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Document 32020R1201

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)

    C/2020/5520

    GU L 269 del 17/08/2020, p. 2–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/06/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1201/oj

    17.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 269/2


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE

    del 14 agosto 2020

    relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafi 1 e 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione (2) è applicata dal maggio 2015 allo scopo di prevenire l’ulteriore diffusione e l’introduzione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) («l’organismo nocivo specificato»). Tale decisione di esecuzione è stata aggiornata più volte per tenere conto degli elementi di prova scientifici e tecnici disponibili in quel momento.

    (2)

    Il 15 maggio 2019 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha pubblicato un nuovo parere scientifico (3) sul rischio per la sanità delle piante rappresentato dall’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione, riguardante in modo particolare il potenziale insediamento, la diffusione a breve e a lungo raggio, la durata del periodo asintomatico e l’impatto dell’organismo nocivo specificato come pure un aggiornamento sulle opzioni per la riduzione del rischio. Il 15 maggio 2019 l’Autorità ha pubblicato una relazione scientifica (4) sull’efficacia delle misure di controllo in planta dell’organismo nocivo specificato, che ha confermato quanto già indicato in precedenza, ossia che non sono attualmente disponibili misure di controllo per eliminare l’organismo nocivo specificato da una pianta malata in condizioni di campo aperto. Il 25 giugno 2019 l’Autorità ha pubblicato una scheda di sorveglianza fitosanitaria (pest survey card(5) sull’organismo nocivo specificato, che fornisce ulteriori elementi atti a garantire attività di indagine più mirate. Il 28 aprile 2020 l’Autorità ha aggiornato la banca dati delle specie vegetali risultate infette dall’organismo nocivo specificato nel mondo (6). L’8 giugno 2020 l’Autorità ha poi pubblicato le linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa (Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of Xylella fastidiosa) (7), che aiuteranno gli Stati membri nell’applicare il livello di confidenza e la prevalenza attesa proposta e nel preparare le attività di indagine da svolgere all’interno e all’esterno delle aree delimitate nel territorio dell’Unione.

    (3)

    I recenti sviluppi scientifici, gli esiti degli audit effettuati dalla Commissione negli Stati membri interessati e l’esperienza acquisita con l’attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 indicano la necessità di aggiornare tali misure al fine di garantire un approccio più mirato al controllo dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione.

    (4)

    A fini di chiarezza, la definizione di «piante ospiti» dovrebbe riferirsi a tutti i generi o a tutte le specie vegetali risultati infetti dall’organismo nocivo specificato nel mondo, mentre la definizione di «piante specificate» dovrebbe riferirsi esclusivamente alle piante ospiti risultate infette da una particolare sottospecie dell’organismo nocivo specificato. In tale contesto, e al fine di garantire una certa proporzionalità, alcune delle misure previste nel presente regolamento dovrebbero applicarsi solo alle piante ospiti e altre solo alle piante specificate.

    (5)

    Per poter disporre di un quadro più completo della presenza dell’organismo nocivo specificato, gli Stati membri dovrebbero intensificare le indagini annuali volte a rilevarla, in linea con le informazioni scientifiche e tecniche più recenti.

    (6)

    Al fine di eradicare l’organismo nocivo specificato e prevenirne l’ulteriore diffusione nel resto dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire aree delimitate costituite da una zona infetta e da una zona cuscinetto e applicare misure di eradicazione. La larghezza delle zone cuscinetto dovrebbe essere proporzionata al livello di rischio e alla capacità di diffusione del vettore.

    (7)

    In casi isolati di presenza dell’organismo nocivo specificato, non dovrebbe tuttavia essere obbligatorio stabilire un’area delimitata qualora sia possibile eliminare tale organismo nocivo dalle piante, di recente introduzione, in cui ne è stata riscontrata la presenza. Questo sarà l’approccio più proporzionato purché le indagini svolte nell’area interessata permettano di concludere che l’organismo nocivo specificato non vi si è insediato.

    (8)

    È opportuno concludere che l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato non è più possibile in determinate aree dell’Unione. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto essere autorizzati ad applicare in tali aree misure intese al contenimento, anziché all’eradicazione, dell’organismo nocivo specificato. Tali misure dovrebbero essere meno rigorose delle misure di eradicazione, ma dovrebbero assicurare un approccio diligente nelle indagini e azioni precauzionali rafforzate nelle rispettive zone cuscinetto e nella parte esterna delle zone infette, al fine di prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione.

    (9)

    Al fine di garantire la rimozione immediata delle piante infette e prevenire l’ulteriore diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione, è opportuno che il monitoraggio delle aree delimitate sia effettuato con cadenza annuale nel periodo più adatto dell’anno. Il monitoraggio dovrebbe inoltre riguardare in modo particolare i vettori presenti nell’area delimitata, al fine di determinare il rischio di ulteriore diffusione da parte dei vettori e di valutare l’efficacia delle misure fitosanitarie di controllo applicate contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi.

    (10)

    L’esperienza conferma, in linea con gli elementi di prova scientifici più recenti, che il controllo dei vettori, insieme all’eliminazione immediata dell’inoculo batterico, è fondamentale per prevenire l’ulteriore diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire la corretta applicazione dei trattamenti fitosanitari, prima della rimozione delle piante e anche nel corso dell’anno, contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi. Tali trattamenti dovrebbero comprendere trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori e si dovrebbero privilegiare per quanto possibile le soluzioni non chimiche.

    (11)

    Le specie vegetali notoriamente sensibili alle sottospecie dell’organismo nocivo specificato rilevate nell’area delimitata e che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in tale area delimitata, o che sono state spostate attraverso tale area, hanno maggiori probabilità di essere state contagiate dall’organismo nocivo specificato. È pertanto proporzionato stabilire prescrizioni speciali per gli spostamenti all’interno dell’Unione solo per quanto riguarda le piante specificate. È inoltre proporzionato applicare prescrizioni meno rigorose agli spostamenti di tali piante all’interno delle zone infette, o dalle zone infette alle zone cuscinetto, rispetto a quelle applicate ai loro spostamenti in uscita dalle aree delimitate.

    (12)

    Al fine di agevolare gli scambi e tutelare nel contempo la sanità delle piante, e tenuto conto della natura dell’organismo nocivo specificato, è opportuno che le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali tale organismo nocivo non è presente siano accompagnate, al momento dell’introduzione nell’Unione, da un certificato fitosanitario contenente una dichiarazione supplementare che attesti che il paese in questione è indenne dall’organismo nocivo specificato.

    (13)

    Al fine di garantire che le piante ospiti introdotte nell’Unione a partire da aree di paesi terzi nelle quali è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato siano indenni da tale organismo nocivo, le prescrizioni applicabili alla loro introduzione nell’Unione dovrebbero essere simili a quelle stabilite per gli spostamenti delle piante specificate originarie di aree delimitate.

    (14)

    Alla luce dei più recenti elementi di prova scientifici e tecnici, è inoltre opportuno che i paesi terzi intensifichino le attività di indagine svolte per confermare l’assenza dell’organismo nocivo specificato in aree del loro territorio o in siti di produzione a partire dai quali sono autorizzate le esportazioni nell’Unione.

    (15)

    È opportuno stabilire norme relative ai controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate in uscita dalle aree delimitate verso il resto del territorio dell’Unione e sull’introduzione nell’Unione di piante ospiti provenienti da paesi terzi. Tali norme dovrebbero essere proporzionate ed efficaci e tenere conto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

    (16)

    È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2015/789.

    (17)

    Per quanto riguarda le attività di indagine svolte in aree del territorio dell’Unione in cui è nota l’assenza dell’organismo nocivo o in cui si applica una deroga alla definizione di aree delimitate, nonché in aree o siti di produzione di paesi terzi, è opportuno concedere agli Stati membri e ai paesi terzi un periodo di tempo sufficiente per progettare tali attività in modo che forniscano il livello di confidenza statistica richiesto. Le prescrizioni relative a tali attività di indagine dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2023.

    (18)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    «organismo nocivo specificato»: Xylella fastidiosa (Wells et al.) e tutte le sue sottospecie;

    b)

    «piante ospiti»: tutte le piante da impianto, escluse le sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencati nell’allegato I;

    c)

    «piante specificate»: piante ospiti da impianto, escluse le sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencati nell’allegato II e notoriamente sensibili a sottospecie specifiche dell’organismo nocivo specificato.

    CAPO II

    INDAGINI ANNUALI SULLA PRESENZA DELL’ORGANISMO NOCIVO SPECIFICATO E PIANI DI EMERGENZA

    Articolo 2

    Indagini relative all’organismo nocivo specificato nei territori degli Stati membri

    1.   Gli Stati membri svolgono indagini annuali sulle piante ospiti per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato nei rispettivi territori.

