dei dati e dei parametri utilizzati per i modelli interni e i processi interni di modellizzazione. |
|
||
Articolo 455, lettera a), punto ii), del CRR
|
|
|||
a) |
Articolo 455, lettera a), punto ii), e lettera b), del CRR Descrizione dei rischi coperti dai modelli IRC, specificando la distribuzione nei portafogli/subportafogli per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione. |
|
||
b) |
Articolo 455, lettera b), del CRR Descrizione dell'ambito di applicazione del modello IRC per il quale l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione, indicando quali soggetti del gruppo utilizzano tali modelli, in che modo i modelli rappresentano tutti i modelli utilizzati a livello di gruppo e la percentuale di requisiti di fondi propri coperti dai modelli o se gli stessi modelli IRC sono utilizzati per tutti i soggetti con esposizione al rischio di mercato. |
|
||
c) |
Articolo 455, lettera a), punto ii), del CRR Descrizione generale della metodologia utilizzata per i modelli interni per i rischi incrementali di default e di migrazione, comprese: |
|
||
i) |
informazioni sul metodo di modellizzazione globale (in particolare, rispetto all'uso di modelli basati su differenziali o su matrici di migrazione); |
|
||
ii) |
informazioni sulla calibrazione della matrice di migrazione; |
|
||
iii) |
informazioni sulle ipotesi di correlazione. |
|
||
d) |
Metodo utilizzato per determinare gli orizzonti di liquidità. |
|
||
e) |
Metodologia utilizzata per realizzare una valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in linea con le norme di robustezza richieste. |
|
||
f) |
Metodo utilizzato per la convalida dei modelli. |
|
||
g) |
Articolo 455, lettera a), punto iii), del CRR Descrizione delle prove di stress applicate ai parametri di modellizzazione (principali scenari sviluppati per rilevare le caratteristiche dei portafogli cui i modelli IRC si applicano a livello di gruppo).. |
|
||
h) |
Articolo 455, lettera a), punto iv), del CRR Descrizione del metodo utilizzato per i test retrospettivi/per la convalida dell'accuratezza e della coerenza interna dei dati e dei parametri utilizzati per i modelli interni IRC e i processi interni di modellizzazione. |
|
||
Articolo 455, lettera a), punto ii), del CRR
|
|
|||
a) |
Articolo 455, lettera a), punto ii), e lettera b), del CRR Descrizione dei rischi coperti dai modelli per la misura del rischio globale, specificando il modo in cui sono distribuiti nei portafogli/subportafogli per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione. |
|
||
b) |
Articolo 455, lettera b), del CRR Descrizione dell'ambito di applicazione dei modelli per la misura del rischio globale per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione, indicando quali soggetti del gruppo utilizzano tali modelli, in che modo i modelli rappresentano tutti i modelli utilizzati a livello di gruppo e la percentuale di requisiti di fondi propri coperti dai modelli o se gli stessi modelli IRC sono utilizzati per tutti i soggetti con esposizione al rischio di mercato. |
|
||
c) |
Articolo 455, lettera a), punto ii), del CRR Descrizione generale della metodologia utilizzata per la negoziazione di correlazione, comprendente: |
|
||
i) |
informazioni sul metodo di modellizzazione globale (in particolare, rispetto alla scelta del modello di correlazione tra default/migrazione e differenziale: i) processi stocastici, distinti ma correlati alla base dei movimenti di migrazione/default e differenziale; ii) variazioni del differenziale alla base dei movimenti di migrazione/default; o iii) default/migrazioni alla base delle variazioni del differenziale; |
|
||
ii) |
informazioni utilizzate per calibrare i parametri di correlazione di base: LGD delle tranche (costanti o stocastiche); |
|
||
iii) |
informazioni sulla scelta della durata delle posizioni (profitti e perdite basati sul movimento simulato del mercato nel modello calcolato sulla base del tempo di scadenza di ciascuna posizione alla fine dell'orizzonte patrimoniale di 1 anno o usando la loro vita residua alla data del calcolo). |
|
||
d) |
Metodo utilizzato per determinare gli orizzonti di liquidità. |
|
||
e) |
Metodologia utilizzata per realizzare la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in linea con le norme di robustezza richieste. |
|
||
f) |
Metodo utilizzato per la convalida dei modelli. |
|
||
g) |
Articolo 455, lettera a), punto iii), del CRR Descrizione delle prove di stress applicate ai parametri di modellizzazione (principali scenari sviluppati per rilevare le caratteristiche dei portafogli cui i modelli per la misura del rischio globale si applicano a livello di gruppo). |
|
||
h) |
Articolo 455, lettera a), punto iv), del CRR Descrizione del metodo utilizzato per i test retrospettivi/per la convalida dell'accuratezza e della coerenza interna dei dati e dei parametri utilizzati per i modelli interni di misura del rischio globale e i processi interni di modellizzazione. |
|
||
i) |
Articolo 455, lettera f), del CRR Informazioni sull'orizzonte medio di liquidità ponderato per ciascun subportafoglio coperto dai modelli interni per i rischi incrementali di default e di migrazione e per la negoziazione di correlazione. |
|
Modello EU MR2-A: rischio di mercato in base al metodo dei modelli interni (IMA)
|
a |
b |
|
RWEA |
Requisiti di fondi propri |
||
1 |
VaR (il valore più elevato tra a e b) |
|
|
a) |
VaR del giorno precedente (VaRt-1) |
|
|
b) |
Fattore moltiplicativo (mc) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (VaRavg) |
|
|
2 |
sVaR (il valore più elevato tra a e b) |
|
|
a) |
Ultimo sVaR disponibile (sVaRt-1) |
|
|
b) |
Fattore moltiplicativo (ms) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (sVaRavg) |
|
|
3 |
IRC (il valore più elevato tra a e b) |
|
|
a) |
Misura più recente dell'IRC |
|
|
b) |
Media della misura dell'IRC su 12 settimane |
|
|
4 |
Misura del rischio globale (il valore più elevato tra a, b e c) |
|
|
a) |
Misura di rischio più recente della misura del rischio globale |
|
|
b) |
Media della misura del rischio globale su 12 settimane |
|
|
c) |
Misura del rischio globale - requisito minimo |
|
|
5 |
Altro |
|
|
6 |
Totale |
|
|
Modello EU MR2-B: prospetti degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di mercato in base al metodo IMA
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
|
VaR |
sVaR |
IRC |
Misura del rischio globale |
Altro |
Totale RWEA |
Requisiti di fondi propri totali |
||
1 |
RWEA alla fine del periodo precedente |
|
|
|
|
|
|
|
1a |
Rettifica regolamentare |
|
|
|
|
|
|
|
1b |
RWEA alla fine del trimestre precedente (fine giornata) |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Variazioni dei livelli di rischio |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Aggiornamenti/modifiche del modello |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Metodologia e politica |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Acquisizioni e dismissioni |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Oscillazioni del cambio |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Altro |
|
|
|
|
|
|
|
8a |
RWEA alla fine del periodo di informativa (fine giornata) |
|
|
|
|
|
|
|
8b |
Rettifica regolamentare |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
RWEA alla fine del periodo di informativa |
|
|
|
|
|
|
|
Modello EU MR3: valori IMA per i portafogli di negoziazione
|
a |
|
VaR (10 giorni, 99 %) |
||
1 |
Valore massimo |
|
2 |
Valore medio |
|
3 |
Valore minimo |
|
4 |
Fine periodo |
|
sVaR (10 giorni, 99 %) |
||
5 |
Valore massimo |
|
6 |
Valore medio |
|
7 |
Valore minimo |
|
8 |
Fine periodo |
|
IRC (99,9 %) |
||
9 |
Valore massimo |
|
10 |
Valore medio |
|
11 |
Valore minimo |
|
12 |
Fine periodo |
|
Misura del rischio globale (99,9 %) |
||
13 |
Valore massimo |
|
14 |
Valore medio |
|
15 |
Valore minimo |
|
16 |
Fine periodo |
|
Modello EU MR4: raffronto tra stime del VaR e profitti/perdite
Gli enti devono presentare un'analisi dei "valori anomali" (eccezioni ai test retrospettivi di cui all'articolo 366 del CRR) nei risultati sottoposti a test retrospettivi, specificando le date e la corrispondente eccedenza (VaR-profitti/perdite), comprese almeno le determinanti chiave delle eccezioni, con raffronti analoghi per profitti/perdite effettivi e ipotetici (ai sensi dell'articolo 366 del CRR ).
