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Document 32021R0637

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 136 del 21/04/2021, p. 1–327 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/637/oj

21.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/637 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2021

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 434 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Nel dicembre 2019 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato il quadro di Basilea consolidato, in particolare gli obblighi di informativa nell’ambito del terzo pilastro aggiornati (2), che per la maggior parte sono stati introdotti nel regolamento (UE) n. 575/2013 dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Al fine di attuare tali modifiche, è opportuno stabilire un quadro coerente e completo in materia di informativa nell’ambito del terzo pilastro.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione (4), il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione (5), il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione (6) e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (7) stabiliscono formati, modelli e tabelle uniformi rispettivamente per i fondi propri, le riserve di capitale anticicliche, il coefficiente di leva finanziaria e le attività vincolate. Formati, modelli e tabelle uniformi dovrebbero pertanto essere estesi all’informativa su altri aspetti prudenziali che il regolamento (UE) 2019/876 impone di rendere pubblici. Più specificamente, è opportuno introdurre un modello d’informativa sulle metriche principali che faciliti l’accesso dei partecipanti al mercato alle principali informazioni degli enti relative ai fondi propri e alla liquidità.

(3)

I modelli e le tabelle utilizzati per l’informativa dovrebbero trasmettere informazioni sufficientemente esaurienti e comparabili, consentendo così agli utilizzatori di tali informazioni di valutare il profilo di rischio degli enti e il loro grado di conformità al regolamento (UE) n. 575/2013. Tuttavia, al fine di tenere conto del principio di proporzionalità, i formati, i modelli e le tabelle per l’informativa dovrebbero tenere conto delle differenze tra gli enti, in termini di dimensioni e complessità, che danno luogo a livelli e tipi diversi di rischi, mediante l’inclusione di soglie aggiuntive per l’informativa estesa.

(4)

Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 un nuovo coefficiente di leva finanziaria calibrato e una riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII. Al fine di attuare tale modifica e i necessari adeguamenti nel calcolo dell’esposizione, è necessario stabilire modelli e tabelle.

(5)

Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 nuovi obblighi di informativa per il coefficiente netto di finanziamento stabile. Al fine di attuare tale modifica, è necessario stabilire un modello per tali nuovi obblighi di informativa.

(6)

Il regolamento (UE) 2019/876 ha sostituito nel regolamento (UE) n. 575/2013 i metodi standardizzati per il rischio di controparte con un metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR) più sensibile al rischio e con un SA-CCR semplificato per gli enti che soddisfano criteri di ammissibilità predefiniti. Oltre a ciò il regolamento (UE) 2019/876 ha rielaborato il metodo dell’esposizione originaria. Al fine di attuare tali modifiche, è necessario introdurre un insieme completo di tabelle e modelli per l’informativa.

(7)

Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 un nuovo obbligo di informativa per le esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di concessione, compresa la pubblicazione di informazioni sulle garanzie reali e le garanzie finanziarie ricevute. Al fine di attuare tale modifica e tali nuovi obblighi di informativa, è necessario introdurre un insieme completo di modelli e tabelle. Per motivi di semplicità e coerenza, tali modelli e tabelle dovrebbero basarsi sui modelli e sulle tabelle per l’informativa che sono già stati elaborati dall’ABE nei suoi orientamenti relativi all’informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione (8).

(8)

Il regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 per riflettere nei requisiti patrimoniali stabiliti in quest’ultimo regolamento le caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni STS di cui al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Per tenere conto di tale modifica è necessario introdurre nuovi modelli e tabelle per l’informativa, con informazioni quantitative e qualitative sulla cartolarizzazione.

(9)

Il regolamento (UE) 2019/876 ha modificato determinati obblighi di informativa in materia di remunerazione stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 per garantire che le politiche e le pratiche di remunerazione per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell’ente siano coerenti con un’efficace gestione del rischio. È opportuno stabilire un insieme di modelli e tabelle per l’informativa che attuino tali obblighi di informativa.

(10)

Al fine di fornire agli enti un insieme integrato completo di formati, modelli e tabelle per l’informativa uniformi e di assicurare un’informativa di elevata qualità, è necessario introdurre un unico insieme di norme tecniche in materia di informativa. È pertanto necessario abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013, il regolamento delegato (UE) 2015/1555, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 e il regolamento delegato (UE) 2017/2295.

(11)

Al fine di garantire un’informativa tempestiva e di qualità da parte degli enti, è opportuno concedere loro tempo sufficiente per adeguare i loro sistemi interni di informativa.

(12)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(13)

L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (11),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Informativa sulle metriche principali e sul quadro d’insieme degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

1.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 447, lettere da a) a g), e all’articolo 438, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU KM1 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.

2.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 438, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU OV1 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.

3.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 438, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU OVC di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.

4.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 438, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU INS1 ed EU INS2 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 435 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando le tabelle EU OVA ed EU OVB di cui all’allegato III del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 3

Informativa sull’ambito di applicazione

1.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 436, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU LI1 ed EU LI3 di cui all’allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VI del presente regolamento.

2.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 436, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU LI2 e la tabella EU LIA di cui all’allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VI del presente regolamento.

3.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 436, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU PV1 di cui all’allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VI del presente regolamento.

4.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 436, lettere f), g) e h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU LIB di cui all’allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VI del presente regolamento.

Articolo 4

Informativa sui fondi propri

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 437 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:

a)

le informazioni di cui all’articolo 437, lettere a), d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CC1 ed EU CC2 di cui all’allegato VII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VIII del presente regolamento;

b)

le informazioni di cui all’articolo 437, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CCA di cui all’allegato VII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 5

Informativa sulle riserve di capitale anticicliche

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 440 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:

a)

le informazioni di cui all’articolo 440, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCYB1 di cui all’allegato IX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato X del presente regolamento;

b)

le informazioni di cui all’articolo 440, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCYB2 di cui all’allegato IX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato X del presente regolamento.

Articolo 6

Informativa sul coefficiente di leva finanziaria

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 451 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:

a)

le informazioni di cui all’articolo 451, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 451, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU LR1, EU LR2 ed EU LR3 di cui all’allegato XI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XII del presente regolamento;

b)

le informazioni di cui all’articolo 451, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU LRA di cui all’allegato XI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XII del presente regolamento.

Articolo 7

Informativa sui requisiti in materia di liquidità

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 435, paragrafo 1, e all’articolo 451 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:

a)

le informazioni di cui all’articolo 435, paragrafo 1, e all’articolo 451 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU LIQA di cui all’allegato XIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XIV del presente regolamento;

b)

le informazioni di cui all’articolo 451 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU LIQ1 e la tabella EU LIQB di cui all’allegato XIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XIV del presente regolamento;

c)

le informazioni di cui all’articolo 451 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU LIQ2 di cui all’allegato XIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

Articolo 8

Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione e sulla qualità creditizia

1.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui agli articoli 435 e 442 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:

a)

le informazioni di cui all’articolo 435, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRA di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento;

b)

le informazioni di cui all’articolo 442, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRB di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento;

c)

le informazioni di cui all’articolo 442, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CQ3 di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento;

d)

le informazioni di cui all’articolo 442, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR1-A di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento;

e)

le informazioni di cui all’articolo 442, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR2 di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento.

2.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 442, lettere c), e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CR1, EU CQ1 ed EU CQ7, il modello EU CQ4, colonne a, c, e, f e g, e il modello EU CQ5, colonne a, c, e ed f, di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento.

3.   I grandi enti che presentano un rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 pari o superiore al 5 % pubblicano, oltre alle informazioni contenute nei modelli e nelle colonne di cui al paragrafo 2, le informazioni di cui all’articolo 442, lettere c) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CR2a, EU CQ2, EU CQ6 ed EU CQ8, il modello EU CQ4, colonne b e d, e il modello EU CQ5, colonne b e d, di cui all’allegato XV del presente regolamento, seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI. Essi pubblicano tali informazioni con frequenza annuale.

4.   Ai fini del paragrafo 3, i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, le disponibilità presso banche centrali e gli altri depositi a vista sono esclusi sia dal denominatore che dal numeratore del rapporto.

5.   Gli enti iniziano a pubblicare l’informativa conformemente al paragrafo 3 se hanno raggiunto o superato la soglia del 5 % di cui a tale paragrafo in due trimestri consecutivi durante i quattro trimestri precedenti la data di riferimento dell’informativa. Per la data di riferimento della prima informativa, gli enti pubblicano le informazioni in questione utilizzando i modelli di cui a tale paragrafo se superano la soglia del 5 % alla data di riferimento dell’informativa.

6.   Gli enti non sono più tenuti a pubblicare informazioni conformemente al paragrafo 3 se sono scesi al di sotto della soglia del 5 % in tre trimestri consecutivi durante i quattro trimestri precedenti la data di riferimento dell’informativa.

Articolo 9

Informativa sull’uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 453, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:

a)

le informazioni di cui all’articolo 453, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRC di cui all’allegato XVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVIII del presente regolamento;

b)

le informazioni di cui all’articolo 453, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR3 di cui all’allegato XVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVIII del presente regolamento.

Articolo 10

Informativa sull’uso del metodo standardizza to

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato pubblicano le informazioni di cui all’articolo 444 e all’articolo 453, lettere g), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:

a)

le informazioni di cui all’articolo 444, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRD di cui all’allegato XIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XX del presente regolamento;

b)

le informazioni di cui all’articolo 453, lettere g), h) e i), e all’articolo 444, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR4 di cui all’allegato XIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XX del presente regolamento;

c)

le informazioni di cui all’articolo 444, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR5 di cui all’allegato XIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XX del presente regolamento e, per le informazioni sui valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri di cui al medesimo articolo, utilizzando il modello EU CC1 di cui all’allegato VII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 11

Informativa sull’uso del metodo IRB per il rischio di credito

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB pubblicano le informazioni di cui agli articoli 438 e 452 e all’articolo 453, lettere g) e j), del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:

a)

le informazioni di cui all’articolo 452, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRE e il modello EU CR6-A di cui all’allegato XXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXII del presente regolamento;

b)

le informazioni di cui all’articolo 452, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR6 di cui all’allegato XXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXII del presente regolamento;

c)

le informazioni di cui all’articolo 453, lettere g) e j), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CR7-A ed EU CR7 di cui all’allegato XXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXII del presente regolamento;

d)

le informazioni di cui all’articolo 438, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR8 di cui all’allegato XXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXII del presente regolamento;

e)

le informazioni di cui all’articolo 452, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CR9 ed EU CR9.1 di cui all’allegato XXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXII del presente regolamento.

Articolo 12

Informativa sui finanziamenti specializzati e sulle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo della ponderazione semplice

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 438, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR10 di cui all’allegato XXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXIV del presente regolamento.

Articolo 13

Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 438, lettera h), e all’articolo 439 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:

a)

le informazioni di cui all’articolo 439, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CCRA di cui all’allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVI del presente regolamento;

b)

le informazioni di cui all’articolo 439, lettere f), g), k) ed m), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCR1 di cui all’allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVI del presente regolamento;

c)

le informazioni di cui all’articolo 439, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCR2 di cui all’allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVI del presente regolamento;

d)

le informazioni di cui all’articolo 439, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CCR3 ed EU CCR4 di cui all’allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVI del presente regolamento;

e)

le informazioni di cui all’articolo 439, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCR5 di cui all’allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVI del presente regolamento;

f)

le informazioni di cui all’articolo 439, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCR6 di cui all’allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVI del presente regolamento;

g)

le informazioni di cui all’articolo 438, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCR7 di cui all’allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVI del presente regolamento;

h)

le informazioni di cui all’articolo 439, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CCR8 di cui all’allegato XXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVI del presente regolamento.

Articolo 14

Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 449 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:

a)

le informazioni di cui all’articolo 449, lettere da a) a i), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU SECA di cui all’allegato XXVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVIII del presente regolamento;

b)

le informazioni di cui all’articolo 449, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU SEC1 ed EU SEC2 di cui all’allegato XXVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVIII del presente regolamento;

c)

le informazioni di cui all’articolo 449, lettera k), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU SEC3 ed EU SEC4 di cui all’allegato XXVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVIII del presente regolamento;

d)

le informazioni di cui all’articolo 449, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU SEC5 di cui all’allegato XXVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXVIII del presente regolamento.

Articolo 15

Informativa sull’uso del metodo standardizzato e dei modelli interni per il rischio di mercato

1.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 445 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR1 di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento.

2.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui agli articoli 435, 438 e 455 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:

a)

le informazioni riguardanti il rischio di mercato di cui all’articolo 435, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU MRA di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento;

b)

le informazioni di cui all’articolo 455, lettere a), b), c) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU MRB di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento;

c)

le informazioni di cui all’articolo 455, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR2-A di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento;

d)

le informazioni riguardanti i modelli interni per il rischio di mercato di cui all’articolo 438, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR2-B di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento;

e)

le informazioni di cui all’articolo 455, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR3 di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento;

f)

le informazioni di cui all’articolo 455, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR4 di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento.

Articolo 16

Informativa sul rischio operativo

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 435, all’articolo 438, lettera d), e agli articoli 446 e 454 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU ORA e il modello EU OR1 di cui all’allegato XXXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXII del presente regolamento.

Articolo 17

Informativa sulla politica di remunerazione

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:

a)

le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettere da a) a f) e lettere j) e k), e le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 2, del medesimo regolamento utilizzando la tabella EU REMA di cui all’allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXIV del presente regolamento;

b)

le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU REM1 di cui all’allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXIV del presente regolamento;

c)

le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti v), vi) e vii), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU REM2 di cui all’allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXIV del presente regolamento;

d)

le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU REM3 di cui all’allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXIV del presente regolamento;

e)

le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU REM4 ed EU REM5 di cui all’allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXIV del presente regolamento.

Articolo 18

Informativa sulle attività vincolate e non vincolate

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 443 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU AE1, EU AE2 ed EU AE3 e la tabella EU AE4 di cui all’allegato XXXV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXVI del presente regolamento.

Articolo 19

Disposizioni generali

1.   La numerazione delle righe o delle colonne non è modificata se l’ente omette di pubblicare una o più informazioni a norma dell’articolo 432 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   Gli enti inseriscono una nota esplicita nella descrizione che accompagna il modello o la tabella in questione, indicando quali righe o colonne non sono compilate e il motivo dell’omissione.

3.   Le informazioni previste dall’articolo 431 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono chiare e complete, in modo da permettere agli utilizzatori delle stesse di comprendere le informazioni quantitative, e sono poste accanto ai modelli cui si riferiscono le informazioni.

4.   I valori numerici sono presentati come segue:

a)

i dati monetari quantitativi sono pubblicati utilizzando una precisione minima equivalente a milioni di unità;

b)

i dati quantitativi pubblicati come «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali.

5.   Oltre alle informazioni pubblicate conformemente al presente regolamento, gli enti forniscono anche le seguenti informazioni:

a)

data e periodo di riferimento dell’informativa;

b)

valuta utilizzata per le segnalazioni;

c)

nome e, se del caso, identificativo della persona giuridica (LEI) dell’ente che pubblica le informazioni;

d)

se del caso, il principio contabile utilizzato;

e)

se del caso, l’ambito del consolidamento.

Articolo 20

Abrogazione

Sono abrogati il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013, il regolamento delegato (UE) 2015/1555, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 e il regolamento delegato (UE) 2017/2295.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 28 giugno 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria della Banca dei regolamenti internazionali, «DIS Disclosure requirements », dicembre 2019.

(3)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1)

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 60).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, del 28 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all’obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell’ articolo 440 (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 5).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione, del 4 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 6).

(8)  Orientamenti ABE/GL/2018/10 dell’Autorità bancaria europea, del 17 dicembre 2018, relativi all’informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione.

(9)  Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

(11)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

Modello EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio

 

Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA)

Requisiti totali di fondi propri

a

b

c

T

T-1

T

1

Rischio di credito (escluso il CCR)

 

 

 

2

Di cui metodo standardizzato

 

 

 

3

Di cui metodo IRB di base (F-IRB)

 

 

 

4

Di cui metodo di assegnazione

 

 

 

EU 4a

Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice

 

 

 

5

Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB)

 

 

 

6

Rischio di controparte (CCR)

 

 

 

7

Di cui metodo standardizzato

 

 

 

8

Di cui metodo dei modelli interni (IMM)

 

 

 

EU 8a

Di cui esposizioni verso una CCP

 

 

 

EU 8b

Di cui aggiustamento della valutazione del credito (CVA)

 

 

 

9

Di cui altri CCR

 

 

 

10

Non applicabile

 

 

 

11

Non applicabile

 

 

 

12

Non applicabile

 

 

 

13

Non applicabile

 

 

 

14

Non applicabile

 

 

 

15

Rischio di regolamento

 

 

 

16

Esposizioni verso le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione (tenendo conto del massimale)

 

 

 

17

Di cui metodo SEC-IRBA

 

 

 

18

Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)

 

 

 

19

Di cui metodo SEC-SA

 

 

 

EU 19a

Di cui 1 250  % / deduzione

 

 

 

20

Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato)

 

 

 

21

Di cui metodo standardizzato

 

 

 

22

Di cui IMA

 

 

 

EU 22a

Grandi esposizioni

 

 

 

23

Rischio operativo

 

 

 

EU 23a

Di cui metodo base

 

 

 

EU 23b

Di cui metodo standardizzato

 

 

 

EU 23c

Di cui metodo avanzato di misurazione

 

 

 

24

Importo al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250 %)

 

 

 

25

Non applicabile

 

 

 

26

Non applicabile

 

 

 

27

Non applicabile

 

 

 

28

Non applicabile

 

 

 

29

Totale

 

 

 


Modello EU KM1: metriche principali

 

a

b

c

d

e

T

T-1

T-2

T-3

T-4

 

Fondi propri disponibili (importi)

1

Capitale primario di classe 1 (CET1)

 

 

 

 

 

2

Capitale di classe 1

 

 

 

 

 

3

Capitale totale

 

 

 

 

 

 

Importi dell'esposizione ponderati per il rischio

4

Importo complessivo dell'esposizione al rischio

 

 

 

 

 

 

Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)

5

Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)

 

 

 

 

 

6

Coefficiente del capitale di classe 1 (%)

 

 

 

 

 

7

Coefficiente di capitale totale (in %)

 

 

 

 

 

 

Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)

EU 7a

Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)

 

 

 

 

 

EU 7b

Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)

 

 

 

 

 

EU 7c

Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)

 

 

 

 

 

EU 7d

Requisiti di fondi propri SREP totali (%)

 

 

 

 

 

 

Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)

8

Riserva di conservazione del capitale (%)

 

 

 

 

 

EU 8a

Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)

 

 

 

 

 

9

Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)

 

 

 

 

 

EU 9a

Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)

 

 

 

 

 

10

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)

 

 

 

 

 

EU 10a

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)

 

 

 

 

 

11

Requisito combinato di riserva di capitale (%)

 

 

 

 

 

EU 11a

Requisiti patrimoniali complessivi (%)

 

 

 

 

 

12

CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)

 

 

 

 

 

 

Coefficiente di leva finanziaria

13

Misura dell'esposizione complessiva

 

 

 

 

 

14

Coefficiente di leva finanziaria (%)

 

 

 

 

 

 

Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva)

EU 14a

Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)

 

 

 

 

 

EU 14b

di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)

 

 

 

 

 

EU 14c

Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)

 

 

 

 

 

 

Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)

EU 14d

Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)

 

 

 

 

 

EU 14e

Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)

 

 

 

 

 

 

Coefficiente di copertura della liquidità

15

Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)

 

 

 

 

 

EU 16a

Deflussi di cassa - Valore ponderato totale

 

 

 

 

 

EU 16b

Afflussi di cassa - Valore ponderato totale

 

 

 

 

 

16

Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)

 

 

 

 

 

17

Coefficiente di copertura della liquidità (%)

 

 

 

 

 

 

Coefficiente netto di finanziamento stabile

18

Finanziamento stabile disponibile totale

 

 

 

 

 

19

Finanziamento stabile richiesto totale

 

 

 

 

 

20

Coefficiente NSFR (%)

 

 

 

 

 


Modello EU INS1: partecipazioni in assicurazioni

 

a

b

Valore dell'esposizione

Importo dell’esposizione al rischio

1

Strumenti di fondi propri detenuti in imprese di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa non dedotti dai fondi propri

 

 


Modello EU INS2: informazioni sui fondi propri e sul coefficiente di adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari

 

a

T

1

Requisiti di fondi propri supplementari del conglomerato finanziario (importo)

 

2

Coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario (%)

 


Tabella EU OVC: informazioni ICAAP

Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno + valutazione in corso dei rischi della banca, del modo in cui la banca intende attenuare tali rischi e dell'entità del capitale corrente e futuro necessario tenuto conto di altri fattori attenuanti

Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi

Base giuridica

Numero di riga

Testo libero

Articolo 438, lettera a), del CRR.

a)

Metodo per valutare l'adeguatezza del capitale interno

Articolo 438, lettera c), del CRR

b)

Su richiesta dell'autorità competente interessata, i risultati del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno da parte dell'ente


ALLEGATO II

Istruzioni per la compilazione dei modelli sinottici d'informativa

Modello EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio - Formato fisso

1.

Gli enti applicano le istruzioni riportate di seguito per compilare il modello EU OV1 di cui all'allegato I del presente regolamento di esecuzione, in applicazione dell'articolo 438, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR").

2.

Gli enti spiegano, se del caso, nella descrizione che accompagna il modello, l'effetto che l'applicazione di soglie minime di capitale e la mancata deduzione di elementi dai fondi propri hanno sul calcolo dei fondi propri e degli importi dell'esposizione al rischio.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di colonna

Spiegazione

a

Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA)

Importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR.

b

TREA (T-1)

TREA indicato nel precedente periodo di informativa.

c

Requisiti totali di fondi propri

Requisiti di fondi propri corrispondenti agli RWEA per le diverse categorie di rischio.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

1

Rischio di credito (escluso il CCR)

RWEA e requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capi da 1 a 4, e all'articolo 379 del CRR. Gli RWEA per le esposizioni verso le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione e per il CCR sono esclusi e indicati nelle righe 6 e 16 di questo modello. Gli enti includono nell'importo indicato in questa riga gli RWEA e i requisiti di fondi propri per il rischio di operazioni con regolamento non contestuale calcolati conformemente all'articolo 379 del CRR.

2

Rischio di credito (escluso il CCR) - Di cui metodo standardizzato

Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente al metodo standardizzato per il CR (parte tre, titolo II, capo 2, e articolo 379 del CRR).

3

Rischio di credito (escluso il CCR) - Di cui metodo IRB di base (F-IRB)

Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente al metodo basato sui rating interni di base per il rischio di credito (parte tre, titolo II, capo 3, del CRR), esclusi gli RWEA indicati alla riga 4 per le esposizioni da finanziamenti specializzati soggette al metodo di assegnazione, e alla riga EU 4a per gli strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice, compresi gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 379 del CRR.

4

Rischio di credito (escluso il CCR) - Di cui metodo di assegnazione

Gli RWEA e i requisiti di fondi propri per le esposizioni da finanziamenti specializzati soggetti al metodo di assegnazione calcolati conformemente all'articolo 153, paragrafo 5, del CRR.

EU 4a

Rischio di credito (escluso il CCR) - Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice

Gli RWEA e i requisiti di fondi propri per gli strumenti di capitale in base al metodo della ponderazione semplice calcolati conformemente all'articolo 155, paragrafo 2, del CRR.

5

Rischio di credito (escluso il CCR) - Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB)

Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente al metodo basato sui rating interni avanzato per il rischio di credito (parte tre, titolo II, capo 3, del CRR), esclusi gli RWEA di cui alla riga 4 per le esposizioni da finanziamenti specializzati soggette al metodo di assegnazione, e alla riga EU 4a per gli strumenti di capitale in base al metodo della ponderazione semplice, compresi gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 379 del CRR.

6

Rischio di controparte (CCR)

Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR per il rischio di controparte.

7

CCR - Di cui metodo standardizzato

Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, del CRR.

8

CCR - Di cui metodo dei modelli interni (IMM)

Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 283 del CRR.

EU 8a

CCR - Di cui esposizioni verso una CCP

Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del CRR.

EU 8b

CCR - Di cui aggiustamento della valutazione del credito (CVA)

Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo VI, del CRR.

9

CCR - Di cui altri CCR

I CCR RWEA e i requisiti di fondi propri non indicati nelle righe 7, 8, EU 8a e EU 8b.

10

Non applicabile

11

Non applicabile

12

Non applicabile

13

Non applicabile

14

Non applicabile

15

Rischio di regolamento

L'importo dell'esposizione al rischio (REA) e i requisiti di fondi propri calcolati per il rischio di regolamento/consegna conformemente all'articolo 378 del CRR.

16

Esposizioni verso le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione (tenendo conto del massimale)

Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR.

17

Cartolarizzazione - Di cui metodo SEC-IRBA

Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente al metodo regolamentare SEC-IRBA, utilizzato secondo l'ordine di priorità nell'applicazione delle metodologie di cui all'articolo 254 del CRR.

18

Cartolarizzazione - Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)

Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente al metodo regolamentare SEC-ERBA (compreso IAA), utilizzato secondo l'ordine di priorità nell'applicazione delle metodologie di cui all'articolo 254 del CRR.

19

Cartolarizzazione - Di cui metodo SEC-SA

Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente al metodo regolamentare SEC-SA, utilizzato secondo l'ordine di priorità nell'applicazione delle metodologie di cui all'articolo 254 del CRR.

EU 19a

Cartolarizzazione - Di cui 1 250  %/deduzione

Gli RWEA e i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione con ponderazione del rischio del 1 250  % o deduzione dai fondi propri conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR.

20

Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato)

Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, del CRR.

21

Rischio di mercato - Di cui metodo standardizzato

Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capi da 2 a 4, del CRR.

22

Rischio di mercato - Di cui IMA

I REA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, del CRR.

EU 22a

Grandi esposizioni

I REA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto ii), del CRR.

23

Rischio operativo

I REA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo III, del CRR.

EU 23a

Rischio operativo - Di cui metodo base

I REA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo III, capo 2, del CRR.

EU 23b

Rischio operativo - Di cui metodo standardizzato

I REA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo III, capo 3, del CRR.

EU 23c

Rischio operativo - Di cui metodo avanzato di misurazione

I REA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo III, capo 4, del CRR.

24

Importo al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250 %)

L'importo corrisponde alla somma degli importi degli elementi soggetti a un fattore di ponderazione del rischio del 250 % di cui all'articolo 48, paragrafo 4, del CRR, dopo l'applicazione del fattore di ponderazione del rischio del 250 %. Tali importi comprendono:

le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR;

gli investimenti significativi in un soggetto del settore finanziario, gli strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

Le informazioni in questa riga sono indicate solo a titolo informativo perché l'importo qui incluso è incluso anche nella riga 1, in cui gli enti sono invitati a fornire informazioni sul rischio di credito.

25

Non applicabile

26

Non applicabile

27

Non applicabile

28

Non applicabile

29

Totale

Importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR.

Modello EU KM1: metriche principali - Formato fisso

3.

Gli enti applicano le istruzioni riportate di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU KM1 di cui all'allegato I del presente regolamento di esecuzione, in applicazione dell'articolo 447, lettere da a) a g), e dell'articolo 438, lettera b), del CRR.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di colonna

Spiegazione

Da a a e

I periodi di informativa T, T-1, T-2, T-3 e T-4 sono definiti come periodi trimestrali e sono compilati in base alla frequenza stabilita negli articoli 433 bis, 433 ter e 433 quater del CRR.

Gli enti che pubblicano le informazioni contenute in questo modello su base trimestrale forniscono dati per i periodi T, T-1, T-2, T-3 e T-4; gli enti che pubblicano le informazioni in questo modello su base semestrale forniscono i dati per i periodi T, T-2 e T-4; gli enti che pubblicano le informazioni in questo modello su base annua forniscono i dati per i periodi T e T-4.

Gli enti pubblicano le date corrispondenti ai periodi di informativa.

I dati relativi a periodi precedenti non sono necessari quando i dati sono pubblicati per la prima volta.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

1

Capitale primario di classe 1 (CET1)

L'importo del capitale CET1 è l'importo indicato dagli enti nell'allegato VII del presente regolamento di esecuzione (riga 29 del modello EU CC1 Composizione dei fondi propri regolamentari).

2

Capitale di classe 1

L'importo del capitale di classe 1 è l'importo indicato dagli enti nell'allegato VII del presente regolamento di esecuzione (riga 45 del modello EU CC1 Composizione dei fondi propri regolamentari)

3

Capitale totale

L'importo del capitale totale è l'importo indicato dagli enti nell'allegato VII del presente regolamento di esecuzione (riga 59 del modello EU CC1 Composizione dei fondi propri regolamentari)

4

Importo complessivo dell'esposizione al rischio

L'importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) è l'importo indicato dagli enti nell'allegato VII del presente regolamento di esecuzione (riga 60 del modello EU CC1 Composizione dei fondi propri regolamentari).

5

Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)

Il coefficiente del capitale CET1 è il valore indicato dagli enti nell'allegato VII del presente regolamento di esecuzione (riga 61 del modello EU CC1 Composizione dei fondi propri regolamentari).

6

Coefficiente del capitale di classe 1 (%)

Il coefficiente del capitale di classe 1 è il valore indicato dagli enti nell'allegato VII del presente regolamento di esecuzione (riga 62 del modello EU CC1 Composizione dei fondi propri regolamentari).

7

Coefficiente di capitale totale (%)

Il coefficiente di capitale totale è il valore indicato dagli enti nell'allegato VII del presente regolamento di esecuzione (riga 63 del modello EU CC1 Composizione dei fondi propri regolamentari).

EU 7a

Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (%)

I requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva imposti dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della CRD, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

EU 7b

Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)

La parte dei requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva imposti dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della CRD che deve essere soddisfatta con il capitale CET1 conformemente all'articolo 104 bis, paragrafo 4, primo e terzo comma.

EU 7c

Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)

La parte dei requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva imposti dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della CRD che deve essere soddisfatta con il capitale di classe 1 conformemente all'articolo 104 bis, paragrafo 4, primo e terzo comma.

EU 7d

Requisiti di fondi propri SREP totali (coefficiente TSCR) (%)

La somma dei valori determinati ai punti i) e ii) come segue:

(i)

il coefficiente di capitale totale (8 %) di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del CRR;

(ii)

i requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (requisiti del pilastro 2 – P2R) imposti dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della CRD e determinati conformemente ai criteri specificati negli orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale e sulle prove di stress di vigilanza  (2) ("EBA SREP GL"), espressi in percentuale degli RWEA totali.

Questa voce riflette il coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR) comunicato all'ente dall'autorità competente. Il TSCR è definito nella sezione 1.2 degli orientamenti EBA SREP GL.

Se l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri imposti per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva, è indicato solo il punto i).

8

Riserva di conservazione del capitale (%)

L'importo dei fondi propri che gli enti sono tenuti a detenere conformemente all'articolo 128, punto 1, e all'articolo 129 della CRD, espresso in percentuale degli RWEA totali.

EU 8a

Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)

L'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del CRR in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale, espresso in percentuale degli RWEA totali.

9

Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)

L'importo dei fondi propri che gli enti sono tenuti a detenere conformemente all'articolo 128, punto 2, all'articolo 130 e agli articoli da 135 a 140 della CRD, espresso in percentuale degli RWEA totali.

La percentuale rispecchia l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data dell'informativa.

EU 9a

Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)

L'importo dei fondi propri che gli enti sono tenuti a detenere conformemente all'articolo 128, punto 5, e agli articoli 133 e 134 della CRD, espresso in percentuale degli RWEA totali.

La percentuale rispecchia l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data dell'informativa.

10

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)

L'importo dei fondi propri che gli enti sono tenuti a detenere conformemente all'articolo 128, punto 3, e all'articolo 131 della CRD, espresso in percentuale degli RWEA totali.

La percentuale rispecchia l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data dell'informativa.

EU 10a

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)

L'importo dei fondi propri che gli enti sono tenuti a detenere conformemente all'articolo 128, punto 4, e all'articolo 131 della CRD, espresso in percentuale degli RWEA totali.

La percentuale rispecchia l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data dell'informativa.

11

Requisito combinato di riserva di capitale (%)

Conformemente all'articolo 128, punto 6, della CRD, espresso in percentuale degli RWEA totali.

EU 11a

Requisiti patrimoniali complessivi (OCR) (%)

La somma di i) e ii) come segue:

(i)

il coefficiente TSCR di cui alla riga EU 7d;

(ii)

in funzione della sua applicabilità legale, il requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della CRD.

Questa voce riflette il coefficiente OCR definito nella sezione 1.2 degli orientamenti EBA SREP GL.

Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, è indicato solo il punto i).

12

CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)

13

Misura dell'esposizione complessiva

La misura dell'esposizione complessiva conformemente all'importo indicato dagli enti nell'allegato XI del presente regolamento di esecuzione (riga 24 del modello EU LR2 - LRCom: Informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria).

14

Coefficiente di leva finanziaria (%)

Il coefficiente di leva finanziaria conformemente al valore indicato dagli enti nell'allegato XI del presente regolamento di esecuzione (riga 25 del modello EU LR2 - LRCom: Informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria).

EU 14a

Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (%)

I requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva imposti dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della CRD, espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva.

I requisiti aggiuntivi di fondi propri conformemente al valore indicato dagli enti nell'allegato XI del presente regolamento di esecuzione (riga EU-26a del modello EU LR2 - LRCom: Informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria).

EU 14b

Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)

La parte dei requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva imposta dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della CRD, che deve essere soddisfatta con il capitale CET1 conformemente all'articolo 104 bis, paragrafo 4, terzo comma.

I requisiti aggiuntivi di fondi propri conformemente al valore indicato dagli enti nell'allegato XI del presente regolamento di esecuzione (riga EU-26b del modello EU LR2 - LRCom: Informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria).

EU 14c

Requisiti del coefficiente di leva finanziaria SREP totali (%)

La somma di i) e ii) come segue:

(i)

il requisito minimo del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del CRR o il requisito del coefficiente di leva finanziaria adeguato calcolato conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 7, del CRR, a seconda dei casi;

(ii)

i requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (requisiti del pilastro 2 – P2R) imposti dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della CRD, espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva.

Questa voce riflette il requisito del coefficiente di leva finanziaria SREP totale (TSLRR) comunicato all'ente dall'autorità competente.

Se l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri imposti per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva, è indicato solo il punto i).

EU 14d

Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)

Articolo 92, paragrafo 1 bis, del CRR.

La riserva del coefficiente di leva finanziaria applicabile conformemente al valore indicato dagli enti nell'allegato XI del presente regolamento di esecuzione (riga 27 del modello EU LR2 - LRCom: Informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria).

EU 14e

Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)

Somma delle righe EU 14c e EU 14d.

15

Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)

Gli enti indicano il valore delle attività liquide come valore ponderato conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 (3) prima di applicare il meccanismo di aggiustamento di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dell'anzidetto regolamento delegato.

EU 16a

Deflussi di cassa - Valore ponderato totale

Gli enti indicano la somma del valore ponderato dei loro deflussi di cassa, come indicato nell'allegato XIII (riga 16 del modello EU LIQ1 - Informazioni quantitative dell'LCR).

EU 16b

Afflussi di cassa - Valore ponderato totale

Gli enti indicano la somma del valore ponderato dei loro afflussi di cassa, come indicato nell'allegato XIII (riga 20 del modello EU LIQ1 - Informazioni quantitative dell'LCR).

16

Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)

Gli enti indicano il valore corretto dei deflussi netti di liquidità che è pari ai deflussi totali meno la riduzione per gli afflussi totalmente esenti meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 75 %.

17

Coefficiente di copertura della liquidità (%)

Gli enti indicano come valore corretto la percentuale della voce "coefficiente di copertura della liquidità (%)" come definito all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Il coefficiente di copertura della liquidità è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale.

18

Finanziamento stabile disponibile totale

Gli enti indicano l'importo del finanziamento stabile disponibile calcolato conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 3, del CRR, come indicato nell'allegato XIII (riga 14 del modello EU LIQ2 – Coefficiente netto di finanziamento stabile).

19

Finanziamento stabile richiesto totale

Gli enti indicano l'importo del finanziamento stabile richiesto calcolato conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 4, del CRR, come indicato nell'allegato XIII (riga 33 del modello EU LIQ2 – Coefficiente netto di finanziamento stabile).

20

Coefficiente netto di finanziamento stabile - NSFR (%)

L'NSFR calcolato conformemente all'articolo 428 ter del CRR.

Modello EU INS1: partecipazioni in assicurazioni - Formato fisso

4.

Gli enti applicano le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per la compilazione del modello EU INS1 di cui all'allegato I, in applicazione dell'articolo 438, lettera f), del CRR.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di colonna

Spiegazione

a

Valore dell'esposizione

Il valore dell'esposizione degli strumenti di fondi propri detenuti in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa che gli enti non deducono dai loro fondi propri conformemente all'articolo 49 del CRR quando calcolano i requisiti patrimoniali su base individuale, subconsolidata e consolidata.

b

Importo dell'esposizione al rischio

L'importo dell'esposizione al rischio degli strumenti di fondi propri detenuti in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa che gli enti non deducono dai loro fondi propri conformemente all'articolo 49 del CRR quando calcolano i requisiti patrimoniali su base individuale, subconsolidata e consolidata.

Modello EU INS2: informazioni sui fondi propri e sul coefficiente di adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari - Formato fisso

5.

Gli enti applicano le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per la compilazione del modello EU INS2 di cui all'allegato I del presente regolamento di esecuzione, in applicazione dell'articolo 438, lettera g), del CRR.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

1

Requisiti di fondi propri supplementari del conglomerato finanziario (importo)

L'importo dei requisiti di fondi propri supplementari del conglomerato finanziario calcolati conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e all'allegato I di tale direttiva quando si applicano i metodi 1 o 2 di cui all'allegato I.

2

Coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario (%)

Il coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario calcolato conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/87/CE e all'allegato I di tale direttiva quando si applicano i metodi 1 o 2 di cui all'allegato I.

Tabella EU OVC: informazioni ICAAP - Formato flessibile

6.

Gli enti applicano le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per la compilazione del modello EU OVC di cui all'allegato I, in applicazione dell'articolo 438, lettere a) e c), del CRR.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

a)

Metodo per valutare l'adeguatezza del capitale interno

Gli enti pubblicano una sintesi del loro metodo di valutazione dell'adeguatezza del loro capitale interno a sostegno delle attività correnti e future.

b)

Su richiesta dell'autorità competente interessata, i risultati del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno da parte dell'ente.

Tali informazioni sono pubblicate dagli enti solo se richiesto dall'autorità competente.


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(2)  Orientamenti riveduti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza (EBA/GL/2018/03 del 19 luglio 2018).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(4)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 035 dell'11.2.2003, pag. 1)


ALLEGATO III

Tabella EU OVA: metodo di gestione del rischio dell’ente

Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi

Base giuridica

Numero di riga

Informazioni qualitative — Testo libero

Articolo 435, paragrafo 1, lettera f), del CRR

a)

Pubblicazione di una breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di amministrazione

Articolo 435, paragrafo 1, lettera b), del CRR

b)

Informazioni sulla struttura di governance del rischio per ciascun tipo di rischio

Articolo 435, paragrafo 1, lettera e), del CRR

c)

Dichiarazione approvata dall'organo di amministrazione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi

Articolo 435, paragrafo 1, lettera c), del CRR

d)

Informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura dei sistemi di segnalazione e/o di misurazione del rischio

Articolo 435, paragrafo 1, lettera c), del CRR

e)

Informazioni sulle principali caratteristiche dei sistemi di segnalazione e misurazione del rischio

Articolo 435, paragrafo 1, lettera a), del CRR

f)

Strategie e processi per la gestione dei rischi per ciascuna categoria di rischio

Articolo 435, paragrafo 1, lettere a) e d), del CRR

g)

Informazioni riguardanti le strategie e i processi di gestione, copertura e attenuazione dei rischi, nonché la sorveglianza sulla loro efficacia


Tabella EU OVB: informativa sui sistemi di governance

Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi

Base giuridica

Numero di riga

Testo libero

Articolo 435, paragrafo 2, lettera a), del CRR

a)

Il numero di cariche di amministratore affidate ai membri dell'organo di amministrazione

Articolo 435, paragrafo 2, lettera b), del CRR

b)

Informazioni riguardanti la politica di ingaggio per la selezione dei membri dell'organo di amministrazione e le loro effettive conoscenze, competenze ed esperienza

Articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del CRR

c)

Informazioni sulla politica di diversità per quanto riguarda i membri dell'organo di amministrazione

Articolo 435, paragrafo 2, lettera d), del CRR

d)

Indicare se l'ente ha istituito o meno un comitato di rischio distinto e la frequenza delle sue riunioni

Articolo 435, paragrafo 2, lettera e), del CRR

e)

Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di amministrazione


ALLEGATO IV

Istruzioni per l'informativa sugli obiettivi e sulle politiche di gestione del rischio

Tabella EU OVA: metodo di gestione del rischio dell'ente - Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi

1.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU OVA di cui all'allegato III del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

a)

La breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di amministrazione in applicazione dell'articolo 435, paragrafo 1, lettera f), del CRR descrive in che modo il modello aziendale determina e interagisce con il profilo di rischio complessivo: ad esempio, i principali rischi connessi al modello aziendale e le modalità di descrizione di tali rischi nell'informativa pertinente, o le modalità di interazione tra il profilo di rischio dell'ente e la tolleranza al rischio approvata dall'organo di amministrazione.

Nella dichiarazione sul rischio, in applicazione dell'articolo 435, paragrafo 1, lettera f), gli enti indicano anche la natura, la misura, lo scopo e la sostanza economica delle operazioni rilevanti all'interno del gruppo, dei soggetti affiliati e delle parti correlate. L'informativa è limitata alle operazioni che hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (compreso il rischio reputazionale) o la distribuzione dei rischi all'interno del gruppo. Gli enti includono anche i coefficienti e i dati principali che dimostrano le modalità di interazione tra il profilo di rischio dell'ente e la tolleranza al rischio determinata dall'organo di amministrazione.

b)

Le informazioni da pubblicare in applicazione dell'articolo 435, paragrafo 1, lettera b), del CRR comprendono la struttura di governance per ogni tipologia di rischio: le responsabilità attribuite all'interno dell'ente (tra cui, se rilevante, la sorveglianza e la delega di poteri e la ripartizione delle responsabilità tra l'organo di amministrazione, le linee di business e la funzione di gestione del rischio per singola tipologia di rischio, unità operativa, e le altre informazioni rilevanti); le relazioni tra gli organismi e le funzioni coinvolte nei processi di gestione del rischio (compresi, se del caso, l'organo di amministrazione, il comitato di rischio, la funzione di gestione del rischio, la funzione di controllo della conformità, la funzione di audit interno); e le procedure organizzative e di controllo interno.

Nel rendere nota la struttura e l'organizzazione della funzione di gestione del rischio, gli enti forniscono le seguenti informazioni:

informazioni sul sistema di controllo interno e sul modo in cui sono organizzate le funzioni di controllo (poteri, risorse, status, indipendenza), sulle loro attività principali e su qualsiasi cambiamento rilevante, attuale o previsto, in relazione a queste funzioni;

limiti ai rischi approvati cui l'ente è esposto;

cambiamenti nei ruoli di responsabilità nelle funzioni di controllo interno, di gestione del rischio, di controllo della conformità e di audit interno;

i canali per comunicare, declinare e far rispettare la cultura del rischio all'interno dell'ente (ad esempio, se ci sono codici di condotta, manuali contenenti i limiti operativi o le procedure per gestire le violazioni o il superamento delle soglie di rischio oppure le procedure per rilevare e condividere i problemi tra le linee di business e la funzione di gestione del rischio).

c)

La dichiarazione che l'ente pubblica conformemente all'articolo 435, paragrafo 1, lettera e), del CRR sull'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi garantisce che i sistemi di gestione dei rischi messi in atto siano in linea con il profilo di rischio e la strategia dell'ente ed è approvata dall'organo di amministrazione.

d)

Come previsto all'articolo 435, paragrafo 1), lettera c), del CRR, gli enti comunicano l'ambito d'applicazione e la natura dei sistemi di segnalazione e/o misurazione del rischio, oltre alla descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza.

e)

Nel fornire le informazioni sulle caratteristiche principali dei sistemi di segnalazione e misurazione del rischio in applicazione dell'articolo 435, paragrafo 1, lettera c), gli enti pubblicano le politiche relative a riesami sistematici e regolari delle strategie di gestione del rischio e alla valutazione periodica della loro efficacia.

f)

L'informativa relativa alle strategie e ai processi per la gestione del rischio in applicazione dell'articolo 435, paragrafo 1, lettera a), del CRR include le informazioni qualitative sulle prove di stress, per esempio i portafogli oggetto di tali prove, gli scenari adottati e le metodologie utilizzate e l'uso delle prove di stress nella gestione del rischio.

g)

Gli enti forniscono le informazioni sulle strategie e sui processi di gestione, copertura e attenuazione dei rischi, come pure sui processi per la sorveglianza sulla loro efficacia, conformemente all'articolo 435, paragrafo 1, lettere da a) a d), del CRR per i rischi derivanti dal modello aziendale dell'ente.

Tabella EU OVB: informativa sui sistemi di governance - Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi

2.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 2, del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU OVB di cui all'allegato III del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

a)

Gli enti pubblicano il numero di cariche di amministratore affidate ai membri dell'organo di amministrazione conformemente all'articolo 435, paragrafo 2, lettera a), del CRR. L'informativa specifica nel dettaglio gli aspetti seguenti:

gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 91, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2013/36/UE (2) ("CRD") pubblicano il numero di cariche di amministratore calcolato a norma dell'anzidetto articolo;

gli enti indicano il numero di cariche di amministratore effettivamente affidate a ciascun membro dell'organo di amministrazione (considerando se si tratti di una società di un gruppo o meno, di una impresa in cui l'ente detenga una partecipazione qualificata o di un ente all'interno dello stesso sistema di tutela istituzionale e se si tratti di cariche di amministratore esecutivo o non esecutivo) indipendentemente dal fatto che l'entità nella quale la carica di amministratore è ricoperta persegua o meno un obiettivo commerciale;

qualora l'autorità competente abbia approvato una carica di amministratore aggiuntiva, tutti gli enti presso i quali il membro in questione esercita la carica pubblicano tale fatto, insieme al nome dell'autorità competente che ha approvato la suddetta carica.

b)

Nell'informativa riguardante la politica di ingaggio per la selezione dei membri dell'organo di amministrazione di cui all'articolo 435, paragrafo 2, lettera b), del CRR, gli enti includono informazioni sulle conoscenze, competenze ed esperienza effettive di tali membri. Gli enti includono informazioni sulla politica che può eventualmente derivare dai piani di avvicendamento e su cambiamenti prevedibili nell'ambito della composizione generale dell'organo di amministrazione.

c)

Nell'informativa riguardante la politica di diversità di cui all'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del CRR, gli enti pubblicano informazioni sugli obiettivi e su eventuali target stabiliti nel quadro di detta politica nonché la misura in cui tali obiettivi e target siano stati raggiunti.

In particolare, gli enti pubblicano le informazioni sulla politica di diversità di genere, comprendenti gli aspetti seguenti:

qualora sia stato fissato un target relativo al genere sottorappresentato e alle politiche in materia di diversità in termini di età, percorso formativo, esperienza professionale e provenienza geografica, il target stabilito e la misura in cui sia stato raggiunto;

qualora un target non sia stato raggiunto, gli enti ne indicano le motivazioni e, se pertinenti, le misure intraprese per raggiungerlo entro un determinato periodo di tempo.

d)

L'ente indica se ha istituito un comitato di rischio distinto e il numero di volte in cui quest'ultimo si è riunito, conformemente all'articolo 435, paragrafo 2, lettera d), del CRR.

e)

Per quanto riguarda il flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di amministrazione in applicazione dell'articolo 435, paragrafo 2, lettera e), del CRR, gli enti descrivono il processo relativo alla segnalazione dei rischi indirizzata all'organo di amministrazione, indicando in particolare la frequenza, l'ambito d'applicazione e il contenuto principale dell'esposizione ai rischi e il modo in cui l'organo di amministrazione è stato coinvolto nella definizione del contenuto da segnalare.


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


ALLEGATO V

Modello EU LI1: differenze tra l'ambito del consolidamento contabile e quello del consolidamento prudenziale e associazione delle categorie di bilancio alle categorie di rischio regolamentari

 

a

b

c

d

e

f

g

Valori contabili riportati nel bilancio pubblicato

Valori contabili nell'ambito del consolidamento prudenziale

Valori contabili degli elementi

soggetti al quadro relativo al rischio di credito

soggetti al quadro relativo al CCR

soggetti al quadro relativo alla cartolarizzazione

soggetti al quadro relativo al rischio di mercato

non soggetti a requisiti di fondi propri o soggetti a deduzione dai fondi propri

 

Disaggregazione per classi di attività in base allo stato patrimoniale nel bilancio pubblicato

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Totale attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disaggregazione per classi di passività in base allo stato patrimoniale nel bilancio pubblicato

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Totale passività

 

 

 

 

 

 

 


Modello EU LI2: principali fonti di differenze tra gli importi delle esposizioni determinati a fini regolamentari e i valori contabili nel bilancio

 

a

b

c

d

e

Totale

Esposizioni soggette al

quadro relativo al rischio di credito

quadro relativo alla cartolarizzazione

quadro relativo al CCR

quadro relativo al rischio di mercato

1

Valore contabile delle attività nell'ambito del consolidamento prudenziale (come nel modello LI1)

 

 

 

 

 

2

Valore contabile delle passività nell'ambito del consolidamento prudenziale (come nel modello LI1)

 

 

 

 

 

3

Importo netto totale nell'ambito del consolidamento prudenziale

 

 

 

 

 

4

Importi fuori bilancio

 

 

 

 

 

5

Differenze di valutazione

 

 

 

 

 

6

Differenze dovute a regole di compensazione diverse da quelle già incluse nella riga 2

 

 

 

 

 

7

Differenze dovute al trattamento delle rettifiche di valore

 

 

 

 

 

8

Differenze dovute all'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM)

 

 

 

 

 

9

Differenze dovute ai fattori di conversione del credito

 

 

 

 

 

10

Differenze dovute alla cartolarizzazione con trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

11

Altre differenze

 

 

 

 

 

12

Importi delle esposizioni considerati a fini regolamentari

 

 

 

 

 


Modello EU LI3: descrizione delle differenze tra gli ambiti di consolidamento (soggetto per soggetto)

a

b

c

d

e

f

g

h

Denominazione del soggetto

Metodo di consolidamento contabile

Metodo di consolidamento prudenziale

Descrizione del soggetto

Consolidamento integrale

Consolidamento proporzionale

Metodo del patrimonio netto

Né consolidato né dedotto

Dedotto

 

Soggetto A

Consolidamento integrale

X

 

 

 

 

Ente creditizio

Soggetto N

Consolidamento integrale

 

X

 

 

 

Ente creditizio

Soggetto Z

Consolidamento integrale

 

 

 

X

 

Soggetto assicurativo

Soggetto AA

Consolidamento integrale

 

 

X

 

 

Società di leasing immateriale


Tabella EU LIA: descrizione delle differenze tra gli importi delle esposizioni in bilancio e quelli delle esposizioni determinati a fini regolamentari

Caselle di testo libero per informazioni qualitative

Base giuridica

Numero di riga

Informazioni qualitative — Testo libero

Articolo 436, lettera b), del CRR

a)

Differenze tra le colonne a) e b) del modello EU LI1

Articolo 436, lettera d), del CRR

b)

Informazioni qualitative sulle principali fonti di differenze tra l'ambito del consolidamento contabile e quello del consolidamento prudenziale di cui al modello EU LI2


Tabella EU LIB: altre informazioni qualitative sull'ambito di applicazione

Caselle di testo libero per informazioni qualitative

Base giuridica

Numero di riga

Informazioni qualitative — Testo libero

Articolo 436, lettera f), del CRR

a)

Impedimento al rapido trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività all'interno del gruppo

Articolo 436, lettera g), del CRR

b)

Filiazioni non incluse nel consolidamento con fondi propri inferiori al richiesto

Articolo 436, lettera h), del CRR

c)

Ricorso alla deroga di cui all'articolo 7 del CRR o al metodo di consolidamento individuale di cui all'articolo 9 del CRR

Articolo 436, lettera g), del CRR

d)

Importo aggregato del quale i fondi propri effettivi sono inferiori a quanto richiesto in tutte le filiazioni non incluse nel consolidamento


Modello EU PV1: aggiustamenti per la valutazione prudente (PVA)

Formato fisso

 

a

b

c

d

e

EU e1

EU e2

f

g

h

Categoria di rischio

AVA a livello di categoria - Incertezza della valutazione

Totale a livello di categoria post-diversificazione

 

 

AVA a livello di categoria

Strumenti di capitale

Tassi d'interesse

Cambi

Credito

Merci

AVA per differenziali creditizi non realizzati

AVA per costi di investimento e di finanziamento (funding)

di cui metodo di base totale nel portafoglio di negoziazione

di cui metodo di base totale nel portafoglio bancario

1

Incertezza delle quotazioni di mercato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Non applicabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Costi di chiusura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Posizioni concentrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Chiusure anticipate delle posizioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Rischio del modello

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Rischio operativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Non applicabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Non applicabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Costi amministrativi futuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Non applicabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Totale degli aggiustamenti di valutazione supplementari (AVA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO VI

Istruzioni per l'informativa sull'ambito di applicazione del quadro regolamentare

Modello EU LI1: differenze tra l'ambito del consolidamento contabile e quello del consolidamento prudenziale e associazione delle categorie di bilancio alle categorie di rischio regolamentari Formato flessibile.

1.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU LI1 di cui all'allegato V del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

Da 1 a XXX

Totale attività

La struttura delle righe è uguale a quella dello stato patrimoniale utilizzato nell'ultima informativa di bilancio disponibile dell'ente.

L'espressione "informativa di bilancio" si riferisce ai bilanci d'esercizio individuale o consolidato di cui agli articoli 4 e 24 della direttiva 2013/34/UE (2) e (quando applicabile) ai bilanci redatti ai sensi dei principi contabili internazionali omologati dall'UE in applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 (3).

Da 1 a XXX

Totale passività

La struttura delle righe è uguale a quella dello stato patrimoniale utilizzato nell'ultima informativa di bilancio disponibile dell'ente.

L'espressione "informativa di bilancio" si riferisce ai bilanci d'esercizio individuale o consolidato di cui agli articoli 4 e 24 della direttiva 2013/34/UE e (quando applicabile) ai bilanci redatti ai sensi dei principi contabili internazionali omologati dall'UE e adottati in applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Riferimento della colonna

Spiegazione

a

Valori contabili riportati nel bilancio pubblicato

Importo riportato nell'attivo e nel passivo dello stato patrimoniale redatto conformemente ai requisiti di consolidamento di cui alla disciplina contabile applicabile, tra cui le direttive 2013/34/UE e 86/635/CEE (4) o i principi contabili internazionali omologati nell'UE.

b

Valori contabili nell'ambito del consolidamento prudenziale

Importo riportato nell'attivo e nel passivo dello stato patrimoniale redatto secondo i requisiti in materia di consolidamento prudenziale di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3, del CRR.

Se l'ambito del consolidamento contabile e quello del consolidamento prudenziale sono identici, le colonne a) e b) di questo modello sono unite.

c

Valori contabili degli elementi soggetti al quadro relativo al rischio di credito

Valori contabili nell'ambito del consolidamento prudenziale degli elementi (diversi dagli elementi fuori bilancio) ai quali si applica la parte tre, titolo II, capi 2 e 3, del CRR.

d

Valori contabili degli elementi soggetti al quadro relativo al rischio di controparte

Valori contabili nell'ambito del consolidamento prudenziale degli elementi (diversi dagli elementi fuori bilancio) ai quali si applica la parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.

e

Valori contabili degli elementi soggetti al quadro relativo alla cartolarizzazione

Valori contabili nell'ambito del consolidamento prudenziale degli elementi (diversi dagli elementi fuori bilancio) esterni al portafoglio di negoziazione ai quali si applica la parte tre, titolo II, capo 5, del CRR.

f

Valori contabili degli elementi soggetti al quadro relativo al rischio di mercato

Valori contabili nell'ambito del consolidamento prudenziale degli elementi (diversi dagli elementi fuori bilancio) ai quali si applica la parte tre, titolo IV, del CRR. In questa colonna sono inclusi gli elementi corrispondenti alle posizioni verso la cartolarizzazione incluse nel portafoglio di negoziazione, alle quali si applicano i requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, del CRR.

g

Valori contabili degli elementi non soggetti a requisiti di fondi propri o soggetti a deduzione dai fondi propri

Valori contabili nell'ambito del consolidamento prudenziale degli elementi (diversi dagli elementi fuori bilancio) non soggetti ai requisiti di fondi propri conformemente al CRR; valori contabili nell'ambito del consolidamento prudenziale degli elementi (diversi dagli elementi fuori bilancio) soggetti a deduzione dai fondi propri conformemente alla parte due del CRR.

A titolo esemplificativo, tra gli elementi dedotti possono figurare quelli elencati agli articoli 37, 38, 39 e 41 del CRR.

Gli importi indicati per le attività corrispondono agli importi effettivamente dedotti dai fondi propri, prendendo in considerazione eventuali compensazioni con passività deducibili (ed eventuali soglie), applicabili a norma degli articoli pertinenti della parte due del CRR.

Quando gli elementi elencati all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), e all'articolo 48 del CRR, anziché essere dedotti, ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %, non sono inseriti nella colonna g) di questo modello, ma nelle apposite colonne del modello EU LI1. Questo vale anche per eventuali altri elementi con fattore di ponderazione del rischio del 1 250  % conformemente ai requisiti del CRR.

Gli importi indicati per le passività corrispondono all'importo delle passività che devono essere prese in considerazione per la determinazione dell'importo delle attività da dedurre dai fondi propri conformemente agli articoli pertinenti della parte due del CRR. Inoltre in questa colonna sono indicate tutte le passività diverse da quelle a cui si applicano i) i requisiti della parte tre, titolo II, capo 4, del CRR, o ii) i requisiti della parte tre, titolo II, capo 6, e della parte tre, titolo IV, del CRR.

Tutte

Se un elemento è soggetto a requisiti patrimoniali conformemente a più di un quadro per il rischio, i valori sono indicati in tutte le colonne corrispondenti ai requisiti patrimoniali a cui essi si riferiscono. Di conseguenza in questo modello la somma degli importi indicati nelle colonne da c) a g) può essere maggiore dell'importo indicato nella colonna b). Gli enti forniscono spiegazioni qualitative sulle attività e sulle passività che sono soggette ai requisiti patrimoniali di più quadri per il rischio tra quelli elencati nella parte tre del CRR.

Modello EU LI2: principali fonti di differenze tra gli importi delle esposizioni determinati a fini regolamentari e i valori contabili nel bilancio - Formato fisso

2.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettera d), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU LI2 di cui all'allegato V del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

1

Valore contabile delle attività nell'ambito del consolidamento prudenziale

Gli importi delle colonne da b) a e) di questo modello sono gli stessi degli importi delle colonne da c) a f) del modello EU LI1.

2

Valore contabile delle passività nell'ambito del consolidamento prudenziale

Gli importi delle colonne da b) a e) di questo modello sono gli stessi degli importi delle colonne da c) a f) del modello EU LI1.

3

Importo netto totale nell'ambito del consolidamento prudenziale

Importo successivo alla compensazione in bilancio tra le attività e le passività nell'ambito del consolidamento prudenziale, a prescindere dall'ammissibilità di tali attività e passività ai fini delle regole di compensazione specifiche previste dalla parte tre, titolo II, capi 4 e 5, e dal titolo IV del CRR.

L'importo di questa riga è pari al valore della riga 1 ridotto del valore della riga 2 di questo modello.

4

Importi fuori bilancio

Includere le esposizioni originarie fuori bilancio, prima dell'applicazione di un fattore di conversione, se del caso, secondo l'ambito del consolidamento prudenziale, nelle colonne da a) a d) di questo modello.

5

Differenze di valutazione

Impatto del valore contabile delle rettifiche di valore conformemente alla parte due, titolo I, capo 2, articolo 34, e della parte tre, titolo I, capo 3, articolo 105, del CRR sulle esposizioni incluse nel portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo in conformità della disciplina contabile applicabile.

Tale importo è coerente con l'importo della riga 7 del modello EU CC1 e con l'importo della riga 12, colonna f), del modello EU PV1.

6

Differenze dovute a regole di compensazione diverse da quelle già incluse nella riga 2 di questo modello

Questo elemento si riferisce agli importi netti delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio dopo l'applicazione delle regole di compensazione specifiche di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 5 e titolo IV, del CRR. L'impatto dell'applicazione delle regole di compensazione può essere negativo (qualora sia necessario compensare più esposizioni rispetto alle compensazioni in bilancio della riga 2) o positivo (qualora l'applicazione delle regole di compensazione di cui al CRR determini un importo inferiore da compensare rispetto alla compensazione in bilancio della riga 2).

7

Differenze dovute al trattamento delle rettifiche di valore

Reintegrazione nel valore dell'esposizione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (come definite nel regolamento delegato (UE) n. 183/2014 (5) della Commissione) dedotte, in conformità della disciplina contabile applicabile, dal valore contabile delle esposizioni a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR. Per quanto riguarda le esposizioni ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR, quando il valore contabile riportato in bilancio nell'ambito del consolidamento prudenziale è ridotto da elementi qualificabili come rettifiche di valore su crediti generiche di cui al suddetto regolamento delegato, tali elementi sono reintegrati nel valore dell'esposizione.

8

Differenze dovute all'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

Impatto sul valore dell'esposizione nell'ambito del consolidamento prudenziale dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito definite nel CRR.

9

Differenze dovute ai fattori di conversione del credito

Impatto sul valore delle esposizioni fuori bilancio nell'ambito del consolidamento prudenziale dell'applicazione dei fattori di conversione pertinenti conformemente al CRR.

Il fattore di conversione degli elementi fuori bilancio, da ponderare per il rischio in applicazione della parte tre, titolo II, del CRR, è determinato conformemente agli articoli 111, 166, 167 e 182 (applicabili per il rischio di credito) e all'articolo 246 (applicabile per il rischio di cartolarizzazione) del CRR.

10

Differenze dovute alla cartolarizzazione con trasferimento del rischio

Impatto sul valore delle esposizioni cartolarizzate dell'uso di operazioni cartolarizzate per trasferire il rischio di credito a terzi conformemente al CRR.

11

Altre differenze (se pertinenti)

Altri fattori determinanti significativi delle differenze tra i valori contabili del bilancio nell'ambito del consolidamento prudenziale e gli importi delle esposizioni considerati a fini regolamentari.

Gli enti integrano nella tabella EU LIA le informazioni quantitative incluse in questa riga con spiegazioni qualitative sui principali fattori determinanti di tali differenze.

12

Importi delle esposizioni considerati ai fini regolamentari

Importo aggregato considerato come punto di partenza per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (RWEA) dopo l'applicazione dei metodi CRM diversi dalla compensazione di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR, e dopo l'applicazione dei requisiti di compensazione di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 5, e titolo IV dello stesso regolamento per ciascuna delle categorie di rischio.

In caso di applicazione del metodo standardizzato, si tratta del valore dopo le rettifiche su crediti specifiche, le rettifiche di valore supplementari conformemente agli articoli 34 e 110 del CRR e le altre riduzioni di fondi propri relative all'elemento dell'attivo. Per gli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I del presente regolamento di esecuzione, il valore dell'esposizione è pari al valore nominale dopo la riduzione delle rettifiche di valore su crediti specifiche moltiplicato per la percentuale applicabile di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettere a) e d), del CRR.

Per il metodo IRB, il valore pubblicato è il valore dell'esposizione ai sensi degli articoli 166, 167 e 168 del CRR.

Pertanto i valori contabili di cui al bilancio nell'ambito del consolidamento prudenziale sono indicati nelle corrispondenti righe da 1 a 3 di questo modello, mentre le esposizioni originarie fuori bilancio sono indicate nella riga 4 di questo modello. Eventuali aggiunte o riduzioni regolamentari specifiche relative a tali importi sono incluse nelle righe da 5 a 11 di questo modello per spiegare come riconciliare tali importi con l'importo dell'esposizione considerato a fini regolamentari come il punto di partenza del calcolo degli RWEA conformemente a ciascuno dei quadri indicati nelle colonne da b) a e) di questo modello. Ciò significa che, in particolare per il rischio di credito, gli importi delle esposizioni considerati a fini regolamentari da indicare nella riga 12 di questo modello saranno diversi dai valori contabili indicati nel bilancio nell'ambito del consolidamento prudenziale, a causa del particolare trattamento regolamentare degli accantonamenti contabili per il calcolo degli RWEA.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Riferimento della colonna

Spiegazione

a

Totale

Totale nella colonna a) del modello EU LI2 = importi della colonna b) del modello EU LI1 – importi della colonna g) del modello EU LI1.

 

La ripartizione delle colonne da b) a e) in funzione delle categorie regolamentari di rischio corrisponde alla ripartizione elencata nella parte tre del CRR.

b

Quadro relativo al rischio di credito

Esposizioni di cui alla parte tre, titolo II, del CRR

Le esposizioni nel quadro relativo al rischio di credito corrispondono all'importo dell'esposizione utilizzato nel metodo standardizzato per il rischio di credito (cfr. parte tre, titolo II, capo 2, articolo 111, del CRR) o alle esposizioni al momento del default al rischio di credito – metodo IRB (cfr. parte tre, titolo II, capo 3, articoli 166, 167 e 168, del CRR).

c

Quadro relativo alla cartolarizzazione

Esposizioni esterne al portafoglio di negoziazione di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR

Le esposizioni verso la cartolarizzazione sono determinate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, articolo 246, del CRR.

d

Quadro relativo al rischio di controparte (CCR)

Esposizioni di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.

e

Quadro relativo al rischio di mercato

Le esposizioni al rischio di mercato corrispondono alle posizioni soggette al quadro relativo al rischio di mercato di cui alla parte tre, titolo IV, del CRR.

In relazione a questa colonna sono indicate solo le righe da 1 a 3 e 12 di questo modello.

tutte

Se un elemento è soggetto a requisiti patrimoniali conformemente a più di un quadro relativo al rischio, esso è indicato in tutte le colonne corrispondenti ai requisiti patrimoniali. Di conseguenza in questo modello la somma degli importi indicati nelle colonne da b) a e) può essere maggiore dell'importo indicato nella colonna a). Gli enti forniscono spiegazioni qualitative sulle attività e sulle passività che sono soggette ai requisiti patrimoniali di più quadri relativi al rischio tra quelli elencati nella parte tre del CRR.

