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Document 32015R0936

Regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (rifusione)

GU L 160 del 25/06/2015, p. 1–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/02/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/936/oj

25.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/936 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2015

che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio (3) ha subito sostanziali modifiche (4). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

La politica commerciale comune dovrebbe basarsi su principi uniformi.

(3)

Per uniformare maggiormente i regimi all'importazione, viste le specificità dei sistemi economici dei paesi terzi in questione, si dovrebbero prevedere, per quanto possibile, disposizioni analoghe a quelle del regime comune applicabile agli altri paesi terzi.

(4)

Data la sensibilità del settore tessile dell'Unione, è opportuno che, per un numero limitato di prodotti originari di determinati paesi terzi, il presente regolamento preveda misure di vigilanza applicabili a livello dell'Unione.

(5)

È opportuno stabilire regole speciali per i prodotti reimportati in regime di perfezionamento economico passivo.

(6)

L'allegato III B del regolamento (CE) n. 517/94, in seguito alla modifica introdotta dal regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione (5), è stato svuotato del suo contenuto. Pertanto, è opportuno eliminare completamente tale allegato. Per chiarezza, è altresì opportuno eliminare i riferimenti a tale allegato nell'articolo 4, paragrafo 2.

(7)

Potrebbe risultare necessario assoggettare le importazioni di determinati prodotti tessili da taluni paesi terzi alla vigilanza dell'Unione, a limiti quantitativi o ad altre misure appropriate.

(8)

In caso di applicazione della vigilanza dell'Unione, si dovrebbe subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento di vigilanza che risponda a criteri uniformi.Tale documento dovrebbe, su semplice richiesta dell'importatore, essere rilasciato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo ad alcun diritto d'importazione per l'importatore. Tale documento dovrebbe di conseguenza rimanere valido soltanto fintanto che non sia modificato il regime d'importazione.

(9)

Nell'interesse dell'Unione, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero rendere il più completo possibile lo scambio di informazioni risultanti dalla vigilanza dell'Unione.

(10)

È necessario adottare precisi criteri al fine di valutare l'eventuale pregiudizio e di avviare una procedura d'inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di adottare, in casi urgenti, le misure necessarie.

(11)

A tale scopo, è opportuno prevedere disposizioni dettagliate sull'avvio di inchieste, sui controlli e sulle verifiche necessarie, sull'audizione dei soggetti interessati, sull'elaborazione delle informazioni ottenute e sui criteri di valutazione del pregiudizio.

(12)

È necessario instaurare un regime adeguato di gestione delle restrizioni quantitative dell'Unione.

(13)

La procedura di gestione dovrebbe garantire a tutti i richiedenti eque condizioni di accesso ai contingenti.

(14)

Nell'interesse dell'uniformità del regime applicabile alle importazioni, è opportuno che le formalità che gli importatori devono espletare siano semplici e identiche a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci. A tale scopo, è opportuno prevedere che le formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi all'esemplare di cui all'allegato VI del presente regolamento.

(15)

Determinate misure di vigilanza o di salvaguardia il cui ambito è limitato ad una o più regioni dell'Unione possono rivelarsi più adatte rispetto a misure applicabili a tutta l'Unione. Tuttavia, tali misure dovrebbero essere autorizzate soltanto in via eccezionale e in mancanza di soluzioni alternative. Occorre assicurare che esse siano temporanee e che perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

(16)

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le norme dell'Unione o nazionali in materia di segreto professionale.

(17)

È opportunoprevedere che le misure di salvaguardia rese necessarie dagli interessi dell'Unione siano attuate tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti.

(18)

Al fine di rendere più semplici le procedure per gli importatori, occorre prevedere la possibilità di estendere la validità delle autorizzazioni d'importazione non utilizzate — del tutto o in parte — invece di restituirle alle autorità competenti degli Stati membri che le hanno rilasciate.

(19)

Al fine di garantire un adeguato funzionamento del sistema di gestione delle importazioni di taluni prodotti tessili non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime specifico dell'Unione in materia di importazioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle modifiche da apportare agli allegati del presente regolamento, alle modifiche alle norme in materia di importazioni e all'applicazione di misure di salvaguardia e di vigilanza conformemente al regolamento stesso. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(20)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(21)

Per l'adozione di misure di vigilanza, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure di vigilanza definitive, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1.   Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili che rientrano nell'ambito della sezione XI della parte seconda della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (7) e degli altri prodotti tessili elencati nell'allegato I del presente regolamento, originari di paesi terzi e non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni, né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni.

2.   Ai fini del paragrafo 1, i prodotti tessili della sezione XI della parte 2 della nomenclatura combinata riportati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono suddivisi nelle categorie di cui all'allegato I, sezione A, del presente regolamento, ad eccezione dei prodotti coperti dai codici della nomenclatura combinata (codici NC) elencati nell'allegato I, sezione B, del presente regolamento.

3.   Ai fini del presente regolamento, la nozione di «prodotti originari» e le modalità di controllo dell'origine di tali prodotti sono quelle definite dalle disposizioni dell'Unione vigenti in materia.

Articolo 2

L'importazione nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 1 originari di paesi terzi diversi da quelli elencati nell'allegato II è libera e pertanto non è oggetto di alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le misure che possono essere adotattate a norma del capo III e quelle che sono state o possono essere adottate a norma di regimi specifici all'importazione, per la durata di questi ultimi.

Articolo 3

1.   Le importazioni nell'Unione dei prodotti tessili elencati nell'allegato III e originari dei paesi ivi indicati sono soggette ai limiti quantitativi annuali fissati in tale allegato.

2.   L'immissione in libera pratica nell'Unione delle importazioni soggette ai limiti quantitativi di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione all'importazione o di un documento equivalente rilasciato dalle autorità degli Stati membri conformemente alla procedura stabilita dal presente regolamento. Le importazioni autorizzate a norma del presente paragrafo vengono imputate ai limiti quantitativi fissati per l'anno di calendario corrispondente.

3.   L'importazione nell'Unione di tutti i prodotti tessili di cui all'allegato IV, originari dei paesi terzi ivi indicati, è subordinata alla fissazione di un limite quantitativo annuale stabilito dalla Commissione. Qualsiasi limite quantitativo è basato sui dati relativi ai precedenti flussi commerciali o, qualora non disponibili, su stime di tali flussi commerciali debitamente giustificate. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per modificare gli allegati pertinenti del presente regolamento, riguardo alla fissazione di tali limiti quantitativi annuali.

4.   L'importazione nell'Unione di prodotti tessili, fatta eccezione per quelli contemplati dai paragrafi 1 e 3 e per quelli originari dei paesi indicati nell'allegato II, è libera, fatte salve le misure che possono essere adottate a norma del capo III o a norma di regimi specifici all'importazione, per tutta la loro durata.

Articolo 4

1.   Fatte salve le misure che possono essere adottate a norma del capo III o a norma di regimi specifici in materia di importazioni, le reimportazioni nell'Unione di prodotti tessili previa trasformazione in paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II non è soggetta a limiti quantitativi.

