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Document 32014R0340

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 340/2014 della Commissione, del 1 o aprile 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione per quanto riguarda talune norme in materia di intervento pubblico per alcuni prodotti agricoli in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

    GU L 99 del 02/04/2014, p. 10–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; abrog. impl. da 32016R1238

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/340/oj

    2.4.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 99/10


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 340/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 1o aprile 2014

    che modifica il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione per quanto riguarda talune norme in materia di intervento pubblico per alcuni prodotti agricoli in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, lettere a), b), c) e o),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione (2) ha stabilito le modalità di attuazione del regime di intervento pubblico per taluni prodotti agricoli previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3). Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    (2)

    La parte II, titolo I, capo I del regolamento (UE) n. 1308/2013 introduce una serie di modifiche al sistema di intervento pubblico applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    (3)

    Nei settori dei cereali e del riso, il concetto di centri d'intervento è stato abolito e il sorgo è soppresso dall'elenco dei prodotti ammissibili all'intervento pubblico.

    (4)

    Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli acquisti all'intervento di burro e di latte scremato in polvere avverranno mediante un sistema di gare avviato dalla Commissione una volta raggiunti i quantitativi a prezzo fisso.

    (5)

    Nel settore delle carni bovine, la determinazione del prezzo massimo di acquisto sarà basata sul prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro. Inoltre, l'ex categoria A relativa alle carcasse di animali maschi è stata suddivisa in nuova categoria A e in una nuova categoria Z per le carcasse di bovini e introdotta nella classificazione di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1308/2013; gli animali maschi di detta categoria Z saranno ammissibili all'intervento pubblico.

    (6)

    È quindi opportuno attuare tali cambiamenti modificando in tal senso il regolamento (UE) n. 1272/2009.

    (7)

    Poiché il concetto di centri d'intervento è stato abolito, i regolamenti (UE) n. 1125/2010 (4) e (UE) n. 162/2011 (5) della Commissione sono divenuti obsoleti. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno abrogare detti regolamenti.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:

    1)

    al titolo I, capo I, il titolo è sostituito dal seguente:

    «Campo di applicazione, definizione e riconoscimento dei luoghi di ammasso»;

    2)

    l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    Luoghi di ammasso all'intervento

    1.   I luoghi di ammasso all'intervento (“luoghi di ammasso”) in cui sono immagazzinati i prodotti acquistati all'intervento sono sotto la responsabilità degli organismi d'intervento a norma del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 884/2006, con particolare riguardo alle responsabilità e ai controlli di cui all'articolo 2 di quest'ultimo regolamento.

    2.   Gli organismi d'intervento provvedono affinché i luoghi di ammasso soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento. I luoghi di ammasso per i cereali e il riso vengono riconosciuti dagli organismi d'intervento.

    3.   Conformemente all'articolo 55 del presente regolamento, le informazioni concernenti i luoghi di ammasso per i cereali e il riso vengono aggiornate e messe a disposizione degli Stati membri e del pubblico.»;

    3)

    l'articolo 3 è così modificato:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Requisiti dei luoghi di ammasso»;

    b)

    al paragrafo 1, la lettera a) è soppressa;

    c)

    al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Ai fini del presente paragrafo, per “capacità minima di magazzinaggio” si intende una capacità minima che può non essere disponibile in permanenza, ma che sia facilmente raggiungibile durante il periodo di acquisto all'intervento. La capacità minima di magazzinaggio si applica a tutti i cereali e a tutte le varietà di riso soggetti ad acquisti all'intervento.»;

    4)

    all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    frumento tenero, orzo e granturco: 80 tonnellate;»

    5)

    l'articolo 10 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

    «v)

    per i cereali e il riso, il luogo di ammasso riconosciuto per il quale è presentata l'offerta al costo più basso, tenuto conto del disposto dell'articolo 29; detto luogo di ammasso è diverso dal luogo di ammasso in cui si trova il prodotto al momento della presentazione dell'offerta;»

    b)

    al paragrafo 2, le parole «articolo 2, paragrafo 3» sono sostituite da «articolo 2, paragrafo 2»;

    6)

    l'articolo 16 è così modificato:

    a)

    Il paragrafo 2 è così modificato:

    i)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    la gara per l'acquisto di frumento tenero, burro o latte scremato in polvere al di là del quantitativo massimo offerto di 3 milioni di tonnellate, 50 000 tonnellate o 109 000 tonnellate rispettivamente;»

    ii)

    la lettera b) è soppressa;

    b)

    è inserito un nuovo paragrafo 2 bis:

    «2 bis   La Commissione può avviare, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), la gara per l'acquisto di carni bovine per categoria e per Stato membro o regione di Stato membro, in base alle due rilevazioni settimanali più recenti dei prezzi di mercato, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione può chiudere detta gara, seguendo la stessa procedura, per categoria e per Stato membro o regione di Stato membro, in base alle due rilevazioni settimanali più recenti dei prezzi di mercato.