Informazioni su profitti/perdite effettivi indicando, in particolare, se comprendono riserve; in caso contrario, in che modo le riserve sono integrate nel processo del test retrospettivo.
ALLEGATO XXX
Tabelle e modelli per l'informativa sul metodo interno e sul metodo standardizzato per il rischio di mercato Istruzioni
1.
Il presente allegato contiene le istruzioni che gli enti devono seguire per pubblicare le informazioni di cui agli articoli 435, 445 e 455 del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") per compilare le tabelle e i modelli per l'informativa sul rischio di mercato di cui all'allegato XXIX del presente regolamento di esecuzione.
Tabella EU MRA: obblighi di informativa qualitativa sul rischio di mercato - Caselle di testo libero
2. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettere da a) a d), del CRR per quanto riguarda il rischio di mercato, seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU MRA di cui all'allegato XXIX del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU MR1: rischio di mercato in base al metodo standardizzato - Formato fisso
3. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 445 del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU MR1 di cui all'allegato XXIX del presente regolamento di esecuzione.
|
Tabella EU MRB: obblighi di informativa qualitativa per gli enti che utilizzano i modelli interni per il rischio di mercato - Caselle di testo libero
4. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 455, lettere a), b), c) e f), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU MRB di cui all'allegato XXIX del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU MR2-A: rischio di mercato in base al metodo dei modelli interni (IMA) - Formato fisso
5. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 455, lettera e), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU MR2-A di cui all'allegato XXIX del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU MR2-B: prospetti degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di mercato in base al metodo IMA - Formato fisso
6. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettera h), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU MR2-B di cui all'allegato XXIX del presente regolamento di esecuzione. |
7. |
Gli enti indicano i flussi degli RWEA come variazioni tra gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento dell'informativa (come specificato di seguito nella riga 8) e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento dell'informativa precedente (come specificato di seguito nella riga 1; nel caso di informative trimestrali, al termine del trimestre precedente al trimestre del periodo di riferimento dell'informativa). Gli enti possono integrare la propria informativa nell'ambito del terzo pilastro pubblicando le stesse informazioni per i tre trimestri precedenti. |
8. |
Nella descrizione che accompagna il modello gli enti spiegano i dati indicati nella riga 8 del medesimo modello, ossia ogni altra determinante che contribuisca in modo significativo alle variazioni degli RWEA.
|
Modello EU MR3: valori IMA per i portafogli di negoziazione - Formato fisso
9. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 455, lettera d), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU MR3 di cui all'allegato XXIX del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU MR4: raffronto tra stime del VaR e profitti/perdite - Formato flessibile
10. |
Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 455, lettera g), del CRR, gli enti pubblicano il grafico che figura nell'allegato XXIX del presente regolamento di esecuzione, comprese le informazioni indicate in questa tabella.
|
(1) Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(2) Secondo la definizione di cui al regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29).
(3) Secondo la definizione di cui al regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29).
(4) Secondo la definizione di cui al regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29).
(5) Cfr. l'illustrazione in Disclosure requirements DIS 99 Worked examples, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria - Banca dei regolamenti internazionali, dicembre 2019.
ALLEGATO XXXI
Tabella EU ORA: informazioni qualitative sul rischio operativo
Caselle di testo libero per l'informativa sugli elementi qualitativi
Base giuridica |
Numero di riga |
Informazioni qualitative - Testo libero |
Articolo 435, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del CRR |
a) |
Informativa sugli obiettivi e le politiche di gestione del rischio |
Articolo 446 del CRR |
b) |
Informativa sui metodi di valutazione dei requisiti minimi di fondi propri |
Articolo 446 del CRR |
c) |
Descrizione dell'approccio metodologico AMA utilizzato (se del caso) |
Articolo 454 del CRR |
d) |
Indicazione dell'uso di assicurazioni per l'attenuazione del rischio nel metodo avanzato di misurazione (se del caso) |
Modello EU OR1: requisiti di fondi propri per il rischio operativo e importi delle esposizioni ponderati per il rischio
Attività bancarie |
a |
b |
c |
d |
e |
|
Indicatore rilevante |
Requisiti di fondi propri |
Importo dell'esposizione al rischio |
||||
Anno-3 |
Anno-2 |
Ultimo anno |
||||
1 |
Attività bancarie soggette al metodo base (BIA) |
|
|
|
|
|
2 |
Attività bancarie soggette al metodo standardizzato (TSA) / al metodo standardizzato alternativo (ASA) |
|
|
|
|
|
3 |
Soggette al metodo TSA |
|
|
|
|
|
4 |
Soggette al metodo ASA |
|
|
|
|
|
5 |
Attività bancarie soggette a metodi avanzati di misurazione (AMA) |
|
|
|
|
|
ALLEGATO XXXII
Istruzioni per la compilazione dei modelli d'informativa sul rischio operativo
Tabella EU ORA: informazioni qualitative sul rischio operativo - Formato flessibile
1. |
Gli enti pubblicano le informazioni incluse in questa tabella in applicazione dell'articolo 435, paragrafo 1, e degli articoli 446 e 454 del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR"). |
2. |
Gli enti seguono le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella per l'informativa sui rischi operativi EU ORA di cui all'allegato XXXI del presente regolamento di esecuzione.
|
Modello EU OR1: requisiti di fondi propri per il rischio operativo e importi delle esposizioni ponderati per il rischio - Formato fisso
3. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui agli articoli 446 e 454 del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello d'informativa sul rischio operativo EU OR1 di cui all'allegato XXXI del presente regolamento di esecuzione. Questo modello fornisce informazioni riguardanti il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo nel quadro del metodo base (BIA), del metodo standardizzato (TSA), del metodo standardizzato alternativo (ASA) e del metodo avanzato di misurazione (AMA), conformemente agli articoli da 312 a 324 della parte tre, titolo III, del CRR. |
4. |
Gli enti che utilizzano i metodi BIA, TSA e/o ASA specificano nella descrizione che accompagna il modello se le informazioni alla fine dell'esercizio che utilizzano per il calcolo dei requisiti di fondi propri sono: a) basate su dati sottoposti a revisione contabile, o b) nel caso in cui non siano disponibili, basate su stime aziendali. In quest'ultimo caso, gli enti specificano eventuali circostanze eccezionali che hanno determinato modifiche di tali dati (ad esempio, acquisizioni o dismissioni recenti di soggetti o attività). |
Istruzioni per la compilazione del modello d'informativa EU OR1 |
|
Colonna |
Spiegazione |
a, b, c |
Indicatore rilevante Il termine "indicatore rilevante" si riferisce alla "somma degli elementi" alla fine dell'esercizio enumerati nella tabella 1 (per gli enti che utilizzano il metodo BIA) che figura all'articolo 316, paragrafo 1, del CRR. Per gli enti che utilizzano il metodo TSA o il metodo ASA, l'"indicatore rilevante" alla fine dell'esercizio è quello definito agli articoli da 317 a 319 del CRR. Gli enti che utilizzano l'indicatore rilevante per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio operativo (metodi BIA, TSA e ASA) indicano l'indicatore rilevante per i rispettivi anni nelle colonne da a a c di questo modello. Inoltre in caso di uso combinato di diversi metodi di cui all'articolo 314 del CRR, gli enti pubblicano anche l'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Le banche che applicano il metodo AMA pubblicano anche l'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Se l'ente dispone di dati sull'"indicatore rilevante" relativi a un periodo inferiore a tre anni, i dati storici disponibili (sottoposti a revisione contabile) sono assegnati alle corrispondenti colonne del modello in via prioritaria. Se, ad esempio, sono disponibili dati storici relativi a un solo anno, ciò è indicato nella colonna c di questo modello. Ove plausibile, le stime prospettiche sono quindi inserite nella colonna b (stima dell'anno successivo) e nella colonna a (stima dell'anno + 2) di questo modello. Inoltre se non sono disponibili dati storici sull'"indicatore rilevante", l'ente può pubblicare le stime aziendali prospettiche utilizzate per il calcolo dei requisiti di fondi propri. |
d |
Requisiti di fondi propri I requisiti di fondi propri calcolati secondo il metodo utilizzato, conformemente agli articoli da 312 a 324 del CRR. L'importo risultante è indicato nella colonna d di questo modello. |
e |
Importo dell'esposizione al rischio Articolo 92, paragrafo 3, lettera e), e articolo 92, paragrafo 4, del CRR. I requisiti di fondi propri nella colonna d di questo modello moltiplicati per 12,5. |
Riga |
Spiegazione |
1 |
Attività bancarie soggette al metodo base (BIA) Questa riga contiene gli importi corrispondenti alle attività soggette al metodo BIA per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo (articoli 315 e 316 del CRR). |
2 |
Attività bancarie soggette al metodo standardizzato (TSA) / al metodo standardizzato alternativo (ASA) In questa riga sono indicati i requisiti di fondi propri calcolati secondo i metodi TSA e ASA (articoli da 317 a 320 del CRR). |
3 |
Soggette al metodo standardizzato (TSA) In caso di utilizzo del metodo standardizzato, l'indicatore rilevante per ciascun anno include tutte le linee di business definite nella tabella 2 che figura all'articolo 317 del CRR. |
4 |
Soggette al metodo standardizzato alternativo (ASA) Gli enti che utilizzano il metodo ASA (articolo 319 del CRR) indicano l'indicatore rilevante per i rispettivi anni. |
5 |
Attività bancarie soggette a metodi avanzati di misurazione (AMA) In questa riga sono indicati i dati pertinenti agli enti che applicano il metodo AMA (articolo 312, paragrafo 2, e articoli da 321 a 323 del CRR). In caso di uso combinato di diversi metodi a norma dell'articolo 314 del CRR, è pubblicato anche l'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Le banche che applicano il metodo AMA pubblicano anche l'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. |
(1) Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
ALLEGATO XXXIII
Tabella EU REMA: politica di remunerazione
Gli enti descrivono i principali elementi delle loro politiche di remunerazione e le modalità di attuazione di tali politiche. In particolare, sono descritti, se del caso, gli elementi che seguono.