Modello EU LI3: descrizione delle differenze tra gli ambiti di consolidamento (soggetto per soggetto)

3.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettera b), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU LI3 di cui all'allegato V del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

 

Le righe sono flessibili. Sono pubblicate le informazioni relative a tutti i soggetti inclusi negli ambiti del consolidamento contabile e del consolidamento prudenziale quali definiti in conformità, rispettivamente, della disciplina contabile applicabile e della parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3 del CRR per i quali il metodo del consolidamento contabile è diverso dal metodo del consolidamento prudenziale. Una riga per ciascun soggetto.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Riferimento della colonna

Spiegazione

a

Denominazione del soggetto

Denominazione commerciale di qualsiasi soggetto incluso o dedotto dagli ambiti del consolidamento contabile e prudenziale dell'ente.

b

Metodo di consolidamento contabile

Il metodo di consolidamento utilizzato in conformità della disciplina contabile applicabile.

Da c a g

Metodo di consolidamento prudenziale

Il metodo di consolidamento attuato ai fini della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.

Sono pubblicati almeno i metodi elencati nell'articolo 436, lettera b), del CRR.

Gli enti spuntano le colonne pertinenti per identificare il metodo di consolidamento relativo a ciascun soggetto in base alla disciplina contabile e indicano se, nell'ambito del consolidamento prudenziale, il soggetto è i) consolidato integralmente; ii) consolidato proporzionalmente; iii) rilevato con il metodo del patrimonio netto; iv) non è né consolidato né dedotto; v) dedotto.

h

Descrizione del soggetto

Breve descrizione del soggetto, che riporti (almeno) le informazioni sul relativo settore di attività.

Tabella EU LIA: descrizione delle differenze tra gli importi delle esposizioni in bilancio e quelli delle esposizioni determinati a fini regolamentari - Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi

4.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettere b) e d), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU LIA di cui all'allegato V del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

a)

Gli enti spiegano e quantificano le origini di eventuali differenze significative tra gli importi nelle colonne a) e b) del modello EU LI1, indipendentemente dal fatto che tali differenze derivino da regole di consolidamento diverse o dall'utilizzo di principi contabili diversi tra il consolidamento contabile e quello regolamentare.

b)

Gli enti spiegano l'origine delle differenze tra i valori contabili determinati nell'ambito del consolidamento prudenziale e gli importi considerati ai fini regolamentari presentati nel modello EU LI2.

Tabella EU LIB: altre informazioni qualitative sull'ambito di applicazione - Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi

5.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettere f), g) e h), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU LIB di cui all'allegato V del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

a)

Gli enti indicano eventuali impedimenti di fatto o di diritto attuali o attesi che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'impresa madre e le sue filiazioni.

b)

Se del caso, gli enti pubblicano le denominazioni delle filiazioni non incluse nel consolidamento.

c)

Se del caso, gli enti indicano le circostanze in cui ricorrono alla deroga di cui all'articolo 7 del CRR o al metodo di consolidamento individuale di cui all'articolo 9 del CRR.

d)

Se del caso, gli enti pubblicano l'importo aggregato del quale i fondi propri effettivi sono inferiori a quanto richiesto in tutte le filiazioni non incluse nel consolidamento e le denominazioni di tali filiazioni.

Modello EU PV1: aggiustamenti per la valutazione prudente (PVA) - Formato fisso

6.

Gli enti che applicano il metodo di base per la determinazione dell'aggiustamento di valutazione supplementare per la valutazione prudente conformemente al capo III del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione (6) pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettera e), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per la compilazione del modello EU PV1 di cui all'allegato V del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

Righe da 1 a 10

AVA a livello di categoria

Gli AVA a livello di categoria per l'incertezza delle quotazioni di mercato, i costi di chiusura, i rischi del modello, le posizioni concentrate, i costi amministrativi futuri, la chiusura anticipata delle posizioni e il rischio operativo sono determinati rispettivamente a norma degli articoli da 9 a 11 e da 14 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione.

Per le categorie dell'incertezza delle quotazioni di mercato, dei costi di chiusura e dei rischi del modello, che sono soggette al beneficio della diversificazione di cui rispettivamente all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 7, e all'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101, gli AVA a livello di categoria sono indicati nelle colonne da a a EU e2 di questo modello come somma diretta dei singoli AVA prima del beneficio della diversificazione. I benefici di diversificazione conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 7, e all'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione sono inclusi nella colonna f) di questo modello.

1

Incertezza delle quotazioni di mercato

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.

Gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato sono calcolati conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione.

2

Non applicabile

3

Costi di chiusura

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.

Gli AVA per i costi di chiusura sono calcolati conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione.

4

Posizioni concentrate

Articolo 105, paragrafo 11, del CRR.

Gli AVA per le posizioni concentrate sono calcolati a norma dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione.

5

Chiusura anticipate delle posizioni

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.

Gli AVA per le chiusure anticipate delle posizioni sono calcolati conformemente all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione.

6

Rischio del modello

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.

Gli AVA per i rischi del modello sono calcolati conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione.

7

Rischio operativo

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.

Gli AVA per il rischio operativo sono calcolati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione.

8

Non applicabile

9

Non applicabile

10

Costi amministrativi futuri

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.

Gli AVA per i costi amministrativi futuri sono calcolati conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione.

11

Non applicabile

12

Totale degli aggiustamenti di valutazione supplementari

L'AVA totale da dedurre dai fondi propri a norma degli articoli 34 e 105 del CRR è indicato nella riga 12, colonna f), di questo modello. Tale importo è coerente con l'importo della riga 7 del modello EU CC1 e con l'importo della riga 5, colonna a), del modello EU LI2.

Per i portafogli soggetti al metodo di base di cui al capo III del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, l'AVA totale è pari alla somma degli importi delle righe da 1 a 10 di questo modello e degli importi calcolati conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento delegato (UE) 2016/101 per i portafogli soggetti all'approccio alternativo, se del caso.

Per i portafogli soggetti al metodo semplificato di cui al capo II del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, l'AVA totale nella colonna f) di questo modello è l'importo calcolato conformemente all'articolo 5 del suddetto capo.

Lettera della colonna

Spiegazione

Da a a e

Ripartizione per CATEGORIA DI RISCHIO

Gli enti attribuiscono le loro attività e passività valutate al valore equo incluse nel calcolo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 (all'interno e all'esterno del portafoglio di negoziazione) in base alle categorie di rischio seguenti: tassi di interesse, cambio, credito, strumenti di capitale e merci.

La ripartizione in queste colonne non comprende gli AVA calcolati a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione che sono indicati nelle colonne EU e1 ed EU e2 di questo modello.

EU e1

AVA a livello di categoria - Incertezza della valutazione: AVA per differenziali creditizi non realizzati

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR, e articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione.

L'AVA totale calcolato per i differenziali creditizi non realizzati ("AVA su CVA") e la sua attribuzione agli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello sono determinati a norma dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione.

EU e2

AVA a livello di categoria - AVA per costi di investimento e di finanziamento

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR e articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione.

L'AVA totale calcolato per i costi di investimento e di finanziamento e la sua attribuzione agli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello sono determinati a norma dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione.

f

Totale a livello di categoria post-diversificazione

Per i portafogli soggetti al metodo di base di cui al capo III del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, il totale a livello di categoria post-diversificazione comprende il totale degli AVA calcolati secondo il metodo di base per le attività e le passività valutate al valore equo incluse nel calcolo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione. Sono inclusi i benefici della diversificazione definiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

L'AVA totale nella riga 12, colonna f), di questo modello comprende gli importi calcolati conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento delegato (UE) 2016/101, per i portafogli soggetti all'approccio alternativo, se del caso.

Per i portafogli soggetti al metodo semplificato di cui al capo II del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, l'AVA totale nella riga 12 di questo modello è l'importo calcolato conformemente all'articolo 5 del suddetto capo.

g

Di cui metodo di base totale nel portafoglio di negoziazione

Per ciascuna categoria pertinente di AVA, per i portafogli soggetti al metodo di base di cui al capo III, del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, le quote di AVA derivanti da posizioni detenute nel "portafoglio di negoziazione": l'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un ente a fini di negoziazione o per coprire posizioni detenute a fini di negoziazione in conformità dell'articolo 104 del CRR.

I valori pubblicati includono i benefici della diversificazione definiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

h

Di cui metodo di base totale nel portafoglio bancario

Per ciascuna categoria pertinente di AVA, per i portafogli soggetti al metodo di base di cui al capo III, del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, le quote di AVA derivanti da posizioni valutate al valore equo in strumenti finanziari e merci non detenute nel portafoglio di negoziazione.

I valori pubblicati includono i benefici della diversificazione determinati a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione.


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(2)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(3)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

(4)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54).


ALLEGATO VII

Modello EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari

 

a)

b)

Importi

Fonte basata su numeri /lettere di riferimento dello stato patrimoniale nell'ambito del consolidamento prudenziale

Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve

1

Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni

 

h)

 

Di cui tipo di strumento 1

 

 

 

Di cui tipo di strumento 2

 

 

 

Di cui tipo di strumento 3

 

 

2

Utili non distribuiti

 

 

3

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve)

 

 

EU-3a

Fondi per rischi bancari generali

 

 

4

Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 3, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni soggetti a eliminazione progressiva dal CET1

 

 

5

Interessi di minoranza (importo consentito nel CET1 consolidato)

 

 

EU-5a

Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili

 

 

6

Capitale primario di classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari

 

 

Capitale primario di classe 1 (CET1): rettifiche regolamentari

7

Rettifiche di valore supplementari (importo negativo)

 

 

8

Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo)

 

a) meno d)

9

Non applicabile

 

 

10

Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR) (importo negativo)

 

 

11

Riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti finanziari che non sono valutati al valore equo

 

 

12

Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese

 

 

13

Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo)

 

 

14

I profitti o le perdite sulle passività dell'ente valutate al valore equo dovuti a variazioni del merito di credito

 

 

15

Attività dei fondi pensione a prestazioni definite (importo negativo)

 

 

16

Propri strumenti del CET1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente (importo negativo)

 

 

17

Strumenti del CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)

 

 

18

Strumenti del CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)

 

 

19

Strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)

 

 

20

Non applicabile

 

 

EU-20a

Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250  %, quando l'ente opta per la deduzione

 

 

EU-20b

Di cui partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (importo negativo)

 

 

EU-20c

Di cui posizioni verso la cartolarizzazione (importo negativo)

 

 

EU-20d

Di cui operazioni con regolamento non contestuale (importo negativo)

 

 

21

Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10 %, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR) (importo negativo)

 

 

22

Importo che supera la soglia del 17,65 % (importo negativo)

 

 

23

Di cui strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti

 

 

24

Non applicabile

 

 

25

Di cui attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee

 

 

EU-25a

Perdite relative all'esercizio in corso (importo negativo)

 

 

EU-25b

Tributi prevedibili relativi agli elementi del CET1, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi del CET1 nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite (importo negativo)

 

 

26

Non applicabile

 

 

27

Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) che superano gli elementi dell'AT1 dell'ente (importo negativo)

 

 

27a

Altre rettifiche regolamentari

 

 

28

Totale delle rettifiche regolamentari del capitale primario di classe 1 (CET1)

 

 

29

Capitale primario di classe 1 (CET1)

 

 

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti

30

Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni

 

i)

31

Di cui classificati come patrimonio netto a norma dei principi contabili applicabili

 

 

32

Di cui classificati come passività a norma dei principi contabili applicabili

 

 

33

Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 4, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni soggetti a eliminazione progressiva dall'AT1

 

 

EU-33a

Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 bis, paragrafo 1, del CRR soggetti a eliminazione graduale dall'AT1

 

 

EU-33b

Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 ter, paragrafo 1, del CRR soggetti a eliminazione graduale dall'AT1

 

 

34

Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale AT1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi

 

 

35

di cui strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva

 

 

36

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari

 

 

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari

37

Propri strumenti di AT1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente (importo negativo)

 

 

38

Strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)

 

 

39

Strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)

 

 

40

Strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)

 

 

41

Non applicabile

 

 

42

Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 (T2) che superano gli elementi del T2 dell'ente (importo negativo)

 

 

42a

Altre rettifiche regolamentari del capitale AT1

 

 

43

Totale delle rettifiche regolamentari del capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)

 

 

44

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)

 

 

45

Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1)

 

 

Capitale di classe 2 (T2) strumenti

46

Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni

 

 

47

Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni soggetti a eliminazione progressiva dal T2 ai sensi dell'articolo 486, paragrafo 4, del CRR

 

 

EU-47a

Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 bis, paragrafo 2, del CRR soggetti a eliminazione graduale dal T2

 

 

EU-47b

Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 ter, paragrafo 2, del CRR soggetti a eliminazione graduale dal T2

 

 

48

Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale T2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di AT1 non inclusi nella riga 5 o nella riga 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi

 

 

49

di cui strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva

 

 

50

Rettifiche di valore su crediti

 

 

51

Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari

 

 

Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari

52

Strumenti propri di T2 e prestiti subordinati detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente (importo negativo)

 

 

53

Strumenti di T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)

 

 

54

Strumenti di T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)

 

 

54a

Non applicabile

 

 

55

Strumenti di T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)

 

 

56

Non applicabile

 

 

EU-56a

Deduzioni di passività ammissibili che superano gli elementi delle passività ammissibili dell'ente (importo negativo)

 

 

EU-56b

Altre rettifiche regolamentari del capitale T2

 

 

57

Totale delle rettifiche regolamentari del capitale di classe 2 (T2)

 

 

58

Capitale di classe 2 (T2)

 

 

59

Capitale totale (TC = T1 + T2)

 

 

60

Importo complessivo dell'esposizione al rischio

 

 

Coefficienti e requisiti patrimoniali, comprese le riserve di capitale

61

Capitale primario di classe 1

 

 

62

Capitale di classe 1

 

 

63

Capitale totale

 

 

64

Requisiti patrimoniali complessivi CET1 dell'ente

 

 

65

Di cui requisito della riserva di conservazione del capitale

 

 

66

Di cui requisito della riserva di capitale anticiclica

 

 

67

Di cui requisito della riserva a fronte del rischio sistemico

 

 

EU-67a

Di cui requisito della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o degli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII)

 

 

EU-67b

Di cui requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva

 

 

68

Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti patrimoniali minimi

 

 

Minimi nazionali (se diversi da Basilea III)

69

Non applicabile

 

 

70

Non applicabile

 

 

71

Non applicabile

 

 

Importi inferiori alle soglie di deduzione (prima della ponderazione del rischio)

72

Fondi propri e passività ammissibili di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili)

 

 

73

Strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 17,65 % e al netto di posizioni corte ammissibili)

 

 

74

Non applicabile

 

 

75

Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 17,65 %, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR)

 

 

Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti nel capitale di classe 2

76

Rettifiche di valore su crediti incluse nel T2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale)

 

 

77

Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel T2 nel quadro del metodo standardizzato

 

 

78

Rettifiche di valore su crediti incluse nel T2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui rating interni (prima dell'applicazione del massimale)

 

 

79

Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel T2 nel quadro del metodo basato sui rating interni

 

 

Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1o gennaio 2014 e il 1o gennaio 2022)

80

Massimale corrente sugli strumenti di CET1 soggetti a eliminazione progressiva

 

 

81

Importo escluso dal CET1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)

 

g

82

Massimale corrente sugli strumenti di AT1 soggetti a eliminazione progressiva

 

 

83

Importo escluso dall'AT1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)

 

 

84

Massimale corrente sugli strumenti di T2 soggetti a eliminazione progressiva

 

 

85

Importo escluso dal T2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)

 

 

Modello EU CC2: riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile

Modello flessibile. Le righe devono corrispondere allo stato patrimoniale incluso nel bilancio sottoposto a revisione contabile degli enti. Le colonne sono mantenute fisse, a meno che l'ente abbia lo stesso ambito di consolidamento contabile e prudenziale, nel qual caso le colonne a) e b) sono riunite

 

a

b

c

Stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato

Nell'ambito del consolidamento prudenziale

Riferimento

Alla fine del periodo

Alla fine del periodo

 

Attività - Ripartizione per classi di attività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Totale attivo

 

 

 

Passività - Ripartizione per classi di passività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Totale passivo

 

 

 

Capitale proprio

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Capitale proprio totale

 

 

 

Modello EU CCA: principali caratteristiche degli strumenti di fondi propri regolamentari e degli strumenti di passività ammissibili

 

a

Informazioni qualitative o quantitative - Formato libero

1

Emittente

 

2

Identificativo unico (ad es. identificativo CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati)

 

2a

Collocamento pubblico o privato

 

3

Legislazione applicabile allo strumento

 

3a

Riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione delle autorità di risoluzione

 

 

Trattamento regolamentare

 

4

Trattamento corrente tenendo conto, se del caso, delle disposizioni transitorie del CRR

 

5

Disposizioni post-transitorie del CRR

 

6

Ammissibile a livello solo/(sub-)consolidato / solo & (sub-)consolidato

 

7

Tipo di strumento (i tipi devono essere specificati per ciascuna giurisdizione)

 

8

Importo rilevato nel capitale regolamentare o nelle passività ammissibili (moneta in milioni, alla più recente data di riferimento per la segnalazione)

 

9

Importo nominale dello strumento

 

EU-9a

Prezzo di emissione

 

EU-9b

Prezzo di rimborso

 

10

Classificazione contabile

 

11

Data di emissione originaria

 

12

Irredimibile o a scadenza

 

13

Data di scadenza originaria

 

14

Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza

 

15

Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso

 

16

Date successive di rimborso anticipato, se del caso

 

 

Cedole/dividendi

 

17

Dividendi/cedole fissi o variabili

 

18

Tasso della cedola ed eventuale indice collegato

 

19

Esistenza di un "dividend stopper"

 

EU-20a

Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo)

 

EU-20b

Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo)

 

21

Presenza di “step up” o di altro incentivo al rimborso

 

22

Non cumulativo o cumulativo

 

23

Convertibile o non convertibile

 

24

Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione

 

25

Se convertibile, integralmente o parzialmente

 

26

Se convertibile, tasso di conversione

 

27

Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa

 

28

Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile

 

29

Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito

 

30

Meccanismi di svalutazione (write down)

 

31

In caso di svalutazione, evento(i) che la determina(no)

 

32

In caso di svalutazione, svalutazione totale o parziale

 

33

In caso di svalutazione, svalutazione permanente o temporanea

 

34

In caso di svalutazione temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione

 

34a

Tipo di subordinazione (solo per le passività ammissibili)

 

EU-34b

Rango dello strumento nella procedura ordinaria di insolvenza

 

35

Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior))

 

36

Caratteristiche non conformi oggetto di disposizioni transitorie

 

37

In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi

 

37a

Link alla versione integrale dei termini e delle condizioni dello strumento (signposting)

 

(1) Inserire “N/A” se l'informazione non si applica


ALLEGATO VIII

Istruzioni per la compilazione dei modelli per l'informativa sui fondi propri

Modello EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari

1.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 437, lettere a), d), e) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") seguendo le istruzioni fornite di seguito in questo allegato per compilare il modello EU CC1 di cui all'allegato VII del presente regolamento di esecuzione.

2.

Ai fini del modello EU CC1, le rettifiche regolamentari comprendono le deduzioni dai fondi propri e i filtri prudenziali.

3.

Gli enti sono tenuti a compilare la colonna b) di questo modello per indicare la fonte di ogni input principale, che deve contenere un rimando alle righe corrispondenti del modello EU CC2.

4.

Gli enti includono nella descrizione che accompagna il modello una descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente al CRR e degli strumenti, dei filtri prudenziali e delle deduzioni cui si applicano tali restrizioni. Includono inoltre una spiegazione esauriente della base di calcolo dei coefficienti patrimoniali ove tali coefficienti patrimoniali siano calcolati utilizzando elementi dei fondi propri stabiliti su base diversa da quella prevista nel CRR.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

1

Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni

Strumenti di capitale e relative riserve sovrapprezzo azioni conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli 27, 28 e 29 del CRR e all'elenco dell'ABE di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del CRR, e loro ripartizione per tipo di strumento.

2

Utili non distribuiti

Utili non distribuiti prima di tutte le rettifiche regolamentari conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento CRR (prima dell'inclusione di qualsiasi utile o perdita netti di periodo).

3

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve)

Importo delle altre componenti di conto economico complessivo accumulate e altre riserve conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, lettere d) ed e), del CRR.

EU-3a

Fondi per rischi bancari generali

Importo dei fondi per rischi bancari generali conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del CRR.

4

Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 3, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale CET1

Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 3, del CRR, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale CET1, di cui all'articolo 486, paragrafo 2, del CRR.

5

Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale CET1 consolidato)

Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale CET1 consolidato) conformemente all'articolo 84 del CRR.

EU-5a

Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili

Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o i dividendi prevedibili a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del CRR.

6

Capitale primario di classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari

Somma degli importi nelle righe da 1 a EU-5a di questo modello.

7

Rettifiche di valore supplementari (importo negativo)

Rettifiche di valore supplementari conformemente agli articoli 34 e 105 del CRR (importo negativo).

8

Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo)

Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 37 del CRR (importo negativo).

9

Non applicabile

10

Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all' articolo 38, paragrafo 3, del CRR) (importo negativo)

Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all' articolo 38, paragrafo 3, del CRR), conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 38 del CRR (importo negativo).

11

Riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti finanziari che non sono valutati al valore equo

Riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti finanziari che non sono valutati al valore equo conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

12

Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese

Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 40 del CRR.

13

Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo)

Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, del CRR (importo negativo).

14

I profitti o le perdite sulle passività dell'ente valutate al valore equo dovuti a variazioni del merito di credito dell'ente

I profitti o le perdite sulle passività dell'ente valutate al valore equo dovuti a variazioni del merito di credito dell'ente conformemente all'articolo 33, paragrafo1, lettera b), del CRR.

15

Attività dei fondi pensione a prestazioni definite (importo negativo)

Attività dei fondi pensione a prestazioni definite conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 41 del CRR (importo negativo).

16

Propri strumenti del capitale CET1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente (importo negativo)

Propri strumenti del capitale CET1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 42 del CRR (importo negativo).

17

Strumenti di capitale CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)

Strumenti di capitale CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente, di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 44 del CRR (importo negativo).

18

Strumenti di capitale CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)

Strumenti di capitale CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili), di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), agli articoli 43, 45, 46, all'articolo 49, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 79 del CRR (importo negativo).

19

Strumenti di capitale CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)

Strumenti di capitale CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili), di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), agli articoli 43, 45 e 47, all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, del CRR (importo negativo).

20

Non applicabile

EU-20a

Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250  %, quando l'ente opta per la deduzione

Importo dell'esposizione che possiede i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250  %, quando l'ente opta per la deduzione, di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), del CRR.

EU-20b

Di cui partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (importo negativo)

Dell'importo nella riga EU-20a, l'importo relativo alle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), e agli articoli da 89, 90 e 91 del CRR (importo negativo).

EU-20c

Di cui posizioni verso la cartolarizzazione (importo negativo)

Dell'importo nella riga EU-20a di questo modello, l'importo relativo alle posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), all'articolo 243, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 258 del CRR (importo negativo).

EU-20d

Di cui operazioni con regolamento non contestuale (importo negativo)

Dell'importo nella riga EU-20a di questo modello, l'importo relativo alle operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), e all'articolo 379, paragrafo 3, del CRR (importo negativo).

21

Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10 %, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR) (importo negativo)

Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10 %, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR), di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 38 e all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR (importo negativo).

22

Importo che supera la soglia del 17,65 % (importo negativo)

Importo che supera la soglia del 17,65 % conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, del CRR (importo negativo).

23

Di cui strumenti di capitale CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti

Dell'importo indicato nella riga 22 di questo modello, l'importo degli strumenti di capitale CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti, di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i) e all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

24

Non applicabile

25

Di cui attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee

Dell'importo della riga 22 di questo modello, l'importo delle attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee, di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 38 e all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

EU-25a

Perdite relative all'esercizio in corso (importo negativo)

Perdite relative all'esercizio in corso, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR (importo negativo).

EU-25b

Tributi prevedibili relativi agli elementi del capitale CET1, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi del capitale CET1 nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite (importo negativo)

Importi di tributi prevedibili relativi agli elementi del capitale CET1 prevedibili al momento del calcolo, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi del capitale CET1, nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera l), del CRR (importo negativo).

26

Non applicabile

27

Deduzioni ammissibili dal capitale AT1 che superano gli elementi del capitale AT1 dell'ente (importo negativo)

Deduzioni ammissibili dal capitale AT1 che superano gli elementi del capitale AT1, di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del CRR (importo negativo).

EU-27a

Altre rettifiche regolamentari

Gli enti indicano in questa riga le rettifiche regolamentari applicabili, segnalate nell'ambito delle segnalazioni a fini di vigilanza e non incluse in altre righe di questo modello, compreso l'importo delle disposizioni transitorie dell'IFRS 9, ove pertinente e fino alla fine del periodo transitorio.

28

Totale delle rettifiche regolamentari del capitale primario di classe 1 (CET1)

Da calcolare come somma degli importi nelle righe da 7 a EU-20a, 21, 22 e da EU-25a a EU-27a di questo modello.

29

Capitale primario di classe 1 (CET1)

Da calcolare come la riga 6 meno la riga 28 di questo modello.

30

Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni

Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni, conformemente agli articoli 51 e 52 del CRR.

31

Di cui classificati come patrimonio netto a norma dei principi contabili applicabili

L'importo nella riga 30 di questo modello classificato come patrimonio netto a norma dei principi contabili applicabili.

32

Di cui classificati come passività a norma dei principi contabili applicabili

L'importo nella riga 30 di questo modello classificato come passività a norma dei principi contabili applicabili.

33

Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 4, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale AT1

Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 4, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale AT1, conformemente all'articolo 486, paragrafo 3, del CRR.

EU-33a

Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 bis, paragrafo 1, del CRR soggetti a eliminazione graduale dal capitale AT1

EU-33b

Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 ter, paragrafo 1, del CRR soggetti a eliminazione graduale dal capitale AT1

34

Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale AT1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi

Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale AT1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi, conformemente agli articoli 85 e 86 del CRR.

35

Di cui strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva

L'importo riportato nella riga 34 di questo modello relativo agli strumenti emessi da filiazioni, soggetti a eliminazione progressiva, di cui all'articolo 486, paragrafo 3, del CRR.

36

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari

Somma degli importi nelle righe 30, 33, EU-33a, EU-33b e 34 di questo modello.

37

Strumenti propri di capitale AT1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente (importo negativo)

Strumenti propri di capitale AT1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 56, lettera a), e all'articolo 57 del CRR (importo negativo).

38

Strumenti di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)

Strumenti di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente, di cui all'articolo 56, lettera b), e all'articolo 58 del CRR (importo negativo).

39

Strumenti di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)

Strumenti di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili), di cui all'articolo 56, lettera c), e agli articoli 59, 60 e 79 del CRR (importo negativo).

40

Strumenti di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)

Strumenti di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili), di cui all'articolo 56, lettera d), e agli articoli 59 e 79 del CRR (importo negativo).

41

Non applicabile

42

Deduzioni ammissibili dal capitale T2 che superano gli elementi del capitale T2 dell'ente (importo negativo)

Deduzioni ammissibili dal capitale T2 che superano gli elementi del capitale T2 dell'ente, di cui all' articolo 56, lettera e), del CRR (importo negativo).

Eu-42a

Altre rettifiche regolamentari del capitale AT1

Gli enti indicano in questa riga le rettifiche regolamentari applicabili, segnalate nell'ambito delle segnalazioni a fini di vigilanza e non incluse in altre righe di questo modello.

43

Totale delle rettifiche regolamentari del capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)

Somma degli importi nelle righe da 37 a EU-42a di questo modello.

44

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), da calcolarsi come la riga 36 meno la riga 43 di questo modello.

45

Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1)

Capitale di classe 1, da calcolarsi come la somma delle righe 29 e 44 di questo modello.

46

Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni

Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni, di cui agli articoli 62 e 63 del CRR.

47

Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitaleT2, di cui all'articolo 486, paragrafo 4, del CRR

EU-47a

Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 bis, paragrafo 2, del CRR soggetti a eliminazione graduale dal capitale T2

EU-47b

Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 ter, paragrafo 2, del CRR soggetti a eliminazione graduale dal capitale T2

48

Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale T2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e gli strumenti di capitale AT1 non inclusi nella riga 5 o nella riga 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi

Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitaleT2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale AT1 non inclusi nella riga 5 o nella riga 34 di questo modello) emessi da filiazioni e detenuti da terzi, di cui agli articoli 87 e 88 del CRR.

49

Di cui strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva

Dell'importo nella riga 48, l'importo relativo agli strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva, di cui all'articolo 486, paragrafo 4, del CRR.

50

Rettifiche di valore su crediti

Rettifiche di valore su crediti conformemente all'articolo 62, lettere c) e d), del CRR.

51

Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari

Somma degli importi nelle righe 46, 47, 48 e 50 di questo modello.

52

Strumenti propri di capitale T2 e prestiti subordinati detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente (importo negativo)

Strumenti propri di capitale T2 e prestiti subordinati detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, di cui all'articolo 63, lettera b), punto i), all'articolo 66, lettera a), e all'articolo 67 del CRR (importo negativo).

53

Strumenti di capitale T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)

Strumenti di capitale T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente, di cui all'articolo 66, lettera b), e all'articolo 68 del CRR (importo negativo).

54

Strumenti di capitale T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)

Strumenti di capitale T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili), di cui all'articolo 66, lettera c) e agli articoli 69, 70 e 79 del CRR (importo negativo).

54a

Non applicabile

55

Strumenti di capitale T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)

Strumenti di capitale T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili), di cui all'articolo 66, lettera d), e agli articoli 69 e 79 del CRR (importo negativo).

56

Non applicabile

EU-56a

Deduzioni di passività ammissibili che superano gli elementi delle passività ammissibili dell'ente (importo negativo)

Deduzioni di passività ammissibili che superano gli elementi delle passività ammissibili dell'ente conformemente all'articolo 66, lettera e), del CRR (importo negativo).

Eu-56b

Altre rettifiche regolamentari del capitale T2

Gli enti indicano in questa riga le rettifiche regolamentari applicabili, segnalate nell'ambito delle segnalazioni a fini di vigilanza e non incluse in altre righe di questo modello.

57

Totale delle rettifiche regolamentari del capitale di classe 2 (T2)

Somma degli importi nelle righe da 52 a EU-56b di questo modello.

58

Capitale di classe 2 (T2)

Capitale di classe 2 (T2), da calcolarsi come la riga 51 meno la riga 57 di questo modello.

59

Capitale totale (TC = T1 + T2)

Capitale totale, da calcolarsi come la somma delle righe 45 e 58 di questo modello.

60

Importo complessivo dell'esposizione al rischio

Importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo.

61

Capitale primario di classe 1

Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio), da calcolarsi come la riga 29 divisa per la riga 60 (in percentuale) di questo modello, conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del CRR.

62

Capitale di classe 1

Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio), da calcolarsi come la riga 45 divisa per la riga 60 (in percentuale) di questo modello, conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

63

Capitale totale

Capitale totale (in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio), da calcolarsi come la riga 59 divisa per la riga 60 (in percentuale) di questo modello, conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del CRR.

64

Requisiti patrimoniali complessivi relativi al capitale CET1 dell'ente

I requisiti patrimoniali complessivi relativi al capitale CET1 dell'ente sono calcolati come il requisito relativo al capitale CET1, conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del CRR, più il requisito relativo al capitale CET1 aggiuntivo che gli enti sono tenuti a detenere a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE ("CRD"), più il requisito combinato di riserva di capitale, conformemente all'articolo 128, paragrafo 6, della CRD, espresso in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio.

Da calcolare come il 4,5 % più i requisiti aggiuntivi del pilastro 2 che gli enti sono tenuti a detenere a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della CRD, più il requisito combinato di riserva di capitale calcolato conformemente agli articoli 128, 129, 130, 131 e 133 della CRD.

Questa riga indicherà il coefficiente CET1 pertinente per la valutazione dei vincoli sulle distribuzioni.

65

Di cui requisito della riserva di conservazione del capitale

L'importo della riga 64 (espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio) di questo modello relativo al requisito della riserva di conservazione del capitale, conformemente all'articolo 129 della CRD.

66

Di cui requisito della riserva di capitale anticiclica

L'importo della riga 64 (espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio) di questo modello relativo al requisito della riserva di capitale anticiclica, conformemente all'articolo 130 della CRD.

67

Di cui requisito della riserva a fronte del rischio sistemico

L'importo della riga 64 (espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio) di questo modello relativo al requisito della riserva a fronte del rischio sistemico, conformemente all'articolo 133 della CRD.

EU-67a

Di cui requisito della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o degli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII)

L'importo della riga 64 (espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio) di questo modello relativo al requisito della riserva di capitale dei G-SII o degli O-SII, conformemente all'articolo 131 della CRD.

EU-67b

Di cui requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva

L'importo della riga 64 (espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio) di questo modello relativo ai requisiti aggiuntivi di fondi propri derivanti dal processo di revisione prudenziale, che devono essere soddisfatti dal capitale CET1, di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.

68

Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti patrimoniali minimi

Da calcolarsi come la riga 61 meno 4,5 (punti percentuali), meno EU-67b, meno il capitale primario di classe 1 utilizzato dall'ente per soddisfare i requisiti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2.

69

Non applicabile

70

Non applicabile

71

Non applicabile

72

Fondi propri e passività ammissibili di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili)

Fondi propri e passività ammissibili di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), agli articoli 45 e 46, all'articolo 56, lettera c), agli articoli 59 e 60, all'articolo 66, lettera c), agli articoli 69, 70 e 72 decies del CRR.

73

Strumenti di capitale CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente dall'ente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 17,65 % e al netto di posizioni corte ammissibili)

Strumenti di capitale CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente dall'ente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 17,65 % e al netto di posizioni corte ammissibili), conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), agli articoli 43, 45 e 47, all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, del CRR (l'importo totale di tali investimenti non indicati nelle righe 19 e 23 di questo modello).

74

Non applicabile

75

Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 17,65 %, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR)

Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 17,65 %, conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, lettera b), del CRR, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR), conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e agli articoli 38 e 48 del CRR (l'importo totale di tali attività fiscali differite che non sono indicate nelle righe 21 e 25 di questo modello).

76

Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale T2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale)

Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale T2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato, conformemente all'articolo 62, lettera c), del CRR.

77

Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale T2 nel quadro del metodo standardizzato

Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale T2 nel quadro del metodo standardizzato, conformemente all'articolo 62, lettera c), del CRR.

78

Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale T2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui rating interni (prima dell'applicazione del massimale)

Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale T2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui rating interni, conformemente all'articolo 62, lettera d), del CRR.

79

Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale T2 nel quadro del metodo basato sui rating interni

Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale T2 nel quadro del metodo basato sui rating interni, conformemente all'articolo 62, lettera d), del CRR.

80

Massimale corrente sugli strumenti di capitale CET1 soggetti a eliminazione progressiva

Massimale corrente sugli strumenti di capitale CET1 soggetti a eliminazione progressiva, conformemente all'articolo 484, paragrafo 3, e all'articolo 486, paragrafi 2 e 5, del CRR.

81

Importo escluso dal capitale CET1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)

Importo escluso dal capitale CET1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze), conformemente all'articolo 484, paragrafo 3, e all'articolo 486, paragrafi 2 e 5, del CRR.

82

Massimale corrente sugli strumenti di capitale AT1 soggetti a eliminazione progressiva

Massimale corrente sugli strumenti di capitale AT1 soggetti a eliminazione progressiva, conformemente all'articolo 484, paragrafo 4, e all'articolo 486, paragrafi 3 e 5, del CRR.

83

Importo escluso dal capitale AT1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)

Importo escluso dal capitale AT1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze), conformemente all'articolo 484, paragrafo 4, e all'articolo 486, paragrafi 3 e 5, del CRR.

84

Massimale corrente sugli strumenti di capitale T2 soggetti a eliminazione progressiva

Massimale corrente sugli strumenti di capitale T2 soggetti a eliminazione progressiva, conformemente all'articolo 484, paragrafo 5, e all'articolo 486, paragrafi 4 e 5, del CRR.

85

Importo escluso dal capitale T2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)

Importo escluso dal capitale T2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze), conformemente all'articolo 484, paragrafo 5, e all'articolo 486, paragrafi 4 e 5, del CRR.

Modello EU CC2: riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile

5.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 437, lettera a), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CC2 di cui all'allegato VII del presente regolamento di esecuzione.

6.

Gli enti pubblicano lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato. Il bilancio è sottoposto a revisione contabile ai fini dell'informativa di fine esercizio.

7.

Le righe del modello sono flessibili e sono pubblicate dagli enti conformemente al loro bilancio. Gli elementi dei fondi propri nei bilanci sottoposti a revisione contabile includono tutti gli elementi che sono componenti dei fondi propri regolamentari o che ne sono dedotti, tra cui patrimonio netto, passività quali debiti, o altre voci dello stato patrimoniale che influenzano i fondi propri regolamentari, quali attività immateriali, avviamento, attività fiscali differite. Gli enti espandono gli elementi dei fondi propri dello stato patrimoniale come necessario per assicurare che tutte le componenti incluse nel modello per l'informativa sulla composizione dei fondi propri (modello EU CC1) figurino separatamente. Gli enti espandono gli elementi dello stato patrimoniale solo fino al livello di granularità necessario per ricavare le componenti richieste dal modello EU CC1. L'informativa è proporzionata alla complessità dello stato patrimoniale dell'ente.

8.

Le colonne sono fisse e sono indicate come segue:

a.

colonna a: gli enti riportano i dati dello stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato conformemente all'ambito del consolidamento contabile;

b.

colonna b: gli enti pubblicano le cifre corrispondenti all'ambito del consolidamento prudenziale;

c.

colonna c: gli enti includono il riferimento incrociato tra la voce relativa ai fondi propri nel modello EU CC2 e le voci pertinenti nel modello per l'informativa sui fondi propri EU CC1. Il riferimento nella colonna c del modello EU CC2 sarà collegato al riferimento contenuto nella colonna b del modello EU CC1.

9.

Nei seguenti casi in cui l'ambito del consolidamento contabile degli enti e l'ambito del consolidamento prudenziale sono esattamente gli stessi, le colonne a) e b) di questo modello sono riunite e questo fatto è chiaramente indicato:

d.

quando gli enti rispettano gli obblighi di cui alla parte otto del CRR su base consolidata o subconsolidata, ma l'ambito e il metodo di consolidamento utilizzati per lo stato patrimoniale nel bilancio sono identici all'ambito e al metodo di consolidamento definiti in conformità della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR, e gli enti dichiarano esplicitamente l'assenza di differenze tra i rispettivi ambiti e metodi di consolidamento;

e.

quando gli enti rispettano gli obblighi di cui alla parte otto del CRR su base individuale.

Tabella EU CCA: principali caratteristiche degli strumenti di fondi propri regolamentari e degli strumenti di passività ammissibili

10.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 437, lettere b) e c), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCA di cui all'allegato VII del presente regolamento di esecuzione.

11.

Gli enti compilano la tabella EU CCA per le seguenti categorie: strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, strumenti di capitale di classe 2 e, ai sensi dell'articolo 72 ter del CRR, strumenti di passività ammissibili.

12.

Le tabelle comprendono colonne separate con le caratteristiche di ciascuno strumento regolamentare di fondi propri e di ciascuno strumento di passività ammissibili. Nei casi in cui differenti strumenti di capitale di una stessa categoria presentino caratteristiche identiche, gli enti possono compilare soltanto una colonna con tali caratteristiche identiche e indicare le emissioni a cui le caratteristiche identiche si riferiscono. Nel pubblicare le colonne relative a tali strumenti, gli enti le raggruppano in tre sezioni (orizzontalmente lungo la tabella) per indicare se siano destinate a soddisfare i) solo i requisiti di fondi propri (e non di passività ammissibili); ii) i requisiti di fondi propri e di passività ammissibili; oppure iii) solo i requisiti di passività ammissibili (e non di fondi propri).

13.

In relazione agli strumenti di passività ammissibili che non sono subordinati alle passività escluse, gli enti indicano solo i titoli che sono strumenti finanziari fungibili e negoziabili, ad esclusione dei prestiti e dei depositi.

Istruzioni per la compilazione della tabella delle caratteristiche principali degli strumenti di fondi propri regolamentari e degli strumenti di passività ammissibili

Numero di riga

Spiegazione

1

Emittente

Gli enti indicano la denominazione giuridica dell'emittente.

Testo libero

2

Identificativo unico (ad es. CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati).

Testo libero

EU-2a

Collocamento pubblico o privato

Gli enti specificano se lo strumento è stato collocato pubblicamente o privatamente.

Selezionare dal menu: [Pubblico] [Privato]

3

Legislazione applicabile allo strumento

Gli enti specificano la legislazione che disciplina lo strumento.

Testo libero

3a

Riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione delle autorità di risoluzione

Gli enti specificano se lo strumento contiene una clausola in base alla quale, su decisione di un'autorità di risoluzione o di un'autorità competente di un paese terzo, il valore nominale dello strumento deve essere svalutato su base permanente o lo strumento deve essere convertito in uno strumento di capitale primario di classe 1, ai sensi, se del caso, delle seguenti disposizioni:

in relazione agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, l'articolo 52, paragrafo 1, lettera p), del CRR;

in relazione agli strumenti di capitale di classe 2, l'articolo 63, lettera n) o lettera o), del CRR;

in relazione alle passività ammissibili, l'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera n), del CRR;

in relazione a uno qualsiasi dei punti precedenti disciplinato dal diritto di paesi terzi, l'articolo 55 della direttiva (UE) 2019/879 (2).

La svalutazione e la conversione possono essere entrambe conformi all'articolo 55 della direttiva BRRD e a uno qualunque dei primi tre trattini.

Selezionare dal menu: [SÌ] [NO]

4

Trattamento corrente tenendo conto, se del caso, delle disposizioni transitorie del CRR

Gli enti specificano il trattamento regolamentare transitorio dei fondi propri previsto dal CRR. La classificazione originaria dello strumento è il punto di riferimento indipendentemente da eventuali riclassificazioni in classi inferiori di fondi propri.

Selezionare dal menu: [Capitale primario di classe 1] [Capitale aggiuntivo di classe 1] [Capitale di classe 2] [Non ammissibile] [N/D]

Testo libero: specificare se una parte dell'emissione è stata riclassificata in classi inferiori di capitale.

5

Disposizioni post-transitorie del CRR

Gli enti specificano il trattamento regolamentare dei fondi propri a norma del CRR senza tener conto del trattamento transitorio.

Selezionare dal menu: [Capitale primario di classe 1] [capitale aggiuntivo di classe 1] [Capitale di classe 2 ] [Passività ammissibili] [Non ammissibile]

6

Ammissibile a livello solo/(sub-)consolidato / solo & e (sub-)consolidato

Gli enti specificano il livello o i livelli, all'interno del gruppo, a cui lo strumento è incluso nei fondi propri/nelle passività ammissibili.

Selezionare dal menu: [Solo][(sub-)consolidato] [solo & (sub-)consolidato]

7

Tipo di strumento (i tipi devono essere specificati per ciascuna giurisdizione)

Gli enti specificano il tipo di strumento, che varia a seconda della giurisdizione.

Per gli strumenti di capitale CET1, selezionare la denominazione dello strumento nell'elenco del capitale CET1 pubblicato dall'ABE a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del CRR.

Per gli altri strumenti, selezionare: dal menu di opzioni fornito agli enti da ciascuna giurisdizione – inserire i riferimenti giuridici agli articoli del CRR per ciascun tipo di strumento

8

Importo rilevato nel capitale regolamentare o nelle passività ammissibili (moneta in milioni, alla più recente data di riferimento per la segnalazione)

Gli enti specificano l'importo rilevato nei fondi propri regolamentari o nelle passività ammissibili.

Testo libero: specificare in particolare se alcune parti degli strumenti sono in classi diverse di fondi propri regolamentari e se l'importo rilevato nei fondi propri regolamentari è diverso dall'importo emesso.

9

Importo nominale dello strumento

Importo nominale dello strumento nella moneta di emissione e nella moneta utilizzata per gli obblighi di segnalazione.

Testo libero

EU-9a

Prezzo di emissione

Prezzo di emissione dello strumento.

Testo libero

EU-9b

Prezzo di rimborso

Prezzo di rimborso dello strumento.

Testo libero

10

Classificazione contabile

Gli enti specificano la classificazione contabile.

Selezionare dal menu: [Patrimonio netto] [Passività - costo ammortizzato] [Passività - opzione del valore equo] [Interessi di minoranza in filiazioni consolidate]

11

Data di emissione originaria

Gli enti specificano la data di emissione.

Testo libero

12

Irredimibile o a scadenza

Gli enti specificano se uno strumento è irredimibile o a scadenza.

Selezionare dal menu: [Irredimibile] [A scadenza]

13

Data di scadenza originaria

Per gli strumenti a scadenza, gli enti specificano la data di scadenza originaria (giorno, mese e anno). Per gli strumenti irredimibili, inserire la dicitura "privo di scadenza".

Testo libero

14

Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza

Gli enti specificano se esiste un'opzione di rimborso anticipato a discrezione dell'emittente (tutti i tipi di opzioni di rimborso anticipato).

Selezionare dal menu: [SÌ] [NO]

15

Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso

Per gli strumenti con opzioni di rimborso anticipato a discrezione dell'emittente, gli enti specificano la data del primo rimborso anticipato se lo strumento prevede un rimborso anticipato ad una data prestabilita (giorno, mese e anno) e inoltre indicano se lo strumento prevede l'opzione di rimborso anticipato legata a eventi fiscali e/o regolamentari. Gli enti specificano inoltre il prezzo di rimborso, che contribuisce a valutare la stabilità dello strumento.

Testo libero

16

Date successive di rimborso anticipato, se del caso

Gli enti specificano l'esistenza e la frequenza delle date di rimborso successive, se del caso, che contribuiscono a valutare la stabilità dello strumento.

Testo libero

17

Cedole/dividendi fissi o variabili

Gli enti specificano se le cedole/i dividendi sono fissi nell'arco della vita dello strumento, variabili nell'arco della vita dello strumento, attualmente fissi ma destinati a divenire variabili in futuro o attualmente variabili ma destinati a divenire fissi in futuro.

Selezionare dal menu: [Fissi], [Variabili], [Da fissi a variabili], [Da variabili a fissi]

18

Tasso della cedola ed eventuale indice collegato

Gli enti specificano il tasso della cedola dello strumento ed eventuali indici di riferimento cui è collegato il tasso della cedola/ del dividendo.

Testo libero

19

Presenza di un "dividend stopper"

Gli enti specificano se il non pagamento di cedole o dividendi sullo strumento comporta il divieto di pagamento di dividendi sulle azioni ordinarie (esistenza di un "dividend stopper").

Selezionare dal menu: [SÌ] [NO]

EU-20a

Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo)

Gli enti specificano se l'emittente gode di discrezionalità piena, parziale o nulla nel decidere in merito al pagamento della cedola/del dividendo. Se l'ente gode in qualunque circostanza della piena discrezionalità di annullare il pagamento delle cedole/dei dividendi, selezionare "pienamente discrezionale" (anche in presenza di "dividend stopper" che non impediscono all'ente di annullare i pagamenti relativi allo strumento). Se l'annullamento del pagamento è sottoposto a determinate condizioni (ad es. fondi propri al di sotto di una determinata soglia), selezionare "parzialmente discrezionale". Se l'ente non può annullare il pagamento se non in caso di insolvenza, selezionare "obbligatorio".

Selezionare dal menu: [Pienamente discrezionale] [Parzialmente discrezionale] [Obbligatorio]

Testo libero (specificare i motivi di discrezionalità, l'esistenza di "dividend pusher", di "dividend stopper" e di ACSM)

EU-20b

Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo)

Gli enti specificano se l'emittente gode di discrezionalità piena, parziale o nulla sull'importo della cedola/del dividendo.

Selezionare dal menu: [Pienamente discrezionale] [Parzialmente discrezionale] [Obbligatorio]

21

Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso

Gli enti specificano l'esistenza di una clausola di "step up" o altro incentivo al rimborso.

Selezionare dal menu: [SÌ] [NO]

22

Non cumulativo o cumulativo

Gli enti specificano se i dividendi/le cedole sono cumulativi o non cumulativi.

Selezionare dal menu: [Non cumulativo] [Cumulativo] [ACSM]

23

Convertibile o non convertibile

Gli enti specificano se lo strumento è convertibile o meno.

Selezionare dal menu: [Convertibile] [Non convertibile]

24

Se convertibile, eventi che determinano la conversione

Gli enti specificano le condizioni alle quali lo strumento potrà essere convertito, compreso il momento in cui l'ente non è redditizio. Nel caso in cui la conversione possa essere attivata da una o più autorità, elencare le autorità in questione. Per ogni autorità, è indicato se la base giuridica che permette all'autorità di attivare la conversione è prevista dalle clausole del contratto relativo allo strumento (approccio contrattuale) o dalla normativa (approccio normativo).

Testo libero

25

Se convertibile, integralmente o parzialmente

Gli enti specificano se lo strumento sarà sempre convertito integralmente, potrà essere convertito integralmente o parzialmente, o sarà sempre convertito parzialmente.

Selezionare dal menu: [Sempre integralmente] [Integralmente o parzialmente] [Sempre parzialmente]

26

Se convertibile, tasso di conversione

Gli enti specificano il tasso di conversione nello strumento avente maggiore capacità di assorbimento delle perdite.

Testo libero

27

Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa

Per gli strumenti convertibili, gli enti specificano se la conversione è obbligatoria o facoltativa.

Selezionare dal menu: [Obbligatoria] [Facoltativa] [N/A] e [A scelta del possessore] [A scelta dell'emittente] [A scelta di entrambi, possessore ed emittente]

28

Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile

Per gli strumenti convertibili, gli enti specificano il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile. Contribuisce a valutare la capacità di assorbimento delle perdite.

Selezionare dal menu: [Capitale primario di classe 1] [Capitale aggiuntivo di classe 1] [Capitale di classe 2] [Altro]

29

Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito

Testo libero

30

Meccanismi di svalutazione

Gli enti specificano se esistono meccanismi di svalutazione.

Selezionare dal menu: [SÌ] [NO]

31

In caso di svalutazione, eventi che la determinano

Gli enti specificano gli eventi che determinano la svalutazione, compreso il momento in cui l'ente non è redditizio. Nel caso in cui la svalutazione possa essere attivata da una o più autorità, elencare le autorità in questione. Per ogni autorità, è indicato se la base giuridica che permette all'autorità di attivare la svalutazione è prevista dalle clausole del contratto relativo allo strumento (approccio contrattuale) o dalla normativa (approccio normativo).

Testo libero

32

In caso di svalutazione, svalutazione totale o parziale

Gli enti specificano se lo strumento sarà sempre svalutato integralmente, potrà essere svalutato parzialmente, o sarà sempre svalutato parzialmente. Contribuisce alla valutazione del livello di assorbimento delle perdite al momento della svalutazione.

Selezionare dal menu: [Sempre integralmente] [Integralmente o parzialmente] [Sempre parzialmente]

33

In caso di svalutazione, svalutazione permanente o temporanea

Per gli strumenti di svalutazione, gli enti specificano se la svalutazione è permanente o temporanea.

Selezionare dal menu: [Permanente] [Temporanea] [N/A]

34

In caso di svalutazione temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione

Gli enti descrivono il meccanismo di rivalutazione.

Testo libero

34a

Tipo di subordinazione (solo per le passività ammissibili)

Gli enti specificano se lo strumento soddisfa uno dei tipi di subordinazione di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), punti i), ii) e iii), del CRR.

Selezionare dal menu:

[Contrattuale] se lo strumento soddisfa i requisiti di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), punto i), del CRR;

[Regolamentare] se lo strumento soddisfa i requisiti di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del CRR;

[Strutturale] se lo strumento soddisfa i requisiti di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del CRR;

[Esenzione dalla subordinazione] se lo strumento non soddisfa nessuna delle succitate forme di subordinazione e a condizione che l'ente sia stato autorizzato a norma dell'articolo 72 ter, paragrafo 4, del CRR, a includere le passività non subordinate tra gli elementi di passività ammissibili.

EU-34b

Rango dello strumento nella procedura ordinaria di insolvenza

Gli enti specificano il rango dello strumento nella procedura ordinaria di insolvenza.

Come definito in [ITS sulla segnalazione del MREL].

35

Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior))

Gli enti specificano lo strumento al quale è immediatamente subordinato. Se del caso, le banche specificano i numeri di colonna degli strumenti di rango immediatamente inferiore all'interno della tabella per la pubblicazione delle informazioni sulle principali caratteristiche.

Testo libero

36

Caratteristiche non conformi oggetto di disposizioni transitorie

Gli enti specificano eventuali caratteristiche non conformi.

Selezionare dal menu: [SÌ] [NO]

37

In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi

In caso di caratteristiche non conformi, specificare quali.

Testo libero

EU-37a

Link alla versione integrale dei termini e delle condizioni dello strumento (segnalazione)

Gli enti includono il collegamento ipertestuale al prospetto di emissione, comprese le condizioni dello strumento.


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(2)  Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).


ALLEGATO IX

Modello EU CCyB1: distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

Esposizioni creditizie generiche

Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato

Valore dell'esposizione delle esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione

Valore dell'esposizione complessiva

Requisiti di fondi propri

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri (%)

Coefficiente anticiclico (%)

Valore dell'esposizione secondo il metodo standardizzato

Valore dell'esposizione secondo il metodo IRB

Somma delle posizioni lunghe e corte delle esposizioni contenute nel portafoglio di negoziazione secondo il metodo standardizzato

Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i modelli interni

Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito

Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato

Esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione

Totale

010

Ripartizione per paese:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese: 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese: 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese: NNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Modello EU CCyB2: importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

 

a

1

Importo complessivo dell'esposizione al rischio

 

2

Coefficiente anticiclico specifico dell’ente

 

3

Requisito di riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

 


ALLEGATO X

Istruzioni per l'informativa sulle riserve di capitale anticicliche

Modello EU CCyB1: distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica - Formato fisso per le colonne, formato flessibile per le righe

1.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 440, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCyB1 di cui all'allegato IX del presente regolamento di esecuzione.

2.

L'ambito del modello EU CCyB1 è limitato alle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica, conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE (2) ("CRD").

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

Da 010 a 01X

Ripartizione per paese

Elenco dei paesi nei quali l'ente ha esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della sua specifica riserva di capitale anticiclica, conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione (3).

Il numero di righe può variare in funzione del numero di paesi in cui l'ente ha esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica. Gli enti numerano le righe per ciascun paese consecutivamente, iniziando con 010.

A norma del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, se le esposizioni nel portafoglio di negoziazione o le esposizioni estere di un ente rappresentano meno del 2 % delle esposizioni ponderate per il rischio aggregate, l'ente può scegliere di assegnare tali esposizioni alla sede dell'ente (ad es. allo Stato membro di origine dell'ente). Se le esposizioni assegnate alla sede dell'ente comprendono esposizioni in altri paesi, questi sono chiaramente identificati in una nota a piè di pagina del modello dell'informativa.

020

Totale

Valore descritto conformemente alla spiegazione per le colonne da a a m di questo modello.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di colonna

Spiegazione

a

Valore delle esposizioni creditizie generiche secondo il metodo standardizzato

Valore delle esposizioni creditizie rilevanti determinato conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD e all'articolo 111 del CRR.

Il valore delle esposizioni creditizie rilevanti è determinato conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD e all'articolo 248, lettere a) e c), del CRR, non è incluso qui ma nella colonna e di questo modello.

La ripartizione geografica è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione.

Riga 020 (totale): la somma delle esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD e all'articolo 111 del CRR.

b

Valore delle esposizioni creditizie generiche secondo il metodo IRB

Valore delle esposizioni creditizie rilevanti determinato conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD e agli articoli 166, 167 e 168 del CRR.

Il valore delle esposizioni creditizie rilevanti determinato conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD e all'articolo 248, lettere a) e c), del CRR non è incluso qui ma nella colonna e di questo modello.

La ripartizione geografica è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione.

Riga 020 (totale): la somma delle esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD e agli articoli 166, 167 e 168 del CRR.

c

Somma delle posizioni lunghe e corte delle esposizioni contenute nel portafoglio di negoziazione secondo il metodo standardizzato

Somma delle posizioni lunghe e corte delle esposizioni creditizie rilevanti determinate conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD, equivalente alla somma delle posizioni lunghe e corte determinata a norma dell'articolo 327 del CRR.

La ripartizione geografica è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione.

Riga 020 (totale): la somma di tutte le posizioni lunghe e corte delle esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD, equivalente alla somma delle posizioni lunghe e corte determinata a norma dell'articolo 327 del CRR.

d

Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i modelli interni

Somma delle voci seguenti:

il valore equo delle posizioni per cassa che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD e all'articolo 104 del CRR;

il valore nozionale dei derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD.

La ripartizione geografica è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione.

Riga 020 (totale): la somma del valore equo di tutte le posizioni per cassa che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD e all'articolo 104 del CRR, e la somma del valore nozionale di tutti i derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD.

e

Valore dell'esposizione delle esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione

Valore delle esposizioni creditizie rilevanti determinato conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD e all'articolo 248 del CRR.

La ripartizione geografica è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione.

Riga 020 (totale): la somma di tutte le esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD e all'articolo 248, lettere a) e c), del CRR.

f

Valore dell'esposizione complessiva

Somma degli importi nelle colonne a, b, c, d ed e di questo modello.

Riga 020 (totale): la somma di tutte le esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, della CRD.

g

Requisiti di fondi propri - Esposizioni creditizie rilevanti - Rischio di credito

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione, determinati conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD e alla parte tre, titolo II, del CRR, tenendo conto dei requisiti di fondi propri connessi a eventuali rettifiche specifiche per paese dei fattori di ponderazione del rischio stabiliti conformemente all'articolo 458 del CRR.

Riga 020 (totale): la somma di tutti i requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD e alla parte tre, titolo II, del CRR.

h

Requisiti di fondi propri - Esposizioni creditizie rilevanti - Rischio di mercato

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione, determinati conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD e alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, per i rischi specifici oppure alla parte tre, titolo IV, capo 5 del CRR, per i rischi incrementali di default e di migrazione.

Riga 020 (totale): la somma di tutti i requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD e alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, per i rischi specifici oppure alla parte tre, titolo IV, capo 5 del CRR, per i rischi incrementali di default e di migrazione.

i

Requisiti di fondi propri - Esposizioni creditizie rilevanti - Posizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione, determinati conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD e alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR.

Riga 020 (totale): la somma di tutti i requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD e alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR.

j

Requisiti di fondi propri - Totale

Somma degli importi nelle colonne g, h e i di questo modello.

Riga 020 (totale): la somma di tutti i requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, della CRD.

k

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni creditizie rilevanti, determinati conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, della CRD, ripartiti per paese e tenendo conto di eventuali rettifiche specifiche per paese dei fattori di ponderazione del rischio stabiliti conformemente all'articolo 458 del CRR.

Riga 020 (totale): la somma di tutti gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni creditizie rilevanti è determinata conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, della CRD.

l

Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri (%)

Fattore di ponderazione applicato al coefficiente di riserva di capitale anticiclica in ciascun paese, equivalente al totale dei requisiti di fondi propri relativi alle esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione (riga 01X, colonna j di questo modello) diviso per il totale dei requisiti di fondi propri relativi a tutte le esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, della CRD, (riga 020, colonna j di questo modello).

Tale valore è indicato come percentuale con 2 decimali.

m

Coefficiente anticiclico (%)

Coefficiente anticiclico applicabile nel paese in questione e fissato conformemente agli articoli 136, 137, 138 e 139 della CRD.

Questa colonna non include i coefficienti anticiclici che sono stati fissati ma non sono ancora applicabili al momento del calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente alla quale l'informativa si riferisce.

Tale valore è indicato come percentuale con lo stesso numero di decimali di cui agli articoli 136, 137, 138 e 139 della CRD.

Modello EU CCyB2: importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

3.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 440, lettera b), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCyB2 di cui all'allegato IX del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

1

Importo complessivo dell'esposizione al rischio

Importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del CRR.

2

Coefficiente anticiclico specifico dell'ente

Coefficiente anticiclico specifico dell'ente, determinato conformemente all'articolo 140, paragrafo 1, della CRD.

Il coefficiente anticiclico specifico dell'ente è equivalente alla media ponderata dei coefficienti anticiclici che si applicano nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie rilevanti dell'ente e indicati nelle righe da 010.1 a 010.X del modello EU CCyB1.

Il fattore di ponderazione applicato al coefficiente di riserva di capitale anticiclica in ogni paese è la quota di requisiti di fondi propri sul totale dei requisiti di fondi propri ed è segnalato nel modello EU CCyB1, colonna l.

Tale valore è indicato come percentuale con 2 decimali.

3

Requisito di riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

Requisito di riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente, pari al coefficiente anticiclico specifico dell'ente, indicato nella riga 2 di questo modello, applicato all'importo complessivo dell'esposizione al rischio indicato nella riga 1 di questo modello.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di colonna

Spiegazione

a

Valore descritto conformemente alla spiegazione delle righe 1, 2 e 3 di questo modello.


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5).


ALLEGATO XI

Modello EU LR1 - LRSum: riepilogo della riconciliazione tra attività contabili e esposizioni del coefficiente di leva finanziaria

 

 

a

 

 

Importo applicabile

1

Attività totali come da bilancio pubblicato

 

2

Rettifica per i soggetti consolidati a fini contabili ma esclusi dall'ambito del consolidamento prudenziale

 

3

(Rettifica per le esposizioni cartolarizzate che soddisfano i requisiti operativi per il riconoscimento del trasferimento del rischio)

 

4

(Rettifica per l'esenzione temporanea delle esposizioni verso banche centrali (se del caso))

 

5

(Rettifica per le attività fiduciarie iscritte a bilancio a norma della disciplina contabile applicabile ma escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera i), del CRR)

 

6

Rettifica per gli acquisti e le vendite standardizzati di attività finanziarie soggette alla registrazione sulla base della data di negoziazione

 

7

Rettifica per le operazioni di tesoreria accentrata ammissibili

 

8

Rettifica per gli strumenti finanziari derivati

 

9

Rettifica per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)

 

10

Rettifica per gli elementi fuori bilancio (conversione delle esposizioni fuori bilancio in importi equivalenti di credito)

 

11

(Rettifica per gli aggiustamenti per la valutazione prudente e gli accantonamenti specifici e generici che hanno ridotto il capitale di classe 1)

 

EU-11a

(Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera c), del CRR)

 

EU-11b

(Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del CRR)

 

12

Altre rettifiche

 

13

Misura dell'esposizione complessiva

 

Modello EU LR2 - LRCom: informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria

 

Esposizioni del coefficiente di leva finanziaria (CRR)

 

a

b

T

T-1

Esposizioni in bilancio (esclusi derivati e SFT)

1

Elementi in bilancio (esclusi derivati e SFT, ma comprese le garanzie reali)

 

 

2

Maggiorazione per le garanzie reali fornite su derivati se dedotte dalle attività in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile

 

 

3

(Deduzioni dei crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati)

 

 

4

(Rettifica per i titoli ricevuti nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli che sono iscritti come attività)

 

 

5

(Rettifiche di valore su crediti generiche degli elementi in bilancio)

 

 

6

(Importi delle attività dedotte nella determinazione del capitale di classe 1)

 

 

7

Esposizioni in bilancio complessive (esclusi derivati e SFT)

 

 

Esposizioni su derivati

8

Costo di sostituzione associato alle operazioni su derivati SA-CCR (al netto del margine di variazione in contante ammissibile)

 

 

EU-8a

Deroga per derivati: contributo ai costi di sostituzione nel quadro del metodo standardizzato semplificato

 

 

9

Importi delle maggiorazioni per le esposizioni potenziali future associate alle operazioni su derivati SA-CCR

 

 

EU-9a

Deroga per derivati: contributo all'esposizione potenziale futura nel quadro del metodo standardizzato semplificato

 

 

EU-9b

Esposizione calcolata secondo il metodo dell'esposizione originaria

 

 

10

(Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente) (SA-CCR)

 

 

EU-10a

(Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente) (metodo standardizzato semplificato)

 

 

EU-10b

(Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente) (metodo dell'esposizione originaria)

 

 

11

Importo nozionale effettivo rettificato dei derivati su crediti venduti

 

 

12

(Compensazioni nozionali effettive rettificate e deduzione delle maggiorazioni per i derivati su crediti venduti)

 

 

13

Totale delle esposizioni in derivati

 

 

Esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)

14

Attività SFT lorde (senza riconoscimento della compensazione) previa rettifica per le operazioni contabilizzate come vendita

 

 

15

(Importi compensati risultanti dai debiti e crediti in contante delle attività SFT lorde)

 

 

16

Esposizione al rischio di controparte per le attività SFT

 

 

EU-16a

Deroga per SFT: esposizione al rischio di controparte conformemente all'articolo 429 sexies, paragrafo 5, e all'articolo 222 del CRR.

