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Document 32012R0267
Council Regulation (EU) No 267/2012 of 23 March 2012 concerning restrictive measures against Iran and repealing Regulation (EU) No 961/2010
Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012 , concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010
Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012 , concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010
GU L 88 del 24/03/2012, p. 1–112
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2024
24.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 267/2012 DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 2012
concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (1),
vista la proposta congiunta dell’Alta Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (2), per attuare la decisione 2010/413/PESC del Consiglio (3). |
(2) |
Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha approvato la decisione 2012/35/PESC, che prevede misure restrittive aggiuntive nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran ("Iran"), come richiesto dal Consiglio europeo il 9 dicembre 2011. |
(3) |
Queste misure restrittive comprendono, in particolare, restrizioni supplementari al commercio di beni e tecnologie a duplice uso e di attrezzature e tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate nell’industria petrolchimica, il divieto di importare petrolio greggio, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici dall’Iran e il divieto di investire nell’industria petrolchimica. È opportuno inoltre vietare il commercio di oro, metalli preziosi e diamanti con il governo dell’Iran e la consegna di banconote e monete recentemente stampate o coniate alla Banca centrale dell’Iran o a suo beneficio. |
(4) |
Sono divenute necessarie altresì determinate modifiche tecniche alle misure già in vigore. In particolare, occorre chiarire la definizione di "servizi di intermediazione". Nei casi in cui l’acquisto, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici può essere autorizzata da un'autorità compentente, non sarà richiesta un'autorizzazione separata per i servizi di intermediazione connessi. |
(5) |
La definizione di "trasferimenti di fondi" dovrebbe essere estesa ai trasferimenti non elettronici per contrastare i tentativi di aggirare le misure restrittive. |
(6) |
Le misure restrittive rivedute relative ai beni a duplice uso dovrebbero coprire tutti i beni e le tecnologie di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (4), tranne determinati prodotti della categoria 5, parte 2, in vista del loro uso nei servizi di comunicazione pubblici in Iran. Tuttavia, i divieti di cui all'articolo 2 del presente regolamento non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie appena inseriti nell'allegato I o II del presente regolamento per i quali un'autorizzazione è già stata concessa dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 961/2010 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. |
(7) |
Per garantire l’effettiva attuazione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione all’Iran di determinate attrezzature o tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate nei settori chiave delle industrie del petrolio, del gas naturale e petrolchimiche, è opportuno fornire gli elenchi di queste attrezzature e tecnologie fondamentali. |
(8) |
Per lo stesso motivo, dovrebbero essere forniti elenchi di voci soggette a restrizioni commerciali applicate a petrolio greggio e prodotti petroliferi, prodotti petrolchimici, oro, metalli preziosi e diamanti. |
(9) |
Inoltre, per essere efficaci, le restrizioni agli investimenti nei settori iraniani del petrolio e del gas dovrebbero comprendere determinate attività chiave, quali i servizi di trasporto di gas alla rinfusa ai fini del transito o della fornitura a reti direttamente interconnesse, e, per la stessa ragione, dovrebbero applicarsi sia alle imprese comuni sia ad altre forme di associazione e di cooperazione con l’Iran nel settore del trasporto di gas naturale. |
(10) |
Per garantire l’efficacia delle restrizioni agli investimenti iraniani nell’Unione occorre adottare misure intese a vietare che persone fisiche o giuridiche, entità e organismi soggetti alla giurisdizione degli Stati membri consentano o autorizzino tali investimenti. |
(11) |
La decisione 2012/35/PESC estende inoltre il congelamento dei beni ad altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano o che sono ad esso associati e ad altri membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. |
(12) |
La decisione 2012/35/PESC dispone anche il congelamento degli attivi della Banca centrale dell’Iran. Tuttavia, in considerazione dell'eventuale coinvolgimento della Banca centrale dell’Iran nel finanziamento del commercio estero, sono considerate necessarie deroghe in quanto tale misura finanziaria mirata non dovrebbe ostare a operazioni commerciali, compresi i contratti relativi a generi alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi umanitari in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Le esenzioni di cui agli articoli 12 e 14 del presente regolamento relative ai contratti di importazione, acquisto o trasporto di petrolio greggio, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici iraniani conclusi prima del 23 gennaio 2012 si applicano altresì ai contratti accessori, compresi i contratti di trasporto, assicurazione o ispezione necessari per l'esecuzione di tali contratti. Inoltre, il petrolio greggio, i prodotti petroliferi e i prodotti petrolchimici iraniani legalmente importati in uno Stato membro conformemente alle esenzioni di cui agli articoli 12 e 14 del presente regolamento devono essere considerati in libera pratica nell’Unione. |