2.   In deroga al paragrafo 1, le reimportazioni nell'Unione dei prodotti tessili elencati all'allegato V previa trasformazione nei paesi terzi elencati in tale allegato è effettuata solo in conformità delle norme sul perfezionamento economico passivo in vigore nell'Unione ed entro i limiti fissati all'allegato V.

Articolo 5

1.   Il comitato di cui all'articolo 30 può prendere in considerazione qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 riguardo alle misure necessarie all'adeguamento degli allegati da III a VI ove si rilevino problemi relativi allo loro effettiva applicazione.

CAPO II

PROCEDURA DELL'UNIONE D'INFORMAZIONE E DI INCHIESTA

Articolo 6

1.   Per i prodotti tessili elencati all'allegato I, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, i quantitativi totali importati durante il mese in questione suddividendoli per paese di origine e per codice e unità NC includendo, all'occorrenza, le unità supplementari del codice NC. Le importazioni vengono ripartite secondo le procedure statistiche in vigore.

2.   Onde consentire di controllare l'andamento del mercato per i prodotti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati statistici relativi alle esportazioni dell'anno precedente. I dati statistici relativi alla produzione e al consumo di ogni prodotto sono trasmessi alla Commissione secondo accordi che saranno determinati in un momento successivo, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

3.   Ove lo richiedano la natura dei prodotti o circostanze particolari, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può modificare i termini fissati per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

4.   Nei casi urgenti di cui all'articolo 13, lo Stato membro o gli Stati membri interessati trasmettono senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri i necessari dati statistici ed economici sulle importazioni.

Articolo 7

1.   Qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare un'inchiesta sulle condizioni d'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, la Commissione la avvia. La Commissione informa gli Stati membri una volta che abbia stabilito che sussiste la necessità di avviare tale inchiesta.

2.   Oltre ai dati forniti a norma dell'articolo 6, la Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e procede alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori, nonché associazioni e organizzazioni commerciali.

La Commissione è coadiuvata nel predetto compito da agenti dello Stato membro sul cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che detto Stato ne abbia espresso il desiderio.

3.   Su richiesta della Commissione e secondo procedure da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui dispongono sull'andamento del mercato in relazione al prodotto oggetto dell'inchiesta.

4.   La Commissione può sentire le persone fisiche e giuridiche interessate. Tali soggetti devono essere sentiti qualora lo abbiano richiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dimostrando che sussiste l'effettiva possibilità che il risultato dell'inchiesta li riguardi e che esistono motivi particolari per essere sentiti oralmente.

5.   Ove le informazioni richieste dalla Commissione non vengano fornite entro un termine ragionevole od ove l'inchiesta sia ostacolata in maniera significativa, è possibile elaborare conclusioni in base ai dati disponibili.

6.   Ove l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro ed essa ritenga che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, all'esito delle consultazioni essa informa lo Stato membro della sua decisione.

Articolo 8

1.   Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 30 una relazione sui risultati della stessa.

2.   Se la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia da parte dell'Unione, essa decide, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, di chiudere l'inchiesta riportandone le principali conclusioni.

3.   Se la Commissione ritiene che una misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione sia necessaria, essa adotta le decisioni necessarie previste al capo III.

Articolo 9

1.   Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2.   La Commissione, i suoi agenti, gli Stati membri, e i loro agenti, non rivelano le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata, salvo specifica autorizzazione del soggetto che le ha fornite.

Ogni richiesta di trattamento riservato di informazioni deve indicare i motivi per cui esse sono riservate.

Tuttavia, ove una richiesta di trattamento riservato non sia giustificata e colui che fornisce l'informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell'informazione in questione.

3.   Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze molto sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non impediscono che le autorità dell'Unione facciano riferimento alle informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni prese ai sensi del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, tengono conto dell'esigenza legittima delle persone fisiche e giuridiche interessate a che i loro segreti commerciali non vengano divulgati.

Articolo 10

1.   L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che derivano da tali importazioni per i produttori dell'Unione, si basa principalmente sui fattori seguenti:

a)

il volume delle importazioni, in particolare ove siano aumentate in misura considerevole in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo nell'Unione;

b)

i prezzi delle importazioni, in particolare qualora si sia verificato un significativo deprezzamento rispetto al prezzo di un prodotto simile nell'Unione;

c)

l'impatto che ne deriva per i produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:

la produzione,

lo sfruttamento del potenziale,

le scorte,

le vendite,

la quota di mercato,

i prezzi (la diminuzione dei prezzi o l'impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),

gli utili,

il rendimento dei capitali,

i flussi di liquidità,

l'occupazione.

2.   Nello svolgere l'inchiesta, la Commissione tiene conto del sistema economico particolare dei paesi terzi di cui all'allegato II.

3.   Quando viene addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:

a)

il tasso d'incremento delle esportazioni verso l'Unione;

b)

la capacità di esportazione del paese di origine o la capacità di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate all'Unione.

CAPO III

MISURE DI VIGILANZA E DI SALVAGUARDIA

Articolo 11

1.   Ove le importazioni di prodotti tessili originari di paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II minaccino di arrecare pregiudizio alla produzione dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può:

a)

decidere di introdurre una vigilanza a posteriori dell'Unione per determinate importazioni, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2;

b)

decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

2.   Ove le importazioni di prodotti tessili originari dei paesi terzi elencati all'allegato II e liberalizzati a livello dell'Unione minaccino di arrecare un pregiudizio alla produzione dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure ove lo richiedano gli interessi economici dell'Unione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può:

a)

decidere di instaurare una vigilanza a posteriori dell'Unione per determinate importazioni, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2;

b)

decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

3.   Di norma, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 hanno un periodo di validità limitato.

Articolo 12

1.   Ove le importazioni di prodotti tessili originari di paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II avvengano in quantitativi talmente maggiorati, in termini assoluti o relativi, e/o a condizioni tali da arrecare, o minacciare concretamente di arrecare, un grave pregiudizio alla produzione dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può modificare il regime in materia di importazioni per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione all'importazione, che potrà essere concessa solo secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Commissione stessa.

2.   Ove prodotti tessili originari dei paesi terzi elencati all'allegato II e liberalizzati a livello dell'Unione siano importati in quantitativi maggiorati, in termini assoluti o relativi, e/o a condizioni tali da minacciare di arrecare un pregiudizio alla produzione dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure ove lo richiedano gli interessi economici dell'Unione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione all'importazione, che potrà essere concessa solo secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Commissione stessa.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per quanto riguarda le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo al fine di modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione, anche modificando gli allegati del presente regolamento.

4.   Le misure di cui al presente articolo e all'articolo 11 si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle misure stesse.

Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione, a condizione che non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma del presente articolo e dell'articolo 11, alla presentazione di un documento di vigilanza siano effettivamente corredati di tale documento.

Conformemente all'articolo 16, le misure di cui al presente articolo e all'articolo 11 possono essere limitate ad una o più regioni dell'Unione.

Articolo 13

In casi di emergenza, quando l'assenza di misure causerebbe danni irreparabili all'industria dell'Unione e ove la Commissione accerti, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e ritenga opportuno assoggettare una determinata categoria di prodotti di cui all'allegato I, non soggetta a restrizioni quantitative, a limiti quantitativi o a misure di vigilanza ex ante o ex post, e sussistano pertanto imperativi motivi d'urgenza, agli atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, si applica la procedura di cui all'articolo 32 al fine di modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione, anche modificando gli allegati del presente regolamento.