 

 

17

Esposizioni su operazioni effettuate come agente

 

 

EU-17a

(Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente)

 

 

18

Totale delle esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

Altre esposizioni fuori bilancio

19

Importo nozionale lordo delle esposizioni fuori bilancio

 

 

20

(Rettifiche per conversione in importi equivalenti di credito)

 

 

21

(Accantonamenti generici dedotti nella determinazione del capitale di classe 1 e accantonamenti specifici associati alle esposizioni fuori bilancio)

 

 

22

Esposizioni fuori bilancio

 

 

Esposizioni escluse

EU-22a

(Esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera c), del CRR)

 

 

EU-22b

(Esposizioni esentate conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del CRR (in bilancio e fuori bilancio))

 

 

EU-22c

(Esposizioni di banche (o unità) pubbliche di sviluppo escluse - Investimenti del settore pubblico)

 

 

EU-22d

(Esposizioni di banche (o unità) pubbliche di sviluppo escluse - Prestiti agevolati)

 

 

EU-22e

(Esposizioni escluse derivanti da trasferimenti (passing-through) di prestiti agevolati da parte di un ente che non sia una banca (o unità) pubblica di sviluppo)

 

 

EU-22f

(Parti garantite escluse delle esposizioni derivanti da crediti all'esportazione)

 

 

EU-22g

(Garanzie reali in eccesso depositate presso agenti triparty escluse)

 

 

EU-22h

(Servizi connessi a un CSD di CSD/enti esclusi conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera o), del CRR)

 

 

EU-22i

(Servizi connessi a un CSD di enti designati esclusi conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera p), del CRR)

 

 

EU-22j

(Riduzione del valore dell'esposizione di prestiti di prefinanziamento o di prestiti intermedi)

 

 

EU-22k

(Totale delle esposizioni escluse)

 

 

Capitale e misura dell'esposizione complessiva

23

Capitale di classe 1

 

 

24

Misura dell'esposizione complessiva

 

 

Coefficiente di leva finanziaria

25

Coefficiente di leva finanziaria (%)

 

 

EU-25

Coefficiente di leva finanziaria (escluso l'impatto dell'esenzione degli investimenti del settore pubblico e dei prestiti agevolati) (%)

 

 

25a

Coefficiente di leva finanziaria (escluso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) (%)

 

 

26

Requisito regolamentare del coefficiente minimo di leva finanziaria (%)

 

 

EU-26a

Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (%)

 

 

EU-26b

Di cui costituiti da capitale CET1

 

 

27

Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)

 

 

EU-27a

Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)

 

 

Scelta in merito a disposizioni transitorie e esposizioni rilevanti

EU-27b

Scelta in merito alle disposizioni transitorie per la definizione della misura del capitale

 

 

Informazioni sui valori medi

28

Media dei valori giornalieri delle attività lorde di SFT, dopo le rettifiche per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati

 

 

29

Valore di fine trimestre delle attività lorde di SFT, dopo le rettifiche per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati

 

 

30

Misura dell'esposizione complessiva (compreso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)

 

 

30a

Misura dell'esposizione complessiva (escluso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)

 

 

31

Coefficiente di leva finanziaria (compreso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)

 

 

31a

Coefficiente di leva finanziaria (escluso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)

 

 

Modello EU LR3 - LRSpl: disaggregazione delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni esentate)

 

a

 

 

Esposizioni del coefficiente di leva finanziaria (CRR)

EU-1

Totale delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni esentate), di cui

 

EU-2

Esposizioni nel portafoglio di negoziazione

 

EU-3

Esposizioni nel portafoglio bancario, di cui

 

EU-4

Obbligazioni garantite

 

EU-5

Esposizioni trattate come emittenti sovrani

 

EU-6

Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani

 

EU-7

Esposizioni verso enti

 

EU-8

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili

 

EU-9

Esposizioni al dettaglio

 

EU-10

Esposizioni verso imprese

 

EU-11

Esposizioni in stato di default

 

EU-12

Altre esposizioni (ad es. in strumenti di capitale, cartolarizzazioni e altre attività diverse da crediti)

 

Tabella EU LRA: comunicazione di informazioni qualitative sul coefficiente di leva finanziaria

 

 

a

Riga

Testo libero

a)

Descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva

 

b)

Descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria comunicato

 


ALLEGATO XII

Istruzioni per l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria

Modello EU LR1 - LRSum: riepilogo della riconciliazione tra attività contabili e esposizioni del coefficiente di leva finanziaria - Formato fisso

1.

Gli enti applicano le istruzioni fornite nella presente sezione per compilare il modello EU LR1 - LRSum in applicazione dell'articolo 451, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR").

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

1

Attività totali come da bilancio pubblicato

Gli enti indicano le attività totali pubblicate nel bilancio secondo la disciplina contabile applicabile di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR.

2

Rettifica per i soggetti consolidati a fini contabili ma esclusi dall'ambito del consolidamento prudenziale

Gli enti indicano la differenza di valore tra la misura dell'esposizione complessiva indicata nella riga 13 del modello EU LR1 - LRSum e il totale delle attività contabili indicato nella riga 1 del modello EU LR1 - LRSum risultante dalle differenze tra l'ambito del consolidamento contabile e l'ambito del consolidamento prudenziale.

Se la rettifica determina un aumento dell'esposizione, gli enti indicano un importo positivo. Se la rettifica determina una diminuzione dell'esposizione, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

3

(Rettifica per esposizioni cartolarizzate che soddisfano i requisiti operativi per il riconoscimento del trasferimento del rischio)

Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera m), del CRR

Gli enti indicano l'importo delle esposizioni cartolarizzate da cartolarizzazioni tradizionali che soddisfano le condizioni per un trasferimento significativo del rischio di cui all'articolo 244, paragrafo 2, del CRR.

Poiché la rettifica determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

4

(Rettifica per l'esenzione temporanea delle esposizioni verso banche centrali (se del caso))

Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), del CRR.

Se del caso, gli enti indicano l'importo delle monete e banconote che costituiscono valuta legale nel paese della banca centrale e le attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale. Queste esposizioni possono essere temporaneamente esentate alle condizioni di cui all'articolo 429 bis, paragrafi 5 e 6, del CRR.

Poiché la rettifica determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

5

(Rettifica per le attività fiduciarie iscritte a bilancio a norma della disciplina contabile applicabile ma escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera i), del CRR)

Gli enti indicano l'importo degli elementi fiduciari non iscritti a bilancio, conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera i), del CRR.

Poiché la rettifica determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

6

Rettifica per gli acquisti e le vendite standardizzati di attività finanziarie soggette alla registrazione sulla base della data di negoziazione

Articolo 429 octies, paragrafi 1 e 2, del CRR.

Gli enti indicano la rettifica del valore contabile relativo agli acquisti o alle vendite standardizzati in attesa di regolamento soggetti alla registrazione sulla base della data di negoziazione, conformemente all'articolo 429 octies, paragrafi 1 e 2, del CRR. La rettifica è la somma dei seguenti elementi:

importo compensato tra crediti in contante per vendite standardizzate in attesa di regolamento e debiti in contante per acquisti standardizzati in attesa di regolamento autorizzato nell'ambito della disciplina contabile. L'importo è positivo;

importo compensato tra crediti e debiti in contante ove sia le vendite che gli acquisti standardizzati connessi siano regolati sulla base della consegna contro pagamento, conformemente all'articolo 429 octies, paragrafo 2, del CRR. Il valore è negativo.

Gli acquisti o le vendite standardizzati in attesa di regolamento soggetti alla registrazione sulla base della data di regolamento, conformemente all'articolo 429 octies, paragrafo 3, del CRR sono inclusi nella riga 10 del modello EU LR1 - LRSum.

Se la rettifica determina un aumento dell'esposizione, gli enti indicano un importo positivo. Se la rettifica determina una diminuzione dell'esposizione, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

7

Rettifica per le operazioni di tesoreria accentrata ammissibili

Articolo 429 ter, paragrafi 2 e 3, del CRR.

Gli enti indicano la differenza tra il valore contabile e il valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria dei servizi di tesoreria accentrata conformemente alle condizioni di cui all'articolo 429 ter, paragrafi 2 e 3, del CRR.

Se la rettifica determina un aumento dell'esposizione dovuto a operazioni che sono rappresentate al netto conformemente alla disciplina contabile applicabile, ma che non soddisfano le condizioni per la rappresentazione al netto di cui all'articolo 429 ter, paragrafi 2 e 3 del CRR, gli enti la indicano come importo positivo. Se la rettifica determina una diminuzione dell'esposizione dovuta a operazioni che non sono rappresentate al netto conformemente alla disciplina contabile applicabile ma che soddisfano le condizioni per la rappresentazione al netto di cui all'articolo 429 ter, paragrafi 2 e 3 del CRR, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

8

Rettifica per gli strumenti finanziari derivati

Per i derivati su crediti e i contratti elencati nell'allegato II del CRR, gli enti indicano la differenza tra il valore contabile dei derivati iscritti in bilancio come attività e il valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria determinato in applicazione dell'articolo 429, paragrafo 4, lettera b), degli articoli 429 quater e 429 quinquies, dell'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere g) e h), e dell'articolo 429, paragrafo 5, del CRR.

Se la rettifica determina un aumento dell'esposizione, gli enti indicano un importo positivo. Se la rettifica determina una diminuzione dell'esposizione, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

9

Rettifica per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)

Per le SFT gli enti indicano la differenza di valore tra il valore contabile delle SFT iscritte come attività e il valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria determinato in applicazione dell'articolo 429, paragrafo 4, lettere a) e c), in combinato disposto con l'articolo 429 sexies, l'articolo 429, paragrafo 7, lettera b), con l'articolo 429 ter, paragrafo 1, lettera b), con l'articolo 429 ter, paragrafo 4, e con l'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere g) e h), del CRR.

Se la rettifica determina un aumento dell'esposizione, gli enti indicano un importo positivo. Se la rettifica determina una diminuzione dell'esposizione, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

10

Rettifica per gli elementi fuori bilancio (conversione delle esposizioni fuori bilancio in importi equivalenti di credito)

Gli enti indicano la differenza di valore tra l'esposizione del coefficiente di leva finanziaria indicata nella riga 13 del modello EU LR1 - LRSum e il totale delle attività contabili indicato nella riga 1 del modello EU LR1 - LRSum risultante dall'inclusione degli elementi fuori bilancio nella misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria.

Sono compresi gli impegni a pagare relativi ad acquisti standardizzati registrati sulla base della data di regolamento calcolati conformemente all'articolo 429 octies, paragrafo 3, del CRR.

Poiché la rettifica aumenta la misura dell'esposizione complessiva, essa è indicata come importo positivo.

11

(Rettifica per gli aggiustamenti per la valutazione prudente e gli accantonamenti specifici e generici che hanno ridotto il capitale di classe 1)

Gli enti indicano l'importo degli aggiustamenti per la valutazione prudente conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), del CRR e l'importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche (se pertinenti) e generiche di elementi in bilancio e fuori bilancio a norma dell'articolo 429, paragrafo 4, ultima frase, e dell'articolo 429 septies, paragrafo 2, del CRR che hanno ridotto il capitale di classe 1. Gli accantonamenti specifici sono inclusi solo se, conformemente alla disciplina contabile applicabile, non sono già dedotti dai valori contabili lordi.

Poiché la rettifica determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

EU-11a

(Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera c), del CRR)

Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera c), e articolo 113, paragrafi 6 e 7, del CRR.

Gli enti indicano la parte in bilancio delle esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

Poiché la rettifica determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

EU-11b

(Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del CRR)

Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), e articolo 116, paragrafo 4, del CRR.

Gli enti indicano la parte in bilancio delle esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva, conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del CRR.

Poiché la rettifica determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

12

Altre rettifiche

Gli enti includono ogni differenza di valore residua tra la misura dell'esposizione complessiva e il totale delle attività contabili. Gli enti tengono conto delle rettifiche delle esposizioni conformemente all'articolo 429, paragrafo 8, del CRR e delle altre rettifiche delle esposizioni di cui all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere d), e), f), h), k), l), o) e p), del CRR che non sono indicate in alcun punto del modello.

Se le rettifiche determinano un aumento dell'esposizione, gli enti segnalano un importo positivo. Se le rettifiche determinano una diminuzione dell'esposizione, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (che indicano un importo negativo).

13

Misura dell'esposizione complessiva

Misura dell'esposizione complessiva (indicata anche nella riga 24 del modello EU LR2 - LRCom), che è la somma degli elementi precedenti.

Modello EULR2 - LRCom: informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria - Formato fisso

2.

Gli enti applicano le istruzioni fornite nella presente sezione per compilare il modello EU LR2 - LRCom in applicazione dell'articolo 451, paragrafo 1, lettere a) e b) e dell'articolo 451, paragrafo 3, del CRR, tenendo conto, ove applicabile, dell'articolo 451, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 451, paragrafo 2, del CRR.

3.

Gli enti indicano nella colonna a i valori delle varie righe del periodo di informativa e nella colonna b i valori delle righe del periodo precedente.

4.

Gli enti spiegano nella descrizione che accompagna il modello la composizione dei prestiti agevolati indicati nelle righe EU-22d e EU-22e di questo modello, comprese le informazioni per tipo di controparte.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

1

Elementi in bilancio (esclusi derivati e SFT, ma comprese le garanzie reali)

Articolo 429 e 429 ter, del CRR.

Gli enti indicano tutte le attività diverse dai contratti elencati nell'allegato II del CRR, dai derivati su crediti e dalle SFT. Gli enti effettuano la valutazione di tali attività sulla base dei principi stabiliti nell'articolo 429, paragrafo 7, e nell'articolo 429 ter, paragrafo 1, del CRR.

L'ente tiene conto in questo calcolo, se del caso, dell'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere i), m) e n), dell'articolo 429 octies e dell'articolo 429, paragrafo 4, ultimo comma, del CRR.

Gli enti includono in questa cella il contante ricevuto o qualsiasi titolo fornito a una controparte tramite SFT e mantenuto in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione in base alla disciplina contabile applicabile).

Gli enti non tengono conto in questo calcolo dell'articolo 429, paragrafo 8, e dell'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere da a) a h) e lettere j) e k), del CRR, ossia non detraggono tali esenzioni dall'importo da inserire in questa riga.

2

Maggiorazione per le garanzie reali fornite su derivati se dedotte dalle attività in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile

Articolo 429 quater, paragrafo 2, del CRR.

Gli enti indicano l'importo delle garanzie reali fornite su derivati se la costituzione di tali garanzie determina, in base alla disciplina contabile applicabile, una riduzione dell'importo delle attività come previsto all'articolo 429 ter, paragrafo 2, del CRR.

Gli enti non includono in questa cella il margine iniziale per le operazioni su derivati compensate per conto del cliente con una QCCP né il margine di variazione in contante ammissibile definito all'articolo 429 quater, paragrafo 3, del CRR.

3

(Deduzioni dei crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati)

Articolo 429 quater, paragrafo 3, del CRR.

Gli enti indicano i crediti per il margine di variazione pagato in contante alla controparte in operazioni su derivati laddove l'ente sia tenuto, in base alla disciplina contabile applicabile, a contabilizzare tali crediti come attività, purché siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 429 quater, paragrafo 3, lettere da a) a e), del CRR.

Poiché la rettifica determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

4

(Rettifica per i titoli ricevuti nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli che sono iscritti come attività)

Rettifica per i titoli ricevuti nell'ambito di un'operazione di finanziamento tramite titoli in cui la banca ha iscritto a bilancio i titoli come attività. Questi importi sono da escludere dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 sexies, paragrafo 6, del CRR.

Poiché la rettifica in questa riga determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

5

(Rettifiche di valore su crediti generiche degli elementi in bilancio)

Importo delle rettifiche di valore su crediti generiche corrispondenti agli elementi in bilancio di cui all'articolo 429, paragrafo 4, lettera a), del CRR, che gli enti deducono conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, ultimo comma, del CRR.

Poiché la rettifica in questa riga determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

6

(Importi delle attività dedotte nella determinazione del capitale di classe 1)

Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), e articolo 499, paragrafo 2, del CRR.

Gli enti indicano l'importo delle rettifiche del valore regolamentari apportate agli importi del capitale di classe 1, secondo la scelta operata a norma dell'articolo 499, paragrafo 2, del CRR.

Nello specifico gli enti indicano la somma risultante da tutte le rettifiche relative al valore di un'attività, imposte, a seconda dei casi, dai seguenti articoli:

articoli da 32 a 35 del CRR; oppure

articoli da 36 a 47 del CRR; oppure

articoli da 56 a 60 del CRR.

Gli enti includono in questa cella l'importo di cui all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Se si è scelto di indicare il capitale di classe 1 a norma dell'articolo 499, paragrafo 1, lettera a), del CRR, gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe alle deduzioni in questione previste agli articoli 48, 49 e 79 del CRR, senza tener conto della deroga di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Invece, se si è scelto di indicare il capitale di classe 1 a norma dell'articolo 499, paragrafo 1, lettera b), del CRR, gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe alle deduzioni in questione previste agli articoli 48, 49 e 79 del CRR, tenendo conto anche delle deroghe di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.

Per evitare un doppio conteggio, gli enti non indicano le rettifiche già apportate a norma dell'articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell'esposizione né indicano le rettifiche che non deducono il valore di un'attività specifica.

Poiché l'importo in questa riga determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa cella tra parentesi (importo negativo).

7

Esposizioni in bilancio complessive (esclusi derivati e SFT)

Somma delle righe da 1 a 6.

8

Costo di sostituzione associato alle operazioni SA-CCR (ossia al netto del margine di variazione in contante ammissibile)

Articoli 274, 275, 295, 296, 297, 298, 429 quater e articolo 429 quater, paragrafo 3, del CRR.

Gli enti indicano il costo corrente di sostituzione, specificato nell'articolo 275, paragrafo 1, del CRR, dei contratti elencati nell'allegato II del medesimo regolamento e dei derivati su crediti, inclusi quelli fuori bilancio. Questi costi di sostituzione sono al netto del margine di variazione in contante ammissibile a norma dell'articolo 429 quater, paragrafo 3, del CRR, mentre non è incluso il margine di variazione in contante ricevuto su una componente CCP esentata a norma dell'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere g) o h), del CRR.

Come previsto dall'articolo 429 quater, paragrafo 1, del CRR, gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione a norma dell'articolo 295 del CRR. Non si applica la compensazione tra prodotti differenti. Tuttavia gli enti possono compensare all'interno della categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25, lettera c), del CRR e derivati su crediti qualora siano soggetti a un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, lettera c), del CRR.

Gli enti non includono in questa cella i contratti misurati applicando i metodi di cui all'articolo 429 quater, paragrafo 6, ossia i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 4 o 5, del CRR (metodo SA-CCR semplificato o metodo dell'esposizione originaria).

Nel calcolare i costi di sostituzione, gli enti includono, conformemente all'articolo 429 quater, paragrafo 4, del CRR, l'effetto del riconoscimento delle garanzie reali sul NICA sui contratti derivati con clienti, laddove tali contratti siano compensati da una QCCP.

L'importo è indicato con il fattore alfa 1,4 come specificato all'articolo 274, paragrafo 2, del CRR.

EU-8a

Deroga per derivati: contributo ai costi di sostituzione nel quadro del metodo standardizzato semplificato

Articolo 429 quater, paragrafo 6, e articolo 281 del CRR.

Questa cella riporta la misura dell'esposizione dei contratti elencati nell'allegato II, punti 1 e 2, del CRR, calcolata con il metodo standardizzato semplificato previsto all'articolo 281, del CRR, senza l'effetto delle garanzie reali sul NICA. L'importo è indicato con il fattore alfa 1,4 applicato come specificato all'articolo 274, paragrafo 2, del CRR.

Gli enti che applicano il metodo standardizzato semplificato non sottraggono l'importo del margine ricevuto dalla misura dell'esposizione complessiva a norma dell'articolo 429 quater, paragrafo 6, del CRR. Non si applica quindi la deroga per i contratti derivati con clienti ove tali contratti siano compensati da una QCCP di cui all'articolo 429 quater, paragrafo 4, del CRR.

Gli enti non comprendono in questa cella i contratti misurati applicando il metodo SA-CCR o il metodo dell'esposizione originaria.

9

Importi delle maggiorazioni per le esposizioni potenziali future associate alle operazioni su derivati SA-CCR

Articoli 274, 275, 295, 296, 297, 298, articolo 299, paragrafo 2, e articolo 429 quater del CRR.

Gli enti indicano la maggiorazione per l'esposizione potenziale futura dei contratti elencati nell'allegato II del CRR e dei derivati su crediti, compresi quelli fuori bilancio calcolati conformemente all'articolo 278 del CRR per i contratti elencati nell'allegato II del CRR e articolo 299, paragrafo 2, del CRR per i derivati su crediti e applicando le regole di compensazione di cui all'articolo 429 quater, paragrafo 1, del CRR. Per determinare il valore dell'esposizione di tali contratti, gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione conformemente all'articolo 295 del CRR. Non si applica la compensazione tra prodotti differenti. Tuttavia gli enti possono compensare all'interno della categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25, lettera c), del CRR e derivati su crediti qualora siano soggetti a un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, lettera c), del CRR.

Conformemente all'articolo 429 quater, paragrafo 5, del CRR, gli enti fissano a uno il valore del moltiplicatore utilizzato nel calcolo dell'esposizione potenziale futura a norma dell'articolo 278, paragrafo 1, tranne nel caso dei contratti derivati con clienti ove tali contratti siano compensati da una QCCP.

Gli enti non includono in questa cella i contratti misurati applicando i metodi di cui all'articolo 429 quater, paragrafo 6, ossia i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 4 o 5, del CRR (metodo SA-CCR semplificato o metodo dell'esposizione originaria).

EU-9a

Deroga per derivati: contributo all'esposizione potenziale futura nel quadro del metodo standardizzato semplificato

Articolo 429 quater, paragrafo 5, del CRR.

Esposizione potenziale futura conformemente al metodo standardizzato semplificato di cui all'articolo 281 del CRR, ipotizzando un moltiplicativo di 1. L'importo è indicato con il fattore alfa 1,4 applicato come specificato all'articolo 274, paragrafo 2, del CRR.

Gli enti che applicano il metodo standardizzato semplificato non sottraggono l'importo del margine ricevuto dalla misura dell'esposizione complessiva a norma dell'articolo 429 quater, paragrafo 6, del CRR. Non si applica quindi la deroga per i contratti derivati con clienti ove tali contratti siano compensati da una QCCP di cui all'articolo 429 quater, paragrafo 5, del CRR.

Gli enti non comprendono in questa cella i contratti misurati applicando il metodo SA-CCR o il metodo dell'esposizione originaria.

EU-9b

Esposizione calcolata secondo il metodo dell'esposizione originaria

Articolo 429 quater, paragrafo 6, e parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 4 o 5, del CRR.

Gli enti indicano la misura dell'esposizione dei contratti elencati nell'allegato II, punti 1 e 2, del CRR, calcolata secondo il metodo dell'esposizione originaria previsto alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4 o 5, del CRR.

Gli enti che applicano il metodo dell'esposizione originaria non sottraggono l'importo del margine ricevuto dalla misura dell'esposizione, conformemente all'articolo 429 quater, paragrafo 6, del CRR.

Gli enti che non applicano il metodo dell'esposizione originaria non compilano questa cella.

10

(Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente) (SA-CCR)

Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere g) e h), del CRR.

Gli enti indicano le esposizioni da negoziazione verso una QCCP esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente (SA-CCR), a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

Poiché il valore di questa cella determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti lo inseriscono tra parentesi (importo negativo).

L'importo indicato deve essere inserito anche nelle pertinenti celle precedenti come se l'esenzione non si applicasse.

EU-10a

(Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente) (metodo standardizzato semplificato)

Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere g) e h), del CRR.

Gli enti indicano le esposizioni da negoziazione verso una QCCP esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente (metodo standardizzato semplificato), a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR. L'importo è indicato con il fattore alfa 1,4 applicato come specificato all'articolo 274, paragrafo 2, del CRR (importo negativo).

L'importo indicato deve essere inserito anche nelle pertinenti celle precedenti come se l'esenzione non si applicasse.

EU-10b

(Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente) (metodo dell'esposizione originaria)

Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere g) e h), del CRR.

Gli enti indicano le esposizioni da negoziazione verso una QCCP esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente (metodo dell'esposizione originaria), a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

Poiché il valore di questa cella determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti lo inseriscono tra parentesi (importo negativo).

L'importo indicato deve essere inserito anche nelle pertinenti celle precedenti come se l'esenzione non si applicasse.

11

Importo nozionale effettivo rettificato dei derivati su crediti venduti

Articolo 429 quinquies del CRR.

Gli enti indicano il valore nozionale (con limitazioni) dei derivati su crediti venduti (ossia quando l'ente fornisce a una controparte la protezione del credito) di cui all'articolo 429 quinquies del CRR.

12

(Compensazioni nozionali effettive rettificate e deduzione delle maggiorazioni per i derivati su crediti venduti)

Articolo 429 quinquies del CRR.

Gli enti indicano l'importo nozionale (con limitazioni) dei derivati su crediti acquistati (ossia quando l'ente acquista da una controparte la protezione del credito) con lo stesso nome di riferimento dei derivati su crediti venduti dall'ente, quando la durata residua della protezione acquistata è uguale o maggiore a quella della protezione venduta. Per ciascun nome di riferimento il valore non può quindi essere superiore al valore indicato nella riga 11 del modello EU LR2 - LRCom.

Poiché l'importo indicato determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa cella tra parentesi (importo negativo).

L'importo indicato deve essere incluso anche nella cella precedente come se non fosse applicata alcuna rettifica.

13

Totale delle esposizioni in derivati

Somma delle righe da 8 a 12.

14

Attività SFT lorde (senza riconoscimento della compensazione) previa rettifica per le operazioni contabilizzate come vendita

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, articolo 206 e articolo 429 sexies, paragrafo 6, del CRR.

Gli enti indicano il valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, delle SFT che sono coperte o non coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile di cui all'articolo 206 del CRR, quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività, presumendo l'assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di attenuazione del rischio (cioè il valore contabile di bilancio depurato degli effetti della compensazione contabile o dell'attenuazione del rischio).

Inoltre quando una SFT è contabilizzata come vendita in base alla disciplina contabile applicabile, gli enti annullano tutte le registrazioni contabili relative alla vendita conformemente all'articolo 429 sexies, paragrafo 6, del CRR.

Gli enti non includono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione).

15

(Importi compensati risultanti dai debiti e crediti in contante delle attività SFT lorde)

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, articolo 206, articolo 429 ter, paragrafo 1, lettera b), articolo 429 ter, paragrafo 4 e articolo 429 sexies, paragrafo 6, del CRR.

Gli enti indicano l'importo dei debiti in contante derivanti dalle attività SFT lorde compensati a norma dell'articolo 429 ter, paragrafo 4, del CRR.

Poiché la rettifica determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

16

Esposizione al rischio di controparte per le attività SFT

Articolo 429 sexies, paragrafo 1, del CRR.

Gli enti indicano la maggiorazione per il rischio di controparte delle SFT, comprese quelle fuori bilancio, determinata, secondo i casi, a norma dell'articolo 429 sexies, paragrafi 2 o 3, del CRR.

Gli enti non includono in questa cella le operazioni conformi all'articolo 429 sexies, paragrafo 7, lettera c), del CRR.

Gli enti non includono in questa cella le SFT effettuate come agente nelle quali, conformemente all'articolo 429 sexies, paragrafo 7, lettera a), del CRR, l'ente fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore.

EU-16a

Deroga per SFT: esposizione al rischio di controparte conformemente all'articolo 429 sexies, paragrafo 5, e all'articolo 222 del CRR.

Articolo 429 sexies, paragrafo 5, e articolo 222 del CRR.

Gli enti indicano la maggiorazione per le SFT, comprese quelle fuori bilancio, calcolata a norma dell'articolo 222 del CRR, fatta salva una soglia minima del 20 % relativamente al fattore di ponderazione del rischio applicabile.

Gli enti non includono in questa cella le operazioni conformi all'articolo 429 sexies, paragrafo 7, lettera c), del CRR.

Gli enti non includono in questa cella le operazioni nelle quali la componente di maggiorazione del valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria è determinata in base al metodo di cui all'articolo 429 sexies, paragrafo 1, del CRR.

17

Esposizioni su operazioni effettuate come agente

Articolo 429 sexies, paragrafi 2 e 3, e articolo 429 sexies, paragrafo 7, lettera a), del CRR.

Gli enti indicano il valore dell'esposizione delle SFT effettuate come agente nelle quali, conformemente all'articolo 429 sexies, paragrafo 7, lettera a), del CRR, l'ente fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore. Il valore dell'esposizione consiste soltanto nella maggiorazione determinata conformemente all'articolo 429 sexies, paragrafo 2 o 3, del CRR, a seconda dei casi.

Gli enti non includono in questa cella le operazioni di cui all'articolo 429 sexies, paragrafo 7, lettera c), del CRR.

EU-17a

(Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente)

Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettere g) e h), e articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

Gli enti indicano la componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione su SFT compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

Se la componente CCP esentata è un titolo, non è indicata in questa cella, a meno che si tratti di un titolo ridato in garanzia che, in virtù della disciplina contabile applicabile (ossia a norma dell'articolo 111, paragrafo 1, prima frase, del CRR), è riportato al suo intero valore.

Poiché la rettifica determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

L'importo indicato deve essere inserito anche nelle pertinenti celle precedenti come se l'esenzione non si applicasse.

18

Totale delle esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli

Somma delle righe da 14 a EU-17a.

19

Importo nozionale lordo delle esposizioni fuori bilancio

Articolo 429 septies del CRR.

Gli enti indicano il valore nominale di tutti gli elementi fuori bilancio come stabilito all'articolo 429 septies, del CRR prima dell'applicazione di rettifiche per fattori di conversione e di rettifiche di valore su crediti specifiche.

20

(Rettifiche per conversione in importi equivalenti di credito)

Articolo 429 septies del CRR.

Riduzioni dell'importo lordo di esposizioni fuori bilancio dovute all'applicazione di CCF. Poiché riduce la misura dell'esposizione complessiva, il valore indicato in questa riga ha segno negativo nel calcolo della somma da riportare nella riga 22 del modello EU LR2 - LRCom.

21

(Accantonamenti generici dedotti nella determinazione del capitale di classe 1 e accantonamenti specifici associati alle esposizioni fuori bilancio)

Articolo 429, paragrafo 4, e articolo 429 septies, paragrafi 1 e 2, del CRR.

Gli enti possono ridurre l'importo equivalente all'esposizione creditizia di un elemento fuori bilancio dell'importo corrispondente di rettifiche di valore su crediti generiche dedotte dal capitale di classe 1. Il calcolo è soggetto a una soglia minima pari a zero.

Gli enti possono ridurre l'importo equivalente all'esposizione creditizia di un elemento fuori bilancio dell'importo corrispondente di rettifiche di valore su crediti specifiche. Il calcolo è soggetto a una soglia minima pari a zero.

Il valore assoluto di queste rettifiche per il rischio di credito non supera la somma delle righe 19 e 20.

Poiché le rettifiche determinano una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

L'importo indicato è inserito anche nelle pertinenti celle precedenti come se l'esenzione non si applicasse.

22

Esposizioni fuori bilancio

Articolo 429 sexies, articolo 111, paragrafo 1, e articolo 166, paragrafo 9, del CRR; somma delle righe da 19 a 21.

Gli enti indicano i valori dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria per gli elementi fuori bilancio determinati conformemente all'articolo 429 septies del CRR, tenendo conto dei fattori di conversione pertinenti.

Gli enti tengono conto che le righe 20 e 21 del modello EU LR2 - LRCom hanno segno negativo nel calcolo di questa somma.

EU-22a

(Esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera c), del CRR)

Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera c), e articolo 113, paragrafi 6 e 7, del CRR.

Gli enti indicano le esposizioni esentate conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera c).

L'importo indicato è inserito anche nelle pertinenti celle precedenti come se l'esenzione non si applicasse.

Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

EU-22b

(Esposizioni esentate conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del CRR (in bilancio e fuori bilancio))

Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del CRR.

Gli enti indicano le esposizioni esentate conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del CRR, purché siano soddisfatte le condizioni ivi previste.

L'importo indicato è inserito anche nelle pertinenti celle precedenti come se l'esenzione non si applicasse.

Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

EU-22c

(Esposizioni di banche (o unità) pubbliche di sviluppo escluse - Investimenti del settore pubblico)

Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera d), e articolo 429 bis, paragrafo 2, del CRR.

Esposizioni derivanti da attività che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico in relazione a investimenti del settore pubblico, che possono essere escluse conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera d), del CRR. Questo riguarda solo il caso in cui l'ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo o le esposizioni siano detenute in un'unità trattata come ente creditizio pubblico di sviluppo ai sensi dell'articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma, del CRR.

Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa cella tra parentesi (importo negativo).

EU-22d

(Esposizioni di banche (o unità) pubbliche di sviluppo escluse - Prestiti agevolati)

Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera d), e articolo 429 bis, paragrafo 2, del CRR.

Gli enti indicano i prestiti agevolati conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera d), del CRR. Questo riguarda solo il caso in cui l'ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo o i prestiti agevolati siano detenuti in un'unità trattata come unità pubblica di sviluppo ai sensi dell'articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma, del CRR.

Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

EU-22e

(Esposizioni escluse derivanti da trasferimenti (passing-through) di prestiti agevolati da parte di un ente che non sia una banca (o unità) pubblica di sviluppo)

Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera e), del CRR.

Gli enti indicano le esposizioni escluse conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera e), del CRR relative a parti di esposizioni derivanti da trasferimenti (passing-through) di prestiti agevolati ad altri enti creditizi. Questo riguarda solo il caso in cui l'ente non sia un ente creditizio pubblico di sviluppo o le attività non siano presso un'unità trattata come unità pubblica di sviluppo ai sensi dell'articolo 429 bis, paragrafo 2, ultimo comma, del CRR.

Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

EU-22f

(Parti garantite escluse delle esposizioni derivanti da crediti all'esportazione)

Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera f), del CRR.

Parti garantite delle esposizioni derivanti da crediti all'esportazione che possono essere escluse quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera f), del CRR.

Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

EU-22g

(Garanzie reali in eccesso depositate presso agenti triparty escluse)

Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera k), del CRR.

Garanzie reali in eccesso depositate presso agenti triparty che non sono state date in prestito, che possono essere escluse conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera k), del CRR.

Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

EU-22h

(Servizi connessi a un CSD di CSD/enti esclusi conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera o), del CRR)

Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera o), del CRR.

Servizi connessi a un depositario centrale di titoli (CSD) di CSD/enti che possono essere esclusi conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera o), del CRR.

Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

EU-22i

(Servizi connessi a un CSD di enti designati esclusi conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera p), del CRR)

Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera p), del CRR.

I servizi connessi a un CSD di enti designati che possono essere esclusi conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera p), del CRR.

Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

EU-22j

(Riduzione del valore dell'esposizione di prestiti di prefinanziamento o di prestiti intermedi)

Articolo 429, paragrafo 8, del CRR.

Importo della riduzione del valore dell'esposizione di un prestito di prefinanziamento o di un prestito intermedio, conformemente all'articolo 429, paragrafo 8, del CRR.

Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

EU-22k

(Totale delle esposizioni escluse)

Somma delle righe da EU-22a a EU-22j

Poiché l'importo determina una diminuzione della misura dell'esposizione complessiva, gli enti inseriscono il valore in questa riga tra parentesi (importo negativo).

23

Capitale di classe 1

Articolo 429, paragrafo 3, e articolo 499, paragrafi 1 e 2, del CRR.

Gli enti indicano l'importo del capitale di classe 1 calcolato secondo la scelta operata dall'ente conformemente all'articolo 499, paragrafo 2, del CRR e indicata nella riga EU-27 del modello EU LR2 - LRCom.

Nello specifico, se l'ente ha scelto d'indicare il capitale di classe 1 conformemente all'articolo 499, paragrafo 1, lettera a), del CRR, esso riporta il relativo importo calcolato conformemente all'articolo 25 del CRR, senza tener conto delle deroghe di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, dello stesso.

Se ha scelto invece d'indicare il capitale di classe 1 conformemente all'articolo 499, paragrafo 1, lettera b), del CRR, l'ente riporta il relativo importo calcolato conformemente all'articolo 25 del CRR, tenendo conto delle deroghe di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, dello stesso.

24

Misura dell'esposizione complessiva

Somma degli importi delle righe 7, 13, 18, 22 e EU-22k del modello EU LR2 - LRCom.

25

Coefficiente di leva finanziaria (%)

Gli enti indicano nella riga 23 del modello EU LR2 - LRCom l'importo espresso in percentuale dell'importo della riga 24 dello stesso modello.

EU-25

Coefficiente di leva finanziaria (escluso l'impatto dell'esenzione degli investimenti del settore pubblico e dei prestiti agevolati) (%)

Conformemente all'articolo 451, paragrafo 2, del CRR, gli enti creditizi pubblici di sviluppo, quali definiti all'articolo 429 bis, paragrafo 2, del CRR, pubblicano il coefficiente di leva finanziaria senza l'adeguamento della misura dell'esposizione complessiva determinata conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera d), del CRR, ossia l'adeguamento indicato nelle righe EU-22c e EU-22d di questo modello.

25a

Coefficiente di leva finanziaria (escluso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) (%)

Se la misura dell'esposizione complessiva di un ente è subordinata all'esenzione temporanea delle riserve della banca centrale di cui all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), del CRR, tale coefficiente, espresso in percentuale, è definito come la misura del capitale di classe 1 diviso per la somma della misura dell'esposizione complessiva e dell'importo dell'esenzione delle riserve della banca centrale.

Se la misura dell'esposizione complessiva dell'ente non è soggetta a un'esenzione temporanea delle riserve della banca centrale, tale coefficiente sarà identico a quello indicato nella riga 25.

26

Requisito regolamentare del coefficiente minimo di leva finanziaria (%)

Articolo 92, paragrafo 1, lettera d), articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), e articolo 429 bis, paragrafo 7, del CRR.

Gli enti pubblicano il requisito del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del CRR. Se l'ente esclude le esposizioni di cui all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), del CRR, esso indica il requisito del coefficiente di leva finanziaria adeguato, calcolato conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 7, del CRR.

EU-26a

Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (%)

I requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva imposti dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE ("CRD"), espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva.

EU-26b

Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)

La parte dei requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva imposta dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della CRD, che deve essere soddisfatta con il capitale CET1 conformemente all'articolo 104 bis, paragrafo 4, terzo comma.

27

Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)

Articolo 92, paragrafo 1 bis, del CRR.

Gli enti soggetti all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del CRR pubblicano il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria applicabile.

EU-27a

Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)

Somma delle righe 26, EU-26a e 27 di questo modello

EU-27b

Scelta delle disposizioni transitorie per la definizione della misura del capitale

Articolo 499, paragrafo 2, del CRR.

Gli enti indicano le disposizioni transitorie sul capitale scelte ai fini degli obblighi di informativa inserendo una delle due etichette seguenti:

"a regime" se l'ente decide d'indicare il coefficiente di leva finanziaria conformemente all'articolo 499, paragrafo 1, lettera a), del CRR;

"disposizione transitoria" se l'ente decide d'indicare il coefficiente di leva finanziaria a norma dell'articolo 499, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

28

Media dei valori giornalieri delle attività lorde di SFT, dopo le rettifiche per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati

Articolo 451, paragrafo 3, del CRR; media delle somme delle righe 14 e 15, sulla base delle somme calcolate in relazione a ogni giorno del trimestre informativo.

29

Valore di fine trimestre delle attività lorde di SFT, dopo le rettifiche per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati

Se le righe 14 e 15 si basano su valori di fine trimestre, questo importo è la somma delle righe 14 e 15.

Se le righe 14 e 15 si basano su valori medi, questo importo è la somma dei valori di fine trimestre corrispondenti al contenuto delle righe 14 e 15.

30

Misura dell'esposizione complessiva (compreso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)

Articolo 451, paragrafo 3, del CRR.

Misura dell'esposizione complessiva (compreso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi calcolati in relazione a ogni giorno del trimestre informativo per gli importi della misura dell'esposizione associata alle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)

30a

Misura dell'esposizione complessiva (escluso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)

Articolo 451, paragrafo 3, del CRR.

Misura dell'esposizione complessiva (escluso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi calcolati in relazione a ogni giorno del trimestre informativo per gli importi della misura dell'esposizione associata alle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)

Se la misura dell'esposizione complessiva dell'ente non è soggetta a un'esenzione temporanea delle riserve della banca centrale, questo valore sarà identico a quello indicato nella riga 30 di questo modello.

31

Coefficiente di leva finanziaria (compreso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)

Articolo 451, paragrafo 3, del CRR.

31a

Coefficiente di leva finanziaria (escluso l'impatto di un'eventuale esenzione temporanea applicabile delle riserve della banca centrale) comprendente i valori medi della riga 28 delle attività lorde di SFT (dopo la rettifica per le operazioni contabili di vendita e al netto dei debiti e dei crediti in contante associati)

Articolo 451, paragrafo 3, del CRR.

Modello EU LR3 - LRSpl: disaggregazione delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni esentate) - Formato fisso

5.

Gli enti applicano le istruzioni fornite nella presente sezione per compilare il modello LRSpl in applicazione dell'articolo 451, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

EU-1

Totale Esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni esentate), di cui:

gli enti indicano la somma degli importi nelle righe EU-2 e EU-3 del modello EU LR3 - LRSpl.

EU-2

Esposizioni nel portafoglio di negoziazione

Gli enti indicano le esposizioni che fanno parte del valore dell'esposizione complessiva delle attività appartenenti al portafoglio di negoziazione, esclusi derivati, SFT ed esposizioni esentate.

EU-3

Esposizioni nel portafoglio bancario, di cui:

gli enti indicano la somma dei valori nelle righe da EU-4 a EU-12 del modello EU LR3-LRSpl.

EU-4

Obbligazioni garantite

Gli enti indicano la somma delle esposizioni, ossia il valore dell'esposizione complessiva delle attività sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 129 e dell'articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del CRR.

Gli enti indicano l'esposizione complessiva delle obbligazioni garantite al netto delle esposizioni in stato di default.

EU-5

Esposizioni trattate come emittenti sovrani

Gli enti indicano la somma delle esposizioni, ossia il valore dell'esposizione complessiva verso soggetti trattati come emittenti sovrani di cui al CRR. (Amministrazioni centrali e banche centrali (articolo 114 e articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR); amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani (articolo 115, paragrafo 2 e 4, articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR), banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani (articolo 117, paragrafo 2, articolo 118 e articolo 147, paragrafo 3, lettere b) e c), del CRR), organismi del settore pubblico (articolo 116, paragrafo 4, e articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR).

Gli enti indicano l'esposizione complessiva verso emittenti sovrani al netto delle esposizioni in stato di default.

EU-6

Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani

Gli enti indicano la somma delle esposizioni, ossia il valore dell'esposizione complessiva verso amministrazioni regionali e autorità locali ai sensi dell'articolo 115, paragrafi 1, 3 e 5, del CRR per le esposizioni soggette al metodo standardizzato e ai sensi all'articolo 147, paragrafo 4, lettera a), del CRR per le esposizioni soggette al metodo IRB; banche multilaterali di sviluppo ai sensi dell'articolo 117, paragrafi 1 e 3, del CRR per le esposizioni soggette al metodo standardizzato e dell'articolo 147, paragrafo 4, lettera c), del CRR per le esposizioni soggette al metodo IRB; organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico ai sensi dell'articolo 116, paragrafi 1, 2, 3 e 5, del CRR per le esposizioni soggette al metodo standardizzato e ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 4, lettera b), del CRR per le esposizioni soggette al metodo IRB non trattate come emittenti sovrani, di cui al CRR.

Gli enti indicano l'esposizione complessiva anzidetta al netto delle esposizioni in stato di default.

EU-7

Esposizioni verso enti

Gli enti indicano la somma delle esposizioni, ossia il valore dell'esposizione delle esposizioni verso enti che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli da 119 a 121 del CRR per le esposizioni soggette al metodo standardizzato e per le esposizioni soggette al metodo IRB rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR che non sono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del CRR e che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 147, paragrafo 4, lettere da a) a c), del CRR.

Gli enti indicano l'esposizione complessiva al netto delle esposizioni in stato di default.

EU-8

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili

Gli enti indicano la somma delle esposizioni, ossia il valore dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 124 del CRR in caso di esposizioni soggette al metodo standardizzato e che sono esposizioni verso imprese di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR o esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR, se tali esposizioni sono garantite da ipoteche su beni immobili conformemente all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR per le esposizioni soggette al metodo IRB.

Gli enti indicano l'esposizione complessiva al netto delle esposizioni in stato di default.

EU-9

Esposizioni al dettaglio

Gli enti indicano la somma delle esposizioni, ossia il valore dell'esposizione complessiva delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio ai sensi dell'articolo 123 del CRR, in caso di esposizioni soggette al metodo standardizzato e che sono esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR, se tali esposizioni non sono garantite da ipoteche su beni immobili conformemente all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR per le esposizioni soggette al metodo IRB.

Gli enti indicano l'esposizione complessiva al netto delle esposizioni in stato di default.

EU-10

Esposizioni verso imprese

Gli enti indicano la somma delle esposizioni, ossia il valore dell'esposizione complessiva delle attività che sono esposizioni verso imprese (ossia esposizioni finanziarie e non finanziarie). Per le esposizioni soggette al metodo standardizzato, si tratta di esposizioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 122 del CRR, e per le esposizioni soggette al metodo IRB, si tratta di esposizioni verso imprese ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR, se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su beni immobili conformemente all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Per "imprese finanziarie" si intendono le imprese regolamentate e non regolamentate diverse dagli enti di cui alla riga EU-7 di questo modello, la cui principale attività è l'acquisizione di partecipazioni o l'esecuzione di una o più delle attività elencate nell'allegato I della CRD, e le imprese ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR, diverse dagli enti di cui alla riga EU-7 di questo modello.

Ai fini di questa cella, si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

Gli enti indicano l'esposizione complessiva al netto delle esposizioni in stato di default.

EU-11

Esposizioni in stato di default

Gli enti indicano la somma delle esposizioni, ossia il valore dell'esposizione complessiva delle attività in stato di default e, per le esposizioni soggette al metodo standardizzato, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 127 del CRR o, nel caso delle esposizioni soggette al metodo IRB, classificate nelle classi di esposizioni elencate all'articolo 147, paragrafo 2, del CRR se lo stato di default è intervenuto, conformemente all'articolo 178, del CRR.

EU-12

Altre esposizioni (ad es. in strumenti di capitale, cartolarizzazioni e altre attività diverse da crediti)

Gli enti indicano la somma delle esposizioni, ossia il valore dell'esposizione complessiva di altre esposizioni esterne al portafoglio di negoziazione di cui al CRR (ad esempio strumenti di capitale, cartolarizzazioni e altre attività diverse dai crediti; nel caso delle esposizioni soggette al metodo standardizzato, si tratta di attività classificate nelle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere k), m), n), o), p) e q), e, nel caso delle esposizioni soggette al metodo IRB, all'articolo 147, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del CRR). Gli enti includono le attività dedotte nella determinazione del capitale di classe 1 e quindi indicate nella riga 2 del modello EU LR2-LRCom, a meno che tali attività non siano incluse nelle riga EU-2 e nelle righe da EU-4 a EU-11 del modello EU LR3- LRSpl.

Tabella EU LRA: informativa sugli elementi qualitativi del coefficiente di leva finanziaria - Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi

6.

Gli enti compilano la tabella EU LRA applicando le istruzioni riportate di seguito, in applicazione dell'articolo 451, paragrafo 1, lettere d) ed e), del CRR.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

a)

Descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva

Articolo 451, paragrafo 1, lettera d), del CRR.

La voce "descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva" comprende tutte le informazioni utili su:

(a)

procedure e risorse utilizzate per valutare il rischio di leva finanziaria eccessiva;

(b)

eventuali strumenti quantitativi utilizzati per valutare il rischio di leva finanziaria eccessiva, comprese informazioni sui possibili obiettivi interni e comunicazione dell'eventuale uso di indicatori diversi dal coefficiente di leva finanziaria del CRR;

(c)

modalità con cui è tenuto conto dei disallineamenti di durata e delle attività vincolate nella gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva;

d)

processi di risposta alle variazioni del coefficiente di leva finanziaria, compresi processi e tempi del possibile aumento del capitale di classe 1 per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva; o processi e tempi della rettifica del denominatore del coefficiente (misura dell'esposizione complessiva) per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva.

b)

Descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato

Articolo 451, paragrafo 1, lettera e), del CRR.

La voce "descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato" comprende tutte le informazioni utili su:

(a)

quantificazione della variazione del coefficiente di leva finanziaria dalla precedente data di riferimento per l'informativa;

(b)

i principali fattori che hanno influito sul coefficiente di leva finanziaria dalla precedente data di riferimento per l'informativa, con note esplicative su:

1)

natura della variazione, indicando se riguardi il numeratore del coefficiente, il denominatore o entrambi;

2)

indicazione se la variazione sia il risultato di una decisione strategica interna e, in caso affermativo, se tale decisione abbia riguardato direttamente il coefficiente di leva finanziaria o se invece abbia inciso solo indirettamente su di esso;

3)

i più rilevanti fattori esterni collegati ai contesti economici e finanziari che hanno inciso sul coefficiente di leva finanziaria.


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


ALLEGATO XIII

Tabella EU LIQA: gestione del rischio di liquidità

a norma dell'articolo 451 bis, paragrafo 4, del CRR

Numero di riga

Informazioni qualitative — Testo libero

a)

Strategie e processi di gestione del rischio di liquidità, comprese politiche di diversificazione delle fonti e della durata del finanziamento previsto

 

b)

Struttura e organizzazione della funzione di gestione del rischio di liquidità (autorità, statuto, altre modalità)

 

c)

Descrizione del grado di accentramento della gestione della liquidità e di interazione tra le unità del gruppo

 

d)

Ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio di liquidità

 

e)

Politiche di copertura e di attenuazione del rischio di liquidità, strategie e processi per la sorveglianza continuativa sulla loro efficacia

 

f)

Descrizione sommaria dei piani di finanziamento di emergenza della banca

 

g)

Spiegazione del modo in cui vengono utilizzate le prove di stress

 

h)

Dichiarazione approvata dall'organo di amministrazione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione del rischio di liquidità dell'ente, che garantisca che i sistemi di gestione del rischio di liquidità messi in atto siano in linea con il profilo e la strategia dell'ente

 

i)

Breve dichiarazione sul rischio di liquidità approvata dall'organo di amministrazione che descriva sinteticamente il profilo di rischio di liquidità complessivo dell'ente associato alla strategia aziendale. Tale dichiarazione include i principali coefficienti e dati (diversi da quelli già coperti nel modello EU LIQ1 di cui al presente ITS) che forniscono alle parti interessate esterne un quadro completo della gestione del rischio di liquidità da parte dell'ente, compreso il modo in cui il profilo di rischio di liquidità dell'ente interagisce con la tolleranza al rischio stabilita dall'organo di amministrazione.

Tali coefficienti possono comprendere:

 

limiti di concentrazione sugli aggregati di garanzie reali e sulle fonti di finanziamento (sia prodotti che controparti)

strumenti di misurazione o parametri congegnati per valutare la struttura dello stato patrimoniale della banca o i flussi di cassa del progetto e le future posizioni di liquidità, tenendo conto dei rischi fuori bilancio specifici di tale banca

esposizioni di liquidità e fabbisogno di finanziamento a livello di singoli soggetti giuridici, succursali e filiazioni estere, tenendo conto dei limiti giuridici, regolamentari e operativi alla trasferibilità della liquidità

elementi di bilancio e fuori bilancio ripartiti in categorie di scadenza e i conseguenti squilibri di liquidità

Modello EU LIQ1: informazioni quantitative dell'LCR

Ambito di consolidamento: (individuale/consolidato)

 

a

b

c

d

e

f

g

h

Totale valore non ponderato (media)

Totale valore ponderato (media)

EU 1a

Trimestre che termina il (GG Mese AAAA)

T

T-1

T-2

T-3

T

T-1

T-2

T-3

EU 1b

Numero di punti di dati usati per il calcolo delle medie

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ LIQUIDE DI ELEVATA QUALITÀ

1

Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA)

Image 1

 

 

 

 

DEFLUSSI DI CASSA

2

Depositi al dettaglio e depositi di piccole imprese, di cui

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Depositi stabili

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Depositi meno stabili

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Depositi operativi (tutte le controparti) e depositi in reti di banche cooperative

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Depositi non operativi (tutte le controparti)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Debito non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Finanziamento all’ingrosso garantito

Image 2

 

 

 

 

10

Obblighi aggiuntivi

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Deflussi connessi ad esposizioni in derivati e altri obblighi in materia di garanzie reali

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Deflussi connessi alla perdita di finanziamenti su prodotti di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Linee di credito e di liquidità

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Altre obbligazioni di finanziamento contrattuali

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Altre obbligazioni di finanziamento potenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

16

TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA

Image 3

 

 

 

 

AFFLUSSI DI CASSA

17

Prestiti garantiti (ad es. contratti di vendita con patto di riacquisto passivo)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Afflussi da esposizioni pienamente in bonis

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Altri afflussi di cassa

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-19a

(Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili)

Image 4

 

 

 

 

EU-19b

(Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)

Image 5

 

 

 

 

20

TOTALE DEGLI AFFLUSSI DI CASSA

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-20a

Afflussi totalmente esenti

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-20b

Afflussi soggetti al massimale del 90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-20c

Afflussi soggetti al massimale del 75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORE CORRETTO TOTALE

EU-21

RISERVA DI LIQUIDITÀ

Image 6

 

 

 

 

22

TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA NETTI

Image 7

 

 

 

 

23

COEFFICIENTE DI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ

Image 8

 

 

 

 

Tabella EU LIQB: informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del modello EU LIQ1

a norma dell'articolo 451 bis, paragrafo 2, del CRR

Numero di riga

Informazioni qualitative — Testo libero

a)

Spiegazioni dei principali fattori che determinano i risultati dell'LCR e dell'evoluzione del contributo degli input al calcolo dell'LCR nel tempo

 

b)

Spiegazioni delle modifiche dell'LCR nel tempo

 

c)

Spiegazioni dell'effettiva concentrazione delle fonti di finanziamento

 

d)

Descrizione ad alto livello della composizione della riserva di liquidità dell'ente

 

e)

Esposizioni in derivati e potenziali richieste di garanzie reali

 

f)

Disallineamento di valuta nell'LCR

 

g)

Altri elementi nel calcolo dell'LCR che non sono rilevati nel modello di informativa sull'LCR, ma che l'ente considera rilevanti per il proprio profilo di liquidità

 

Modello EU LIQ2: coefficiente netto di finanziamento stabile

a norma dell'articolo 451 bis, paragrafo 3, del CRR

 

a

b

c

d

e

(Importo in valuta)

Valore non ponderato per durata residua

Valore ponderato

Privo di scadenza

< 6 mesi

da 6 mesi a < 1 anno

≥ 1 anno

Elementi di finanziamento stabile disponibile (ASF)

1

Elementi e strumenti di capitale

 

 

 

 

 

2

Fondi propri

 

 

 

 

 

3

Altri strumenti di capitale

 

 

 

 

 

4

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

5

Depositi stabili

 

 

 

 

 

6

Depositi meno stabili

 

 

 

 

 

7

Finanziamento all'ingrosso:

 

 

 

 

 

8

Depositi operativi

 

 

 

 

 

9

Altri finanziamenti all’ingrosso

 

 

 

 

 

10

Passività correlate

 

 

 

 

 

11

Altre passività:

 

 

 

 

 

12

NSFR derivati passivi

 

 

 

 

 

13

Tutte le altre passività e gli altri strumenti di capitale non compresi nelle categorie di cui sopra

 

 

 

 

 

14

Finanziamento stabile disponibile (ASF) totale

 

 

 

 

 

Elementi di finanziamento stabile richiesto (RSF)

15

Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA)

 

 

 

 

 

EU-15a

Attività vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno in un aggregato di copertura

 

 

 

 

 

16

Depositi detenuti presso altri enti finanziari a fini operativi

 

 

 

 

 

17

Prestiti e titoli in bonis:

 

 

 

 

 

18

Operazioni di finanziamento tramite titoli in bonis con clienti finanziari garantite da HQLA di livello 1 soggette a un coefficiente di scarto dello 0%

 

 

 

 

 

19

Operazioni di finanziamento tramite titoli in bonis con clienti finanziari garantite da altre attività e prestiti e anticipazioni a enti finanziari

 

 

 

 

 

20

Prestiti in bonis a clienti costituiti da società non finanziarie, clienti al dettaglio e piccole imprese e prestiti a emittenti sovrani e organismi del settore pubblico, di cui

 

 

 

 

 

21

Con un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % nel quadro del metodo standardizzato di Basilea II per il rischio di credito

 

 

 

 

 

22

Mutui ipotecari su immobili residenziali in bonis, di cui

 

 

 

 

 

23

Con un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % nel quadro del metodo standardizzato di Basilea II per il rischio di credito

 

 

 

 

 

24

Altri prestiti e titoli che non sono in stato di default e che non sono ammissibili come HQLA, compresi gli strumenti di capitale negoziati in mercati e i prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio

 

 

 

 

 

25

Attività correlate

 

 

 

 

 

26

Altre attività:

 

 

 

 

 

27

Merci negoziate fisicamente

 

 

 

 

 

28

Attività fornite come margine iniziale per i contratti derivati e come contributo ai fondi di garanzia delle CCP

 

 

 

29

NSFR derivati attivi

 

 

 

30

NSFR derivati passivi prima della deduzione del margine di variazione fornito

 

 

 

31

Tutte le altre attività non comprese nelle categorie di cui sopra

 

 

 

 

 

32

Elementi fuori bilancio

 

 

 

 

 

33

RSF totale

 

 

 

 

 

34

Coefficiente netto di finanziamento stabile (%)

 

 

 

 

 


ALLEGATO XIV

Istruzioni per la compilazione dei modelli sui requisiti di liquidità

Istruzioni per il modello EU LIQA sulla gestione del rischio di liquidità e sul modello EU LIQ1 per quanto riguarda l'LCR

1.

Gli enti soggetti alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") pubblicano le informazioni di cui all'articolo 451 bis del regolamento compilando la tabella EU LIQA, il modello EU LIQ1 e la tabella EU LIQB.

Tabella EU LIQA: gestione del rischio di liquidità

2.

Gli enti soggetti alla parte sei del CRR pubblicano le informazioni di cui all'articolo 451 bis, paragrafo 4, del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU LIQA di cui all'allegato XIII del presente regolamento di esecuzione.

3.

Ai fini della tabella EU LIQA, gli enti soggetti alla parte sei del CRR tengono presente che le caselle di testo nella tabella sono caselle a testo libero. Gli enti forniscono informazioni pertinenti, sia qualitative che quantitative, sugli obiettivi e sulle politiche di gestione del rischio di liquidità, in funzione dei loro modelli aziendali e dei loro profili di rischio di liquidità, sull'organizzazione e le funzioni coinvolte nella gestione del rischio di liquidità, conformemente all'articolo 435, paragrafo 1, del CRR e al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (2) per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi.

Modello EU LIQ1: informazioni quantitative dell'LCR

4.

Gli enti soggetti alla parte sei del CRR pubblicano le informazioni di cui all'articolo 451 bis, paragrafo 2, del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU LIQ1 di cui all'allegato XIII del presente regolamento di esecuzione.

5.

Nel pubblicare le informazioni richieste in questo modello, gli enti soggetti alla parte sei del CRR includono i valori e le cifre richiesti per ciascuno dei quattro trimestri di calendario precedenti la data di informativa (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre). Gli enti calcolano tali valori e cifre come medie semplici delle osservazioni a fine mese nei dodici mesi precedenti la fine di ciascun trimestre.

6.

Le informazioni richieste nel modello EU LIQ1 comprendono tutti gli elementi indipendentemente dalla valuta in cui sono denominati e sono pubblicati nella valuta utilizzata per le segnalazioni ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

7.

Per calcolare gli afflussi e i deflussi non ponderati e ponderati e le HQLA ponderate ai fini del modello EU LIQ1, gli enti applicano le seguenti istruzioni:

(a)

afflussi / deflussi: il valore non ponderato degli afflussi e dei deflussi è calcolato come saldo in essere di varie categorie o tipi di passività, elementi fuori bilancio o crediti contrattuali. Il valore "ponderato" per gli afflussi e i deflussi è calcolato come valore dopo l'applicazione dei coefficienti di afflusso e deflusso;

(b)

HQLA: il valore "ponderato" delle attività liquide di alta qualità (HQLA) è calcolato come valore dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto (haircut).

8.

Per calcolare il valore corretto della riserva di liquidità della voce 21 e il valore corretto dei deflussi di cassa netti totali della voce 22 del modello EU LIQ1, gli enti applicano ciascuna delle seguenti istruzioni:

(a)

il valore corretto della riserva di liquidità è il valore totale delle HQLA dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto e di eventuali massimali applicabili;

(b)

il valore corretto dei deflussi di cassa netti è calcolato dopo l'applicazione del massimale degli afflussi, ove applicabile.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

1

Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA)

Gli enti indicano l'importo di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come valore ponderato delle attività liquide prima di applicare il meccanismo di aggiustamento di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dell'anzidetto regolamento delegato.

2

Depositi al dettaglio e depositi di piccole imprese, di cui

Gli enti indicano come valore non ponderato l'importo dei depositi al dettaglio, conformemente agli articoli 24 e 25 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Gli enti pubblicano come valore ponderato il deflusso dei depositi al dettaglio conformemente agli articoli 24 e 25 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Gli enti indicano qui i depositi al dettaglio conformemente all'articolo 411, paragrafo 2, del CRR.

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti indicano anche, all'interno della pertinente categoria di depositi al dettaglio, l'importo delle "notes", delle obbligazioni e degli altri titoli emessi che sono venduti esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuti in un conto al dettaglio. Gli enti considerano per questa categoria di passività i tassi di deflusso applicabili previsti dal regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione per le diverse categorie di depositi al dettaglio.

3

Depositi stabili

Gli enti indicano come valore non ponderato la somma degli importi dei depositi stabili, conformemente all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Gli enti indicano come valore non ponderato la somma dei deflussi dei depositi stabili, conformemente all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Gli enti indicano qui la parte degli importi dei depositi al dettaglio che è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 94/19/CE (3) o alla direttiva 2014/49/UE (4) oppure da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo e che rientra in una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile o è detenuta in un conto transattivo, in conformità rispettivamente dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, se:

detti depositi non soddisfano i criteri per un tasso superiore di deflusso conformemente all'articolo 25, paragrafi 2, 3, o 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, e

detti depositi non sono stati aperti in paesi terzi in cui si applica un deflusso superiore conformemente all'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

4

Depositi meno stabili

Gli enti indicano come valore non ponderato la somma dei depositi al dettaglio, conformemente all'articolo 25, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Gli enti indicano come valore ponderato la somma dei deflussi di depositi al dettaglio conformemente all'articolo 25, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

5

Finanziamento all'ingrosso non garantito

Gli enti indicano le somme degli importi non ponderati e ponderati che sono necessari inclusi nella riga 6 "Depositi operativi (tutte le controparti) e depositi in reti di banche cooperative", nella riga 7 "Depositi non operativi (tutte le controparti)" e nella riga 8 "Debito non garantito" di questo modello.

6

Depositi operativi (tutte le controparti) e depositi in reti di banche cooperative

Gli enti indicano come valore non ponderato l'importo dei depositi operativi, conformemente all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Gli enti indicano come valore ponderato i deflussi di depositi operativi, conformemente all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Gli enti indicano qui la parte dei depositi operativi, conformemente all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, necessaria per la prestazione di servizi operativi. I depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage sono considerati depositi non operativi conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

La parte dei depositi operativi che supera l'importo necessario per la prestazione dei servizi operativi non è da indicarsi qui.

7

Depositi non operativi (tutte le controparti)

Gli enti indicano come valore non ponderato l'importo dei depositi non operativi, conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 1, e all'articolo 31 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Gli enti indicano come valore ponderato il deflusso dei depositi non operativi, conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 1, e all'articolo 31 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Gli enti indicano qui i depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

La parte dei depositi operativi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, in eccesso rispetto a quella richiesta per la prestazione di servizi operativi, è indicata qui.

8

Debito non garantito

Gli enti indicano come valore non ponderato il saldo in essere di notes, obbligazioni e altri titoli di debito di propria emissione, diversi da quelli indicati come depositi al dettaglio, di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. L'importo comprende anche le cedole in scadenza nei successivi 30 giorni di calendario relative a tutti i predetti titoli.

Gli enti indicano come valore ponderato il deflusso di tali notes, obbligazioni e altri titoli di debito indicati al paragrafo precedente.

9

Finanziamento all'ingrosso garantito

Gli enti indicano come valore ponderato la somma dei deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite o da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e da swaps con garanzie reali e altre operazioni con forma analoga conformemente all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

10

Obblighi aggiuntivi

Gli enti indicano le somme degli importi non ponderati e ponderati che sono necessari, indicati nella riga 11 "Deflussi connessi ad esposizioni in derivati e altri obblighi in materia di garanzie reali", nella riga 12 "Deflussi connessi alla perdita di finanziamenti su prodotti di debito" e nella riga 13 "Linee di credito e di liquidità" di questo modello.

11

Deflussi connessi ad esposizioni in derivati e altri obblighi in materia di garanzie reali

Gli enti indicano come valore non ponderato e come valore ponderato la somma, rispettivamente, dei seguenti importi e deflussi:

il valore di mercato e i deflussi pertinenti di garanzie reali diverse dalle garanzie reali di livello 1 fornite per i contratti elencati nell'allegato II del CRR e i derivati su crediti, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;

il valore di mercato e i deflussi pertinenti di garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima (EHQ) fornite per i contratti elencati nell'allegato II del CRR e i derivati su crediti, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;

l'importo totale di ulteriori deflussi calcolati e notificati alle autorità competenti, conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, come deflussi significativi dovuti al deterioramento della propria qualità creditizia;

l'importo dei deflussi derivanti dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni su derivati, come previsto all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e calcolato conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/208 della Commissione (5);

l'importo dei deflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del CRR e da derivati su crediti come previsto all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e calcolato conformemente all'articolo 21 del medesimo regolamento delegato;

il valore di mercato e i deflussi pertinenti di garanzie reali in eccesso detenute dall'ente delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento, come previsto all'articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;

il valore di mercato e i deflussi pertinenti delle garanzie reali che devono essere fornite alla controparte entro il periodo di 30 giorni di calendario, come previsto all'articolo 30, paragrafo 6, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;

il valore di mercato e i deflussi pertinenti delle garanzie reali ammissibili come attività liquide ai fini del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, che possono essere sostituite ad attività corrispondenti ad attività che non sarebbero ammissibili come attività liquide ai fini del titolo II dello stesso regolamento senza il consenso dell'ente, come previsto all'articolo 30, paragrafo 6, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

12

Deflussi connessi alla perdita di finanziamenti su prodotti di debito

Gli enti pubblicano come valore non ponderato e come valore ponderato rispettivamente l'importo e i deflussi della perdita di finanziamenti su attività di finanza strutturata, come previsto all'articolo 30, paragrafi 8, 9 e 10, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Gli enti ipotizzano un deflusso del 100 % per perdita di finanziamenti su titoli garantiti da attività, obbligazioni garantite e altri strumenti finanziari strutturati con scadenza entro 30 giorni di calendario, emessi dall'ente creditizio stesso o da conduit o società veicolo sponsorizzati.

Gli enti che forniscono linee di liquidità associate a programmi di finanziamento indicati qui non devono conteggiare due volte lo strumento di finanziamento in scadenza e la linea di liquidità per i programmi consolidati.

13

Linee di credito e di liquidità

Gli enti indicano come valore non ponderato e come valore ponderato rispettivamente l'importo e il deflusso delle linee di credito e di liquidità conformemente all'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Gli enti indicano qui anche le linee irrevocabili conformemente all'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

14

Altre obbligazioni di finanziamento contrattuali

Gli enti indicano come valore non ponderato e come valore ponderato la somma degli importi e dei deflussi, rispettivamente, dei seguenti elementi:

attività prese a prestito su base non garantita e con scadenza entro 30 giorni, come previsto all'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Per tali attività è presunto l'esaurimento totale, con conseguente deflusso del 100 %. Gli enti indicano il valore di mercato delle attività prese in prestito su base non garantita che scadono nel periodo di 30 giorni quando l'ente creditizio non possiede i titoli e questi non rientrano nella riserva di liquidità dell'ente;

posizioni corte coperte da un prestito di titoli non garantito. Come stabilito all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti aggiungono un deflusso aggiuntivo corrispondente al 100 % del valore di mercato dei titoli o delle altre attività vendute allo scoperto, a meno che l'ente creditizio li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo 30 giorni di calendario. Qualora la posizione corta sia coperta mediante un'operazione garantita di finanziamento tramite titoli, l'ente creditizio ipotizza che la posizione corta sia mantenuta durante tutto il periodo di 30 giorni di calendario, e applica un tasso di deflusso dello 0 %;

passività risultanti dalle spese di funzionamento. Come stabilito all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti indicano l'importo del saldo in essere delle passività risultanti dalle loro spese di funzionamento. Tali passività non determinano deflussi;

altre operazioni non garantite che giungono a scadenza nei successivi 30 giorni di calendario e che non sono contemplate negli articoli da 24 a 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, che, come stabilito all'articolo 31 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, attivano il tasso di deflusso del 100 %.