(13) |
È vietato, conformemente all’obbligo di congelare gli attivi dell’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) e delle entità possedute o controllate dall’IRISL, caricare e scaricare merci su e da navi possedute o noleggiate dall’IRISL o da tali entità nei porti degli Stati membri. Anche il trasferimento della proprietà delle navi possedute, controllate o noleggiate dalle imprese dell’IRISL ad altre entità è vietato in seguito al congelamento degli attivi dell’IRISL. Tuttavia, l’obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell’IRISL e delle entità possedute o controllate dall’IRISL non impone il sequestro o il fermo di navi possedute da tali entità o dei carichi da esse trasportati se appartengono a terzi, né impone di trattenere l’equipaggio ad esse legato da contratto. |
(14) |
In considerazione dei tentativi iraniani di aggirare le sanzioni, è opportuno chiarire che tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone, entità o organismi elencati negli allegati I o II della decisione 2010/413/PESC, o da questi posseduti, detenuti o controllati, sono congelati senza indugio, compresi quelli delle entità a loro subentrate create per aggirare le misure istituite dal presente regolamento. |
(15) |
È inoltre opportuno precisare che la presentazione e la trasmissione dei documenti necessari a una banca ai fini del loro trasferimento finale ad una persona, un’entità o un organismo non menzionati nell’elenco per attivare pagamenti autorizzati a norma del presente regolamento non costituiscono una messa a disposizione di fondi ai sensi del presente regolamento. |
(16) |
È opportuno precisare che dovrebbe essere possibile sbloccare fondi o risorse economiche per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità in conformità del diritto internazionale, in conformità delle disposizioni del presente regolamento. |
(17) |
L’applicazione di misure finanziarie mirate ad opera di servizi specializzati di messaggistica finanziaria dovrebbe essere ulteriormente sviluppata, in conformità del presente regolamento. È opportuno chiarire che gli attivi di persone, entità o organismi non designati detenuti presso enti finanziari e creditizi designati non devono rimanere congelati in applicazione delle misure finanziarie mirate e devono poter essere sbloccati alle condizioni previste dal presente regolamento. In considerazione dei tentativi dell’Iran di utilizzare il sistema finanziario nazionale per aggirare le sanzioni, occorre pretendere una maggiore vigilanza sulle attività degli enti finanziari e creditizi iraniani per impedire che sia aggirato il presente regolamento, compreso il congelamento degli attivi della Banca centrale dell’Iran. Questi obblighi di maggiore vigilanza relativi agli enti creditizi e finanziari dovrebbero essere complementari agli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (5) e dall’applicazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (6). |
(18) |
È opportuno rivedere talune disposizioni sul controllo dei trasferimenti di fondi per agevolarne l’applicazione da parte delle autorità competenti e degli operatori e impedire che siano aggirate le disposizioni del presente regolamento, comprese quelle relative al congelamento degli attivi della Banca centrale dell’Iran. |
(19) |
Le restrizioni sulle assicurazioni dovrebbero essere adeguate, in particolare per precisare che non è vietata l’assicurazione delle missioni diplomatiche e consolari nell’Unione e consentire la prestazione dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e dell’assicurazione della responsabilità ambientale. |
(20) |
È opportuno inoltre aggiornare l’obbligo di fornire informazioni prima dell’arrivo o della partenza, che ora si applica a tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o escono da tale territorio a seguito dell’attuazione integrale, dal 1o gennaio 2012, delle misure doganali di sicurezza di cui alle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92 (7) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 (8). |
(21) |
È opportuno adeguare anche la prestazione di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento delle navi, la responsabilità degli operatori e il divieto di aggirare le misure restrittive. |
(22) |
Per garantire un’interpretazione efficace e uniforme del presente regolamento occorre rivedere i meccanismi di scambio delle informazioni tra Stati membri e Commissione. |
(23) |
In considerazione dei suoi obiettivi, il divieto relativo alle attrezzature per la repressione interna dovrebbe figurare nel regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (9), anziché nel presente regolamento. |
(24) |
Per motivi di chiarezza, il regolamento (UE) n. 961/2010 dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento. |
(25) |