Articolo 14

1.   L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza preventiva dell'Unione o a misure di salvaguardia è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza.

Nel caso di misure di vigilanza preventiva dell'Unione, il documento di vigilanza è rilasciato gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento di una domanda presentata da un qualsiasi importatore dell'Unione alla competente autorità nazionale, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, per una qualsiasi quantità richiesta. Si considera che tale dichiarazione sia ricevuta dalla competente autorità nazionale entro i tre giorni lavorativi successivi alla sua presentazione, salvo che non sia dimostrato il contrario. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme all'esemplare che figura all'allegato VI. L'articolo 21 si applica mutatis mutandis.

Nel caso delle misure di salvaguardia, il documento di vigilanza è rilasciato conformemente alle disposizioni del capo IV.

2.   All'atto della decisione che instaura le misure di vigilanza o di salvaguardia, possono essere richieste informazioni diverse da quelle indicate nel paragrafo 1.

3.   Il documento di vigilanza è valido in tutto il territorio in cui si applica il trattato alle condizioni in esso stabilite, indipendentemente dallo Stato membro che l'ha rilasciato, fatte salve tuttavia le misure adottate in virtù dell'articolo 16 del presente regolamento.

4.   In ogni caso, il documento di vigilanza non è utilizzato oltre la scadenza del periodo determinato in concomitanza e secondo la stessa procedura dell'instaurazione della vigilanza o delle misure di salvaguardia, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali transazioni.

5.   Ove una decisione adottata a norma dell'appropriata procedura di cui all'articolo 30 lo preveda, l'origine dei prodotti oggetto di vigilanza dell'Unione o di misure di salvaguardia deve essere giustificata da un certificato d'origine. Il presente paragrafo fa salve le altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.

6.   Ove il prodotto sottoposto a vigilanza preventiva dell'Unione sia oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l'autorizzazione all'importazione concessa da quest'ultimo può sostituire il documento di vigilanza.

Articolo 15

Secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può, qualora sia probabile il verificarsi della situazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2:

ridurre il termine di utilizzazione dei documenti di vigilanza eventualmente richiesti per le misure di vigilanza;

subordinare il rilascio del documento di vigilanza a determinate condizioni e, in via eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca o, con una frequenza e per una durata stabilite dalla Commissione, alla procedura d'informazione e di consultazione preliminari di cui agli articoli 6 e 8.

Articolo 16

Qualora, in base agli elementi di valutazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, risulti che in una o più regioni dell'Unione sussistono le condizioni previste per l'adozione delle misure di vigilanza o di salvaguardia, dopo aver esaminato le soluzioni alternative la Commissione può autorizzare, in via eccezionale, l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate a detta o a dette regioni, qualora ritenga che tali misure, applicate a tale livello, siano più appropriate di misure applicabili in tutta l'Unione.

Dette misure devono avere carattere temporaneo e, per quanto possibile, non devono perturbare il funzionamento del mercato interno.

Esse sono adottate secondo l'appropriata procedura applicabile alle misure adottate a norma degli articoli 10, 11 e 12.

CAPO IV

GESTIONE DELLE RESTRIZIONI DELL'UNIONE ALL'IMPORTAZIONE

Articolo 17

1.   Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione all'importazione da esse ricevute.

2.   La Commissione notifica la sua conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (criterio del «chi arriva primo ha la precedenza»).

3.   Se vi è ragione di credere che le domande anticipate di autorizzazione all'importazione rischino di eccedere i limiti quantitativi, la Commissione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, può dividere i limiti in frazioni o fissare quantitativi massimi per ciascuna ripartizione. Conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, la Commissione può riservare una porzione di un particolare limite quantitativo per le richieste corredate di elementi di prova relativi all'andamento di precedenti importazioni.

4.   Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata a tal fine istituita, a meno che motivi tecnici imperativi non rendano necessario il ricorso provvisorio ad altri mezzi di comunicazione.

5.   Le autorità competenti avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo globale dell'Unione.

6.   La Commissione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, può adottare qualsiasi misura necessaria ai fini dell'esecuzione del presente articolo.

Articolo 18

1.   Qualsiasi importatore, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, può presentare una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di uno Stato membro di sua scelta.

2.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, seconda frase, le domande degli importatori sono corredate, all'occorrenza, di documenti comprovanti le precedenti importazioni per ciascuna categoria e per ciascun paese terzo interessato.

Articolo 19

Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano le autorizzazioni all'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della decisione della Commissione o entro il termine stabilito dalla Commissione.

Tali autorità informano la Commissione del rilascio delle autorizzazioni d'importazione entro dieci giorni lavorativi dal loro rilascio.

Articolo 20

Se necessario e conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, il rilascio delle autorizzazioni all'importazione può essere subordinato al deposito di una cauzione.

Articolo 21

1.   Fatte salve le misure adottate in virtù dell'articolo 16, le autorizzazioni all'importazione consentono di importare prodotti oggetto dei limiti quantitativi e sono valide nell'intero territorio in cui si applica il trattato alle condizioni in esso previste, indipendentemente dal luogo d'importazione indicato dall'importatore nella domanda.

Qualora l'Unione introduca limiti temporanei per una o più regioni a norma dell'articolo 16, tali limiti non precludono l'importazione nella regione o nelle regioni in questione di prodotti spediti anteriormente alla loro introduzione.

2.   La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è di sei mesi e può essere modificata, se necessario, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

3.   Le autorizzazioni all'importazione sono richieste compilando formulari conformi a un modello, le cui caratteristiche sono stabilite conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione dei documenti per via elettronica. Tuttavia, tutti i documenti e i giustificativi devono essere a disposizione delle autorità competenti.

4.   Le autorizzazioni all'importazione possono essere rilasciate per via elettronica su richiesta dell'importatore interessato. Su richiesta opportunamente motivata del suddetto importatore, e fermo restando il rispetto del paragrafo 3, un'autorizzazione all'importazione rilasciata per via elettronica può essere sostituita da un'autorizzazione all'importazione cartacea da parte dell'autorità competente dello stesso Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione all'importazione originale. La suddetta autorità, tuttavia, rilascia un'autorizzazione all'importazione cartacea solo dopo aver accertato la cancellazione dell'autorizzazione rilasciata per via elettronica.

Ogni misura necessaria all'attuazione del presente paragrafo può essere adottata conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

5.   Su richiesta dello Stato membro interessato, i prodotti tessili che si trovano in possesso delle competenti autorità di detto Stato membro, segnatamente nel contesto di procedure di fallimento o simili, e per i quali non sia più disponibile un'autorizzazione all'importazione valida, possono essere immessi in libera circolazione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 22

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, le autorizzazioni all'importazione non sono oggetto né di prestito né di cessione, a titolo oneroso o gratuito, da parte della persona a nome della quale sono state rilasciate.

Articolo 23

La validità delle autorizzazioni all'importazione che sono in tutto o in parte non utilizzate può essere prolungata, se i quantitativi disponibili sono sufficienti, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 24

Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, i quantitativi di prodotti oggetto di limiti quantitativi dell'Unione importati nel mese precedente.