Informativa qualitativa |
|||||||||||
a) |
Informazioni relative agli organi preposti alla vigilanza sulle remunerazioni. Le informazioni comprendono:
|
||||||||||
b) |
Informazioni relative alle caratteristiche e alla struttura del sistema di remunerazione del personale più rilevante. Le informazioni comprendono:
|
||||||||||
c) |
Descrizione del modo in cui i rischi correnti e futuri sono presi in considerazione nei processi di remunerazione. Le informazioni comprendono un riepilogo dei principali rischi, la loro misurazione e il modo in cui tali misure incidono sulla remunerazione. |
||||||||||
d) |
I rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della CRD. |
||||||||||
e) |
Descrizione del modo in cui l'ente cerca di collegare le performance rilevate nel periodo di valutazione ai livelli di remunerazione. Le informazioni comprendono:
|
||||||||||
f) |
Descrizione delle modalità secondo cui l'ente cerca di adeguare la remunerazione per tenere conto delle performance a lungo termine. Le informazioni comprendono:
|
||||||||||
g) |
La descrizione dei principali parametri e delle motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera f), del CRR. Le informazioni comprendono:
|
||||||||||
h) |
A richiesta dello Stato membro pertinente o dell'autorità competente, la remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza. |
||||||||||
i) |
Informazioni sull'eventuale applicazione all'ente di una deroga di cui all'articolo 94, paragrafo 3, della CRD, conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera k), del CRR.
|
||||||||||
j) |
I grandi enti pubblicano informazioni quantitative sulla remunerazione dell'organo di amministrazione collettiva, distinguendo tra i membri esecutivi e non esecutivi, conformemente all'articolo 450, paragrafo 2, del CRR. |
Modello EU REM1: remunerazione riconosciuta per l'esercizio
|
a |
b |
c |
d |
||
Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica |
Organo di amministrazione - funzione di gestione |
Altri membri dell'alta dirigenza |
Altri membri del personale più rilevante |
|||
1 |
Remunerazione fissa |
Numero dei membri del personale più rilevante |
|
|
|
|
2 |
Remunerazione fissa complessiva |
|
|
|
|
|
3 |
Di cui in contanti |
|
|
|
|
|
4 |
(Non applicabile nell'UE) |
|
|
|
|
|
EU-4a |
Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti |
|
|
|
|
|
5 |
Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti |
|
|
|
|
|
EU-5x |
Di cui altri strumenti |
|
|
|
|
|
6 |
(Non applicabile nell'UE) |
|
|
|
|
|
7 |
Di cui altre forme |
|
|
|
|
|
8 |
(Non applicabile nell'UE) |
|
|
|
|
|
9 |
Remunerazione variabile |
Numero dei membri del personale più rilevante |
|
|
|
|
10 |
Remunerazione variabile complessiva |
|
|
|
|
|
11 |
Di cui in contanti |
|
|
|
|
|
12 |
Di cui differita |
|
|
|
|
|
EU-13a |
Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti |
|
|
|
|
|
EU-14a |
Di cui differita |
|
|
|
|
|
EU-13b |
Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti |
|
|
|
|
|
EU-14b |
Di cui differita |
|
|
|
|
|
EU-14x |
Di cui altri strumenti |
|
|
|
|
|
EU-14y |
Di cui differita |
|
|
|
|
|
15 |
Di cui altre forme |
|
|
|
|
|
16 |
Di cui differita |
|
|
|
|
|
17 |
Remunerazione complessiva (2 + 10) |
|
|
|
|
Modello EU REM2: pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)
|
a |
b |
c |
d |
|
Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica |
Organo di amministrazione - funzione di gestione |
Altri membri dell'alta dirigenza |
Altri membri del personale più rilevante |
||
|
Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita |
||||
1 |
Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Numero dei membri del personale più rilevante |
|
|
|
|
2 |
Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Importo complessivo |
|
|
|
|
3 |
Di cui premi facenti parte della remunerazione variabile garantita versati nel corso dell'esercizio che non sono presi in considerazione nel limite massimo dei bonus |
|
|
|
|
|
Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio |
||||
4 |
Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del personale più rilevante |
|
|
|
|
5 |
Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Importo complessivo |
|
|
|
|
|
Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio |
||||
6 |
Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del personale più rilevante |
|
|
|
|
7 |
Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Importo complessivo |
|
|
|
|
8 |
Di cui versati nel corso dell'esercizio |
|
|
|
|
9 |
Di cui differiti |
|
|
|
|
10 |
Di cui trattamenti di fine rapporto versati nel corso dell'esercizio non considerati nel limite massimo dei bonus |
|
|
|
|
11 |
Di cui l'importo più elevato riconosciuto a una singola persona |
|
|
|
|
Modello EU REM3: remunerazione differita
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
EU-g |
EU-h |
|
|
Remunerazione differita e soggetta a mantenimento |
Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti |
Di cui importi che maturano nel corso dell'esercizio |
Di cui importi che matureranno negli esercizi successivi |
Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare nel corso dell'esercizio |
Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare in successivi anni di prestazione |
Importo complessivo delle correzioni effettuate nel corso dell'esercizio dovute a correzioni implicite ex post (ossia variazioni di valore della remunerazione differita dovute alle variazioni dei prezzi degli strumenti) |
Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta prima dell'esercizio, effettivamente versato nel corso dell'esercizio |
Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per il precedente periodo di prestazione che è stata maturata ma è soggetta a periodi di mantenimento |
1 |
Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
In contanti |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Altri strumenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Altre forme |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Organo di amministrazione - funzione di gestione |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
In contanti |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Altri strumenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Altre forme |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Altri membri dell'alta dirigenza |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
In contanti |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Altri strumenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Altre forme |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Altri membri del personale più rilevante |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
In contanti |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Altri strumenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Altre forme |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Importo totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
Modello EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio
|
a |
|
|
EUR |
Membri del personale più rilevante che hanno una remunerazione elevata ai sensi dell'articolo 450, lettera i), del CRR. |
1 |
Da 1 000 000 a meno di 1 500 000 |
|
2 |
Da 1 500 000 a meno di 2 000 000 |
|
3 |
Da 2 000 000 a meno di 2 500 000 |
|
4 |
Da 2 500 000 a meno di 3 000 000 |
|
5 |
Da 3 000 000 a meno di 3 500 000 |
|
6 |
Da 3 500 000 a meno di 4 000 000 |
|
7 |
Da 4 000 000 a meno di 4 500 000 |
|
8 |
Da 4 500 000 a meno di 5 000 000 |
|
9 |
Da 5 000 000 a meno di 6 000 000 |
|
10 |
Da 6 000 000 a meno di 7 000 000 |
|
11 |
Da 7 000 000 a meno di 8 000 000 |
|
x |
Da ampliare, se del caso, qualora siano necessarie ulteriori fasce di pagamento. |
|
Modello EU REM5: informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
|
Remunerazione dell'organo di amministrazione |
Aree di business |
|
|||||||||
Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica |
Organo di amministrazione - funzione di gestione |
Totale organo di amministrazione |
Banca d'investimento |
Servizi bancari al dettaglio |
Gestione del risparmio (asset management) |
Funzioni aziendali |
Funzioni di controllo interno indipendenti |
Tutte le altre |
Totale |
||
1 |
Numero complessivo dei membri del personale più rilevante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Di cui membri dell'organo di amministrazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Di cui altri membri dell'alta dirigenza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Di cui altri membri del personale più rilevante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Remunerazione complessiva del personale più rilevante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Di cui remunerazione variabile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Di cui remunerazione fissa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALLEGATO XXXIV
Istruzioni per la compilazione dei modelli d'informativa sulla politica di remunerazione