15

Altre obbligazioni di finanziamento potenziali

Gli enti indicano come valore non ponderato e come valore ponderato la somma degli importi e dei deflussi, rispettivamente, dei seguenti elementi:

altri prodotti e servizi di cui all'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Gli enti indicano qui i prodotti o servizi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. L'importo da indicare è l'importo massimo utilizzabile dei prodotti o servizi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;

eccedenza degli impegni contrattuali di estendere il finanziamento a clienti non finanziari entro 30 giorni di calendario, come previsto all'articolo 31 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;

compensazione interna delle posizioni dei clienti conformemente all'articolo 30, paragrafo 11, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Gli enti indicano qui il valore di mercato delle attività illiquide dei clienti che sono state utilizzate, in relazione ai servizi di prime brokerage, dagli enti creditizi stessi per coprire vendite allo scoperto di un altro cliente compensandole internamente.

16

TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA

Gli enti indicano la somma del valore ponderato delle seguenti voci secondo le presenti istruzioni:

riga 2: depositi al dettaglio e depositi di piccole imprese di questo modello;

riga 5: finanziamento all'ingrosso non garantito di questo modello;

riga 9: finanziamento all'ingrosso garantito di questo modello;

riga 10: obblighi aggiuntivi di questo modello;

riga 14: altre obbligazioni di finanziamento contrattuali di questo modello;

riga 15: altre obbligazioni di finanziamento potenziali di questo modello.

17

Prestiti garantiti (ad es. contratti di vendita con patto di riacquisto passivo)

Gli enti indicano come valore non ponderato la somma degli elementi seguenti:

gli importi di operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con durata residua non superiore a 30 giorni, come previsto all'articolo 32, paragrafo 3, lettere b), c) e f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;

il valore di mercato delle garanzie reali date in prestito in swap di garanzie come previsto all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Gli enti indicano come valore ponderato la somma degli elementi seguenti:

gli afflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con durata residua non superiore a 30 giorni, come previsto all'articolo 32, paragrafo 3, lettere b), c) e f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;

afflussi da swap di garanzie come previsto all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

18

Afflussi da esposizioni pienamente in bonis

Gli enti indicano come valore non ponderato e come valore ponderato la somma degli importi e degli afflussi totali, rispettivamente, dei seguenti elementi:

importi dovuti da clienti non finanziari (ad eccezione delle banche centrali) come previsto all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;

importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari, come previsto all'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;

importi dovuti per operazioni di finanziamento al commercio con durata residua non superiore a 30 giorni di calendario, come previsto all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;

afflussi corrispondenti ai deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

19

Altri afflussi di cassa

Gli enti indicano come valore non ponderato e come valore ponderato la somma degli importi e degli afflussi totali, rispettivamente, dei seguenti elementi:

importi dovuti da titoli in scadenza entro 30 giorni di calendario, come previsto all'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;

prestiti con data di scadenza contrattuale non definita, come previsto all'articolo 32, paragrafo 3, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;

importi dovuti da posizioni nei più importanti strumenti di indici azionari, purché non si conteggino due volte con le attività liquide, come previsto all'articolo 32, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le posizioni comprendono gli importi dovuti per contratto entro 30 giorni di calendario, quali i dividendi in contante sui più importanti indici e il contante dovuto per tali strumenti di capitale venduti ma non ancora regolati, laddove non siano rilevati come attività liquide conformemente al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;

afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela conformemente all'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Gli afflussi sono considerati solo se questi saldi sono mantenuti in attività liquide conformemente al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;

afflussi da derivati come previsto all'articolo 32, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;

afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema di tutela istituzionale quando l'autorità competente ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso conformemente all'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;

altri afflussi di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

EU-19a

(Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili)

Come previsto all'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti pubblicano come valore ponderato l'eccesso di tali afflussi ponderati rispetto a tali deflussi.

EU-19b

(Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)

Come previsto all'articolo 2, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti creditizi, ai fini dell'informativa su base consolidata, pubblicano come valore ponderato gli afflussi derivanti da un ente creditizio specializzato connesso di cui all'articolo 33, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, che superano l'importo dei deflussi derivanti dalla stessa impresa.

20

TOTALE DEGLI AFFLUSSI DI CASSA

Gli enti indicano la somma del valore ponderato e non ponderato delle seguenti voci secondo le presenti istruzioni:

riga 17: prestiti garantiti (ad esempio contratti di vendita con patto di riacquisto passivo) di questo modello;

riga 18: afflussi da esposizioni pienamente in bonis di questo modello;

riga 19: altri afflussi di cassa di questo modello;

meno:

riga EU-19a: (differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili) di questo modello;

riga EU-19b: (afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso) di questo modello

EU-20a

Afflussi totalmente esenti

Gli enti indicano, come valore non ponderato e ponderato, l'importo totale delle attività/degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile e i loro pertinenti afflussi totali, rispettivamente, esenti dal massimale degli afflussi conformemente agli articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

EU-20b

Afflussi soggetti al massimale del 90 %

Gli enti indicano, come valore non ponderato e ponderato, l'importo totale delle attività/degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile e i loro pertinenti afflussi totali, rispettivamente, soggetti al massimale del 90 % degli afflussi conformemente agli articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

EU-20c

Afflussi soggetti al massimale del 75 %

Gli enti indicano, come valore non ponderato e ponderato, l'importo totale delle attività/degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile e i loro pertinenti afflussi totali, rispettivamente, soggetti al massimale del 75 % degli afflussi conformemente agli articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

EU-21

RISERVA DI LIQUIDITÀ

Gli enti pubblicano come valore corretto il valore della loro riserva di liquidità calcolata conformemente all'allegato I "Formule per determinare la composizione della riserva di liquidità" del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

22

TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA NETTI

Gli enti indicano il valore corretto dei deflussi netti di liquidità che è pari ai deflussi totali meno la riduzione per gli afflussi totalmente esenti meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 75 %.

23

COEFFICIENTE DI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ (%)

Gli enti indicano come valore corretto la percentuale della voce "coefficiente di copertura della liquidità (%)" come definito all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Il requisito di copertura della liquidità è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i suoi deflussi netti di liquidità nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale.

Tabella EU LIQB: informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del modello EU LIQ1

9.

Gli enti soggetti alla parte sei del CRR pubblicano le informazioni di cui all'articolo 451 bis, paragrafo 2, del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU LIQB di cui all'allegato XIII del presente regolamento di esecuzione.

10.

La tabella EU LIQB fornisce informazioni qualitative sugli elementi inclusi nel modello EU LIQ1 sulle informazioni quantitative relative all'LCR.

11.

Gli enti soggetti alla parte sei del CRR tengono presente che le caselle di testo in questa tabella sono caselle a testo libero e, ove possibile, vi includono gli elementi conformemente alla loro valutazione nel contesto della definizione del coefficiente di copertura della liquidità nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e delle ulteriori metriche di controllo della liquidità di cui al capo 7 ter del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (6).

Istruzioni sul modello EU LIQ2 sull'informativa relativa al coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR)

12.

Gli enti soggetti alla parte sei del CRR pubblicano le informazioni incluse nel modello EU LIQ2 in applicazione dell'articolo 451 bis, paragrafo 3, del CRR conformemente alle istruzioni contenute nel presente allegato. Sono pubblicati i dati di fine trimestre per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa. Per esempio, l'informativa annuale comprende quattro serie di dati che coprono l'ultimo trimestre e i tre trimestri precedenti.

13.

Le informazioni richieste nel modello EU LIQ2 comprendono tutte le attività, le passività e gli elementi fuori bilancio indipendentemente dalla valuta in cui sono denominati e sono indicati nella valuta utilizzata per le segnalazioni ai sensi dell'articolo 411, paragrafo 15, del CRR.

14.

Al fine di evitare doppi conteggi, gli enti non indicano le attività o le passività associate a garanzie reali fornite o ricevute come margine di variazione conformemente all'articolo 428 duodecies, paragrafo 4, e all'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, del CRR, come margine iniziale e come contributo al fondo di garanzia di una CCP conformemente all'articolo 428 quatertricies, lettere a) e b), del CRR.

15.

I depositi mantenuti nel contesto di un sistema di tutela istituzionale o di una rete cooperativa che sono considerati attività liquide sono indicati come tali. Gli altri elementi all'interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale sono indicati nelle pertinenti categorie generali nel modello relativo al finanziamento stabile richiesto o disponibile.

16.

Gli enti indicano sempre i valori contabili come "valore non ponderato per durata residua" nelle colonne a, b, c e d del modello, ad eccezione dei casi di contratti derivati per i quali gli enti fanno riferimento al valore equo come specificato nell'articolo 428 quinquies, paragrafo 2, del CRR.

17.

Gli enti indicano il "valore ponderato" nella colonna e di questo modello. Questo valore rispecchia il valore di cui all'articolo 428 quater, paragrafo 2, del CRR equivalente al risultato del valore non ponderato moltiplicato per i fattori di finanziamento stabile.

18.

L'importo delle attività e delle passività risultanti da operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) con un'unica controparte è considerato su base netta qualora si applichi l'articolo 428 sexies del CRR. Nel caso in cui le singole operazioni compensate fossero assoggettate a fattori di finanziamento stabile richiesto (RSF) differenti, se considerati separatamente, l'importo compensato da indicare, nel caso di attività, è assoggettato al fattore di RSF più elevato.

19.

Nella descrizione che accompagna questo modello gli enti forniscono tutte le spiegazioni necessarie per facilitare la comprensione dei risultati e dei dati di accompagnamento. Gli enti spiegano almeno:

a.

i fattori che determinano i risultati del coefficiente netto di finanziamento stabile e i motivi dei cambiamenti intra-periodo e dei cambiamenti nel tempo (ad esempio, cambiamenti nelle strategie, nella struttura di finanziamento, nelle circostanze); e

b.

la composizione delle attività e delle passività interdipendenti dell'ente e la misura in cui tali operazioni sono interconnesse.

Elementi di finanziamento stabile disponibile (ASF)

20.

Conformemente all'articolo 428 decies del CRR, salvo diversamente specificato nella parte sei, titolo IV, capo 3, del CRR, l'ammontare del finanziamento stabile disponibile (ASF) è calcolato moltiplicando l'importo delle passività e dei fondi propri, come valore non ponderato, per i fattori di finanziamento stabile disponibile. Il valore ponderato nella colonna e di questo modello rispecchia l'ammontare del finanziamento stabile disponibile.

21.

Tutte le passività e i fondi propri sono indicati con una disaggregazione per durata residua nelle colonne a, b, c e d di questo modello, calcolati conformemente agli articoli 428 undecies, 428 sexdecies e 428 octotricies del CRR, con la seguente ripartizione in termini di categorie di scadenze:

a.

privo di scadenza: gli elementi da indicare nella categoria "privo di scadenza" non hanno una durata stabilita o sono irredimibili;

b.

durata residua inferiore a sei mesi;

c.

durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno; e

d.

durata residua pari o superiore a un anno.

Elementi di finanziamento stabile richiesto (RSF)

22.

Gli enti indicano nella categoria adeguata tutte le attività di cui detengono la proprietà effettiva anche se non sono contabilizzate nel loro bilancio. Le attività di cui gli enti non detengono la proprietà effettiva non sono indicate anche se tali attività sono contabilizzate nel loro bilancio.

23.

Conformemente all'articolo 428 septdecies del CRR, salvo diversamente specificato nella parte sei, titolo IV, capo 4, del CRR, l'ammontare del finanziamento stabile richiesto (RSF) è calcolato moltiplicando il valore non ponderato delle attività e degli elementi fuori bilancio per i fattori di finanziamento stabile richiesto.

24.

Le attività ammissibili come attività liquide di elevata qualità (HQLA) conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono indicate come tali in una riga apposita a prescindere dalla loro durata residua.

25.

Tutte le attività e tutti gli elementi fuori bilancio diversi dalle HQLA sono indicati con una ripartizione in base alla loro durata residua conformemente all'articolo 428 octodecies del CRR. Le categorie di scadenze degli importi, dei fattori standard e dei fattori applicabili sono le seguenti:

a.

durata residua inferiore a sei mesi o senza scadenza stabilita;

b.

durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno; e

c.

durata residua pari o superiore a un anno.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Riga

Spiegazione

 

Elementi di finanziamento stabile disponibile (ASF)

1

Elementi e strumenti di capitale

Gli enti indicano qui la somma degli importi delle righe 2 e 3 di questo modello.

2

Fondi propri

Articolo 428 sexdecies, lettere a), b) e c), del CRR.

Gli enti includono qui la somma dei seguenti elementi:

elementi del capitale primario di classe 1 (CET1) prima dell'applicazione di filtri prudenziali, deduzioni ed esenzioni o alternative di cui agli articoli da 32 a 36 e agli articoli 48, 49 e 79 del CRR;

elementi aggiuntivi di classe 1 (AT1) prima dell'applicazione delle deduzioni e delle esenzioni di cui agli articoli 56 e 79 del CRR; e

elementi di classe 2 (T2) prima dell'applicazione delle deduzioni e delle esenzioni di cui agli articoli 66 e 79 del CRR e con durata residua pari o superiore a un anno alla data di riferimento dell'informativa.

Gli elementi CET1 e AT1 sono strumenti irredimibili da indicarsi nella categoria "privo di scadenza". Gli elementi AT1 richiamabili dall'ente, solo se la durata delle opzioni call è inferiore a un anno, non saranno indicati nella categoria "privo di scadenza", bensì nella categoria di durata applicabile (ossia durata residua inferiore a sei mesi o durata residua minima di almeno sei mesi ma inferiore a un anno). Questo indipendentemente dal fatto che l'opzione sia stata esercitata o meno.

Per quanto riguarda gli elementi T2, la categoria di scadenza pari o superiore a un anno include gli strumenti con durata residua equivalente e, nei casi eccezionali di strumenti T2 privi di scadenza, anche tali strumenti. Nel caso di elementi T2 richiamabili dall'ente, e indipendentemente dal fatto che l'ente abbia esercitato l'opzione call, la durata residua dello strumento sarà determinata dalla data dell'opzione call. In tal caso, l'ente indica tali elementi nella pertinente categoria di durata e non applica il fattore di ASF del 100 % se l'opzione può essere esercitata entro un anno.

3

Altri strumenti di capitale

Articolo 428 sexdecies, lettera d), e articolo 428 duodecies, paragrafo 3, lettera d), del CRR.

Altri strumenti di capitale con durata residua pari o superiore a un anno alla data di riferimento per l'informativa.

Nel caso di altri strumenti di capitale richiamabili dall'ente, e indipendentemente dal fatto che l'ente abbia esercitato l'opzione call, la durata residua dello strumento sarà determinata dalla data dell'opzione call. In tal caso, l'ente indica tali elementi nella pertinente categoria di durata e non applica il fattore di ASF del 100 % se l'opzione può essere esercitata entro un anno.

4

Depositi al dettaglio

Gli enti indicano qui la somma degli importi delle righe 5 e 6 di questo modello.

5

Depositi al dettaglio stabili

Articolo 428 quindecies del CRR.

Gli enti includono la parte degli importi dei depositi al dettaglio che è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo e che rientra in una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile o è detenuta in un conto transattivo, ai sensi rispettivamente dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, se:

detti depositi non soddisfano i criteri per un tasso superiore di deflusso ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, nel qual caso sono inclusi come "depositi meno stabili"; o

detti depositi non sono stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, nel qual caso sono inclusi come "depositi meno stabili".

6

Depositi al dettaglio meno stabili

Articolo 428 quaterdecies del CRR.

Gli enti indicano l'importo di altri depositi al dettaglio, diversi da quelli indicati come "depositi al dettaglio stabili" nella riga 5 di questo modello.

7

Finanziamento (funding) all'ingrosso

Gli enti indicano qui la somma degli importi delle righe 8 e 9 di questo modello.

8

Depositi operativi

Articolo 428 terdecies, lettera a), del CRR.

Gli enti pubblicano qui la parte dei depositi ricevuti (sia da clienti finanziari che da altri clienti non finanziari) che soddisfa i criteri per i depositi operativi di cui all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, necessaria per la prestazione di servizi operativi. I depositi operativi che superano l'importo necessario per la prestazione dei servizi operativi non sono inclusi qui ma nella riga 9, "Altri finanziamenti all'ingrosso" di questo modello.

I depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage sono considerati depositi non operativi conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e sono indicati nella riga 9 "Altri finanziamenti all'ingrosso" di questo modello.

9

Altri finanziamenti all'ingrosso

Articolo 428 terdecies, lettere da b) a d), articolo 428 octies e articolo 428 duodecies, paragrafo 3, lettere c) e d), del CRR.

Gli enti pubblicano qui i finanziamenti all'ingrosso diversi dall'importo dei depositi operativi necessari per la prestazione di servizi operativi. Sono comprese le passività fornite dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali, dalle autorità locali, dagli organismi del settore pubblico, dalle banche multilaterali di sviluppo, dalle organizzazioni internazionali, dalle banche centrali e da qualsiasi altro cliente non finanziario o finanziario, nonché le passività per le quali la controparte non può essere determinata, compresi i titoli emessi quando il possessore non può essere identificato.

10

Passività correlate

Articolo 428 duodecies, paragrafo 3, lettera b), del CRR.

Gli enti indicano le passività che, dopo essere state autorizzate dall'autorità competente, sono trattate come correlate ad attività a norma dell'articolo 428 septies del CRR.

11

Altre passività

Gli enti indicano qui la somma degli importi delle righe 12 e 13 di questo modello.

12

NSFR derivati passivi

Articolo 428 duodecies, paragrafo 4, del CRR.

Gli enti indicano l'importo assoluto della differenza negativa tra insiemi di attività soggette a compensazione calcolate conformemente all'articolo 428 duodecies, paragrafo 4, del CRR.

13

Tutte le altre passività e gli altri strumenti di capitale non compresi nelle categorie di cui sopra

Articolo 428 duodecies, paragrafi 1 e 3, del CRR.

Gli enti includono qui la somma dei seguenti elementi:

debiti rilevati sulla base della data di negoziazione derivanti da acquisti di strumenti finanziari, di valute estere e di merci che si prevede verranno regolati entro il normale ciclo di regolamento o il periodo consueto per la borsa o il tipo di operazione pertinente, oppure che non sono stati regolati, ma che tuttavia si prevede verranno regolati, conformemente all'articolo 428 duodecies, paragrafo 3, lettera a), del CRR;

passività fiscali differite, considerando come durata residua la data più prossima alla quale tali passività potrebbero essere realizzate, conformemente all'articolo 428 duodecies, paragrafo 2, lettera a), del CRR;

interessi di minoranza, considerando come durata residua la scadenza dello strumento, conformemente all'articolo 428 duodecies, paragrafo 1, lettera b), del CRR; e

altre passività, ad esempio posizioni corte e posizioni con scadenza aperta, conformemente all'articolo 428 duodecies, paragrafi 1 e 3, del CRR.

14

Finanziamento stabile disponibile (ASF) totale

Parte sei, titolo IV, capo 3, del CRR.

Gli enti indicano qui il totale degli elementi che forniscono il finanziamento stabile disponibile conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 3, del CRR (somma degli importi delle righe 1, 4, 7, 10 e 11 di questo modello).

 

Elementi di finanziamento stabile richiesto (RSF)

15

Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA)

Gli enti includono qui anche le attività liquide di elevata qualità vincolate e non vincolate conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, indipendentemente dal fatto che soddisfino i requisiti operativi di cui all'articolo 8 di detto regolamento delegato, conformemente agli articoli da 428 novodecies a 428 duotricies del CRR.

EU-15a

Attività vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno in un aggregato di copertura

Articolo 428 quatertricies, lettera h, del CRR.

Gli enti pubblicano qui l'importo delle somme dovute da prestiti che non sono in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR e le attività liquide vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno in un aggregato di copertura finanziato da obbligazioni garantite di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE (7) o obbligazioni garantite che soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del CRR.

16

Depositi detenuti presso altri enti finanziari a fini operativi

Articolo 428 untricies, lettera b), del CRR.

Gli enti pubblicano qui l'importo delle somme dovute da prestiti che non sono in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR e sono depositi operativi a norma del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e sono necessari per la prestazione di servizi operativi.

17

Prestiti e titoli in bonis:

gli enti indicano qui la somma degli importi delle righe 18, 19, 20, 22 e 24 di questo modello.

18

Operazioni di finanziamento tramite titoli in bonis con clienti finanziari garantite da HQLA di livello 1 soggette a un coefficiente di scarto dello 0 %

Articolo 428 sexies, articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), e articolo 428 vicies, lettera b), del CRR.

Gli enti pubblicano qui l'importo delle somme dovute da operazioni di finanziamento tramite titoli che non sono in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR con clienti finanziari e che sono garantite da attività di livello 1 ammissibili a un coefficiente di scarto dello 0 % a norma del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

19

Operazioni di finanziamento tramite titoli in bonis con clienti finanziari garantite da altre attività e altri prestiti e anticipazioni a enti finanziari

Articolo 428 vicies, lettera b), articolo 428 untricies, lettera d), articolo 428 quintricies, paragrafo 1, lettera b), e articolo 428 tervicies, lettera a), del CRR.

Gli enti includono qui la somma dei seguenti elementi:

l'importo delle somme dovute da operazioni di finanziamento tramite titoli che non sono in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR con clienti finanziari e che sono garantite da attività diverse da quelle di livello 1 ammissibili a un coefficiente di scarto dello 0 % a norma del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione; e

l'importo delle somme dovute da altri prestiti e anticipazioni, che non sono in stato di default a norma dell'articolo 178 del CRR, con clienti finanziari, conformemente all'articolo 428 tervicies, lettera a), e all'articolo 428 untricies, lettera d), punto iii), del CRR.

20

Prestiti in bonis a clienti costituiti da società non finanziarie, clienti al dettaglio, piccole imprese e prestiti a emittenti sovrani e organismi del settore pubblico, di cui:

articolo 428 untricies, lettera c), 428 tertricies e articolo 428 quatertricies, lettera c), del CRR.

Gli enti indicano qui gli importi delle somme dovute da prestiti che non sono in stato di default a norma dell'articolo 178 del CRR, che sono prestiti sugli immobili residenziali pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera e), del CRR o prestiti, esclusi i prestiti ai clienti finanziari e i prestiti di cui agli articoli da 428 novodecies a 428 untricies, eccetto l'articolo 428 untricies, lettera c), del CRR, indipendentemente dai fattori di ponderazione del rischio assegnati a tali prestiti. Tale importo non comprende le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali.

21

Con un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % nel quadro del metodo standardizzato di Basilea II per il rischio di credito

Articolo 428 untricies, lettera c), e articolo 428 tertricies del CRR.

Gli enti pubblicano qui gli importi dei prestiti della riga 21 di questo modello a cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR.

22

Mutui ipotecari su immobili residenziali in bonis, di cui:

articolo 428 untricies, lettera c), 428 tertricies, lettera a), e articolo 428 quatertricies, lettera c), del CRR.

Gli enti indicano qui gli importi delle somme dovute da prestiti che non sono in stato di default a norma dell'articolo 178 del CRR, che sono prestiti garantiti da mutui ipotecari su immobili residenziali, esclusi i prestiti ai clienti finanziari e i prestiti di cui agli articoli da 428 novodecies a 428 untricies, eccetto l'articolo 428 untricies, lettera c), del CRR, indipendentemente dai fattori di ponderazione del rischio assegnati a tali prestiti.

23

Con un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % nel quadro del metodo standardizzato di Basilea II per il rischio di credito

Articolo 428 untricies, lettera c), e articolo 428 tertricies, lettera a), del CRR.

Gli enti pubblicano qui gli importi dei prestiti della riga 22 di questo modello a cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR.

24

Altri prestiti e titoli che non sono in stato di default e che non sono ammissibili come HQLA, compresi gli strumenti di capitale negoziati in mercati e i prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio

Gli enti indicano qui la somma dei seguenti elementi:

a norma dell'articolo 428 quatertricies, lettere e) e f), del CRR, titoli che non sono in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR e che non sono attività liquide a norma del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, a prescindere dal fatto che soddisfino i requisiti operativi ivi stabiliti; e

prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio conformemente all'articolo 428 tervicies, lettera b), all'articolo 428 untricies, lettera e) e all'articolo 428 quatertricies, lettera d), del CRR.

25

Attività correlate

Articolo 428 septies e articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera f), del CRR.

Gli enti indicano qui le attività che, essendo state autorizzate dalle autorità competenti, sono interdipendenti dalle passività conformemente all'articolo 428 septies del CRR.

26

Altre attività:

gli enti indicano qui la somma degli importi delle righe 27, 28, 29, 30 e 31 di questo modello.

27

Merci negoziate fisicamente

Articolo 428 quatertricies, lettera g), del CRR.

Gli enti indicano qui l'importo delle merci negoziate fisicamente. Questo importo non comprende gli strumenti derivati su merci.

28

Attività fornite come margine iniziale per i contratti derivati e come contributo ai fondi di garanzia delle CCP

Gli enti includono qui la somma dei seguenti elementi:

l'importo del finanziamento stabile richiesto risultante da derivati, conformemente agli articoli 428 quinquies, 428 vicies, paragrafo 2, articolo 428 quatertricies, lettera a), e articolo 428 quintricies, paragrafo 2, del CRR, relativo ai margini iniziali per i contratti derivati; e

l'importo relativo agli elementi forniti come contributo al fondo di garanzia di una CCP conformemente all'articolo 428 quatertricies, lettera b), del CRR.

29

NSFR derivati attivi

Articolo 428 quinquies e 428 quintricies, paragrafo 2, del CRR.

Gli enti includono qui l'importo del finanziamento stabile richiesto risultante da derivati, conformemente all'articolo 428 quinquies, all'articolo 428 vicies, paragrafo 2, all'articolo 428 quatertricies, lettera a), e all'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, del CRR, calcolato come importo assoluto della differenza positiva tra insiemi di attività soggette a compensazione calcolato conformemente all'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, del CRR.

30

NSFR derivati passivi prima della deduzione del margine di variazione fornito

Articolo 428 vicies, paragrafo 2, del CRR.

Gli enti pubblicano qui l'importo del finanziamento stabile richiesto relativo a derivati passivi, conformemente agli articoli 428 quinquies, 428 vicies, paragrafo 2, 428 quatertricies, lettera a), e 428 quintricies, paragrafo 2, del CRR, ossia il valore equo assoluto degli insiemi di attività soggette a compensazione con un valore equo negativo calcolato conformemente all'articolo 428 vicies, paragrafo 2, del CRR.

31

Tutte le altre attività non comprese nelle categorie di cui sopra

Gli enti includono qui la somma dei seguenti elementi:

crediti rilevati sulla base della data di negoziazione conformemente all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera e), del CRR;

attività deteriorate conformemente all'articolo 428 quintricies, paragrafo 1, lettera b), del CRR;

riserve presso banche centrali che non sono considerate HQLA; e

altre attività non menzionate tra gli elementi precedenti elencati sopra.

32

Elementi fuori bilancio

Gli enti pubblicano qui l'importo degli elementi fuori bilancio soggetti ai requisiti di finanziamento stabile richiesto.

33

Finanziamento stabile richiesto (RSF) totale

Parte sei, titolo IV, capo 4, del CRR.

Gli enti indicano qui il totale degli elementi soggetti al finanziamento stabile richiesto, conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 4, del CRR (somma degli importi delle righe 15, EU-15a, 16, 17, 25, 26, e 32 di questo modello).

34

Coefficiente netto di finanziamento stabile (%)

NSFR calcolato conformemente all'articolo 428 ter, paragrafo 1, del CRR


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(3)  Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).

(4)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2017/208 della Commissione, del 31 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i deflussi aggiuntivi di liquidità corrispondenti al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente in strumenti derivati (GU L 33 dell'8.2.2017, pag. 14).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(7)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).


ALLEGATO XV

Tableau EU CRA: informations qualitatives générales sur le risque de crédit

Les établissements doivent décrire leurs objectifs et politiques en matière de gestion du risque de crédit en fournissant les informations suivantes:

Informations qualitatives

(a)

Dans la brève déclaration sur les risques soumise conformément à l’article 435, paragraphe 1, point f), du CRR, indiquer comment le modèle d’entreprise donne naissance aux composants du profil de risque de crédit de l’établissement.

(b)

Dans la présentation des stratégies et processus visant à gérer le risque de crédit et des politiques destinées à couvrir et atténuer le risque conformément à l’article 435, paragraphe 1, points a) et d), du CRR, indiquer les critères et l’approche utilisés pour définir la politique de gestion du risque de crédit et fixer les limites en matière de risque de crédit.

(c)

Lors de la présentation de la structure et de l’organisation de la fonction de gestion des risques conformément à l’article 435, paragraphe 1, point b), du CRR, indiquer la structure et l’organisation de la fonction de gestion et de contrôle du risque de crédit.

(d)

Lors de la présentation de l’autorité, du statut et des autres dispositions adoptées pour la fonction de gestion des risques conformément à l’article 435, paragraphe 1, point b), du CRR, spécifier les liens entre les fonctions de gestion du risque de crédit, de contrôle des risques, de vérification de la conformité et d’audit interne.

Tableau EU CRB: informations supplémentaires à publier sur la qualité de crédit des actifs

Informations qualitatives

(a)

La portée et les définitions des expositions «en souffrance» (past due) et «dépréciées» (impaired) utilisées à des fins comptables et les différences, le cas échéant, entre les définitions «en souffrance» et «en défaut» (default) à des fins comptables et réglementaires, tel que spécifié par les orientations de l’ABE sur l’application de la définition de défaut, conformément à l'article 178 du CRR.

(b)

L’importance des expositions en souffrance (plus de 90 jours) non considérées comme dépréciées et les raisons qui l’expliquent.

(c)

La description des méthodes utilisées pour déterminer les ajustements pour risque de crédit général et spécifique.

(d)

La définition des expositions restructurées retenue par l’établissement aux fins de l’application de l’article 178, paragraphe 3, point d), du CRR, tel que spécifié par les orientations de l’ABE sur le défaut conformément à l’article 178 du CRR, lorsqu’elle s’écarte de la définition des expositions renégociées figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

Modello EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

Valore contabile lordo / importo nominale

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti

Cancellazioni parziali accumulate

Garanzie reali e finanziarie ricevute

Esposizioni in bonis

Esposizioni deteriorate

Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti

Esposizioni deteriorate – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti

Su esposizioni in bonis

Su esposizioni deteriorate

 

Di cui fase 1

Di cui fase 2

 

Di cui fase 2

Di cui fase 3

 

Di cui fase 1

Di cui fase 2

 

Di cui fase 2

Di cui fase 3

005

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Di cui PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Esposizioni fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello EU CR1-A: durata delle esposizioni

 

a

b

c

d

e

f

Valore netto dell’esposizione

Su richiesta

<= 1 anno

> 1 anno <= 5 anni

> 5 anni

Nessuna durata indicata

Totale

1

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

2

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

3

Totale

 

 

 

 

 

 

Modello EU CR2: variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati

 

a

Valore contabile lordo

010

Stock iniziale di prestiti e anticipazioni deteriorati

 

020

Afflussi verso portafogli deteriorati

 

030

Deflussi da portafogli deteriorati

 

040

Deflusso dovuto alle cancellazioni

 

050

Deflusso dovuto ad altre situazioni

 

060

Stock finale di prestiti e anticipazioni deteriorati

 

Modello EU CR2a: variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati e relativi recuperi netti accumulati

 

a

b

Valore contabile lordo

Relativi recuperi netti accumulati

010

Stock iniziale di prestiti e anticipazioni deteriorati

 

 

020

Afflussi verso portafogli deteriorati

 

 

030

Deflussi da portafogli deteriorati

 

 

040

Deflusso verso portafoglio in bonis

 

 

050

Deflusso dovuto al rimborso parziale o totale del prestito

 

 

060

Deflusso dovuto alle liquidazioni di garanzie reali

 

 

070

Deflusso dovuto alla presa di possesso di garanzie reali

 

 

080

Deflusso dovuto alla vendita di strumenti

 

 

090

Deflusso dovuto ai trasferimenti del rischio

 

 

100

Deflusso dovuto alle cancellazioni

 

 

110

Deflusso dovuto ad altre situazioni

 

 

120

Deflusso dovuto alla riclassificazione in posseduti per la vendita

 

 

130

Stock finale di prestiti e anticipazioni deteriorati

 

 

Modello EU CQ1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione

 

a

b

c

d

e

f

g

h

Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di concessione

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti

Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di concessione

In bonis oggetto di misure di concessione

Deteriorate oggetto di misure di concessione

Su esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione

Su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione

 

Di cui garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione

 

di cui in stato di default

di cui hanno subito una riduzione di valore

 

005

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Impegni all’erogazione di finanziamenti dati

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello EU CQ2: qualità della concessione

 

a

Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di concessione

010

Prestiti e anticipazioni che sono stati oggetto di misure di concessione più di due volte

 

020

Prestiti e anticipazioni deteriorati oggetto di misure di concessione che non sono riusciti a soddisfare i criteri di esclusione dalla categoria "deteriorati"

 

Modello EU CQ3: qualità creditizia delle esposizioni in bonis e deteriorate suddivise in base ai giorni di arretrato

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Valore contabile lordo / importo nominale

Esposizioni in bonis

Esposizioni deteriorate

 

Non scadute o scadute da ≤ 30 giorni

Scadute da > 30 giorni ≤ 90 giorni

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da ≤ 90 giorni

Scadute da > 90 giorni ≤ 180 giorni

Scadute da > 180 giorni ≤ 1 anno

Scadute da > 1 anno ≤ 2 anni

Scadute da > 2 anni <= 5 anni

Scadute da > 5 anni <= 7 anni

Scadute da > 7 anni

Di cui in stato di default

005

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Di cui PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Esposizioni fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Altre società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello EU CQ4: qualità delle esposizioni deteriorate per zona geografica

 

a

b

c

d

e

f

g

Valore contabile lordo / importo nominale

Riduzione di valore accumulata

Accantonamenti per gli impegni fuori bilancio e le garanzie finanziarie date

Variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

 

Di cui deteriorate

Di cui soggette a riduzione di valore

 

Di cui in stato di default

010

Esposizioni in bilancio

 

 

 

 

 

 

 

020

Paese 1

 

 

 

 

 

 

 

030

Paese 2

 

 

 

 

 

 

 

040

Paese 3

 

 

 

 

 

 

 

050

Paese 4

 

 

 

 

 

 

 

060

Paese N

 

 

 

 

 

 

 

070

Altri paesi

 

 

 

 

 

 

 

080

Esposizioni fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

090

Paese 1

 

 

 

 

 

 

 

100

Paese 2

 

 

 

 

 

 

 

110

Paese 3

 

 

 

 

 

 

 

120

Paese 4

 

 

 

 

 

 

 

130

Paese N

 

 

 

 

 

 

 

140

Altri paesi

 

 

 

 

 

 

 

150

Totale

 

 

 

 

 

 

 

Modello EU CQ5: qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni a società non finanziarie per settore economico

 

a

b

c

d

e

f

Valore contabile lordo

Riduzione di valore accumulata

Variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

 

Di cui deteriorate

Di cui prestiti e anticipazioni soggetti a riduzione di valore

 

Di cui in stato di default

010

Agricoltura, silvicoltura e pesca

 

 

 

 

 

 

020

Attività estrattiva

 

 

 

 

 

 

030

Attività manifatturiera

 

 

 

 

 

 

040

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

 

 

 

 

 

 

050

Approvvigionamento idrico

 

 

 

 

 

 

060

Costruzioni

 

 

 

 

 

 

070

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

 

 

 

 

 

 

080

Trasporto e stoccaggio

 

 

 

 

 

 

090

Servizi di alloggio e di ristorazione

 

 

 

 

 

 

100

Servizi di informazione e comunicazione

 

 

 

 

 

 

110

Attività finanziarie e assicurative

 

 

 

 

 

120

Attività immobiliari

 

 

 

 

 

 

130

Attività professionali, scientifiche e tecniche

 

 

 

 

 

 

140

Attività amministrative e di servizi di supporto

 

 

 

 

 

 

150

Amministrazione pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria

 

 

 

 

 

 

160

Istruzione

 

 

 

 

 

 

170

Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale

 

 

 

 

 

 

180

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento

 

 

 

 

 

 

190

Altri servizi

 

 

 

 

 

 

200

Totale

 

 

 

 

 

 

Modello EU CQ6: valutazione delle garanzie reali - prestiti e anticipazioni

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Prestiti e anticipazioni

 

In bonis

Deteriorati

 

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da ≤ 90 giorni

Scaduti da > 90 giorni

 

Di cui scaduti da > 30 giorni ≤ 90 giorni

 

Di cui scaduti da > 90 giorni ≤ 180 giorni

Di cui scaduti da > 180 giorni ≤ 1 anno

Di cui scaduti da > 1 anno ≤ 2 anni

Di cui scaduti da > 2 anni ≤ 5 anni

Di cui scaduti da > 5 anni ≤ 7 anni

Di cui scaduti da > 7 anni

010

Valore contabile lordo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Di cui garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Di cui garantiti da beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Di cui strumenti con rapporto LTV superiore al 60 % e inferiore o pari all'80 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Di cui strumenti con rapporto LTV superiore all'80 % e inferiore o pari al 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Di cui strumenti con LTV superiore al 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Riduzione di valore accumulata per attività garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Garanzie reali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Di cui valore limitato al valore dell'esposizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Di cui beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Di cui valore oltre il limite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Di cui beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Garanzie finanziarie ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Cancellazioni parziali accumulate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello EU CQ7: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e tramite procedure di escussione

 

a

b

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso

Valore al momento della rilevazione iniziale

Variazioni negative accumulate

010

Immobili, impianti e macchinari (PP&E)

 

 

020

Diverse da PP&E

 

 

030

Beni immobili residenziali

 

 

040

Beni immobili non residenziali

 

 

050

Beni mobili (auto, imbarcazioni, ecc.)

 

 

060

Strumenti di capitale e di debito

 

 

070

Altre garanzie reali

 

 

080

Totale

 

 

Modello EU CQ8: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e tramite procedure di escussione - disaggregazione per anzianità

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Riduzione del debito residuo

Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso

 

Esecuzione forzata ≤ 2 anni

Esecuzione forzata > 2 anni ≤ 5 anni

Esecuzione forzata > 5 anni

Di cui attività non correnti possedute per la vendita

Valore contabile lordo

Variazioni negative accumulate

Valore al momento della rilevazione iniziale

Variazioni negative accumulate

Valore al momento della rilevazione iniziale

Variazioni negative accumulate

Valore al momento della rilevazione iniziale

Variazioni negative accumulate

Valore al momento della rilevazione iniziale

Variazioni negative accumulate

Valore al momento della rilevazione iniziale

Variazioni negative accumulate

010

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come PP&E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse da quelle classificate come PP&E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Beni immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Beni immobili non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Beni mobili (auto, imbarcazioni, ecc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Strumenti di capitale e di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Altre garanzie reali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO XVI

Istruzioni per l'informativa sugli obiettivi e sulle politiche di gestione del rischio, sulle esposizioni al rischio di credito, sul rischio di diluizione e sulla qualità creditizia

1.

L'allegato XV del presente regolamento di esecuzione comprende una serie di modelli applicabili a tutti gli enti soggetti all'articolo 442 del CRR. Comprende inoltre alcuni modelli supplementari richiesti ai grandi enti che hanno un rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 pari o superiore al 5 %. Ai fini di tale coefficiente e dei modelli inclusi nell'allegato XV, i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista sono esclusi sia dal denominatore che dal numeratore dei coefficienti, sia dalle righe relative a prestiti e anticipazioni incluse nei modelli. Le informazioni su disponibilità presso banche centrali e su altri depositi a vista sono indicate separatamente in alcuni di essi.

2.

I modelli supplementari sono necessari per trasmettere informazioni sufficientemente complete e comparabili che permettano ai loro utilizzatori di valutare i profili di rischio degli enti. Per questo motivo, leggendo queste istruzioni, gli enti tengono conto dei criteri di proporzionalità di cui all'articolo 9 del presente regolamento di esecuzione.

Tabella EU CRA: informazioni qualitative generali sul rischio di credito

3.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettere a), b), d) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") in merito agli obiettivi e alle politiche di gestione del rischio di credito seguendo le istruzioni contenute nel presente allegato per compilare la tabella EU CRA di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

a)

Nella breve dichiarazione sul rischio prevista all'articolo 435, paragrafo 1, lettera f), del CRR, i componenti del profilo di rischio di credito dell'ente derivanti dal modello aziendale.

b)

Nella presentazione delle strategie e dei processi di gestione del rischio di credito e delle politiche per coprire e attenuare tale rischio conformemente all'articolo 435, paragrafo 1), lettere a) e d), del CRR, i criteri e il metodo utilizzati per definire la politica di gestione del rischio di credito e per stabilire i limiti di tale rischio.

c)

Nell'illustrare la struttura e l'organizzazione della funzione di gestione del rischio conformemente all'articolo 435, paragrafo 1, lettera b), del CRR, la struttura e l'organizzazione della funzione di gestione e di controllo del rischio di credito.

d)

Nella presentazione dei poteri, dello status e di altri dispositivi rilevanti della funzione di gestione del rischio conformemente all'articolo 435, paragrafo 1, lettera b), del CRR, i rapporti tra le funzioni di gestione del rischio di credito, di controllo del rischio, di controllo della conformità e di audit interno.

Tabella EU CRB: informativa aggiuntiva in merito alla qualità creditizia delle attività

4.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettere a) e b), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU CRB di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

a)

L'ambito di applicazione e le definizioni di esposizioni "scadute" e "che hanno subito una riduzione di valore" utilizzate a fini contabili e le eventuali differenze tra le definizioni di esposizioni "scadute" e in stato di "default" utilizzate a fini contabili e regolamentari, a norma dell'articolo 178 del CRR.

b)

L'entità delle esposizioni scadute (da più di 90 giorni) che non sono considerate esposizioni che hanno subito una riduzione di valore e le relative ragioni.

c)

La descrizione dei metodi utilizzati per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche.

d)

La definizione di esposizione ristrutturata utilizzata dall'ente ai fini dell'attuazione dell'articolo 178, paragrafo 3, lettera d), del CRR, conformemente all'articolo 178 del CRR se diversa dalla definizione di esposizioni oggetto di misure di concessione di cui all'articolo 47 ter del CRR.

Modello EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti

5.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettere c) ed e), del CRR, seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR1 di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

005

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

Gli enti pubblicano queste informazioni conformemente alle informazioni segnalate negli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2).

010

Prestiti e anticipazioni

I prestiti e le anticipazioni sono strumenti di debito posseduti dagli enti che non sono titoli; questo elemento comprende i "prestiti" conformemente al regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea ("regolamento BSI della BCE") (3), e le anticipazioni che non possono essere classificate come "prestiti" ai sensi dell'allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, ma esclusi i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, le disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista.

Da 020 a 060, 080, da 100 a 140, da 160 a 210

Disaggregazione in funzione della controparte

Gli enti applicano la disaggregazione per controparte di cui all'allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

L'attribuzione del settore della controparte si basa esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più di un debitore avviene sulla base delle caratteristiche del debitore più pertinente, o determinante, per la decisione da parte dell'ente di concedere l'esposizione. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, per paese di residenza e per codice NACE è basata sulle caratteristiche del debitore più pertinente o determinante.

070

PMI

Secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 1, punto 5, lettera i), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

090

Titoli di debito

I titoli di debito sono strumenti di debito posseduti dall'ente emessi in forma di titoli che non sono prestiti conformemente al regolamento BSI della BCE, come definiti all'allegato V, parte 1, punto 31, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

150

Esposizioni fuori bilancio

Le esposizioni fuori bilancio comprendono gli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I del CRR.

220

Totale

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di colonna

Spiegazione

a

Valore contabile lordo/importo nominale delle esposizioni in bonis

Valore contabile lordo come definito all'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; Importo nominale come definito all'allegato V, parte 2, punto 118, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

b, c, e, f, h, i, k e l

Di cui fase 1/fase 2/fase 3

Per gli enti che applicano gli IFRS, categorie di riduzione di valore, come definite nell'IFRS 9, paragrafo 5.5. La "fase 1" si riferisce alla riduzione di valore valutata in conformità all'IFRS 9, paragrafo 5.5.5. La "fase 2" si riferisce alla riduzione di valore valutata in conformità all'IFRS 9, paragrafo 5.5.3. La "fase 3" si riferisce alla riduzione di valore su attività deteriorate come definito nell'appendice A dell'IFRS 9.

Le colonne "Di cui alla fase 1", "Di cui alla fase 2" e "Di cui alla fase 3" non sono compilate dagli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali in base alla direttiva 86/635/CEE del Consiglio (4) relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

d

Valore contabile lordo/importo nominale delle esposizioni deteriorate

Valore contabile lordo come definito all'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; importo nominale come definito all'allegato V, parte 2, punto 118, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR.

g

Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti

Include gli importi determinati conformemente all'allegato V, parte 2, punto 11, punti da 69 a 71, e punti 106 e 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

j

Esposizioni deteriorate – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti

Esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR.

Include gli importi determinati conformemente all'allegato V, parte 2, punto 11, punti da 69 a 71, e punti 106 e 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

m

Cancellazioni parziali accumulate

Include l'importo parziale accumulato alla data di riferimento del capitale e le commissioni e gli interessi scaduti maturati di tutti gli strumenti di debito che sono stati eliminati contabilmente fino a quel momento utilizzando uno dei metodi descritti all'allegato V, parte 2, punto 74, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, da indicarsi in quanto l'ente non ha ragionevoli aspettative di recuperare i flussi di cassa contrattuali. Questi importi devono essere indicati fino all'estinzione totale di tutti i diritti dell'ente per intervenuta prescrizione, remissione o altre cause, o fino al loro recupero. Pertanto gli importi cancellati, se non sono recuperati, sono da indicarsi mentre sono oggetto di esecuzione forzata.

Le cancellazioni costituiscono un caso di eliminazione contabile e riguardano un'attività finanziaria nella sua totalità o una parte di essa (nel caso di cancellazione parziale), anche nei casi in cui la modifica di un'attività induca l'ente a rinunciare al suo diritto di raccogliere flussi di cassa su una parte o sulla totalità di tale attività.

n

Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni in bonis

Gli importi delle garanzie reali e finanziarie ricevute sono calcolati conformemente all'allegato V, parte 2, punto 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. La somma degli importi sia per le garanzie reali che per le altre garanzie non deve essere superiore al valore contabile della relativa esposizione.

o

Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate

Esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR.

Gli importi delle garanzie reali e finanziarie ricevute sono calcolati conformemente all'allegato V, parte 2, punto 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. La somma degli importi sia per le garanzie reali che per le altre garanzie non deve essere superiore al valore contabile della relativa esposizione.

Modello EU CR1-A: durata delle esposizioni

6.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera g), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR1-A di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

010

Prestiti e anticipazioni

I prestiti e le anticipazioni sono strumenti di debito posseduti dagli enti che non sono titoli; questo elemento comprende i "prestiti" conformemente al regolamento BSI della BCE, e le anticipazioni che non possono essere classificate come "prestiti" ai sensi dell'allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, ma esclusi i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, le disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista.

020

Titoli di debito

I titoli di debito sono strumenti di debito posseduti dall'ente emessi in forma di titoli che non sono prestiti conformemente al regolamento BSI della BCE, come definiti all'allegato V, parte 1, punto 31, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

030

Totale

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di colonna

Spiegazione

Da a a e

Valore netto dell'esposizione

I valori netti sono indicati per scadenze contrattuali residue.

Valore netto dell'esposizione: per gli elementi in bilancio, il valore netto è il valore contabile lordo dell'esposizione al netto di accantonamenti per svalutazioni/riduzioni di valore. Per gli elementi fuori bilancio, il valore netto è il valore contabile lordo dell'esposizione al netto degli accantonamenti.

Esposizione: conformemente all'articolo 5 del CRR, l'esposizione si riferisce a un'attività o un elemento fuori bilancio che dà origine a un'esposizione al rischio di credito conformemente al CRR.

Valori contabili lordi: valori contabili al lordo degli eventuali accantonamenti per svalutazioni/riduzioni di valore, ma al netto delle cancellazioni. Gli enti non prendono in considerazione alcuna tecnica di CRM nell'applicazione della parte tre, titolo II, capo 4, del CRR. Gli elementi fuori bilancio sono indicati al valore nominale al lordo di eventuali CCF applicabili conformemente agli articoli 111 e 166 del CRR, o di tecniche di CRM, e al lordo di qualsiasi accantonamento, in particolare a) le garanzie prestate (l'importo massimo che l'ente dovrebbe pagare se la garanzia fosse escussa) e b) gli impegni all'erogazione di prestiti e altri impegni (l'importo totale che l'ente si è impegnato a prestare).

In questa informativa:

se la controparte ha la facoltà di scegliere quando l'importo verrà rimborsato, detto importo viene inserito nella colonna "su richiesta". La colonna include i saldi esigibili a richiesta (chiamata), con breve preavviso, i conti correnti e altri saldi simili (tra cui i prestiti che sono depositi overnight per il debitore, indipendentemente dalla loro forma giuridica). Comprende inoltre gli "scoperti" che sono saldi a debito sui saldi dei conti correnti;

se l'esposizione non ha una scadenza stabilita per ragioni diverse dalla possibilità della controparte di scegliere la data di rimborso, l'importo di detta esposizione è indicato nella colonna "senza scadenza stabilita";

se l'importo viene rimborsato a rate, l'esposizione è inserita nella categoria di scadenza corrispondente all'ultima rata.

f

Totale

Modello EU CR2: variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati

1.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera f), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR2 di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione. L'ente spiega nella descrizione che accompagna questi modelli qualsiasi differenza significativa tra i valori deteriorati indicati in ciascuna riga e i valori come se fosse applicata la definizione di "in stato di default" conformemente all'articolo 178 del CRR.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

010

Stock iniziale di prestiti e anticipazioni deteriorati

Il valore contabile lordo dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati alla fine dell'ultimo esercizio finanziario.

020

Afflussi verso portafogli deteriorati

Il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni entrati in stato di deterioramento nell'esercizio (dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario).

030

Deflussi da portafogli deteriorati

Il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni usciti dallo stato di deterioramento.

040

Deflusso dovuto alle cancellazioni

Cancellazioni totali o parziali di prestiti e anticipazioni totali registrate durante il periodo di riferimento.

Una cancellazione (totale o parziale) costituisce un caso di eliminazione contabile. Pertanto il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni è ridotto dell'importo delle cancellazioni. Inoltre anche la remissione del debito nel contesto delle misure di concessione, ossia le cancellazioni per le quali il debito in essere del debitore è annullato (l'ente rinuncia al diritto di recuperarlo), deve essere inclusa in questa categoria.

050

Deflusso dovuto ad altre situazioni

In questa riga sono incluse tutte le altre diminuzioni del valore contabile di prestiti e anticipazioni diverse dalla cancellazione. Tali adeguamenti potrebbero includere, ad esempio, il deflusso dovuto a: i) rimborso parziale o totale del prestito; ii) liquidazioni di garanzie reali; iii) acquisizione del possesso di garanzie reali, iv) vendita di strumenti; v) trasferimenti di rischi; vi) variazione di tassi di cambio; vii) altre azioni di chiusura; viii) riclassificazioni tra classi di attività, ecc. Inoltre gli adeguamenti includono il deflusso dovuto alla riclassificazione in posseduti per la vendita.

Se l'importo per questa categoria è significativo, gli enti sono invitati a fornire maggiori informazioni nella descrizione che accompagna questo modello.

060

Stock finale di prestiti e anticipazioni deteriorati

Il valore contabile lordo dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati alla data di riferimento dell'informativa.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di colonna

Spiegazione

a

Valore contabile lordo

Valore contabile lordo ai sensi dell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Modello EU CR2a: variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati e relativi recuperi netti accumulati

2.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettere c) e f), del CRR, seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR2a di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione. L'ente spiega nella descrizione che accompagna questi modelli qualsiasi differenza significativa tra i valori deteriorati indicati in ciascuna riga e i valori come se fosse applicata la definizione di "in stato di default" conformemente all'articolo 178 del CRR, in particolare per le righe 010, 030, 100 e 130.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

010

Stock iniziale di prestiti e anticipazioni deteriorati

Il valore contabile lordo dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati alla fine dell'ultimo esercizio finanziario.

020

Afflussi verso portafogli deteriorati

Il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni entrati in stato di deterioramento nell'esercizio (dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario).

030

Deflussi da portafogli deteriorati

Il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni usciti dallo stato di deterioramento.

040

Deflusso verso portafoglio in bonis

Il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni usciti dallo stato di deterioramento e divenuti in bonis nell'esercizio (dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario).

050

Deflusso dovuto al rimborso parziale o totale del prestito

La riduzione dell'importo del valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati dovuta a pagamenti in contanti, in particolare pagamenti regolari di capitale ed eventuali rimborsi ad hoc nell'esercizio (dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario).

060

Deflusso dovuto alle liquidazioni di garanzie reali

In questa riga è indicato l'effetto sul valore contabile lordo di uno strumento della liquidazione di qualsiasi tipo di garanzia reale. In questa riga sono da includersi anche i deflussi dovuti ad altre procedure giuridiche o di liquidazione e alla vendita volontaria di beni. A fini di chiarezza si precisa che il valore contabile lordo dello strumento è indicato comprendendo le eventuali cancellazioni parziali che lo accompagnano e che i deflussi potrebbero non essere pari alla somma dei recuperi netti accumulati e delle cancellazioni parziali.

060 Colonna b

Relativi recuperi netti accumulati

I recuperi di contante o le disponibilità liquide equivalenti riscossi a seguito di liquidazioni di garanzie reali (al netto dei rispettivi costi di liquidazione) sono da indicarsi in questa riga.

070

Deflusso dovuto alla presa di possesso di garanzie reali

In questa riga è indicato l'effetto sul valore contabile lordo di uno strumento derivante da procedure di esecuzione forzata di qualsiasi tipo di garanzia reale. Per presa di possesso si intende l'acquisizione di garanzie reali diverse dal contante di cui l'ente o una filiazione del gruppo ha acquisito la proprietà e che non ha ancora venduto a terzi. Rientrano in questa categoria anche i debt asset swap (scambio di debito contro attivi), le cessioni volontarie e i debt equity swap (scambio di debito contro capitale proprio). A fini di chiarezza si precisa che il valore contabile lordo dello strumento è indicato includendo eventuali cancellazioni parziali che lo accompagnano. Si osservi inoltre che i deflussi potrebbero non essere pari alla somma dei recuperi netti accumulati e delle cancellazioni parziali.

070 Colonna b

Relativi recuperi netti accumulati

In questa riga è indicata l'iscrizione iniziale nel bilancio dell'ente del valore equo della garanzia reale al momento della presa di possesso. I recuperi di contante o le disponibilità liquide equivalenti riscossi nel contesto della presa di possesso di una garanzia reale al netto dei costi non sono inclusi in questa riga, ma sono indicati alla voce "Deflusso dovuto al rimborso parziale o totale del prestito".

080

Deflusso dovuto alla vendita di strumenti

Totale delle variazioni del saldo derivanti da prestiti e anticipazioni venduti ad altri enti, escluse le operazioni infragruppo.

A fini di chiarezza, gli enti rilevano che deve essere indicato il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni venduti (comprese eventuali cancellazioni parziali che lo accompagnano) e non la valutazione o il prezzo nel corso dell'operazione. Gli enti rilevano inoltre che i deflussi potrebbero non essere pari alla somma dei recuperi netti accumulati e delle cancellazioni parziali.

080 Colonna b

Relativi recuperi netti accumulati

I recuperi di contante o le disponibilità liquide equivalenti riscossi nel contesto della vendita di prestiti e anticipazioni, al netto dei costi di vendita, sono inclusi in questa riga.

090

Deflusso dovuto ai trasferimenti del rischio

La riduzione lorda dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati dovuta a cartolarizzazione o ad altri trasferimenti del rischio ammissibili all'eliminazione contabile dal bilancio.

Gli enti rilevano che i deflussi potrebbero non essere pari alla somma dei recuperi netti accumulati e delle cancellazioni parziali.

090 Colonna b

Relativi recuperi netti accumulati

I recuperi di contante o le disponibilità liquide equivalenti riscossi nel contesto dei deflussi dovuti a trasferimenti di rischio significativi sono da indicarsi in questa riga.

100

Deflusso dovuto alle cancellazioni

Cancellazioni totali o parziali di prestiti e anticipazioni totali registrate durante il periodo di riferimento.

Una cancellazione (totale o parziale) costituisce un caso di eliminazione contabile. Pertanto il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni è ridotto dell'importo delle cancellazioni. A fini di chiarezza si precisa che questa riga rispecchia le variazioni del valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni e che eventuali cancellazioni parziali che sono state indicate nelle righe precedenti (ad esempio, vendita di prestiti e anticipazioni, liquidazione di garanzie reali, presa di possesso di garanzie reali o trasferimento significativo del rischio) non sono incluse in questa riga. Inoltre anche la remissione del debito nel contesto delle misure di concessione, ossia le cancellazioni per le quali il debito in essere del debitore è annullato (l'ente rinuncia al diritto di recuperarlo), deve essere inclusa in questa categoria.

110

Deflusso dovuto ad altre situazioni

In questa riga sono incluse tutte le altre diminuzioni del valore contabile di prestiti e anticipazioni non rientranti nei casi di cui sopra. Tali adeguamenti potrebbero includere, ad esempio, variazioni di tassi di cambio, altre azioni di chiusura, riclassificazioni tra classi di attività ecc. Se l'importo di questa categoria è significativo, gli enti sono invitati a fornire maggiori informazioni nella descrizione che accompagna questo modello.

120

Deflusso dovuto alla riclassificazione in posseduti per la vendita

Diminuzioni del valore contabile di prestiti e anticipazioni deteriorati dovute alla loro riclassificazione come strumenti posseduti per la vendita

130

Stock finale di prestiti e anticipazioni deteriorati

Il valore contabile lordo dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati alla data di riferimento dell'informativa.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di colonna

Spiegazione

a

Valore contabile lordo

Valore contabile lordo ai sensi dell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

b

Relativi recuperi netti accumulati

Per le righe di questo modello si rimanda alle definizioni.

Modello EU CQ1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione

3.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera c), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ1 di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

005

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

Gli enti pubblicano queste informazioni conformemente alle informazioni di cui agli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

010

Prestiti e anticipazioni

Si veda la definizione in EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti.

Da 020 a 070

Disaggregazione in funzione della controparte

Gli enti applicano la disaggregazione per controparte di cui all'allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

L'attribuzione del settore della controparte si basa esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più di un debitore avviene sulla base delle caratteristiche del debitore più pertinente, o determinante, per la decisione da parte dell'ente di concedere l'esposizione. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, per paese di residenza e per codice NACE è basata sulle caratteristiche del debitore più pertinente o determinante.

080

Titoli di debito

Si veda la definizione in EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti.

090

Impegni all'erogazione di finanziamenti dati

Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti dati, è indicato l'importo nominale di cui all'allegato V, parte 2, punto 118, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

100

Totale

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di colonna

Spiegazione

a

Valore contabile lordo/importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di concessione – di cui in bonis oggetto di misure di concessione

Valore contabile lordo come definito all'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; importo nominale ai sensi dell'allegato V, parte 2, punto 118, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; esposizioni oggetto di misure di concessione ai sensi dell'articolo 47 ter del CRR.

Il valore contabile lordo relativo alle esposizioni soggette a riduzione di valore è il netto della cancellazione parziale e totale accumulata.

Le esposizioni oggetto di misure di concessione possono essere identificate come deteriorate o in bonis, in funzione del fatto che soddisfino o meno le condizioni richieste di cui all'articolo 47 bis del CRR.

b

Valore contabile lordo/importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di concessione – di cui deteriorate oggetto di misure di concessione

Valore contabile lordo come definito all'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; importo nominale ai sensi dell'allegato V, parte 2, punto 118, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Il valore contabile lordo relativo alle esposizioni soggette a riduzione di valore è il netto della cancellazione parziale e totale accumulata.

Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione comprendono le esposizioni oggetto di misure di concessione che soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e che sono incluse nella categoria delle esposizioni deteriorate. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione includono: a) esposizioni divenute deteriorate a causa dell'applicazione di misure di concessione; b) esposizioni che erano deteriorate prima dell'applicazione di misure di concessione; c) esposizioni oggetto di misure di concessione che sono state tolte dalla categoria delle esposizioni in bonis, comprese le esposizioni riclassificate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR.

c

Di cui in stato di default

Esposizioni oggetto di misure di concessione che sono state classificate anche come in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR.

d

Di cui hanno subito una riduzione di valore

Esposizioni oggetto di misure di concessione che hanno anche subito una riduzione di valore in conformità della disciplina contabile applicabile di cui all'allegato V, parte 2, punto 215, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

e

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti su esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione

Esposizioni oggetto di misure di concessione ai sensi dell'articolo 47 ter del CRR.

Gli enti includono gli importi determinati conformemente all'allegato V, parte 2, punti 11, da 69 a 71,106 e 110, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Le esposizioni oggetto di misure di concessione possono essere identificate come deteriorate o in bonis, in funzione del fatto che soddisfino o no le condizioni richieste di cui agli articoli 47 bis e 47 ter del CRR.

f

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione

Include gli importi determinati conformemente all'allegato V, parte 2, punto 11, punti da 69 a 71, e punti 106 e 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione comprendono le esposizioni oggetto di misure di concessione che soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e che sono incluse nella categoria delle esposizioni deteriorate. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione includono: a) esposizioni divenute deteriorate a causa dell'applicazione di misure di concessione; b) esposizioni che erano deteriorate prima dell'applicazione di misure di concessione; c) esposizioni oggetto di misure di concessione che sono state tolte dalla categoria delle esposizioni in bonis, comprese le esposizioni riclassificate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR.

g

Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di concessione

Sono indicate per tutte le esposizioni oggetto di misure di concessione, indipendentemente dal loro stato in bonis o deteriorato. Gli importi delle garanzie reali e finanziarie ricevute sono calcolati conformemente all'allegato V, parte 2, punto 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. La somma degli importi sia per le garanzie reali che per le altre garanzie non deve essere superiore al valore contabile della relativa esposizione.

h

Di cui garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione

Gli importi delle garanzie reali e finanziarie ricevute sono calcolati conformemente all'allegato V, parte 2, punto 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. La somma degli importi sia per le garanzie reali che per le altre garanzie non deve essere superiore al valore contabile della relativa esposizione.

Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione comprendono le esposizioni oggetto di misure di concessione che soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e che sono incluse nella categoria delle esposizioni deteriorate. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione includono: a) esposizioni divenute deteriorate a causa dell'applicazione di misure di concessione; b) esposizioni che erano deteriorate prima dell'applicazione di misure di concessione; c) esposizioni oggetto di misure di concessione che sono state tolte dalla categoria delle esposizioni in bonis, comprese le esposizioni riclassificate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR.

Modello EU CQ2: qualità della concessione

1.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera c), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ2 di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

010

Prestiti e anticipazioni che sono stati oggetto di misure di concessione più di due volte

Valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni a cui in passato sono state accordate misure di concessione e per più di due volte.

Anche i prestiti e le anticipazioni a cui sono state accordate misure di concessione e che sono usciti da tale categoria (ossia prestiti e anticipazioni oggetto di misure di concessione ritornati in bonis) sono inclusi qui se è stata accordata una nuova misura di concessione.

020

Prestiti e anticipazioni deteriorati oggetto di misure di concessione che non sono riusciti a soddisfare i criteri di esclusione dalla categoria "deteriorati"

Valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati oggetto di misure di concessione inclusi nella categoria dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati oggetto di misure di concessione sottoposti al periodo di rimedio di un anno che non si sono conformati alle misure di concessione dopo tale periodo e che pertanto non sono riusciti ad acquisire lo status "in bonis oggetto di misure di concessione" ma hanno mantenuto lo status "deteriorati oggetto di misure di concessione" all'interno dello status "periodo di rimedio".

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di colonna

Spiegazione

a

Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di concessione

Valore contabile lordo come definito all'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; esposizioni oggetto di misure di concessione ai sensi dell'articolo 47 ter del CRR.

Le esposizioni oggetto di misure di concessione possono essere identificate come deteriorate o in bonis, in funzione del fatto che soddisfino o meno le condizioni richieste di cui agli articoli 47 bis o 47 ter del CRR.

Modello EU CQ3: qualità creditizia delle esposizioni in bonis e deteriorate in base ai giorni di arretrato

4.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera d), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ3 di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

005

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

Gli enti pubblicano queste informazioni conformemente alle informazioni di cui agli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

010

Prestiti e anticipazioni

Si veda la definizione in EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti.

Da 020 a 060, 080, da 100 a 140, da 160 a 210

Disaggregazione in funzione della controparte

Gli enti applicano la disaggregazione per controparte di cui all'allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

L'attribuzione del settore della controparte si basa esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più di un debitore avviene sulla base delle caratteristiche del debitore più pertinente, o determinante, per la decisione da parte dell'ente di concedere l'esposizione. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, per paese di residenza e per codice NACE è basata sulle caratteristiche del debitore più pertinente o determinante.

070

PMI

Secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 1, punto 5, lettera i), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

090

Titoli di debito

Si veda la definizione in EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti.

150

Esposizioni fuori bilancio

Si veda la definizione in EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti.

210

Totale

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di colonna

Spiegazione

a

Valore contabile lordo/importo nominale delle esposizioni in bonis

Valore contabile lordo come definito all'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; importo nominale ai sensi dell'allegato V, parte 2, punto 118, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

b

Di cui non scadute o scadute da ≤ 30 giorni

Sottocategoria delle esposizioni in bonis non scadute o scadute da 1 a 30 giorni.

c

Di cui scadute da > 30 giorni ≤ 90 giorni

Sottocategoria delle esposizioni in bonis scadute da 31 a 90 giorni.