CAPO V

TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Articolo 25

Le reimportazioni nell'Unione dei prodotti tessili di cui alla tabella contenuta nell'allegato V, effettuate conformemente ai regolamenti sul perfezionamento passivo economico in vigore nell'Unione non sono subordinate alle limitazioni quantitative di cui agli articoli 2, 3 e 4, ove siano soggette ai limiti quantitativi specifici di cui alla tabella contenuta nell'allegato V e siano state reintrodotte nello Stato membro interessato previo perfezionamento nel paese terzo corrispondente elencato per ciascuno dei limiti quantitativi ivi indicati.

Articolo 26

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per far sì che le reimportazioni non oggetto del presente capo e dell'allegato V siano soggette a limiti quantitativi specifici, sempreché i prodotti in questione siano soggetti ai limiti quantitativi indicati agli articoli 2, 3 e 4.

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di limiti quantitativi specifici alle reimportazioni nell'ambito del regime di perfezionamento passivo possa causare un danno all'industria dell'Unione che sarebbe difficile risarcire e sussistano quindi imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 32 si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma del presente articolo.

Articolo 27

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per effettuare trasferimenti tra categorie di prodotti di cui all'allegato I, sezione A, e per ricorrere all'uso anticipato o al riporto di determinate quote di limiti quantitativi specifici di cui all'articolo 26 da un anno all'altro.

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione delle misure di cui al primo comma possa causare un danno all'industria dell'Unione, impedendo il regime di perfezionamento passivo in ragione del requisito giuridico di operare tali trasferimenti da un anno all'altro, e nel caso in cui tale danno sia difficilmente risarcibile, e sussistano pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 32 si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.

2.   Tuttavia, è possibile procedere a trasferimenti automatici, in conformità del paragrafo 1, entro i limiti seguenti:

a)

trasferimento tra categorie di prodotti di cui all'allegato I, sezione A, fino a concorrenza del 20 % del limite quantitativo della categoria verso cui viene effettuato il trasferimento,

b)

riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro fino a concorrenza del 10,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione,

c)

uso anticipato di un limite quantitativo specifico fino a concorrenza del 7,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 al fine di adeguare i limiti quantitativi specifici ove si ravvisi la necessità di importazioni supplementari.

Nel caso in cui, ove si ravvisi la necessità di importazioni aggiuntive, un ritardo nell'adeguamento dei limiti quantitativi, impedendo l'accesso a tali importazioni aggiuntive necessarie, possa causare un danno all'industria dell'Unione che sarebbe difficilmente risarcibile, e sussistano pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 32 si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.

4.   La Commissione informa il paese terzo o i paesi terzi interessati delle misure adottate a norma del presente articolo.

Articolo 28

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, le autorità competenti degli Stati membri, prima di rilasciare autorizzazioni preventive in conformità delle norme dell'Unione sul perfezionamento passivo economico, notificano alla Commissione la quantità di richieste di autorizzazioni ricevute. La Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per la reimportazione entro i rispettivi limiti dell'Unione in conformità delle pertinenti norme dell'Unione sul perfezionamento passivo economico.

2.   Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente per ogni caso:

a)

il paese terzo nel quale le merci saranno trasformate;

b)

la categoria dei prodotti tessili in questione;

c)

il quantitativo da reimportare;

d)

lo Stato membro nel quale i prodotti reimportati saranno immessi in libera pratica;

e)

se la richiesta si riferisce:

i)

a un precedente beneficiario che presenta domanda per i quantitativi accantonati a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma, del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio (8); oppure

ii)

ad un richiedente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, o dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3036/94.

3.   Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate elettronicamente per mezzo della rete integrata creata a tal fine, a meno che per motivi tecnici non sia assolutamente necessario utilizzare temporaneamente altri mezzi di comunicazione.

4.   Qualora siano disponibili i quantitativi richiesti, la Commissione conferma alle autorità competenti degli Stati membri l'intero quantitativo indicato nelle richieste notificate per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato. Le notifiche presentate dagli Stati membri, per le quali non è possibile dare conferma perché i quantitativi richiesti non sono più disponibili all'interno dei limiti quantitativi dell'Unione, sono conservate dalla Commissione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute e sono confermate nel medesimo ordine non appena si rendano disponibili ulteriori quantitativi tramite l'applicazione dei trasferimenti automatici di cui all'articolo 27.

5.   Le competenti autorità notificano alla Commissione senza ritardo, dopo essere state informate, qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente riaccreditati ai quantitativi compresi entro i limiti quantitativi dell'Unione non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma del regolamento (CE) n. 3036/94.

I quantitativi per i quali è stata presentata una rinuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 3036/94 sono automaticamente aggiunti ai quantitativi del contingente dell'Unione non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma, di tale regolamento.

Tutti i quantitativi di cui ai commi precedenti sono notificati alla Commissione in conformità del paragrafo 3.

Articolo 29

Le autorità competenti degli Stati membri forniscono alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni preventive di cui all'articolo 28 e il facsimile dei timbri da esse utilizzati.

CAPO VI

PROCEDURE DECISIONALI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

1.   La Commissione è assistita dal comitato dei tessili. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 31

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 35, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 35, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 13 e dell'articolo 35 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 3, nonché dell'articolo 26 e dell'articolo 27, paragrafi 1 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 32

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 5 o 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito alla notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 33

1.   Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra l'Unione e paesi terzi.

2.   Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri, di:

a)

divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale;

b)

speciali formalità in materia di cambio;

c)

formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al trattato.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o delle formalità da introdurre o da modificare in conformità del primo comma.

In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione sono comunicate alla Commissione immediatamente al momento dell'adozione.

Articolo 34

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale presentata al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (9).

Articolo 35

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per apportare ai pertinenti allegati le modifiche necessarie al fine di tenere conto della conclusione, dell'adeguamento o della scadenza di accordi o intese con paesi terzi o delle modifiche apportate alle norme dell'Unione in materia di statistiche, regimi doganali o regimi comuni all'importazione.

Articolo 36

Il regolamento (CE) n. 517/94 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato VIII.

Articolo 37

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 9 giugno 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Parere del 10 dicembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 maggio 2015.

(3)  Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1).

(4)  Cfr. allegato VII.

(5)  Regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, che modifica gli allegati II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU L 311 del 29.11.2007, pag. 5).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi (GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).


ALLEGATO I

A.   PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1.

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo; i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nell'ambito del presente allegato, dalla portata del codice NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo «ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

2.

Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.

3.