Tabella EU REMA: politica di remunerazione - Formato flessibile
1. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), j) e k), e all'articolo 450, paragrafo 2, del CRR (1) seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU REMA di cui all'allegato XXXIII del presente regolamento di esecuzione. |
2. |
Questa tabella ha un formato flessibile. Nel caso in cui gli enti applichino un formato diverso, essi forniscono informazioni comparabili a quelle richieste in questa tabella, con un livello di dettaglio simile e comprendenti tutte le informazioni sostanziali richieste. |
3. |
Ai fini di questa tabella e dei modelli illustrati nel presente allegato, per riconoscimento si intende il conferimento di una remunerazione variabile riferita a uno specifico periodo di valutazione, a prescindere dall'effettivo momento in cui l'importo riconosciuto viene versato. |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
|||||||||||
Numero di riga |
Spiegazione |
||||||||||
a) |
Informazioni relative agli organi preposti alla vigilanza sulle remunerazioni. Le informazioni comprendono:
|
||||||||||
b) |
Informazioni relative alle caratteristiche e alla struttura del sistema di remunerazione del personale più rilevante. Le informazioni comprendono:
|
||||||||||
c) |
Descrizione del modo in cui i rischi correnti e futuri sono presi in considerazione nei processi di remunerazione. Le informazioni comprendono un riepilogo dei principali rischi, la loro misurazione e il modo in cui tali misure incidono sulla remunerazione. |
||||||||||
d) |
I rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE ("CRD") (2). |
||||||||||
e) |
Descrizione del modo in cui l'ente cerca di collegare le performance rilevate nel periodo di valutazione ai livelli di remunerazione. Le informazioni comprendono:
|
||||||||||
f) |
Descrizione delle modalità secondo cui l'ente cerca di adeguare la remunerazione per tenere conto delle performance a lungo termine. Le informazioni comprendono:
|
||||||||||
g) |
La descrizione dei principali parametri e delle motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera f), del CRR. Le informazioni comprendono:
|
||||||||||
h) |
A richiesta dello Stato membro pertinente o dell'autorità competente, la remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza, conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera j), del CRR. |
||||||||||
i) |
Informazioni sull'eventuale applicazione all'ente di una deroga di cui all'articolo 94, paragrafo 3, della CRD, conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera k), del CRR. Ai fini di questo punto, gli enti che beneficiano di tale deroga indicano se essa si basa sull'articolo 94, paragrafo 3, lettera a) e/o lettera b), della CRD. Essi indicano inoltre a quali dei requisiti di remunerazione applicano la deroga o le deroghe (ossia l'articolo 94, paragrafo 1, lettere l) e/o m) e/od o), della CRD), il numero dei membri del personale che beneficiano della deroga o delle deroghe e la loro remunerazione complessiva, suddivisa in remunerazione fissa e remunerazione variabile. |
||||||||||
j) |
I grandi enti pubblicano informazioni quantitative sulla remunerazione dell'organo di amministrazione collettiva, distinguendo tra i membri esecutivi e non esecutivi, conformemente all'articolo 450, paragrafo 2, del CRR. |
Modello EU REM1: remunerazione riconosciuta per l'esercizio - Formato fisso
4. |
Gli enti applicano le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU REM1 di cui all'allegato XXXIII del presente regolamento di esecuzione, in applicazione dell'articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), del CRR. |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
|
Numero di riga |
Spiegazione |
1 e 9 |
Numero dei membri del personale più rilevante Il numero dei membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente conformemente all'articolo 92 della CRD e al regolamento delegato della Commissione sul personale più rilevante (3) che attua l'articolo 94, paragrafo 2, della CRD (personale più rilevante) e che sono beneficiari delle componenti della remunerazione elencate in questo modello. Il calcolo è effettuato utilizzando il metodo ETP (equivalenti a tempo pieno) per il personale più rilevante diverso dai membri dell'organo di amministrazione, il cui numero è indicato in termini di effettivi. |
2 |
Remunerazione fissa complessiva Somma degli importi nelle righe da 3 a 7 di questo modello. |
3 |
Di cui in contanti L'importo della remunerazione in contanti nell'ambito della remunerazione fissa. |
EU-4a |
Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti La somma degli importi delle azioni o delle partecipazioni al capitale equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto i), della CRD, nell'ambito della remunerazione fissa. |
5 |
Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti La somma degli importi degli strumenti collegati alle azioni o degli strumenti non monetari equivalenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto i), della CRD, nell'ambito della remunerazione fissa. |
EU-5x |
Di cui altri strumenti L'importo degli altri strumenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto ii), della CRD, nell'ambito della remunerazione fissa. |
7 |
Di cui altre forme Gli importi della remunerazione fissa riconosciuti per l'esercizio diversi da quelli indicati in altre righe sotto la voce "remunerazione fissa complessiva". Possono essere inclusi i congrui versamenti pensionistici regolari o i benefici (ove tali benefici non considerino i criteri di risultato) di cui al considerando 64 della CRD o altre forme di remunerazione come le indennità per i viaggi in automobile. |
10 |
Remunerazione variabile complessiva Somma degli importi nelle righe 11, EU-13a, EU-13b, EU-14x e 15 di questo modello. La somma di tutte le componenti della remunerazione che non sono nella remunerazione fissa indicata nella riga 2 di questo modello, compresi la remunerazione variabile garantita e i trattamenti di fine rapporto riconosciuti durante l'esercizio in questione. |
11 |
Di cui in contanti L'importo della remunerazione in contanti nell'ambito della remunerazione variabile. |
12, EU-14a, EU-14b, EU-14y e 16 |
Di cui differita Gli importi differiti della remunerazione variabile per diversi tipi di componenti, determinati conformemente all'articolo 94 della CRD. |
EU-13a |
Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti La somma degli importi delle azioni o delle partecipazioni al capitale equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto i), della CRD, nell'ambito della remunerazione variabile. |
EU-13b |
Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti La somma degli importi degli strumenti collegati alle azioni o degli strumenti non monetari equivalenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto i), della CRD, nell'ambito della remunerazione variabile. |
EU-14x |
Di cui altri strumenti L'importo degli altri strumenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto ii), della CRD, nell'ambito della remunerazione variabile. |
15 |
Di cui altre forme Gli importi della remunerazione variabile riconosciuti per l'esercizio diversi da quelli indicati in altre righe sotto la voce "remunerazione variabile". |
17 |
Remunerazione complessiva Somma degli importi nelle righe 2 e 10 di questo modello. |
Lettera della colonna |
Spiegazione |
a |
Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica L'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica, in quanto organo di amministrazione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della CRD. Gli enti pubblicano le informazioni in termini di effettivi. Conformemente all'articolo 13 del CRR, gli enti imprese madri nell'UE pubblicano tali informazioni sulla base della loro situazione consolidata e le grandi filiazioni degli enti imprese madri nell'UE pubblicano tali informazioni su base individuale o, se del caso, in conformità del presente regolamento e della CRD, su base subconsolidata. L'informativa conterrà in questa colonna le informazioni relative all'organo di amministrazione dell'ente in questione. Se, a norma degli articoli 6 e 13 del CRR, l'informativa è su base consolidata o subconsolidata, le informazioni sul personale più rilevante degli organi di amministrazione delle filiazioni sono indicate nell'ambito dell'area di business pertinente. |
b |
Organo di amministrazione - funzione di gestione I membri dell'organo di amministrazione responsabili delle funzioni di gestione. Gli enti pubblicano le informazioni in termini di effettivi. Gli enti pubblicano le informazioni in termini di effettivi. Conformemente all'articolo 13 del CRR. Gli enti imprese madri nell'UE pubblicano tali informazioni sulla base della loro situazione consolidata e le grandi filiazioni degli enti imprese madri nell'UE pubblicano tali informazioni su base individuale o, se del caso in conformità del presente regolamento e della CRD, su base subconsolidata. L'informativa conterrà in questa colonna le informazioni relative all'organo di amministrazione dell'ente in questione. Se, a norma degli articoli 6 e 13 del CRR, l'informativa è su base consolidata o subconsolidata, le informazioni sul personale più rilevante degli organi di amministrazione delle filiazioni sono indicate nell'ambito dell'area di business pertinente. |
