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Document 32020D0143

Decisione (UE) 2020/143 del Consiglio del 28 gennaio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda l’emendamento della convenzione

ST/5203/2020/INIT

GU L 32 del 04/02/2020, p. 8–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/143/oj

4.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/8


DECISIONE (UE) 2020/143 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda l’emendamento della convenzione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR del 14 novembre 1975 («convenzione TIR») è stata conclusa dall’Unione con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio (1) ed è entrata in vigore nell’Unione il 20 giugno 1983 (2).

(2)

Conformemente all’articolo 59 della convenzione TIR, il comitato amministrativo può adottare emendamenti alla convenzione a maggioranza di due terzi delle parti contraenti presenti e votanti.

(3)

Nel corso di una sessione nel febbraio 2020 il comitato amministrativo deve adottare un nuovo allegato 11 e i relativi emendamenti alla convenzione TIR.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato amministrativo, in quanto gli emendamenti alla convenzione TIR produrranno effetti giuridici nell’Unione.

(5)

L’Unione è a favore del nuovo allegato 11 della convenzione TIR e dei necessari emendamenti al corpo della convenzione TIR in quanto essi sono conformi alla politica stabilita dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in base al quale in linea di principio tutte le comunicazioni con le autorità doganali devono essere elettroniche.

(6)

Una nuova lettera s) dell’articolo 1 della convenzione TIR deve definire il «regime eTIR» applicabile allo scambio elettronico di dati tra le autorità doganali.

(7)

Un nuovo articolo 58 quater della convenzione TIR deve istituire un organo di attuazione tecnica incaricato di adottare le specifiche tecniche del sistema internazionale eTIR, fatto salvo l’attuale quadro sostanziale e istituzionale della convenzione TIR.

(8)

Un nuovo articolo 60 bis deve stabilire la procedura speciale per l’entrata in vigore del nuovo allegato 11 della convenzione TIR e degli eventuali futuri emendamenti a tale allegato.

(9)

Gli emendamenti agli articoli 43, 59 e 61 della convenzione TIR vertono sugli adeguamenti necessari per l’introduzione del nuovo allegato 11.

(10)

Il nuovo allegato 11 della convenzione TIR deve consentire alle parti contraenti vincolate da tale allegato di effettuare operazioni eTIR. Esso deve consentire all’Unione e ai suoi Stati membri di scegliere la data in cui collegare i rispettivi sistemi al sistema internazionale eTIR.

(11)

La posizione dell’Unione in sede di comitato amministrativo dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di emendamento accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato amministrativo durante la 72a sessione o in una sessione successiva si basa sul progetto di emendamento accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri dell’Unione che sono membri del comitato amministrativo esprimono congiuntamente la posizione di cui all’articolo 1.

Articolo 3

I rappresentanti dell’Unione presso il comitato amministrativo possono concordare modifiche tecniche minori del progetto di emendamento di cui all’articolo 1.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) fatta a Ginevra il 14 novembre 1975 (GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1).

(2)   GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.

(3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


Progetto di emendamenti alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR, 1975)

A.   Emendamenti alla convenzione TIR

1.   Articolo 1, nuovo punto s)

s)

Per «regime eTIR» si intende il regime TIR attuato mediante uno scambio elettronico di dati che costituisce l’equivalente funzionale del carnet TIR. Nella misura in cui si applicano le disposizioni della convenzione TIR, le specifiche del regime eTIR sono definite nell’allegato 11.

1 bis.   Articolo 3, lettera b)

b)

i trasporti devono essere garantiti da associazioni abilitate conformemente all’articolo 6. Essi devono essere accompagnati da un carnet TIR conforme al modello riprodotto nell’allegato 1 della presente convenzione o essere effettuati nell’ambito del regime eTIR.

2.   Articolo 43

Le note esplicative dell’allegato 6, dell’allegato 7, parte III, e dell’allegato 11, parte II, contengono l’interpretazione di talune disposizioni della presente convenzione e dei suoi allegati. Esse descrivono parimenti alcune pratiche raccomandate.

3.   Nuovo articolo 58 quater

È istituito un organo di attuazione tecnica. La sua composizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono fissati nell’allegato 11.

4.   Articolo 59

1.

La presente convenzione, compresi gli allegati, può essere modificata su proposta di una Parte contraente, mediante la procedura prevista in questo articolo.

2.