L'espressione «indumenti per bambini piccoli (bebè)» comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

Categoria

Designazione delle merci

Codice NC 2013

Tabella delle equivalenze

pezzi/kg

g/pezzo

GRUPPO I A

1

Filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90

 

 

2

Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, nastri, galloni e simili, velluti e felpe, tessuti di ciniglia, tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate

 

 

5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 00 5210 19 00 5210 21 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 20 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

 

 

3

Tessuti di fibre sintetiche (discontinue o cascami) diversi da nastri, galloni e simili, velluti e felpe (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia

 

 

5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 20 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 19 10 5514 19 90 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 00 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 20 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 ex 5515 29 00 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

 

 

GRUPPO I B

4

Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia

6,48

154

6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 20 6110 20 10 6110 30 10

5

Maglioni (golf), pullover (con e senza maniche), gilè, twin-set, cardigan, vestagliette (escluse le giacche), giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia

4,53

221

ex 6101 90 80 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 11 10 6110 11 30 6110 11 90 6110 12 10 6110 12 90 6110 19 10 6110 19 90 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99

6

Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, «short» (diverso da quello da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o ragazzo; pantaloni di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza; parti inferiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

1,76

568

6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42

7

Camicette, bluse e bluse-camicette, sia a maglia che non, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza

5,55

180

6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00

8

Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo

4,60

217

ex 6205 90 80 6205 20 00 6205 30 00

GRUPPO II A

9

Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone; biancheria da toeletta o da cucina, diversa da quella a maglia, di tessuti ricci del tipo spugna, di cotone

 

 

5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00

 

 

20

Biancheria da letto diversa da quella a maglia

 

 

6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 00 6302 32 90 6302 39 90

 

 

22

Filati di fibre sintetiche in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5508 10 10 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 00 5509 22 00 5509 31 00 5509 32 00 5509 41 00 5509 42 00 5509 51 00 5509 52 00 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 00 5509 92 00 5509 99 00

 

 

22 a)

Di cui: acrilico

 

 

ex 5508 10 10 5509 31 00 5509 32 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00

 

 

23

Filati di fibre artificiali in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00

 

 

32

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna di cotone e da nastri, galloni e simili) e superfici tessili «tufted» di lana o cotone o fibre sintetiche e artificiali

 

 

5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 26 00 5801 27 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 36 00 5801 37 00 5802 20 00 5802 30 00

 

 

32 a)

Di cui: velluti e felpe a trama, a coste, di cotone

 

 

5801 22 00

 

 

39

Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella di tessuti ricci del tipo spugna di cotone

 

 

6302 51 00 6302 53 90 ex 6302 59 90 6302 91 00 6302 93 90 ex 6302 99 90

 

 

GRUPPO II B

12

Calzemaglie (collant), calze, sottocalze, calzettoni, calzini e simili, a maglia, diversi da quelli per bambini, comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70

24,3 paia

41

6115 10 10 ex 6115 10 90 6115 22 00 6115 29 00 6115 30 11 6115 30 90 6115 94 00 6115 95 00 6115 96 10 6115 96 99 6115 99 00

13

Slip, mutande, per uomo o ragazzo, nonché per donna o ragazza, a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

17

59

6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 51

14

Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli, per uomo o ragazzo, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)

0,72

1 389

6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00

15

Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli per donna o ragazza; giacche di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)

0,84

1 190

6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00

16

Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o ragazzo, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

0,80

1 250

6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6203 29 30 6211 32 31 6211 33 31

17

Giacche per uomo o ragazzo, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

1,43

700

6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19

18

Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia

 

 

6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 99 10 6207 99 90

 

 

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia

 

 

6208 11 00 6208 19 00 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 00 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 59

 

 

19

Fazzoletti da naso e da taschino, non a maglia

59

17

6213 20 00 ex 6213 90 00

21

Eskimo; giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

2,3

435

ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41

24

Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, a maglia

3,9

257

6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 ex 6107 99 00

Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, a maglia

6108 31 00 6108 32 00 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 ex 6108 99 00

26

Abiti interi per donna o ragazza, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

3,1

323

6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00

27

Gonne per donna o ragazza incluse le gonne-pantaloni

2,6

385

6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10

28

Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio e «short» (diversi da quello da bagno), a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

1,61

620

6103 41 00 6103 42 00 6103 43 00 ex 6103 49 00 6104 61 00 6104 62 00 6104 63 00 ex 6104 69 00

29

Abiti a giacca (tailleurs) e completi, non a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o ragazza, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

1,37

730

6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31

31

Reggiseni e bustini, di tessuto, a maglia

18,2

55

ex 6212 10 10 6212 10 90

68

Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebès), esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze, i calzettoni e i calzini per bambini piccoli, diversi da quelli a maglia, della categoria 88

 

 

6111 90 19 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 90 ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 ex 9619 00 51 ex 9619 00 59

 

 

73

Tute sportive a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

1,67

600

6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00

76

Indumenti da lavoro, per uomo o ragazzo, non a maglia

 

 

6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10

 

 

Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro per donna o ragazza, non a maglia

 

 

6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10

 

 

77

Tute da sci, non a maglia

 

 

ex 6211 20 00

 

 

78

Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77

 

 

6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 85 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 32 90 6211 33 90 ex 6211 39 00 6211 42 90 6211 43 90 ex 6211 49 00 ex 9619 00 59

 

 

83

Cappotti, giacche e altri indumenti, comprese le tute da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 20 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 20 00 6114 30 00 ex 6114 90 00 ex 9619 00 51

 

 

GRUPPO III A

33

Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza inferiore a 3 m

 

 

5407 20 11

 

 

Sacchi e sacchetti da imballaggio, non a maglia, ottenuti con lamelle e forme simili

 

 

6305 32 19 6305 33 90

 

 

34

Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza uguale o superiore a 3 m

 

 

5407 20 19

 

 

35

Tessuti di filamenti sintetici, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114

 

 

5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

36

Tessuti di filamenti artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114

 

 

5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

ex 5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

37

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

 

 

5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

 

 

38 A

Tessuto sintetico a maglia per tende e tendine

 

 

6005 31 10 6005 32 10 6005 33 10 6005 34 10 6006 31 10 6006 32 10 6006 33 10 6006 34 10

 

 

38 B

Tendine, non a maglia

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90

 

 

40

Tende in tessuto (inclusi tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento), non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali;

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00

 

 

41

Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici non testurizzati non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro

 

 

5401 10 12 5401 10 14 5401 10 16 5401 10 18 5402 11 00 5402 19 00 5402 20 00 5402 31 00 5402 32 00 5402 33 00 5402 34 00 5402 39 00 5402 44 00 5402 48 00 5402 49 00 5402 51 00 5402 52 00 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 00 5402 62 00 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

 

 

42

Filati di fibre sintetiche o artificiali continue in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5401 20 10

 

 

Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di rayon viscosa non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e dai filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa

 

 

5403 10 00 5403 32 00 ex 5403 33 00 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 90 10

 

 

43

Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco e di cotone, condizionati per la vendita al minuto

 

 

5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 00 00 5508 20 90 5511 30 00

 

 

46

Lana cardata o pettinata di pecora o agnello o di altri animali a peli fini

 

 

5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 31 00 5105 39 00

 

 

47

Filati di lana di pecora o agnello cardata (filati di lana) o di lana cardata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5106 10 10 5106 10 90 5106 20 10 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90

 

 

48

Filati di lana di pecora o agnello pettinata (filati pettinati) o di lana pettinata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90

 

 

49

Filati di lana di pecora o agnello o di lana pettinata di altri animali a peli fini, condizionati per la vendita al minuto

 

 

5109 10 10 5109 10 90 5109 90 00

 

 