c |
Altri membri dell'alta dirigenza Alta dirigenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della CRD. Gli enti indicano il numero di alti dirigenti non indicati alla voce relativa all'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e alla voce relativa agli altri membri del personale più rilevante. Gli enti pubblicano le informazioni in termini di ETP. |
d |
Altri membri del personale più rilevante Altri membri del personale diversi dai membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica o nella sua funzione di gestione e diversi dall'alta dirigenza, le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato della Commissione relativo al personale più rilevante che attua l'articolo 94, paragrafo 2, della CRD e, se del caso, anche sulla base dei criteri degli enti. Gli enti possono includere in questo modello la ripartizione per aree di business proposta nel modello EU REM5. Gli enti pubblicano le informazioni in termini di ETP. |
Modello EU REM2: pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante) - Formato fisso
5. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti da v) a vii), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU REM2 di cui all'allegato XXXIII del presente regolamento di esecuzione. |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
|
Numero di riga |
Spiegazione |
1, 4 e 6 |
Numero dei membri del personale più rilevante Il numero di membri del personale più rilevante le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente conformemente all'articolo 92 della CRD e al regolamento delegato della Commissione sul personale più rilevante che attua l'articolo 94, paragrafo 2, della CRD per ciascuna componente specifica della remunerazione. Per le colonne a e b (organo di amministrazione) di questo modello il valore si basa sul conteggio degli effettivi. Per le colonne c e d di questo modello il valore è calcolato utilizzando il metodo ETP (equivalenti a tempo pieno). La riga 4 di questo modello si riferisce ai trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti e versati durante l'esercizio (esercizio in corso), mentre la riga 6 di questo modello si riferisce a quelli riconosciuti durante l'esercizio (esercizio in corso). |
2 |
Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Importo complessivo L'importo dei premi facenti parte della remunerazione variabile garantita, di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera e), della CRD. |
3 |
Di cui premi facenti parte della remunerazione variabile garantita versati nel corso dell'esercizio che non sono presi in considerazione nel limite massimo dei bonus Gli importi dei premi facenti parte della remunerazione variabile garantita di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera e), della CRD, versati durante l'esercizio (esercizio in corso), che non sono presi in considerazione nel limite massimo dei bonus. Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettera g), e lettera h), punti v) e vi), del CRR, gli enti indicano chiaramente se le informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni ripartite per area di business rispecchiano il limite massimo dei bonus nel caso di nuovi pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto. |
5 |
Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Importo complessivo L'importo dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera h), della CRD che sono stati riconosciuti in periodi precedenti e versati durante l'esercizio (esercizio in corso). |
7 |
Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Importo complessivo L'importo dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera h), della CRD, riconosciuti durante l'esercizio (esercizio in corso). |
8 |
Di cui trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Versati nel corso dell'esercizio L'importo dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera h), della CRD, riconosciuti nel corso dell'esercizio e versati nel corso dello stesso. |
9 |
Di cui trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Differiti Gli importi dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera h), della CRD, riconosciuti nel corso dell'esercizio e differiti, determinati conformemente all'articolo 94 della CRD. |
10 |
Di cui trattamenti di fine rapporto versati nel corso dell'esercizio non considerati nel limite massimo dei bonus Gli importi dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera h), della CRD versati nel corso dell'esercizio e che non sono presi in considerazione nel limite massimo dei bonus. Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettera g), e lettera h), punti v) e vi), del CRR, gli enti indicano chiaramente se le informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni ripartite per area di business rispecchiano il limite massimo dei bonus nel caso di nuovi pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto. |
11 |
Di cui trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – l'importo più elevato riconosciuto a una singola persona L'importo del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera h), della CRD, più elevato riconosciuto a una singola persona nel corso dell'esercizio. |
Lettera della colonna |
Spiegazione |
a |
Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica L'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica, in quanto organo di amministrazione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della CRD (effettivi). |
b |
Organo di amministrazione - funzione di gestione I membri dell'organo di amministrazione responsabili delle funzioni di gestione (effettivi). |
c |
Altri membri dell'alta dirigenza Alta dirigenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della CRD. Gli enti indicano il numero di alti dirigenti non indicati alla voce relativa all'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e alla voce relativa agli altri membri del personale più rilevante (ETP). |
d |
Altri membri del personale più rilevante Altri membri del personale diversi dai membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica o nella sua funzione di gestione e diversi dall'alta dirigenza, le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato della Commissione relativo al personale più rilevante che attua l'articolo 94, paragrafo 2, della CRD e, se del caso, anche sulla base dei criteri degli enti. Gli enti possono includere in questo modello la ripartizione per aree di business proposta nel modello EU REM5 (ETP). |
Modello EU REM3: remunerazione differita - Formato fisso
6. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti iii) e iv), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU REM3 di cui all'allegato XXXIII del presente regolamento di esecuzione. |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
|
Numero di riga |
Spiegazione |
1 |
Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica L'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica, in quanto organo di amministrazione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della CRD. Somma degli importi nelle righe 2, 3, 4, 5 e 6 di questo modello. |
2, 8, 14 e 20 |
In contanti L'importo della remunerazione in contanti nell'ambito della remunerazione variabile. |
3, 9, 15 e 21 |
Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti La somma degli importi delle azioni o delle partecipazioni al capitale equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto i), della CRD, nell'ambito della remunerazione variabile. |
4, 10, 16 e 22 |
Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti La somma degli importi degli strumenti collegati alle azioni o degli strumenti non monetari equivalenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto i), della CRD, nell'ambito della remunerazione variabile. |
5, 11, 17 e 23 |
Altri strumenti L'importo degli altri strumenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto ii), della CRD, nell'ambito della remunerazione variabile. |
6, 12, 18 e 24 |
Altre forme Gli importi della remunerazione variabile diversi da quelli indicati nelle righe "in contanti", "azioni o partecipazioni al capitale equivalenti", in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato o "strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti" e "altri strumenti". Possono essere inclusi i congrui versamenti pensionistici regolari o i benefici (ove tali benefici non considerino i criteri di risultato) di cui al considerando 64 della CRD o altre forme di remunerazione come le indennità per i viaggi in automobile. |
7 |
