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Document 32014R0179

Regolamento delegato (UE) n. 179/2014 della Commissione, del 6 novembre 2013 , che completa il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al registro degli operatori, all'importo dell'aiuto per la commercializzazione dei prodotti al di fuori della regione, al simbolo grafico, all'esenzione dai dazi all'importazione per taluni bovini e al finanziamento di talune misure relative alle misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione

GU L 63 del 04/03/2014, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/179/oj

4.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 179/2014 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2013

che completa il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al registro degli operatori, all'importo dell'aiuto per la commercializzazione dei prodotti al di fuori della regione, al simbolo grafico, all'esenzione dai dazi all'importazione per taluni bovini e al finanziamento di talune misure relative alle misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 (1), in particolare il secondo comma dell'articolo 12, paragrafo 2, il terzo comma dell'articolo 19, paragrafo 4, l'articolo 21, paragrafo 3, il secondo comma dell'articolo 27, paragrafo 2, e l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 228/2013 ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n. 247/2006 (2). Il regolamento (UE) n. 228/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione. Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime nel nuovo quadro giuridico, talune norme devono essere adottate mediante tali atti. Le nuove norme sostituiscono le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 793/2006 (3).

(2)

Per garantire agli operatori il pieno esercizio dei loro diritti di partecipare al regime specifico di approvvigionamento, devono essere determinate le condizioni per la loro iscrizione nel registro degli operatori. Detta iscrizione deve conferire il diritto di ottenere i vantaggi del regime, fatto salvo l'adempimento degli obblighi imposti dalle norme dell'UE e nazionali. Essa avviene di diritto se il richiedente soddisfa determinate condizioni oggettive rispondenti alle esigenze di gestione dei regimi.

(3)

Per sostenere la commercializzazione dei prodotti al di fuori della loro regione di produzione, devono essere fissate le condizioni per determinare l'importo dell'aiuto concesso in relazione a tali prodotti e, se del caso, le condizioni per stabilire i quantitativi di prodotti oggetto di tale aiuto. Di conseguenza, devono essere stabilite norme supplementari in materia di aiuti per la commercializzazione di alcuni prodotti locali, in grado di determinare le condizioni per stabilire l'importo massimo dell'aiuto da concedere e i quantitativi massimi di prodotti che possono essere oggetto di aiuto.

(4)

Per migliorare la conoscenza e promuovere il consumo dei prodotti agricoli di qualità, naturali o trasformati, specifici delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, le condizioni di utilizzo del simbolo grafico, vale a dire la compilazione dell'elenco dei prodotti agricoli, naturali o trasformati, che possono utilizzare il simbolo nonché la definizione delle caratteristiche di qualità, delle modalità di produzione, di condizionamento e di fabbricazione dei prodotti trasformati, devono essere proposte dalle organizzazioni professionali delle regioni ultraperiferiche. Queste condizioni devono essere precisate facendo riferimento alle norme esistenti nella normativa dell'Unione o, in loro assenza, a norme internazionali oppure a modalità di coltivazione e fabbricazione tradizionali.

(5)

Per poter trarre il massimo vantaggio dal simbolo grafico messo a disposizione dei produttori e fabbricanti di prodotti di qualità specifici delle regioni ultraperiferiche, nonché a fini di semplificazione e di efficienza nella gestione e nel controllo, è opportuno concedere il diritto di utilizzare tale simbolo agli operatori direttamente responsabili della produzione, del condizionamento, della commercializzazione e della lavorazione dei prodotti in questione, stabiliti in tali regioni, che si impegnano a rispettare determinati obblighi.

(6)

Per permettere agli operatori di beneficiare del regime di esenzione dai dazi per l'importazione di giovani bovini maschi originari dei paesi terzi e destinati all'ingrasso e al consumo nei dipartimenti francesi d'oltremare o a Madera, di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013, devono essere fissate alcune condizioni di tale esenzione. L'esenzione dovrebbe applicarsi solo ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso durante un periodo minimo di 120 giorni nella regione ultraperiferica in questione e dovrebbe essere sottoposta a cauzione.