    2.   Tali indagini sono effettuate dalle autorità competenti o sotto la supervisione ufficiale di queste ultime.

    3.   Le suddette indagini sono eseguite in base al livello di rischio. Esse si svolgono all’aperto, incluso nei campi per la coltivazione, nei frutteti, nei vigneti, nonché nei vivai, nei centri per il giardinaggio e/o nei centri di vendita, nelle aree naturali e in altri luoghi pertinenti.

    4.   Tali indagini consistono nel prelievo di campioni e nella realizzazione di prove sulle piante da impianto. Tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»), il piano dell’indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di rilevare, all’interno dello Stato membro interessato, un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %.

    5.   Le suddette indagini sono effettuate in periodi adatti dell’anno per quanto riguarda la possibilità di rilevare l’organismo nocivo specificato, tenendo conto della biologia di tale organismo nocivo e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante ospiti nonché delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa.

    6.   La presenza dell’organismo nocivo specificato è monitorata mediante una delle analisi molecolari elencate nell’allegato IV. Se si ottengono risultati positivi in aree diverse dalle aree delimitate, la presenza dell’organismo nocivo specificato è confermata dal risultato positivo di un’ulteriore analisi molecolare tra quelle elencate in tale allegato, diretta a parti diverse del genoma. Le analisi sono effettuate sullo stesso campione vegetale, o se pertinente per l’analisi molecolare utilizzata a fini di conferma, sullo stesso estratto vegetale.

    7.   L’identificazione delle sottospecie dell’organismo nocivo specificato è effettuata su ogni specie vegetale risultata infetta dall’organismo nocivo specificato nell’area delimitata interessata. Tale identificazione è effettuata per mezzo delle analisi molecolari elencate nell’allegato IV, sezione B.

    8.   Gli Stati membri riferiscono i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 conformemente all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031.

    Articolo 3

    Piani di emergenza

    1.   Ogni Stato membro istituisce un piano di emergenza. Il piano di emergenza definisce le azioni da intraprendere nel suo territorio per quanto riguarda:

    a)

    l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, come indicato agli articoli da 7 a 11;

    b)

    gli spostamenti delle piante specificate all’interno dell’Unione, come indicato agli articoli da 19 a 26;

    c)

    i controlli ufficiali da effettuare sugli spostamenti delle piante specificate all’interno dell’Unione e delle piante ospiti verso l’Unione, come indicato agli articoli 32 e 33.

    Ogni Stato membro aggiorna il proprio piano di emergenza, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno. I piani di emergenza istituiti a norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 sono aggiornati entro il 31 dicembre 2020.

    2.   Oltre agli elementi di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, il piano di emergenza comprende tutti gli elementi seguenti:

    a)

    le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili queste ulteriori risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell’organismo nocivo specificato;

    b)

    norme che precisino le procedure per l’identificazione dei proprietari delle piante da rimuovere, per la notifica dell’ordine di rimozione e per l’accesso alle proprietà private.

    CAPO III

    AREE DELIMITATE

    Articolo 4

    Definizione di aree delimitate

    1.   Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un’area delimitata.

    Qualora sia confermata solo la presenza di una o più particolari sottospecie dell’organismo nocivo specificato, lo Stato membro interessato può delimitare un’area in relazione unicamente a tali sottospecie.

    Qualora la conferma della presenza di una sottospecie sia in corso, lo Stato membro interessato delimita tale area in relazione all’organismo nocivo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie.

    2.   L’area delimitata è costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto.

    La zona infetta ha un raggio di almeno 50 m attorno alla pianta che è risultata infetta dall’organismo nocivo specificato.

    La larghezza della zona cuscinetto è la seguente:

    a)

    almeno 2,5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell’adozione delle misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11;

    b)

    almeno 5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell’adozione delle misure di contenimento di cui agli articoli da 12 a 17.

    3.   La Commissione aggiorna e pubblica un elenco delle aree delimitate stabilite dagli Stati membri, quali notificate a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031.

    Articolo 5

    Deroghe alla definizione di aree delimitate

    1.   In deroga all’articolo 4, la zona cuscinetto attorno alla zona infetta stabilita a fini di eradicazione può essere ridotta a una larghezza non inferiore a 1 km se è possibile concludere, con un livello elevato di confidenza, che la presenza iniziale dell’organismo nocivo specificato non ne ha comportato la diffusione e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    tutte le piante specificate situate nella zona infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario, sono state immediatamente sottoposte a campionamento e rimosse;

    b)

    da quando sono state adottate le misure di eradicazione nessun’altra pianta è risultata infetta dall’organismo nocivo specificato nella zona infetta, in base a prove ufficiali eseguite almeno una volta nel corso dell’anno, tenendo conto della scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa;

    c)

    almeno una volta nel primo anno successivo all’identificazione dell’organismo nocivo specificato è stata effettuata un’indagine in una zona con una larghezza minima di 2,5 km attorno alla zona infetta, da cui è risultato che l’organismo nocivo specificato non è presente in tale zona. Lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le piante ospiti situate in tale zona. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 90 %, tenendo presente che i primi 400 m attorno alle piante infette presentano un livello di rischio più elevato rispetto all’altra parte dell’area in questione;

    d)

    da quando sono state adottate le misure di eradicazione, nella zona infetta e nelle sue immediate vicinanze non sono stati rilevati vettori che trasportano l’organismo nocivo specificato, in base a prove eseguite due volte durante la stagione di volo del vettore e conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. Tali prove permettono di concludere che la diffusione naturale dell’organismo nocivo specificato è esclusa.

    2.   Lo Stato membro interessato, se riduce la larghezza della zona cuscinetto a norma del paragrafo 1, notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi che giustificano tale riduzione.

    3.   In deroga all’articolo 4, lo Stato membro interessato può decidere di non stabilire immediatamente un’area delimitata se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    vi sono elementi di prova attestanti che l’organismo nocivo specificato è stato introdotto di recente nell’area insieme alle piante su cui è stato rilevato o che l’organismo nocivo specificato è stato rilevato in un sito dotato di protezione fisica contro i vettori di tale organismo nocivo;

    b)

    i risultati delle attività di ispezione indicano che tali piante erano già infette prima di essere introdotte nell’area interessata;

    c)

    non sono stati rilevati vettori che trasportano l’organismo nocivo specificato, in base a prove eseguite in prossimità delle piante in questione.

    4.   Nel caso di cui al paragrafo 3 lo Stato membro interessato:

    a)

    effettua, nell’area in cui la presenza dell’organismo nocivo specificato è stata confermata per la prima volta, un’indagine annuale per almeno due anni allo scopo di determinare se altre piante siano state contagiate e se sia opportuno adottare ulteriori misure;

    b)

    notifica alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi per i quali non stabilisce un’area delimitata e l’esito dell’indagine di cui alla lettera a) non appena disponibile.

    Articolo 6

    Revoca delle aree delimitate

    1.   Se, in base alle indagini di cui all’articolo 10, in un’area delimitata non viene rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato per un periodo di quattro anni, la delimitazione può essere revocata. In tali casi lo Stato membro interessato trasmette una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.

    2.   In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato, qualora abbia ridotto la zona cuscinetto a una larghezza non inferiore a 1 km conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, può revocare l’area delimitata 12 mesi dopo la sua definizione iniziale se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

    a)

    a seguito delle misure adottate a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, si conclude, con un livello elevato di confidenza, che la presenza iniziale dell’organismo nocivo specificato era un caso isolato e che non vi è stata alcuna ulteriore diffusione nella rispettiva area delimitata;

    b)

    il più vicino possibile al momento della revoca, sono state eseguite prove ufficiali all’interno dell’area delimitata, tenendo conto della scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %.

    3.   In caso di revoca di un’area delimitata a norma del paragrafo 2, le piante specificate situate nell’area delimitata stabilita in precedenza sono sottoposte a indagini intensive nel corso dei due anni successivi. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %.

    4.   Quando revoca l’area delimitata 12 mesi dopo la sua definizione iniziale, lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi che giustificano tale revoca.

    CAPO IV

    MISURE DI ERADICAZIONE

    Articolo 7

    Rimozione delle piante

    1.   Lo Stato membro interessato rimuove immediatamente dalla zona infetta:

    a)

    le piante notoriamente infette dall’organismo nocivo specificato;

    b)

    le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;

    c)

    le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario;

    d)

    le piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell’area delimitata;

    e)

    le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato.

    2.   Quando rimuove le piante di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato prende tutte le precauzioni necessarie e organizza la rimozione in base al livello di rischio rappresentato da tali piante.