Inoltre sono incluse in questa sottocategoria le esposizioni scadute da oltre 90 giorni e non rilevanti.

d

Valore contabile lordo/importo nominale delle esposizioni deteriorate

Valore contabile lordo come definito all'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; importo nominale ai sensi dell'allegato V, parte 2, punto 118, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR.

e

Di cui inadempienze probabili che non sono scadute o sono scadute da ≤ 90 giorni

Sottocategoria delle esposizioni non scadute o scadute da non più di 90 giorni, ma che sono comunque identificate come deteriorate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR.

f

Di cui scadute da > 90 giorni ≤ 180 giorni

Sottocategoria delle esposizioni deteriorate scadute da più di 90 giorni, ma da meno di 180 giorni.

g

Di cui scadute da > 180 giorni ≤ 1 anno

Sottocategoria delle esposizioni deteriorate scadute da più di 180 giorni, ma da meno di 1 anno.

h

Di cui scadute da > 1 anno ≤ 2 anni

Sottocategoria delle esposizioni deteriorate scadute da più di 1 anno, ma da meno di 2 anni.

i

Di cui scadute da > 2 anni ≤ 5 anni

Sottocategoria delle esposizioni deteriorate scadute da più di 2 anni, ma da meno di 5 anni.

j

Di cui scadute da > 5 anni ≤ 7 anni

Sottocategoria delle esposizioni deteriorate scadute da più di 5 anni, ma da meno di 7 anni.

k

Di cui scadute da > 7 anni

Sottocategoria delle esposizioni deteriorate scadute da più di 7 anni.

l

Di cui in stato di default

Esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR.

Modello EU CQ4: qualità delle esposizioni deteriorate per zona geografica

5.

Laddove le esposizioni originarie non nazionali in tutti i paesi "non nazionali" per tutte le classi di esposizione siano pari o superiori al 10 % del totale delle esposizioni originarie (nazionali e non nazionali), gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettere c) ed e), del CRR, seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ4 di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

010

Esposizioni in bilancio

Totale delle esposizioni in bilancio.

Da 020 a 070 e da 090 a 140

Paese

Un paese in cui le esposizioni dell'ente sono rilevanti conformemente all'articolo 432 del CRR.

Quando la rilevanza dei paesi è determinata utilizzando una soglia di rilevanza, tale soglia è indicata come anche l'elenco dei paesi non rilevanti di cui alla riga "Altri paesi".

Gli enti assegnano le esposizioni a un paese significativo in funzione della residenza della controparte immediata. Le esposizioni verso organizzazioni sovranazionali non sono assegnate al paese di residenza dell'ente, ma ad "Altri paesi".

080

Esposizioni fuori bilancio

Si veda la definizione in EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti.

150

Totale

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di colonna

Spiegazione

a

Valore contabile lordo / importo nominale

Valore contabile lordo come definito all'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; importo nominale ai sensi dell'allegato V, parte 2, punto 118, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Il valore contabile lordo relativo alle esposizioni soggette a riduzione di valore è il netto della cancellazione parziale e totale accumulata.

b

Valore contabile lordo/importo nominale – di cui deteriorate

Valore contabile lordo come definito all'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; importo nominale ai sensi dell'allegato V, parte 2, punto 118, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR.

c

Di cui in stato di default

Esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR.

d

Valore contabile lordo/importo nominale – di cui soggette a riduzione di valore

Il valore contabile lordo o l'importo nominale relativo alle esposizioni soggette alle disposizioni in materia di riduzione di valore della disciplina contabile applicabile.

e

Riduzione di valore accumulata

Include gli importi determinati conformemente all'allegato V, parte 2, punti 11, da 69 a 71,106 e 110, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

f

Accantonamenti per gli impegni fuori bilancio e le garanzie finanziarie date

Questa riga include gli accantonamenti per gli impegni fuori bilancio e le garanzie finanziarie date.

g

Variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

Include gli importi determinati conformemente all'allegato V, parte 2, punto 11, punti da 69 a 71, e punti 106 e 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Modello EU CQ5: qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni a società non finanziarie per settore economico

6.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettere c) ed e), del CRR, seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ5 di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

Da 010 a 190

Disaggregazione della controparte per settore economico

L'attribuzione del settore della controparte include solo i settori relativi alla società non finanziaria controparte.

L'attribuzione del settore della controparte si basa esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più di un debitore avviene sulla base delle caratteristiche del debitore più pertinente, o determinante, per la decisione da parte dell'ente di concedere l'esposizione.

Le righe sono utilizzate per indicare i settori economici o i tipi di controparte rilevanti verso cui gli enti hanno esposizioni. La rilevanza è valutata conformemente all'articolo 432 del CRR e i settori economici o i tipi di controparte non rilevanti sono aggregati nella riga "Altri servizi".

200

Totale

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di colonna

Spiegazione

a

Valore contabile lordo

Valore contabile lordo ai sensi dell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Il valore contabile lordo relativo alle esposizioni soggette a riduzione di valore è il netto della cancellazione parziale e totale accumulata.

b

Valore contabile lordo – di cui deteriorate

Valore contabile lordo come definito all'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR.

c

Di cui in stato di default

Esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR.

d

Valore contabile lordo – di cui prestiti e anticipazioni soggetti a riduzione di valore

Il valore contabile lordo relativo ai prestiti e alle anticipazioni soggetti alle disposizioni in materia di riduzione di valore della disciplina contabile applicabile.

e

Riduzione di valore accumulata

Include gli importi determinati conformemente all'allegato V, parte 2, punto 11, punti da 69 a 71, e punti 106 e 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

f

Variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

Esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR.

Gli enti includono gli importi determinati conformemente all'allegato V, parte 2, punti 11, da 69 a 71,106 e 110, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Modello EU CQ6: valutazione delle garanzie reali - prestiti e anticipazioni

7.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera c), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ6 di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

010

Valore contabile lordo

Valore contabile lordo ai sensi dell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

020

Di cui garantiti

In questa riga è indicato il valore contabile lordo dei prestiti garantiti e parzialmente garantiti, ai sensi dell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Nei prestiti e anticipazioni non garantiti sono incluse le esposizioni per le quali non sono state costituite garanzie reali né sono state ricevute garanzie finanziarie; la parte non garantita di un'esposizione parzialmente garantita è inclusa in questa riga, conformemente all'allegato V, parte 2, punto 323, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Pertanto i prestiti e le anticipazioni garantiti devono essere calcolati come differenza tra il valore contabile lordo di tutti i prestiti e di tutte le anticipazioni e il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni non garantiti, e comprendono sia la parte garantita che la parte non garantita del prestito.

In caso di eccesso di garanzia, è indicato il valore contabile lordo del prestito.

030

Di cui garantiti da beni immobili

Nei prestiti garantiti da beni immobili sono inclusi i prestiti e le anticipazioni formalmente garantiti da beni immobili residenziali o commerciali a titolo di garanzia reale, a prescindere dal rapporto tra prestito e garanzia reale (detto comunemente "loan-to-value" - LTV) e dalla forma giuridica della garanzia reale, ai sensi dell'allegato V, parte 2, punto 86, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

040

Di cui strumenti con rapporto LTV superiore al 60 % e inferiore o pari all'80 %

Il rapporto "loan-to-value" (LTV) è calcolato utilizzando il metodo di calcolo specificato per il rapporto prestito/valore corrente (LTV-C) nella raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) (5). Gli enti indicano il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni che hanno un rapporto LTV superiore al 60 % e pari o inferiore all'80 %.

050

Di cui strumenti con rapporto LTV superiore al 80 % e inferiore o pari all'100 %

Gli enti indicano il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni che hanno un rapporto LTV superiore all'80 % e pari o inferiore al 100 %.

060

Di cui strumenti con rapporto LTV superiore al 100 %

Valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni con un rapporto LTV superiore al 100 %.

070

Riduzione di valore accumulata per attività garantite

Per gli strumenti di debito garantiti, la riduzione di valore accumulata è calcolata come importo cumulativo delle perdite dovute a riduzione di valore, al netto dell'uso e degli storni, che è stato rilevato, laddove opportuno per ciascuna fase di riduzione di valore (allegato V, parte 2, punto 70, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione).

In questa riga è inclusa la riduzione di valore accumulata relativa alla parte non garantita di un'esposizione parzialmente garantita.

090

Garanzie reali – di cui valore limitato al valore dell'esposizione

Gli importi delle garanzie reali ricevute sono calcolati conformemente all'allegato V, parte 2, punto 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. La somma degli importi delle garanzie reali in questa riga non può essere superiore al valore contabile della relativa esposizione.

100

Di cui beni immobili

La parte della garanzia reale costituita da immobili residenziali o commerciali (allegato V, parte 2, punto 173, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione).

La somma degli importi delle garanzie reali in questa riga non può essere superiore al valore contabile della relativa esposizione.

110

Garanzie reali – di cui valore oltre il limite

In questa riga è indicata la differenza tra il valore effettivo della garanzia reale e il valore limitato della garanzia reale (valore contabile della relativa esposizione) (gli enti non applicano per il calcolo del valore effettivo della garanzia reale l'allegato V, parte 2, punto 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione).

120

Di cui beni immobili

La differenza tra il valore effettivo e il valore limitato della parte di garanzia reale costituita da immobili residenziali o commerciali (allegato V, parte 2, punto 173, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione).

130

Garanzie finanziarie ricevute

Secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, punto 114, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

140

Cancellazioni parziali accumulate

Include l'importo parziale accumulato alla data di riferimento del capitale e le commissioni e gli interessi scaduti maturati di tutti gli strumenti di debito che sono stati eliminati contabilmente fino a quel momento utilizzando uno dei metodi descritti all'allegato V, parte 2, punto 74, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, da indicarsi in quanto l'ente non ha ragionevoli aspettative di recuperare i flussi di cassa contrattuali. Questi importi devono essere indicati fino all'estinzione totale di tutti i diritti dell'ente per intervenuta prescrizione, remissione o altre cause, o fino al loro recupero. Pertanto gli importi cancellati, se non sono recuperati, sono da indicarsi mentre sono oggetto di esecuzione forzata.

Le cancellazioni costituiscono un caso di eliminazione contabile e riguardano un'attività finanziaria nella sua totalità o una parte di essa (nel caso di cancellazione parziale), anche nei casi in cui la modifica di un'attività induca l'ente a rinunciare al suo diritto di raccogliere flussi di cassa su una parte o sulla totalità di tale attività.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di colonna

Spiegazione

a

Prestiti e anticipazioni

Si veda la definizione nel modello EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti.

b

Prestiti e anticipazioni – di cui in bonis

Si veda la definizione nel modello EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti.

c

Di cui: scaduti da > 30 giorni ≤ 90 giorni

Sottocategoria di prestiti e anticipazioni in bonis scaduti da 31 a 90 giorni.

d

Prestiti e anticipazioni – di cui esposizioni deteriorate

Esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR.

Si veda la definizione nel modello EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi accantonamenti.

e

Di cui inadempienze probabili che non sono scadute o sono scadute da ≤ 90 giorni

Sottocategoria di prestiti e anticipazioni che non sono scaduti o sono scaduti da meno di 90 giorni, ma che sono comunque identificati come deteriorati, a causa della probabilità di rimborso non integrale ai sensi dell'articolo 47 bis del CRR.

f

Scaduti da > 90 giorni

Sottocategoria di prestiti e anticipazioni scaduti da più di 90 giorni.

g

Di cui scaduti da > 90 giorni ≤ 180 giorni

Sottocategoria di prestiti e anticipazioni scaduti da 91 a 180 giorni.

h

Di cui scaduti da > 180 giorni ≤ 1 anno

Sottocategoria di prestiti e anticipazioni scaduti da 181 giorni a 1 anno.

i

Di cui scaduti da > 1 anno ≤ 2 anni

Sottocategoria di prestiti e anticipazioni scaduti da 1 a 2 anni.

j

Di cui scaduti da > 2 anni ≤ 5 anni

Sottocategoria di prestiti e anticipazioni scaduti da 2 a 5 anni.

k

Di cui scaduti da > 5 anni ≤ 7 anni

Sottocategoria di prestiti e anticipazioni scaduti da 5 a 7 anni.

l

Di cui scaduti da > 7 anni

Sottocategoria di prestiti e anticipazioni scaduti da più di 7 anni.

Modello EU CQ7: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e tramite procedure di escussione

8.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera c), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ7 di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

010

Immobili, impianti e macchinari

Gli enti indicano lo stock di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso ancora rilevate in bilancio alla data di riferimento per le segnalazioni e che sono classificate come immobili, impianti e macchinari.

020

Diverse da immobili, impianti e macchinari

Lo stock di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso ancora rilevate in bilancio alla data di riferimento per le segnalazioni e che non sono classificate come immobili, impianti e macchinari è automaticamente indicato in questa riga. Lo stock totale è calcolato tenendo conto dello stock iniziale (dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario) e degli afflussi e deflussi verificatisi durante il periodo di informativa (dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario). Le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso (diverse da immobili, impianti e macchinari) sono inserite nelle righe per tipo di garanzia reale.

030

Beni immobili residenziali

Garanzie reali ottenute acquisendo il possesso di immobili residenziali (case, appartamenti ecc.) o di immobili che potrebbero essere utilizzati in futuro in quanto tali (ad esempio, immobili residenziali non finiti ecc.).

040

Beni immobili non residenziali

Garanzie reali ottenute acquisendo il possesso di beni immobili commerciali o industriali che possono essere utilizzati a fini commerciali e/o di investimento, o di qualsiasi bene immobile che non sia un bene immobile residenziale, come sopra descritto.

Sono inclusi in questa categoria anche i terreni (sia edificabili che agricoli).

050

Beni mobili (auto, imbarcazioni ecc.)

In questa riga sono indicate le garanzie reali ottenute acquisendo il possesso di beni diversi dai beni immobili.

060

Strumenti di capitale e di debito

In questa riga sono indicate le garanzie reali ottenute acquisendo il possesso di strumenti di capitale o di debito.

070

Altre garanzie reali

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso che non rientrano nelle categorie delle altre righe.

Se l'importo di questa riga è relativamente significativo, gli enti forniscono maggiori informazioni nella descrizione che accompagna questo modello.

080

Totale

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di colonna

Spiegazione

a

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - Valore al momento della rilevazione iniziale

Gli enti indicano in questa colonna il valore contabile lordo delle garanzie reali, ottenute acquisendone il possesso, al momento della rilevazione iniziale nel bilancio dell'ente.

b

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - Variazioni negative accumulate

Riduzione di valore accumulata o variazioni negative accumulate del valore di rilevazione iniziale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso, come descritto sopra.

Gli enti includono anche le variazioni negative accumulate dovute all'ammortamento nel caso di immobili, impianti e macchinari e di investimenti immobiliari, se del caso.

Modello EU CQ8: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e tramite procedure di escussione - disaggregazione per anzianità

9.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 442, lettera c), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CQ8 di cui all'allegato XV del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

010

Immobili, impianti e macchinari

Gli enti indicano lo stock di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso ancora rilevate in bilancio alla data di riferimento per le segnalazioni e che sono classificate come immobili, impianti e macchinari.

020

Diverse da immobili, impianti e macchinari

Lo stock di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso ancora rilevate in bilancio alla data di riferimento per le segnalazioni e che non sono classificate come immobili, impianti e macchinari è automaticamente indicato in questa riga. Lo stock totale è calcolato tenendo conto dello stock iniziale (dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario) e degli afflussi e deflussi verificatisi durante il periodo di informativa (dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario). Le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso (diverse da immobili, impianti e macchinari) sono inserite nelle righe per tipo di garanzia reale.

030

Beni immobili residenziali

Garanzie reali ottenute acquisendo il possesso di immobili residenziali (case, appartamenti ecc.) o di immobili che potrebbero essere utilizzati in futuro in quanto tali (ad esempio, immobili residenziali non finiti ecc.).

040

Beni immobili non residenziali

Garanzie reali ottenute acquisendo il possesso di beni immobili commerciali o industriali che possono essere utilizzati a fini commerciali e/o di investimento, o di qualsiasi bene immobile che non sia un bene immobile residenziale, come sopra descritto.

Sono inclusi in questa categoria anche i terreni (sia edificabili che agricoli).

050

Beni mobili (auto, imbarcazioni ecc.)

In questa riga sono indicate le garanzie reali ottenute acquisendo il possesso di beni diversi dai beni immobili.

060

Strumenti di capitale e di debito

In questa riga sono indicate le garanzie reali ottenute acquisendo il possesso di strumenti di capitale o di debito.

070

Altre garanzie reali

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso che non rientrano nelle categorie delle altre righe.

Se l'importo di questa riga è relativamente significativo, gli enti forniscono maggiori informazioni nella descrizione che accompagna questo modello.

080

Totale

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di colonna

Spiegazione

a

Riduzione del debito residuo - Valore contabile lordo

Importo lordo del debito, cancellato in cambio della garanzia reale ottenuta acquisendone il possesso, al momento esatto dello scambio, per mezzo di procedimenti giudiziari o accordi bilaterali.

L'importo lordo è calcolato come riduzione lorda del saldo dello strumento, non considerando eventuali accantonamenti. A fini di chiarezza si precisa che in questa colonna non figurano le riduzioni di saldo dovute ad altri motivi (ad esempio l'incasso di disponibilità liquide).

b

Riduzione del debito residuo - Variazioni negative accumulate

Riduzione di valore accumulata o variazioni negative accumulate del valore di rilevazione iniziale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso, come descritto sopra.

Si veda la definizione nel modello CQ7 "Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e tramite procedure di escussione".

Gli enti includono le variazioni negative accumulate dovute all'ammortamento nel caso di immobili, impianti e macchinari e di investimenti immobiliari, se del caso.

c

Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - Valore al momento della rilevazione iniziale

In questa colonna è indicato il valore contabile lordo delle garanzie reali, ottenute acquisendone il possesso, al momento della rilevazione iniziale nel bilancio dell'ente.

d

Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - Variazioni negative accumulate

Riduzione di valore accumulata o variazioni negative accumulate del valore di rilevazione iniziale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso, come descritto sopra.

Gli enti includono le variazioni negative accumulate dovute all'ammortamento nel caso di immobili, impianti e macchinari e di investimenti immobiliari, se del caso.

e

Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - Sottoposte a procedure di esecuzione forzata da ≤ 2 anni – di cui valore al momento della rilevazione iniziale

Valore al momento della rilevazione iniziale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e rilevate nel bilancio da 2 anni o meno alla data di riferimento per le segnalazioni.

f

Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - Sottoposte a procedure di esecuzione forzata da ≤ 2 anni – di cui variazioni negative accumulate

Variazioni negative accumulate per garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e rilevate nel bilancio da 2 anni o meno alla data di riferimento per le segnalazioni.

g

Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - Sottoposte a procedure di esecuzione forzata da > 2 anni a ≤ 5 anni– di cui valore al momento della rilevazione iniziale

Valore al momento della rilevazione iniziale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e rilevate nel bilancio da più di 2 anni e da meno di 5 anni alla data di riferimento per le segnalazioni.

h

Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - Sottoposte a procedure di esecuzione forzata da >2 anni a ≤ 5 anni – di cui variazioni negative accumulate

Variazioni negative accumulate per garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e rilevate nel bilancio da più di 2 anni e da meno di 5 anni alla data di riferimento per le segnalazioni.

i

Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - Sottoposte a procedure di esecuzione forzata da > 5 anni – di cui valore al momento della rilevazione iniziale

Valore al momento della rilevazione iniziale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e rilevate nel bilancio da più di 5 anni alla data di riferimento per le segnalazioni.

j

Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - Sottoposte a procedure di esecuzione forzata da > 5 anni – di cui variazioni negative accumulate

Variazioni negative accumulate per garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e rilevate nel bilancio da più di 5 anni alla data di riferimento per le segnalazioni.

k

Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - di cui attività non correnti possedute per la vendita – di cui valore al momento della rilevazione iniziale

È indicato il valore iniziale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso, classificate come attività non correnti possedute per la vendita. Se tale classificazione non è pertinente ai sensi della disciplina contabile applicabile all'ente, tale informazione non è fornita.

l

Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso - di cui attività non correnti possedute per la vendita – di cui variazioni negative accumulate

Sono indicate le variazioni negative accumulate delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso, classificate come attività non correnti possedute per la vendita. Se tale classificazione non è pertinente ai sensi della disciplina contabile applicabile all'ente, tale informazione non è fornita.


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

(4)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(5)  Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 ottobre 2016, relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) (GU C 31 del 31.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO XVII

Tabella EU CRC: obblighi di informativa qualitativa sulle tecniche di CRM

Caselle di testo libero per l'informativa sugli elementi qualitativi

Base giuridica

Numero di riga

Testo libero

Articolo 453, lettera a), del CRR

a)

La descrizione delle caratteristiche fondamentali delle politiche e dei processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio e indicazione della misura in cui gli enti ricorrono alla compensazione

Articolo 453, lettera b), del CRR

b)

Le caratteristiche fondamentali delle politiche e dei processi in materia di valutazione e gestione delle garanzie reali ammissibili

Articolo 453, lettera c), del CRR

c)

La descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dall'ente per attenuare il rischio di credito

Articolo 453, lettera d), del CRR

d)

Per le garanzie e i derivati su crediti utilizzati come protezione del credito, le principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati su crediti e il loro merito di credito, utilizzati per ridurre i requisiti patrimoniali, esclusi quelli utilizzati nel quadro di strutture di cartolarizzazione sintetica

Articolo 453, lettera e), del CRR

e)

Le informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del credito adottati

Modello EU CR3 – Tecniche di CRM - Quadro d'insieme: informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

 

Valore contabile non garantito

Valore contabile garantito

 

di cui garantito da garanzie reali

di cui garantito da garanzie finanziarie

 

di cui garantito da derivati su crediti

a

b

c

d

e

1

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

2

Titoli di debito

 

 

 

 

 

3

Totale

 

 

 

 

 

4

di cui esposizioni deteriorate

 

 

 

 

 

EU-5

di cui in stato di default

 

 

 

 

 


ALLEGATO XVIII

Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

Tabella EU CRC: obblighi di informativa qualitativa sulle tecniche di CRM - Formato flessibile

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 453, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU CRC di cui all'allegato XVII.

Riferimento della riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

Spiegazione

a)

Articolo 453, lettera a), del CRR

Nel pubblicare le informazioni sulle politiche di compensazione e sull'uso della stessa conformemente all'articolo 453, lettera a), del CRR, gli enti forniscono una descrizione chiara delle politiche e dei processi di CRM riguardanti la compensazione in bilancio e fuori bilancio e gli accordi quadro di compensazione. Indicano inoltre entro quale misura sono stati utilizzati le compensazioni in bilancio e fuori bilancio e gli accordi quadro di compensazione e la loro importanza rispetto alla gestione del rischio di credito. In particolare, gli enti possono fornire dettagli circa le tecniche in uso nonché le posizioni coperte da accordi di compensazione in bilancio e gli strumenti finanziari inclusi negli accordi quadro di compensazione. Essi possono inoltre descrivere le condizioni necessarie per assicurare l'efficacia di queste tecniche e i controlli in essere nei confronti del rischio giuridico.

b)

Articolo 453, lettera b), del CRR

Nell'ambito dell'informativa sulle caratteristiche fondamentali delle politiche e dei processi in materia di valutazione e gestione delle garanzie reali ammissibili, conformemente all'articolo 453, lettera b), del CRR, gli enti indicano:

la base per la valutazione delle garanzie costituite, compresa la valutazione della certezza giuridica delle tecniche di CRM;

il tipo di valutazione (valore di mercato, valore del credito ipotecario, altri tipi di valori);

i limiti entro i quali il valore calcolato della garanzia reale è ridotto da un coefficiente di scarto;

la procedura, la frequenza e i metodi in essere per sorvegliare il valore della garanzia ipotecaria e delle altre garanzie reali su beni materiali.

Gli enti possono inoltre indicare se è previsto un sistema di limiti dell'esposizione creditizia e l'impatto delle garanzie reali accettate sulla quantificazione di tali limiti.

c)

Articolo 453, lettera c), del CRR

Nel descrivere le garanzie reali accettate in conformità dell'articolo 453, lettera c), del CRR, gli enti forniscono una descrizione dettagliata dei principali tipi di garanzie reali accettate per attenuare il rischio di credito, per tipo di esposizione.

d)

Articolo 453, lettera d), del CRR

La descrizione delle principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati su crediti e il loro merito di credito, da indicare ai sensi dell'articolo 453, lettera d), del CRR, copre i derivati su crediti utilizzati per ridurre i requisiti patrimoniali, esclusi quelli utilizzati nel quadro di strutture di cartolarizzazione sintetica. Gli enti possono anche includere la descrizione dei metodi utilizzati per rilevare gli effetti delle garanzie o dei derivati su crediti forniti dalle principali tipologie di garanti e controparti.

e)

Articolo 453, lettera e), del CRR

Nel pubblicare le informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito della tecnica di CRM adottata ai sensi dell'articolo 453, lettera e), del CRR, gli enti forniscono un'analisi di eventuali concentrazioni derivanti dalle misure di CRM che possano ostacolare l'efficacia degli strumenti di CRM. Nell'ambito di tali informazioni le concentrazioni possono essere ripartite per tipologia di strumento utilizzato come garanzia reale, soggetto (concentrazione per tipologia di garante e fornitori di protezione con i derivati su crediti), settore, area geografica, valuta, rating o altri fattori che possono influire sul valore della protezione e quindi ridurre tale protezione.

Modello EU CR3 – Tecniche di CRM - Quadro d'insieme: informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito - Formato fisso

L'ente pubblica le informazioni di cui all'articolo 453, lettera f), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR3 di cui all'allegato XVII del presente regolamento di esecuzione.

Questo modello riguarda tutte le tecniche di CRM riconosciute a norma della disciplina contabile applicabile, indipendentemente dal fatto che tali tecniche siano riconosciute a norma del CRR, compresi, ma non solo, tutti i tipi di garanzie reali, garanzie finanziarie e derivati su crediti utilizzati per tutte le esposizioni garantite, a prescindere dal fatto che per il calcolo dell'importo delle esposizioni ponderato per il rischio (RWEA) sia utilizzato il metodo standardizzato o il metodo IRB. Gli enti integrano il modello con un commento per spiegare eventuali variazioni significative nel corso del periodo di informativa e le principali determinanti di tali variazioni.

Riferimento della colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

Spiegazione

a

Valore contabile non garantito:

valore contabile delle esposizioni (al netto di accantonamenti per svalutazioni/riduzioni di valore) che non beneficiano di alcuna tecnica di CRM, indipendentemente dal fatto che tale tecnica sia riconosciuta o meno a norma del CRR.

In particolare esso si riferisce alle esposizioni per le quali non sono state costituite garanzie reali né sono state ricevute garanzie finanziarie. Non è inclusa la parte non garantita di un'esposizione parzialmente garantita.

b

Valore contabile garantito:

valore contabile delle esposizioni associate ad almeno una tecnica di CRM (garanzie reali, garanzie finanziarie, derivati su crediti).

Nel caso in cui il valore delle garanzie reali, delle garanzie finanziarie e dei derivati su crediti a garanzia di un'esposizione superi il valore contabile di tale esposizione, sono inclusi solo i valori fino al valore contabile di tale esposizione. Nel caso in cui il valore contabile di un'esposizione superi il valore delle garanzie reali, delle garanzie finanziarie e dei derivati su crediti a garanzia di tale esposizione, è incluso l'intero valore contabile di tale esposizione.

Ai fini delle seguenti colonne c, d ed e, l'assegnazione del valore contabile delle esposizioni plurigarantite alle varie tecniche di CRM avviene per ordine di priorità, partendo dalla tecnica di CRM che si prevede venga richiamata per prima in caso di perdita ed entro i limiti del valore contabile delle esposizioni garantite. Le parti dell'esposizione sono incluse in una sola delle colonne c, d o e di questo modello.

c

Di cui garantito da garanzie reali:

si tratta di un sottoinsieme della colonna b di questo modello e rappresenta il valore contabile delle esposizioni (al netto di accantonamenti per svalutazioni/riduzioni di valore) o di parti di esposizioni garantite da garanzie reali. Nel caso in cui un'esposizione sia garantita da garanzie reali e altre tecniche di CRM che si prevede siano richiamate prima in caso di mancato pagamento, il valore contabile dell'esposizione garantita da garanzie reali è la quota restante dell'esposizione dopo aver considerato le quote dell'esposizione già garantite da altre tecniche di attenuazione, fino al valore contabile di quell'esposizione.

d

Di cui garantito da garanzie finanziarie:

si tratta di un sottoinsieme della colonna b di questo modello e rappresenta il valore contabile delle esposizioni (al netto di accantonamenti per svalutazioni/riduzioni di valore) o di parti di esposizioni garantite da garanzie personali. Nel caso in cui un'esposizione sia garantita da garanzie personali e altre tecniche di CRM che si prevede siano richiamate prima in caso di mancato pagamento, il valore contabile dell'esposizione garantita da garanzie personali è la quota restante dell'esposizione dopo aver considerato le quote dell'esposizione già garantite da altre tecniche di attenuazione, fino al valore contabile di quell'esposizione.

e

Di cui garantito da derivati su crediti:

si tratta di un sottoinsieme della colonna d (garanzie finanziarie) di questo modello e rappresenta il valore contabile delle esposizioni (al netto di accantonamenti per svalutazioni/riduzioni di valore) o di parti di esposizioni garantite da derivati su crediti. Nel caso in cui un'esposizione sia garantita da derivati su crediti e altre tecniche di CRM che si prevede siano richiamati prima in caso di mancato pagamento, il valore contabile dell'esposizione garantita da derivati su crediti è la quota restante dell'esposizione dopo aver considerato le quote dell'esposizione già garantite da altre tecniche di attenuazione, fino al valore contabile di quell'esposizione.


Riferimento della riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

Spiegazione

1

Prestiti e anticipazioni

"Prestiti e anticipazioni" sono strumenti di debito posseduti dagli enti che non sono titoli; questo elemento comprende i prestiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea ("regolamento BSI della BCE") (2), e le anticipazioni che non possono essere classificate come prestiti ai sensi dell'allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (3).

2

Titoli di debito

I titoli di debito sono strumenti di debito posseduti dall'ente emessi in forma di titoli che non sono prestiti ai sensi del regolamento BSI della BCE, come definiti nell'allegato V, parte 1, punto 31, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

3

Totale

Somma degli importi nelle righe 1 e 2 di questo modello.

4

Di cui esposizioni deteriorate

Esposizioni deteriorate conformemente all'articolo 47 bis del CRR.

EU-5

Di cui in stato di default

Esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR.


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).


ALLEGATO XIX

Tabella EU CRD: obblighi di informativa qualitativa sul metodo standardizzato

Base giuridica

Numero di riga

Informazioni qualitative — Testo libero

Articolo 444, lettera a), del CRR

a)

Le denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e delle agenzie per il credito all'esportazione (ECA) prescelte dall'ente e le ragioni di eventuali modifiche in ordine a tali scelte nell'arco del periodo di informativa

Articolo 444, lettera b), del CRR

b)

Le classi di esposizioni per le quali ciascuna ECAI o ECA è utilizzata

Articolo 444, lettera c), del CRR

c)

La descrizione del processo impiegato per trasferire i rating del credito relativi all'emittente o all'emissione ad attività comparabili non incluse nel portafoglio di negoziazione

Articolo 444, lettera d), del CRR

d)

L'associazione del rating esterno di ciascuna ECAI o ECA prescelta di cui alla riga a) ai fattori di ponderazione del rischio corrispondenti alle classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR (salvo che l'ente rispetti l'associazione normale pubblicata dall'ABE)

Modello EU CR4 – Metodo standardizzato: esposizione al rischio di credito ed effetti della CRM

 

Classi di esposizioni

Esposizioni pre-CCF e pre-CRM

Esposizioni post-CCF e post-CRM

RWA e densità degli RWA

Esposizioni in bilancio

Esposizioni fuori bilancio

Esposizioni in bilancio

Esposizioni fuori bilancio

RWA

Densità degli RWA (%)

a

b

c

d

e

f

1

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

 

2

Amministrazioni regionali o autorità locali

 

 

 

 

 

 

3

Organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

4

Banche multilaterali di sviluppo

 

 

 

 

 

 

5

Organizzazioni internazionali

 

 

 

 

 

 

6

Enti

 

 

 

 

 

 

7

Imprese

 

 

 

 

 

 

8

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

9

Garantite da ipoteche su beni immobili

 

 

 

 

 

 

10

Esposizioni in stato di default

 

 

 

 

 

 

11

Esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato

 

 

 

 

 

 

12

Obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

13

Enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine

 

 

 

 

 

 

14

Organismi di investimento collettivo

 

 

 

 

 

 

15

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

16

Altre posizioni

 

 

 

 

 

 

17

TOTALE

 

 

 

 

 

 

Modello EU CR5: metodo standardizzato

 

Classi di esposizioni

Fattori di ponderazione del rischio

Totale

Di cui prive di rating

0 %

2 %

4 %

10 %

20 %

35 %

50 %

70 %

75 %

100 %

150 %

250 %

370 %

1 250  %

Altri

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

1

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Amministrazioni regionali o autorità locali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Banche multilaterali di sviluppo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Organizzazioni internazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Esposizioni al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Esposizioni in stato di default

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Quote o azioni in organismi di investimento collettivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Esposizioni in strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Altre posizioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO XX

Istruzioni per l'informativa sull'uso del metodo standardizzato per il rischio di credito (esclusi il rischio di controparte e le posizioni verso la cartolarizzazione)

1.   

Gli strumenti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR (esposizioni al rischio di controparte) e gli strumenti cui si applicano i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR (esposizioni verso la cartolarizzazione) non rientrano nei modelli per i quali sono fornite istruzioni nel presente allegato.

Tabella EU CRD: obblighi di informativa qualitativa sul metodo standardizzato - Formato flessibile

2.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 444, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU CRD di cui all'allegato XIX del presente regolamento di esecuzione.

Riferimento della riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

Spiegazione

a)

Articolo 444, lettera a), del CRR

Gli enti indicano le denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e delle agenzie per il credito all'esportazione (ECA) prescelte e le ragioni di eventuali modifiche in ordine a tali scelte nell'arco del periodo di informativa.

b)

Articolo 444, lettera b), del CRR

Gli enti indicano le classi di esposizioni, specificate nell'articolo 112 del CRR, per le quali gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR, utilizzando la valutazione del merito di credito dell'ECAI o dell'ECA prescelta.

c)

Articolo 444, lettera c), del CRR

Quando si ricorre a una valutazione del merito di credito relativa a un emittente o a un'emissione per determinare la ponderazione del rischio da assegnare a esposizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 139 della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR, gli enti descrivono il processo impiegato.

d)

Articolo 444, lettera d), del CRR

Gli enti indicano, per ciascuna delle classi di esposizioni specificate nell'articolo 112 del CRR, la scala alfanumerica di ciascuna ECAI/ECA prescelta (di cui alla riga a) di questo modello) rispetto ai fattori di ponderazione del rischio corrispondenti alle classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR, salvo che l'ente rispetti l'associazione normale pubblicata dall'ABE.

Modello EU CR4: esposizione al rischio di credito ed effetti della CRM - Formato fisso

3.

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR, pubblicano le informazioni di cui all'articolo 453, lettere g), h) e i), del CRR e all' articolo 444, lettera e), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per la compilazione del modello EU CR4 di cui all'allegato XIX del presente regolamento di esecuzione.

Riferimento della colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

Spiegazione

a

Esposizioni pre-CCF e pre-CRM – Esposizioni in bilancio:

gli enti indicano il valore dell'esposizione in bilancio nell'ambito del consolidamento prudenziale conformemente all'articolo 111 del CRR, dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell'articolo 110 del CRR, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105 del CRR, delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), del CRR, di altre riduzioni di fondi propri e delle cancellazioni (quali definite nella disciplina contabile applicabile), ma prima i) dell'applicazione dei fattori di conversione del credito specificati nello stesso articolo e ii) dell'applicazione delle tecniche di CRM specificate nella parte tre, titolo II, capo 4, del CRR. I valori delle esposizioni per i contratti di leasing sono soggetti all'articolo 134, paragrafo 7, del CRR.

b

Esposizioni pre-CCF e pre-CRM – Esposizioni fuori bilancio:

gli enti indicano il valore dell'esposizione fuori bilancio nell'ambito del consolidamento prudenziale, dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), del CRR, ma prima dell'applicazione dei fattori di conversione del credito conformemente all'articolo 111 del CRR e prima dell'effetto delle tecniche di CRM (in applicazione della parte tre, titolo II, capo 4, del CRR).

c

Esposizioni post-CCF e post-CRM – Esposizioni in bilancio:

gli enti indicano l'importo del valore dell'esposizione in bilancio nell'ambito del consolidamento prudenziale (conformemente all'articolo 111 del CRR), dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell'articolo 110 del CRR, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105 del CRR, delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), del CRR, di altre riduzioni di fondi propri e delle cancellazioni quali definite nella disciplina contabile applicabile, dopo l'applicazione di tutti gli strumenti di attenuazione del rischio di credito e i fattori di conversione del credito. Si tratta dell'importo al quale si applicano i fattori di ponderazione del rischio (conformemente all'articolo 113 del CRR e alla parte tre, titolo II, capo 2, sezione 1, del CRR). È l'importo equivalente al credito netto, dopo aver applicato le tecniche di CRM e il CCF.

d

Esposizioni post-CCF e post-CRM – Esposizioni fuori bilancio:

gli enti pubblicano l'importo del valore dell'esposizione fuori bilancio dopo aver tenuto conto delle rettifiche di valore su crediti specifiche quali definite nel regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione (2), delle rettifiche di valore supplementari e di altre riduzioni dei fondi propri, dopo l'applicazione di tutti gli strumenti di attenuazione del rischio di credito e i fattori di conversione del credito. Si tratta dell'importo al quale si applicano i fattori di ponderazione del rischio (conformemente all'articolo 113 del CRR e alla parte tre, titolo II, capo 2, sezione 1, del CRR). È l'importo equivalente al credito netto, dopo aver applicato le tecniche di CRM e il CCF.

e

RWEA

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio (RWEA) calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, sezione 1, del CRR.

f

Densità degli RWEA

(Colonna e/Colonne (c + d) di questo modello)

Il rapporto è calcolato dividendo gli RWEA della rispettiva classe di esposizioni (colonna e di questo modello) per l'importo delle rispettive esposizioni dopo aver tenuto conto di tutti gli strumenti di attenuazione del rischio di credito e i fattori di conversione del credito (somma degli importi nelle colonne c e d di questo modello).

Numero di riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

Spiegazione

1 - 16

Classi di esposizioni quali definite ai sensi dell'articolo 112 del CRR.

Non sono incluse le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni "elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione" di cui all'articolo 112, lettera m), del CRR.

16

La classe "altre posizioni" si riferisce a:

attività soggette a uno specifico fattore di ponderazione del rischio, stabilito all'articolo 134 del CRR;

attività non dedotte in applicazione dell'articolo 39 del CRR (pagamenti in eccesso di imposte, riporti di perdite fiscali e attività fiscali differite che non dipendono dalla redditività futura), dell'articolo 41 del CRR (attività dei fondi pensione a prestazioni definite), dell'articolo 46 del CRR (investimenti non significativi nel capitale CET1 di soggetti del settore finanziario), dell'articolo 48 del CRR (attività fiscali differite e investimenti, detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente, in strumenti di capitale CET1 di soggetti del settore finanziario entro la soglia definita), degli articoli 49 e 471 del CRR (partecipazioni in imprese di assicurazione indipendentemente dal fatto che esse siano sottoposte a vigilanza a norma della direttiva sui conglomerati), degli articoli 60 e 475 del CRR (investimenti non significativi e significativi, detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente, in strumenti di capitale CET1, di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) e di capitale di classe 2 (T2) emessi da soggetti del settore finanziario) e dell'articolo 70 del CRR (posizioni non significative e significative, detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente, nel capitale di classe 2 (T2) emesso da un soggetto del settore finanziario), non assegnate ad altre classi di esposizioni né a partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario se non hanno ricevuto un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250  % (in applicazione dell'articolo 36, lettera k), della parte due, titolo I, capo 1, del CRR).

Modello EU CR5: metodo standardizzato - Formato fisso

4.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 444, lettera e), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR5 di cui all'allegato XIX del presente regolamento di esecuzione.

Riferimento della colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

Spiegazione

a - o

Fattori di ponderazione del rischio:

gli enti pubblicano le informazioni sull'attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio all'interno della rispettiva classe di esposizioni conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR.

p

Totale:

importo totale delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio nell'ambito del consolidamento prudenziale:

dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche conformemente all'articolo 110 del CRR, delle rettifiche di valore supplementari conformemente agli articoli 34 e 105, delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), del CRR e di altre riduzioni di fondi propri e cancellazioni (quali definite nella disciplina contabile applicabile) per le esposizioni in bilancio, conformemente all'articolo 111 del CRR;

dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), del CRR per le esposizioni fuori bilancio, conformemente all'articolo 111 del CRR;

dopo i) l'applicazione dei fattori di conversione specificati nello stesso articolo e ii) l'applicazione delle tecniche di CRM specificate nella parte tre, titolo II, capo 4, del CRR per le esposizioni in bilancio e fuori bilancio.

q

Di cui prive di rating:

esposizioni per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta e alle quali sono applicati fattori specifici di ponderazione del rischio a seconda della classe di esposizioni, come specificato negli articoli da 113 a 134 del CRR.

Numero di riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

Spiegazione

1 - 16

Classi di esposizioni conformemente all'articolo 112 del CRR.

Non sono incluse le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni "elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione" di cui all'articolo 112, lettera m), del CRR.

16

La classe "altre posizioni" si riferisce a:

attività soggette a uno specifico fattore di ponderazione del rischio stabilito all'articolo 134 della parte tre, titolo II, capo 4, del CRR;

attività non dedotte in applicazione dell'articolo 39 del CRR (pagamenti in eccesso di imposte, riporti di perdite fiscali e attività fiscali differite che non dipendono dalla redditività futura), dell'articolo 41 del CRR (attività dei fondi pensione a prestazioni definite), degli articoli 46 e 469 del CRR (investimenti non significativi nel capitale CET1 di soggetti del settore finanziario), degli articoli 49 e 471 del CRR (partecipazioni in imprese di assicurazione indipendentemente dal fatto che esse siano sottoposte a vigilanza a norma della direttiva sui conglomerati), degli articoli 60 e 475 del CRR (investimenti non significativi e significativi, detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente, in capitale aggiuntivo AT1 di soggetti del settore finanziario) e degli articoli 70 e 477 del CRR (posizioni non significative e significative, detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente, di capitale di classe 2 (T2) emesso da un soggetto del settore finanziario), non assegnate ad altre classi di esposizioni né a partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario se non hanno ricevuto un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250  % (in applicazione dell'articolo 36, lettera k), della parte due, titolo I, capo 1, del CRR).


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3).


ALLEGATO XXI

Tabella EU CRE: obblighi di informativa qualitativa sul metodo IRB

Caselle di testo libero per l'informativa sugli elementi qualitativi

Base giuridica

Numero di riga

Testo libero

Articolo 452, lettera a), del CRR

a)

L'autorizzazione dell'autorità competente all'uso del metodo o all'applicazione del processo di transizione.

Articolo 452, lettera c), del CRR

b)

c)

I meccanismi di controllo per i sistemi di rating nelle varie fasi dello sviluppo, dei controlli e delle modifiche dei modelli, che includono informazioni su:

i)

la relazione fra la funzione di gestione del rischio e la funzione di audit interno;

ii)

la revisione del sistema di rating;

iii)

la procedura per garantire l'indipendenza della funzione responsabile del riesame dei modelli dalle funzioni responsabili dello sviluppo di questi ultimi;

iv)

la procedura per garantire l'affidabilità delle funzioni responsabili dello sviluppo e del riesame dei modelli.

Articolo 452, lettera d), del CRR

c)

Il ruolo delle funzioni coinvolte nell'elaborazione, approvazione e successive modifiche dei modelli di rischio di credito.

Articolo 452, lettera e), del CRR

d)

L'ambito di applicazione e i principali contenuti delle relazioni relative ai modelli di rischio di credito.

Articolo 452, lettera f), del CRR

e)

La descrizione del processo di rating interno per classe di esposizioni, compreso il numero dei modelli fondamentali utilizzati riguardo a ciascun portafoglio e una breve discussione delle principali differenze tra modelli nello stesso portafoglio, che copra:

i)

le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida della PD che includono informazioni sul modo di stima delle PD per i portafogli a basso default, se esistono livelli di regolamentazione e le cause delle differenze osservate fra PD e tassi di default effettivi almeno per gli ultimi tre periodi;

ii)

ove applicabile, le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida della LGD, come i metodi per calcolare la LGD in caso di recessione, le modalità di stima delle LGD per i portafogli a basso default e il lasso di tempo fra l'evento qualificato come default e la chiusura dell'esposizione;

iii)

ove applicabile, le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida dei fattori di conversione del credito, comprese le ipotesi impiegate nella derivazione di queste variabili.

Modello EU CR6 – Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per classe di esposizioni e intervallo di PD

A-IRB

Intervallo di PD

Esposizioni in bilancio

Esposizioni fuori bilancio pre-CCF

CCF medio ponderato per l'esposizione

Esposizione post-CCF e post-CRM

PD media ponderata per l'esposizione (%)

Numero di debitori

LGD media ponderata per l'esposizione (%)

Durata media ponderata per l'esposizione (anni)

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione dei fattori di sostegno

Densità degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Importo della perdita attesa

Rettifiche di valore e accantonamenti

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

Classe di esposizioni X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 0,00 a < 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 0,00 a < 0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 0,10 a < 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 0,15 a < 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 0,25 a < 0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 0,50 a < 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 0,75 a < 2,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 0,75 a < 1,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 1,75 a < 2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 2,50 a < 10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 2,5 a < 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 5 a < 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 10,00 a < 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 10 a < 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 20 a < 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 30,00 a < 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00 (default)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale (classe di esposizioni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale (tutte le classi di esposizioni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F-IRB

Intervallo di PD

Esposizioni in bilancio

Esposizioni fuori bilancio pre-CCF

CCF medio ponderato per l'esposizione

Esposizione post-CCF e post-CRM

PD media ponderata per l'esposizione (%)

Numero di debitori

LGD media ponderata per l'esposizione (%)

Durata media ponderata per l'esposizione (anni)

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione dei fattori di sostegno

Densità degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Importo della perdita attesa

Rettifiche di valore e accantonamenti

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

Classe di esposizioni X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 0,00 a < 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 0,00 a < 0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 0,10 a < 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 0,15 a < 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 0,25 a < 0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 0,50 a < 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 0,75 a < 2,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 0,75 a < 1,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 1,75 a < 2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 2,50 a < 10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 2,5 a < 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 5 a < 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 10,00 a < 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 10 a < 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 20 a < 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 30,00 a < 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00 (default)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale (classe di esposizioni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale (tutte le classi di esposizioni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello EU CR6-A: ambito d'uso dei metodi IRB e SA

 

Valore dell'esposizione come definito all'articolo 166 del CRR per le esposizioni soggette al metodo IRB

Valore dell'esposizione complessiva per le esposizioni soggette al metodo standardizzato e al metodo IRB

Percentuale del valore dell'esposizione complessiva soggetta all'utilizzo parziale permanente del metodo SA (%)

Percentuale del valore dell'esposizione complessiva soggetta al metodo IRB (%)

Percentuale del valore dell'esposizione complessiva soggetta a un piano di introduzione (roll-out) (%)

a

b

c

d

e

1

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

1,1

di cui amministrazioni regionali o autorità locali

 

 

 

 

 

1,2

di cui organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

2

Enti

 

 

 

 

 

3

Imprese

 

 

 

 

 

3,1

di cui imprese – finanziamenti specializzati, escluso il metodo di assegnazione

 

 

 

 

 

3,2

di cui imprese – finanziamenti specializzati, in base al metodo di assegnazione

 

 

 

 

 

4

Al dettaglio

 

 

 

 

 

4,1

di cui al dettaglio – PMI, garantite da beni immobili

 

 

 

 

 

4,2

di cui al dettaglio – non PMI, garantite da beni immobili

 

 

 

 

 

4,3

di cui al dettaglio – rotative qualificate

 

 

 

 

 

4,4

di cui al dettaglio – PMI, altre

 

 

 

 

 

4,5

di cui al dettaglio – non PMI, altre

 

 

 

 

 

5

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

6

Altre attività diverse dai crediti

 

 

 

 

 

7

Totale

 

 

 

 

 

Modello EU CR7 – Metodo IRB: effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dei derivati su crediti utilizzati nell'ambito delle tecniche di CRM

 

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dei derivati su crediti

Importo effettivo dell'esposizione ponderato per il rischio

a

b

1

Esposizioni in base all'F-IRB

 

 

2

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

 

3

Enti

 

 

4

Imprese

 

 

4,1

di cui imprese – PMI

 

 

4,2

di cui imprese – finanziamenti specializzati

 

 

5

Esposizioni in base all'A-IRB

 

 

6

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

 

7

Enti

 

 

8

Imprese

 

 

8,1

di cui imprese – PMI

 

 

8,2

di cui imprese – finanziamenti specializzati

 

 

9

Al dettaglio

 

 

9,1

di cui al dettaglio – PMI, garantite da beni immobili

 

 

9,2

di cui al dettaglio – non PMI, garantite da beni immobili

 

 

9,3

di cui al dettaglio – rotative qualificate

 

 

9,4

di cui al dettaglio – PMI, altre

 

 

9,5

di cui al dettaglio – non PMI, altre

 

 

10

TOTALE (comprese le esposizioni in base all'F-IRB e le esposizioni in base all'A-IRB)

 

 

Modello EU CR7-A – Metodo IRB: informativa sulla misura di utilizzo delle tecniche di CRM

A-IRB

Totale delle esposizioni

Tecniche di attenuazione del rischio di credito

Metodi di attenuazione del rischio di credito nel calcolo degli RWEA

Protezione del credito di tipo reale (FCP)

Protezione del credito di tipo personale (UFCP)

RWEA senza effetti di sostituzione

(solo effetti di riduzione)

RWEA con effetti di sostituzione

(effetti sia di riduzione che di sostituzione)

Parte di esposizioni coperte da garanzie reali finanziarie (%)

Parte di esposizioni coperte da altre garanzie reali ammissibili (%)

 

Parte di esposizioni coperte da altri tipi di protezione del credito di tipo reale (%)

 

Parte di esposizioni coperte da garanzie personali (%)

Parte di esposizioni coperte da derivati su crediti (%)

Parte di esposizioni coperte da garanzie immobiliari (%)

Parte di esposizioni coperte da crediti (%)

Parte di esposizioni coperte da altre garanzie reali su beni materiali (%)

Parte di esposizioni coperte da depositi in contante (%)

Parte di esposizioni coperte da polizze di assicurazione vita (%)

Parte di esposizioni coperte da strumenti detenuti da terzi (%)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

1

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,1

di cui imprese – PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,2

di cui imprese – finanziamenti specializzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,3

di cui imprese – altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

di cui al dettaglio – PMI, garantite da beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

di cui al dettaglio – non PMI, garantite da beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,3

di cui al dettaglio – rotative qualificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,4

di cui al dettaglio – PMI, altre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

di cui al dettaglio – non PMI, altre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F-IRB

Totale delle esposizioni

Tecniche di attenuazione del rischio di credito

Metodi di attenuazione del rischio di credito nel calcolo degli RWEA

Protezione del credito di tipo reale (FCP)

Protezione del credito di tipo personale (UFCP)

RWEA senza effetti di sostituzione

(solo effetti di riduzione)

RWEA con effetti di sostituzione

(effetti sia di riduzione che di sostituzione)

Parte di esposizioni coperte da garanzie reali finanziarie (%)

Parte di esposizioni coperte da altre garanzie reali ammissibili (%)

 

Parte di esposizioni coperte da altri tipi di protezione del credito di tipo reale (%)

 

Parte di esposizioni coperte da garanzie personali (%)

Parte di esposizioni coperte da derivati su crediti (%)

Parte di esposizioni coperte da garanzie immobiliari (%)

Parte di esposizioni coperte da crediti (%)

Parte di esposizioni coperte da altre garanzie reali su beni materiali (%)

Parte di esposizioni coperte da depositi in contante (%)

Parte di esposizioni coperte da polizze di assicurazione vita (%)

Parte di esposizioni coperte da strumenti detenuti da terzi (%)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

1

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,1

di cui imprese – PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,2

di cui imprese – finanziamenti specializzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,3

di cui imprese – altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello EU CR8: prospetto degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di credito in base al metodo IRB

 

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio

a

1

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al termine del precedente periodo di riferimento

 

2

Dimensioni delle attività (+/-)

 

3

Qualità delle attività (+/-)

 

4

Aggiornamenti del modello (+/-)

 

5

Metodologia e politica (+/-)

 

6

Acquisizioni e dismissioni (+/-)

 

7

Oscillazioni del cambio (+/-)

 

8

Altro (+/-)

 

9

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al termine del periodo di riferimento

 

Modello CR9 – Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di esposizioni (scala di PD fissa)

A-IRB

Classi di esposizioni

Intervallo di PD

Numero di debitori alla fine dell'anno precedente

Tasso medio di default osservato (%)

PD media ponderata per l'esposizione (%)

PD media (%)

Tasso di default annuo storico medio (%)

 

di cui numero di debitori in stato di default nell'anno

a

b

c

d

e

f

g

h

 

da 0,00 a < 0,15

 

 

 

 

 

 

da 0,00 a < 0,10

 

 

 

 

 

 

da 0,10 a < 0,15

 

 

 

 

 

 

da 0,15 a < 0,25

 

 

 

 

 

 

da 0,25 a < 0,50

 

 

 

 

 

 

da 0,50 a < 0,75

 

 

 

 

 

 

da 0,75 a < 2,50

 

 

 

 

 

 

da 0,75 a < 1,75

 

 

 

 

 

 

da 1,75 a < 2,5

 

 

 

 

 

 

da 2,50 a < 10,00

 

 

 

 

 

 

da 2,5 a < 5

 

 

 

 

 

 

da 5 a < 10

 

 

 

 

 

 

da 10,00 a < 100,00

 

 

 

 

 

 

da 10 a < 20

 

 

 

 

 

 

da 20 a < 30

 

 

 

 

 

 

da 30,00 a < 100,00

 

 

 

 

 

 

100,00 (default)

 

 

 

 

 

 

F-IRB

Classi di esposizioni

Intervallo di PD

Numero di debitori alla fine dell'anno precedente

Tasso medio di default osservato (%)

PD media ponderata per l'esposizione (%)

PD media (%)

Tasso di default annuo storico medio (%)

 

di cui numero di debitori in stato di default nell'anno

a

b

c

d

e

f

g

h

 

da 0,00 a < 0,15

 

 

 

 

 

 

da 0,00 a < 0,10

 

 

 

 

 

 

da 0,10 a < 0,15

 

 

 

 

 

 

da 0,15 a < 0,25

 

 

 

 

 

 

da 0,25 a < 0,50

 

 

 

 

 

 

da 0,50 a < 0,75

 

 

 

 

 

 

da 0,75 a < 2,50

 

 

 

 

 

 

da 0,75 a < 1,75

 

 

 

 

 

 

da 1,75 a < 2,5

 

 

 

 

 

 

da 2,50 a < 10,00

 

 

 

 

 

 

da 2,5 a < 5

 

 

 

 

 

 

da 5 a < 10

 

 

 

 

 

 

da 10,00 a < 100,00

 

 

 

 

 

 

da 10 a < 20

 

 

 

 

 

 

da 20 a < 30

 

 

 

 

 

 

da 30,00 a < 100,00

 

 

 

 

 

 

100,00 (default)

 

 

 

 

 

 

Modello CR9.1 – Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di esposizioni (solo per le stime della PD conformemente all'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del CRR)

A-IRB

Classi di esposizioni

Intervallo di PD

Equivalente rating esterno

Numero di debitori alla fine dell'anno precedente

Tasso medio di default osservato (%)

PD media (%)

Tasso di default annuo storico medio (%)

 

di cui numero di debitori in stato di default nell'anno

a

b

c

d

e

f

g

h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-IRB

Classi di esposizioni

Intervallo di PD

Equivalente rating esterno

Numero di debitori alla fine dell'anno precedente

Tasso medio di default osservato (%)

PD media (%)

Tasso di default annuo storico medio (%)

 

di cui numero di debitori in stato di default nell'anno

a

b

c

d

e

f

g

h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO XXII

Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito (escluso il rischio di controparte)

Tabella EU CRE: obblighi di informativa qualitativa sul metodo IRB - Formato flessibile

1.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 452, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU CRE di cui all'allegato XXI del presente regolamento di esecuzione.

Riferimento della riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

Spiegazione

a)

Articolo 452, lettera a), del CRR

Nel pubblicare informazioni sull'ambito dell'autorizzazione dell'autorità competente all'uso del metodo o all'applicazione del processo di transizione a norma dell'articolo 452, lettera a), del CRR, gli enti descrivono le principali caratteristiche dei sistemi di rating utilizzati nell'ambito del metodo IRB per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione e le tipologie di esposizioni oggetto di tali sistemi di rating. Gli enti descrivono inoltre le tipologie di esposizioni per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione all'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato conformemente all'articolo 150 del CRR e che sono oggetto dei piani di estensione del metodo IRB conformemente all'articolo 148 del CRR. La descrizione è fornita a livello di gruppo.

b)

Articolo 452, lettera c), punti da i) a iv), del CRR

La descrizione dei meccanismi di controllo per i sistemi di rating riguarda la stima dei parametri di rischio, compresi lo sviluppo e la calibrazione di modelli interni, come pure i controlli nell'applicazione dei modelli e le modifiche apportate ai sistemi di rating.

Conformemente all'articolo 452, lettera c), punti da i) a iv), del CRR, la descrizione del ruolo delle funzioni di cui sopra comprende anche:

(i)

la relazione fra la funzione di gestione del rischio e la funzione di audit interno;

(ii)

i processi e i metodi per la revisione dei sistemi di rating, comprese le revisioni periodiche delle stime conformemente all'articolo 179, paragrafo 1, lettera c), del CRR e le convalide;

(iii)

le procedure e le disposizioni organizzative per garantire l'indipendenza della funzione responsabile del riesame dei modelli (funzione di convalida) rispetto alle funzioni responsabili dello sviluppo e della calibrazione del modello;

(iv)

e la procedura per garantire l'affidabilità delle funzioni responsabili dello sviluppo e del riesame dei modelli.

c)

Articolo 452, lettera d), del CRR

Gli enti specificano il ruolo delle funzioni coinvolte nell'elaborazione, nella calibrazione, nell'approvazione e nelle successive modifiche dei sistemi di rating.

d)

Articolo 452, lettera e), del CRR

Gli enti pubblicano l'ambito di applicazione e i principali contenuti delle relazioni della dirigenza relative al metodo IRB di cui all'articolo 189 del CRR, come pure i destinatari e la frequenza di tali relazioni.

e)

Articolo 452, lettera f), del CRR

L'informativa sui sistemi di rating interni per classe di esposizioni include il numero di modelli fondamentali utilizzati in ciascuna classe di esposizioni per i diversi tipi di esposizioni, con una breve descrizione delle principali differenze tra i modelli della stessa classe di esposizioni. Essa comprende inoltre una descrizione delle principali caratteristiche dei modelli fondamentali approvati, in particolare:

i)

le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida della PD, incluse la stima e la convalida delle PD per i portafogli a basso default, eventuali livelli di regolamentazione applicabili e le cause delle differenze osservate fra PD e tassi di default effettivi almeno per gli ultimi tre periodi;

ii)

ove applicabile, le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida della LGD, incluse la stima e la convalida della LGD in caso di recessione, le informazioni sulle modalità di stima delle LGD per i portafogli a basso default e il lasso di tempo medio tra l'evento qualificato come default e la chiusura dell'esposizione;

iii)

le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida dei fattori di conversione, comprese le ipotesi impiegate nella derivazione di queste stime.

Modello EU CR6 – Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per classe di esposizioni e intervallo di PD - Formato fisso

2.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 452, lettera g), punti da i) a v), del CRR sui principali parametri utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il metodo IRB seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per la compilazione del modello EU CR6 di cui all'allegato XXI del presente regolamento di esecuzione. Le informazioni pubblicate in questo modello non includono i dati sui finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 4, del CRR. Da questo modello sono escluse le esposizioni al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del CRR), le esposizioni verso la cartolarizzazione e le esposizioni in strumenti di capitale.

Riferimento della colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

Spiegazione

a

Intervallo di PD

Si tratta di intervalli di PD fissi che non devono essere modificati.

Nel caso in cui i dati sulle esposizioni in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del CRR siano ulteriormente ripartiti in base alle possibili definizioni riferite alle categorie di esposizioni in stato di default, le definizioni e gli importi delle categorie di esposizioni in stato di default sono illustrati in una descrizione di accompagnamento.

Le esposizioni sono assegnate a una categoria appropriata degli intervalli di PD fissi sulla base della PD stimata per ciascun debitore assegnato a questa classe di esposizioni (senza tener conto degli effetti di sostituzione dovuti alla CRM). Tutte le esposizioni in stato di default sono incluse nella categoria corrispondente a una PD del 100 %.

b

Esposizioni in bilancio

Valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 166, paragrafi da 1 a 7, del CRR senza tener conto delle rettifiche di valore su crediti e dei fattori di conversione.

c

Esposizioni fuori bilancio prima dell'applicazione dei fattori di conversione (CCF)

Valore dell'esposizione conformemente all'articolo 166, paragrafi da 1 a 7, del CRR, senza tener conto delle rettifiche di valore su crediti e dei fattori di conversione, né delle stime interne e dei fattori di conversione specificati all'articolo 166, paragrafo 8, del CRR, né di percentuali specificate all'articolo 166, paragrafo 10, del CRR.

Le esposizioni fuori bilancio comprendono tutti gli importi impegnati ma non utilizzati e tutti gli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I del CRR.

d

CCF medio ponderato per l'esposizione

Per tutte le esposizioni incluse in ciascuna categoria della scala di PD fissa, il fattore di conversione medio utilizzato dagli enti nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, ponderato per l'esposizione fuori bilancio pre-CCF di cui alla colonna c di questo modello.

e

Valore dell'esposizione post-CCF e post-CRM

Valore dell'esposizione conformemente all'articolo 166 del CRR.

In questa colonna è inclusa la somma del valore delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio dopo l'applicazione dei fattori di conversione e delle percentuali di cui all'articolo 166, paragrafi da 8 a 10, del CRR.

f

PD media ponderata per l'esposizione (%)

Per tutte le esposizioni incluse in ciascuna categoria degli intervalli di PD fissi, la stima della PD media di ciascun debitore, ponderata per il valore dell'esposizione post-CCF e post-CRM come indicato nella colonna e di questo modello.

g

Numero di debitori

Il numero di soggetti giuridici o debitori assegnati a ciascuna categoria degli intervalli di PD fissi, che sono stati valutati separatamente, indipendentemente dal numero di prestiti o esposizioni concessi.

I debitori congiunti sono trattati come ai fini della calibratura della PD. Se diverse esposizioni verso lo stesso debitore sono valutate separatamente, esse sono conteggiate separatamente. Tale situazione può verificarsi all'interno della classe delle esposizioni al dettaglio se la definizione di default è applicata a livello di singola linea di credito conformemente all'articolo 178, paragrafo 1, ultima frase, del CRR, o se esposizioni distinte verso lo stesso debitore sono assegnate a classi di debitori diverse conformemente all'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del CRR in altre classi di esposizioni.

h

LGD media ponderata per l'esposizione (%)

Per tutte le esposizioni incluse in ciascuna categoria degli intervalli di PD fissi, la media delle stime della LGD per ciascuna esposizione, ponderata per il valore dell'esposizione post-CCF e post-CRM come indicato nella colonna e di questo modello.

La LGD indicata corrisponde alla stima finale della LGD utilizzata nel calcolo degli importi ponderati per il rischio ottenuti considerando gli effetti della CRM e le condizioni di recessione, se del caso. Per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili, la LGD indicata tiene conto dei livelli minimi specificati all'articolo 164, paragrafo 4, del CRR.

In caso di esposizioni soggette al trattamento del "double default", la LGD da indicare è quella selezionata conformemente all'articolo 161, paragrafo 4, del CRR.

Per le esposizioni in stato di default secondo il metodo A-IRB si applicano le disposizioni dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del CRR. La LGD indicata corrisponde alla stima della LGD in stato di default conformemente alle metodologie di stima applicabili.

i

Durata media ponderata per l'esposizione (anni)

Per tutte le esposizioni incluse in ciascuna categoria degli intervalli di PD fissi, la durata media di ciascuna esposizione, ponderata per il valore dell'esposizione post-CCF come indicato nella colonna e di questo modello.

Il valore della durata indicato rispecchia l'articolo 162 del CRR.

La durata media è espressa in anni.

Questi dati non sono indicati per i valori delle esposizioni la cui durata non è un elemento compreso nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del CRR. Ne consegue che questa colonna non è compilata in riferimento alla classe di esposizioni "al dettaglio".

j

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione dei fattori di sostegno

Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, enti e imprese, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente all'articolo 153, paragrafi da 1 a 4, del CRR; per le esposizioni al dettaglio, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente all'articolo 154 del CRR.

Si tiene conto dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture conformemente agli articoli 501 e 501 bis del CRR.

k

Densità degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Rapporto tra la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dopo l'applicazione dei fattori di sostegno indicati nella colonna j di questo modello e il valore dell'esposizione come indicato nella colonna e.

l

Importo della perdita attesa

L'importo della perdita attesa calcolato conformemente all'articolo 158 del CRR.

L'importo della perdita attesa da indicare si basa sui parametri di rischio effettivi utilizzati nel sistema di rating interno approvato dalla rispettiva autorità competente.

m

Rettifiche di valore e accantonamenti

Rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione (2), rettifiche di valore supplementari a norma degli articoli 34 e 110 del CRR, nonché altre riduzioni dei fondi propri relative alle esposizioni assegnate a ciascuna categoria degli intervalli di PD fissi.

Tali rettifiche di valore e accantonamenti sono quelli considerati ai fini dell'attuazione dell'articolo 159 del CRR.

Gli accantonamenti generici sono indicati assegnando un importo pro rata in funzione delle perdite attese delle diverse classi di debitori.

Riferimento della riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

Spiegazione

Classe di esposizioni X

Gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione a utilizzare LGD e fattori di conversione propri per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio pubblicano le informazioni richieste in questo modello separatamente per le classi di esposizioni soggette a tale autorizzazione (A-IRB). Per le classi di esposizioni per le quali l'ente non è autorizzato ad utilizzare stime interne della LGD e dei fattori di conversione (F-IRB), l'ente pubblica separatamente le informazioni sulle esposizioni pertinenti utilizzando il modello F-IRB.