(7)

Onde garantire una ripartizione ragionevole e proporzionata delle misure di finanziamento relative a studi, progetti di dimostrazione, formazione e misure di assistenza tecnica devono essere stabilite le condizioni per la determinazione dell'importo massimo annuo che può essere assegnato a tali misure.

(8)

Per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 793/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Registro degli operatori

1.   I titoli d'importazione, di esenzione e di aiuto sono rilasciati unicamente agli operatori iscritti in un registro degli operatori che esercitano un'attività economica nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento tenuto dalle autorità competenti (di seguito «il registro»).

2.   Qualsiasi operatore stabilito nell'Unione può chiedere l'iscrizione nel registro.

Ai fini di detta iscrizione, l'operatore deve soddisfare le condizioni seguenti:

(a)

disporre dei mezzi, delle strutture e delle autorizzazioni legali necessari per l'esercizio della propria attività nel settore di cui trattasi ed aver in particolare assolto gli obblighi impostigli dalle autorità in materia di contabilità aziendale e di regime fiscale;

(b)

essere in grado di provare che le sue attività sono svolte nella/e regione/i ultraperiferica/che in questione;

(c)

continuare ad essere responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni sottoscritte quando esegue un'operazione del regime di approvvigionamento sino alla vendita all'utente finale.

Articolo 2

Importo dell'aiuto alla commercializzazione al di fuori della regione di produzione

1.   L'importo dell'aiuto concesso a norma del capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 per la commercializzazione di prodotti delle regioni ultraperiferiche nel resto dell'Unione non può superare il 10 % del valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, determinata in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.

Tuttavia, il massimale fissato nel primo comma non supera il 13 % del valore della produzione commercializzata quando il contraente per i produttori è un'associazione, un'unione o un'organizzazione di produttori.

I limiti di cui al primo e al secondo comma possono essere portati rispettivamente al 17 % e al 20 % del valore della produzione commercializzata per i prodotti trasportati in aereo.

2.   Per la determinazione dell'importo dell'aiuto, il valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, è valutato se del caso in base al contratto di campagna, ai documenti specifici di trasporto e a tutti i documenti giustificativi che corredano la domanda di aiuto.

Il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione è quello di una consegna nel primo porto o aeroporto di sbarco.

Le autorità competenti possono richiedere qualsiasi informazione o elemento giustificativo complementare utile ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto.

3.   Le condizioni per la concessione dell'aiuto, i prodotti e gli importi interessati sono specificati nei programmi POSEI di cui al capo II del regolamento (UE) n. 228/2013.

Articolo 3

Aiuti alla commercializzazione dei pomodori

Per i pomodori delle isole Canarie di cui al codice NC 0702 00 00, l'importo dell'aiuto concesso, a norma del capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 non può superare 3,6 EUR/100 kg limitatamente a 250 000 tonnellate/anno.

Articolo 4

Aiuti alla commercializzazione del riso

Il quantitativo massimo di riso raccolto nella Guyana francese che può ottenere un sostegno alla commercializzazione in Guadalupa e Martinica, nonché nel resto dell'Unione, a norma del capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013, non può superare 12 000 tonnellate/anno di equivalente riso lavorato.

Per la commercializzazione nel resto dell'Unione al di fuori della Guadalupa e della Martinica, tale quantitativo non può superare 4 000 tonnellate/anno.

Articolo 5

Utilizzo del simbolo grafico

1.   Il simbolo grafico previsto all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013 è utilizzato solo al fine di migliorare la conoscenza e il consumo dei prodotti agricoli, naturali o trasformati, specifici delle regioni ultraperiferiche, che rispondono alle condizioni previste dalle competenti autorità nazionali su iniziativa delle organizzazioni professionali rappresentative degli operatori delle suddette regioni.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 riguardano la definizione di norme di qualità o il rispetto di modalità e tecniche di coltivazione, di produzione o di fabbricazione, nonché il rispetto di norme di presentazione e confezionamento.