    3.   In deroga al paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli Stati membri possono decidere che non è necessario rimuovere singole piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    le piante specificate interessate sono sottoposte ogni anno a ispezione, campionamento e prove mediante una delle analisi molecolari elencate nell’allegato IV ed è confermato che non sono infette dall’organismo nocivo specificato;

    b)

    le singole piante specificate o l’area interessata sono sottoposte ad adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi. Tali trattamenti possono comprendere metodi chimici, biologici o meccanici, in funzione delle condizioni locali.

    Articolo 8

    Misure contro i vettori dell’organismo nocivo specificato

    1.   Lo Stato membro interessato applica nella zona infetta adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi. Esso applica tali trattamenti prima della rimozione delle piante di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e nel corso di tale rimozione. Tali trattamenti comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, in funzione delle condizioni locali.

    2.   Lo Stato membro interessato applica pratiche agricole per il controllo della popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi, nella zona infetta e nella zona cuscinetto. Esso applica tali pratiche nel periodo più adatto dell’anno, indipendentemente dalla rimozione delle piante interessate. Tali pratiche comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, a seconda dei casi, in funzione delle condizioni locali.

    Articolo 9

    Distruzione delle piante

    1.   Lo Stato membro interessato distrugge le piante e le parti di piante di cui all’articolo 7, paragrafo 1, in modo da garantire che l’organismo nocivo specificato non si diffonda, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all’interno della zona infetta oppure, a condizione che tali piante o parti di piante siano coperte da una rete di protezione contro i vettori, il più vicino possibile a tale luogo.

    2.   Lo Stato membro interessato può decidere, in base al livello di rischio, di limitare la distruzione unicamente ai rami e al fogliame e di sottoporre il relativo legno al trattamento fitosanitario di cui all’articolo 8, paragrafo 1. L’apparato radicale di tali piante è rimosso o devitalizzato, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli.

    Articolo 10

    Sorveglianza annuale dell’area delimitata

    Lo Stato membro interessato monitora, nei periodi più adatti, la presenza dell’organismo nocivo specificato nell’intera area delimitata mediante indagini annuali, conformemente all’articolo 2, paragrafi 5 e 6, e tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa.

    Nelle zone infette lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le piante ospiti, comprese le piante specificate che non sono state rimosse a norma dell’articolo 7, paragrafo 1. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dello 0,5 % con un livello di confidenza almeno del 90 %.

    Nelle zone cuscinetto lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le piante ospiti, come pure le altre piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 90 %, tenendo presente che i primi 400 m attorno alle zone infette presentano un livello di rischio più elevato.

    Lo Stato membro interessato monitora anche la presenza dell’organismo nocivo specificato nei vettori che si trovano nell’area delimitata al fine di determinare il rischio di ulteriore diffusione rappresentato dai vettori e di valutare l’efficacia delle misure fitosanitarie di controllo applicate conformemente all’articolo 8.

    Articolo 11

    Altre misure pertinenti per l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato

    1.   Lo Stato membro interessato adotta qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie («ISPM») n. 9 (9), e all’applicazione di un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 (10).

    2.   Lo Stato membro interessato adotta misure volte ad affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta tale da impedire, ostacolare o ritardare l’eradicazione, per quanto riguarda in particolare la distruzione adeguata di tutte le piante infette o sospettate di esserlo, l’accessibilità del luogo in cui sono situate, la proprietà (pubblica o privata) o la persona o entità che ne è responsabile.

    3.   Lo Stato membro interessato effettua adeguate indagini per individuare l’origine dell’infezione. Esso rintraccia le piante ospiti associate al caso di infezione in questione, comprese quelle che sono state spostate prima della definizione dell’area delimitata. I risultati di tali indagini sono comunicati alla Commissione e agli Stati membri di cui sono originarie le piante interessate, agli Stati membri attraverso i quali tali piante sono state spostate e agli Stati membri nei quali tali piante sono state introdotte.

    CAPO V

    MISURE DI CONTENIMENTO

    Articolo 12

    Disposizioni generali

    L’autorità competente dello Stato membro interessato può decidere di applicare le misure di contenimento di cui agli articoli da 13 a 17, anziché misure di eradicazione, in una zona infetta elencata nell’allegato III.

    Articolo 13

    Rimozione di piante in una zona infetta elencata nell’allegato III

    1.   Lo Stato membro interessato rimuove tutte le piante che sono risultate infette dall’organismo nocivo specificato in base al monitoraggio di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

    Tale rimozione è effettuata immediatamente dopo l’identificazione ufficiale della presenza dell’organismo nocivo specificato o, se l’organismo nocivo specificato è rilevato al di fuori della stagione di volo del vettore, prima della stagione di volo successiva. Sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato e dei suoi vettori durante e dopo la rimozione.

    2.   In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere, per scopi scientifici, di non rimuovere le piante che sono risultate infette dall’organismo nocivo specificato nei siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b).

    Articolo 14

    Misure contro i vettori dell’organismo nocivo specificato nelle zone infette elencate nell’allegato III

    1.   Lo Stato membro interessato applica adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi, alle piante di cui all’articolo 13, paragrafo 1, prima della loro rimozione e attorno alle piante di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Tali trattamenti comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, in funzione delle condizioni locali.

    2.   Nelle aree di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), lo Stato membro interessato applica pratiche agricole per il controllo della popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi, nel periodo più adatto di ogni anno. Tali pratiche comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, in funzione delle condizioni locali.

    Articolo 15

    Sorveglianza annuale delle zone infette elencate nell’allegato III

    1.   Lo Stato membro interessato, almeno nelle parti della zona infetta di cui al paragrafo 2, sottopone immediatamente a campionamento e prove, in un raggio di 50 m attorno alle piante che sono risultate infette dall’organismo nocivo specificato, le seguenti piante:

    a)

    tutte le piante specificate appartenenti alla specie delle piante specificate che sono risultate infette nella stessa area delimitata; e

    b)

    tutte le altre piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo.

    2.   Lo Stato membro interessato monitora, nei periodi più adatti, la presenza dell’organismo nocivo specificato mediante indagini annuali, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa. Tale monitoraggio è effettuato almeno nelle parti seguenti della zona infetta elencata nell’allegato III:

    a)

    in un’area di almeno 5 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto;

    b)

    in prossimità di siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale situati al di fuori dell’area di cui alla lettera a) e designati a tal fine dallo Stato membro.

    In tali parti della zona infetta lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le specie di piante ospiti risultate infette nell’area delimitata, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6. A tal fine, tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dello 0,7 % con un livello di confidenza almeno del 90 %. Lo Stato membro sottopone a campionamento e prove anche la popolazione di vettori per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato.

    3.   Il paragrafo 2, lettera a), non si applica nel caso delle isole che sono sottoposte nella loro totalità a misure di contenimento e che si trovano a più di 5 km di distanza dal territorio terrestre dell’Unione più vicino.

    4.   Nelle zone cuscinetto lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le piante ospiti come pure le altre piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo. A tal fine, tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 90 %, tenendo presente che i primi 400 m attorno alle zone infette presentano un livello di rischio più elevato.

    5.   Lo Stato membro monitora la presenza dell’organismo nocivo specificato nei vettori nelle parti della zona infetta di cui al paragrafo 2 e nella zona cuscinetto al fine di determinare il rischio di ulteriore diffusione rappresentato dai vettori e di valutare l’efficacia delle misure fitosanitarie di controllo applicate conformemente all’articolo 14.

    Articolo 16

    Distruzione delle piante

    1.   Lo Stato membro interessato, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all’interno della zona infetta elencata nell’allegato III, distrugge le piante e le parti di piante che sono risultate infette dall’organismo nocivo specificato, in modo da garantire che quest’ultimo non si diffonda.

    2.   Lo Stato membro interessato, qualora concluda che tali piante non comportano alcun rischio di ulteriore diffusione dell’organismo nocivo specificato, può decidere di limitare la distruzione unicamente ai rami e al fogliame e di sottoporre il relativo legno a trattamenti fitosanitari adeguati conformemente all’articolo 14, paragrafo 1. L’apparato radicale di tali piante è rimosso o devitalizzato, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli.

    Articolo 17

    Altre misure pertinenti per il contenimento dell’organismo nocivo specificato

    Lo Stato membro interessato adotta misure volte ad affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta tale da impedire, ostacolare o ritardare il contenimento, per quanto riguarda in particolare la distruzione adeguata di tutte le piante infette o sospettate di esserlo, l’accessibilità del luogo in cui sono situate, la proprietà (pubblica o privata) o la persona o entità che ne è responsabile.