Con riserva delle disposizioni dell’articolo 60 bis, ogni proposta di emendamento della convenzione è esaminata dal comitato amministrativo composto da tutte le Parti contraenti, secondo quanto prescritto dal regolamento interno oggetto dell’allegato 8. Ogni emendamento di detto genere, esaminato o elaborato durante la riunione del comitato amministrativo e adottato dal comitato alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, è comunicato dal segretario generale dell’Organizzazione delle Nazione Unite alle Parti contraenti, per la loro accettazione.

3.

Con riserva delle disposizioni degli articoli 60 e 60 bis, ogni emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente, entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi a partire dalla data alla quale è stato comunicato, sempreché durante tale periodo nessuna obiezione all’emendamento proposto sia stata notificata al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che è Parte contraente.

4.

Se un’obiezione all’emendamento proposto è stata notificata in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l’emendamento è reputato non accettato e non ha alcun effetto.

5.   Nuovo articolo 60 bis

Procedura speciale per l’entrata in vigore dell’allegato 11 e dei relativi emendamenti

1.

L’allegato 11, esaminato conformemente all’articolo 59, paragrafi 1 e 2, entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi a partire dalla data alla quale è stato comunicato dal segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraenti, ad eccezione delle Parti contraenti che hanno notificato per iscritto al segretario generale, entro il suddetto termine di tre mesi, la loro non accettazione dell’allegato 11. L’allegato 11 entra in vigore per le Parti contraenti che ritirano la loro notifica di non accettazione sei mesi dopo la data in cui il depositario ha ricevuto comunicazione del ritiro di tale notifica.

2.

Qualsiasi proposta di emendamento dell’allegato 11 è esaminata dal comitato amministrativo. Tali emendamenti sono adottati a maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall’allegato 11 presenti e votanti.

3.

Gli emendamenti all’allegato 11, esaminati e adottati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, sono comunicati dal segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a tutte le Parti contraenti a titolo informativo o, per le Parti contraenti vincolate dall’allegato 11, per accettazione.

4.

La data di entrata in vigore di tali emendamenti è fissata, al momento della loro adozione, dalla maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall’allegato 11 presenti e votanti.

5.

Gli emendamenti entrano in vigore conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, a meno che entro una data anteriore fissata al momento dell’adozione, un quinto o cinque degli Stati che sono Parti contraenti vincolate dall’allegato 11, a seconda di quale numero sia inferiore, notificano al segretario generale la loro obiezione agli emendamenti.

6.

Al momento dell’entrata in vigore un emendamento adottato conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo annulla e sostituisce, per tutte le Parti contraenti vincolate dall’allegato 11, qualsiasi disposizione anteriore cui esso si riferisce.

6.   Articolo 61

Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutte le Parti contraenti e a tutti gli Stati di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della presente convenzione ogni domanda, comunicazione o obiezione presentata in virtù degli articoli 59, 60 e 60 bis che precedono, nonché la data dell’entrata in vigore di eventuali emendamenti.

7.   Allegato 9, parte I, paragrafo 3, nuovo punto xi)

xi)

confermare, in caso di procedura di riserva di cui all’allegato 11, articolo 10, paragrafo 2, per le Parti contraenti vincolate dall’allegato 11, su richiesta delle autorità competenti, che la garanzia è valida e che un trasporto TIR è effettuato nell’ambito del regime eTIR e fornire altre informazioni pertinenti per il trasporto TIR.

B.   Allegato 11 – Il regime eTIR

1.   Parte I

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Le disposizioni del presente allegato disciplinano l’attuazione del regime eTIR quale definito all’articolo 1, punto s), della convenzione e si applicano nelle relazioni tra le Parti contraenti vincolate dal presente allegato, come previsto all’articolo 60 bis, paragrafo 1.

2.   Il regime eTIR non può essere utilizzato per i trasporti effettuati in parte nel territorio di una Parte contraente che non è vincolata dall’allegato 11 e che è uno Stato membro di un’unione doganale o economica con un unico territorio doganale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)

«sistema internazionale eTIR»: il sistema delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) concepito per consentire lo scambio di informazioni elettroniche tra gli attori partecipanti al regime eTIR;

b)

«specifiche eTIR»: le specifiche concettuali, funzionali e tecniche del regime eTIR adottate e modificate conformemente alle disposizioni dell’articolo 5 del presente allegato;

c)

«dati TIR anticipati»: i dati comunicati alle autorità competenti del paese di partenza, conformemente alle specifiche eTIR, che indicano l’intenzione del titolare di vincolare le merci al regime eTIR;

d)

«dati di modifica anticipati»: i dati comunicati alle autorità competenti del paese in cui è chiesta una modifica dei dati della dichiarazione, conformemente alle specifiche eTIR, che indicano l’intenzione del titolare di modificare i dati della dichiarazione;

e)