Organo di amministrazione - funzione di gestione I membri dell'organo di gestione responsabili delle funzioni di gestione; somma degli importi nelle righe 8, 9, 10, 11 e 12 di questo modello. |
13 |
Altri membri dell'alta dirigenza Alta dirigenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della CRD; somma degli importi nelle righe 14, 15, 16, 17 e 18 di questo modello. Gli enti indicano il numero di alti dirigenti non indicati alla voce relativa all'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e alla voce relativa agli altri membri del personale più rilevante. |
19 |
Altri membri del personale più rilevante Altri membri del personale diversi dai membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica o nella sua funzione di gestione e diversi dall'alta dirigenza, le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato della Commissione relativo al personale più rilevante che attua l'articolo 94, paragrafo 2, della CRD e, se del caso, anche sulla base dei criteri degli enti; somma degli importi nelle righe 20, 21, 22, 23 e 24 di questo modello. |
25 |
Importo totale Somma degli importi nelle righe 1, 7, 13 e 19 di questo modello. |
Lettera della colonna |
Spiegazione |
a |
Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti L'importo della remunerazione differita, determinato conformemente all'articolo 94 della CRD, riconosciuta per periodi di prestazione precedenti (somma degli importi nelle colonne b e c di questo modello). |
b |
Di cui importi che maturano nel corso dell'esercizio L'importo della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti, determinato conformemente all'articolo 94 della CRD, che matura nel corso dell'esercizio. |
c |
Di cui importi che matureranno negli esercizi successivi L'importo della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti, determinato conformemente all'articolo 94 della CRD, che maturerà negli esercizi successivi. |
d |
Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare nel corso dell'esercizio L'importo della correzione delle performance sulla remunerazione differita, determinata conformemente all'articolo 94 della CRD, che sarebbe dovuta maturare nel corso dell'esercizio. |
e |
Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare in esercizi successivi L'importo della correzione delle performance sulla remunerazione differita, determinata conformemente all'articolo 94 della CRD, che sarebbe dovuta maturare nel corso di successivi anni di prestazione. |
f |
Importo complessivo delle correzioni effettuate nel corso dell'esercizio dovute a correzioni implicite ex post nel corso dell'esercizio (ossia variazioni di valore della remunerazione differita dovute alle variazioni dei prezzi degli strumenti) Se del caso, l'importo della variazione di valore nel corso dell'esercizio dovuta a correzioni implicite ex post, come le variazioni di valore della remunerazione differita dovute alle variazioni dei prezzi degli strumenti, determinate sulla base delle migliori stime. |
EU-g |
Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta prima dell'esercizio, effettivamente versato nel corso dell'esercizio L'importo della remunerazione differita, determinato conformemente all'articolo 94 della CRD, versato nel corso dell'esercizio. Non appena la remunerazione differita è maturata, essa è considerata corrisposta. |
EU-h |
Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per il precedente periodo di prestazione che è stata maturata ma è soggetta a periodi di mantenimento L'importo della remunerazione differita, riconosciuta per precedenti periodi di prestazione, che è maturata ma è soggetta a periodi di mantenimento, determinato conformemente all'articolo 94 della CRD. |
Modello EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio - Formato fisso
7. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettera i), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU REM4 di cui all'allegato XXXIII del presente regolamento di esecuzione. |
8. |
I dati sono trasmessi utilizzando i dati contabili di fine esercizio in EUR. Tutti gli importi sono indicati come importi interi, ossia non arrotondati, in euro (ad esempio 1 234 567 EUR e non 1,2 milioni di EUR). Se la remunerazione è corrisposta in una valuta diversa dall'euro, per la conversione degli importi consolidati da indicare si utilizza il tasso di cambio utilizzato dalla Commissione per la programmazione finanziaria e il bilancio per il mese di dicembre dell'anno di riferimento. |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
|
Numero di riga |
Spiegazione |
Da 1 a 8 |
Remunerazione compresa tra 1 e 5 milioni di EUR per esercizio, ripartita in fasce di 500 000 EUR. |
Da 9 a x |
Remunerazione superiore a 5 milioni di EUR per esercizio, ripartita in fasce di 1 milione di EUR. |
Lettera della colonna |
Spiegazione |
a |
Numero di membri del personale più rilevante che hanno ricevuto una remunerazione pari o superiore a 1 milione di EUR per esercizio. Gli enti pubblicano le informazioni in termini di effettivi. |
Modello EU REM5: informazioni sul personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante) - Formato fisso
9. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettera g), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU REM5 di cui all'allegato XXXIII del presente regolamento di esecuzione. |
10. |
Per quanto riguarda le colonne con la ripartizione per aree di business, tutti i prestiti, compresi i prestiti all'ingrosso, sono inclusi nei prestiti al dettaglio. Le attività di banca d'investimento comprendono i servizi finanziari per l'impresa (corporate finance) e le negoziazioni e vendite (trading and sales). All'articolo 317 del CRR figurano ulteriori indicazioni sulle attività comprese in tali linee di business, reperibili nella tabella che definisce le linee di business nell'ambito del metodo standardizzato per il rischio operativo. |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
|||||||||||||||||
Numero di riga |
Spiegazione |
||||||||||||||||
1 |
Numero complessivo dei membri del personale più rilevante Membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio (personale più rilevante) dell'ente e delle sue filiazioni, comprese le filiazioni non soggette alla CRD e tutti i membri dei rispettivi organi di amministrazione. Il valore è indicato in termini di ETP. |
||||||||||||||||
2 |
Di cui membri dell'organo di amministrazione Il numero dei membri del rispettivo organo di amministrazione, nella sua funzione di supervisione strategica e nella sua funzione di gestione, e nella sua totalità. |
||||||||||||||||
3 |
Di cui altri membri dell'alta dirigenza Personale, diverso dai membri dell'organo di amministrazione, che appartiene all'alta dirigenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della CRD. |
||||||||||||||||
4 |
Di cui altri membri del personale più rilevante Altri membri del personale diversi dai membri dell'organo di amministrazione e diversi dall'alta dirigenza, le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato della Commissione relativo al personale più rilevante che attua l'articolo 94, paragrafo 2, della CRD e, se del caso, anche sulla base di criteri degli enti. |
||||||||||||||||
5 |
Remunerazione complessiva del personale più rilevante Per importo complessivo della remunerazione si intendono tutte le forme di remunerazione fissa e variabile, comprendente i pagamenti e le prestazioni, monetarie o non monetarie, riconosciuti direttamente al personale dagli enti o per loro conto in cambio di servizi professionali prestati dal personale, i pagamenti delle commissioni di gestione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/61/UE (4) e altri pagamenti effettuati mediante modalità e strumenti che, se non fossero considerati una remunerazione, comporterebbero un'elusione delle disposizioni in materia di remunerazione della CRD. |
||||||||||||||||
6 |
Di cui remunerazione variabile La somma di tutte le componenti della remunerazione che non sono fisse di cui alla riga 7 di questo modello. |
||||||||||||||||
7 |
Di cui remunerazione fissa Gli enti considerano una remunerazione come fissa se le condizioni per il suo riconoscimento e l'importo:
|
||||||||||||||||
Lettera della colonna |
Spiegazione |
||||||||||||||||
a, b e c |
Organo di amministrazione L'organo di amministrazione dell'ente, con la ripartizione della funzione di supervisione strategica e della funzione di gestione Gli enti pubblicano le informazioni in termini di effettivi. |
||||||||||||||||
Da d a h |
Aree di business Le principali aree di business dell'ente, quali le attività di banca d'investimento, i servizi bancari al dettaglio, la gestione del risparmio (asset management), le funzioni aziendali, le funzioni di controllo interno indipendente. Le informazioni sono pubblicate in termini di ETP. |
||||||||||||||||
i |
Tutte le altre Tutte le altre aree di business non trattate separatamente nelle colonne precedenti. Le informazioni sono pubblicate in termini di ETP. |
(1) Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30).