    CAPO VI

    IMPIANTO DI PIANTE SPECIFICATE IN ZONE INFETTE

    Articolo 18

    Autorizzazione dell’impianto di piante specificate in zone infette

    L’impianto di piante specificate in zone infette può essere autorizzato dallo Stato membro interessato solo in uno dei casi seguenti:

    a)

    le piante specificate in questione sono coltivate in siti di produzione a prova di insetto indenni dall’organismo nocivo specificato e dai suoi vettori;

    b)

    le piante specificate in questione appartengono di preferenza a varietà che si sono dimostrate resistenti o tolleranti all’organismo nocivo specificato e sono piantate nelle zone infette elencate nell’allegato III, ma al di fuori dell’area di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a);

    c)

    le piante specificate in questione appartengono alla stessa specie delle piante sottoposte a prove e risultate indenni dall’organismo nocivo specificato in base alle attività di indagine svolte almeno negli ultimi due anni conformemente all’articolo 10 e sono piantate nelle zone infette stabilite a fini di eradicazione.

    CAPO VII

    SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL’INTERNO DELL’UNIONE

    Articolo 19

    Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in siti di produzione autorizzati situati in tale area delimitata

    Gli spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in un sito di produzione situato in tale area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    le piante specificate sono state coltivate per il loro intero ciclo di produzione in un sito autorizzato conformemente all’articolo 24 o sono presenti in tale sito almeno dagli ultimi tre anni;

    b)

    per tutto il periodo di crescita delle piante specificate, nel sito non è stata riscontrata la presenza né dell’organismo nocivo specificato né dei suoi vettori;

    c)

    le piante specificate sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell’anno per mantenere l’indennità dai vettori dell’organismo nocivo specificato. Tali trattamenti comprendono, a seconda dei casi, metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali;

    d)

    le piante specificate sono trasportate attraverso l’area delimitata o al suo interno in contenitori o imballaggi chiusi, atti a garantire che l’infezione da parte dell’organismo nocivo specificato o dei suoi vettori non possa verificarsi;

    e)

    il più vicino possibile al momento dello spostamento le piante specificate sono state sottoposte ad analisi molecolare per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato in base a uno dei metodi di prova elencati nell’allegato IV, con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %.

    Articolo 20

    Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate che non sono mai risultate infette in tale area delimitata

    Gli spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate che non sono mai risultate infette in tale area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    le piante specificate sono state coltivate in un sito che appartiene ad un operatore professionale registrato conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;

    b)

    le piante specificate appartengono a specie di piante che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in un’area delimitata e che sono state sottoposte, nei tre anni successivi alla definizione dell’area delimitata, ad attività di indagine come indicato agli articoli 10 e 15 e non sono mai risultate infette dall’organismo nocivo specificato;

    c)

    le specie di piante specificate di cui alla lettera b) sono pubblicate nella banca dati della Commissione relativa alle piante ospiti che non sono notoriamente infette in tale area delimitata;

    d)

    le piante specificate sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell’anno per mantenere l’indennità dai vettori dell’organismo nocivo specificato. Tali trattamenti comprendono, a seconda dei casi, metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali;

    e)

    il più vicino possibile al momento dello spostamento i lotti delle piante specificate sono stati sottoposti dall’autorità competente ad ispezione e ad analisi molecolare, con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %;

    f)

    il più vicino possibile al momento dello spostamento i lotti delle piante specificate sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro tutti i vettori dell’organismo nocivo specificato.

    Articolo 21

    Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in vitro per l’intero ciclo di produzione in tale area delimitata

    Gli spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in vitro per l’intero ciclo di produzione in tale area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    le piante specificate sono state coltivate per l’intero ciclo di produzione in un sito autorizzato conformemente all’articolo 24;

    b)

    le piante specificate sono state coltivate in un contenitore trasparente in condizioni sterili e soddisfano una delle condizioni seguenti:

    i)

    sono state coltivate a partire da sementi;

    ii)

    sono state moltiplicate, in condizioni sterili, a partire da piante madri che hanno trascorso l’intero ciclo vitale in un’area del territorio dell’Unione indenne dall’organismo nocivo specificato e che sono state sottoposte a prove da cui sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato;

    iii)

    sono state moltiplicate, in condizioni sterili, a partire da piante madri che sono state coltivate in un sito conforme alle condizioni di cui all’articolo 19 e che sono state sottoposte a prove, con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %, da cui sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato;

    c)

    le piante specificate sono trasportate attraverso l’area delimitata, o al suo interno, in un contenitore in condizioni sterili, in modo da escludere la possibilità di infezione da parte dell’organismo nocivo specificato tramite i suoi vettori.

    Articolo 22

    Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante di Vitis in riposo vegetativo coltivate per parte de loro ciclo vitale in tale area delimitata

    Gli spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante di Vitis in riposo vegetativo destinate all’impianto, escluse le sementi, che sono state coltivate per parte del loro ciclo vitale in tale area delimitata e che figurano nell’elenco delle piante specificate per detta area possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    le piante sono state coltivate in un sito che appartiene ad un operatore registrato conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;

    b)

    il più vicino possibile al momento dello spostamento le piante sono state sottoposte a un opportuno trattamento di termoterapia in un impianto di trattamento autorizzato e controllato dall’autorità competente in materia, in cui le piante in riposo vegetativo sono sommerse per 45 minuti in acqua riscaldata a 50 °C.

    Articolo 23

    Spostamenti all’interno delle zone infette, all’interno delle zone cuscinetto, e dalle zone cuscinetto alle rispettive zone infette, di piante specificate coltivate per parte del loro ciclo vitale in un’area delimitata

    Gli spostamenti all’interno delle zone infette, all’interno delle zone cuscinetto, e dalle zone cuscinetto alle rispettive zone infette, di piante specificate che sono state coltivate almeno per parte del loro ciclo vitale in un’area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    le piante specificate sono state coltivate in un sito che appartiene ad un operatore registrato conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;

    b)

    tale sito è sottoposto ogni anno a campionamento e prove dall’autorità competente per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa;

    c)

    i risultati dell’ispezione annuale e delle prove effettuate su un campione rappresentativo confermano l’assenza dell’organismo nocivo specificato;

    d)

    le piante specificate sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell’anno per mantenere l’indennità dai vettori dell’organismo nocivo specificato. Tali trattamenti comprendono, a seconda dei casi, metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali;

    e)

    gli operatori professionali chiedono alla persona che riceve tali piante di firmare una dichiarazione attestante che le piante in questione non saranno spostate fuori da tali zone.

    Articolo 24

    Autorizzazione dei siti di produzione

    1.   L’autorità competente può autorizzare un sito di produzione ai fini degli articoli 19 e 21 solo se esso soddisfa tutte le condizioni seguenti:

    a)

    è registrato conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;

    b)

    è stato autorizzato dall’autorità competente come sito dotato di protezione fisica contro l’organismo nocivo specificato e i suoi vettori;

    c)

    è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni da parte dell’autorità competente, nel periodo più adatto.

    2.   Le autorità competenti, se durante le ispezioni annuali rilevano la presenza dell’organismo nocivo specificato o danni alla protezione fisica di cui al paragrafo 1, lettera b), revocano immediatamente l’autorizzazione del sito e sospendono temporaneamente gli spostamenti delle piante specificate in uscita dalle aree delimitate interessate e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto.

    3.   Ogni Stato membro istituisce e aggiorna un elenco di tutti i siti autorizzati conformemente al paragrafo 1.

    Esso trasmette tale elenco alla Commissione e agli altri Stati membri immediatamente dopo averlo istituito o aggiornato.

    Articolo 25

    Spostamenti all’interno dell’Unione di piante specificate che non sono mai state coltivate all’interno di un’area delimitata

    1.   Le piante specificate che non sono mai state coltivate all’interno di un’area delimitata possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se sono state coltivate in un sito che soddisfa le condizioni seguenti:

    a)

    appartiene ad un operatore professionale registrato conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 ed è sottoposto a ispezione annuale da parte dell’autorità competente;

    b)

    è sottoposto, in funzione del livello di rischio, a campionamento e prove per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, con l’utilizzo di uno dei metodi di prova elencati nell’allegato IV e tenuto conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa.

    2.   In deroga al paragrafo 1, le piante da impianto, escluse le sementi, di Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb possono essere spostate per la prima volta all’interno dell’Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)

    sono state coltivate in un sito che è sottoposto a ispezione annuale dall’autorità competente;

    b)

    il sito è sottoposto a campionamento e prove per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, tenuto conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa e con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %.

    Articolo 26

    Spostamenti all’interno dell’Unione di piante madri di pre-base o di materiali pre-base che sono stati coltivati al di fuori di un’area delimitata

    Le piante madri di pre-base quali definite all’articolo 1, punto 3, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione (11) o i materiali pre-base quali definiti all’articolo 2, punto 5, della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (12) appartenenti alle specie Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, P. amygdalus x P. persica, P. armeniaca L., P. avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. domestica x P. salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch e P. salicina Lindley, che sono stati coltivati al di fuori di un’area delimitata e hanno trascorso almeno parte del loro ciclo vitale al di fuori di strutture a prova di insetto, possono essere spostati all’interno dell’Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)

    sono stati certificati conformemente all’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione (13);

    b)

    entro il termine più breve possibile prima dello spostamento, sono stati sottoposti a ispezione visiva, campionamento e analisi molecolare per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, effettuati conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie.