«dati della dichiarazione»: i dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati accettati dalle autorità competenti;

f)

«dichiarazione»: l’atto con cui il titolare, o il suo rappresentante, indica, conformemente alle specifiche eTIR, l’intenzione di vincolare le merci al regime eTIR. Dal momento in cui la dichiarazione è accettata dalle autorità competenti, sulla base dei dati TIR anticipati o dei dati di modifica anticipati, e i dati della dichiarazione sono trasferiti al sistema internazionale eTIR, essa costituisce l’equivalente giuridico di un carnet TIR accettato;

g)

«documento di accompagnamento»: il documento stampato generato elettronicamente dal sistema doganale, dopo l’accettazione della dichiarazione, in linea con gli orientamenti contenuti nelle specifiche tecniche eTIR. Il documento di accompagnamento può essere utilizzato per registrare eventi verificatisi nel corso del trasporto e sostituisce il processo verbale di accertamento a norma dell’articolo 25 della presente convenzione e per la procedura di riserva;

h)

«autenticazione»: un processo elettronico che consente di confermare l’identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica oppure l’origine e l’integrità di dati in formato elettronico.

Note esplicative relative all’articolo 2, lettera h)

11.2 (h)-1

Fino a quando un approccio armonizzato sarà stato elaborato e descritto nelle specifiche eTIR, le Parti contraenti vincolate dall’allegato 11 possono autenticare il titolare ricorrendo a qualsiasi processo previsto dal rispettivo diritto nazionale, compresi tra l’altro il nome utente, la password o la firma elettronica.

11.2. (h)-2

L’integrità dei dati scambiati tra il sistema internazionale eTIR e le autorità competenti, nonché l’autenticazione dei sistemi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), saranno garantite mediante connessioni sicure, quali definite nelle specifiche tecniche eTIR.

Articolo 3

Attuazione del regime eTIR

1.   Le Parti contraenti vincolate dall’allegato 11 collegano i propri sistemi doganali al sistema internazionale eTIR in conformità alle specifiche eTIR.

2.   Ciascuna Parte contraente è libera di stabilire entro quale data collega i propri sistemi doganali al sistema internazionale eTIR. La data del collegamento è comunicata a tutte le altre Parti contraenti vincolate dall’allegato 11 almeno sei mesi prima della data effettiva del collegamento.

Nota esplicativa relativa all’articolo 3, paragrafo 2

11.3.2

Si raccomanda alle Parti contraenti vincolate dall’allegato 11 di aggiornare il proprio sistema doganale nazionale e di assicurarne il collegamento con il sistema internazionale eTIR non appena l’allegato 11 entra in vigore per loro. Le unioni doganali o economiche possono decidere una data successiva, in modo da disporre del tempo per collegare i sistemi doganali nazionali di tutti i rispettivi Stati membri al sistema internazionale eTIR.

Articolo 4

Composizione, funzioni e regolamento interno dell’organo di attuazione tecnica

1.   Le Parti contraenti vincolate dall’allegato 11 sono membri dell’organo di attuazione tecnica. Le sessioni di tale organo sono convocate periodicamente o su richiesta del comitato amministrativo, in funzione delle necessità di mantenimento delle specifiche eTIR. Il comitato amministrativo è regolarmente informato delle attività e delle considerazioni dell’organo di attuazione tecnica.

2.   Le Parti contraenti che non hanno accettato l’allegato 11 a norma dell’articolo 60 bis, paragrafo 1, e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali possono partecipare alle sessioni dell’organo di attuazione tecnica in qualità di osservatori.

3.   L’organo di attuazione tecnica controlla gli aspetti tecnici e funzionali dell’attuazione del regime eTIR e coordina e promuove lo scambio di informazioni su questioni di sua competenza.

4.   Alla sua prima sessione l’organo di attuazione tecnica adotta il proprio regolamento interno e lo presenta al comitato amministrativo per l’approvazione delle Parti contraenti vincolate dall’allegato 11.

Articolo 5

Procedure di adozione ed emendamento delle specifiche eTIR

L’organo di attuazione tecnica:

a)

adotta le specifiche tecniche del regime eTIR e i relativi emendamenti per assicurarne l’allineamento con le specifiche funzionali del regime eTIR. All’atto dell’adozione decide in merito al periodo transitorio appropriato per la loro attuazione;

b)

elabora le specifiche funzionali del regime eTIR e i relativi emendamenti per assicurarne l’allineamento con le specifiche concettuali del regime eTIR. Tali testi sono trasmessi al comitato amministrativo per adozione a maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall’allegato 11 presenti e votanti, nonché attuati e, se necessario, sviluppati in specifiche tecniche a una data da stabilire al momento dell’adozione;

c)

esamina, su richiesta del comitato amministrativo, le modifiche da apportare alle specifiche concettuali del regime eTIR. Le specifiche concettuali del regime eTIR e i relativi emendamenti sono adottati a maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall’allegato 11 presenti e votanti, nonché attuati e, se necessario, sviluppati in specifiche funzionali a una data da stabilire al momento dell’adozione.