(4) Direttiva n. 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
ALLEGATO XXXV
Modello EU AE1: attività vincolate e non vincolate
|
Valore contabile delle attività vincolate |
Fair value (valore equo) delle attività vincolate |
Valore contabile delle attività non vincolate |
Fair value (valore equo) delle attività non vincolate |
|||||
|
di cui EHQLA ed HQLA nozionalmente ammissibili |
|
di cui EHQLA ed HQLA nozionalmente ammissibili |
|
di cui EHQLA ed HQLA |
|
di cui EHQLA ed HQLA |
||
010 |
030 |
040 |
050 |
060 |
080 |
090 |
100 |
||
010 |
Attività dell'ente che pubblica l'informativa |
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Strumenti rappresentativi di capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Titoli di debito |
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
di cui obbligazioni garantite |
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
di cui cartolarizzazioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
di cui emessi da amministrazioni pubbliche |
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
di cui emessi da società finanziarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
di cui emessi da società non finanziarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Altre attività |
|
|
|
|
|
|
|
|
Modello EU AE2: garanzie reali ricevute e titoli di debito di propria emissione
|
Valore equo delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati |
Non vincolati |
|||
Valore equo delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili |
|||||
|
di cui EHQLA ed HQLA nozionalmente ammissibili |
|
di cui EHQLA ed HQLA |
||
010 |
030 |
040 |
060 |
||
130 |
Garanzie reali ricevute dall'ente che pubblica l'informativa |
|
|
|
|
140 |
Finanziamenti a vista |
|
|
|
|
150 |
Strumenti rappresentativi di capitale |
|
|
|
|
160 |
Titoli di debito |
|
|
|
|
170 |
di cui obbligazioni garantite |
|
|
|
|
180 |
di cui cartolarizzazioni |
|
|
|
|
190 |
di cui emessi da amministrazioni pubbliche |
|
|
|
|
200 |
di cui emessi da società finanziarie |
|
|
|
|
210 |
di cui emessi da società non finanziarie |
|
|
|
|
220 |
Prestiti e anticipazioni diversi dai finanziamenti a vista |
|
|
|
|
230 |
Altre garanzie reali ricevute |
|
|
|
|
240 |
Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite o cartolarizzazioni proprie |
|
|
|
|
241 |
Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione non ancora costituite in garanzia |
|
|
|
|
250 |
TOTALE DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE E DEI TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE |
|
|
|
|
Modello EU AE3: fonti di gravame
|
Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito |
Attività, garanzie reali ricevute e titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, vincolati |
|
010 |
030 |
||
010 |
Valore contabile delle passività finanziarie selezionate |
|
|
Tabella EU AE4: informazioni descrittive di accompagnamento
Caselle di testo libero per l'informativa sugli elementi qualitativi, ai sensi dell'articolo 443 del CRR
Numero di riga |
Informazioni qualitative - Testo libero |
a) |
Informazioni descrittive generali relative ai gravami sulle attività |
b) |
Informazioni descrittive relative all'impatto del modello aziendale sui gravami e all'importanza dei gravami nel modello aziendale dell'ente, che forniscono agli utenti il contesto delle informazioni richieste nei modelli EU AE1 ed EU AE2. |
ALLEGATO XXXVI
Istruzioni per la compilazione dei modelli d'informativa sulle attività vincolate
1. |
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 443 del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare i modelli da EU AE1 a EU AE4 di cui all'allegato XXXV del presente regolamento di esecuzione. |
2. |
Ai fini dei modelli d'informativa sulle attività vincolate, si applica la definizione di gravame di cui al punto 1.7 dell'allegato XVII (istruzioni relative ai modelli per le segnalazioni riguardanti le attività vincolate) del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (2) della Commissione. |
3. |
Gli enti pubblicano gli elementi di cui ai modelli EU AE1, EU AE2 ed EU AE3 nello stesso modo in cui sono segnalati conformemente all'allegato XVI (modelli per le segnalazioni riguardanti le attività vincolate) del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, salvo diversamente specificato in tali tabelle. |
4. |
Gli elementi di cui al punto 3 sono indicati utilizzando i valori mediani. I valori mediani corrispondono alle mediane trimestrali mobili relative agli ultimi dodici mesi e sono determinati per interpolazione. |
5. |
Quando le informazioni vengono pubblicate su base consolidata, l'ambito di consolidamento applicabile è l'ambito del consolidamento prudenziale di cui alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR. |
6. |
Gli indicatori della qualità delle attività per tipologia di attività nelle colonne C030, C050, C080 e C100 del modello EU AE1 e per tipologia di garanzie reali ricevute e di titoli di debito emessi, comprese le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni, nelle colonne C030 e C060 del modello EU AE2, si applicano solo agli enti creditizi che soddisfano una delle seguenti condizioni:
|
Modello EU AE1: attività vincolate e non vincolate
7. |
Gli enti compilano il modello EU AE1 di cui all'allegato XXXV del presente regolamento di esecuzione seguendo le istruzioni riportate di seguito. |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
|
Numero di riga |
Spiegazione |
010 |
Attività dell'ente che pubblica l'informativa Principio contabile internazionale (IAS) n. 1, punto 9, lettera a), guida applicativa (IG) 6, nel caso di enti che applicano gli IFRS. Totale delle attività dell'ente rilevate in bilancio, ad eccezione dei titoli di debito di propria emissione e degli strumenti rappresentativi di capitale propri quando i principi contabili applicabili ne consentono la rilevazione in bilancio. Il valore indicato in questa riga è la mediana delle somme dei quattro valori di fine periodo trimestrali degli ultimi dodici mesi per le righe 030, 040 e 120. |
030 |
Strumenti rappresentativi di capitale I valori mediani degli strumenti rappresentativi di capitale secondo la definizione dei principi contabili applicabili (IAS 32.1 nel caso di enti che applicano gli IFRS), ad eccezione degli strumenti rappresentativi di capitale propri quando i principi contabili applicabili ne consentono la rilevazione in bilancio. |
040 |
Titoli di debito I valori mediani degli strumenti di debito detenuti dall'ente emessi in forma di titoli che non sono prestiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (3) ("regolamento BSI della BCE"), ad eccezione dei titoli di debito propri quando i principi contabili applicabili ne consentono la rilevazione in bilancio. |
050 |
Di cui obbligazioni garantite Il valore mediano dei titoli di debito detenuti dall'ente che sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE (4), abbiano essi la forma giuridica del titolo o no. |
060 |
Di cui cartolarizzazioni Valori mediani dei titoli di debito detenuti dall'ente che costituiscono posizioni verso la cartolarizzazione come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 62, del CRR. |
070 |
Di cui emessi da amministrazioni pubbliche Valori mediani dei titoli di debito detenuti dall'ente emessi da amministrazioni pubbliche. |
080 |
Di cui emessi da società finanziarie Valori mediani dei titoli di debito detenuti dall'ente emessi da enti creditizi come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR e da altre società finanziarie. Le altre società finanziarie sono tutte le società e le quasi-società finanziarie diverse dagli enti creditizi, come le imprese di investimento, i fondi di investimento, le imprese di assicurazione, i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo e le stanze di compensazione, nonché gli altri intermediari finanziari, gli ausiliari finanziari, le istituzioni finanziarie captive e i prestatori di fondi. |
090 |
Di cui emessi da società non finanziarie Valori mediani dei titoli di debito detenuti dall'ente emessi da società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita in conformità del regolamento BSI della BCE. |
120 |
Altre attività Il valore mediano delle altre attività dell'ente rilevate in bilancio oltre a quelle indicate nelle precedenti righe ed esclusi i titoli di debito propri e gli strumenti rappresentativi di capitale propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell'ente che non applica gli IFRS. In tal caso, gli strumenti di debito propri sono indicati nella riga 240 del modello EU AE2, mentre gli strumenti rappresentativi di capitale propri sono esclusi dall'informativa sulle attività vincolate. Le altre attività comprendono il contante disponibile (le banconote e le monete nazionali ed estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti), i finanziamenti a vista (IAS 1, punto 54, lettera i), per gli enti che applicano gli IFRS), inclusi i saldi esigibili su richiesta presso banche centrali e altri enti. Le altre attività comprendono anche i prestiti e le anticipazioni diversi dai finanziamenti a vista, ossia gli strumenti di debito detenuti dagli enti che non sono titoli, diversi dai saldi ottenibili a richiesta, compresi i prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale quali definiti nell'allegato V, parte 2, punto 86, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Le altre attività possono comprendere anche attività immateriali, tra cui avviamento, attività fiscali differite, immobili, impianti e altre immobilizzazioni, derivati, contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e crediti su prestiti di azioni. Nel caso in cui le attività sottostanti e le attività dell'aggregato di cartolarizzazioni mantenute e obbligazioni garantite mantenute siano finanziamenti a vista o prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista, esse sono incluse in questa riga. |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
|
Numero della colonna |
Spiegazione |
010 |
Valore contabile delle attività vincolate Il valore mediano del valore contabile delle attività detenute dall'ente e vincolate. Il valore contabile è l'importo da iscrivere all'attivo dello stato patrimoniale. Per ciascuna classe di attività, il valore contabile indicato è il valore mediano dei diversi valori contabili indicati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. |
030 |
Di cui EHQLA ed HQLA nozionalmente ammissibili Il valore mediano del valore contabile delle attività vincolate che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) e di attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevata (HQLA). Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono le attività elencate agli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (5) e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate ai sensi dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il valore contabile delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore contabile prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Per ciascuna classe di attività, il valore contabile indicato è il valore mediano dei diversi valori contabili indicati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. |
040 |
Fair value (valore equo) delle attività vincolate Valore mediano del valore equo dei titoli di debito detenuti dall'ente che pubblica l'informativa che sono vincolati conformemente alla definizione di attività vincolate. Il valore equo dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. l'IFRS 13 Valutazione del fair value e l'articolo 8 della direttiva 2013/34/UE (6) per gli enti che non applicano gli IFRS). Per ciascuna classe di attività, il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. |
050 |