    Articolo 27

    Passaporti delle piante

    Le piante di cui agli articoli da 19 a 26 sono spostate all’interno dell’Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 78 a 95 del regolamento (UE) 2016/2031.

    Per le piante specificate di cui all’articolo 23 si applicano le condizioni supplementari seguenti:

    a)

    se sono spostate unicamente all’interno delle zone infette, l’indicazione «Zona infetta — XYLEFA» è inserita accanto al codice di tracciabilità di cui all’allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031;

    b)

    se sono spostate all’interno della zona cuscinetto, o dalla zona cuscinetto nella zona infetta, l’indicazione «Zona cuscinetto e Zona infetta — XYLEFA» è inserita accanto al codice di tracciabilità di cui all’allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031.

    CAPO VIII

    INTRODUZIONE NELL’UNIONE DI PIANTE OSPITI

    Articolo 28

    Introduzione nell’Unione di piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota l’assenza dell’organismo nocivo specificato

    Le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota l’assenza dell’organismo nocivo specificato possono essere introdotte nell’Unione solo sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)

    l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che l’organismo nocivo specificato risulta non essere presente nel paese in base all’ispezione, al campionamento e all’analisi molecolare effettuati dall’autorità competente, con l’utilizzo di uno dei metodi di prova elencati nell’allegato IV, e conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di rilevare a livello nazionale un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %;

    b)

    le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario attestante, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che l’organismo nocivo specificato non è presente nel paese;

    c)

    le piante ospiti sono state coltivate in un sito sottoposto dall’autorità competente a un’ispezione annuale e, in funzione del livello di rischio, a campionamento e prove di cui all’allegato IV, effettuati su tali piante in periodi adatti per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato;

    d)

    le piante da impianto, escluse le sementi, di Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono state coltivate in un sito sottoposto dall’autorità competente a un’ispezione annuale e a campionamento e prove di cui all’allegato IV, effettuati su tali piante in periodi adatti per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %;

    e)

    al loro ingresso nell’Unione le piante ospiti sono state controllate dall’autorità competente conformemente all’articolo 33 e la presenza dell’organismo nocivo specificato non è stata rilevata.

    Articolo 29

    Introduzione nell’Unione di piante ospiti originarie di un’area indenne dall’organismo nocivo di un paese infetto

    Le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato possono essere introdotte nell’Unione solo sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    le piante ospiti sono originarie di un’area che è stata dichiarata indenne dall’organismo nocivo specificato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante interessata conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e in base a indagini ufficiali comprendenti campionamento e prove, effettuate con uno dei metodi di prova elencati nell’allegato IV. Tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %;

    b)

    l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione il nome della suddetta area;

    c)

    le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario attestante, alla rubrica «Luogo di origine», che le piante ospiti interessate hanno trascorso l’intero ciclo vitale nell’area di cui alla lettera a), con l’indicazione specifica del nome dell’area;

    d)

    le piante ospiti sono state coltivate in un sito sottoposto dall’autorità competente a un’ispezione annuale e, in funzione del livello di rischio, a campionamento e prove di cui all’allegato IV, effettuati su tali piante in periodi adatti per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato;

    e)

    le piante da impianto, escluse le sementi, di Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono state coltivate in un sito sottoposto dall’autorità competente a un’ispezione annuale e a campionamento e prove di cui all’allegato IV, effettuati su tali piante in periodi adatti per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %;

    f)

    al loro ingresso nell’Unione le piante ospiti sono state controllate dall’autorità competente conformemente all’articolo 33 e la presenza dell’organismo nocivo specificato non è stata rilevata.

    Articolo 30

    Introduzione nell’Unione di piante ospiti originarie di un sito di produzione indenne dall’organismo nocivo di un paese infetto

    1.   Le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato possono essere introdotte nell’Unione solo sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)

    le piante ospiti sono originarie di un sito di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha autorizzato come indenne dall’organismo nocivo conformemente all’articolo 31;

    b)

    l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l’elenco dei siti di produzione indenni dall’organismo nocivo, con l’indicazione della loro ubicazione all’interno del paese;

    c)

    le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario:

    i)

    che attesta, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che le piante ospiti sono state prodotte per l’intero ciclo di produzione in uno o più siti autorizzati come indenni dall’organismo nocivo dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente all’articolo 31 e che sono state trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a garantire che l’infezione da parte dell’organismo nocivo specificato tramite i suoi vettori non possa verificarsi;

    ii)

    che riporta, alla rubrica «Luogo di origine», il nome o il codice del sito o dei siti di produzione indenni dall’organismo nocivo;

    d)

    al loro ingresso nell’Unione le piante ospiti sono state controllate dall’autorità competente conformemente all’articolo 33 e la presenza dell’organismo nocivo specificato non è stata rilevata.

    2.   Le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato e che sono state coltivate in vitro per l’intero ciclo di produzione possono essere introdotte nell’Unione solo sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)

    le piante specificate soddisfano una delle condizioni seguenti:

    i)

    sono state coltivate a partire da sementi;

    ii)

    sono state moltiplicate, in condizioni sterili, a partire da piante madri che hanno trascorso l’intero ciclo vitale in un’area indenne dall’organismo nocivo specificato e che sono state sottoposte a prove da cui sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato;

    iii)

    sono state moltiplicate, in condizioni sterili, a partire da piante madri che sono state coltivate in un sito conforme alle condizioni di cui all’articolo 31 e che sono state sottoposte a prove da cui sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato;

    b)

    le piante ospiti sono state coltivate in un sito di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha autorizzato come indenne dall’organismo nocivo conformemente all’articolo 31;

    c)

    l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l’elenco dei siti di produzione indenni dall’organismo nocivo, con l’indicazione della loro ubicazione all’interno del paese;

    d)

    le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario:

    i)

    che attesta, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che le piante ospiti sono state prodotte in vitro per l’intero ciclo di produzione in uno o più siti autorizzati come indenni dall’organismo nocivo dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente all’articolo 31 e che sono state trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a garantire che l’infezione da parte dell’organismo nocivo specificato o dei suoi vettori noti non possa verificarsi;

    ii)

    che riporta, alla rubrica «Luogo di origine», il nome o il codice del sito di produzione indenne dall’organismo nocivo.

    Articolo 31

    Autorizzazione dei siti di produzione come indenni dall’organismo nocivo

    Un sito di produzione può essere autorizzato come indenne dall’organismo nocivo solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    il sito di produzione è stato dichiarato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante come sito a prova di insetto indenne dall’organismo nocivo specificato e dai suoi vettori conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

    b)

    il sito di produzione è stato sottoposto a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell’anno per mantenere l’indennità dai vettori dell’organismo nocivo specificato. Tali trattamenti comprendono metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali;

    c)

    il sito di produzione è sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni da parte dell’autorità competente, nel periodo più adatto;

    d)

    il più vicino possibile al momento dello spostamento le piante ospiti originarie del sito di produzione sono state sottoposte ad analisi molecolare per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato in base a uno dei metodi di prova elencati nell’allegato IV, con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 90 %.

    Le autorità competenti, se durante le ispezioni annuali rilevano la presenza dell’organismo nocivo specificato o danni che compromettono le condizioni a prova di insetto del sito di produzione indenne dall’organismo nocivo, revocano immediatamente l’autorizzazione del sito e sospendono temporaneamente gli spostamenti delle piante ospiti. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

    CAPO IX

    CONTROLLI UFFICIALI SUGLI SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL’INTERNO DELL’UNIONE E DELLE PIANTE OSPITI VERSO L’UNIONE

    Articolo 32

    Controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate all’interno dell’Unione

    1.   Gli Stati membri svolgono controlli ufficiali regolari sulle piante specificate che sono spostate fuori da un’area delimitata o che sono spostate da una zona infetta a una zona cuscinetto.

    2.   Tali controlli sono effettuati almeno presso i luoghi, compresi strade, porti e aeroporti, in cui le piante ospiti sono spostate da zone infette a zone cuscinetto o altre parti del territorio dell’Unione.

    3.   Tali controlli comprendono un controllo documentale e un controllo di identità delle piante specificate.

    4.   Tali controlli sono effettuati indipendentemente dall’origine dichiarata delle piante specificate, dalla proprietà o dalla persona o entità che ne è responsabile.