A-IRB

Classe di esposizioni X

Per ciascuna classe di esposizioni elencata nell'articolo 147, paragrafo 2, del CRR, con le eccezioni sopra indicate, gli enti pubblicano un modello distinto, con un'ulteriore ripartizione per le seguenti classi di esposizioni:

all'interno della classe di esposizioni "esposizioni verso imprese" (articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR), la ripartizione seguente:

a.

esposizioni verso imprese

PMI, conformemente alla classificazione interna delle esposizioni verso imprese basata sulle politiche di gestione del rischio;

b.

esposizioni verso imprese

finanziamenti specializzati, conformemente all'articolo 147, paragrafo 8, del CRR;

c.

esposizioni verso imprese

altro.

all'interno della classe di esposizioni "esposizioni al dettaglio" (articolo 147, paragrafo 2, lettera d), e articolo 147, paragrafo 5, del CRR), la ripartizione seguente:

a.

esposizioni al dettaglio

PMI, garantite da beni immobili (articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafi 2 e 3, del CRR);

b.

esposizioni al dettaglio

PMI, altre;

c.

esposizioni al dettaglio

non PMI, garantite da beni immobili (articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR, in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 3, del CRR);

d.

esposizioni al dettaglio

rotative qualificate (articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 4, del CRR);

e.

esposizioni al dettaglio

non PMI, altre.

La riga relativa al totale delle esposizioni è inclusa alla fine di ciascun modello distinto per classe di esposizioni.

F-IRB

Classe di esposizioni X

Per ciascuna classe di esposizioni elencata nell'articolo 147, paragrafo 2, del CRR, con le eccezioni sopra indicate, gli enti pubblicano un modello distinto, con un'ulteriore ripartizione per le seguenti classi di esposizioni:

all'interno della classe di esposizioni "esposizioni verso imprese" (articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR), la ripartizione seguente:

a.

esposizioni verso imprese

PMI, conformemente alla classificazione interna delle esposizioni verso imprese basata sulle politiche di gestione del rischio;

b.

esposizioni verso imprese

finanziamenti specializzati, conformemente all'articolo 147, paragrafo 8, del CRR;

c.

esposizioni verso imprese

altro.

Modello EU CR6-A – Metodo IRB: ambito d'uso dei metodi IRB e SA - Formato fisso

3.

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell'ambito del metodo IRB per il rischio di credito pubblicano le informazioni di cui all'articolo 452, lettera b), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per la compilazione del modello EU CR6-A di cui all'allegato XXI del presente regolamento di esecuzione.

4.

Ai fini di questo modello, gli enti assegnano le loro esposizioni soggette al metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, o al metodo IRB di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, alle classi di esposizioni definite nell'ambito del metodo IRB. Da questo modello sono escluse le esposizioni al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del CRR) e le esposizioni verso la cartolarizzazione.

5.

Gli enti spiegano nella descrizione che accompagna il modello eventuali differenze significative tra il valore dell'esposizione come definito all'articolo 166 per le esposizioni secondo il metodo IRB nella colonna a del modello e il valore dell'esposizione per le stesse esposizioni conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, del CRR, come nelle colonne b e d di questo modello.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Riferimento della colonna

Spiegazione

a

Valore dell'esposizione come definito all'articolo 166 del CRR per le esposizioni soggette al metodo IRB

Gli enti indicano in questa colonna il valore dell'esposizione come definito all'articolo 166 del CRR solo per le esposizioni nell'ambito del metodo IRB.

b

Valore dell'esposizione complessiva per le esposizioni soggette al metodo standardizzato e al metodo IRB

Gli enti utilizzano il valore dell'esposizione conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, del CRR per indicare il valore dell'esposizione complessiva, includendo sia le esposizioni nell'ambito del metodo standardizzato sia le esposizioni nell'ambito del metodo IRB.

c

Percentuale del valore dell'esposizione complessiva soggetta all'utilizzo parziale permanente del metodo SA (%)

Parte dell'esposizione per ciascuna classe di esposizioni soggetta al metodo standardizzato (esposizione soggetta al metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, conformemente all'ambito dell'autorizzazione per l'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato ricevuta dall'autorità competente conformemente all'articolo 150 del CRR) rispetto all'esposizione complessiva in tale classe di esposizioni come indicato nella colonna b di questo modello.

d

Percentuale del valore dell'esposizione complessiva soggetta al metodo IRB (%)

Parte dell'esposizione per ciascuna classe di esposizioni soggetta al metodo IRB (esposizione soggetta al metodo IRB di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, rispetto all'esposizione complessiva in tale classe di esposizioni), rispettando l'ambito dell'autorizzazione per l'uso del metodo IRB ricevuta dall'autorità competente conformemente all'articolo 143 del CRR, rispetto all'esposizione complessiva in tale classe di esposizioni come indicato nella colonna b di questo modello. Sono incluse sia le esposizioni per le quali gli enti hanno l'autorizzazione ad utilizzare le proprie stime interne della LGD e dei fattori di conversione (F-IRB e A-IRB) che le esposizioni per le quali gli enti non hanno tale autorizzazione, compreso il metodo di assegnazione di vigilanza per le esposizioni da finanziamenti specializzati e le esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo della ponderazione semplice.

e

Percentuale del valore dell'esposizione complessiva soggetta ad un piano di introduzione (roll-out) (%)

Parte dell'esposizione per ciascuna classe di attività soggetta all'applicazione sequenziale del metodo IRB a norma dell'articolo 148 del CRR, rispetto all'esposizione complessiva in tale classe di esposizioni come indicato nella colonna b. Essa include:

entrambe le esposizioni per le quali gli enti prevedono di applicare il metodo IRB con o senza proprie stime interne della LGD e dei fattori di conversione (F-IRB o A-IRB);

esposizioni in strumenti di capitale non rilevanti, non incluse nelle colonne c e d di questo modello;

esposizioni già soggette al metodo F-IRB quando un ente intende applicare in futuro il metodo A-IRB;

esposizioni da finanziamenti specializzati in base al metodo di assegnazione di vigilanza non incluse nella colonna d di questo modello.

Numero di riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

Spiegazione

Classi di esposizioni

Gli enti includono nel modello CR6-A le informazioni per classi di esposizioni, conformemente alla ripartizione delle classi di esposizioni incluse nelle righe del modello.

Modello EU CR7 – Metodo IRB: effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dei derivati su crediti utilizzati nell'ambito delle tecniche di CRM - Formato fisso

6.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 453, lettera j), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR7 di cui all'allegato XXI del presente regolamento di esecuzione. Gli enti integrano il modello con una descrizione dell'effetto dei derivati su crediti sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Da questo modello sono escluse le esposizioni al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del CRR), le esposizioni verso la cartolarizzazione, altre attività diverse da crediti e le esposizioni in strumenti di capitale.

Riferimento della colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

Spiegazione

a

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dei derivati su crediti

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio ipotetico da calcolare come l'RWEA effettivo senza il riconoscimento dei derivati su crediti come tecnica di CRM, a norma dell'articolo 204 del CRR. Gli importi sono presentati nelle classi di esposizioni pertinenti per le esposizioni verso il debitore principale.

b

Importo effettivo dell'esposizione ponderato per il rischio

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato tenendo conto dell'impatto dei derivati su crediti. Quando gli enti sostituiscono il fattore di ponderazione del rischio o i parametri di rischio del debitore con il fattore di ponderazione del rischio o con i parametri di rischio del fornitore della protezione, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono presentati nella classe di esposizioni pertinente per le esposizioni dirette verso il fornitore della protezione.

Riferimento della riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

Spiegazione

Da 1 a 9

Gli enti includono la ripartizione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dei derivati su crediti e dell'importo effettivo dell'esposizione ponderato per il rischio per classe di esposizioni, conformemente alle classi di esposizioni elencate all'articolo 147 del CRR, con un'ulteriore ripartizione come indicato nel modello, e separatamente per le esposizioni nell'ambito del metodo F-IRB e per le esposizioni nell'ambito del metodo A-IRB. Gli enti pubblicano nelle righe 1 e 6 di questo modello i totali parziali per le esposizioni in base all'F-IRB e per le esposizioni in base all'A-IRB.

Gli enti indicano un'ulteriore ripartizione per la classe di esposizioni "esposizioni verso imprese" (articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR) conformemente a quanto segue:

a.

esposizioni verso imprese

PMI, conformemente alla classificazione interna delle esposizioni verso imprese basata sulle politiche di gestione del rischio;

b.

esposizioni verso imprese

finanziamenti specializzati, conformemente all'articolo 147, paragrafo 8, del CRR, escluse le esposizioni da finanziamenti specializzati secondo il metodo di assegnazione;

c.

esposizioni verso imprese

altro.

Gli enti indicano un'ulteriore ripartizione per la classe di esposizioni "esposizioni al dettaglio" (articolo 147, paragrafo 2, lettera d), e articolo 147, paragrafo 5, del CRR). Gli enti indicano un'ulteriore ripartizione per:

a.

esposizioni al dettaglio

PMI, garantite da beni immobili (in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafi 2 e 3, del CRR);

b.

esposizioni al dettaglio

non PMI, garantite da beni immobili (in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 3, del CRR);

c.

esposizioni al dettaglio

rotative qualificate (in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 4, del CRR);

d.

esposizioni al dettaglio

PMI, altre;

e.

esposizioni al dettaglio

non PMI, altre.

10

TOTALE DELLE ESPOSIZIONI (comprese le esposizioni in base all'F-IRB e le esposizioni in base all'A-IRB)

Importo complessivo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dei derivati su crediti e importo complessivo effettivo dell'esposizione ponderato per il rischio per tutte le esposizioni in base al metodo IRB (compresi F-IRB e A-IRB).

Modello EU CR7-A – Metodo IRB: informativa sulla misura di utilizzo delle tecniche di CRM

7.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 453, lettera g), del CRR, separatamente per le esposizioni nell'ambito del metodo A-IRB e del metodo F-IRB, seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR7-A di cui all'allegato XXI del presente regolamento di esecuzione. Qualora un elemento della protezione del credito di tipo reale si applichi a più di un'esposizione, la somma delle esposizioni considerate garantite da essa non può superare il valore dell'elemento della protezione del credito.

Riferimento della colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

Spiegazione

a

Totale delle esposizioni

Valore dell'esposizione (dopo l'applicazione dei fattori di conversione) conformemente agli articoli 166 e 167 del CRR.

Le esposizioni sono indicate in base alla classe di esposizioni applicabile al debitore, senza tener conto di eventuali effetti di sostituzione dovuti all'esistenza di una garanzia.

Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice tengono conto anche delle disposizioni in materia di compensazione di cui all'articolo 155, paragrafo 2, del CRR.

b

FCP - Parte di esposizioni coperte da garanzie reali finanziarie (%)

Percentuale di esposizioni garantite da garanzie reali finanziarie rispetto al totale delle esposizioni come indicato nella colonna a di questo modello.

Le garanzie reali finanziarie, comprese le garanzie reali in contante, i titoli di debito e l'oro elencati agli articoli 197 e 198 del CRR, sono incluse nel numeratore se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui all'articolo 207, paragrafi da 2 a 4, del CRR. Il valore della garanzia reale indicato è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione.

Se sono utilizzate stime interne della LGD: garanzie reali finanziarie prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del CRR. L'importo da indicare è la stima del valore di mercato della garanzia reale.

c

FCP - Parte di esposizioni coperte da altre garanzie reali ammissibili (%)

Percentuale di esposizioni garantite da altre garanzie reali ammissibili rispetto al totale delle esposizioni come indicato nella colonna a di questo modello.

I valori indicati in questa colonna sono la somma dei valori delle colonne da d a f di questo modello.

Se non sono utilizzate stime interne della LGD: articolo 199, paragrafi da 1 a 8, e articolo 229 del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD: altre garanzie reali prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del CRR.

d

FCP - Parte di esposizioni coperte da garanzie immobiliari (%)

Percentuale di esposizioni garantite da garanzie immobiliari, incluso il leasing, conformemente all'articolo 199, paragrafo 7, del CRR, rispetto al totale delle esposizioni come indicato nella colonna a di questo modello.

Le garanzie immobiliari sono incluse nel numeratore se soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 208, paragrafi da 2 a 5, del CRR.

I leasing su beni immobili sono inclusi nel numeratore se soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 211 del CRR. Il valore delle garanzie reali indicato è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione.

e

Parte di esposizioni coperte da crediti (%)

Percentuale di esposizioni garantite da crediti conformemente all'articolo 199, paragrafo 5, del CRR, rispetto al totale delle esposizioni come indicato nella colonna a di questo modello.

I crediti sono inclusi nel numeratore se soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 209 del CRR. Il valore delle garanzie reali indicato è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione.

f

Parte di esposizioni coperte da altre garanzie reali su beni materiali (%)

Percentuale di esposizioni garantite da altre garanzie reali su beni materiali, incluso il leasing di tali garanzie reali conformemente all'articolo 199, paragrafi 6 e 8, del CRR, rispetto al totale delle esposizioni come indicato nella colonna a di questo modello.

Le altre garanzie reali su beni materiali sono incluse nel numeratore se soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 210 del CRR. Il valore delle garanzie reali indicato è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione.

g

FCP - Parte di esposizioni coperte da altri tipi di protezione del credito di tipo reale (%)

Percentuale di esposizioni garantite da altri tipi di protezione del credito di tipo reale (FCP) rispetto al totale delle esposizioni come indicato nella colonna a.

I valori indicati in questa colonna sono la somma dei valori delle colonne h, i e j di questo modello.

h

FCP - Parte di esposizioni coperte da depositi in contante (%)

Percentuale di esposizioni garantite da contante o da strumenti assimilati detenuti da un ente terzo rispetto al totale delle esposizioni come indicato colonna a di questo modello; conformemente all'articolo 200, lettera a), del CRR, gli altri tipi di protezione del credito di tipo reale comprendono depositi in contante o strumenti assimilati detenuti da un ente terzo non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente prestatore.

Il valore delle garanzie reali indicato è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione.

i

FCP - Parte di esposizioni coperte da polizze di assicurazione vita (%)

Percentuale di esposizioni garantite da polizze di assicurazione vita rispetto al totale delle esposizioni come indicato nella colonna a di questo modello.

Conformemente all'articolo 200, lettera b), del CRR, gli altri tipi di protezione del credito di tipo reale comprendono le polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore. Il valore delle garanzie reali indicato è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione.

j

FCP - Parte di esposizioni coperte da strumenti detenuti da terzi (%)

Percentuale di esposizioni garantite da garanzie reali sotto forma di strumenti detenuti da terzi rispetto al totale delle esposizioni come indicato nella colonna a di questo modello; parte di esposizioni coperte da strumenti emessi da terzi rispetto al totale delle esposizioni.

Conformemente all'articolo 200, lettera c), del CRR, il valore indicato comprende gli strumenti emessi da un ente terzo che saranno riacquistati da tale ente su richiesta. Il valore delle garanzie reali è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione. Da questa percentuale sono escluse le esposizioni coperte da strumenti detenuti da terzi quando, conformemente all'articolo 232, paragrafo 4, del CRR, gli enti trattano gli strumenti riacquistati su richiesta che sono ammissibili a norma dell'articolo 200, lettera c), del CRR come garanzia dell'ente emittente.

k

UFCP - Parte di esposizioni coperte da garanzie personali (%)

Percentuale di esposizioni garantite da garanzie personali rispetto al totale delle esposizioni come indicato nella colonna a di questo modello.

Le garanzie personali soddisfano il requisito di cui agli articoli 213, 214, 215 e, se del caso, all'articolo 217 e all'articolo 232, paragrafo 4, del CRR. Il valore delle garanzie personali è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione.

l

UFCP - Parte di esposizioni coperte da derivati su crediti (%)

Percentuale di esposizioni garantite da derivati su crediti rispetto al totale delle esposizioni come indicato nella colonna a di questo modello.

I derivati su crediti comprendono:

i credit default swaps;

i total return swaps;

le credit linked notes (strumenti collegati al merito di credito) nella misura della loro copertura (funding) in contanti.

Questi strumenti soddisfano il requisito di cui all'articolo 204, paragrafi 1 e 2, agli articoli 213 e 216 e, se del caso, all'articolo 217 del CRR. Il valore dei derivati su crediti è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione.

m

RWEA senza effetti di sostituzione (solo effetti di riduzione)

Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del CRR, compresa l'eventuale riduzione dell'RWEA dovuta all'esistenza di una protezione del credito di tipo reale o di tipo personale, anche nel caso in cui la PD e la LGD o il fattore di ponderazione del rischio siano sostituiti a causa dell'esistenza di una protezione del credito di tipo personale. Tuttavia, in tutti i casi, anche quando si applica il metodo della sostituzione, le esposizioni sono indicate nelle classi di esposizioni originarie applicabili al debitore.

n

RWEA con effetti di sostituzione (effetti sia di riduzione che di sostituzione)

Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente agli articoli da 153 a 157 del CRR, compresa l'eventuale riduzione dell'RWEA dovuta all'esistenza di una protezione del credito di tipo reale o di tipo personale. Quando la PD e la LGD o il fattore di ponderazione del rischio sono sostituiti a causa dell'esistenza di una protezione del credito di tipo personale, le esposizioni sono indicate nella classe di esposizioni applicabile al fornitore della protezione.

Riferimento della riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

Spiegazione

 

Questa informativa è compilata separatamente per le esposizioni in base al metodo A-IRB e per le esposizioni in base al metodo F-IRB, per i finanziamenti specializzati in base al metodo di assegnazione e per le esposizioni in strumenti di capitale.

A-IRB

Gli enti includono le informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito incluse in questo modello per classe di esposizioni, in conformità delle classi di esposizioni elencate all'articolo 147 del CRR, con un'ulteriore ripartizione per la classe di esposizioni "verso imprese" (articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR) secondo quanto indicato di seguito:

a.

esposizioni verso imprese

PMI, conformemente alla classificazione interna delle esposizioni verso imprese basata sulle politiche di gestione del rischio;

b.

esposizioni verso imprese

finanziamenti specializzati, conformemente all'articolo 147, paragrafo 8, del CRR, escluse le esposizioni da finanziamenti specializzati in base al metodo di assegnazione;

c.

esposizioni verso imprese

altro.

Gli enti indicano un'ulteriore ripartizione per la classe di esposizioni "al dettaglio" (articolo 147, paragrafo 2, lettera d), e articolo 147, paragrafo 5, del CRR). Gli enti indicano un'ulteriore ripartizione per:

a.

esposizioni al dettaglio

PMI, garantite da beni immobili (in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafi 2 e 3, del CRR);

b.

esposizioni al dettaglio

non PMI, garantite da beni immobili (in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 3, del CRR);

c.

esposizioni al dettaglio

rotative qualificate (in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 4, del CRR);

d.

esposizioni al dettaglio

PMI, altre;

e.

esposizioni al dettaglio

non PMI, altre.

F-IRB

Gli enti includono le informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito incluse in questo modello per classe di esposizioni, in conformità delle classi di esposizioni elencate all'articolo 147 del CRR, con un'ulteriore ripartizione per la classe di esposizioni

"verso imprese" (articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR) secondo quanto indicato di seguito:

a.

esposizioni verso imprese

PMI, conformemente alla classificazione interna delle esposizioni verso imprese basata sulle politiche di gestione del rischio;

b.

esposizioni verso imprese

finanziamenti specializzati, conformemente all'articolo 147, paragrafo 8, del CRR, escluse le esposizioni da finanziamenti specializzati in base al metodo di assegnazione;

c.

esposizioni verso imprese

altro.

Modello EU CR8: prospetto degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di credito in base al metodo IRB - Formato fisso

8.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettera h), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR8 di cui all'allegato XXI del presente regolamento di esecuzione. Da questo modello sono escluse le esposizioni al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del CRR).

9.

Gli enti indicano i flussi di RWEA come variazioni tra gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento dell'informativa (come specificato di seguito nella riga 9 di questo modello) e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento dell'informativa precedente (come specificato di seguito nella riga 1 di questo modello; nel caso di informative trimestrali, al termine del trimestre precedente al trimestre del periodo di riferimento dell'informativa). Gli enti possono integrare la propria informativa nell'ambito del terzo pilastro pubblicando le stesse informazioni per i tre trimestri precedenti.

10.

Gli enti integrano il modello con un commento descrittivo per spiegare i dati nella riga 8 del medesimo modello, ossia ogni altra determinante che contribuisca in modo significativo alle variazioni dell'RWEA.

Riferimento della colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

Spiegazione

a

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio

Importo complessivo dell'esposizione ponderato per il rischio di credito calcolato secondo il metodo IRB, tenendo conto dei fattori di sostegno a norma degli articoli 501 e 501 bis del CRR.

Numero di riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

Spiegazione

1

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al termine del precedente periodo di informativa

2

Dimensioni delle attività (+/-)

Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di informativa e la fine di quello corrente, dovuta alle dimensioni delle attività, ossia modifiche organiche delle dimensioni e della composizione del portafoglio (compresa la creazione di nuove attività economiche e prestiti in scadenza), ma escluse le variazioni delle dimensioni del portafoglio dovute ad acquisizioni e dismissioni di soggetti.

Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicate come importo negativo.

3

Qualità delle attività (+/-)

Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di informativa e la fine di quello corrente, dovuta alla qualità delle attività, ossia modifiche nella valutazione della qualità delle attività dell'ente dovute a variazioni del rischio del debitore, quali la migrazione della classe di rating o effetti analoghi.

Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicate come importo negativo.

4

Aggiornamenti del modello (+/-)

Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di informativa e la fine di quello corrente, dovuta ad aggiornamenti del modello, ossia modifiche dovute all'attuazione di nuovi modelli, modifiche dei modelli, modifiche dell'ambito di applicazione del modello o qualsiasi altra modifica intesa a ovviare alle debolezze del modello.

Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicate come importo negativo.

5

Metodologia e politica (+/-)

Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di informativa e la fine di quello corrente, dovuta alla metodologia e alla politica, ossia variazioni dovute a modifiche metodologiche nei calcoli derivanti da modifiche della politica normativa, comprese le revisioni dei regolamenti vigenti e i nuovi regolamenti, escluse le modifiche dei modelli, che sono incluse nella riga 4 di questo modello.

Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicate come importo negativo.

6

Acquisizioni e dismissioni (+/-)

Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di informativa e la fine di quello corrente, a causa di acquisizioni e dismissioni, ossia modifiche delle dimensioni del portafoglio dovute ad acquisizioni e/o dismissioni.

Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicate come importo negativo.

7

Oscillazioni del cambio (+/-)

Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di informativa e la fine di quello corrente, dovuta a oscillazioni del cambio, ossia a variazioni derivanti da oscillazioni della conversione in valuta.

Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicate come importo negativo.

8

Altro (+/-)

Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di informativa e la fine di quello corrente, dovuta ad altri fattori.

Questa categoria è utilizzata per rilevare le variazioni che non possono essere attribuite a nessun'altra categoria. Gli enti illustrano inoltre, nella descrizione che accompagna questo modello, eventuali altri fattori significativi delle variazioni degli importi ponderati per il rischio nel periodo di informativa inclusi in questa riga.

Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono indicate come importo negativo.

9

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al termine del periodo di informativa

Modello EU CR9 – Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di esposizioni - Formato fisso

11.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 452, lettera h), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR9 di cui all'allegato XXI del presente regolamento di esecuzione. L'ente, quando utilizza sia il metodo F-IRB che il metodo A-IRB, pubblica due serie distinte di modelli, una per il F-IRB e una per l'A-IRB, con un modello per classe di esposizioni in ciascuna serie.

12.

L'ente considera i modelli utilizzati nell'ambito di ciascuna classe di esposizioni e spiega la percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della pertinente classe di esposizioni rientrante nei modelli per la quale sono qui indicati i risultati dei test retrospettivi.

13.

Gli enti indicano, nella descrizione di accompagnamento, il numero totale di debitori con contratti a breve termine alla data dell'informativa, indicando quali classi di esposizioni presentano un numero più elevato di debitori a breve termine. Per contratti a breve termine si intendono i contratti con durata residua inferiore a 12 mesi. Gli enti spiegano inoltre se vi sono intervalli temporali sovrapposti nel calcolo dei tassi medi della PD di lungo periodo.

14.

Da questo modello sono escluse le esposizioni al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del CRR), le posizioni verso la cartolarizzazione, altre attività diverse dai crediti e le esposizioni in strumenti di capitale.

Riferimento della colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

Spiegazione

a (A-IRB)

Classe di esposizioni

Per ciascuna classe di esposizioni elencata nell'articolo 147, paragrafo 2, del CRR gli enti pubblicano un modello distinto, con un'ulteriore ripartizione per le seguenti classi di esposizioni:

all'interno della classe di esposizioni "esposizioni verso imprese" (articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR), la ripartizione seguente:

a.

esposizioni verso imprese

PMI, conformemente alla classificazione interna delle esposizioni verso imprese basata sulle politiche di gestione del rischio;

b.

esposizioni verso imprese

finanziamenti specializzati, conformemente all'articolo 147, paragrafo 8, del CRR;

c.

esposizioni verso imprese

altro;

all'interno della classe di esposizioni "esposizioni al dettaglio" (articolo 147, paragrafo 2, lettera d), e articolo 147, paragrafo 5, del CRR), la ripartizione seguente:

a.

esposizioni al dettaglio

PMI, garantite da beni immobili (articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafi 2 e 3, del CRR);

b.

esposizioni al dettaglio

non PMI, garantite da beni immobili (articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR, in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 3, del CRR);

c.

esposizioni al dettaglio

rotative qualificate (articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 4, del CRR);

d.

esposizioni al dettaglio

PMI, altre;

e.

esposizioni al dettaglio

non PMI, altre.

a (F-IRB)

Classe di esposizioni

Per ciascuna classe di esposizioni elencata nell'articolo 147, paragrafo 2, del CRR gli enti pubblicano un modello distinto, con un'ulteriore ripartizione per le seguenti classi di esposizioni:

all'interno della classe di esposizioni "esposizioni verso imprese" (articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR), la ripartizione seguente:

a.

esposizioni verso imprese

PMI, conformemente alla classificazione interna delle esposizioni verso imprese basata sulle politiche di gestione del rischio;

b.

esposizioni verso imprese

finanziamenti specializzati, conformemente all'articolo 147, paragrafo 8, del CRR;

c.

esposizioni verso imprese

altro.

b

Intervallo di PD

Si tratta di intervalli di PD fissi che non devono essere modificati.

Le esposizioni sono assegnate a una categoria appropriata degli intervalli di PD fissi sulla base della PD stimata all'inizio del periodo di informativa per ciascun debitore assegnato a questa classe di esposizioni (senza tener conto degli effetti di sostituzione dovuti alla CRM). Tutte le esposizioni in stato di default sono incluse nella categoria corrispondente a una PD del 100 %.

c, d

Numero di debitori alla fine dell'anno precedente

Gli enti pubblicano le due serie di informazioni seguenti:

(i)

il numero di debitori alla fine dell'anno precedente (colonna c di questo modello);

il numero di debitori alla fine dell'anno oggetto dell'informativa.

In entrambi i casi sono inclusi tutti i debitori che hanno un'obbligazione creditizia al momento pertinente.

Gli enti indicano il numero di soggetti giuridici o debitori assegnati alla fine dell'anno precedente a ciascuna categoria degli intervalli di PD fissi, che sono stati valutati separatamente, indipendentemente dal numero di prestiti o esposizioni concessi.

I debitori congiunti sono trattati come ai fini della calibratura della PD. Se diverse esposizioni verso lo stesso debitore sono valutate separatamente, esse sono conteggiate separatamente. Tale situazione può verificarsi all'interno della classe delle esposizioni al dettaglio, se la definizione di default è applicata a livello di singola linea di credito conformemente all'articolo 178, paragrafo 1, ultima frase, del CRR. Tale situazione può verificarsi anche se esposizioni distinte verso lo stesso debitore sono assegnate a classi di debitori diverse, conformemente all'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del CRR, in altre classi di esposizioni;

(ii)

di cui numero di debitori in stato di default nell'anno precedente la data di informativa (colonna d di questo modello)

Si tratta di un sottoinsieme della colonna c di questo modello e rappresenta il numero di debitori in stato di default nel corso dell'anno. I default sono determinati conformemente all'articolo 178 del CRR. Ogni debitore in default è conteggiato una sola volta nel numeratore e nel denominatore del calcolo del tasso annuale di default, anche se il debitore ha registrato più di un default nel pertinente periodo di un anno.

e

Tasso medio di default osservato

Media aritmetica dei tassi annuali di default di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 78, del CRR, osservati nella serie di dati disponibile.

Nel calcolare i tassi annuali di default gli enti garantiscono che entrambe le seguenti condizioni siano soddisfatte:

a)

il denominatore è costituito dal numero di debitori non in stato di default con un'obbligazione creditizia osservato all'inizio del periodo di osservazione di un anno (inizio dell'anno di informativa precedente, ossia inizio dell'anno precedente alla data di riferimento dell'informativa); in questo contesto, per obbligazione creditizia si intende quanto segue: i) qualsiasi elemento in bilancio, compreso l'importo del capitale, degli interessi e delle commissioni; ii) qualsiasi elemento fuori bilancio, comprese le garanzie emesse dall'ente in qualità di garante;

b)

il numeratore comprende tutti i debitori considerati nel denominatore che hanno avuto almeno un evento di default durante il periodo di osservazione di un anno (anno precedente la data di riferimento dell'informativa).

Per calcolare il tasso medio di default osservato, gli enti scelgono un metodo appropriato tra un metodo basato su intervalli temporali annuali sovrapposti e un metodo basato su intervalli temporali annuali non sovrapposti.

f

PD media ponderata per l'esposizione (%)

PD media ponderata per l'esposizione (%) come indicato nella colonna f del modello EU CR6; per tutte le esposizioni incluse in ciascuna categoria degli intervalli di PD fissi, la stima della PD media di ciascun debitore, ponderata per il valore dell'esposizione post-CCF e post-CRM come indicato nella colonna e del modello EU CR6.

g

PD media alla data dell'informativa (%)

Media aritmetica della PD all'inizio del periodo di informativa dei debitori che rientrano nella categoria degli intervalli di PD fissi e indicati nella colonna d (media ponderata per il numero di debitori).

h

Tasso di default annuo storico medio (%)

La media semplice del tasso annuale di default almeno dei cinque degli anni più recenti (debitori all'inizio di ogni anno che sono in stato di default durante quell'anno/numero totale di debitori all'inizio dell'anno).

L'ente può utilizzare un periodo storico più lungo che sia coerente con le proprie prassi effettive di gestione del rischio. Se l'ente utilizza un periodo storico più lungo, ciò è indicato e illustrato chiaramente nella descrizione che accompagna il modello.

Modello EU CR9.1 – Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di esposizioni (solo per le stime della PD conformemente all'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del CRR)

15.

Oltre al modello EU CR9, gli enti indicano le informazioni incluse nel modello EU CR9.1 se applicano l'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del CRR per la stima della PD e solo per le stime della PD ai sensi dello stesso articolo. Le istruzioni sono le stesse del modello EU CR9, con le seguenti eccezioni:

a.

nella colonna b di questo modello gli enti indicano gli intervalli di PD in base alle loro classi interne che associano alla scala utilizzata dall'ECAI esterna, invece di un intervallo di PD esterno fisso;

b.

gli enti indicano una colonna per ciascuna ECAI considerata conformemente all'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del CRR. Gli enti includono in queste colonne il rating esterno al quale sono associati i loro intervalli interni di PD.


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3).


ALLEGATO XXIII

Modello EU CR10: esposizioni da finanziamenti specializzati e in strumenti di capitale in base al metodo della ponderazione semplice

Modello EU CR10.1

Finanziamenti specializzati: finanziamento di progetti (project finance) (metodo di assegnazione)

Categorie regolamentari

Durata residua

Esposizioni in bilancio

Esposizioni fuori bilancio

Fattore di ponderazione del rischio

Valore dell' esposizione

Importo dell' esposizione ponderato per il rischio

Importo delle perdite attese

a

b

c

d

e

f

Categoria 1

Inferiore a 2,5 anni

 

 

50 %

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

70 %

 

 

 

Categoria 2

Inferiore a 2,5 anni

 

 

70 %

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

90 %

 

 

 

Categoria 3

Inferiore a 2,5 anni

 

 

115 %

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

115 %

 

 

 

Categoria 4

Inferiore a 2,5 anni

 

 

250 %

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

250 %

 

 

 

Categoria 5

Inferiore a 2,5 anni

 

 

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

 

 

 

Totale

Inferiore a 2,5 anni

 

 

 

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

 

 

 

 


Modello EU CR10.2

Finanziamenti specializzati: beni immobili generatori di reddito e beni immobili non residenziali ad alta volatilità (metodo di assegnazione)

Categorie regolamentari

Durata residua

Esposizioni in bilancio

Esposizioni fuori bilancio

Fattore di ponderazione del rischio

Valore dell' esposizione

Importo dell' esposizione ponderato per il rischio

Importo delle perdite attese

a

b

c

d

e

f

Categoria 1

Inferiore a 2,5 anni

 

 

50 %

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

70 %

 

 

 

Categoria 2

Inferiore a 2,5 anni

 

 

70 %

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

90 %

 

 

 

Categoria 3

Inferiore a 2,5 anni

 

 

115 %

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

115 %

 

 

 

Categoria 4

Inferiore a 2,5 anni

 

 

250 %

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

250 %

 

 

 

Categoria 5

Inferiore a 2,5 anni

 

 

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

 

 

 

Totale

Inferiore a 2,5 anni

 

 

 

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

 

 

 

 


Modello EU CR10.3

Finanziamenti specializzati: finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (object finance) (metodo di assegnazione)

Categorie regolamentari

Durata residua

Esposizioni in bilancio

Esposizioni fuori bilancio

Fattore di ponderazione del rischio

Valore dell' esposizione

Importo dell' esposizione ponderato per il rischio

Importo delle perdite attese

a

b

c

d

e

f

Categoria 1

Inferiore a 2,5 anni

 

 

50 %

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

70 %

 

 

 

Categoria 2

Inferiore a 2,5 anni

 

 

70 %

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

90 %

 

 

 

Categoria 3

Inferiore a 2,5 anni

 

 

115 %

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

115 %

 

 

 

Categoria 4

Inferiore a 2,5 anni

 

 

250 %

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

250 %

 

 

 

Categoria 5

Inferiore a 2,5 anni

 

 

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

 

 

 

Totale

Inferiore a 2,5 anni

 

 

 

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

 

 

 

 


Modello EU CR10.4

Finanziamenti specializzati: finanziamento su merci (commodities finance) (metodo di assegnazione)

Categorie regolamentari

Durata residua

Esposizioni in bilancio

Esposizioni fuori bilancio

Fattore di ponderazione del rischio

Valore dell' esposizione

Importo dell' esposizione ponderato per il rischio

Importo delle perdite attese

a

b

c

d

e

f

Categoria 1

Inferiore a 2,5 anni

 

 

50 %

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

70 %

 

 

 

Categoria 2

Inferiore a 2,5 anni

 

 

70 %

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

90 %

 

 

 

Categoria 3

Inferiore a 2,5 anni

 

 

115 %

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

115 %

 

 

 

Categoria 4

Inferiore a 2,5 anni

 

 

250 %

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

250 %

 

 

 

Categoria 5

Inferiore a 2,5 anni

 

 

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

 

 

 

Totale

Inferiore a 2,5 anni

 

 

 

 

 

 

Pari o superiore a 2,5 anni

 

 

 

 

 

 


Modello EU CR10.5

Esposizioni in strumenti di capitale in base al metodo della ponderazione semplice

Categorie

Esposizioni in bilancio

Esposizioni fuori bilancio

Fattore di ponderazione del rischio

Valore dell' esposizione

Importo dell' esposizione ponderato per il rischio

Importo delle perdite attese

a

b

c

d

e

f

Esposizioni in strumenti di private equity

 

 

190 %

 

 

 

Esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati

 

 

290 %

 

 

 

Altre esposizioni in strumenti di capitale

 

 

370 %

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO XXIV

Informativa sulle esposizioni da finanziamenti specializzati e in strumenti di capitale in base al metodo della ponderazione semplice

Modello EU CR10: esposizioni da finanziamenti specializzati e in strumenti di capitale in base al metodo della ponderazione semplice - Formato fisso

1.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR10 di cui all'allegato XXIII del presente regolamento di esecuzione. Gli enti pubblicano:

a.

informazioni sui seguenti tipi di esposizioni da finanziamenti specializzati di cui alla tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5:

"finanziamento di progetti (project finance)" nel modello EU CR10.1;

"beni immobili generatori di reddito e beni immobili non residenziali ad alta volatilità" nel modello EU CR10.2;

"finanziamento di progetti (project finance)" nel modello EU CR10.3;

"finanziamento su merci (commodities finance)" nel modello EU CR10.4;

b.

informazioni sulle esposizioni in strumenti di capitale in base al metodo della ponderazione semplice nel modello EU CR10.5.

Riferimento della colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

Spiegazione

a

Esposizioni in bilancio

Gli enti indicano il valore delle esposizioni in bilancio conformemente all'articolo 166, paragrafi da 1 a 7, e all'articolo 167, paragrafo 1, del CRR.

b

Esposizioni fuori bilancio

Gli enti indicano il valore delle esposizioni fuori bilancio conformemente all'articolo 166 e all'articolo 167, paragrafo 2, del CRR senza tener conto dei fattori di conversione specificati all'articolo 166, paragrafo 8 o 9, del CRR o delle percentuali specificate all'articolo 166, paragrafo 10, del CRR.

Le esposizioni fuori bilancio comprendono tutti gli importi impegnati ma non utilizzati e tutti gli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I del CRR.

c

Fattore di ponderazione del rischio

Questa è una colonna fissa. Non può essere modificata.

I dettagli di questa colonna sono conformi all'articolo 153, paragrafo 5, del CRR per i modelli da EU CR10.1 a EU CR10.4 e all'articolo 155, paragrafo 2, del CRR per il modello EU CR10.5.

d

Valore dell'esposizione

Valore dell'esposizione conformemente agli articoli 166 o 167 del CRR.

Questa colonna comprende la somma del valore delle esposizioni in bilancio e delle esposizioni fuori bilancio dopo l'applicazione dei fattori di conversione e delle percentuali ai sensi dell'articolo 166, paragrafi da 8 a 10, del CRR.

e (modelli da EU CR10.1 a EU CR10.4)

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio (esposizioni da finanziamenti specializzati in base al metodo di assegnazione)

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente all'articolo 153, paragrafo 5, del CRR, dopo l'applicazione dei fattori di sostegno ai sensi dell'articolo 501 e dell'articolo 501 bis del CRR, ove pertinente.

e (modello EU CR10.5)

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio (esposizioni in strumenti di capitale in base al metodo della ponderazione semplice)

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente all'articolo 155, paragrafo 2, del CRR.

f (modelli da EU CR10.1 a EU CR10.4)

Importo delle perdite attese (esposizioni da finanziamenti specializzati in base al metodo di assegnazione)

Importo delle perdite attese calcolato conformemente all'articolo 158, paragrafo 6, del CRR.

f (modello EU CR10.5)

Importo delle perdite attese (esposizioni in strumenti di capitale in base al metodo della ponderazione semplice)

Importo delle perdite attese calcolato conformemente all'articolo 158, paragrafo 7, del CRR.

Numero di riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

Spiegazione

Categorie regolamen-tari

Modelli EU CR10.1 - EU CR10.4

Categorie regolamentari applicabili ai finanziamenti specializzati in base al metodo di assegnazione per ciascuna classe di esposizioni da finanziamenti specializzati, come specificato all'articolo 153, paragrafo 5, del CRR e nel progetto definitivo di norme tecniche di regolamentazione sul metodo di assegnazione.

Categorie

Modello EU CR10.5

Categorie regolamentari applicabili agli strumenti di capitale in base al metodo della ponderazione semplice conformemente all'articolo 155, paragrafo 2, del CRR.


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


ALLEGATO XXV

Tabella EU CCRA: informativa qualitativa sul CCR

 

Informativa in formato flessibile

a)

Articolo 439, lettera a), del CRR

Descrizione della metodologia utilizzata per assegnare i limiti definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte, compresi i metodi per assegnare tali limiti alle esposizioni verso le controparti centrali.

 

b)

Articolo 439, lettera b), del CRR

Descrizione delle politiche in materia di garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, quali le politiche per assicurare le garanzie reali e stabilire le riserve di credito.

 

c)

Articolo 439, lettera c), del CRR

Descrizione delle politiche rispetto al rischio di correlazione sfavorevole definito all'articolo 291 del CRR.

 

d)

Articolo 431, paragrafi 3 e 4, del CRR

Eventuali altri obiettivi di gestione del rischio e pertinenti politiche relative al CCR.

 

e)

Articolo 439, lettera d), del CRR

L'importo delle garanzie reali che l'ente dovrebbe fornire in caso di ribasso del suo rating di credito.

 

Modello EU CCR1: analisi dell'esposizione al CCR per metodo

Formato fisso

 

 

a

b

c

d

e

f

g

h

 

 

Costo di sostituzione (RC)

Esposizione potenziale futura (PFE)

EPE effettiva

Alfa utilizzata per il calcolo del valore dell'esposizione a fini regolamentari

Valore dell'esposizione pre-CRM

Valore dell'esposizione post-CRM

Valore dell'esposizione

RWEA

EU-1

EU - Metodo dell'esposizione originaria (per i derivati)

 

 

 

1,4

 

 

 

 

EU-2

EU - SA-CCR semplificato (per i derivati)

 

 

 

1,4

 

 

 

 

1

SA-CCR (per i derivati)

 

 

 

1,4

 

 

 

 

2

IMM (per derivati e SFT)

 

 

 

 

 

 

 

 

2a

di cui insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

2b

di cui insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

 

 

 

2c

di cui da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie (per le SFT)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie (per le SFT)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

VaR per le SFT

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello EU CCR2: operazioni soggette a requisiti di fondi propri per il rischio di CVA

Formato fisso

 

a

b

Valore dell'esposizione

RWEA

1

Totale delle operazioni soggette al metodo avanzato

 

 

2

i)

componente VaR (incluso il moltiplicatore 3×)

 

 

3

ii)

componente VaR in condizioni di stress (incluso il moltiplicatore 3×)

 

 

4

Operazioni soggette al metodo standardizzato

 

 

EU-4

Operazioni soggette al metodo alternativo (sulla base del metodo dell'esposizione originaria)

 

 

5

Totale operazioni soggette a requisiti di fondi propri per il rischio di CVA

 

 

Modello EU CCR3 – Metodo standardizzato: esposizioni soggette al CCR per classe di esposizioni regolamentare e ponderazione del rischio

Formato fisso

 

Classi di esposizioni

Fattore di ponderazione del rischio

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

0 %

2 %

4 %

10 %

20 %

50 %

70 %

75 %

100 %

150 %

Altri

Valore dell'esposizione complessiva

1

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Amministrazioni regionali o autorità locali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Banche multilaterali di sviluppo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Organizzazioni internazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Altre posizioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Valore dell'esposizione complessiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello EU CCR4 – Metodo IRB: esposizioni soggette al CCR per classe di esposizioni e scala di PD

Formato fisso

 

 

a

b

c

d

e

f

g

Scala di PD

Valore dell'esposi-zione

PD media ponderata per l'esposizione (%)

Numero di debitori

LGD media ponderata per l'esposizione (%)

Durata media ponderata per l'esposizione (anni)

RWEA

Densità degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio

1 … x

Classe di esposizioni X

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

da 0,00 a < 0,15

 

 

 

 

 

 

 

2

 

da 0,15 a < 0,25

 

 

 

 

 

 

 

3

 

da 0,25 a < 0,50

 

 

 

 

 

 

 

4

 

da 0,50 a < 0,75

 

 

 

 

 

 

 

5

 

da 0,75 a < 2,50

 

 

 

 

 

 

 

6

 

da 2,50 a < 10,00

 

 

 

 

 

 

 

7

 

da 10,00 a < 100,00

 

 

 

 

 

 

 

8

 

100,00 (default)

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Totale parziale (classe di esposizioni X)

 

 

 

 

 

 

 

y

Totale (tutte le classi di esposizioni pertinenti per il CCR)

 

 

 

 

 

 

 

Modello EU CCR5: composizione delle garanzie reali per le esposizioni soggette al CCR

Colonne fisse

 

a

b

c

d

e

f

g

h

Garanzie reali utilizzate in operazioni su derivati

Garanzie reali utilizzate in SFT

 

Tipo di garanzia reale

Fair value (valore equo) delle garanzie reali ricevute

Fair value (valore equo) delle garanzie reali fornite

Fair value (valore equo) delle garanzie reali ricevute

Fair value (valore equo) delle garanzie reali fornite

Separate

Non separate

Separate

Non separate

Separate

Non separate

Separate

Non separate

1

Cassa - valuta nazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cassa - altre valute

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Debito sovrano nazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Altro debito sovrano

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Debito delle agenzie pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Obbligazioni societarie

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Titoli di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Altre garanzie reali

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello EU CCR6: esposizioni in derivati su crediti

Fisso

 

a

b

Protezione acquistata

Protezione venduta

Nozionali

 

 

1

Single-name credit default swap

 

 

2

Index credit default swap

 

 

3

Total return swap

 

 

4

Credit option

 

 

5

Altri derivati su crediti

 

 

6

Totale nozionali

 

 

Fair value (valori equi)

 

 

7

Fair value positivo (attività)

 

 

8

Fair value negativo (passività)

 

 

Modello EU CCR7: prospetti degli RWEA delle esposizioni soggette al CCR nell'ambito dell'IMM

Formato fisso

 

a

RWEA

1

RWEA alla fine del precedente periodo di riferimento

 

2

Dimensione delle attività

 

3

Qualità creditizia delle controparti

 

4

Aggiornamenti del modello (solo IMM)

 

5

Metodologia e politica (solo IMM)

 

6

Acquisizioni e dismissioni

 

7

Oscillazioni del cambio

 

8

Altro

 

9

RWEA alla fine del periodo di riferimento corrente

 

Modello EU CCR8: esposizioni verso CCP

Formato fisso

 

a

b

Valore dell'esposizione

RWEA

1

Esposizioni verso QCCP (totale)

 

 

2

Esposizioni per negoziazioni presso QCCP (esclusi il margine iniziale e i contributi al fondo di garanzia) di cui:

 

 

3

i)

derivati OTC

 

 

4

ii)

derivati negoziati in borsa

 

 

5

iii)

SFT

 

 

6

iv)

insiemi di attività soggette a compensazione per i quali è stata approvata la compensazione tra prodotti differenti

 

 

7

Margine iniziale separato

 

 

8

Margine iniziale non separato

 

 

9

Contributi prefinanziati al fondo di garanzia

 

 

10

Contributi non finanziati al fondo di garanzia

 

 

11

Esposizioni verso non QCCP (totale)

 

 

12

Esposizioni per negoziazioni presso non QCCP (esclusi il margine iniziale e i contributi al fondo di garanzia) di cui:

 

 

13

i)

derivati OTC

 

 

14

ii)

derivati negoziati in borsa

 

 

15

iii)

SFT

 

 

16

iv)

insiemi di attività soggette a compensazione per i quali è stata approvata la compensazione tra prodotti differenti

 

 

17

Margine iniziale separato

 

 

18

Margine iniziale non separato

 

 

19

Contributi prefinanziati al fondo di garanzia

 

 

20

Contributi non finanziati al fondo di garanzia

 

 


ALLEGATO XXVI

Tabelle e modelli per l'informativa sul rischio di controparte Istruzioni

1.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 439 del CRR per quanto riguarda la loro esposizione al rischio di controparte di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") seguendo le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare le tabelle e i modelli di cui all'allegato XXV del presente regolamento di esecuzione.

Tabella EU CCRA: informativa qualitativa sul rischio di controparte (CCR) - Caselle di testo libero

2.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 439, lettere da a) a d), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU CCRA di cui all'allegato XXV del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

a)

Nel pubblicare le informazioni prescritte all'articolo 439, lettera a), del CRR, gli enti forniscono una descrizione della metodologia utilizzata per assegnare i limiti definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte, compresi i metodi per assegnare tali limiti alle esposizioni verso le controparti centrali.

b)

Nel pubblicare le informazioni prescritte all'articolo 439, lettera b), del CRR, gli enti forniscono una descrizione delle politiche in materia di garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, quali le politiche per assicurare le garanzie reali e stabilire le riserve di credito.

c)

Nel pubblicare le informazioni prescritte all'articolo 439, lettera c), del CRR, gli enti forniscono una descrizione delle politiche rispetto al rischio di correlazione sfavorevole definito all'articolo 291 del CRR.

d)

Conformemente all'articolo 431, paragrafi 3 e 4, del CRR, gli enti integrano le informazioni di cui sopra con eventuali altri obiettivi di gestione del rischio e le pertinenti politiche relative al CCR.

e)

Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 439, lettera d), del CRR, gli enti indicano l'importo delle garanzie reali che dovrebbero fornire in caso di ribasso del loro rating di credito.

Ove la banca centrale di uno Stato membro fornisca assistenza di liquidità sotto forma di operazioni di swap con garanzie reali, l'autorità competente può esentare gli enti dalla pubblicazione di tali informazioni qualora detta autorità competente ritenga che la pubblicazione delle informazioni ivi indicate potrebbe rivelare che è stata fornita assistenza di liquidità di ultima istanza. A tali fini l'autorità competente fissa soglie adeguate e criteri obiettivi.

Modello EU CCR1: analisi dell'esposizione al CCR per metodo - Formato fisso

3.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 439, lettere f), g) e k), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR1 di cui all'allegato XXV del presente regolamento di esecuzione.

4.

Da questo modello sono esclusi i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA (parte tre, titolo VI, del CRR) e le esposizioni verso una controparte centrale (parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del CRR), come definite ai fini del modello EU CCR8. Per le operazioni di finanziamento tramite titoli, nel modello sono inclusi i valori dell'esposizione prima e dopo l'effetto dell'attenuazione del rischio di credito determinati in base ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del CRR, a seconda del metodo utilizzato, conformemente all'articolo 439, lettera g), del CRR e gli importi dell'esposizione al rischio associati ripartiti per metodo applicabile.

5.

Gli enti che utilizzano i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni da 4 a 5, del CRR indicano, nella descrizione che accompagna il modello, l'entità delle loro operazioni su derivati in bilancio e fuori bilancio, calcolata conformemente all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, in applicazione dell'articolo 439, lettera m), del CRR.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

EU-1

Metodo dell'esposizione originaria (per i derivati)

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine per cui gli enti hanno scelto di calcolare il valore dell'esposizione come prodotto di alfa * (RC + PFE) dove α = 1,4 e RC e PFE sono calcolati conformemente all'articolo 282 della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 5, del CRR.

Questo metodo semplificato per calcolare il valore dell'esposizione delle posizioni in derivati può essere utilizzato solo dagli enti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2 o 4, della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.

EU-2

Metodo standardizzato semplificato per il CCR (SA-CCR semplificato per i derivati)

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine per i quali gli enti hanno scelto di calcolare il valore dell'esposizione come prodotto di alfa*(RC + PFE) dove α = 1,4 e RC e PFE sono calcolati conformemente all'articolo 281 della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4, del CRR.

Questo metodo standardizzato semplificato per calcolare il valore dell'esposizione delle posizioni in derivati può essere utilizzato solo dagli enti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 4, della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.

1

Metodo standardizzato per il CCR (SA-CCR per i derivati)

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine per cui gli enti hanno scelto di calcolare il valore dell'esposizione come prodotto di alfa*(RC + PFE) dove α = 1,4 e RC e PFE sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, del CRR.

2

IMM (per derivati e SFT)

Derivati, operazioni con regolamento a lungo termine e SFT per cui gli enti sono stati autorizzati a calcolare il valore dell'esposizione utilizzando il metodo dei modelli interni (IMM) conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 6, del CRR.

EU-2a

Di cui insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo SFT come definite dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 139, del CRR, per cui gli enti sono stati autorizzati a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM.

EU-2b

Di cui insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo strumenti derivati di cui all'allegato II del CRR e operazioni con regolamento a lungo termine come definite all'articolo 272, punto 2, del CRR, per cui gli enti sono stati autorizzati a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM.

EU-2c

Di cui da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti categorie differenti di prodotti (articolo 272, punto 11, del CRR), ossia derivati e SFT, per i quali esiste un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del CRR e per i quali l'ente è stato autorizzato a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM.

3, 4

Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie (per le SFT) e metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie (per le SFT)

Operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e operazioni di finanziamento con margini per le quali gli enti hanno deciso di determinare il valore dell'esposizione ai sensi degli articoli 222 e 223 della parte tre, titolo II, capo 4, del CRR, anziché ai sensi dell'articolo 271, paragrafo 2, della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.

5

VaR per le SFT

Operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, operazioni di finanziamento con margini o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse da operazioni in derivati per le quali (conformemente all'articolo 221 del CRR) il valore dell'esposizione è calcolato utilizzando un metodo basato su modelli interni (IMA) che tenga conto degli effetti di correlazione tra le posizioni in titoli soggette all'accordo quadro di compensazione e della liquidità degli strumenti interessati.

6

Totale

Lettera della colonna

Spiegazione

a, b

Costo di sostituzione (RC) ed esposizione potenziale futura (PFE)

RC e PFE sono calcolati:

conformemente all'articolo 282, paragrafi 3 e 4, della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 5, del CRR nel caso del metodo dell'esposizione originaria (riga EU-1 di questo modello);

conformemente all'articolo 281 della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 5, del CRR nel caso del metodo SA-CCR semplificato (riga EU-2 di questo modello);

conformemente agli articoli 275 e 278 della parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 4 e 5, del CRR nel caso del metodo SA-CCR (riga 1 di questo modello).

Gli enti indicano la somma dei costi di sostituzione per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione nelle righe corrispondenti.

c

Esposizione attesa positiva effettiva (EPE effettiva)

L'esposizione attesa positiva effettiva (EPE effettiva) per un insieme di attività soggette a compensazione è definita all'articolo 272, punto 22, del CRR ed è calcolata conformemente all'articolo 284, paragrafo 6, del CRR.

L'EPE effettiva da indicare qui è quella applicata per la determinazione dei requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 284, paragrafo 3, del CRR, ossia l'EPE effettiva calcolata utilizzando i dati di mercato correnti o l'EPE effettiva calcolata utilizzando una calibrazione di stress, a seconda di quale determini un requisito di fondi propri più elevato.

Gli enti specificano nella descrizione che accompagna questo modello quale EPE effettiva è stata inserita.

d

Alfa utilizzata per il calcolo del valore dell'esposizione a fini regolamentari

Il valore di α è fissato a 1,4 nelle righe EU-1, EU-2 e 1 di questo modello conformemente all'articolo 282, paragrafo 2, all'articolo 281, paragrafo 1, e all'articolo 274, paragrafo 2, del CRR.

Ai fini del metodo dei modelli interni, α può essere il valore predefinito pari a 1,4 o un altro valore se le autorità competenti ne richiedono uno superiore conformemente all'articolo 284, paragrafo 4, del CRR o autorizzano gli enti a utilizzare le proprie stime interne conformemente all'articolo 284, paragrafo 9, della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 6, del CRR.

e

Valore dell'esposizione pre-CRM

Il valore dell'esposizione pre-CRM per le attività soggette al CCR è calcolato conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del CRR, tenendo conto dell'effetto della compensazione, ma senza tener conto di eventuali altre tecniche di attenuazione del rischio di credito (ad esempio garanzie fornite come margine).

Nel caso delle SFT, la componente in titoli non è presa in considerazione nella determinazione del valore dell'esposizione pre-CRM in caso di ricevimento di una garanzia reale e pertanto non diminuisce il valore dell'esposizione. Al contrario la componente in titoli delle SFT è presa in considerazione nella determinazione del valore dell'esposizione pre-CRM in modo regolare in caso di fornitura di una garanzia reale.

Inoltre le operazioni assistite da garanzia reale sono trattate come non garantite, ossia non si applicano effetti di marginazione.

Nel caso delle operazioni per le quali è stato individuato uno specifico rischio di correlazione sfavorevole, il valore dell'esposizione pre-CRM deve essere determinato conformemente all'articolo 291 del CRR.

Il valore dell'esposizione pre-CRM non tiene conto della deduzione della perdita per CVA sostenuta conformemente all'articolo 273, paragrafo 6, del CRR.

L'ente indica la somma di tutti i valori delle esposizioni pre-CRM nella rispettiva riga.

f

Valore dell'esposizione (post-CRM)

Il valore dell'esposizione post-CRM per le attività soggette al CCR è calcolato conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del CRR, avendo applicato tecniche di CRM applicabili a norma della parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del CRR.

Nel caso di operazioni per le quali è stato individuato uno specifico rischio di correlazione sfavorevole, il valore dell'esposizione è determinato conformemente all'articolo 291 del CRR.

Conformemente all'articolo 273, paragrafo 6, del CRR, la perdita per CVA sostenuta non è dedotta dal valore dell'esposizione post-CRM.

L'ente indica la somma di tutti i valori delle esposizioni post-CRM nella rispettiva riga.

g

Valore dell'esposizione

Valore dell'esposizione per le attività soggette al CCR calcolato conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del CRR, che è l'importo pertinente ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, vale a dire avendo applicato tecniche di attenuazione del rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del CRR e considerando la deduzione della perdita per CVA sostenuta di cui all'articolo 273, paragrafo 6, del CRR.

Il valore dell'esposizione per le operazioni per le quali è stato individuato uno specifico rischio di correlazione sfavorevole è determinato conformemente all'articolo 291 del CRR.

Nei casi in cui per una singola controparte sia utilizzato più di un metodo per il CCR, la perdita per CVA sostenuta, dedotta a livello di controparte, è assegnata al valore dell'esposizione dei diversi insiemi di attività soggette a compensazione in ogni metodo CCR che riflettono la proporzione del valore dell'esposizione post-CRM dei rispettivi insiemi di attività soggette a compensazione rispetto al valore dell'esposizione complessiva post-CRM della controparte.

L'ente indica la somma di tutti i valori delle esposizioni post-CRM nella rispettiva riga.

h

RWEA

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio, come definiti all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, del CRR, calcolati conformemente all'articolo 107 del CRR, per gli elementi i cui fattori di ponderazione del rischio sono stimati sulla base dei requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capi 2 e 3, del CRR e per i quali il valore dell'esposizione per attività soggetta al CCR è calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del CRR.

Modello EU CCR2: operazioni soggette a requisiti di fondi propri per il rischio di CVA - Formato fisso

6.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 439, lettera h), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR2 di cui all'allegato XXV del presente regolamento di esecuzione.

7.

In questo modello sono incluse le informazioni relative al CVA regolamentare per tutte le operazioni soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA (parte tre, titolo VI, del CRR).

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

1

Totale delle operazioni soggette al metodo avanzato

Operazioni soggette al metodo avanzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 383 del CRR.

2

Componente VaR (incluso il moltiplicatore 3×)

Operazioni soggette a requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per le quali gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono ottenuti mediante la formula di cui all'articolo 383 del CRR, utilizzando il calcolo del VaR basato su modelli interni per il rischio di mercato (con le calibrazioni dei parametri correnti per l'esposizione attesa di cui all'articolo 292, paragrafo 2, primo comma, del CRR).

Il calcolo include l'uso di un moltiplicatore almeno pari a 3 (fissato dall'autorità di vigilanza).

3

Componente VaR in condizioni di stress (incluso il moltiplicatore 3×)

Operazioni soggette a requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per le quali gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono ottenuti mediante la formula di cui all'articolo 383 del CRR, utilizzando il calcolo del VaR in condizioni di stress basato su modelli interni per il rischio di mercato (con parametri in condizioni stress per la calibrazione della formula di cui all'articolo 292, paragrafo 2, primo comma, del CRR).

Il calcolo include l'uso di un moltiplicatore almeno pari a 3 (fissato dall'autorità di vigilanza).

4

Operazioni soggette al metodo standardizzato

Operazioni soggette al metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 384 del CRR.

EU-4

Operazioni soggette al metodo alternativo (sulla base del metodo dell'esposizione originaria)

Operazioni soggette al metodo alternativo per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 385 del CRR.

5

Totale delle operazioni soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA

Lettera della colonna

Spiegazione

a

Valore dell'esposizione

Valore dell'esposizione determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR (o in caso di operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 271, paragrafo 2, del CRR, in conformità della parte tre, titolo II, capo 4, del CRR) per le operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della parte tre, titolo VI, del CRR.

Il valore dell'esposizione è il valore utilizzato nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA prendendo in considerazione gli effetti di attenuazione conformemente alla parte tre, titolo VI, del CRR. Per le operazioni trattate nell'ambito del metodo dell'esposizione originaria (metodo alternativo), il valore dell'esposizione è il valore utilizzato per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

b

RWEA

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 438, lettera d), e all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del CRR, ossia i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA calcolati mediante il metodo scelto moltiplicati per 12,5 conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.

Modello EU CCR3 – Metodo standardizzato: esposizioni soggette al CCR per classe di esposizioni regolamentare e ponderazione del rischio - Formato fisso

8.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 444, lettera e), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR3 di cui all'allegato XXV del presente regolamento di esecuzione.

9.

Gli enti che utilizzano il metodo standardizzato per il rischio di credito per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (esclusi quelli derivati dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA e per le esposizioni compensate mediante una CCP) per tutte o parte delle loro esposizioni soggette al CCR conformemente all'articolo 107 del CRR, indipendentemente dal metodo CCR utilizzato per determinare i valori delle esposizioni conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del CRR, pubblicano le seguenti informazioni.

10.

Se ritiene che le informazioni richieste in questo modello non siano significative perché le esposizioni e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non sono significativi, l'ente può scegliere di non pubblicare il modello. L'ente è tuttavia tenuto a spiegare in un commento descrittivo perché ritiene che le informazioni non siano significative, includendo una descrizione delle esposizioni nei portafogli interessati e il totale aggregato degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio derivanti da tali esposizioni.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

1-9

Classi di esposizioni

Queste righe si riferiscono alle classi di esposizioni regolamentari, come definite agli articoli da 112 a 134 della parte tre, titolo II, capo 4, del CRR. In ciascuna riga sono indicati i corrispondenti valori delle esposizioni (cfr. la definizione fornita nella colonna g del modello EU CCR1).

10

Altre posizioni

Si tratta delle attività soggette a uno specifico fattore di ponderazione del rischio di cui all'articolo 134 della parte tre, titolo II, capo 4, del CRR e ogni altra posizione non compresa nelle righe da 1 a 9 di questo modello. In questa voce rientrano inoltre le attività non dedotte in applicazione dell'articolo 39 del CRR (pagamenti in eccesso di imposte, riporti di perdite fiscali e attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura), dell'articolo 41 del CRR (attività dei fondi pensione a prestazioni definite), degli articoli 46 e 469 del CRR (investimenti non significativi nel capitale CET1 di soggetti del settore finanziario), degli articoli 49 e 471 del CRR (partecipazioni in imprese di assicurazione indipendentemente dal fatto che esse siano sottoposte a vigilanza ai sensi della direttiva sui conglomerati), degli articoli 60 e 475 del CRR (investimenti non significativi e significativi, detenuti indirettamente, in capitale aggiuntivo AT1 di soggetti del settore finanziario), degli articoli 70 e 477 del CRR (posizioni non significative e significative, detenute indirettamente e sinteticamente, di capitale T2 emesso da un soggetto del settore finanziario) non assegnate ad altre classi di esposizioni, né a partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario se non hanno ricevuto un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250  % in applicazione dell'articolo 36, lettera k), della parte due, titolo I, capo 2, del CRR.

11

Valore dell'esposizione complessiva

Lettera della colonna

Spiegazione

a-k

Queste colonne si riferiscono alle classi di merito di credito/ai fattori di ponderazione del rischio di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR per i quali sono indicati i corrispondenti valori dell'esposizione (cfr. la definizione fornita nella colonna g del modello EU CCR1).

l

Valore dell'esposizione complessiva

Modello EU CCR4 – Metodo IRB: esposizioni soggette al CCR per classe di esposizioni e scala di PD - Formato fisso

11.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 452, lettera g), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR4 di cui all'allegato XXV del presente regolamento di esecuzione.

12.

Gli enti che utilizzano il metodo avanzato o il metodo IRB di base per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (esclusi quelli derivati dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA e per le esposizioni compensate mediante CCP) per tutte o parte delle loro esposizioni soggette al CCR conformemente all'articolo 107 del CRR, indipendentemente dal metodo CCR utilizzato per determinare i valori delle esposizioni conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del CRR, pubblicano le seguenti informazioni.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

Da 1 a 8

Scala di PD

Le esposizioni soggette al CCR sono assegnate alla categoria appropriata della scala di PD fissa sulla base della PD stimata per ciascun debitore assegnato a questa classe di esposizioni (senza tener conto di sostituzioni dovute all'esistenza di una garanzia o di un derivato su crediti). Gli enti associano ciascuna esposizione alla scala di PD indicata nel modello, tenendo conto anche di scale continue. Tutte le esposizioni in stato di default sono incluse nella categoria corrispondente a una PD del 100 %.

Da 1 a x

Classe di esposizioni X

Si riferisce alle diverse classi di esposizioni elencate all'articolo 147 della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR.

x e y

Totale parziale (classe di esposizioni X) / Totale (tutte le classi di esposizioni pertinenti per il CCR)

Il totale (parziale) dei valori delle esposizioni, degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del numero dei debitori è pari alla somma delle rispettive colonne. Per quanto riguarda i diversi parametri "PD media", "LGD media", "Durata media" e "Densità degli RWEA", si applicano le definizioni seguenti in relazione al campione della classe di esposizioni X o a tutte le classi di esposizioni pertinenti per il CCR.

Lettera della colonna

Spiegazione

a

Valore dell'esposizione

Valore dell'esposizione (cfr. la definizione fornita nella colonna g del modello EU CCR1), ripartito per classi di esposizioni e la scala di PD data di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del CRR.

b

PD media ponderata per l'esposizione (%)

Media delle PD di singole classi di debitori ponderate per il corrispondente valore dell'esposizione definito nella colonna a di questo modello.

c

Numero di debitori

Il numero di soggetti giuridici o debitori assegnati a ciascuna categoria della scala di PD fissa, che sono stati valutati separatamente, indipendentemente dal numero dei diversi prestiti o esposizioni concessi.

Se diverse esposizioni verso lo stesso debitore sono valutate separatamente, esse sono conteggiate separatamente. Tale situazione può verificarsi se esposizioni distinte verso lo stesso debitore sono assegnate a classi di debitori diverse conformemente all'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del CRR.

d

LGD media ponderata per l'esposizione (%)

Media delle LGD delle classi di debitori ponderate per il corrispondente valore dell'esposizione.

La LGD indicata corrisponde alla stima finale della LGD utilizzata nel calcolo dei requisiti di fondi propri ottenuti considerando gli effetti della CRM e le condizioni di recessione, se del caso.