Di cui EHQLA ed HQLA nozionalmente ammissibili Il valore mediano del valore equo delle attività vincolate che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di EHQLA e HQLA. Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono le attività elencate agli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate ai sensi dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Il valore equo delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Per ciascuna classe di attività, il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. |
060 |
Valore contabile delle attività non vincolate Il valore mediano del valore contabile delle attività detenute dall'ente che sono non vincolate conformemente alla definizione di attività non vincolate. Il valore contabile è l'importo iscritto all'attivo dello stato patrimoniale. Per ciascuna classe di attività, il valore contabile indicato è il valore mediano dei diversi valori contabili indicati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. |
080 |
Di cui EHQLA e HQLA Il valore mediano del valore contabile delle EHQLA e delle HQLA non vincolate di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato. Il valore contabile delle EHQLA e delle HQLA è il valore contabile prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Per ciascuna classe di attività, il valore contabile indicato è il valore mediano dei diversi valori contabili indicati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. |
090 |
Fair value (valore equo) delle attività non vincolate Il valore mediano del valore equo dei titoli di debito detenuti dall'ente che sono non vincolati. Il valore equo dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Cfr. l'IFRS 13 Valutazione del fair value e l'articolo 8 della direttiva 2013/34/UE). Per ciascuna classe di attività, il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. |
100 |
Di cui EHQLA e HQLA Il valore mediano del valore equo delle EHQLA e delle HQLA non vincolate di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato. Il valore equo delle EHQLA e delle HQLA è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Per ciascuna classe di attività, il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. |
Modello EU AE2: garanzie reali ricevute e titoli di debito di propria emissione
8. |
Gli enti compilano il modello EU AE2 di cui all'allegato XXXV del presente regolamento di esecuzione seguendo le istruzioni riportate di seguito. |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
|||||
Numero di riga |
Spiegazione |
||||
130 |
Garanzie reali ricevute dall'ente che pubblica l'informativa Tutte le classi di garanzie reali ricevute dall'ente. Tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito sono indicati in questa riga. Il totale delle garanzie reali ricevute dall'ente è la mediana delle somme dei quattro valori di fine periodo trimestrali dei precedenti dodici mesi delle righe da 140 a 160, 220 e 230. |
||||
140 |
Finanziamenti a vista Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i finanziamenti a vista è indicato in questa riga (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito. |
||||
150 |
Strumenti rappresentativi di capitale Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi gli strumenti rappresentativi di capitale (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 030 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito. |
||||
160 |
Titoli di debito Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 040 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito. |
||||
170 |
Di cui obbligazioni garantite Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente comprese le obbligazioni garantite (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 050 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito. |
||||
180 |
Di cui cartolarizzazioni Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli garantiti da attività (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 060 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito. |
||||
190 |
Di cui emessi da amministrazioni pubbliche Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito emessi da amministrazioni pubbliche (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 070 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito. |
||||
200 |
Di cui emessi da società finanziarie Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito emessi da società finanziarie (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 080 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito. |
||||
210 |
Di cui emessi da società non finanziarie Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito emessi da società non finanziarie (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 090 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito. |
||||
220 |
Prestiti e anticipazioni diversi dai finanziamenti a vista Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i prestiti e le anticipazioni diversi dai finanziamenti a vista (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito. |
||||
230 |
Altre garanzie reali ricevute Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente comprese altre attività (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito. |
||||
240 |
Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite o cartolarizzazioni proprie Il valore mediano dei titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite o cartolarizzazioni proprie. Dato che, secondo lo IAS 39, punto 42, i titoli di debito di propria emissione mantenuti o riacquistati, per gli enti che applicano gli IFRS, determinano una diminuzione delle passività finanziarie collegate, questi titoli non sono inclusi nella categoria di attività dell'ente che pubblica l'informativa. Sono indicati in questa riga i titoli di debito propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell'ente che non applica gli IFRS. |
||||
241 |
Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione non ancora costituite in garanzia Il valore mediano delle obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente che pubblica l'informativa e non vincolate. Al fine di evitare un doppio conteggio, per le obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente che pubblica l'informativa vale la regola seguente:
|
||||
250 |
Totale delle garanzie reali ricevute e dei titoli di debito di propria emissione Tutte le classi di garanzie reali ricevute dall'ente e tutti i titoli di debito di propria emissione mantenuti dall'ente che non sono obbligazioni garantite o cartolarizzazioni di propria emissione. Il contenuto di questa riga è la somma dei valori mediani della riga 010 del modello EU AE1 e delle righe 130 e 240 del modello EU AE2. |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
|
Numero della colonna |
Spiegazione |
010 |
Valore equo delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati La mediana del valore equo delle garanzie reali ricevute, anche in operazioni di assunzione di titoli in prestito, o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente che sono vincolati ai sensi dell'articolo 100 del CRR. Il valore equo di uno strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value per gli enti che applicano gli IFRS). Per ogni elemento delle garanzie reali, il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. |
030 |
Di cui EHQLA ed HQLA nozionalmente ammissibili Il valore mediano del valore equo delle garanzie reali ricevute vincolate, anche in operazioni di assunzione di titoli in prestito, o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di EHQLA e HQLA. Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono elementi delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate ai sensi dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Il valore equo delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Per ogni elemento delle garanzie reali, il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. |
040 |
Valore equo delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili La mediana del valore equo delle garanzie reali ricevute dall'ente, anche in operazioni di assunzione di titoli in prestito, che non sono vincolate ma sono vincolabili, in quanto l'ente è autorizzato a venderle o a ricostituirle in garanzia senza che il loro proprietario sia in stato di default. È compreso il valore equo dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e posizioni verso la cartolarizzazione, che non sono vincolati ma sono vincolabili. Per ogni elemento delle garanzie reali, il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. |
060 |
Di cui EHQLA e HQLA Il valore mediano del valore equo delle garanzie reali non vincolate ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente, diversi da obbligazioni garantite o posizioni verso la cartolarizzazione, che sono vincolabili e che sono qualificati come EHQLA e HQLA a norma degli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato. Il valore equo delle EHQLA e delle HQLA è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. |
Modello EU AE3: fonti di gravame
9. |
Gli enti compilano il modello EU AE3 di cui all'allegato XXXV del presente regolamento di esecuzione seguendo le istruzioni riportate di seguito. |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
|
Numero di riga |
Spiegazione |
010 |
Valore contabile delle passività finanziarie selezionate Il valore mediano della voce "Valore contabile delle passività finanziarie selezionate" dell'ente, nella misura in cui la passività comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
|
Numero della colonna |
Spiegazione |
010 |
Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito I valori mediani delle passività corrispondenti, delle passività potenziali (impegni all'erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) o dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività. Le passività finanziarie sono indicate al valore contabile; le passività potenziali sono indicate al valore nominale; i titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante sono indicati al valore equo. Il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. Sono incluse le passività senza finanziamento (funding) associato, quali ad esempio i derivati. |
030 |
Attività, garanzie reali ricevute e titoli di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, vincolati L'importo di attività, garanzie reali ricevute e titoli di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che sono vincolati in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate. Per coerenza con i criteri applicati ai modelli EU AE1 ed EU AE2, le attività dell'ente iscritte in bilancio sono indicate al valore mediano del loro valore contabile, mentre le garanzie reali ricevute riutilizzate e i titoli di propria emissione vincolati diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni sono indicati al valore mediano del loro valore equo. Il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. Sono incluse anche le attività vincolate senza passività corrispondenti. |
Tabella EU AE4: informazioni descrittive di accompagnamento
10. |
Gli enti compilano la tabella EU AE4 di cui all'allegato XXXV del presente regolamento di esecuzione seguendo le istruzioni riportate di seguito. |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
|||||||||||||||||||||||||||
Numero di riga |
Spiegazione |
||||||||||||||||||||||||||
a) |
Informazioni descrittive generali relative ai gravami sulle attività, che comprendano:
|
||||||||||||||||||||||||||
b) |
Informazioni descrittive relative all'impatto del modello aziendale dell'ente sul suo livello di gravami e all'importanza dei gravami in relazione al modello di finanziamento (funding) dell'ente, che comprendano:
|
(1) Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).
(4) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(5) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).
(6) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).