    5.   Qualora da tali controlli risulti che le condizioni di cui agli articoli da 19 a 23 non sono soddisfatte, lo Stato membro che li ha svolti distrugge immediatamente la pianta non conforme in situ o in un luogo vicino. Questa azione è effettuata prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato e di eventuali vettori trasportati dalla pianta in questione, durante e dopo la rimozione.

    Articolo 33

    Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione

    1.   Tutte le partite di piante ospiti introdotte nell’Unione a partire da un paese terzo sono ufficialmente controllate al punto di entrata nell’Unione o sul luogo di destinazione stabilito conformemente alla direttiva 2004/103/CE della Commissione (14).

    2.   In caso di piante ospiti originarie di aree nelle quali è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato, l’autorità competente effettua un’ispezione, costituita da campionamento e prove, del lotto di piante specificate per confermare l’assenza dell’organismo nocivo specificato, utilizzando uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %, tenendo conto della norma ISPM n. 31.

    3.   Il paragrafo 2 non si applica alle piante ospiti che sono state coltivate in vitro per l’intero ciclo di produzione e che sono trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili.

    CAPO X

    ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

    Articolo 34

    Campagne di sensibilizzazione

    1.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, dei viaggiatori, degli operatori professionali e degli operatori di trasporto internazionale le informazioni in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato per il territorio dell’Unione. Essi mettono pubblicamente a disposizione tali informazioni, sotto forma di campagne mirate di sensibilizzazione sui rispettivi siti web dell’autorità competente o su altri siti web designati da quest’ultima.

    2.   All’interno delle aree delimitate lo Stato membro interessato sensibilizza il pubblico in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’introduzione e la diffusione nell’Unione. Esso provvede affinché il pubblico, i viaggiatori e gli operatori interessati conoscano la delimitazione dell’area delimitata, della zona infetta e della zona cuscinetto. Lo Stato membro interessato informa inoltre gli operatori interessati delle misure da adottare contro i vettori quali stabilite agli articoli 8 e 14.

    CAPO XI

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 35

    Relazioni sulle misure adottate dagli Stati membri

    1.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure adottate nell’anno precedente a norma degli articoli 2, 4, 5, da 7 a 18 e 32, a seconda dei casi, e sui risultati di tali misure.

    I risultati delle indagini svolte a norma degli articoli 10 e 15 nelle aree delimitate sono trasmessi alla Commissione utilizzando i modelli di cui all’allegato V.

    2.   Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un piano indicante le misure da adottare nell’anno successivo a norma degli articoli 2, 4, 5, da 7 a 18 e 32, a seconda dei casi. Tale piano fissa il calendario previsto per ciascuna misura, i termini per l’attuazione delle misure e il bilancio stanziato per tutte le misure.

    3.   Se giustificato dall’evoluzione del relativo rischio fitosanitario, gli Stati membri adattano le misure corrispondenti e aggiornano di conseguenza il piano di cui al paragrafo 2. Essi comunicano immediatamente tale aggiornamento alla Commissione e agli altri Stati membri.

    4.   Lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi identificazione ufficiale della presenza dell’organismo nocivo specificato nei luoghi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a).

    Articolo 36

    Conformità

    Se necessario al fine di conformarsi al presente regolamento, gli Stati membri revocano o modificano le misure adottate per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo nocivo specificato. Essi informano immediatamente la Commissione della revoca o della modifica di tali misure.

    Articolo 37

    Abrogazione

    La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è abrogata.

    Articolo 38

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 2, paragrafo 4, seconda frase, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), terza frase, l’articolo 28, lettera a), seconda frase, e l’articolo 29, lettera a), seconda frase, si applicano tuttavia a decorrere dal 1o gennaio 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

    (2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 36).

    (3)  EFSA Journal 2019;17(5):5665, 200 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5665.

    (4)  EFSA Journal 2019;17(5):5666, 17 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5666.

    (5)  EFSA Supporting publication 2019:EN-1667. 53 pagg. https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1667.

    (6)  EFSA Journal 2020;18(4):6114. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6114.

    (7)  EFSA Supporting publication 2020:EN-1873. 76 pagg. https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1873

    (8)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

    (9)  Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi – Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma, pubblicata il 15 dicembre 2011.

    (10)  Impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi – Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma, pubblicata l’8 gennaio 2014.

    (11)  Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 22).

    (12)  Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell’8.10.2008, pag. 8).

    (13)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione, del 29 maggio 2017, che autorizza temporaneamente alcuni Stati membri a certificare materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/167 (GU L 140 del 31.5.2017, pag. 7).

    (14)  Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    Elenco delle piante notoriamente sensibili a una o più sottospecie dell’organismo nocivo specificato (“piante ospiti”)

    Acacia

    Acer

    Albizia julibrissin Durazz.

    Alnus rhombifolia Nutt.

    Amaranthus retroflexus L.

    Ambrosia

    Ampelopsis arborea (L.) Koehne

    Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.

    Ampelopsis cordata Michx.

    Anthyllis hermanniae L.

    Artemisia

    Asparagus acutifolius L.

    Baccharis

    Brassica

    Calicotome spinosa (L.) Link

    Calicotome villosa (Poiret) Link

    Callicarpa americana L.

    Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

    Calluna vulgaris (L.) Hull

    Carya

    Catharanthus

    Celtis occidentalis L.

    Cercis canadensis L.

    Cercis occidentalis Torr.

    Cercis siliquastrum L.

    Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

    Chamaesyce canescens (L.) Prokh.

    Chenopodium album L.

    Chionanthus

    Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura

    Cistus

    Citrus

    Clematis cirrhosa L.

    Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash Coffea

    Conium maculatum L.

    Convolvulus cneorum L.

    Coprosma repens A.Rich.

    Coronilla glauca (L.) Batt.

    Coronilla valentina L.

    Cyperus eragrostis Lam.

    Cytisus

    Digitaria

    Dimorphoteca

    Diospyros kaki L.f.

    Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey

    Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

    Elaeagnus angustifolia L.

    Encelia farinosa A. Gray ex Torr.

    Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.

    Erigeron

    Erodium moschatum (L.) L’Hérit.

    Erysimum

    Euphorbia chamaesyce L.

    Euphorbia terracina L.

    Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord

    Euryops pectinatus (L.) Cass.

    Fagus crenata Blume

    Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

    Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.

    Ficus carica L.

    Frangula alnus Mill.

    Fraxinus

    Genista

    Ginkgo biloba L.

    Gleditsia triacanthos L.

    Grevillea juniperina Br.

    Hebe

    Helianthus

    Helichrysum

    Heliotropium europaeum L.

    Hemerocallis

    Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.

    Hibiscus

    Humulus scandens (Lour.) Merr.

    Ilex aquifolium L.

    Ilex vomitoria Sol. ex Aiton

    IVA annua L.

    Jacaranda mimosifolia D. Don

    Juglans

    Juniperus ashei J. Buchholz

    Koelreuteria bipinnata Franch.

    Lagerstroemia

    Laurus nobilis L.

    Lavandula

    Ligustrum lucidum L.

    Liquidambar styraciflua L.

    Lonicera japonica Thunb.

    Lupinus

    Magnolia grandiflora L.

    Mallotus paniculatus (Lam.) Müll.Arg.

    Malva parviflora L.

    Medicago arborea L.

    Medicago sativa L.

    Metrosideros

    Mimosa

    Modiola caroliniana (L.) G. Don

    Morus

    Myoporum insulare R. Br.

    Myrtus communis L.

    Nandina domestica Murray

    Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.

    Nerium oleander L.

    Olea

    Osteospermum ecklonis DC.

    Osteospermum fruticosum (L.) Norl.

    Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

    Paspalum dilatatum Poir.

    Pelargonium

    Persea americana Mill.

    Phagnalon saxatile (L.) Cass.

    Phillyrea angustifolia L.

    Phillyrea latifolia L.

    Phlomis fruticosa L.

    Phoenix reclinata Jacq.

    Phoenix roebelenii O’ Brien

    Pinus taeda L.

    Pistacia vera L.

    Plantago lanceolata L.

    Platanus

    Pluchea odorata (L.) Cass.

    Polygala myrtifolia L.

    Polygala x grandiflora Nana

    Prunus

    Pterospartum tridentatum (L.) Willk.

    Pyrus

    Quercus

    Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

    Rhamnus alaternus L.

    Rhus

    Robinia pseudoacacia L.

    Rosa

    Rosmarinus officinalis L.

    Rubus

    Salvia mellifera Greene

    Sambucus

    Santolina chamaecyparissus L.

    Sapindus saponaria L.

    Sassafras

    Setaria magna Griseb.

    Solidago fistulosa Mill.

    Solidago virgaurea L.

    Sorghum halepense (L.) Pers.

    Spartium

    Stewartia pseudocamellia

    Strelitzia reginae Aiton

    Streptocarpus

    Symphyotrichum divaricatum (Nutt.) G.L.Nesom

    Teucrium capitatum L.