In caso di esposizioni soggette al trattamento del "double default", la LGD da indicare è quella selezionata conformemente all'articolo 161, paragrafo 4, del CRR.

Per le esposizioni in stato di default secondo il metodo A-IRB si applicano le disposizioni dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del CRR. La LGD indicata corrisponde alla stima della LGD in stato di default.

e

Durata media ponderata per l'esposizione (anni)

Media delle durate del debitore in anni ponderate per il corrispondente valore dell'esposizione di cui alla colonna a di questo modello.

Il valore della durata indicato è determinato conformemente all'articolo 162 del CRR.

f

RWEA

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del CRR; per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, enti e imprese, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio calcolato conformemente all'articolo153, paragrafi da 1 a 4, del CRR; si tiene conto dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture determinati conformemente agli articoli 501 e 501 bis del CRR; per le esposizioni in strumenti di capitale nell'ambito del metodo PD/LGD, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio calcolato conformemente all'articolo 155, paragrafo 3, del CRR.

g

Densità degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Rapporto tra gli importi complessivi delle esposizioni ponderati per il rischio (nella colonna f di questo modello) e il valore dell'esposizione (nella colonna a di questo modello).

Modello EU CCR5: composizione delle garanzie reali per le esposizioni soggette al CCR - Colonne fisse

13.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 439, lettera e), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR5 di cui all'allegato XXV del presente regolamento di esecuzione.

14.

Questo modello è compilato con il valore equo delle garanzie reali (fornite o ricevute) utilizzate nelle esposizioni al CCR relative a operazioni su derivati o a SFT, a prescindere dal fatto che le operazioni siano compensate o meno tramite una CCP e che le garanzie reali siano o meno fornite a una CCP.

15.

Ove la banca centrale di uno Stato membro fornisca assistenza di liquidità sotto forma di operazioni di swap con garanzie reali, l'autorità competente può esentare gli enti dalla pubblicazione delle informazioni di questo modello qualora detta autorità competente ritenga che la pubblicazione delle informazioni potrebbe rivelare che è stata fornita assistenza di liquidità di ultima istanza. A tali fini l'autorità competente fissa soglie adeguate e criteri obiettivi.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

1-8

Tipo di garanzia reale

Disaggregazione per tipo di garanzia reale

9

Totale

Lettera della colonna

Spiegazione

a, c, e e g

Separate

Garanzie reali non aggredibili in caso di procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 300, punto 1, del CRR.

b, d, f e h

Non separate

Garanzie reali aggredibili in caso di procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 300, punto 1, del CRR.

Da a a d

Garanzie reali utilizzate in operazioni su derivati

Garanzie reali (comprese quelle sotto forma di margine iniziale e margine di variazione) utilizzate nelle esposizioni soggette al CCR relative a strumenti derivati di cui all'allegato II del CRR o a un'operazione con regolamento a lungo termine ai sensi dell'articolo 271, punto 2, del CRR, che non sono ammissibili come SFT.

Da e a h

Garanzie reali utilizzate in SFT

Garanzie reali (compresi il margine iniziale e il margine di variazione, nonché le garanzie reali che appaiono nella componente titoli dell'SFT) utilizzate nelle esposizioni soggette al CCR relative a SFT o a un'operazione con regolamento a lungo termine non ammissibile come derivato.

EU CCR6: esposizioni in derivati su crediti - Formato fisso

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

1-6

Nozionali

Somma degli importi nozionali assoluti dei derivati prima di qualsiasi compensazione, ripartiti per tipo di prodotto.

7-8

Fair value (valori equi)

Valori equi ripartiti per attività (valori equi positivi) e passività (valori equi negativi).

Lettera della colonna

Spiegazione

a-b

Protezione in forma di derivati su crediti

Protezione in forma di derivati su crediti acquistata o venduta conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.

16.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 439, lettera j), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR6 di cui all'allegato XXV del presente regolamento di esecuzione.

Modello EU CCR7: prospetti degli RWEA delle esposizioni soggette al CCR nell'ambito dell'IMM - Formato fisso

17.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettera h), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR7 di cui all'allegato XXV del presente regolamento di esecuzione.

18.

Gli enti che utilizzano l'IMM per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutte o parte delle loro esposizioni soggette al CCR conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, a prescindere dal metodo del rischio di credito utilizzato per determinare i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio, pubblicano un rendiconto che illustra le variazioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dei derivati e delle SFT nell'ambito di applicazione dell'IMM differenziati per fattori chiave e basati su stime ragionevoli.

19.

Da questo modello sono esclusi gli importi ponderati per il rischio di CVA (parte tre, titolo VI, del CRR) e le esposizioni verso una controparte centrale (parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del CRR).

20.

Gli enti indicano i flussi degli RWEA come variazioni tra gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento dell'informativa (come specificato di seguito nella riga 9 di questo modello) e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento dell'informativa precedente (come specificato di seguito nella riga 1 di questo modello; nel caso di informative trimestrali, al termine del trimestre precedente al trimestre del periodo di riferimento dell'informativa). Gli enti possono integrare la propria informativa nell'ambito del terzo pilastro pubblicando le stesse informazioni per i tre trimestri precedenti.

21.

Nella descrizione che accompagna il modello gli enti spiegano i dati indicati nella riga 8 del medesimo modello, ossia ogni altra determinante che contribuisca in modo significativo alle variazioni degli RWEA.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

1

RWEA alla fine del precedente periodo di informativa

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni soggette al CCR nel quadro dell'IMM alla fine del precedente periodo di informativa.

2

Dimensione delle attività

Variazioni (positive o negative) degli RWEA dovute a variazioni organiche delle dimensioni e della composizione del portafoglio (compresa la creazione di nuove attività e le esposizioni in scadenza) ma escluse le variazioni di dimensione del portafoglio dovute ad acquisizioni e dismissioni di soggetti.

3

Qualità creditizia delle controparti

Variazioni (positive o negative) degli RWEA dovute a variazioni della qualità valutata delle controparti dell'ente misurata nel quadro del rischio di credito, qualunque sia il metodo utilizzato dall'ente.

Questa riga include inoltre le potenziali variazioni degli RWEA dovute ai modelli IRB quando l'ente utilizza il metodo IRB.

4

Aggiornamenti del modello (solo IMM)

Variazioni (positive o negative) degli RWEA dovute all'attuazione del modello, a modifiche dell'ambito di applicazione del modello o ad eventuali modifiche volte a ovviare alle debolezze del modello.

Questa riga riflette solo le modifiche dell'IMM.

5

Metodologia e politica (solo IMM)

Variazioni (positive o negative) degli RWEA dovute a modifiche metodologiche nei calcoli derivanti da cambiamenti nella politica di regolamentazione, come i nuovi regolamenti (solo nell'IMM).

6

Acquisizioni e dismissioni

Variazioni (positive o negative) degli RWEA dovute a modifiche delle dimensioni del portafoglio derivanti da acquisizioni e dismissioni di soggetti.

7

Oscillazioni del cambio

Variazioni (positive o negative) degli RWEA dovute ad oscillazioni della conversione in valuta.

8

Altro

Questa categoria è utilizzata per le variazioni (positive o negative) degli RWEA che non possono essere attribuite alle categorie precedenti. Gli enti includono in questa riga la somma delle suddette variazioni degli RWEA. Gli enti illustrano ulteriormente, nella descrizione che accompagna questo modello, ogni altra determinante significativa delle variazioni degli importi ponderati per il rischio nell'arco del periodo di informativa.

9

RWEA alla fine del periodo di informativa corrente

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni soggette al CCR nel quadro dell'IMM alla fine del periodo di informativa corrente.

Lettera della colonna

Spiegazione

a

RWEA

Modello EU CCR8: esposizioni verso CCP - Formato fisso

22.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 439, lettera i), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR8 di cui all'allegato XXV del presente regolamento di esecuzione.

23.

Esposizioni verso CCP: contratti e operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, del CRR fintantoché sono in corso con una CCP, comprese le esposizioni per operazioni relative a CCP ai sensi dell'articolo 300, punto 2, del CRR, per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del CRR.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

1-10

CCP qualificata (QCCP)

Una controparte centrale qualificata o "QCCP" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, del CRR.

7 e 8

17 e 18

Margine iniziale

Gli enti indicano i valori equi delle garanzie reali ricevute o fornite come margine iniziale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 140, del CRR.

Ai fini di questo modello, il margine iniziale non include i contributi versati a una CCP per meccanismi di ripartizione delle perdite (ad esempio, nei casi in cui una CCP utilizza il margine iniziale per ripartire le perdite tra i partecipanti diretti, esso sarà trattato come esposizione del fondo di garanzia).

9 e 19

Contributi prefinanziati al fondo di garanzia

Contributo al fondo di garanzia di una CCP versato dall'ente.

Il "fondo di garanzia" è definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR.

20

Contributi non finanziati al fondo di garanzia

Contributi impegnati contrattualmente da un ente che opera come partecipante diretto allo scopo di metterli a disposizione di una CCP dopo che detta CCP ha esaurito il suo fondo di garanzia, per coprire le perdite subite in seguito al default di uno o più dei suoi partecipanti diretti. Il "fondo di garanzia" è definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR.

7 e 17

Separato

Si veda la definizione contenuta nel modello EU CCR5.

8 e 18

Non separato

Si veda la definizione contenuta nel modello EU CCR5.

Lettera della colonna

Spiegazione

a

Valore dell'esposizione

Valore dell'esposizione calcolato conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del CRR per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del CRR, dopo l'applicazione delle pertinenti rettifiche di cui agli articoli 304, 306 e 308 della suddetta sezione.

L'esposizione può essere un'esposizione da negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR. Il valore dell'esposizione indicato è l'importo rilevante per il calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del CRR, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 497 del CRR durante il periodo transitorio previsto in tale articolo.

b

RWEA

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del CRR calcolati conformemente all'articolo 107 della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del CRR.


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


ALLEGATO XXVII

Tabella EU SECA: obblighi di informativa qualitativa sulle esposizioni verso la cartolarizzazione

Caselle di testo libero per l'informativa sugli elementi qualitativi

Base giuridica

Numero di riga

Informazioni qualitative — Testo libero

Articolo 449, lettera a), del CRR

a)

Descrizione delle attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, compresi la gestione del rischio e gli obiettivi di investimento degli enti in relazione a tali attività, il ruolo degli enti nelle operazioni di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, se è utilizzato il quadro in materia di cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS) e la misura in cui gli enti fanno ricorso a operazioni di cartolarizzazione al fine di trasferire a terzi il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate con, ove applicabile, una descrizione distinta della politica di trasferimento del rischio della cartolarizzazione sintetica.

Articolo 449, lettera b), del CRR

b)

Il tipo di rischi ai quali gli enti sono esposti nelle loro attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione in base al rango delle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione distinguendo tra posizioni STS e non-STS e:

i)

il rischio mantenuto nelle operazioni a cui essi stessi hanno dato origine;

ii)

il rischio a cui sono esposti in relazione alle operazioni a cui hanno dato origine terzi.

Articolo 449, lettera c), del CRR

c)

I metodi degli enti per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio da essi applicati alle loro attività di cartolarizzazione, ivi compresi i tipi di posizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica ciascun metodo, con una distinzione tra posizioni STS e non-STS.

Articolo 449, lettera d), del CRR

d)

L'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione che rientrano in una delle seguenti categorie, con la descrizione dei tipi di esposizioni dell'ente verso tali società, compresi i contratti derivati:

i)

società veicolo per la cartolarizzazione che acquisiscono le esposizioni create dagli enti;

ii)

società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti;

iii)

società veicolo per la cartolarizzazione e altri soggetti giuridici a cui gli enti forniscono servizi relativi alla cartolarizzazione, quali servizi di consulenza, di amministrazione delle attività o di gestione;

iv)

società veicolo per la cartolarizzazione incluse nell'ambito del consolidamento regolamentare degli enti.

Articolo 449, lettera e), del CRR

e)

L'elenco di tutti i soggetti giuridici in relazione ai quali gli enti hanno comunicato di aver fornito un supporto conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR.

Articolo 449, lettera f), del CRR

f)

L'elenco dei soggetti giuridici affiliati agli enti e che investono in cartolarizzazioni create dagli enti o in posizioni verso la cartolarizzazione emesse da società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti.

Articolo 449, lettera g), del CRR

g)

La sintesi delle politiche contabili per le attività di cartolarizzazione, ivi compresa, se del caso, la distinzione tra posizioni verso la cartolarizzazione e posizioni verso la ricartolarizzazione.

Articolo 449, lettera h), del CRR

h)

Le denominazioni delle ECAI utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata

Articolo 449, lettera i), del CRR

i)

Dove applicabile, la descrizione del metodo della valutazione interna di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR, ivi compresi la struttura della procedura di valutazione interna e la relazione tra la valutazione interna e i rating esterni della ECAI pertinente comunicati in conformità della lettera h), i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, ivi compresa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura di valutazione interna, i tipi di esposizioni alle quali è applicata la procedura di valutazione interna e i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito.

Modello EU SEC1: esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

L'ente agisce in qualità di cedente

L'ente agisce in qualità di promotore

L'ente agisce in qualità di investitore

Tradizionali

Sintetiche

Totale parziale

Tradizionali

Sintetiche

Totale parziale

Tradizionali

Sintetiche

Totale parziale

STS

Non-STS

 

di cui SRT

 

STS

Non-STS

 

STS

Non-STS

 

 

di cui SRT

 

di cui SRT

1

Totale delle esposizioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Al dettaglio (totale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Mutui ipotecari su immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Carte di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Altre esposizioni al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ricartolarizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

All'ingrosso (totale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Prestiti a imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Mutui ipotecari su immobili non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Leasing e crediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Altre all'ingrosso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ricartolarizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello EU SEC2: esposizioni verso la cartolarizzazione incluse nel portafoglio di negoziazione

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

L'ente agisce in qualità di cedente

L'ente agisce in qualità di promotore

L'ente agisce in qualità di investitore

Tradizionali

Sintetiche

Totale parziale

Tradizionali

Sintetiche

Totale parziale

Tradizionali

Sintetiche

Totale parziale

STS

Non-STS

 

STS

Non-STS

 

STS

Non-STS

 

1

Totale delle esposizioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Al dettaglio (totale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Mutui ipotecari su immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Carte di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Altre esposizioni al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ricartolarizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

All'ingrosso (totale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Prestiti a imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Mutui ipotecari su immobili non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Leasing e crediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Altre all'ingrosso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ricartolarizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello EU SEC3 – Esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione e relativi requisiti patrimoniali regolamentari: l'ente agisce in qualità di cedente o promotore

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

EU-p

EU-q

Valori dell'esposizione (per fascia di RW/deduzione)

Valori dell'esposizione (per metodo regolamentare)

RWEA (per metodo regolamentare)

Requisito patrimoniale dopo l'applicazione del massimale

≤20 % RW

da >20 % a 50% RW

da >50 % a 100 % RW

da >100 % a <1 250  % RW

1 250  % RW/deduzioni

SEC-IRBA

SEC-ERBA

(compreso IAA)

SEC-SA

1 250  % RW/deduzioni

SEC-IRBA

SEC-ERBA

(compreso IAA)

SEC-SA

1 250  %

RW/deduzioni

SEC-IRBA

SEC-ERBA

(compreso IAA)

SEC-SA

1 250  %

RW/deduzioni

1

Totale delle esposizioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Operazioni tradizionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cartolarizzazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

di cui STS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

All'ingrosso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

di cui STS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Ricartolarizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Operazioni sintetiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Cartolarizzazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Sottostante al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

All'ingrosso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Ricartolarizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello EU SEC4 – Esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione e relativi requisiti patrimoniali regolamentari: l'ente agisce in qualità di investitore

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

EU-p

EU-q

Valori dell'esposizione (per fascia di RW/deduzione)

Valori dell'esposizione (per metodo regolamentare)

RWEA (per metodo regolamentare)

Requisito patrimoniale dopo l'applicazione del massimale

≤20 % RW

da >20 % a 50% RW

da >50 % a 100 % RW

da >100 % a <1 250  % RW

1 250  % RW/deduzioni

SEC-IRBA

SEC-ERBA

(compreso IAA)

SEC-SA

1 250  % RW/deduzioni

SEC-IRBA

SEC-ERBA

(compreso IAA)

SEC-SA

1 250  % RW/deduzioni

SEC-IRBA

SEC-ERBA

(compreso IAA)

SEC-SA

1 250  % RW/deduzioni

1

Totale delle esposizioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cartolarizzazione tradizionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cartolarizzazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sottostante al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

di cui STS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

All'ingrosso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

di cui STS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Ricartolarizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Cartolarizzazione sintetica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Cartolarizzazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Sottostante al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

All'ingrosso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Ricartolarizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello EU SEC5 – Esposizioni cartolarizzate dall'ente: esposizioni in stato di default e rettifiche di valore su crediti specifiche

 

a

b

c

Esposizioni cartolarizzate dall'ente — L'ente agisce in qualità di cedente o promotore

Importo nominale in essere totale

Importo totale delle rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate nel periodo

 

di cui esposizioni in stato di default

1

Totale delle esposizioni

 

 

 

2

Al dettaglio (totale)

 

 

 

3

Mutui ipotecari su immobili residenziali

 

 

 

4

Carte di credito

 

 

 

5

Altre esposizioni al dettaglio

 

 

 

6

Ricartolarizzazione

 

 

 

7

All'ingrosso (totale)

 

 

 

8

Prestiti a imprese

 

 

 

9

Mutui ipotecari su immobili non residenziali

 

 

 

10

Leasing e crediti

 

 

 

11

Altre all'ingrosso

 

 

 

12

Ricartolarizzazione

 

 

 


ALLEGATO XXVIII

Istruzioni per l'informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione

Tabella EU SECA: obblighi di informativa qualitativa sulle esposizioni verso la cartolarizzazione - Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi

1.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449, lettere da a) a i), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU SECA di cui all'allegato XXVII del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Riferimento della riga

Spiegazione

a)

Descrizione delle attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, compresi la gestione del rischio e gli obiettivi di investimento in relazione a tali attività, il ruolo nelle operazioni di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, se è utilizzato il quadro in materia di cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS) e la misura in cui si fa ricorso a operazioni di cartolarizzazione al fine di trasferire a terzi il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate con, ove applicabile, una descrizione distinta della politica di trasferimento del rischio della cartolarizzazione sintetica, conformemente all'articolo 449, lettera a), del CRR.

b)

Il tipo di rischi ai quali gli enti sono esposti nelle loro attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione in base al rango delle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione distinguendo tra posizioni STS e non-STS e:

i)

il rischio mantenuto nelle operazioni a cui essi stessi hanno dato origine;

ii)

il rischio a cui sono esposti in relazione alle operazioni a cui hanno dato origine terzi,

conformemente all'articolo 449, lettera b), del CRR.

c)

I metodi degli enti per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio da essi applicati alle loro attività di cartolarizzazione, ivi compresi i tipi di posizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica ciascun metodo, con una distinzione tra posizioni STS e non-STS, conformemente all'articolo 449, lettera c), del CRR.

d)

L'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione che rientrano in una delle seguenti categorie, con la descrizione dei tipi di esposizioni dell'ente verso tali società, compresi i contratti derivati:

i)

società veicolo per la cartolarizzazione che acquisiscono le esposizioni create dagli enti;

ii)

società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti;

iii)

società veicolo per la cartolarizzazione e altri soggetti giuridici a cui gli enti forniscono servizi relativi alla cartolarizzazione, quali servizi di consulenza, di amministrazione delle attività o di gestione;

iv)

società veicolo per la cartolarizzazione incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale degli enti,

conformemente all'articolo 449, lettera d), del CRR.

e)

L'elenco di tutti i soggetti giuridici in relazione ai quali gli enti hanno comunicato di aver fornito un supporto conformemente all'articolo 449, lettera e), della parte tre, titolo II, capo 5, del CRR.

f)

L'elenco dei soggetti giuridici affiliati agli enti e che investono in cartolarizzazioni create dagli enti o in posizioni verso la cartolarizzazione emesse da società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti, conformemente all'articolo 449, lettera f), del CRR.

g)

La sintesi delle politiche contabili per le attività di cartolarizzazione, ivi compresa, se del caso, la distinzione tra posizioni verso la cartolarizzazione e posizioni verso la ricartolarizzazione, conformemente all'articolo 449, lettera g), del CRR.

h)

Le denominazioni delle ECAI utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata, conformemente all'articolo 449, lettera h) del CRR.

i)

Dove applicabile, la descrizione del metodo della valutazione interna di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR, ivi compresi la struttura della procedura di valutazione interna e la relazione tra la valutazione interna e i rating esterni dell'ECAI pertinente comunicati in conformità della lettera h), i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, ivi compresa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura di valutazione interna, i tipi di esposizioni alle quali è applicata la procedura di valutazione interna e i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito, conformemente all'articolo 449, lettera i), del CRR.

Modello EU SEC1: esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione - Formato fisso

2.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449, lettera j), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU SEC1 di cui all'allegato XXVII del presente regolamento di esecuzione. Gli enti spiegano nella descrizione che accompagna il modello se, nell'ambito delle cartolarizzazioni tradizionali, hanno programmi ABCP e, in caso affermativo, il volume delle operazioni ABCP.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Riferimento della colonna

Spiegazione

a - g

L'ente agisce in qualità di cedente

Quando "l'ente agisce in qualità di cedente" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR, le esposizioni verso la cartolarizzazione sono le posizioni mantenute, anche se non ammissibili al quadro per la cartolarizzazione a causa dell'assenza di trasferimenti significativi del rischio. Le esposizioni verso la cartolarizzazione in operazioni che hanno effettuato trasferimenti significativi del rischio (SRT) sono presentate separatamente.

Gli enti cedenti indicano il valore contabile alla data dell'informativa di tutte le esposizioni correnti verso la cartolarizzazione che detengono nelle operazioni di cartolarizzazione a cui essi hanno dato origine. Sono pertanto indicate le esposizioni verso la cartolarizzazione in bilancio (ad esempio obbligazioni, prestiti subordinati) nonché le esposizioni fuori bilancio e i derivati (ad esempio linee di credito subordinate, linee di liquidità, swap su tassi d'interesse, credit default swap ecc.) presenti in tale cartolarizzazione.

h - k

L'ente agisce in qualità di promotore

Quando "l'ente agisce in qualità di promotore" (come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR), le esposizioni verso la cartolarizzazione comprendono le esposizioni verso commercial paper conduit alle quali l'ente fornisce supporto a livello di programma, linee di liquidità e altri strumenti. Se agisce sia in qualità di cedente che di promotore, l'ente evita il doppio conteggio. A questo proposito, l'ente può unire le due colonne "l'ente agisce in qualità di cedente" e "l'ente agisce in qualità di promotore" e usare le colonne "l'ente agisce in qualità di cedente/promotore".

l - o

L'ente agisce in qualità di investitore

Le esposizioni verso la cartolarizzazione quando "l'ente agisce in qualità di investitore" sono le posizioni in investimenti acquistate presso terzi.

Il CRR non contiene una definizione esplicita di "investitore". Pertanto nel presente contesto per "investitore" s'intende un ente che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né cedente né promotore.

Se il portafoglio di esposizioni cartolarizzate è una combinazione dei diversi tipi di posizioni verso la cartolarizzazione, l'ente indica il tipo più importante.

a – d; h, i, l, m

Operazioni tradizionali

Conformemente all'articolo 242, punto 13, del CRR, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2017/2402 (2), per "cartolarizzazione tradizionale" si intende una cartolarizzazione che comporta il trasferimento dell'interesse economico nelle esposizioni cartolarizzate. Ciò è realizzato tramite il trasferimento della proprietà delle esposizioni cartolarizzate dall'ente cedente a una SSPE ovvero tramite una sub-partecipazione da parte di una SSPE. I titoli emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente cedente.

Il cedente non indica in questo modello le cartolarizzazioni tradizionali nelle quali non detiene alcuna posizione.

e, f, j, n

Operazioni sintetiche

Conformemente all'articolo 242, punto 14, del CRR, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2017/2402, per "cartolarizzazione sintetica" si intende la cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio è realizzato mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali e le esposizioni oggetto della cartolarizzazione restano esposizioni del cedente.

Se l'ente ha acquistato protezione, indica gli importi netti delle esposizioni a cui è esposto e che non sono soggetti alla protezione acquistata nelle colonne del cedente/promotore (ossia l'importo non garantito) di questo modello. Se l'ente ha venduto protezione, gli importi dell'esposizione in protezione del credito sono indicati nella colonna "investitore" di questo modello.

a, b, h, l

Esposizioni verso STS

Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione STS conformemente ai criteri di cui agli articoli da 18 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402.

b, d, f

Esposizione verso SRT

Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione per le quali l'ente cedente ha realizzato trasferimenti significativi del rischio (SRT) conformemente all'articolo 244 (cartolarizzazione tradizionale) e all'articolo 245 (cartolarizzazione sintetica) del CRR.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

06, 12

Ricartolarizzazione

Importo totale delle posizioni verso la ricartolarizzazione in essere ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 63 e 64, del CRR.

Tutte le esposizioni verso la cartolarizzazione relative alla ricartolarizzazione sono incluse nelle righe "ricartolarizzazione" e non nelle righe precedenti (per tipo di attività sottostante) che contengono solo esposizioni verso la cartolarizzazione diverse dalla ricartolarizzazione.

Modello EU SEC2: esposizioni verso la cartolarizzazione incluse nel portafoglio di negoziazione - Formato fisso

3.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449, lettera j), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU SEC2 di cui all'allegato XXVII del presente regolamento di esecuzione.

4.

Si rimanda alle istruzioni per il modello EU SEC1 – Esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione.

Modello EU SEC3 – Esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione e relativi requisiti patrimoniali regolamentari: l'ente agisce in qualità di cedente o promotore - Formato fisso

5.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449, lettera k), punto i), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU SEC3 di cui all'allegato XXVII del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Riferimento della colonna

Spiegazione

Da a a d

Valori dell'esposizione (per fascia di ponderazione del rischio/deduzione)

I valori da indicare nelle colonne da a a d di questo modello in relazione ai fattori di ponderazione del rischio regolamentari sono determinati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR.

Da f a h

Valori dell'esposizione (per metodo regolamentare)

Colonne da f a h di questo modello corrispondenti al metodo regolamentare utilizzato conformemente alla gerarchia dei metodi di cui all'articolo 254 del CRR.

j, k, l

RWEA (per metodo regolamentare)

Importo delle esposizioni ponderato per il rischio (RWEA) per metodo regolamentare di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR prima dell'applicazione del massimale.

Da n a EU-p

Requisito patrimoniale dopo l'applicazione del massimale

Queste colonne si riferiscono al requisito patrimoniale dopo l'applicazione del massimale a norma degli articoli 267 e 268 del CRR.

e, i, m, EU-q

1 250  % RW/deduzioni

Le colonne si riferiscono agli elementi:

soggetti a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  % o dedotti conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR;

soggetti a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  % o dedotti conformemente all' articolo 244, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), del CRR;

soggetti a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  % conformemente all'articolo 254, paragrafo 7, del CRR;

o dedotti conformemente all'articolo 253 del CRR.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

1

Totale delle esposizioni

Il totale delle esposizioni si riferisce all'importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione detenute dall'ente che agisce in qualità di cedente o di promotore. Questa riga riassume le informazioni sulle cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche pubblicate da cedenti e promotori nelle righe successive.

2

Operazioni tradizionali

Si veda la spiegazione per il modello EU SEC1.

3, 10

Cartolarizzazione

Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione in essere, come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 62, del CRR, che non sono posizioni verso la ricartolarizzazione, come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 64, del CRR.

5, 7

STS

Si veda la spiegazione per il modello EU SEC1.

8, 13

Ricartolarizzazione

Si veda la spiegazione per il modello EU SEC1.

9

Operazioni sintetiche

Si veda la spiegazione per il modello EU SEC1.

Modello EU SEC4 – Esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione e relativi requisiti patrimoniali regolamentari: l'ente agisce in qualità di investitore - Formato fisso

6.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449, lettera k), punto ii), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU SEC4 di cui all'allegato XXVII del presente regolamento di esecuzione.

7.

Si rimanda alle istruzioni per il modello EU SEC3 – Esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione e relativi requisiti patrimoniali regolamentari: l'ente agisce in qualità di cedente o promotore.

Modello EU SEC5 – Esposizioni cartolarizzate dall'ente: esposizioni in stato di default e rettifiche di valore su crediti specifiche - Formato fisso

8.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449, lettera l), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU SEC5 di cui all'allegato XXVII del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Riferimento della colonna

Spiegazione

a

Importo nominale in essere totale

Importo nominale in essere totale delle esposizioni cartolarizzate dall'ente (l'ente agisce in qualità di cedente o promotore), ripartito per tipo di esposizioni verso la cartolarizzazione.

b

Importo nominale in essere totale - Di cui esposizioni in stato di default

Importo nominale in essere totale delle esposizioni cartolarizzate dall'ente (l'ente agisce in qualità di cedente o promotore) classificate come "esposizioni in stato di default", conformemente all'articolo 178 del CRR, ripartito per tipo di esposizioni verso la cartolarizzazione.

c

Rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate nel periodo

Importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate nel periodo, conformemente all' articolo 110 del CRR, sulle esposizioni cartolarizzate dall'ente (l'ente agisce in qualità di cedente o promotore), ripartito per tipo di esposizioni verso la cartolarizzazione.


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).


ALLEGATO XXIX

Tabella EU MRA: obblighi di informativa qualitativa sul rischio di mercato

 

Informativa in formato flessibile

a)

Articolo 435, paragrafo 1, lettere a) e d), del CRR

La descrizione delle strategie e dei processi dell'ente per la gestione del rischio di mercato, comprendente:

una spiegazione degli obiettivi strategici relativi all'attività di negoziazione, nonché dei processi attuati per individuare, misurare, monitorare e controllare i rischi di mercato dell'ente;

la descrizione delle politiche di copertura e di attenuazione del rischio, nonché delle strategie e dei processi per la sorveglianza continuativa sull'efficacia delle coperture.

 

b)

Articolo 435, paragrafo 1, lettera b), del CRR

La descrizione della struttura e dell'organizzazione della funzione di gestione del rischio di mercato, comprendente la descrizione della struttura di governance del rischio di mercato istituita per attuare le strategie e i processi dell'ente di cui alla riga a), che illustri le relazioni e i meccanismi di comunicazione tra le diverse parti coinvolte nella gestione del rischio di mercato.

 

c)

Articolo 435, paragrafo 1, lettera c), del CRR

Ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio.

 

Modello EU MR1: rischio di mercato in base al metodo standardizzato

 

a

 

 

RWEA

 

Prodotti outright

 

1

Rischio di tasso di interesse (generico e specifico)

 

2

Rischio azionario (generico e specifico)

 

3

Rischio di cambio

 

4

Rischio di posizioni in merci

 

 

Opzioni

 

5

Metodo semplificato

 

6

Metodo delta plus

 

7

Metodo di scenario

 

8

Cartolarizzazione (rischio specifico)

 

9

Totale

 

Tabella EU MRB: obblighi di informativa qualitativa per gli enti che utilizzano i modelli interni per il rischio di mercato

 

Informativa in formato flessibile

EU a)

Articolo 455, lettera c), del CRR

Descrizione delle procedure e dei sistemi attuati per garantire la negoziabilità delle posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 104.

Descrizione della metodologia utilizzata per garantire che le politiche e le procedure attuate per la gestione generale del portafoglio di negoziazione siano adeguate.

 

EU b)

Articolo 455, lettera c), del CRR

Per le esposizioni incluse nel portafoglio di negoziazione ed esterne ad esso che sono valutate al fair value (valore equo) in conformità della disciplina contabile applicabile, con un valore rettificato ai sensi dell'articolo 34 della parte due, titolo I, capo 2, e dell'articolo 105 della parte tre, titolo I, capo 3, del CRR (nonché del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione), gli enti descrivono i sistemi e i controlli atti a garantire che le stime di valutazione siano prudenti e affidabili. Per le esposizioni incluse nel portafoglio di negoziazione, tali informazioni sono fornite nell’ambito delle informative sul rischio di mercato.

 

Articolo 455, lettera a), punto i), del CRR

A)

Gli enti che utilizzano modelli VaR e sVaR devono fornire le seguenti informazioni:

 

a)

Articolo 455, lettera a), punto i), e lettera b), del CRR

Descrizione delle attività e dei rischi coperti dai modelli VaR e sVaR, specificando la distribuzione nei portafogli/subportafogli per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione.

 

b)

Articolo 455, lettera b), del CRR

Descrizione dell'ambito di applicazione dei modelli VaR e sVaR per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione, compresi i soggetti del gruppo che utilizzano tali modelli e il modo in cui i modelli rappresentano tutti i modelli utilizzati a livello di gruppo, nonché la percentuale di requisiti di fondi propri coperta dai modelli o se gli stessi modelli VaR/SVaR sono utilizzati per tutti i soggetti con esposizione al rischio di mercato.

 

 

Articolo 455, lettera a), punto i), del CRR

Caratteristiche dei modelli utilizzati, tra cui:

 

c)

Descrizione generale dei modelli VaR e sVaR regolamentari

 

d)

Illustrazione delle principali differenze, se presenti, tra il modello utilizzato a fini di gestione e il modello utilizzato a fini regolamentari (10 giorni, 99 %) per i modelli VaR e sVaR.

 

e)

Per i modelli VaR:

 

i)

frequenza di aggiornamento dei dati;

 

ii)

durata del periodo utilizzato per calibrare il modello. Descrizione del sistema di ponderazione utilizzato (se previsto);

 

iii)

modalità con cui gli enti determinano il periodo di detenzione di 10 giorni (ad esempio, il VaR di 1 giorno è maggiorato per la radice quadrata di 10 o si prende in considerazione direttamente il VaR di 10 giorni?);

 

iv)

metodo di aggregazione, ossia il metodo per aggregare il rischio specifico e il rischio generico (ad esempio, gli enti calcolano il requisito specifico come requisito individuale utilizzando un metodo diverso da quello utilizzato per il calcolo del rischio generico oppure utilizzano un modello unico che differenzia il rischio generico e il rischio specifico?);

 

v)

metodo di valutazione (rivalutazione complessiva o uso di approssimazioni);

 

(vi)

se, nel simulare le potenziali variazioni dei fattori di rischio, sono utilizzati rendimenti assoluti o relativi (o con metodo misto) (ad esempio, variazione proporzionale dei prezzi o tassi o variazione assoluta di prezzi o tassi).

 

f)

Per i modelli sVaR specificare:

 

i)

come viene determinato il periodo di detenzione di 10 giorni. Ad esempio, l'ente maggiora il VaR di 1 giorno della radice quadrata di 10 o prende in considerazione direttamente il VaR di 10 giorni? Se il metodo è lo stesso dei modelli VaR, gli enti possono confermare tale circostanza e fare riferimento all’informativa e), punto iii), di cui sopra;

 

ii)

il periodo di stress scelto dall'ente e le motivazioni della scelta;

 

iii)

il metodo di valutazione (rivalutazione complessiva o uso di approssimazioni).

 

g)

Articolo 455, lettera a), punto iii), del CRR

Descrizione delle prove di stress applicate ai parametri di modellizzazione (principali scenari sviluppati per rilevare le caratteristiche dei portafogli cui i modelli VaR e sVaR si applicano a livello di gruppo).

 

(h)

Articolo 455, lettera a), punto iv), del CRR

Descrizione del metodo utilizzato per i test retrospettivi/per la convalida dell’accuratezza e della coerenza interna dei dati e dei parametri utilizzati per i modelli interni e i processi interni di modellizzazione.

 

Articolo 455, lettera a), punto ii), del CRR

B)

Gli enti che utilizzano modelli interni per misurare i requisiti di fondi propri per i rischi incrementali di default e di migrazione (IRC) devono fornire le seguenti informazioni:

 

a)

Articolo 455, lettera a), punto ii), e lettera b), del CRR

Descrizione dei rischi coperti dai modelli IRC, specificando la distribuzione nei portafogli/subportafogli per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione.

 

b)

Articolo 455, lettera b), del CRR

Descrizione dell'ambito di applicazione del modello IRC per il quale l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione, indicando quali soggetti del gruppo utilizzano tali modelli, in che modo i modelli rappresentano tutti i modelli utilizzati a livello di gruppo e la percentuale di requisiti di fondi propri coperti dai modelli o se gli stessi modelli IRC sono utilizzati per tutti i soggetti con esposizione al rischio di mercato.

 

c)

Articolo 455, lettera a), punto ii), del CRR

Descrizione generale della metodologia utilizzata per i modelli interni per i rischi incrementali di default e di migrazione, comprese:

 

i)

informazioni sul metodo di modellizzazione globale (in particolare, rispetto all'uso di modelli basati su differenziali o su matrici di migrazione);

 

ii)

informazioni sulla calibrazione della matrice di migrazione;

 

iii)

informazioni sulle ipotesi di correlazione.

 

d)

Metodo utilizzato per determinare gli orizzonti di liquidità.

 

e)

Metodologia utilizzata per realizzare una valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in linea con le norme di robustezza richieste.

 

f)

Metodo utilizzato per la convalida dei modelli.

 

g)

Articolo 455, lettera a), punto iii), del CRR

Descrizione delle prove di stress applicate ai parametri di modellizzazione (principali scenari sviluppati per rilevare le caratteristiche dei portafogli cui i modelli IRC si applicano a livello di gruppo)..

 

h)

Articolo 455, lettera a), punto iv), del CRR

Descrizione del metodo utilizzato per i test retrospettivi/per la convalida dell'accuratezza e della coerenza interna dei dati e dei parametri utilizzati per i modelli interni IRC e i processi interni di modellizzazione.

 

Articolo 455, lettera a), punto ii), del CRR

C)

Gli enti che utilizzano modelli interni per misurare i requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione (misura del rischio globale) devono fornire le seguenti informazioni:

 

a)

Articolo 455, lettera a), punto ii), e lettera b), del CRR

Descrizione dei rischi coperti dai modelli per la misura del rischio globale, specificando il modo in cui sono distribuiti nei portafogli/subportafogli per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione.

 

b)

Articolo 455, lettera b), del CRR

Descrizione dell'ambito di applicazione dei modelli per la misura del rischio globale per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione, indicando quali soggetti del gruppo utilizzano tali modelli, in che modo i modelli rappresentano tutti i modelli utilizzati a livello di gruppo e la percentuale di requisiti di fondi propri coperti dai modelli o se gli stessi modelli IRC sono utilizzati per tutti i soggetti con esposizione al rischio di mercato.

 

c)

Articolo 455, lettera a), punto ii), del CRR

Descrizione generale della metodologia utilizzata per la negoziazione di correlazione, comprendente:

 

i)

informazioni sul metodo di modellizzazione globale (in particolare, rispetto alla scelta del modello di correlazione tra default/migrazione e differenziale: i) processi stocastici, distinti ma correlati alla base dei movimenti di migrazione/default e differenziale; ii) variazioni del differenziale alla base dei movimenti di migrazione/default; o iii) default/migrazioni alla base delle variazioni del differenziale;

 

ii)

informazioni utilizzate per calibrare i parametri di correlazione di base: LGD delle tranche (costanti o stocastiche);

 

iii)

informazioni sulla scelta della durata delle posizioni (profitti e perdite basati sul movimento simulato del mercato nel modello calcolato sulla base del tempo di scadenza di ciascuna posizione alla fine dell'orizzonte patrimoniale di 1 anno o usando la loro vita residua alla data del calcolo).

 

d)

Metodo utilizzato per determinare gli orizzonti di liquidità.

 

e)

Metodologia utilizzata per realizzare la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in linea con le norme di robustezza richieste.

 

f)

Metodo utilizzato per la convalida dei modelli.

 

g)

Articolo 455, lettera a), punto iii), del CRR

Descrizione delle prove di stress applicate ai parametri di modellizzazione (principali scenari sviluppati per rilevare le caratteristiche dei portafogli cui i modelli per la misura del rischio globale si applicano a livello di gruppo).

 

h)

Articolo 455, lettera a), punto iv), del CRR

Descrizione del metodo utilizzato per i test retrospettivi/per la convalida dell'accuratezza e della coerenza interna dei dati e dei parametri utilizzati per i modelli interni di misura del rischio globale e i processi interni di modellizzazione.

 

i)

Articolo 455, lettera f), del CRR

Informazioni sull'orizzonte medio di liquidità ponderato per ciascun subportafoglio coperto dai modelli interni per i rischi incrementali di default e di migrazione e per la negoziazione di correlazione.

 

Modello EU MR2-A: rischio di mercato in base al metodo dei modelli interni (IMA)

 

a

b

RWEA

Requisiti di fondi propri

1

VaR (il valore più elevato tra a e b)

 

 

a)

VaR del giorno precedente (VaRt-1)

 

 

b)

Fattore moltiplicativo (mc) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (VaRavg)

 

 

2

sVaR (il valore più elevato tra a e b)

 

 

a)

Ultimo sVaR disponibile (sVaRt-1)

 

 

b)

Fattore moltiplicativo (ms) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (sVaRavg)

 

 

3

IRC (il valore più elevato tra a e b)

 

 

a)

Misura più recente dell'IRC

 

 

b)

Media della misura dell'IRC su 12 settimane

 

 

4

Misura del rischio globale (il valore più elevato tra a, b e c)

 

 

a)

Misura di rischio più recente della misura del rischio globale

 

 

b)

Media della misura del rischio globale su 12 settimane

 

 

c)

Misura del rischio globale - requisito minimo

 

 

5

Altro

 

 

6

Totale

 

 

Modello EU MR2-B: prospetti degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di mercato in base al metodo IMA

 

a

b

c

d

e

f

g

VaR

sVaR

IRC

Misura del rischio globale

Altro

Totale RWEA

Requisiti di fondi propri totali

1

RWEA alla fine del periodo precedente

 

 

 

 

 

 

 

1a

Rettifica regolamentare

 

 

 

 

 

 

 

1b

RWEA alla fine del trimestre precedente (fine giornata)

 

 

 

 

 

 

 

2

Variazioni dei livelli di rischio

 

 

 

 

 

 

 

3

Aggiornamenti/modifiche del modello

 

 

 

 

 

 

 

4

Metodologia e politica

 

 

 

 

 

 

 

5

Acquisizioni e dismissioni

 

 

 

 

 

 

 

6

Oscillazioni del cambio

 

 

 

 

 

 

 

7

Altro

 

 

 

 

 

 

 

8a

RWEA alla fine del periodo di informativa (fine giornata)

 

 

 

 

 

 

 

8b

Rettifica regolamentare

 

 

 

 

 

 

 

8

RWEA alla fine del periodo di informativa

 

 

 

 

 

 

 

Modello EU MR3: valori IMA per i portafogli di negoziazione

 

a

VaR (10 giorni, 99 %)

1

Valore massimo

 

2

Valore medio

 

3

Valore minimo

 

4

Fine periodo

 

sVaR (10 giorni, 99 %)

5

Valore massimo

 

6

Valore medio

 

7

Valore minimo

 

8

Fine periodo

 

IRC (99,9 %)

9

Valore massimo

 

10

Valore medio

 

11

Valore minimo

 

12

Fine periodo

 

Misura del rischio globale (99,9 %)

13

Valore massimo

 

14

Valore medio

 

15

Valore minimo

 

16

Fine periodo

 

Modello EU MR4: raffronto tra stime del VaR e profitti/perdite

Image 9

Gli enti devono presentare un'analisi dei "valori anomali" (eccezioni ai test retrospettivi di cui all'articolo 366 del CRR) nei risultati sottoposti a test retrospettivi, specificando le date e la corrispondente eccedenza (VaR-profitti/perdite), comprese almeno le determinanti chiave delle eccezioni, con raffronti analoghi per profitti/perdite effettivi e ipotetici (ai sensi dell'articolo 366 del CRR ).

Informazioni su profitti/perdite effettivi indicando, in particolare, se comprendono riserve; in caso contrario, in che modo le riserve sono integrate nel processo del test retrospettivo.


ALLEGATO XXX

Tabelle e modelli per l'informativa sul metodo interno e sul metodo standardizzato per il rischio di mercato Istruzioni

1.   

Il presente allegato contiene le istruzioni che gli enti devono seguire per pubblicare le informazioni di cui agli articoli 435, 445 e 455 del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") per compilare le tabelle e i modelli per l'informativa sul rischio di mercato di cui all'allegato XXIX del presente regolamento di esecuzione.

Tabella EU MRA: obblighi di informativa qualitativa sul rischio di mercato - Caselle di testo libero

2.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettere da a) a d), del CRR per quanto riguarda il rischio di mercato, seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU MRA di cui all'allegato XXIX del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

a)

Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettere a) e d), del CRR sugli obiettivi e sulle politiche di gestione del rischio per la gestione del rischio di mercato, gli enti includono:

una spiegazione degli obiettivi strategici di gestione nell'intraprendere attività di negoziazione;

i processi attuati per individuare, misurare, monitorare e controllare i rischi di mercato dell'ente;

le politiche di copertura e di attenuazione del rischio;

le strategie e i processi per la sorveglianza continuativa sull'efficacia delle coperture.

b)

Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettera b), del CRR sulla struttura e sull'organizzazione della funzione di gestione del rischio di mercato, gli enti includono:

una descrizione della struttura di governance del rischio di mercato istituita per attuare le strategie e i processi dell'ente di cui alla riga a);

una descrizione delle relazioni e dei meccanismi di comunicazione tra le diverse parti coinvolte nella gestione del rischio di mercato.

c)

Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettera c), del CRR sull'ambito di applicazione e la natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio di mercato, gli enti forniscono una descrizione dell'ambito di applicazione e della natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio di mercato.

Modello EU MR1: rischio di mercato in base al metodo standardizzato - Formato fisso

3.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 445 del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU MR1 di cui all'allegato XXIX del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

Prodotti outright

1

Rischio di tasso di interesse (generico e specifico)

Rischio generico e specifico di posizioni in strumenti di debito negoziati nel portafoglio di negoziazione, conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, escluso il rischio specifico connesso alla cartolarizzazione, e che non sono opzionali.

2

Rischio azionario (generico e specifico)

Rischio generico e specifico di posizioni in strumenti di capitale nel portafoglio di negoziazione, conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, esclusi gli strumenti opzionali.

3

Rischio di cambio

Rischio di posizioni in valuta estera conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del CRR, esclusi gli strumenti opzionali.

4

Rischio di posizioni in merci

Rischio di posizioni in merci conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR, esclusi gli strumenti opzionali.

Opzioni

5

Metodo semplificato

Opzioni o warrants di cui all'articolo 329, paragrafo 3, della parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR per i quali gli enti calcolano i requisiti di fondi propri relativi a rischi diversi dal rischio delta utilizzando il metodo semplificato (2).

6

Metodo delta plus

Opzioni o warrants nel portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 329, paragrafo 3, della parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR per i quali gli enti calcolano i requisiti di fondi propri relativi a rischi diversi dal rischio delta utilizzando il metodo delta plus (3).

7

Metodo di scenario

Opzioni o warrants nel portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 329, paragrafo 3, della parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR per i quali gli enti calcolano i requisiti di fondi propri relativi a rischi diversi dal rischio delta utilizzando il metodo di scenario (4).

8

Cartolarizzazione (rischio specifico)

Rischio specifico delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione conformemente agli articoli 337 e 338 della parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR.

9

Totale

Somma degli importi nelle righe da 1 a 8 di questo modello.

Lettera della colonna

Spiegazione

a

RWEA

Informativa sulle esposizioni ponderate per il rischio di cui all'articolo 438, lettera d), del CRR, calcolate come valore nella colonna b moltiplicato per 12,5 conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.

Tabella EU MRB: obblighi di informativa qualitativa per gli enti che utilizzano i modelli interni per il rischio di mercato - Caselle di testo libero

4.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 455, lettere a), b), c) e f), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU MRB di cui all'allegato XXIX del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

EU a)

Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 455, lettera c), del CRR sull'ambito e le metodologie per l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 104 del CRR, gli enti includono:

una descrizione delle procedure e dei sistemi attuati per garantire la negoziabilità delle posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 104 del CRR;

una descrizione della metodologia utilizzata per garantire che le politiche e le procedure attuate per la gestione generale del portafoglio di negoziazione siano adeguate.

EU b)

Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 455, lettera c), del CRR sulla portata e le metodologie per l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 105 del CRR, gli enti includono:

una descrizione delle metodologie di valutazione, compresa una spiegazione del modo in cui sono utilizzate le metodologie mark-to-market e mark-to-model;

la descrizione del processo di verifica indipendente dei prezzi;

le procedure alla base degli aggiustamenti della valutazione o delle riserve (compresa una descrizione del processo e della metodologia per la valutazione delle posizioni di negoziazione per tipologia di strumento).

A)

Enti che utilizzano modelli VaR e sVaR, come definiti all'articolo 365 del CRR.

a)

Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 455, lettera a), punto i), e all'articolo 455, lettera b), del CRR, gli enti includono una descrizione delle attività e dei rischi coperti dai modelli VaR e sVaR per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione, specificando come sono distribuiti nei portafogli/subportafogli.

b)

Nell'informativa di cui all'articolo 455, lettera b), del CRR, l'ente include:

una descrizione dell'ambito di applicazione dei modelli VaR e sVaR per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione;

se del caso, informazioni che spiegano quali soggetti del gruppo utilizzano tali modelli, in che modo i modelli rappresentano tutti i modelli utilizzati a livello di gruppo e la percentuale di requisiti di fondi propri coperti dai modelli o se gli stessi modelli VaR/sVaR sono utilizzati per tutti i soggetti con esposizione al rischio di mercato.

 

Le informazioni di cui all'articolo 455, lettera a), punto i), del CRR sulle caratteristiche del modello utilizzato comprendono quanto segue.

c)

Una descrizione generale dei modelli VaR e sVaR regolamentari.

d)

Un'illustrazione delle principali differenze, se presenti, tra i modelli utilizzati a fini di gestione e il modello utilizzato a fini regolamentari (10 giorni, 99 %) per i modelli VaR e sVaR.

e)

Per i modelli VaR:

i)

la frequenza di aggiornamento dei dati;

ii)

la durata del periodo utilizzato per calibrare il modello. Una descrizione del sistema di ponderazione utilizzato (se previsto);

iii)

una descrizione delle modalità con cui gli enti determinano il periodo di detenzione di 10 giorni (ad esempio, il VaR di 1 giorno è maggiorato per la radice quadrata di 10 o si prende in considerazione direttamente il VaR di 10 giorni?);

iv)

una descrizione del metodo di aggregazione, ossia il metodo per aggregare il rischio specifico e il rischio generico (ad esempio, gli enti calcolano il requisito specifico come requisito individuale utilizzando un metodo diverso da quello utilizzato per il calcolo del rischio generico oppure utilizzano un modello unico che differenzia il rischio generico e il rischio specifico?);

v)

metodo di valutazione (rivalutazione complessiva o uso di approssimazioni);

vi)

se, nel simulare le potenziali variazioni dei fattori di rischio, sono utilizzati rendimenti assoluti o relativi (o con metodo misto) (ad esempio, variazione proporzionale dei prezzi o tassi o variazione assoluta di prezzi o tassi).

f)

Per i modelli sVaR:

i)

una descrizione di come viene determinato il periodo di detenzione di 10 giorni. Ad esempio, l'ente maggiora il VaR di 1 giorno della radice quadrata di 10 o prende in considerazione direttamente il VaR di 10 giorni? Se il metodo è lo stesso dei modelli VaR, gli enti possono confermare tale circostanza e fare riferimento all'informativa e), punto iii), di cui sopra;

ii)

una descrizione del periodo di stress scelto dall'ente e le motivazioni della scelta;

iii)

una descrizione del metodo di valutazione (rivalutazione complessiva o uso di approssimazioni).

g)

Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 455, lettera a), punto iii), del CRR, l'ente include una descrizione delle prove di stress applicate ai parametri di modellizzazione coerenti con le informazioni di cui al precedente punto A), lettera a) (principali scenari sviluppati per rilevare le caratteristiche dei portafogli cui i modelli VaR e sVaR si applicano a livello di gruppo).

h)

Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 455, lettera a), punto iv), del CRR, gli enti pubblicano una descrizione del metodo utilizzato per i test retrospettivi/per la convalida dell'accuratezza e della coerenza interna dei dati e dei parametri utilizzati per i modelli interni e i processi interni di modellizzazione.

B)

Enti che utilizzano modelli interni per misurare i requisiti di fondi propri per i rischi incrementali di default e di migrazione (IRC) conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, sezioni 3 e 4, del CRR.

a)

Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 455, lettera a), punto ii), e all'articolo 455, lettera b), del CRR, gli enti includono una descrizione dei rischi coperti dai modelli IRC per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione, specificando come sono distribuiti nei portafogli/subportafogli.

b)

Le informazioni di cui all'articolo 455, lettera b), del CRR comprendono una descrizione dell'ambito di applicazione del modello IRC per il quale l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione e sono integrate da informazioni che spiegano quali soggetti del gruppo utilizzano tali modelli e in che modo i modelli rappresentano tutti i modelli utilizzati a livello di gruppo, compresa la percentuale di requisiti di fondi propri coperti dai modelli o se gli stessi modelli IRC sono utilizzati per tutti i soggetti con esposizione al rischio di mercato.

 

Le informazioni di cui all'articolo 455, lettera a), punto ii), del CRR sulle caratteristiche dei modelli IRC utilizzati comprendono quanto segue.

c)

Una descrizione generale della metodologia utilizzata per i modelli interni per i rischi incrementali di default e di migrazione, comprese:

i)

informazioni sul metodo di modellizzazione globale (in particolare, rispetto all'uso di modelli basati su differenziali o su matrici di migrazione);

ii)

informazioni sulla calibrazione della matrice di migrazione;

iii)

informazioni sulle ipotesi di correlazione.

d)

Gli enti includono una descrizione del metodo utilizzato per determinare gli orizzonti di liquidità.

e)

Gli enti includono una descrizione delle metodologie utilizzate per realizzare la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in linea con le norme di robustezza richieste.

f)

Gli enti includono una descrizione del metodo utilizzato per la convalida dei modelli.

g)

Le informazioni di cui all'articolo 455, lettera a), punto iii), del CRR, comprendono una descrizione delle prove di stress applicate ai parametri di modellizzazione coerenti con le informazioni di cui al precedente punto B), lettera a) (principali scenari sviluppati per rilevare le caratteristiche dei portafogli cui i modelli IRC si applicano a livello di gruppo).

h)

Le informazioni di cui all'articolo 455, lettera a), punto iv), del CRR, comprendono una descrizione del metodo utilizzato per i test retrospettivi/per la convalida dell'accuratezza e della coerenza interna dei dati e dei parametri utilizzati per i modelli interni IRC e i processi interni di modellizzazione.

C)

Enti che utilizzano modelli interni per misurare i requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione (misura del rischio globale) conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 5, del CRR.

a)

Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 455, lettera a), punto ii), e all'articolo 455, lettera b), del CRR, gli enti includono una descrizione dei rischi coperti dai modelli per la misura del rischio globale per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione, specificando il modo in cui sono distribuiti nei portafogli/subportafogli.

b)

Le informazioni di cui all'articolo 455, lettera b), del CRR comprendono una descrizione dell'ambito di applicazione dei modelli per la misura del rischio globale per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione. Tali informazioni sono integrate da indicazioni che spiegano quali soggetti del gruppo utilizzano tali modelli, in che modo i modelli rappresentano tutti i modelli utilizzati a livello di gruppo e la percentuale di requisiti di fondi propri coperti dai modelli o se gli stessi modelli IRC sono utilizzati per tutti i soggetti con esposizione al rischio di mercato.

 

Le informazioni di cui all'articolo 455, lettera a), punto ii), del CRR sulle caratteristiche dei modelli per la misura del rischio globale utilizzati comprendono quanto segue.

c)

Una descrizione generale della metodologia utilizzata per la negoziazione di correlazione, comprendente:

i)

informazioni sul metodo di modellizzazione globale (in particolare, rispetto alla scelta del modello di correlazione tra default/migrazione e differenziale: i) processi stocastici, distinti ma correlati alla base dei movimenti di migrazione/default e differenziale; ii) variazioni del differenziale alla base dei movimenti di migrazione/default; o iii) default/migrazioni alla base delle variazioni del differenziale;

ii)

informazioni utilizzate per calibrare i parametri di correlazione di base: LGD delle tranche (costanti o stocastiche);

iii)

informazioni sulla scelta della durata delle posizioni (profitti e perdite basati sul movimento simulato del mercato nel modello calcolato sulla base del tempo di scadenza di ciascuna posizione alla fine dell'orizzonte patrimoniale di 1 anno o usando la loro vita residua alla data del calcolo).

d)

Gli enti includono una descrizione del metodo utilizzato per determinare gli orizzonti di liquidità.

e)

Gli enti includono una descrizione delle metodologie utilizzate per realizzare la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in linea con le norme di robustezza richieste.

f)

Gli enti includono una descrizione del metodo utilizzato per la convalida dei modelli.

g)

Le informazioni di cui all'articolo 455, lettera a), punto iii), includono una descrizione delle prove di stress applicate ai parametri di modellizzazione (principali scenari sviluppati per rilevare le caratteristiche dei portafogli cui i modelli per la misura del rischio globale si applicano a livello di gruppo).

h)

Le informazioni di cui all'articolo 455, lettera a), punto iv), del CRR, includono una descrizione del metodo utilizzato per i test retrospettivi o per la convalida dell'accuratezza e della coerenza interna dei dati e dei parametri utilizzati per i modelli interni di misura del rischio globale e i processi interni di modellizzazione.

i)

Gli enti integrano le informazioni pubblicate relative ai modelli interni per i rischi incrementali di default e di migrazione e per i portafogli di negoziazione di correlazione con le informazioni di cui all'articolo 455, lettera f), sull'orizzonte medio di liquidità ponderato per i subportafogli, coerentemente con la descrizione di cui al punto B), lettere a) e d), e al punto C), lettere a) e d), della tabella EU MRB.

Modello EU MR2-A: rischio di mercato in base al metodo dei modelli interni (IMA) - Formato fisso

5.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 455, lettera e), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU MR2-A di cui all'allegato XXIX del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

1

VaR (il valore più elevato tra a e b)

a

VaR del giorno precedente (VaRt-1)

La misura del valore a rischio del giorno precedente (VaRt-1) calcolata conformemente all'articolo 365, paragrafo 1, del CRR.

b

Fattore moltiplicativo (mc) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (VaRavg)

La media delle misure del valore a rischio giornaliero calcolata conformemente all'articolo 365, paragrafo 1, del CRR, in ciascuno dei 60 giorni lavorativi precedenti (VaRavg) moltiplicata per il fattore moltiplicativo (mc), conformemente all'articolo 366 del CRR.

2

sVaR (il valore più elevato tra a e b)

a

Ultimo sVaR disponibile (sVaRt-1)

L'ultima misura disponibile del valore a rischio in condizioni di stress (sVaRt-1) calcolata conformemente all'articolo 365, paragrafo 2, del CRR.

b

Fattore moltiplicativo (ms) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (sVaRavg)

La media delle misure del valore a rischio in condizioni di stress calcolata secondo le modalità e la frequenza specificate all'articolo 365, paragrafo 2, del CRR, nei sessanta giorni lavorativi precedenti (sVaRavg) moltiplicata per il fattore moltiplicativo (ms) conformemente all'articolo 366 del CRR.

3

IRC (il valore più elevato tra a e b)

a

Misura più recente dell'IRC

La misura più recente dei rischi incrementali di default e di migrazione calcolata conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 3, del CRR.

b

Media della misura dell'IRC su 12 settimane

La media della misura dei rischi incrementali di default e di migrazione calcolata conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 3, del CRR sulle precedenti 12 settimane.

4

Misura del rischio globale (il valore più elevato tra a, b e c)

a

Misura di rischio più recente della misura del rischio globale

La misura di rischio più recente per il portafoglio di negoziazione di correlazione calcolata conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 5, del CRR.

b

Media della misura del rischio globale su 12 settimane

La media della misura del rischio per il portafoglio di negoziazione di correlazione calcolata conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 5, del CRR, sulle precedenti 12 settimane.

c

Misura del rischio globale - requisito minimo

L'8 % del requisito di fondi propri al momento del calcolo della misura di rischio più recente di cui alla lettera a) di questo modello, calcolato conformemente all'articolo 338, paragrafo 4, del CRR, per tutte le posizioni incorporate nel modello interno per il portafoglio di negoziazione di correlazione.

5

Altro

Si riferisce ai fondi propri aggiuntivi richiesti dalle autorità di vigilanza agli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni per il rischio di mercato (ad esempio, capitale aggiuntivo a norma dell'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE).

6

Totale (1+2+3+4+5)

Lettera della colonna

Spiegazione

a

RWEA

Informativa sulle esposizioni ponderate per il rischio di cui all'articolo 438, lettera d), del CRR, calcolate come valore nella colonna b moltiplicato per 12,5 conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.

b

Requisiti di fondi propri

Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui alla parte tre, titolo IV, capo 5, del CRR conformemente alle istruzioni riportate nelle righe da 1 a 4 precedenti.

Modello EU MR2-B: prospetti degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di mercato in base al metodo IMA - Formato fisso

6.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettera h), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU MR2-B di cui all'allegato XXIX del presente regolamento di esecuzione.

7.

Gli enti indicano i flussi degli RWEA come variazioni tra gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento dell'informativa (come specificato di seguito nella riga 8) e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento dell'informativa precedente (come specificato di seguito nella riga 1; nel caso di informative trimestrali, al termine del trimestre precedente al trimestre del periodo di riferimento dell'informativa). Gli enti possono integrare la propria informativa nell'ambito del terzo pilastro pubblicando le stesse informazioni per i tre trimestri precedenti.

8.

Nella descrizione che accompagna il modello gli enti spiegano i dati indicati nella riga 8 del medesimo modello, ossia ogni altra determinante che contribuisca in modo significativo alle variazioni degli RWEA.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

1

RWEA alla fine del periodo precedente

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio alla fine del periodo precedente, derivati dalla somma dei requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 364 del CRR, ad eccezione dell'articolo 364, paragrafo 2, lettera a), del CRR, e degli eventuali requisiti aggiuntivi di fondi propri richiesti dalle autorità di vigilanza per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni per il rischio di mercato, moltiplicata per 12,5 conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.

2

Variazioni dei livelli di rischio

Cambiamenti dovuti a modifiche di posizione, diversi da quelli dovuti a modifiche della politica di regolamentazione

3

Modifiche del modello

Aggiornamenti significativi del modello per riflettere l'esperienza recente (es. ricalibrazione) come pure modifiche significative relative all'ambito di applicazione del modello. Se è stato implementato più di un aggiornamento del modello, possono essere necessarie righe aggiuntive.

4

Metodologia e politica

Cambiamenti nella metodologia di calcolo a seguito di modifiche della politica di regolamentazione.

5

Acquisizioni e dismissioni

Modifiche dovute ad acquisizioni o dismissioni di linee di business/prodotto o di soggetti.

6

Oscillazioni del cambio

Variazioni derivanti da oscillazioni della conversione di valuta estera.

7

Altro

Questa categoria deve essere utilizzata per rilevare le modifiche che non possono essere attribuite a nessuna delle categorie di fattori incluse nelle righe da 2 a 6 di questo modello e le spiegazioni relative ai fattori determinanti di tali modifiche devono essere fornite nella descrizione di accompagnamento.

8

RWEA alla fine del periodo di informativa

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio alla fine del periodo, derivati dalla somma dei requisiti di fondi propri, conformemente all'articolo 364 del CRR, ad eccezione dell'articolo 364, paragrafo 2, lettera a), del CRR, e degli eventuali requisiti aggiuntivi di fondi propri richiesti dalle autorità di vigilanza per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni per il rischio di mercato, moltiplicata per 12,5 conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.

1a /1b/ 8a/8b

Le righe 1a/1b e 8a/8b di questo modello sono utilizzate quando l'RWEA/il requisito di fondi propri per una delle colonne da a a d del medesimo modello è la misura media su 60 giorni (per VaR e sVaR) o su 12 settimane o la misura minima (per la misura dell'IRC e del rischio globale) e non l'RWEA/il requisito di fondi propri alla fine del periodo (precedente o di informativa) conformemente all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), e lettera b), punto i), all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del CRR. L'importo nelle righe aggiuntive 1a e 8b è pari alla differenza tra l'RWEA finale derivato dalle misure medie, indicato nelle righe 1 o 8 di questo modello, e le misure derivate direttamente dai modelli nelle righe 1b/8a di questo modello. In questi casi, le righe aggiuntive per la rettifica regolamentare (1a e 8b di questo modello) garantiscono che l'ente è in grado di fornire, nelle righe 1b e 8a di questo modello, la fonte delle variazioni dell'RWEA/del requisito di fondi propri sulla base dell'ultima misura dell'RWEA/del requisito di fondi propri alla fine del periodo (precedente o di informativa). In questo caso, le righe 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di questo modello riconciliano i valori delle righe 1b e 8a (5) di questo modello.

Lettera della colonna

Spiegazione

a

VaR Fattori chiave delle variazioni nel corso del periodo conformemente alle righe da 2 a 7 di questo modello (sulla base di una stima ragionevole) degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sulla base del valore a rischio che derivano dai requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

b

sVaR

Fattori chiave delle variazioni nel corso del periodo conformemente alle righe da 2 a 7 di questo modello (sulla base di una stima ragionevole) degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sulla base del valore a rischio in condizioni di stress che derivano dai requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), del CRR ed eventuali fondi propri aggiuntivi richiesti dalle autorità di vigilanza.

c

IRC

Fattori chiave delle variazioni nel corso del periodo conformemente alle righe da 2 a 7 di questo modello (sulla base di una stima ragionevole) degli importi delle esposizioni ponderati per i rischi incrementali di default e di migrazione che derivano dai requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), del CRR ed eventuali fondi propri aggiuntivi richiesti dalle autorità di vigilanza.

d

Misura del rischio globale

Fattori chiave delle variazioni nel corso del periodo conformemente alle righe da 2 a 7 di questo modello (sulla base di una stima ragionevole) degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio del portafoglio di negoziazione di correlazione che derivano dai requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 364, paragrafo 3, del CRR ed eventuali fondi propri aggiuntivi richiesti dalle autorità di vigilanza.

e

Altro

Fattori chiave delle variazioni nel corso del periodo, conformemente alle righe da 2 a 7 di questo modello, degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, nel quadro di metodi basati su modelli, non segnalate nelle colonne da a) a d).

f

Totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (a + b + c + d + e)

g

Requisiti di fondi propri totali (f x 8 %)

Modello EU MR3: valori IMA per i portafogli di negoziazione - Formato fisso

9.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 455, lettera d), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU MR3 di cui all'allegato XXIX del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

 

VaR (10 giorni, 99 %)

Misura del valore a rischio conformemente all'articolo 365, paragrafo 1, del CRR.