Le competenti autorità nazionali definiscono le suddette condizioni con riferimento a disposizioni della normativa dell'Unione o, in loro mancanza, a norme internazionali oppure vengono eventualmente adottate specificamente per i prodotti delle regioni ultraperiferiche, su proposta delle organizzazioni professionali rappresentative.

Articolo 6

Diritto di utilizzare il simbolo grafico

1.   Il diritto di utilizzare il simbolo grafico è concesso dalle autorità competenti degli Stati membri di produzione o dall'organismo da esse abilitato a tal fine.

2.   Il diritto di utilizzare il simbolo grafico è concesso per ogni prodotto per il quale sono stati applicati i requisiti di cui all'articolo 5, secondo la natura del prodotto, agli operatori di una delle seguenti categorie:

(a)

produttori, individuali o riuniti in organizzazioni o associazioni;

(b)

operatori del settore commerciale che effettuano il confezionamento del prodotto ai fini della sua commercializzazione;

(c)

fabbricanti di prodotti trasformati, stabiliti sul territorio della loro regione ultraperiferica.

3.   Il diritto di utilizzare il simbolo grafico è conferito con la concessione di un riconoscimento per una o più campagne di commercializzazione.

4.   Il riconoscimento di cui al paragrafo 3 viene concesso, su richiesta, agli operatori di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo che dispongono, se necessario, delle installazioni tecniche necessarie per la produzione o la fabbricazione del prodotto in questione, conformemente alla condizioni di cui all'articolo 5 e che si impegnano:

(a)

a seconda dei casi a produrre, confezionare o fabbricare prodotti che soddisfino le suddette condizioni;

(b)

a tenere una contabilità che consenta di seguire in modo specifico la produzione, il confezionamento o la fabbricazione del prodotto che può utilizzare il simbolo grafico;

(c)

a sottoporsi a tutti i controlli e tutte le verifiche chieste dalle autorità competenti.

5.   Il riconoscimento viene revocato quando l'autorità competente constati che l'operatore riconosciuto non ha rispettato le condizioni relative al prodotto o ha mancato ad uno degli obblighi derivanti dagli impegni di cui al paragrafo 4. La revoca è provvisoria o definitiva secondo la gravità delle inadempienze riscontrate.

Articolo 7

Condizioni di riproduzione e di utilizzo

Il simbolo grafico è riprodotto ed utilizzato conformemente all'allegato I.

Articolo 8

Esenzione dai dazi d'importazione per giovani bovini maschi

1.   L'esenzione dai dazi d'importazione per giovani bovini maschi originari di paesi terzi e destinati all'ingrasso e al consumo nei dipartimenti francesi d'oltremare o Madera di cui ai codici NC 0102 29 05, 0102 29 29 o 0102 29 49 si applica a condizione che gli animali importati siano ingrassati per almeno 120 giorni nelle regioni periferiche che hanno emesso il titolo d'importazione.

2.   L'esenzione dai dazi di importazione è subordinata alla costituzione di una cauzione a favore dell'autorità competente dello Stato membro pari all'importo fissato per ciascun codice NC ammissibile all'allegato II.

L'ingrasso degli animali importati nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera per un periodo di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica costituisce un'esigenza principale, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 (4) della Commissione.

3.   Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 2 è svincolata soltanto se viene fornita la prova alle autorità competente dello Stato membro che i giovani bovini maschi sono stati ingrassati nell'azienda o nelle aziende indicate a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 180/2014 (5) e

(a)

non sono stati macellati prima dello scadere di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno dell'importazione; o

(b)

sono stati macellati prima della scadenza del periodo suddetto per ragioni sanitarie o sono morti in seguito a malattia o incidente.

