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Document 32013R0033

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 33/2013 della Commissione, del 17 gennaio 2013 , recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

    GU L 14 del 18/01/2013, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2013; abrogato da 32013R0360

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/33/oj

    18.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 14/15


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 33/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 17 gennaio 2013

    recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell’allegato I, parte XX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

    (2)

    Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, occorre fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    (3)

    Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

    (4)

    È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno dell’Unione e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3).

    (5)

    Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 962/2012 della Commissione (4). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

    (6)

    Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (7)

    Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura identificativa di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

    Articolo 2

    Il regolamento d'esecuzione (UE) n. 962/2012 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2013

    Per la Commissione, a nome del presidente

    José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

    (3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

    (4)  GU L 288 del 19.10.2012, pag. 6.


    ALLEGATO

    Restituzioni all’esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 18 gennaio 2013

    Codice prodotto

    Destinazione

    Unità di misura

    Importo della restituzione

    0105 11 11 9000

    A02

    EUR/100 pcs

    0,00

    0105 11 19 9000

    A02

    EUR/100 pcs

    0,00

    0105 11 91 9000

    A02

    EUR/100 pcs

    0,00

    0105 11 99 9000

    A02

    EUR/100 pcs

    0,00

    0105 12 00 9000

    A02

    EUR/100 pcs

    0,00

    0105 14 00 9000

    A02

    EUR/100 pcs

    0,00

    0207 12 10 9900

    V03

    EUR/100 kg

    10,85

    0207 12 90 9190

    V03

    EUR/100 kg

    10,85

    0207 12 90 9990

    V03

    EUR/100 kg

    10,85

    NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

    Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

    V03

    :

    A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.


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