    (6)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.»;"

    c)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Per il riso, la gara può essere limitata a varietà specifiche o ad uno o più tipi di risone di cui all'allegato II, parte I, sezione I, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (“riso a grani tondi”, “riso a grani medi”, “riso a grani lunghi A” o “riso a grani lunghi B”)»;

    7)

    all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Per le carni bovine, non sono prese in considerazione le offerte che superano il prezzo medio di mercato per categoria, rilevato in ciascuno Stato membro o regione di Stato membro, convertito nella qualità R3 applicando i coefficienti di cui all'allegato III, parte II.»;

    8)

    all'articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   In caso d'impossibilità di consegnare i cereali o il riso nel luogo di ammasso indicato dall'offerente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), punto iv), l'organismo d'intervento designa un altro luogo di ammasso presso il quale deve avere luogo la consegna al costo più basso.»;

    9)

    all'articolo 31, paragrafo 2, le parole «articolo 2, paragrafo 3» sono sostituite da «articolo 2, paragrafo 2»;

    10)

    all'articolo 32, paragrafo 5, il punto i) è soppresso;

    11)

    all'articolo 47, paragrafo 3, le parole «... conformemente all'allegato I, parti IX, X e XI» sono sostituite dalle seguenti: «… conformemente all'allegato I, parti IX e XI»;

    12)

    l'articolo 55 è così modificato:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Organismi d'intervento e luoghi di ammasso per i cereali e il riso»;

    b)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    la lettera b) è soppressa;

    ii)

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    i luoghi di ammasso riconosciuti; nonché»;

    c)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   L'elenco degli organismi d'intervento, l'elenco dei luoghi di ammasso e i relativi aggiornamenti sono resi noti agli Stati membri e al pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d'informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su Internet.»;

    13)

    l'allegato I è modificato conformemente alla parte A dell'allegato del presente regolamento;

    14)

    l'allegato III è modificato conformemente alla parte B dell'allegato del presente regolamento;

    15)

    l'elenco degli allegati è modificato conformemente alla parte C dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    I regolamenti (UE) n. 1125/2010 e (UE) n. 162/2011 sono abrogati.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1125/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, che fissa i centri d'intervento per i cereali e modifica il regolamento (CE) n. 1173/2009 (GU L 318 del 4.12.2010, pag. 10).

    (5)  Regolamento (UE) n. 162/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante designazione dei centri d'intervento per il riso (GU L 47 del 22.2.2011, pag. 11).


    ALLEGATO

    A.

    L'allegato I del regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:

    1)

    nella parte I, al secondo paragrafo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    per orzo e granturco, i livelli fissati dalla direttiva 2002/32/CE.»;

    2)

    nella parte II, la colonna intitolata «Sorgo» è soppressa;

    3)

    la parte III è così modificata:

    a)

    al punto 1.1, il terzo comma è soppresso;

    b)

    il punto 1.2 è così modificato:

    i)

    alla lettera a), secondo comma, le parole «né al granturco, né al sorgo» sono sostituite dalle parole «al granturco»;

    ii)

    alla lettera b), secondo comma, le parole «o di sorgo» sono soppresse;

    iii)

    alla lettera c), secondo comma, le parole «e del sorgo» sono soppresse;

    iv)

    alla lettera d), il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Le definizioni relative ai grani che presentano colorazioni del germe non si applicano né all'orzo, né al granturco.»;

    v)

    alla lettera e), secondo comma, le parole «o di sorgo» sono soppresse;

    vi)

    la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    «f)

    Chicchi volpati

    Per il frumento duro, la definizione di “chicchi volpati” è quella riportata nella norma EN 15587.

    La definizione di chicchi volpati non si applica né al frumento tenero, né all'orzo, né al granturco.»;

    c)

    al punto 1.3, secondo paragrafo, le parole «o di sorgo» sono soppresse;

    d)

    il punto 1.4 è così modificato:

    i)

    alla lettera a), secondo comma, le parole «e di sorgo» sono soppresse;

    ii)

    alla lettera b), secondo comma, le parole «o di sorgo» sono soppresse;

    iii)

    alla lettera c), secondo comma, le parole «o di sorgo» sono soppresse;

    iv)

    alla lettera f), il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «La definizione di chicchi cariati non si applica né all'orzo, né al granturco.»;

    e)

    il punto 2.5 è soppresso;

    4)

    la parte IV è così modificata:

    a)

    alla lettera a), secondo trattino, le parole «e il sorgo» sono soppresse;

    b)

    la lettera c) è soppressa;

    5)