50

Tessuti di lana di pecora o agnello o di altri animali a peli fini

 

 

5111 11 00 5111 19 00 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 80 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 98 5112 11 00 5112 19 00 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 80 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 98

 

 

51

Cotone, cardato o pettinato

 

 

5203 00 00

 

 

53

Tessuti di cotone a punto di garza

 

 

5803 00 10

 

 

54

Fibre artificiali in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

 

 

5507 00 00

 

 

55

Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

 

 

5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 00

 

 

56

Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), condizionati per la vendita al minuto

 

 

5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00

 

 

58

Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

 

 

5701 10 10 5701 10 90 5701 90 10 5701 90 90

 

 

59

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, diversi dai tappeti della categoria 58

 

 

5702 10 00 5702 31 10 5702 31 80 5702 32 10 5702 32 90 ex 5702 39 00 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 ex 5702 49 00 5702 50 10 5702 50 31 5702 50 39 ex 5702 50 90 5702 91 00 5702 92 10 5702 92 90 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 12 5703 20 18 5703 20 92 5703 20 98 5703 30 12 5703 30 18 5703 30 82 5703 30 88 5703 90 20 5703 90 80 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 30 ex 5705 00 80

 

 

60

Arazzi tessuti a mano del tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili e arazzi fatti all'ago (ad esempio: a piccolo punto e a punto croce) anche confezionati

 

 

5805 00 00

 

 

61

Nastri, galloni e simili e nastri senza trama (bolducs) di fili o di fibre parallelizzati ed incollati, diversi dalle etichette e simili della categoria 62

Tessuti elastici (diversi da quelli a maglia), costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

 

 

ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00

 

 

62

Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi dai filati metallici e metallizzati e dai filati di crine rivestiti (spiralati)

 

 

5606 00 91 5606 00 99

 

 

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi a mano e a macchina, in pezza, in strisce o in motivi

 

 

5804 10 10 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00

 

 

Etichette, scudetti e manufatti simili di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti

 

 

5807 10 10 5807 10 90

 

 

Trecce in pezza e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompon) e simili

 

 

5808 10 00 5808 90 00

 

 

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

 

 

5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90

 

 

63

Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma

 

 

5906 91 00 ex 6002 40 00 6002 90 00 ex 6004 10 00 6004 90 00

 

 

Pizzi Raschel e stoffe dette a peli lunghi di fibre sintetiche

 

 

ex 6001 10 00 6003 30 10 6005 31 50 6005 32 50 6005 33 50 6005 34 50

 

 

65

Stoffe a maglia, diverse da quelle delle categorie 38 A e 63, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

 

 

5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 ex 6001 29 00 6001 91 00 6001 92 00 ex 6001 99 00 ex 6002 40 00 6003 10 00 6003 20 00 6003 30 90 6003 40 00 ex 6004 10 00 6005 90 10 6005 21 00 6005 22 00 6005 23 00 6005 24 00 6005 31 90 6005 32 90 6005 33 90 6005 34 90 6005 41 00 6005 42 00 6005 43 00 6005 44 00 6006 10 00 6006 21 00 6006 22 00 6006 23 00 6006 24 00 6006 31 90 6006 32 90 6006 33 90 6006 34 90 6006 41 00 6006 42 00 6006 43 00 6006 44 00

 

 

66

Coperte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

 

 

6301 10 00 6301 20 90 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90

 

 

GRUPPO III B

10

Guanti a maglia

17 paia

59

6111 90 11 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 90 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00

67

Accessori di abbigliamento, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, a maglia; coperte a maglia, altri articoli a maglia comprese parti di indumenti o di accessori di abbigliamento

 

 

5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 80 10 6117 80 80 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 00 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10 9619 00 41 ex 9619 00 51

 

 

67 a)

Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene

 

 

6305 32 11 6305 33 10

 

 

69

Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, a maglia

7,8

128

6108 11 00 6108 19 00

70

Calzemaglie (collant) e calze di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex (6,7 tex)

30,4 paia

33

ex 6115 10 90 6115 21 00 6115 30 19

Calze da donna di fibre sintetiche

ex 6115 10 90 6115 96 91

72

Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

9,7

103

6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00

74

Abiti a giacca (tailleur) e completi, a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci

1,54

650

6104 13 00 6104 19 20 ex 6104 19 90 6104 22 00 6104 23 00 6104 29 10 ex 6104 29 90

75

Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci

0,80

1 250

6103 10 10 6103 10 90 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00

84

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

 

 

6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 ex 6214 90 00

 

 

85

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

17,9

56

6215 20 00 6215 90 00

86

Busti, reggicalze, bretelle, giarrettiere e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

8,8

114

6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00

87

Guanti, non a maglia

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6216 00 00

 

 

88

Calze, calzettoni e calzini, non a maglia; altri accessori di abbigliamento, parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli, non a maglia

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6217 10 00 6217 90 00

 

 

90

Spago, corde e funi, di fibre sintetiche, anche intrecciati

 

 

5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90

 

 

91

Tende

 

 

6306 22 00 6306 29 00

 

 

93

Sacchi e sacchetti da imballaggio, in tessuto, diversi da quelli ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene

 

 

ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00

 

 

94

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

 

 

5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 90 5601 29 00 5601 30 00 9619 00 31 9619 00 39

 

 

95

Feltri e manufatti di tali feltri, anche impregnati, spalmati o ricoperti, diversi dai rivestimenti del suolo

 

 

5602 10 19 5602 10 31 ex 5602 10 38 5602 10 90 5602 21 00 ex 5602 29 00 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91

 

 

96

Stoffe non tessute e manufatti di tali stoffe, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

 

 

5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 92 6210 10 98 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 6307 90 92 ex 6307 90 98 9619 00 49 ex 9619 00 59

 

 

97

Reti ottenute con spago, corde o funi e reti confezionate per la pesca ottenute con filati, spago, corde o funi

 

 

5608 11 20 5608 11 80 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00

 

 

98

Altri manufatti di filati, spago, corde o funi, diversi da materie tessili, manufatti ottenuti da tali stoffe e manufatti della categoria 97

 

 

5609 00 00 5905 00 10

 

 

99

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

 

 

5901 10 00 5901 90 00

 

 

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

 

 

5904 10 00 5904 90 00

 

 

Tessuti gommati, non a maglia, diversi da quelli per pneumatici

 

 

5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90

 

 

Altri tessuti impregnati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, diversi da quelli della categoria 100

 

 

5907 00 00

 

 

100

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con derivati della cellulosa o di altra materia plastica

 

 

5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99

 

 

101

Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche

 

 

ex 5607 90 90

 

 

109

Copertoni, vele, tende per l'esterno

 

 

6306 12 00 6306 19 00 6306 30 00

 

 

110

Materassi pneumatici, tessuti

 

 

6306 40 00

 

 

111

Oggetti per campeggio, tessuti, esclusi i materassi pneumatici e le tende

 

 

6306 90 00

 

 

112

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114

 

 

6307 20 00 ex 6307 90 98

 

 

113

Tele e strofinacci, anche scamosciati, diversi da quelli a maglia

 

 

6307 10 90

 

 

114

Tessuti e manufatti per usi tecnici

 

 

5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 11 5911 32 19 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90

 