La cauzione è svincolata non appena siano state fornite le prove di cui sopra.

Articolo 9

Finanziamento di studi, progetti dimostrativi, formazione e misure di assistenza tecnica

L'importo necessario per finanziare studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione e misure di assistenza tecnica previsti da ogni programma POSEI per le finalità dell'attuazione del programma in questione non supera l'1 % dell'importo totale del finanziamento assegnato a ciascun programma di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013.

Articolo 10

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 793/2006 è abrogato.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23.

(2)  Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (Cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale.).


ALLEGATO I

SIMBOLO GRAFICO

VERSIONI DEL SIMBOLO GRAFICO

I nomi delle diverse regioni figurano nella lingua ufficiale di ciascuna regione ultraperiferica interessata.

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SIGNIFICATO DEL SIMBOLO GRAFICO

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Nella parte superiore del simbolo grafico appare un grande sole giallo che dona calore, luce e forza di crescita a tutte le forme di vita. Sotto di esso, la terra verde e fertile simboleggia i prodotti agricoli e l'azzurro rappresenta il mare e i suoi prodotti. Il sole, in quanto simbolo delle zone subtropicali e tropicali, è l'elemento dominante. Le linee ondulate della terra e del mare aggiungono vivacità al simbolo grafico e gli conferiscono una connotazione esotica.

I colori evocano naturalezza, autenticità e qualità.

Sotto il simbolo grafico, la bandiera dell'Unione insieme al nome della regione, indica chiaramente che le regioni ultraperiferiche appartengono all'Unione.

DESCRIZIONE TECNICA DEL SIMBOLO GRAFICO

Il simbolo grafico deve essere sempre stampato su sfondo bianco e, se possibile, a colori, in quadricromia. Eccezionalmente, esso potrà essere riprodotto anche in bianco e nero. Quando il simbolo grafico fa parte di una foto o appare su uno sfondo colorato, esso deve essere delimitato da un riquadro a sfondo bianco.

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Colori di riferimento

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Giallo in quadricromia: 00109000 – 10% magenta, 90% giallo

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Bandiera in quadricromia: XX800000 – 100% cyan, 80% magenta

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Verde in quadricromia: XX008000 - 80% cyan, 80% giallo

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Stelle in quadricromia: 0000XX00 – 100% giallo

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Blu in quadricromia: XX100000 – 100% cyan, 10% magenta

I nomi delle regioni figurano sempre in caratteri neri.

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Riferimento per la stampa in bianco e nero

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Giallo = 30% nero

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Bandiera = 100% nero

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Verde = 80% nero

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Bianco

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Blu = 60% nero

I nomi delle regioni figurano sempre in caratteri neri.

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Tasso di riduzione

Il simbolo grafico a colori non deve essere riprodotto né stampato con un'altezza inferiore a 25 mm a causa delle dimensioni delle stelle nella bandiera dell'Unione. Nella riproduzione in bianco e nero l'altezza minima è di 30 mm.

Quando il simbolo grafico figura in un riquadro a sfondo bianco, come precedentemente indicato, le dimensioni del riquadro sono determinate dall'altezza della bandiera dell'Unione.

TIPOGRAFIA

Il testo è riprodotto in carattere Linotype Univers Condensed, compresso al 65%.

Lo spazio tra la bandiera e il margine del testo è pari alla metà dell'altezza della bandiera.

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COPIA PREDISPOSTA PER LA RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA

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L'originale a sinistra può essere utilizzato per la riproduzione. Per la riproduzione in scala inferiore è indispensabile attenersi alle istruzioni nella sezione «Descrizione tecnica del simbolo grafico»


ALLEGATO II

Importi della cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2

Giovani bovini maschi da ingrasso

(codice NC)

Importo in EUR/capo

0102 29 05

28

0102 29 29

56

0102 29 49

105


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