Articolo 6

Comunicazione dei dati TIR anticipati e dei dati di modifica anticipati

1.   I dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati sono comunicati dal titolare, o dal suo rappresentante, alle autorità competenti del paese di partenza e del paese in cui è richiesta una modifica dei dati della dichiarazione. Una volta accettata la dichiarazione o la modifica in conformità del diritto nazionale, le autorità competenti trasmettono i dati della dichiarazione o la relativa modifica al sistema internazionale eTIR.

2.   I dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati di cui al paragrafo 1 possono essere comunicati alle autorità competenti direttamente o tramite il sistema internazionale eTIR.

3.   Le Parti contraenti vincolate dall’allegato 11 accettano la comunicazione dei dati TIR anticipati e dei dati di modifica anticipati tramite il sistema internazionale eTIR.

Nota esplicativa relativa all’articolo 6, paragrafo 3

11.6.3

Si raccomanda alle Parti contraenti vincolate dall’allegato 11 di riconoscere, per quanto possibile, la comunicazione dei dati TIR anticipati e dei dati di modifica anticipati mediante i metodi indicati nelle specifiche funzionali e tecniche.

4.   Le autorità competenti pubblicano l’elenco di tutti i mezzi elettronici mediante i quali possono essere comunicati i dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati.

Articolo 7

Autenticazione del titolare

1.   All’atto di accettare la dichiarazione nel paese di partenza o una modifica dei dati della dichiarazione in uno dei paesi situati lungo l’itinerario, le autorità competenti autenticano i dati TIR anticipati o i dati di modifica anticipati e il titolare in conformità del diritto nazionale.

2.   Le Parti contraenti vincolate dall’allegato 11 accettano l’autenticazione del titolare effettuata dal sistema internazionale eTIR.

Nota esplicativa relativa all’articolo 7, paragrafo 2

11.7.2

Il sistema internazionale eTIR garantisce, con i mezzi descritti nelle specifiche eTIR, l’integrità dei dati TIR anticipati o dei dati di modifica anticipati e che i dati sono stati trasmessi dal titolare.

3.   Le autorità competenti pubblicano l’elenco dei meccanismi di autenticazione diversi da quelli specificati nel paragrafo 2 del presente articolo che possono essere utilizzati per l’autenticazione.

4.   Le Parti contraenti vincolate dall’allegato 11 accettano i dati della dichiarazione ricevuti dalle autorità competenti del paese di partenza e da quelle del paese in cui è richiesta una modifica dei dati della dichiarazione tramite il sistema internazionale eTIR come l’equivalente giuridico di un carnet TIR accettato.

Nota esplicativa relativa all’articolo 7, paragrafo 4

11.7.4

Il sistema internazionale eTIR garantisce, con i mezzi descritti nelle specifiche eTIR, l’integrità dei dati della dichiarazione e che i dati sono stati trasmessi dalle autorità competenti dei paesi interessati dal trasporto.

Articolo 8

Riconoscimento reciproco dell’autenticazione del titolare

L’autenticazione del titolare effettuata dalle autorità competenti delle Parti contraenti vincolate dall’allegato 11 che accettano la dichiarazione, o la modifica dei dati della dichiarazione, è riconosciuta dalle autorità competenti di tutte le Parti contraenti successive vincolate dall’allegato 11 nel corso di tutto il trasporto TIR.

Nota esplicative relative all’articolo 8

11.8

Il sistema internazionale eTIR garantisce, con i mezzi descritti nelle specifiche eTIR, l’integrità dei dati della dichiarazione, compreso il riferimento al titolare, autenticati dalle autorità competenti che accettano la dichiarazione, ricevuti da autorità competenti e trasmessi ad autorità competenti.

Articolo 9

Requisiti aggiuntivi in materia di dati

1.   Oltre ai dati indicati nelle specifiche funzionali e tecniche, le autorità competenti possono chiedere dati aggiuntivi stabiliti dalla legislazione nazionale.