    Trifolium repens L.

    UlexUlmus

    Vaccinium

    Vinca

    Vitis

    Westringia fruticosa (Willd.) Druce

    Westringia glabra R.Br.

    Xanthium strumarium L.

    ALLEGATO II

    Elenco delle piante notoriamente sensibili a sottospecie specifiche dell’organismo nocivo specificato (“piante specificate”)

    Piante specificate sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie fastidiosa

    Acer

    Ambrosia artemisiifolia L.

    Calicotome spinosa (L.) Link

    Cercis occidentalis Torr.

    Cistus monspeliensis L.

    Citrus sinensis (L.) Osbeck

    Coffea arabica L.

    Erysimum

    Genista lucida L.

    Juglans regia L.

    Lupinus

    Magnolia grandiflora L.

    Malva parviflora L.

    Medicago sativa L.

    Metrosideros

    Morus

    Nerium oleander L.

    Pluchea odorata (L.) Cass.

    Polygala myrtifolia L.

    Prunus

    Rhamnus alaternus L.

    Rosmarinus officinalis L.

    Rubus rigidus Sm.

    Rubus ursinus Cham. & Schldl.

    Sambucus

    Spartium junceum L.

    Streptocarpus

    Teucrium capitatum L.

    Ulmus americana L.

    Vinca major L.

    Vitis

    Piante specificate sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie multiplex

    Acacia

    Acer griseum (Franch.) Pax

    Acer pseudoplatanus L.

    Acer rubrum L.

    Alnus rhombifolia Nutt.

    Ambrosia psilostachya DC.

    Ambrosia trifida L.

    Ampelopsis cordata Michx.

    Anthyllis hermanniae L.

    Artemisia

    Asparagus acutifolius L.

    Baccharis halimifolia L.

    Calicotome spinosa (L.) Link

    Calicotome villosa (Poir.) Link

    Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

    Calluna vulgaris (L.) Hull

    Carya

    Celtis occidentalis L.

    Cercis canadensis L.

    Cercis occidentalis Torr.

    Cercis siliquastrum L.

    Chionanthus

    Cistus

    Clematis cirrhosa L.

    Convolvulus cneorum L.

    Coprosma repens A. Rich.

    Coronilla glauca (L.) Batt.

    Coronilla valentina L.

    Cytisus

    Dimorphoteca

    Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

    Elaeagnus angustifolia L.

    Encelia farinosa Gray ex Torr.

    Erigeron karvinskianus DC.

    Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord.

    Euryops pectinatus (L.) Cass.

    Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

    Ficus carica L.

    Frangula alnus Mill.

    Fraxinus

    Genista

    Ginkgo biloba L.

    Gleditsia triacanthos L.

    Grevillea juniperina Br.

    Hebe

    Helianthus

    Helichrysum

    Ilex aquifolium L.

    IVA annua L.

    Koelreuteria bipinnata Franch.

    Lagerstroemia

    Laurus nobilis L.

    Lavandula

    Liquidambar styraciflua L.

    Lupinus villosus Willd.

    Magnolia grandiflora L.

    Medicago arborea L.

    Medicago sativa L.

    Metrosideros excelsa Rich.

    Morus

    Myrtus communis L.

    Olea

    Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.

    Pelargonium

    Phagnalon saxatile (L.) Cass.

    Phillyrea angustifolia L.

    Phlomis fruticosa L.

    Pistacia vera L.

    Plantago lanceolata L.

    Platanus

    Polygala myrtifolia L.

    Polygala x grandiflora Nana

    Prunus

    Pterospartum tridentatum (L.) Willk.

    Quercus

    Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

    Rhamnus alaternus L.

    Robinia pseudoacacia L.

    Rosa

    Rosmarinus officinalis L.

    Rubus

    Salvia mellifera Greene

    Sambucus

    Santolina chamaecyparissus L.

    Sapindus saponaria L.

    Solidago virgaurea L.

    Spartium

    Strelitzia reginae Aiton

    Ulex

    Ulmus americana L.

    Ulmus crassifolia Nutt.

    Vaccinium

    Vinca

    Westringia fruticosa Guerin.

    Xanthium strumarium L.

    Piante specificate sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca

    Acacia

    Amaranthus retroflexus L.

    Asparagus acutifolius L.

    Catharanthus roseus (L.) G. Don

    Chamaesyce canescens (L.) Prokh.

    Chenopodium album L.

    Cistus albidus L.

    Cistus creticus L.

    Citrus

    Coffea

    Dimorphoteca fruticosa (L.) DC.

    Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

    Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.

    Erigeron

    Euphorbia chamaesyce L.

    Euphorbia terracina L.

    Grevillea juniperina Br.

    Hebe

    Heliotropium europaeum L.

    Hibiscus

    Laurus nobilis L.

    Lavandula angustifolia Mill.

    Lavandula dentata L.

    Lavandula stoechas L.

    Myoporum insulare Br.

    Myrtus communis L.

    Nerium oleander L.

    Olea europaea L.

    Osteospermum fruticosum (L.) Norl.

    Pelargonium x fragrans Willd. (syn. Pelargonium fragrans E. Mey.)

    Phillyrea latifolia L.

    Polygala myrtifolia L.

    Prunus

    Rhamnus alaternus L.

    Rosmarinus officinalis L.

    Spartium junceum L.

    Vinca minor L.

    Westringia fruticosa (Willd.) Druce

    Westringia glabra Br.

    ALLEGATO III

    Zone infette di cui all’articolo 4, paragrafo 2, nelle quali sono applicate le misure di contenimento di cui agli articoli da 13 a 17

    PARTE A

    Zona infetta in Italia

    La zona infetta in Italia comprende le seguenti aree:

    1.

    La provincia di Lecce

    2.

    La provincia di Brindisi

    3.

    I seguenti comuni della provincia di Taranto:

    Avetrana

    Carosino

    Crispiano

    Faggiano

    Fragagnano

    Grottaglie

    Leporano

    Lizzano

    Manduria

    Martina Franca

    Maruggio

    Monteiasi

    Montemesola

    Monteparano

    Pulsano

    Roccaforzata

    San Giorgio Ionico

    San Marzano di San Giuseppe

    Sava

    Statte

    Taranto

    Torricella

    4.

    Il seguente comune della provincia di Bari:

    Locorotondo

    PARTE B

    Zona infetta in Francia

    La zona infetta in Francia comprende la seguente area:

    La regione Corsica

    PARTE C

    Zona infetta in Spagna

    La zona infetta in Spagna comprende la seguente area:

    La Comunità autonoma delle Isole Baleari

    ALLEGATO IV

    Metodi di prova per l’identificazione della Xylella fastidiosa e delle sue sottospecie

    A.   Prove per lo screening e l’individuazione della presenza della Xylella fastidiosa

    1.

    PCR in tempo reale sulla base di Harper et al., 2010 (e erratum 2013);

    2.

    amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) sulla base di primer sviluppati da Harper et al. 2010 (e erratum 2013);

    3.

    PCR in tempo reale sulla base di Ouyang et al., 2013;

    4.

    PCR convenzionale sulla base di Minsavage et al. 1994.

    B.   Analisi molecolari per l’identificazione delle sottospecie di Xylella fastidiosa

    1.

    Tipizzazione MLST (Multi Locus Sequence Typing) sulla base di Yuan et al., 2010, per la determinazione di tutte le sottospecie;

    2.

    PCR sulla base di Hernandez-Martinez et al., 2006, per la determinazione delle sottospecie fastidiosa, multiplex e sandyi;

    3.

    PCR sulla base di Pooler & Hartung, 1995, per la determinazione della sottospecie pauca.

    ALLEGATO V

    Modelli per la comunicazione dei risultati delle indagini svolte a norma degli articoli 10 e 15 nelle aree delimitate

    PARTE A

    Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali su base statistica

    1. Ubicazione geografica dell’AD

    2. Dimensioni iniziali dell’AD (ha)

    3. Dimensioni aggiornate dell’AD (ha)

    4. Approccio (E/C)

    5. Zona (es. ZC/ZI)

    6. Siti di indagine

    7. Calendario

    A. Definizione dell’indagine (parametri di input per RiBESS+)

    B. Sforzo di campionamento

    C. Risultati dell’indagine

    23. Osservazioni

    8. Popolazione bersaglio

    9. Unità epidemiologiche

    10. Metodo di rilevazione

    11. Efficacia di campionamento

    12. Sensibilità del metodo

    13. Fattori di rischio (attività, luoghi e aree)

    14. Numero di unità epidemiologiche sottoposte a ispezione

    15. Numero di esami

    16. Numero di campioni

    17. Numero di prove

    18. Numero di altre misure

    19. Risultati

    20. Numero di notifica dei focolai notificati, se applicabile, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715

    21. Livello di confidenza raggiunto

    22. Prevalenza attesa

    Specie ospiti

    Superficie (in ha o altre unità più pertinenti)

    Unità di ispezione

    Descrizione

    Unità

    Esami visivi

    Prove

    Altri metodi

    Fattore di rischio

    Livelli di rischio

    Numero di luoghi

    Rischi relativi

    Proporzione della popolazione ospite

     

     

    Positivi

    Negativi

    Indeterminati

    Numero

    Data

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Istruzioni per compilare il modello

    Spiegare le ipotesi alla base del piano dell’indagine. Riassumere e giustificare:

    la popolazione bersaglio, l’unità epidemiologica e le unità di ispezione;

    il metodo di rilevazione e la sensibilità del metodo;

    il fattore o i fattori di rischio, indicando i livelli di rischio, i rischi relativi corrispondenti e le proporzioni della popolazione di piante ospiti.