 

GRUPPO IV

115

Filati di lino o di ramiè

 

 

5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19

 

 

117

Tessuti di lino o di ramiè

 

 

5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30

 

 

118

Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina di lino o di ramiè, diversa da quella a maglia

 

 

6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90

 

 

120

Tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, diversi da quelli a maglia, di lino o di ramiè

 

 

ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00

 

 

121

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè

 

 

ex 5607 90 90

 

 

122

Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, diversi da quelli a maglia

 

 

ex 6305 90 00

 

 

123

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia di lino o di ramiè, diversi da nastri, galloni e simili

 

 

5801 90 10 ex 5801 90 90

 

 

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, di lino o di ramiè, non a maglia

 

 

ex 6214 90 00

 

 

GRUPPO V

124

Fibre sintetiche in fiocco

 

 

5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90

 

 

125 A

Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 41

 

 

5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00

 

 

125 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie sintetiche

 

 

5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

 

 

126

Fibre artificiali in fiocco

 

 

5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00

 

 

127 A

Filati di filamenti artificiali (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42

 

 

5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie tessili artificiali

 

 

5405 00 00 ex 5604 90 90

 

 

128

Peli grossolani, cardati o pettinati

 

 

5105 40 00

 

 

129

Filati di peli grossolani o di crine

 

 

5110 00 00

 

 

130 A

Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta

 

 

5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10

 

 

130 B

Filati di seta diversi da quelli della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)

 

 

5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90

 

 

131

Filati di altre fibre tessili vegetali

 

 

5308 90 90

 

 

132

Filati di carta

 

 

5308 90 50

 

 

133

Filati di canapa

 

 

5308 20 10 5308 20 90

 

 

134

Filati metallici e filati metallizzati

 

 

5605 00 00

 

 

135

Tessuti di peli grossolani o di crine

 

 

5113 00 00

 

 

136

Tessuti di seta o di cascami di seta

 

 

5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00

 

 

137

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta

 

 

ex 5801 90 90 ex 5806 10 00

 

 

138

Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè

 

 

5311 00 90 ex 5905 00 90

 

 

139

Tessuti di fili di metallo e di filati metallici o di filati tessili metallizzati

 

 

5809 00 00

 

 

140

Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali

 

 

ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00

 

 

141

Coperte di materie tessili diverse dalla lana,

 

 

ex 6301 90 90

 

 

142

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o di canapa di Manila

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 80

 

 

144

Feltri di peli grossolani

 

 

ex 5602 10 38 ex 5602 29 00

 

 

145

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di abaca (canapa di Manila) o di canapa

 

 

ex 5607 90 20 ex 5607 90 90

 

 

146 A

Spago per legare per macchine agricole, di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi

 

 

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Spago, corde e funi di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi, diversi dai prodotti della categoria 146 A

 

 

ex 5607 21 00 5607 29 00

 

 

146 C

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

ex 5607 90 20

 

 

147

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati

 

 

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

5307 10 00 5307 20 00

 

 

148 B

Filati di cocco

 

 

5308 10 00

 

 

149

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm

 

 

5310 10 90 ex 5310 90 00

 

 

150

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non usati

 

 

5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90

 

 

151 A

Rivestimenti del suolo di cocco

 

 

5702 20 00

 

 

151 B

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non «tufted» né «floccati»

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00

 

 

152

Feltri all'ago di iuta o di altre fibre tessili liberiane non impregnati, né spalmati, diversi dai rivestimenti del suolo

 

 

5602 10 11

 

 

153

Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

6305 10 10

 

 

154

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

 

 

5001 00 00

 

 

Seta greggia (non torta)

 

 

5002 00 00

 

 

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, non cardati né pettinati

 

 

ex 5003 00 00

 

 

Lane, non cardate né pettinate

 

 

5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00

 

 

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

 

 

5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00

 

 

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

 

 

5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00

 

 

Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani

 

 

5104 00 00

 

 

Lino greggio o preparato, ma non filato: stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00

 

 

Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre, non di cocco e di abaca

 

 

5305 00 00

 

 

Cotone, non cardato né pettinato

 

 

5201 00 10 5201 00 90

 

 

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00

 

 

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5302 10 00 5302 90 00

 

 

Abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5305 00 00

 

 

Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5303 10 00 5303 90 00

 

 

Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5305 00 00

 

 

156

Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta per donna o ragazza

 

 

6106 90 30 ex 6110 90 90

 

 

157

Indumenti, a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156

 

 

ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00

 

 

159

Abiti interi, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta

 

 

6204 49 10 6206 10 00

 

 

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta

 

 

6214 10 00

 

 

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta

 

 

6215 10 00

 

 

160

Fazzoletti da naso e da taschino di seta o di cascami di seta

 

 

ex 6213 90 00

 

 

161

Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159

 

 

6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 ex 6211 49 00 ex 9619 00 59

 

 

163

Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita al minuto presentati in forme o in imballaggi

 

 

3005 90 31

 

 

B.   ALTRI PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Codici NC

 

3005 90

 

3921 12 00

 

ex 3921 13

 

ex 3921 90 60

 

4202 12 19

 

4202 12 50

 

4202 12 91

 

4202 12 99

 

4202 22 10

 

4202 22 90

 

4202 32 10

 

4202 32 90

 

4202 92 11

 

4202 92 15

 

4202 92 19

 

4202 92 91

 

4202 92 98

 

5604 10 00

 

6309 00 00

 

6310 10 00

 

6310 90 00

 

ex 6405 20

 

ex 6406 10

 

ex 6406 90

 

ex 6501 00 00

 

ex 6502 00 00

 

ex 6504 00 00

 

ex 6505 00

 

ex 6506 99

 

6601 10 00

 

6601 91 00

 

6601 99

 

6601 99 90

 

7019 11 00

 

7019 12 00

 

ex 7019 19

 

8708 21 10

 

8708 21 90

 

8804 00 00

 

ex 9113 90 00

 

ex 9404 90

 

ex 9612 10


ALLEGATO II

Elenco dei paesi di cui all'articolo 2

 

Bielorussia

 

Corea del Nord


ALLEGATO III

Limiti quantitativi annui dell'unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1

BIELORUSSIA

 

Categoria

Unità

Quantità

Group IA

1

in tonnellate

1 586

 

2

in tonnellate

6 643

 

3

in tonnellate

242

Gruppo IB

4

M pezzi

1 839

 

5

M pezzi

1 105

 

6

M pezzi

1 705

 

7

M pezzi

1 377

 

8

M pezzi

1 160

Gruppo IIA

20

in tonnellate

329

 

22

in tonnellate

524

Gruppo IIB

15

M pezzi

1 726

 

21

M pezzi

930

 

24

M pezzi

844

 

26/27

M pezzi

1 117

 

29

M pezzi

468

 

73

M pezzi

329

Gruppo IIIB

67

in tonnellate

359

Gruppo IV

115

in tonnellate

420

 

117

in tonnellate

2 312

 