2.   Le autorità competenti dovrebbero, per quanto possibile, limitare i requisiti in materia di dati a quelli contenuti nelle specifiche funzionali e tecniche e adoperarsi per facilitare la comunicazione dei dati aggiuntivi in modo da non ostacolare i trasporti TIR effettuati in conformità del presente allegato.

Articolo 10

Procedura di riserva

1.   In caso di impossibilità ad avviare il regime eTIR presso l’ufficio doganale di partenza per motivi tecnici, il titolare del carnet TIR può ricorrere al regime TIR.

2.   Se un regime eTIR è stato avviato, ma non può essere continuato per motivi tecnici, le autorità competenti accettano il documento di accompagnamento e lo trattano secondo la procedura descritta nelle specifiche eTIR, a condizione che siano disponibili informazioni aggiuntive provenienti da altri sistemi elettronici, come descritto nelle specifiche funzionali e tecniche.

3.   Le autorità competenti delle Parti contraenti hanno anche il diritto di chiedere alle associazioni garanti nazionali di confermare che la garanzia è valida e che il trasporto TIR è effettuato nell’ambito del regime eTIR, nonché di fornire altre informazioni pertinenti per il trasporto TIR.

4.   La procedura descritta al paragrafo 3 è definita di comune accordo fra le autorità competenti e l’associazione garante nazionale, come stabilito all’allegato 9, parte I, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 11

Hosting del sistema internazionale eTIR

1.   Il sistema internazionale eTIR è ospitato e gestito sotto gli auspici della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECE).

2.   L’ECE aiuta i paesi a collegare i rispettivi sistemi doganali al sistema internazionale eTIR, anche mediante prove di conformità volte a garantirne il corretto funzionamento prima del collegamento operativo.

3.   Le risorse necessarie sono messe a disposizione dell’ECE per adempiere agli obblighi derivati dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Salvo qualora il sistema internazionale eTIR sia finanziato con risorse provenienti dal bilancio ordinario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, le risorse necessarie sono soggette alle norme e ai regolamenti finanziari dell’Organizzazione delle Nazioni Unite applicabili ai fondi e ai progetti extra-bilancio. Il meccanismo di finanziamento relativo al funzionamento del sistema internazionale eTIR a livello dell’ECE è deciso e approvato dal comitato amministrativo.

Nota esplicativa relativa all’articolo 11, paragrafo 3

11.11.3

Se necessario, le Parti contraenti possono decidere di finanziare i costi operativi del sistema internazionale eTIR mediante un importo per trasporto TIR. In tali casi le Parti contraenti decidono la data opportuna per introdurre meccanismi di finanziamento alternativi e le relative modalità. Il bilancio richiesto è elaborato dall’ECE, esaminato dall’organo di attuazione tecnica e approvato dal comitato amministrativo.

Articolo 12

Gestione del sistema internazionale eTIR

1.   L’ECE adotta le disposizioni opportune per la conservazione e l’archiviazione dei dati nel sistema internazionale eTIR per un periodo minimo di 10 anni.

2.   Tutti i dati conservati nel sistema internazionale eTIR possono essere utilizzati dall’ECE per conto degli organi competenti della presente convenzione ai fini dell’estrazione di statistiche aggregate.

3.   Le autorità competenti delle Parti contraenti sul cui territorio è effettuato un trasporto TIR nell’ambito del regime eTIR che diviene oggetto di un procedimento amministrativo o giudiziario riguardante l’obbligo di pagamento della persona o delle persone direttamente responsabili o dell’associazione garante nazionale possono chiedere all’ECE e ottenere, a fini di verifica, le informazioni conservate nel sistema internazionale eTIR relative alla controversia in esame. Tali informazioni possono essere addotte come elementi di prova nell’ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali.

4.   In casi diversi da quelli specificati nel presente articolo è vietata la diffusione o la divulgazione di informazioni conservate nel sistema internazionale eTIR a persone o entità non autorizzate.

Articolo 13

Pubblicazione dell’elenco di uffici doganali in grado di gestire operazioni eTIR

Le autorità competenti provvedono affinché l’elenco degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere operazioni TIR nell’ambito del regime eTIR sia in ogni momento esatto e aggiornato nella banca dati elettronica per gli uffici doganali abilitati, costituita e gestita dalla commissione esecutiva TIR.

Articolo 14

Requisiti giuridici relativi alla comunicazione di dati a norma dell’allegato 10 della convenzione TIR

I requisiti giuridici per la comunicazione di dati di cui all’allegato 10, paragrafi 1, 3 e 4, della presente convenzione, sono considerati soddisfatti mediante l’applicazione del regime eTIR.


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