    Per la colonna 1:

    indicare il nome dell’area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) interessata e la data della sua definizione.

    Per le colonne 2 e 3:

    indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine ed eventuali aggiornamenti pertinenti.

    Per la colonna 4:

    indicare l’approccio: eradicazione (E) o contenimento (C). Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD e degli approcci adottati per queste aree.

    Per la colonna 5:

    indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infetta/infestata (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 5 km adiacenti alla ZC, attorno ai vivai ecc.) in righe diverse.

    Per la colonna 6:

    indicare i siti di indagine, utilizzando più di una riga se necessario. Si prega di utilizzare sempre una riga diversa per le indagini svolte nei vivai. Se si usa l’opzione “altro”, si prega di specificare quanto segue.

    1.

    All’aperto (zona di produzione): 1.1 campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta.

    2.

    All’aperto (altro): 2.1. giardini privati; 2.2. siti pubblici; 2.3. zona di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio ecc.).

    3.

    Ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio).

    Per la colonna 7:

    indicare i mesi dell’anno in cui sono state effettuate le indagini.

    Per la colonna 8:

    indicare la popolazione bersaglio scelta e fornire di conseguenza l’elenco delle specie ospiti e la superficie interessata. Per “popolazione bersaglio” si intende l’insieme delle unità di ispezione. Le sue dimensioni sono generalmente espresse in ettari in caso di superfici agricole, ma potrebbe anche trattarsi di lotti, campi, serre ecc. Si prega di giustificare nella colonna 23 (“Osservazioni”) la scelta operata nelle ipotesi di base. Indicare le unità di ispezione sottoposte all’indagine. Per “unità di ispezione” si intendono le piante, le parti di piante, le merci, i materiali e i vettori di organismi nocivi che sono stati esaminati per rilevare e identificare gli organismi nocivi.

    Per la colonna 9:

    indicare le unità epidemiologiche sottoposte all’indagine, fornendo una descrizione e l’unità di misura. Per “unità epidemiologica” si intende un’area omogenea in cui, qualora l’organismo nocivo fosse presente, le interazioni tra l’organismo nocivo, le piante ospiti, le condizioni e i fattori abiotici e biotici darebbero origine alla stessa epidemiologia. Le unità epidemiologiche sono una sottodivisione della popolazione bersaglio che è omogenea in termini di epidemiologia e comprende almeno una pianta ospite. In alcuni casi l’intera popolazione ospite di una regione/un’area/un paese può essere definita come un’unità epidemiologica. Può trattarsi di regioni NUTS, aree urbane, foreste, roseti, aziende agricole o di un certo numero di ettari. La scelta deve essere giustificata nelle ipotesi di base.

    Per la colonna 10:

    indicare i metodi utilizzati durante l’indagine, compreso il numero di attività svolte in ciascun caso. Indicare “non disponibile” quando le informazioni non sono disponibili per determinate colonne.

    Per la colonna 11:

    fornire una stima dell’efficacia di campionamento. Per “efficacia di campionamento” si intende la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta. Nel caso dei vettori, indica l’efficacia del metodo nel catturare un vettore positivo quando questo è presente nell’area sottoposta all’indagine. Nel caso del suolo, indica l’efficacia nel selezionare un campione di suolo contenente l’organismo nocivo quando questo è presente nell’area sottoposta all’indagine.

    Per la colonna 12:

    per “sensibilità del metodo” si intende la probabilità che un metodo rilevi correttamente la presenza di organismi nocivi. La sensibilità del metodo è definita come la probabilità che un ospite realmente positivo risulti positivo alle prove. Si ottiene moltiplicando l’efficacia di campionamento (ossia la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta) per la sensibilità diagnostica (caratterizzata dall’ispezione visiva e/o dalla prova di laboratorio utilizzata nel processo di identificazione).

    Per la colonna 13:

    indicare i fattori di rischio in righe diverse, utilizzando tutte le righe necessarie. Per ogni fattore di rischio indicare il livello di rischio, il rischio relativo corrispondente e la proporzione della popolazione ospite.

    Per la colonna B:

    indicare i dati relativi all’indagine. Indicare “non applicabile” quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. Le informazioni da indicare in queste colonne sono correlate alle informazioni che figurano nella colonna 10 “Metodo di rilevazione”.

    Per la colonna 19:

    indicare il numero di campioni i cui risultati sono rispettivamente positivi, negativi o indeterminati. I risultati “indeterminati” si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio ecc.).

    Per la colonna 20:

    indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso si prega di indicare nella colonna 21 (“Osservazioni”) i motivi per cui tali informazioni non sono fornite.

    Per la colonna 21:

    indicare la sensibilità dell’indagine, secondo la definizione della norma ISPM n. 31. Questo valore del livello di confidenza raggiunto per quanto riguarda l’indennità dall’organismo nocivo è calcolato sulla base delle ispezioni effettuate (e/o dei campioni) tenuto conto della sensibilità del metodo e della prevalenza attesa.

    Per la colonna 22:

    indicare la prevalenza attesa sulla base di una stima, precedente all’indagine, della probabile prevalenza effettiva dell’organismo nocivo in campo aperto. La prevalenza attesa è fissata come obiettivo dell’indagine e corrisponde al compromesso operato dai responsabili della gestione del rischio tra il rischio di presenza dell’organismo nocivo e le risorse disponibili per l’indagine.

    PARTE B

    Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini sugli insetti vettori della Xylella fastidiosa

    1. Descrizione dell’AD

    2. Approccio

    3. Zona

    4. Specie vettrici

    5. Esami visivi

    6. Tipo di trappole (o altri metodi di cattura dei vettori, come retino entomologico ecc.)

    7. Numero di trappole (o altri metodi di cattura)

    8. Frequenza di controllo delle trappole (o altri metodi, se applicabile)

    9. Calendario di controllo delle trappole (o altri metodi, se applicabile)

    10. Numero di campioni di vettori raccolti

    11. Numero di vettori catturati

    12. Numero di vettori analizzati

    13. Numero di campioni di vettori analizzati

    14. Numero di campioni di vettori risultati positivi

    15. Numero di campioni di vettori risultati negativi

    16. Numero di campioni di vettori con risultato indeterminato

    17. Osservazioni

    Nome

    Data di definizione

    Calendario

    Numero

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Istruzioni per compilare il modello

    Per la colonna 1:

    indicare il nome dell’area, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) e la data della sua definizione.

    Per la colonna 2:

    indicare eradicazione (E) o contenimento (C). Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD e degli approcci adottati per queste aree.

    Per la colonna 3:

    indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine: zona infetta/infestata (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 5 km, attorno ai vivai ecc.).

    Per la colonna 4:

    indicare l’elenco delle specie vettrici dell’organismo nocivo di cui alla prima colonna, utilizzando righe diverse per ogni vettore.

    Per la colonna 5:

    indicare solo se applicabile.

    Per la colonna 6:

    indicare il tipo di metodo di cattura dei vettori. Se per lo stesso vettore sono utilizzati più metodi, fornire i dati in righe separate.

    Per la colonna 7:

    indicare il numero di trappole o di altri metodi di cattura, utilizzando righe separate per ogni metodo.

    Per la colonna 8:

    indicare la frequenza con cui le trappole o i metodi di cattura sono stati controllati (ad esempio una volta alla settimana, una volta al mese, quattro volte all’anno ecc.).

    Per la colonna 9:

    indicare i mesi dell’anno in cui le trappole sono state controllate.

    Per la colonna 10:

    indicare il numero di campioni raccolti (un campione può contenere più vettori).

    Per la colonna 11:

    indicare il numero totale di vettori catturati. Si prega di indicare solo il numero di vettori di interesse, non le catture accessorie.

    Per la colonna 13:

    indicare il numero di campioni di vettori analizzati in relazione all’organismo nocivo, qualora il campione sia composto da più vettori.

    Per la colonna 16:

    numero di campioni con risultato indeterminato, ossia campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto ecc.).

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