Gli importi non comprendono i requisiti aggiuntivi di fondi propri a discrezione dell'autorità di vigilanza (ad esempio in relazione al moltiplicatore).

Da 1 a 4

Valore massimo/minimo/medio dei dati giornalieri del valore a rischio nel corso del periodo e dato giornaliero del valore a rischio di fine periodo.

 

sVaR (10 giorni, 99 %)

Misura del valore a rischio in condizioni di stress conformemente all'articolo 365, paragrafo 2, del CRR.

Gli importi non comprendono i requisiti aggiuntivi di fondi propri a discrezione dell'autorità di vigilanza (moltiplicatore).

Da 5 a 8

Valore massimo/minimo/medio dei dati giornalieri del valore a rischio in condizioni di stress nel corso del periodo e dato giornaliero del valore a rischio di fine periodo.

 

IRC (99,9 %)

Valore dei rischi incrementali di default e di migrazione conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 3, del CRR.

Gli importi non comprendono i requisiti aggiuntivi di fondi propri a discrezione dell'autorità di vigilanza (moltiplicatore).

Da 9 a 12

Valore massimo/minimo/medio delle misure dell'IRC nel corso del periodo e misura giornaliera del valore a rischio di fine periodo.

 

Misura del rischio globale (99,9 %)

Valore dei portafogli di negoziazione di correlazione conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 5, del CRR.

Da 13 a 16

Valore massimo/minimo/medio delle misure dei portafogli di negoziazione di correlazione nel corso del periodo e misura giornaliera del valore a rischio di fine periodo.

Lettera della colonna

Spiegazione

a

Valori massimi/minimi/medi nel corso del periodo di informativa e al termine di tale periodo corrispondenti alle righe da 1 a 16 di questo modello.

Modello EU MR4: raffronto tra stime del VaR e profitti/perdite - Formato flessibile

10.

Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 455, lettera g), del CRR, gli enti pubblicano il grafico che figura nell'allegato XXIX del presente regolamento di esecuzione, comprese le informazioni indicate in questa tabella.

Riferimenti giuridici e istruzioni

 

Spiegazione

 

Le informazioni di cui all'articolo 455, lettera g), del CRR comprendono la misura del valore a rischio utilizzata a fini regolamentari conformemente all'articolo 365, paragrafo 1, del CRR, calibrata su un periodo di detenzione di 1 giorno per raffrontare al livello di confidenza del 99 % i risultati di negoziazione dell'ente.

 

Gli enti presentano un'analisi dei "valori anomali" (eccezioni ai test retrospettivi di cui all'articolo 366 del CRR) nei risultati sottoposti a test retrospettivi, specificando le date e la corrispondente eccedenza (VaR-profitti/perdite). L'analisi dovrebbe specificare almeno le determinanti chiave delle eccezioni.

Gli enti pubblicano raffronti analoghi per profitti/perdite effettivi e ipotetici (ossia sulla base di variazioni ipotetiche dei valori del portafoglio che si verificherebbero se le posizioni alla chiusura rimanessero immutate) ai sensi dell'articolo 366 del CRR.

Gli enti integrano queste informazioni con informazioni su profitti/perdite effettivi indicando, in particolare, se comprendono riserve; in caso contrario, indicano in che modo le riserve sono integrate nel processo del test retrospettivo.


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(2)  Secondo la definizione di cui al regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29).

(3)  Secondo la definizione di cui al regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29).

(4)  Secondo la definizione di cui al regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29).

(5)  Cfr. l'illustrazione in Disclosure requirements DIS 99 Worked examples, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria - Banca dei regolamenti internazionali, dicembre 2019.


ALLEGATO XXXI

Tabella EU ORA: informazioni qualitative sul rischio operativo

Caselle di testo libero per l'informativa sugli elementi qualitativi

Base giuridica

Numero di riga

Informazioni qualitative - Testo libero

Articolo 435, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del CRR

a)

Informativa sugli obiettivi e le politiche di gestione del rischio

Articolo 446 del CRR

b)

Informativa sui metodi di valutazione dei requisiti minimi di fondi propri

Articolo 446 del CRR

c)

Descrizione dell'approccio metodologico AMA utilizzato (se del caso)

Articolo 454 del CRR

d)

Indicazione dell'uso di assicurazioni per l'attenuazione del rischio nel metodo avanzato di misurazione (se del caso)

Modello EU OR1: requisiti di fondi propri per il rischio operativo e importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Attività bancarie

a

b

c

d

e

Indicatore rilevante

Requisiti di fondi propri

Importo dell'esposizione al rischio

Anno-3

Anno-2

Ultimo anno

1

Attività bancarie soggette al metodo base (BIA)

 

 

 

 

 

2

Attività bancarie soggette al metodo standardizzato (TSA) / al metodo standardizzato alternativo (ASA)

 

 

 

 

 

3

Soggette al metodo TSA

 

 

 

 

 

4

Soggette al metodo ASA

 

 

 

 

 

5

Attività bancarie soggette a metodi avanzati di misurazione (AMA)

 

 

 

 

 


ALLEGATO XXXII

Istruzioni per la compilazione dei modelli d'informativa sul rischio operativo

Tabella EU ORA: informazioni qualitative sul rischio operativo - Formato flessibile

1.

Gli enti pubblicano le informazioni incluse in questa tabella in applicazione dell'articolo 435, paragrafo 1, e degli articoli 446 e 454 del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR").

2.

Gli enti seguono le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella per l'informativa sui rischi operativi EU ORA di cui all'allegato XXXI del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

a)

Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio

Conformemente all'articolo 435, paragrafo 1, del CRR, gli enti pubblicano i propri obiettivi e le proprie politiche di gestione del rischio per il rischio operativo, in particolare:

strategie e processi;

struttura e organizzazione della funzione di gestione del rischio operativo;

controllo e misurazione del rischio;

segnalazione del rischio operativo;

politiche di copertura e di attenuazione del rischio operativo.

b)

Informativa sui metodi di valutazione dei requisiti minimi di fondi propri

Gli enti forniscono una descrizione dei metodi utilizzati per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio operativo e dei metodi di individuazione, valutazione e gestione del rischio operativo.

In caso di utilizzo parziale, gli enti pubblicano l'ambito di applicazione e la copertura delle diverse metodologie impiegate.

c)

Descrizione dell'approccio metodologico AMA utilizzato (se del caso)

Gli enti che pubblicano le informazioni sul rischio operativo conformemente all'articolo 312, paragrafo 2, del CRR pubblicano una descrizione della metodologia utilizzata, compresa una descrizione dei requisiti relativi ai dati esterni e ai dati interni di cui all'articolo 322, paragrafi 3 e 4, del CRR.

d)

Indicazione dell'uso di assicurazioni per l'attenuazione del rischio nel metodo avanzato di misurazione (se del caso)

Gli enti dovrebbero fornire informazioni sull'uso di assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio per l'attenuazione del rischio operativo quando utilizzano metodi avanzati di misurazione conformemente all'articolo 454 del CRR.

Modello EU OR1: requisiti di fondi propri per il rischio operativo e importi delle esposizioni ponderati per il rischio - Formato fisso

3.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui agli articoli 446 e 454 del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello d'informativa sul rischio operativo EU OR1 di cui all'allegato XXXI del presente regolamento di esecuzione. Questo modello fornisce informazioni riguardanti il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo nel quadro del metodo base (BIA), del metodo standardizzato (TSA), del metodo standardizzato alternativo (ASA) e del metodo avanzato di misurazione (AMA), conformemente agli articoli da 312 a 324 della parte tre, titolo III, del CRR.

4.

Gli enti che utilizzano i metodi BIA, TSA e/o ASA specificano nella descrizione che accompagna il modello se le informazioni alla fine dell'esercizio che utilizzano per il calcolo dei requisiti di fondi propri sono: a) basate su dati sottoposti a revisione contabile, o b) nel caso in cui non siano disponibili, basate su stime aziendali. In quest'ultimo caso, gli enti specificano eventuali circostanze eccezionali che hanno determinato modifiche di tali dati (ad esempio, acquisizioni o dismissioni recenti di soggetti o attività).

Istruzioni per la compilazione del modello d'informativa EU OR1

Colonna

Spiegazione

a, b, c

Indicatore rilevante

Il termine "indicatore rilevante" si riferisce alla "somma degli elementi" alla fine dell'esercizio enumerati nella tabella 1 (per gli enti che utilizzano il metodo BIA) che figura all'articolo 316, paragrafo 1, del CRR. Per gli enti che utilizzano il metodo TSA o il metodo ASA, l'"indicatore rilevante" alla fine dell'esercizio è quello definito agli articoli da 317 a 319 del CRR.

Gli enti che utilizzano l'indicatore rilevante per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio operativo (metodi BIA, TSA e ASA) indicano l'indicatore rilevante per i rispettivi anni nelle colonne da a a c di questo modello. Inoltre in caso di uso combinato di diversi metodi di cui all'articolo 314 del CRR, gli enti pubblicano anche l'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Le banche che applicano il metodo AMA pubblicano anche l'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA.

Se l'ente dispone di dati sull'"indicatore rilevante" relativi a un periodo inferiore a tre anni, i dati storici disponibili (sottoposti a revisione contabile) sono assegnati alle corrispondenti colonne del modello in via prioritaria. Se, ad esempio, sono disponibili dati storici relativi a un solo anno, ciò è indicato nella colonna c di questo modello. Ove plausibile, le stime prospettiche sono quindi inserite nella colonna b (stima dell'anno successivo) e nella colonna a (stima dell'anno + 2) di questo modello.

Inoltre se non sono disponibili dati storici sull'"indicatore rilevante", l'ente può pubblicare le stime aziendali prospettiche utilizzate per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

d

Requisiti di fondi propri

I requisiti di fondi propri calcolati secondo il metodo utilizzato, conformemente agli articoli da 312 a 324 del CRR. L'importo risultante è indicato nella colonna d di questo modello.

e

Importo dell'esposizione al rischio

Articolo 92, paragrafo 3, lettera e), e articolo 92, paragrafo 4, del CRR. I requisiti di fondi propri nella colonna d di questo modello moltiplicati per 12,5.

Riga

Spiegazione

1

Attività bancarie soggette al metodo base (BIA)

Questa riga contiene gli importi corrispondenti alle attività soggette al metodo BIA per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo (articoli 315 e 316 del CRR).

2

Attività bancarie soggette al metodo standardizzato (TSA) / al metodo standardizzato alternativo (ASA)

In questa riga sono indicati i requisiti di fondi propri calcolati secondo i metodi TSA e ASA (articoli da 317 a 320 del CRR).

3

Soggette al metodo standardizzato (TSA)

In caso di utilizzo del metodo standardizzato, l'indicatore rilevante per ciascun anno include tutte le linee di business definite nella tabella 2 che figura all'articolo 317 del CRR.

4

Soggette al metodo standardizzato alternativo (ASA)

Gli enti che utilizzano il metodo ASA (articolo 319 del CRR) indicano l'indicatore rilevante per i rispettivi anni.

5

Attività bancarie soggette a metodi avanzati di misurazione (AMA)

In questa riga sono indicati i dati pertinenti agli enti che applicano il metodo AMA (articolo 312, paragrafo 2, e articoli da 321 a 323 del CRR).

In caso di uso combinato di diversi metodi a norma dell'articolo 314 del CRR, è pubblicato anche l'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Le banche che applicano il metodo AMA pubblicano anche l'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA.


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


ALLEGATO XXXIII

Tabella EU REMA: politica di remunerazione

Gli enti descrivono i principali elementi delle loro politiche di remunerazione e le modalità di attuazione di tali politiche. In particolare, sono descritti, se del caso, gli elementi che seguono.

Informativa qualitativa

a)

Informazioni relative agli organi preposti alla vigilanza sulle remunerazioni. Le informazioni comprendono:

nome, composizione e mandato dell'organo principale (organo di amministrazione e comitato per le remunerazioni, se del caso) che vigila sulla politica di remunerazione e numero di riunioni tenute da tale organo nel corso dell'esercizio;

consulenti esterni dei cui servizi ci si è avvalsi, l'organo che li ha incaricati e in quale settore del quadro in materia di remunerazione;

una descrizione dell'ambito di applicazione della politica di remunerazione dell'ente (ad esempio per regione, per linea di business), con indicazione della misura in cui è applicabile a filiazioni e succursali situate in paesi terzi;

una descrizione del personale o delle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente.

b)

Informazioni relative alle caratteristiche e alla struttura del sistema di remunerazione del personale più rilevante. Le informazioni comprendono:

un riepilogo delle caratteristiche e degli obiettivi principali della politica di remunerazione e informazioni sul processo decisionale seguito per definire la politica di remunerazione e sul ruolo delle parti interessate;

informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e l'aggiustamento per i rischi ex ante ed ex post;

se l'organo di amministrazione o il comitato per le remunerazioni, ove istituito, ha riesaminato la politica di remunerazione dell'ente nel corso dell'ultimo anno e, in tal caso, un riepilogo delle eventuali modifiche apportate, dei motivi di tali modifiche e del relativo impatto sulla remunerazione;

informazioni sul modo in cui l'ente garantisce che il personale che ricopre funzioni di controllo interno sia remunerato indipendentemente dalle attività che controlla;

politiche e criteri applicati per il riconoscimento della remunerazione variabile garantita e dei trattamenti di fine rapporto.

c)

Descrizione del modo in cui i rischi correnti e futuri sono presi in considerazione nei processi di remunerazione. Le informazioni comprendono un riepilogo dei principali rischi, la loro misurazione e il modo in cui tali misure incidono sulla remunerazione.

d)

I rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della CRD.

e)

Descrizione del modo in cui l'ente cerca di collegare le performance rilevate nel periodo di valutazione ai livelli di remunerazione. Le informazioni comprendono:

un riepilogo dei principali criteri e metriche di performance dell'ente, delle linee di business e delle singole persone;

un riepilogo di come gli importi della remunerazione variabile individuale sono collegati alle performance individuali e dell'ente;

informazioni sui criteri utilizzati per determinare l'equilibrio tra i diversi tipi di strumenti riconosciuti, tra cui azioni, partecipazioni al capitale equivalenti, opzioni e altri strumenti;

informazioni sulle misure che l'ente attuerà per adeguare la componente variabile della remunerazione nel caso in cui le metriche di misurazione della performance siano deboli, compresi i criteri dell'ente per stabilire che tali metriche sono “deboli”.

f)

Descrizione delle modalità secondo cui l'ente cerca di adeguare la remunerazione per tenere conto delle performance a lungo termine. Le informazioni comprendono:

un riepilogo della politica dell'ente in materia di differimento, pagamento in strumenti, periodi di mantenimento e maturazione della remunerazione variabile, anche laddove differisce tra il personale o le categorie di personale;

informazioni sui criteri dell'ente per le rettifiche ex post (malus durante il periodo di differimento e restituzione dopo la maturazione, se consentiti dal diritto nazionale);

se del caso, requisiti di partecipazione azionaria che possono essere imposti al personale più rilevante.

g)

La descrizione dei principali parametri e delle motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera f), del CRR. Le informazioni comprendono:

informazioni sugli indicatori specifici di performance utilizzati per determinare le componenti variabili della remunerazione e i criteri utilizzati per determinare il bilanciamento tra i diversi tipi di strumenti riconosciuti, comprese azioni, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti collegati alle azioni, strumenti non monetari equivalenti, opzioni e altri strumenti.

h)

A richiesta dello Stato membro pertinente o dell'autorità competente, la remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza.

i)

Informazioni sull'eventuale applicazione all'ente di una deroga di cui all'articolo 94, paragrafo 3, della CRD, conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera k), del CRR.

Ai fini di questo punto, gli enti che beneficiano di tale deroga indicano se essa si basa sull'articolo 94, paragrafo 3, lettera a) e/o lettera b), della CRD. Essi indicano inoltre a quali dei principi di remunerazione applicano la deroga o le deroghe, il numero dei membri del personale che beneficiano della deroga o delle deroghe e la loro remunerazione complessiva, suddivisa in remunerazione fissa e remunerazione variabile.

j)

I grandi enti pubblicano informazioni quantitative sulla remunerazione dell'organo di amministrazione collettiva, distinguendo tra i membri esecutivi e non esecutivi, conformemente all'articolo 450, paragrafo 2, del CRR.

Modello EU REM1: remunerazione riconosciuta per l'esercizio

 

a

b

c

d

Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica

Organo di amministrazione - funzione di gestione

Altri membri dell'alta dirigenza

Altri membri del personale più rilevante

1

Remunerazione fissa

Numero dei membri del personale più rilevante

 

 

 

 

2

Remunerazione fissa complessiva

 

 

 

 

3

Di cui in contanti

 

 

 

 

4

(Non applicabile nell'UE)

 

 

 

 

EU-4a

Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti

 

 

 

 

5

Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti

 

 

 

 

EU-5x

Di cui altri strumenti

 

 

 

 

6

(Non applicabile nell'UE)

 

 

 

 

7

Di cui altre forme

 

 

 

 

8

(Non applicabile nell'UE)

 

 

 

 

9

Remunerazione variabile

Numero dei membri del personale più rilevante

 

 

 

 

10

Remunerazione variabile complessiva

 

 

 

 

11

Di cui in contanti

 

 

 

 

12

Di cui differita

 

 

 

 

EU-13a

Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti

 

 

 

 

EU-14a

Di cui differita

 

 

 

 

EU-13b

Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti

 

 

 

 

EU-14b

Di cui differita

 

 

 

 

EU-14x

Di cui altri strumenti

 

 

 

 

EU-14y

Di cui differita

 

 

 

 

15

Di cui altre forme

 

 

 

 

16

Di cui differita

 

 

 

 

17

Remunerazione complessiva (2 + 10)

 

 

 

 

Modello EU REM2: pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)

 

a

b

c

d

Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica

Organo di amministrazione - funzione di gestione

Altri membri dell'alta dirigenza

Altri membri del personale più rilevante

 

Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita

1

Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Numero dei membri del personale più rilevante

 

 

 

 

2

Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Importo complessivo

 

 

 

 

3

Di cui premi facenti parte della remunerazione variabile garantita versati nel corso dell'esercizio che non sono presi in considerazione nel limite massimo dei bonus

 

 

 

 

 

Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio

4

Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del personale più rilevante

 

 

 

 

5

Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Importo complessivo

 

 

 

 

 

Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio

6

Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del personale più rilevante

 

 

 

 

7

Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Importo complessivo

 

 

 

 

8

Di cui versati nel corso dell'esercizio

 

 

 

 

9

Di cui differiti

 

 

 

 

10

Di cui trattamenti di fine rapporto versati nel corso dell'esercizio non considerati nel limite massimo dei bonus

 

 

 

 

11

Di cui l'importo più elevato riconosciuto a una singola persona

 

 

 

 

Modello EU REM3: remunerazione differita

 

a

b

c

d

e

f

EU-g

EU-h

 

Remunerazione differita e soggetta a mantenimento

Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti

Di cui importi che maturano nel corso dell'esercizio

Di cui importi che matureranno negli esercizi successivi

Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare nel corso dell'esercizio

Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare in successivi anni di prestazione

Importo complessivo delle correzioni effettuate nel corso dell'esercizio dovute a correzioni implicite ex post (ossia variazioni di valore della remunerazione differita dovute alle variazioni dei prezzi degli strumenti)

Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta prima dell'esercizio, effettivamente versato nel corso dell'esercizio

Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per il precedente periodo di prestazione che è stata maturata ma è soggetta a periodi di mantenimento

1

Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica

 

 

 

 

 

 

 

 

2

In contanti

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Altri strumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Altre forme

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Organo di amministrazione - funzione di gestione

 

 

 

 

 

 

 

 

8

In contanti

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Altri strumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Altre forme

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Altri membri dell'alta dirigenza

 

 

 

 

 

 

 

 

14

In contanti

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Altri strumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Altre forme

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Altri membri del personale più rilevante

 

 

 

 

 

 

 

 

20

In contanti

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Altri strumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Altre forme

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Importo totale

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio

 

a

 

EUR

Membri del personale più rilevante che hanno una remunerazione elevata ai sensi dell'articolo 450, lettera i), del CRR.

1

Da 1 000 000 a meno di 1 500 000

 

2

Da 1 500 000 a meno di 2 000 000

 

3

Da 2 000 000 a meno di 2 500 000

 

4

Da 2 500 000 a meno di 3 000 000

 

5

Da 3 000 000 a meno di 3 500 000

 

6

Da 3 500 000 a meno di 4 000 000

 

7

Da 4 000 000 a meno di 4 500 000

 

8

Da 4 500 000 a meno di 5 000 000

 

9

Da 5 000 000 a meno di 6 000 000

 

10

Da 6 000 000 a meno di 7 000 000

 

11

Da 7 000 000 a meno di 8 000 000

 

x

Da ampliare, se del caso, qualora siano necessarie ulteriori fasce di pagamento.

 

Modello EU REM5: informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Remunerazione dell'organo di amministrazione

Aree di business

 

Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica

Organo di amministrazione - funzione di gestione

Totale organo di amministrazione

Banca d'investimento

Servizi bancari al dettaglio

Gestione del risparmio (asset management)

Funzioni aziendali

Funzioni di controllo interno indipendenti

Tutte le altre

Totale

1

Numero complessivo dei membri del personale più rilevante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Di cui membri dell'organo di amministrazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Di cui altri membri dell'alta dirigenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Di cui altri membri del personale più rilevante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Remunerazione complessiva del personale più rilevante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Di cui remunerazione variabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Di cui remunerazione fissa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO XXXIV

Istruzioni per la compilazione dei modelli d'informativa sulla politica di remunerazione

Tabella EU REMA: politica di remunerazione - Formato flessibile

1.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), j) e k), e all'articolo 450, paragrafo 2, del CRR (1) seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU REMA di cui all'allegato XXXIII del presente regolamento di esecuzione.

2.

Questa tabella ha un formato flessibile. Nel caso in cui gli enti applichino un formato diverso, essi forniscono informazioni comparabili a quelle richieste in questa tabella, con un livello di dettaglio simile e comprendenti tutte le informazioni sostanziali richieste.

3.

Ai fini di questa tabella e dei modelli illustrati nel presente allegato, per riconoscimento si intende il conferimento di una remunerazione variabile riferita a uno specifico periodo di valutazione, a prescindere dall'effettivo momento in cui l'importo riconosciuto viene versato.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

a)

Informazioni relative agli organi preposti alla vigilanza sulle remunerazioni. Le informazioni comprendono:

nome, composizione e mandato dell'organo principale (organo di amministrazione e comitato per le remunerazioni, se istituito) che vigila sulla politica di remunerazione e numero di riunioni tenute da tale organo nel corso dell'esercizio;

consulenti esterni dei cui servizi ci si è avvalsi, l'organo che li ha incaricati e in quale settore del quadro in materia di remunerazione;

una descrizione dell'ambito di applicazione della politica di remunerazione dell'ente (ad esempio per regione, per linea di business), con indicazione della misura in cui è applicabile a filiazioni e succursali situate in paesi terzi;

una descrizione del personale o delle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante).

b)

Informazioni relative alle caratteristiche e alla struttura del sistema di remunerazione del personale più rilevante. Le informazioni comprendono:

un riepilogo delle caratteristiche e degli obiettivi principali della politica di remunerazione e informazioni sul processo decisionale seguito per definire la politica di remunerazione e sul ruolo delle parti interessate (ad esempio, l'assemblea degli azionisti);

informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e l'aggiustamento per i rischi ex ante ed ex post;

se l'organo di amministrazione e il comitato per le remunerazioni, ove istituito, hanno riesaminato la politica di remunerazione dell'ente nel corso dell'ultimo anno e, in tal caso, un riepilogo delle eventuali modifiche apportate, dei motivi di tali modifiche e del relativo impatto sulla remunerazione;

informazioni sul modo in cui l'ente garantisce che il personale che ricopre funzioni di controllo interno sia remunerato indipendentemente dalle attività che controlla;

politiche e criteri applicati per il riconoscimento della remunerazione variabile garantita e dei trattamenti di fine rapporto.

c)

Descrizione del modo in cui i rischi correnti e futuri sono presi in considerazione nei processi di remunerazione.

Le informazioni comprendono un riepilogo dei principali rischi, la loro misurazione e il modo in cui tali misure incidono sulla remunerazione.

d)

I rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE ("CRD") (2).

e)

Descrizione del modo in cui l'ente cerca di collegare le performance rilevate nel periodo di valutazione ai livelli di remunerazione.

Le informazioni comprendono:

un riepilogo dei principali criteri e metriche di performance dell'ente, delle linee di business e delle singole persone;

un riepilogo di come gli importi della remunerazione variabile individuale sono collegati alle performance individuali e dell'ente;

informazioni sui criteri utilizzati per determinare l'equilibrio tra i diversi tipi di strumenti riconosciuti, tra cui azioni, partecipazioni al capitale equivalenti, opzioni e altri strumenti;

informazioni sulle misure che l'ente attuerà per adeguare la remunerazione variabile nel caso in cui le metriche di misurazione della performance siano deboli, compresi i criteri dell'ente per stabilire tali metriche quando queste sono ritenute deboli. A norma dell'articolo 94, paragrafo 1, lettera n), della CRD, la remunerazione variabile che deve essere corrisposta o maturata deve essere giustificata sulla base delle performance dell'ente, dell'unità aziendale e della persona interessati. Gli enti spiegano i criteri/le soglie per stabilire che la performance è debole e non giustifica la corresponsione o la maturazione della remunerazione variabile.

f)

Descrizione delle modalità secondo cui l'ente cerca di adeguare la remunerazione per tenere conto delle performance a lungo termine.

Le informazioni comprendono:

un riepilogo della politica dell'ente in materia di differimento, pagamento in strumenti, periodi di mantenimento e maturazione della remunerazione variabile, anche laddove differisce tra il personale o le categorie di personale;

informazioni sui criteri dell'ente per le rettifiche ex post (malus durante il periodo di differimento e restituzione dopo la maturazione, se consentiti dal diritto nazionale);

se del caso, requisiti di partecipazione azionaria che possono essere imposti al personale più rilevante.

g)

La descrizione dei principali parametri e delle motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera f), del CRR. Le informazioni comprendono:

informazioni sugli indicatori specifici di rischio/performance utilizzati per determinare le componenti variabili della remunerazione e i criteri utilizzati per determinare il bilanciamento tra i diversi tipi di strumenti riconosciuti, comprese azioni, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti collegati alle azioni, strumenti non monetari equivalenti, opzioni e altri strumenti.

h)

A richiesta dello Stato membro pertinente o dell'autorità competente, la remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza, conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera j), del CRR.

i)

Informazioni sull'eventuale applicazione all'ente di una deroga di cui all'articolo 94, paragrafo 3, della CRD, conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera k), del CRR.

Ai fini di questo punto, gli enti che beneficiano di tale deroga indicano se essa si basa sull'articolo 94, paragrafo 3, lettera a) e/o lettera b), della CRD. Essi indicano inoltre a quali dei requisiti di remunerazione applicano la deroga o le deroghe (ossia l'articolo 94, paragrafo 1, lettere l) e/o m) e/od o), della CRD), il numero dei membri del personale che beneficiano della deroga o delle deroghe e la loro remunerazione complessiva, suddivisa in remunerazione fissa e remunerazione variabile.

j)

I grandi enti pubblicano informazioni quantitative sulla remunerazione dell'organo di amministrazione collettiva, distinguendo tra i membri esecutivi e non esecutivi, conformemente all'articolo 450, paragrafo 2, del CRR.

Modello EU REM1: remunerazione riconosciuta per l'esercizio - Formato fisso

4.

Gli enti applicano le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU REM1 di cui all'allegato XXXIII del presente regolamento di esecuzione, in applicazione dell'articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), del CRR.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

1 e 9

Numero dei membri del personale più rilevante

Il numero dei membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente conformemente all'articolo 92 della CRD e al regolamento delegato della Commissione sul personale più rilevante (3) che attua l'articolo 94, paragrafo 2, della CRD (personale più rilevante) e che sono beneficiari delle componenti della remunerazione elencate in questo modello. Il calcolo è effettuato utilizzando il metodo ETP (equivalenti a tempo pieno) per il personale più rilevante diverso dai membri dell'organo di amministrazione, il cui numero è indicato in termini di effettivi.

2

Remunerazione fissa complessiva

Somma degli importi nelle righe da 3 a 7 di questo modello.

3

Di cui in contanti

L'importo della remunerazione in contanti nell'ambito della remunerazione fissa.

EU-4a

Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti

La somma degli importi delle azioni o delle partecipazioni al capitale equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto i), della CRD, nell'ambito della remunerazione fissa.

5

Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti

La somma degli importi degli strumenti collegati alle azioni o degli strumenti non monetari equivalenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto i), della CRD, nell'ambito della remunerazione fissa.

EU-5x

Di cui altri strumenti

L'importo degli altri strumenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto ii), della CRD, nell'ambito della remunerazione fissa.

7

Di cui altre forme

Gli importi della remunerazione fissa riconosciuti per l'esercizio diversi da quelli indicati in altre righe sotto la voce "remunerazione fissa complessiva".

Possono essere inclusi i congrui versamenti pensionistici regolari o i benefici (ove tali benefici non considerino i criteri di risultato) di cui al considerando 64 della CRD o altre forme di remunerazione come le indennità per i viaggi in automobile.

10

Remunerazione variabile complessiva

Somma degli importi nelle righe 11, EU-13a, EU-13b, EU-14x e 15 di questo modello.

La somma di tutte le componenti della remunerazione che non sono nella remunerazione fissa indicata nella riga 2 di questo modello, compresi la remunerazione variabile garantita e i trattamenti di fine rapporto riconosciuti durante l'esercizio in questione.

11

Di cui in contanti

L'importo della remunerazione in contanti nell'ambito della remunerazione variabile.

12, EU-14a, EU-14b, EU-14y e 16

Di cui differita

Gli importi differiti della remunerazione variabile per diversi tipi di componenti, determinati conformemente all'articolo 94 della CRD.

EU-13a

Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti

La somma degli importi delle azioni o delle partecipazioni al capitale equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto i), della CRD, nell'ambito della remunerazione variabile.

EU-13b

Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti

La somma degli importi degli strumenti collegati alle azioni o degli strumenti non monetari equivalenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto i), della CRD, nell'ambito della remunerazione variabile.

EU-14x

Di cui altri strumenti

L'importo degli altri strumenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto ii), della CRD, nell'ambito della remunerazione variabile.

15

Di cui altre forme

Gli importi della remunerazione variabile riconosciuti per l'esercizio diversi da quelli indicati in altre righe sotto la voce "remunerazione variabile".

17

Remunerazione complessiva

Somma degli importi nelle righe 2 e 10 di questo modello.

Lettera della colonna

Spiegazione

a

Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica

L'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica, in quanto organo di amministrazione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della CRD.

Gli enti pubblicano le informazioni in termini di effettivi.

Conformemente all'articolo 13 del CRR, gli enti imprese madri nell'UE pubblicano tali informazioni sulla base della loro situazione consolidata e le grandi filiazioni degli enti imprese madri nell'UE pubblicano tali informazioni su base individuale o, se del caso, in conformità del presente regolamento e della CRD, su base subconsolidata. L'informativa conterrà in questa colonna le informazioni relative all'organo di amministrazione dell'ente in questione. Se, a norma degli articoli 6 e 13 del CRR, l'informativa è su base consolidata o subconsolidata, le informazioni sul personale più rilevante degli organi di amministrazione delle filiazioni sono indicate nell'ambito dell'area di business pertinente.

b

Organo di amministrazione - funzione di gestione

I membri dell'organo di amministrazione responsabili delle funzioni di gestione.

Gli enti pubblicano le informazioni in termini di effettivi.

Gli enti pubblicano le informazioni in termini di effettivi. Conformemente all'articolo 13 del CRR. Gli enti imprese madri nell'UE pubblicano tali informazioni sulla base della loro situazione consolidata e le grandi filiazioni degli enti imprese madri nell'UE pubblicano tali informazioni su base individuale o, se del caso in conformità del presente regolamento e della CRD, su base subconsolidata. L'informativa conterrà in questa colonna le informazioni relative all'organo di amministrazione dell'ente in questione. Se, a norma degli articoli 6 e 13 del CRR, l'informativa è su base consolidata o subconsolidata, le informazioni sul personale più rilevante degli organi di amministrazione delle filiazioni sono indicate nell'ambito dell'area di business pertinente.

c

Altri membri dell'alta dirigenza

Alta dirigenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della CRD.

Gli enti indicano il numero di alti dirigenti non indicati alla voce relativa all'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e alla voce relativa agli altri membri del personale più rilevante. Gli enti pubblicano le informazioni in termini di ETP.

d

Altri membri del personale più rilevante

Altri membri del personale diversi dai membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica o nella sua funzione di gestione e diversi dall'alta dirigenza, le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato della Commissione relativo al personale più rilevante che attua l'articolo 94, paragrafo 2, della CRD e, se del caso, anche sulla base dei criteri degli enti.

Gli enti possono includere in questo modello la ripartizione per aree di business proposta nel modello EU REM5. Gli enti pubblicano le informazioni in termini di ETP.

Modello EU REM2: pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante) - Formato fisso

5.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti da v) a vii), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU REM2 di cui all'allegato XXXIII del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

1, 4 e 6

Numero dei membri del personale più rilevante

Il numero di membri del personale più rilevante le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente conformemente all'articolo 92 della CRD e al regolamento delegato della Commissione sul personale più rilevante che attua l'articolo 94, paragrafo 2, della CRD per ciascuna componente specifica della remunerazione.

Per le colonne a e b (organo di amministrazione) di questo modello il valore si basa sul conteggio degli effettivi. Per le colonne c e d di questo modello il valore è calcolato utilizzando il metodo ETP (equivalenti a tempo pieno).

La riga 4 di questo modello si riferisce ai trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti e versati durante l'esercizio (esercizio in corso), mentre la riga 6 di questo modello si riferisce a quelli riconosciuti durante l'esercizio (esercizio in corso).

2

Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Importo complessivo

L'importo dei premi facenti parte della remunerazione variabile garantita, di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera e), della CRD.

3

Di cui premi facenti parte della remunerazione variabile garantita versati nel corso dell'esercizio che non sono presi in considerazione nel limite massimo dei bonus

Gli importi dei premi facenti parte della remunerazione variabile garantita di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera e), della CRD, versati durante l'esercizio (esercizio in corso), che non sono presi in considerazione nel limite massimo dei bonus.

Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettera g), e lettera h), punti v) e vi), del CRR, gli enti indicano chiaramente se le informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni ripartite per area di business rispecchiano il limite massimo dei bonus nel caso di nuovi pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto.

5

Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Importo complessivo

L'importo dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera h), della CRD che sono stati riconosciuti in periodi precedenti e versati durante l'esercizio (esercizio in corso).

7

Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Importo complessivo

L'importo dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera h), della CRD, riconosciuti durante l'esercizio (esercizio in corso).

8

Di cui trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Versati nel corso dell'esercizio

L'importo dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera h), della CRD, riconosciuti nel corso dell'esercizio e versati nel corso dello stesso.

9

Di cui trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Differiti

Gli importi dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera h), della CRD, riconosciuti nel corso dell'esercizio e differiti, determinati conformemente all'articolo 94 della CRD.

10

Di cui trattamenti di fine rapporto versati nel corso dell'esercizio non considerati nel limite massimo dei bonus

Gli importi dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera h), della CRD versati nel corso dell'esercizio e che non sono presi in considerazione nel limite massimo dei bonus.

Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettera g), e lettera h), punti v) e vi), del CRR, gli enti indicano chiaramente se le informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni ripartite per area di business rispecchiano il limite massimo dei bonus nel caso di nuovi pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto.

11

Di cui trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – l'importo più elevato riconosciuto a una singola persona

L'importo del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera h), della CRD, più elevato riconosciuto a una singola persona nel corso dell'esercizio.

Lettera della colonna

Spiegazione

a

Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica

L'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica, in quanto organo di amministrazione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della CRD (effettivi).

b

Organo di amministrazione - funzione di gestione

I membri dell'organo di amministrazione responsabili delle funzioni di gestione (effettivi).

c

Altri membri dell'alta dirigenza

Alta dirigenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della CRD.

Gli enti indicano il numero di alti dirigenti non indicati alla voce relativa all'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e alla voce relativa agli altri membri del personale più rilevante (ETP).

d

Altri membri del personale più rilevante

Altri membri del personale diversi dai membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica o nella sua funzione di gestione e diversi dall'alta dirigenza, le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato della Commissione relativo al personale più rilevante che attua l'articolo 94, paragrafo 2, della CRD e, se del caso, anche sulla base dei criteri degli enti.

Gli enti possono includere in questo modello la ripartizione per aree di business proposta nel modello EU REM5 (ETP).

Modello EU REM3: remunerazione differita - Formato fisso

6.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti iii) e iv), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU REM3 di cui all'allegato XXXIII del presente regolamento di esecuzione.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

1

Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica

L'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica, in quanto organo di amministrazione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della CRD.

Somma degli importi nelle righe 2, 3, 4, 5 e 6 di questo modello.

2, 8, 14 e 20

In contanti

L'importo della remunerazione in contanti nell'ambito della remunerazione variabile.

3, 9, 15 e 21

Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti

La somma degli importi delle azioni o delle partecipazioni al capitale equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto i), della CRD, nell'ambito della remunerazione variabile.

4, 10, 16 e 22

Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti

La somma degli importi degli strumenti collegati alle azioni o degli strumenti non monetari equivalenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto i), della CRD, nell'ambito della remunerazione variabile.

5, 11, 17 e 23

Altri strumenti

L'importo degli altri strumenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto ii), della CRD, nell'ambito della remunerazione variabile.

6, 12, 18 e 24

Altre forme

Gli importi della remunerazione variabile diversi da quelli indicati nelle righe "in contanti", "azioni o partecipazioni al capitale equivalenti", in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato o "strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti" e "altri strumenti".

Possono essere inclusi i congrui versamenti pensionistici regolari o i benefici (ove tali benefici non considerino i criteri di risultato) di cui al considerando 64 della CRD o altre forme di remunerazione come le indennità per i viaggi in automobile.

7

Organo di amministrazione - funzione di gestione

I membri dell'organo di gestione responsabili delle funzioni di gestione; somma degli importi nelle righe 8, 9, 10, 11 e 12 di questo modello.

13

Altri membri dell'alta dirigenza

Alta dirigenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della CRD; somma degli importi nelle righe 14, 15, 16, 17 e 18 di questo modello.

Gli enti indicano il numero di alti dirigenti non indicati alla voce relativa all'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e alla voce relativa agli altri membri del personale più rilevante.

19

Altri membri del personale più rilevante

Altri membri del personale diversi dai membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica o nella sua funzione di gestione e diversi dall'alta dirigenza, le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato della Commissione relativo al personale più rilevante che attua l'articolo 94, paragrafo 2, della CRD e, se del caso, anche sulla base dei criteri degli enti; somma degli importi nelle righe 20, 21, 22, 23 e 24 di questo modello.

25

Importo totale

Somma degli importi nelle righe 1, 7, 13 e 19 di questo modello.

Lettera della colonna

Spiegazione

a

Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti

L'importo della remunerazione differita, determinato conformemente all'articolo 94 della CRD, riconosciuta per periodi di prestazione precedenti (somma degli importi nelle colonne b e c di questo modello).

b

Di cui importi che maturano nel corso dell'esercizio

L'importo della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti, determinato conformemente all'articolo 94 della CRD, che matura nel corso dell'esercizio.

c

Di cui importi che matureranno negli esercizi successivi

L'importo della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti, determinato conformemente all'articolo 94 della CRD, che maturerà negli esercizi successivi.

d

Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare nel corso dell'esercizio

L'importo della correzione delle performance sulla remunerazione differita, determinata conformemente all'articolo 94 della CRD, che sarebbe dovuta maturare nel corso dell'esercizio.

e

Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare in esercizi successivi

L'importo della correzione delle performance sulla remunerazione differita, determinata conformemente all'articolo 94 della CRD, che sarebbe dovuta maturare nel corso di successivi anni di prestazione.

f

Importo complessivo delle correzioni effettuate nel corso dell'esercizio dovute a correzioni implicite ex post nel corso dell'esercizio (ossia variazioni di valore della remunerazione differita dovute alle variazioni dei prezzi degli strumenti)

Se del caso, l'importo della variazione di valore nel corso dell'esercizio dovuta a correzioni implicite ex post, come le variazioni di valore della remunerazione differita dovute alle variazioni dei prezzi degli strumenti, determinate sulla base delle migliori stime.

EU-g

Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta prima dell'esercizio, effettivamente versato nel corso dell'esercizio

L'importo della remunerazione differita, determinato conformemente all'articolo 94 della CRD, versato nel corso dell'esercizio.

Non appena la remunerazione differita è maturata, essa è considerata corrisposta.

EU-h

Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per il precedente periodo di prestazione che è stata maturata ma è soggetta a periodi di mantenimento

L'importo della remunerazione differita, riconosciuta per precedenti periodi di prestazione, che è maturata ma è soggetta a periodi di mantenimento, determinato conformemente all'articolo 94 della CRD.

Modello EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio - Formato fisso

7.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettera i), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU REM4 di cui all'allegato XXXIII del presente regolamento di esecuzione.

8.

I dati sono trasmessi utilizzando i dati contabili di fine esercizio in EUR. Tutti gli importi sono indicati come importi interi, ossia non arrotondati, in euro (ad esempio 1 234 567 EUR e non 1,2 milioni di EUR). Se la remunerazione è corrisposta in una valuta diversa dall'euro, per la conversione degli importi consolidati da indicare si utilizza il tasso di cambio utilizzato dalla Commissione per la programmazione finanziaria e il bilancio per il mese di dicembre dell'anno di riferimento.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

Da 1 a 8

Remunerazione compresa tra 1 e 5 milioni di EUR per esercizio, ripartita in fasce di 500 000 EUR.

Da 9 a x

Remunerazione superiore a 5 milioni di EUR per esercizio, ripartita in fasce di 1 milione di EUR.

Lettera della colonna

Spiegazione

a

Numero di membri del personale più rilevante che hanno ricevuto una remunerazione pari o superiore a 1 milione di EUR per esercizio.

Gli enti pubblicano le informazioni in termini di effettivi.

Modello EU REM5: informazioni sul personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante) - Formato fisso

9.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettera g), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU REM5 di cui all'allegato XXXIII del presente regolamento di esecuzione.

10.

Per quanto riguarda le colonne con la ripartizione per aree di business, tutti i prestiti, compresi i prestiti all'ingrosso, sono inclusi nei prestiti al dettaglio. Le attività di banca d'investimento comprendono i servizi finanziari per l'impresa (corporate finance) e le negoziazioni e vendite (trading and sales). All'articolo 317 del CRR figurano ulteriori indicazioni sulle attività comprese in tali linee di business, reperibili nella tabella che definisce le linee di business nell'ambito del metodo standardizzato per il rischio operativo.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

1

Numero complessivo dei membri del personale più rilevante

Membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio (personale più rilevante) dell'ente e delle sue filiazioni, comprese le filiazioni non soggette alla CRD e tutti i membri dei rispettivi organi di amministrazione.

Il valore è indicato in termini di ETP.

2

Di cui membri dell'organo di amministrazione

Il numero dei membri del rispettivo organo di amministrazione, nella sua funzione di supervisione strategica e nella sua funzione di gestione, e nella sua totalità.

3

Di cui altri membri dell'alta dirigenza

Personale, diverso dai membri dell'organo di amministrazione, che appartiene all'alta dirigenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della CRD.

4

Di cui altri membri del personale più rilevante

Altri membri del personale diversi dai membri dell'organo di amministrazione e diversi dall'alta dirigenza, le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato della Commissione relativo al personale più rilevante che attua l'articolo 94, paragrafo 2, della CRD e, se del caso, anche sulla base di criteri degli enti.

5

Remunerazione complessiva del personale più rilevante

Per importo complessivo della remunerazione si intendono tutte le forme di remunerazione fissa e variabile, comprendente i pagamenti e le prestazioni, monetarie o non monetarie, riconosciuti direttamente al personale dagli enti o per loro conto in cambio di servizi professionali prestati dal personale, i pagamenti delle commissioni di gestione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/61/UE (4) e altri pagamenti effettuati mediante modalità e strumenti che, se non fossero considerati una remunerazione, comporterebbero un'elusione delle disposizioni in materia di remunerazione della CRD.

6

Di cui remunerazione variabile

La somma di tutte le componenti della remunerazione che non sono fisse di cui alla riga 7 di questo modello.

7

Di cui remunerazione fissa

Gli enti considerano una remunerazione come fissa se le condizioni per il suo riconoscimento e l'importo:

a.

si basano su criteri predeterminati;

b.

sono non discrezionali e riflettono il livello di esperienza professionale e l'anzianità del personale;

c.

sono trasparenti per quanto riguarda l'importo individuale riconosciuto al singolo membro del personale;

d.

sono permanenti, ossia mantenute per un periodo connesso al ruolo e alle responsabilità organizzative specifici;

e.

sono irrevocabili; l'importo permanente è modificato solo mediante contrattazione collettiva o a seguito di rinegoziazione in conformità dei criteri nazionali in materia di determinazione delle retribuzioni;

f.

non possono essere ridotti, sospesi o annullati dall'ente;

g.

non offrono incentivi all'assunzione di rischi; e

h.

non dipendono dalle performance.

Lettera della colonna

Spiegazione

a, b e c

Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione dell'ente, con la ripartizione della funzione di supervisione strategica e della funzione di gestione

Gli enti pubblicano le informazioni in termini di effettivi.

Da d a h

Aree di business

Le principali aree di business dell'ente, quali le attività di banca d'investimento, i servizi bancari al dettaglio, la gestione del risparmio (asset management), le funzioni aziendali, le funzioni di controllo interno indipendente.

Le informazioni sono pubblicate in termini di ETP.

i

Tutte le altre

Tutte le altre aree di business non trattate separatamente nelle colonne precedenti.

Le informazioni sono pubblicate in termini di ETP.


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30).

(4)  Direttiva n. 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).


ALLEGATO XXXV

Modello EU AE1: attività vincolate e non vincolate

 

Valore contabile delle attività vincolate

Fair value (valore equo) delle attività vincolate

Valore contabile delle attività non vincolate

Fair value (valore equo) delle attività non vincolate

 

di cui EHQLA ed HQLA nozionalmente ammissibili

 

di cui EHQLA ed HQLA nozionalmente ammissibili

 

di cui EHQLA ed HQLA

 

di cui EHQLA ed HQLA

010

030

040

050

060

080

090

100

010

Attività dell'ente che pubblica l'informativa

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Strumenti rappresentativi di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

050

di cui obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

060

di cui cartolarizzazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

070

di cui emessi da amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

080

di cui emessi da società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

090

di cui emessi da società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello EU AE2: garanzie reali ricevute e titoli di debito di propria emissione

 

Valore equo delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati

Non vincolati

Valore equo delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili

 

di cui EHQLA ed HQLA nozionalmente ammissibili

 

di cui EHQLA ed HQLA

010

030

040

060

130

Garanzie reali ricevute dall'ente che pubblica l'informativa

 

 

 

 

140

Finanziamenti a vista

 

 

 

 

150

Strumenti rappresentativi di capitale

 

 

 

 

160

Titoli di debito

 

 

 

 

170

di cui obbligazioni garantite

 

 

 

 

180

di cui cartolarizzazioni

 

 

 

 

190

di cui emessi da amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

200

di cui emessi da società finanziarie

 

 

 

 

210

di cui emessi da società non finanziarie

 

 

 

 

220

Prestiti e anticipazioni diversi dai finanziamenti a vista

 

 

 

 

230

Altre garanzie reali ricevute

 

 

 

 

240

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite o cartolarizzazioni proprie

 

 

 

 

241

Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione non ancora costituite in garanzia

 

 

 

 

250

TOTALE DELLE GARANZIE REALI RICEVUTE E DEI TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE

 

 

 

 

Modello EU AE3: fonti di gravame

 

Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito

Attività, garanzie reali ricevute e titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, vincolati

010

030

010

Valore contabile delle passività finanziarie selezionate

 

 

Tabella EU AE4: informazioni descrittive di accompagnamento

Caselle di testo libero per l'informativa sugli elementi qualitativi, ai sensi dell'articolo 443 del CRR

Numero di riga

Informazioni qualitative - Testo libero

a)

Informazioni descrittive generali relative ai gravami sulle attività

b)

Informazioni descrittive relative all'impatto del modello aziendale sui gravami e all'importanza dei gravami nel modello aziendale dell'ente, che forniscono agli utenti il contesto delle informazioni richieste nei modelli EU AE1 ed EU AE2.


ALLEGATO XXXVI

Istruzioni per la compilazione dei modelli d'informativa sulle attività vincolate

1.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 443 del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) ("CRR") seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare i modelli da EU AE1 a EU AE4 di cui all'allegato XXXV del presente regolamento di esecuzione.

2.

Ai fini dei modelli d'informativa sulle attività vincolate, si applica la definizione di gravame di cui al punto 1.7 dell'allegato XVII (istruzioni relative ai modelli per le segnalazioni riguardanti le attività vincolate) del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (2) della Commissione.

3.

Gli enti pubblicano gli elementi di cui ai modelli EU AE1, EU AE2 ed EU AE3 nello stesso modo in cui sono segnalati conformemente all'allegato XVI (modelli per le segnalazioni riguardanti le attività vincolate) del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, salvo diversamente specificato in tali tabelle.

4.

Gli elementi di cui al punto 3 sono indicati utilizzando i valori mediani. I valori mediani corrispondono alle mediane trimestrali mobili relative agli ultimi dodici mesi e sono determinati per interpolazione.

5.

Quando le informazioni vengono pubblicate su base consolidata, l'ambito di consolidamento applicabile è l'ambito del consolidamento prudenziale di cui alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR.

6.

Gli indicatori della qualità delle attività per tipologia di attività nelle colonne C030, C050, C080 e C100 del modello EU AE1 e per tipologia di garanzie reali ricevute e di titoli di debito emessi, comprese le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni, nelle colonne C030 e C060 del modello EU AE2, si applicano solo agli enti creditizi che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)

il totale delle loro attività, calcolato in conformità del punto 1.6, paragrafo 10, dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, ammonta a oltre 30 miliardi di EUR;

b)

il loro livello di attività vincolate, calcolato in conformità del punto 1.6, paragrafo 9, dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, è superiore al 15 %.

Modello EU AE1: attività vincolate e non vincolate

7.

Gli enti compilano il modello EU AE1 di cui all'allegato XXXV del presente regolamento di esecuzione seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

010

Attività dell'ente che pubblica l'informativa

Principio contabile internazionale (IAS) n. 1, punto 9, lettera a), guida applicativa (IG) 6, nel caso di enti che applicano gli IFRS.

Totale delle attività dell'ente rilevate in bilancio, ad eccezione dei titoli di debito di propria emissione e degli strumenti rappresentativi di capitale propri quando i principi contabili applicabili ne consentono la rilevazione in bilancio.

Il valore indicato in questa riga è la mediana delle somme dei quattro valori di fine periodo trimestrali degli ultimi dodici mesi per le righe 030, 040 e 120.

030

Strumenti rappresentativi di capitale

I valori mediani degli strumenti rappresentativi di capitale secondo la definizione dei principi contabili applicabili (IAS 32.1 nel caso di enti che applicano gli IFRS), ad eccezione degli strumenti rappresentativi di capitale propri quando i principi contabili applicabili ne consentono la rilevazione in bilancio.

040

Titoli di debito

I valori mediani degli strumenti di debito detenuti dall'ente emessi in forma di titoli che non sono prestiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (3) ("regolamento BSI della BCE"), ad eccezione dei titoli di debito propri quando i principi contabili applicabili ne consentono la rilevazione in bilancio.

050

Di cui obbligazioni garantite

Il valore mediano dei titoli di debito detenuti dall'ente che sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE (4), abbiano essi la forma giuridica del titolo o no.

060

Di cui cartolarizzazioni

Valori mediani dei titoli di debito detenuti dall'ente che costituiscono posizioni verso la cartolarizzazione come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 62, del CRR.

070

Di cui emessi da amministrazioni pubbliche

Valori mediani dei titoli di debito detenuti dall'ente emessi da amministrazioni pubbliche.

080

Di cui emessi da società finanziarie

Valori mediani dei titoli di debito detenuti dall'ente emessi da enti creditizi come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR e da altre società finanziarie.

Le altre società finanziarie sono tutte le società e le quasi-società finanziarie diverse dagli enti creditizi, come le imprese di investimento, i fondi di investimento, le imprese di assicurazione, i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo e le stanze di compensazione, nonché gli altri intermediari finanziari, gli ausiliari finanziari, le istituzioni finanziarie captive e i prestatori di fondi.

090

Di cui emessi da società non finanziarie

Valori mediani dei titoli di debito detenuti dall'ente emessi da società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita in conformità del regolamento BSI della BCE.

120

Altre attività

Il valore mediano delle altre attività dell'ente rilevate in bilancio oltre a quelle indicate nelle precedenti righe ed esclusi i titoli di debito propri e gli strumenti rappresentativi di capitale propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell'ente che non applica gli IFRS.

In tal caso, gli strumenti di debito propri sono indicati nella riga 240 del modello EU AE2, mentre gli strumenti rappresentativi di capitale propri sono esclusi dall'informativa sulle attività vincolate.

Le altre attività comprendono il contante disponibile (le banconote e le monete nazionali ed estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti), i finanziamenti a vista (IAS 1, punto 54, lettera i), per gli enti che applicano gli IFRS), inclusi i saldi esigibili su richiesta presso banche centrali e altri enti. Le altre attività comprendono anche i prestiti e le anticipazioni diversi dai finanziamenti a vista, ossia gli strumenti di debito detenuti dagli enti che non sono titoli, diversi dai saldi ottenibili a richiesta, compresi i prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale quali definiti nell'allegato V, parte 2, punto 86, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Le altre attività possono comprendere anche attività immateriali, tra cui avviamento, attività fiscali differite, immobili, impianti e altre immobilizzazioni, derivati, contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e crediti su prestiti di azioni.

Nel caso in cui le attività sottostanti e le attività dell'aggregato di cartolarizzazioni mantenute e obbligazioni garantite mantenute siano finanziamenti a vista o prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista, esse sono incluse in questa riga.


Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero della colonna

Spiegazione

010

Valore contabile delle attività vincolate

Il valore mediano del valore contabile delle attività detenute dall'ente e vincolate.

Il valore contabile è l'importo da iscrivere all'attivo dello stato patrimoniale.

Per ciascuna classe di attività, il valore contabile indicato è il valore mediano dei diversi valori contabili indicati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana.

030

Di cui EHQLA ed HQLA nozionalmente ammissibili

Il valore mediano del valore contabile delle attività vincolate che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) e di attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevata (HQLA).

Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono le attività elencate agli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (5) e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate ai sensi dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il valore contabile delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore contabile prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Per ciascuna classe di attività, il valore contabile indicato è il valore mediano dei diversi valori contabili indicati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana.

040

Fair value (valore equo) delle attività vincolate

Valore mediano del valore equo dei titoli di debito detenuti dall'ente che pubblica l'informativa che sono vincolati conformemente alla definizione di attività vincolate.

Il valore equo dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. l'IFRS 13 Valutazione del fair value e l'articolo 8 della direttiva 2013/34/UE (6) per gli enti che non applicano gli IFRS).

Per ciascuna classe di attività, il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana.

050

Di cui EHQLA ed HQLA nozionalmente ammissibili

Il valore mediano del valore equo delle attività vincolate che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di EHQLA e HQLA. Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono le attività elencate agli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate ai sensi dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Il valore equo delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Per ciascuna classe di attività, il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana.

060

Valore contabile delle attività non vincolate

Il valore mediano del valore contabile delle attività detenute dall'ente che sono non vincolate conformemente alla definizione di attività non vincolate. Il valore contabile è l'importo iscritto all'attivo dello stato patrimoniale.

Per ciascuna classe di attività, il valore contabile indicato è il valore mediano dei diversi valori contabili indicati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana.

080

Di cui EHQLA e HQLA

Il valore mediano del valore contabile delle EHQLA e delle HQLA non vincolate di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato. Il valore contabile delle EHQLA e delle HQLA è il valore contabile prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Per ciascuna classe di attività, il valore contabile indicato è il valore mediano dei diversi valori contabili indicati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana.

090

Fair value (valore equo) delle attività non vincolate

Il valore mediano del valore equo dei titoli di debito detenuti dall'ente che sono non vincolati. Il valore equo dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Cfr. l'IFRS 13 Valutazione del fair value e l'articolo 8 della direttiva 2013/34/UE).

Per ciascuna classe di attività, il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana.

100

Di cui EHQLA e HQLA

Il valore mediano del valore equo delle EHQLA e delle HQLA non vincolate di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato. Il valore equo delle EHQLA e delle HQLA è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Per ciascuna classe di attività, il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana.

Modello EU AE2: garanzie reali ricevute e titoli di debito di propria emissione

8.

Gli enti compilano il modello EU AE2 di cui all'allegato XXXV del presente regolamento di esecuzione seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

130

Garanzie reali ricevute dall'ente che pubblica l'informativa

Tutte le classi di garanzie reali ricevute dall'ente. Tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito sono indicati in questa riga. Il totale delle garanzie reali ricevute dall'ente è la mediana delle somme dei quattro valori di fine periodo trimestrali dei precedenti dodici mesi delle righe da 140 a 160, 220 e 230.

140

Finanziamenti a vista

Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i finanziamenti a vista è indicato in questa riga (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.

150

Strumenti rappresentativi di capitale

Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi gli strumenti rappresentativi di capitale (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 030 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.

160

Titoli di debito

Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 040 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.

170

Di cui obbligazioni garantite

Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente comprese le obbligazioni garantite (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 050 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.

180

Di cui cartolarizzazioni

Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli garantiti da attività (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 060 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.

190

Di cui emessi da amministrazioni pubbliche

Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito emessi da amministrazioni pubbliche (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 070 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.

200

Di cui emessi da società finanziarie

Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito emessi da società finanziarie (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 080 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.

210

Di cui emessi da società non finanziarie

Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito emessi da società non finanziarie (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 090 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.

220

Prestiti e anticipazioni diversi dai finanziamenti a vista

Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i prestiti e le anticipazioni diversi dai finanziamenti a vista (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.

230

Altre garanzie reali ricevute

Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente comprese altre attività (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.

240

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite o cartolarizzazioni proprie

Il valore mediano dei titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite o cartolarizzazioni proprie. Dato che, secondo lo IAS 39, punto 42, i titoli di debito di propria emissione mantenuti o riacquistati, per gli enti che applicano gli IFRS, determinano una diminuzione delle passività finanziarie collegate, questi titoli non sono inclusi nella categoria di attività dell'ente che pubblica l'informativa. Sono indicati in questa riga i titoli di debito propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell'ente che non applica gli IFRS.

241

Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione non ancora costituite in garanzia

Il valore mediano delle obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente che pubblica l'informativa e non vincolate. Al fine di evitare un doppio conteggio, per le obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente che pubblica l'informativa vale la regola seguente:

a)

se i titoli sono costituiti in garanzia, l'importo dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi è riportato nel modello EU AE1 come attività vincolata. La fonte di finanziamento (funding) in caso di costituzione in garanzia delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni è la nuova operazione in cui i titoli sono costituiti in garanzia (finanziamento della banca centrale o altro finanziamento garantito) e non l'emissione originaria delle obbligazioni garantite o cartolarizzazioni;

b)

se i titoli non sono ancora costituiti in garanzia, l'importo dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi è riportato nel modello EU AE1 come attività non vincolata.

250

Totale delle garanzie reali ricevute e dei titoli di debito di propria emissione

Tutte le classi di garanzie reali ricevute dall'ente e tutti i titoli di debito di propria emissione mantenuti dall'ente che non sono obbligazioni garantite o cartolarizzazioni di propria emissione.

Il contenuto di questa riga è la somma dei valori mediani della riga 010 del modello EU AE1 e delle righe 130 e 240 del modello EU AE2.


Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero della colonna

Spiegazione

010

Valore equo delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati

La mediana del valore equo delle garanzie reali ricevute, anche in operazioni di assunzione di titoli in prestito, o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente che sono vincolati ai sensi dell'articolo 100 del CRR.

Il valore equo di uno strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value per gli enti che applicano gli IFRS). Per ogni elemento delle garanzie reali, il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana.

030

Di cui EHQLA ed HQLA nozionalmente ammissibili

Il valore mediano del valore equo delle garanzie reali ricevute vincolate, anche in operazioni di assunzione di titoli in prestito, o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di EHQLA e HQLA. Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono elementi delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate ai sensi dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Il valore equo delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Per ogni elemento delle garanzie reali, il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana.

040

Valore equo delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili

La mediana del valore equo delle garanzie reali ricevute dall'ente, anche in operazioni di assunzione di titoli in prestito, che non sono vincolate ma sono vincolabili, in quanto l'ente è autorizzato a venderle o a ricostituirle in garanzia senza che il loro proprietario sia in stato di default. È compreso il valore equo dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e posizioni verso la cartolarizzazione, che non sono vincolati ma sono vincolabili. Per ogni elemento delle garanzie reali, il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana.

060

Di cui EHQLA e HQLA

Il valore mediano del valore equo delle garanzie reali non vincolate ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente, diversi da obbligazioni garantite o posizioni verso la cartolarizzazione, che sono vincolabili e che sono qualificati come EHQLA e HQLA a norma degli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato. Il valore equo delle EHQLA e delle HQLA è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Modello EU AE3: fonti di gravame

9.

Gli enti compilano il modello EU AE3 di cui all'allegato XXXV del presente regolamento di esecuzione seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

010

Valore contabile delle passività finanziarie selezionate

Il valore mediano della voce "Valore contabile delle passività finanziarie selezionate" dell'ente, nella misura in cui la passività comporti per l'ente un gravame sulle attività.


Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero della colonna

Spiegazione

010

Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito

I valori mediani delle passività corrispondenti, delle passività potenziali (impegni all'erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) o dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.

Le passività finanziarie sono indicate al valore contabile; le passività potenziali sono indicate al valore nominale; i titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante sono indicati al valore equo.

Il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana.

Sono incluse le passività senza finanziamento (funding) associato, quali ad esempio i derivati.

030

Attività, garanzie reali ricevute e titoli di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, vincolati

L'importo di attività, garanzie reali ricevute e titoli di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che sono vincolati in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate.

Per coerenza con i criteri applicati ai modelli EU AE1 ed EU AE2, le attività dell'ente iscritte in bilancio sono indicate al valore mediano del loro valore contabile, mentre le garanzie reali ricevute riutilizzate e i titoli di propria emissione vincolati diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni sono indicati al valore mediano del loro valore equo. Il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana.

Sono incluse anche le attività vincolate senza passività corrispondenti.

Tabella EU AE4: informazioni descrittive di accompagnamento

10.

Gli enti compilano la tabella EU AE4 di cui all'allegato XXXV del presente regolamento di esecuzione seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

a)

Informazioni descrittive generali relative ai gravami sulle attività, che comprendano:

(a)

la spiegazione di eventuali differenze tra l'ambito di consolidamento regolamentare usato ai fini dell'informativa sulle attività vincolate e l'ambito utilizzato per l'applicazione dei requisiti di liquidità su base consolidata conformemente alla parte due, titolo I, capo 2, del CRR, utilizzato per definire l'ammissibilità delle EHQLA e HQLA;

(b)

la spiegazione di eventuali differenze tra, da un lato, le attività costituite in garanzia e trasferite a norma della disciplina contabile applicabile e così come applicata dall'ente e, dall'altro, le attività vincolate e l'indicazione di eventuali disparità di trattamento delle operazioni, come nel caso in cui alcune operazioni siano ritenute causa di costituzione in garanzia o di trasferimento di attività, ma non di gravami sulle attività, o viceversa;

(c)

il valore dell'esposizione utilizzato ai fini dell'informativa e il modo in cui sono stati calcolati i valori mediani.

b)

Informazioni descrittive relative all'impatto del modello aziendale dell'ente sul suo livello di gravami e all'importanza dei gravami in relazione al modello di finanziamento (funding) dell'ente, che comprendano:

(a)

le principali fonti e tipi di gravame, specificando, se del caso, i gravami dovuti ad attività significative concernenti derivati, prestito di titoli, contratti di vendita con patto di riacquisto, emissione di obbligazioni garantite e cartolarizzazioni;

(b)

la struttura dei gravami tra i soggetti all'interno di un gruppo, in particolare se il livello di gravami del gruppo consolidato deriva da particolari soggetti e se vi sono gravami significativi infragruppo;

(c)

informazioni sull'eccesso di garanzia reale, in particolare per quanto riguarda le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni, e l'incidenza dell'eccesso di garanzia reale sui livelli di gravami;

(d)

ulteriori informazioni sui gravami sulle attività, le garanzie reali e gli elementi fuori bilancio e sulle fonti di gravame in qualsiasi valuta significativa diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni di cui all'articolo 415, paragrafo 2, del CRR;

(e)

una descrizione generale della quota degli elementi che figurano nella colonna 060 "Valore contabile delle attività non vincolate" del modello EU AE1, che l'ente non riterrebbe vincolabili nel corso normale della sua attività (ad esempio attività immateriali, tra cui avviamento, attività fiscali differite, immobili, impianti e altre immobilizzazioni, derivati, contratto di vendita con patto di riacquisto passivo e crediti su prestiti di azioni);

(f)

l'importo delle attività sottostanti e delle attività dell'aggregato di copertura di cartolarizzazioni mantenute e obbligazioni garantite mantenute, e se tali attività sottostanti e attività dell'aggregato di copertura sono vincolate o non vincolate, nonché l'importo delle relative cartolarizzazioni mantenute e obbligazioni garantite mantenute;

(g)

se pertinente per spiegare l'impatto del modello aziendale sul livello di gravami, maggiori informazioni (se del caso anche di carattere quantitativo) per ciascuno dei seguenti elementi:

(i)

l'importo e la tipologia delle attività vincolate e non vincolate incluse nella riga 120 del modello EU AE1;

(ii)

l'importo e la tipologia delle attività vincolate e degli elementi fuori bilancio inclusi nella riga 010 del modello EU AE3 che non sono associati a passività;

(h)

se del caso nel contesto dell'utilizzo dei gravami in relazione al modello aziendale, informazioni aggiuntive sulla ripartizione delle seguenti righe dei modelli EU AE1, EU AE2 ed EU AE3:

(i)

riga 120 del modello EU AE1 - "Altre attività";

(ii)

riga 230 del modello EU AE2 - "Altre garanzie reali ricevute";

(iii)

riga 010 del modello EU AE3 - "Valore contabile delle passività finanziarie selezionate" (soprattutto se una parte dei gravami sulle attività è associata a passività e un'altra parte non lo è).


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

(4)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(6)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).


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