    La parte V è così modificata:

    a)

    nel titolo, le parole «e del sorgo» sono soppresse;

    b)

    il punto 1 è così modificato:

    i)

    al primo comma, le parole «e di 250 g per il sorgo» sono soppresse;

    ii)

    il quarto comma è sostituito dal seguente:

    «La frazione trattenuta dal vaglio a maglie di 1,0 mm è divisa per mezzo di un separatore in modo da ottenere un campione di 100-200 g per il granturco. Pesare questo campione parziale. Stenderlo in uno strato sottile su una tavola. Estrarre con una pinzetta o una spatola gli altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi scaldati per essiccamento, i chicchi germinati, i semi estranei, i chicchi avariati, le pule e le impurità di origine animale. Il chicco è quindi classificato in base alle sue condizioni.»;

    iii)

    al quinto comma, le parole «e di 1,8 mm di diametro per il sorgo» sono soppresse;

    6)

    la parte IX è così modificata:

    a)

    nella prima colonna della tabella I, le parole «e sorgo» sono soppresse;

    b)

    nella prima colonna della tabella II, le parole «e sorgo» sono soppresse;

    7)

    la parte X è soppressa;

    8)

    la parte XI è così modificata:

    a)

    alla lettera a), le parole «e il sorgo» sono soppresse;

    b)

    alla lettera c), le parole «e il sorgo» sono soppresse;

    c)

    alla lettera d), le parole «e il sorgo» sono soppresse;

    d)

    la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    «f)

    se la percentuale di impurità varie (Schwarzbesatz) supera lo 0,5 % per il frumento duro e l'1 % per il frumento tenero, l'orzo e il granturco, si applica una riduzione di 0,1 EUR per ogni divario supplementare dello 0,1 %;»;

    e)

    la lettera i) è soppressa.

    B.

    L'allegato III del regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:

    1)

    nella parte I, al punto 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    «a)

    carni ottenute da animali maschi non castrati di età pari o superiore a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi (categoria A);

    b)

    carni ottenute da animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi (categoria C);

    c)

    carni ottenute da animali maschi di età pari o superiore a 8 mesi ma inferiore a 12 mesi (categoria Z).»;

    2)

    la parte V è sostituita dalla seguente:

    «PARTE V

    Classificazione dei prodotti

    Ai fini della presente parte, la categoria Z si riferisce soltanto agli animali maschi quali descritti nella parte I, punto 1, lettera c), del presente allegato.

    BELGIQUE/BELGIË

    Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

    Catégorie A, classe U2/

    Categorie A, klasse U2

    Catégorie A, classe U3/

    Categorie A, klasse U3

    Catégorie A, classe R2/

    Categorie A, klasse R2

    Catégorie A, classe R3/

    Categorie A, klasse R3

    Catégorie Z, classe U2/

    Categorie Z, klasse U2

    Catégorie Z, classe U3/

    Categorie Z, klasse U3

    Catégorie Z, classe R2/

    Categorie Z, klasse R2

    Catégorie Z, classe R3/

    Categorie Z, klasse R3

    БЪЛГАРИЯ

    Tрупове, половинки трупове:

    категория А, клас R2

    категория А, клас R3

    категория Z, клас R2

    категория Z, клас R3

    ČESKÁ REPUBLIKA

    Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

    Kategorie A, třída R2

    Kategorie A, třída R3

    Kategorie Z, třída R2

    Kategorie Z, třída R3

    DANMARK

    Hele og halve kroppe:

    Kategori A, klasse R2

    Kategori A, klasse R3

    Kategori Z, klasse R2

    Kategori Z, klasse R3

    DEUTSCHLAND

    Ganze oder halbe Tierkörper:

    Kategorie A, Klasse U2

    Kategorie A, Klasse U3

    Kategorie A, Klasse R2

    Kategorie A, Klasse R3

    Kategorie Z, Klasse U2

    Kategorie Z, Klasse U3

    Kategorie Z, Klasse R2

    Kategorie Z, Klasse R3

    EESTI

    Rümbad, poolrümbad:

    Kategooria A, klass R2

    Kategooria A, klass R3

    Kategooria Z, klass R2

    Kategooria Z, klass R3

    EIRE/IRELAND

    Carcases, half-carcases:

    Category C, class U3

    Category C, class U4

    Category C, class R3

    Category C, class R4

    Category C, class O3

    ΕΛΛΑΔΑ

    Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

    Κατηγορία A, κλάση R2

    Κατηγορία A, κλάση R3

    Κατηγορία Z, κλάση R2

    Κατηγορία Z, κλάση R3

    ESPAÑA

    Canales o semicanales:

    Categoría A, clase U2

    Categoría A, clase U3

    Categoría A, clase R2

    Categoría A, clase R3

    Categoría Z, clase U2

    Categoría Z, clase U3

    Categoría Z, clase R2

    Categoría Z, clase R3

    FRANCE

    Carcasses, demi-carcasses:

    Catégorie A, classe U2

    Catégorie A, classe U3

    Catégorie A, classe R2

    Catégorie A, classe R3

    Catégorie Z, classe U2

    Catégorie Z, classe U3

    Catégorie Z, classe R2

    Catégorie Z, classe R3

    Catégorie C, classe U2

    Catégorie C, classe U3

    Catégorie C, classe U4

    Catégorie C, classe R3

    Catégorie C, classe R4

    Catégorie C, classe O3

    HRVATSKA

    Trupovi, polovice

    Kategorija A, klasa U2

    Kategorija A, klasa U3

    Kategorija A, klasa R2

    Kategorija A, klasa R3

    Kategorija Z, klasa U2

    Kategorija Z, klasa U3

    Kategorija Z, klasa R2

    Kategorija Z, klasa R3

    ITALIA

    Carcasse e mezzene:

    Categoria A, classe U2

    Categoria A, classe U3

    Categoria A, classe R2

    Categoria A, classe R3

    Categoria Z, classe U2

    Categoria Z, classe U3

    Categoria Z, classe R2

    Categoria Z, classe R3

    ΚΥΠΡΟΣ

    Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

    Κατηγορία A, κλάση R2

    Κατηγορία Z, κλάση R2

    LATVIJA

    Liemeņi, pusliemeņi:

    A kategorija, R2 klase

    A kategorija, R3 klase

    Z kategorija, R2 klase

    Z kategorija, R3 klase

    LIETUVA

    Skerdenos ir skerdenų pusės:

    A kategorija, R2 klasė

    A kategorija, R3 klasė

    Z kategorija, R2 klasė

    Z kategorija, R3 klasė

    LUXEMBOURG

    Carcasses, demi-carcasses:

    Catégorie A, classe U2

    Catégorie A, classe U3

    Catégorie A, classe R2

    Catégorie A, classe R3

    MAGYARORSZÁG

    Hasított test vagy hasított féltest:

    A kategória, R2 osztály

    A kategória, R3 osztály

    Z kategória, R2 osztály

    Z kategória, R3 osztály

    MALTA

    Karkassi u nofs karkassi:

    Kategorija A, klassi R3

    Kategorija Z, klassi R3

    NEDERLAND

    Hele dieren, halve dieren:

    Categorie A, klasse R2

    Categorie A, klasse R3

    Categorie Z, klasse R2

    Categorie Z, klasse R3

    ÖSTERREICH

    Ganze oder halbe Tierkörper:

    Kategorie A, Klasse U2

    Kategorie A, Klasse U3

    Kategorie A, Klasse R2

    Kategorie A, Klasse R3

    Kategorie Z, Klasse U2

    Kategorie Z, Klasse U3

    Kategorie Z, Klasse R2

    Kategorie Z, Klasse R3

    POLSKA

    Tusze, półtusze:

    Kategoria A, klasa R2

    Kategoria A, klasa R3

    Kategoria Z, klasa R2

    Kategoria Z, klasa R3

    PORTUGAL

    Carcaças ou meias-carcaças

    Categoria A, classe U2

    Categoria A, classe U3

    Categoria A, classe R2

    Categoria A, classe R3

    Categoria Z, classe U2

    Categoria Z, classe U3

    Categoria Z, classe R2

    Categoria Z, classe R3

    ROMÂNIA

    Carcase, jumătăți de carcase

    categoria A, clasa R2

    categoria A, clasa R3

    categoria Z, clasa R2

    categoria Z, clasa R3

    SLOVENIJA

    Trupi, polovice trupov:

    Kategorija A, razred R2

    Kategorija A, razred R3

    Kategorija Z, razred R2

    Kategorija Z, razred R3

    SLOVENSKO

    Jatočné telá, jatočné polovičky:

    kategória A, akostná trieda R2

    kategória A, akostná trieda R3

    kategória Z, akostná trieda R2

    kategória Z, akostná trieda R3

    SUOMI/FINLAND

    Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

    Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

    Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

    Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

    Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

    SVERIGE

    Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

    Kategori A, klass R2

    Kategori A, klass R3

    Kategori Z, klass R2

    Kategori Z, klass R3

    UNITED KINGDOM

    I.   Great Britain

    Carcases, half-carcases:

    Category C, class U3

    Category C, class U4

    Category C, class R3

    Category C, class R4

    II.   Northern Ireland

    Carcases, half-carcases:

    Category C, class U3

    Category C, class U4

    Category C, class R3

    Category C, class R4

    Category C, class O3».

    C.

    L'elenco degli allegati del regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:

    1)

    nell'allegato I, la parte V è sostituita dalla seguente:

    «Metodo di riferimento per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta nel caso del granturco»;

    2)

    nell'allegato I, la parte X è soppressa.


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