118

in tonnellate

471

COREA DEL NORD

Categoria

Unità

Quantità

1

in tonnellate

128

2

in tonnellate

153

3

in tonnellate

117

4

1 000 pezzi

289

5

1 000 pezzi

189

6

1 000 pezzi

218

7

1 000 pezzi

101

8

1 000 pezzi

302

9

in tonnellate

71

12

1 000 paia

1 308

13

1 000 pezzi

1 509

14

1 000 pezzi

154

15

1 000 pezzi

175

16

1 000 pezzi

88

17

1 000 pezzi

61

18

in tonnellate

61

19

1 000 pezzi

411

20

in tonnellate

142

21

1 000 pezzi

3 416

24

1 000 pezzi

263

26

1 000 pezzi

176

27

1 000 pezzi

289

28

1 000 pezzi

286

29

1 000 pezzi

120

31

1 000 pezzi

293

36

in tonnellate

96

37

in tonnellate

394

39

in tonnellate

51

59

in tonnellate

466

61

in tonnellate

40

68

in tonnellate

120

69

1 000 pezzi

184

70

1 000 pezzi

270

73

1 000 pezzi

149

74

1 000 pezzi

133

75

1 000 pezzi

39

76

in tonnellate

120

77

in tonnellate

14

78

in tonnellate

184

83

in tonnellate

54

87

in tonnellate

8

109

in tonnellate

11

117

in tonnellate

52

118

in tonnellate

23

142

in tonnellate

10

151 A

in tonnellate

10

151B

in tonnellate

10

161

in tonnellate

152


ALLEGATO IV

di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(Le designazioni dei prodotti delle categorie di cui al presente allegato figurano all'allegato I, sezione A)

Corea del Nord

Categorie:

10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146 A, 146B, 146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.


ALLEGATO V

Traffico di perfezionamento passivo

Limiti annui unionali di cui all'articolo 4

Bielorussia

Categoria

Unità

Quantità

4

1 000 pezzi

6 610

5

1 000 pezzi

9 215

6

1 000 pezzi

12 290

7

1 000 pezzi

9 225

8

1 000 pezzi

3 140

15

1 000 pezzi

5 387

21

1 000 pezzi

3 584

24

1 000 pezzi

922

26/27

1 000 pezzi

4 492

29

1 000 pezzi

1 820

73

1 000 pezzi

6 979


ALLEGATO VI

Elenco dei dati da inserire nelle caselle del documento di vigilanza

DOCUMENTO DI VIGILANZA

1.

Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, numero di partita IVA)

2.

Numero di rilascio

3.

Luogo e data prevista per l'importazione

4.

Αutorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e numero di telefono)

5.

Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome e indirizzo completo)

6.

Paese d'origine/numero di geonomenclatura del paese

7.

Paese di spedizione/numero di geonomenclatura del paese

8.

Ultimo giorno di validità

9.

Designazione delle merci

10.

Codice delle merci (NC) e categoria

11.

Quantità espressa in chilogrammi (massa netta) o in unità supplementari

12.

Valore cif frontiera UE in euro

13.

Indicazioni supplementari

14.

Visto dell'autorità competente

Luogo e data

(firma) (timbro)

Esemplare per il destinatario

Copia per le autorità competenti

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ALLEGATO VII

Regolamento abrogato ed elenco delle modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

(GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 1470/94 della Commissione

(GU L 159 del 28.6.1994, pag. 14).

limitatamente all'articolo 2

Regolamento (CE) n. 1756/94 della Commissione

(GU L 183 del 19.7.1994, pag. 9).

limitatamente all'articolo 2

Regolamento (CE) n. 2612/94 della Commissione

(GU L 279 del 28.10.1994, pag. 7).

limitatamente all'articolo 2

Regolamento (CE) n. 2798/94 del Consiglio

(GU L 297 del 18.11.1994, pag. 6).

 

Regolamento (CE) n. 2980/94 della Commissione

(GU L 315 dell'8.12.1994, pag. 2).

limitatamente all'articolo 2

Regolamento (CE) n. 1325/95 del Consiglio

(GU L 128 del 13.6.1995, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 538/96 del Consiglio

(GU L 79 del 29.3.1996, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 1476/96 della Commissione

(GU L 188 del 27.7.1996, pag. 4).

limitatamente all'articolo 2

Regolamento (CE) n. 1937/96 della Commissione

(GU L 255 del 9.10.1996, pag. 4).

 

Regolamento (CE) n. 1457/97 della Commissione

(GU L 199 del 26.7.1997, pag. 6).

 

Regolamento (CE) n. 2542/1999 della Commissione

(GU L 307 del 2.12.1999, pag. 14).

 

Regolamento (CE) n. 7/2000 del Consiglio

(GU L 2 del 5.1.2000, pag. 51).

 

Regolamento (CE) n. 2878/2000 della Commissione

(GU L 333 del 29.12.2000, pag. 60).

 

Regolamento (CE) n. 2245/2001 della Commissione

(GU L 303 del 20.11.2001, pag. 17).

 

Regolamento (CE) n. 888/2002 della Commissione

(GU L 146 del 4.6.2002, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 1309/2002 del Consiglio

(GU L 192 del 20.7.2002, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 1437/2003 della Commissione

(GU L 204 del 13.8.2003, pag. 3).

 

Regolamento (CE) n. 1484/2003 della Commissione

(GU L 212 del 22.8.2003, pag. 46).

 

Regolamento (CE) n. 2309/2003 della Commissione

(GU L 342 del 30.12.2003, pag. 21).

 

Regolamento (CE) n. 1877/2004 della Commissione

(GU L 326 del 29.10.2004, pag. 25).

 

Regolamento (CE) n. 931/2005 della Commissione

(GU L 162 del 23.6.2005, pag. 37)

 

Regolamento (CE) n. 1786/2006 della Commissione

(GU L 337 del 5.12.2006, pag. 12).

 

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

limitatamente al punto 13.2 dell'allegato

Regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione

(GU L 311 del 29.11.2007, pag. 5).

 

Regolamento (UE) n. 1260/2009 della Commissione

(GU L 338 del 19.12.2009, pag. 58).

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1322/2011 della Commissione

(GU L 335 del 17.12.2011, pag. 42).

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1165/2012 della Commissione

(GU L 336 dell'8.12.2012, pag. 55).

 

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio

(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

limitatamente al punto 16.2 dell'allegato

Regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 18 del 21.1.2014, pag. 52).

limitatamente al punto 2 dell'allegato


ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 517/94

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino

Articolo 2, paragrafo 2

Articoli da 3 a 8

Articoli da 3 a 8

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), primo comma

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), secondo comma

Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 9, paragrafi 3 e 4

Articolo 9, paragrafi 3 e 4

Articoli da 10 a 22

Articoli da 10 a 22

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 23

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 24

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 1 bis

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 5

Articolo 25, paragrafo 6

Articolo 25 bis

Articolo 31

Articolo 25 ter

Articolo 32

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 2, lettera a), frase introduttiva

Articolo 33, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

Articolo 26, paragrafo 2, lettera a), primo trattino

Articolo 33, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 26, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino

Articolo 33, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 26, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino

Articolo 33, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Articolo 26, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 26 bis

Articolo 34

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 29

Articolo 37

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato IIIA

Allegato IIIB

Allegato IV

Allegato III

Allegato V

Allegato IV

Allegato VI

Allegato V

Allegato VII

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VIII


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