Le misure restrittive previste nel presente regolamento rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la loro attuazione richiede una normativa a livello dell’Unione, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(26) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi. |
(27) |
Il presente regolamento rispetta inoltre gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e il carattere giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(28) |
La procedura di designazione delle persone oggetto di misure di congelamento a norma del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi del loro inserimento nell’elenco affinché abbiano la possibilità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la sua decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l’entità o l’organismo interessati. |
(29) |
Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (11). |
(30) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure da esso previste, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DEFINIZIONI
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) "succursale" di un ente finanziario o creditizio: una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente finanziario o creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le transazioni inerenti all’attività di ente finanziario o creditizio;
b) "servizi di intermediazione":
i) |
la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o |
ii) |
la vendita o l’acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo; |
c) "richiesta": qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all’esecuzione di un contratto o di una transazione, e in particolare:
d) "contratto o transazione": qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine "contratto" include qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata;
e) "autorità competenti": le autorità competenti degli Stati membri identificate sui siti web elencati nell’allegato X;
f) "ente creditizio": un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (12), comprese le sue succursali all’interno o al di fuori dell’Unione;
g) "territorio doganale dell’Unione": il territorio quale definito all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (13), e nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (14);
h) "risorse economiche": le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
i) "ente finanziario":
i) |
un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell’effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE, comprese le attività degli uffici dei cambiavalute ("bureau de change"); |
ii) |
un’impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (15), nella misura in cui svolga attività che rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva; |
iii) |
un’impresa d’investimento come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (16); |
iv) |
un organismo di investimento collettivo che commercializzi le sue quote o azioni o |
v) |
un intermediario assicurativo, quale definito all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (17), fatta eccezione per gli intermediari di cui all’articolo 2, paragrafo 7, di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti, |
comprese le sue succursali all’interno o al di fuori dell’Unione;
j) "congelamento di risorse economiche": il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, tra l’altro, la vendita, l’affitto e le ipoteche;
k) "congelamento di fondi": il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
l) "fondi": tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
m) "beni": prodotti, materiali e attrezzature;
n) "assicurazione": un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un’altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall’impegno;
o) "persona, entità o organismo iraniana/o":
i) |
lo Stato iraniano o qualsiasi ente pubblico dell’Iran; |
ii) |
qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran; |
iii) |
qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale in Iran; |
iv) |
qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, dentro o fuori dell’Iran, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più delle persone o degli organismi suddetti; |
p) "riassicurazione": l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s, l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd’s, da parte di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s;
q) "comitato delle sanzioni": il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 18 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSCR") 1737(2006);
r) "assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza;
s) "territorio dell’Unione": i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;
t) "trasferimento di fondi":
i) |
un’operazione effettuata per conto di un ordinante tramite un prestatore di servizi di pagamento per via elettronica, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona. I termini "ordinante", "beneficiario" e "prestatore di servizi di pagamento" hanno lo stesso significato che nella direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (18); |
ii) |
un’operazione effettuata per via non elettronica, ad esempio mediante contanti, assegni o ordini contabili, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona. |
CAPO II
RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI
Articolo 2
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati negli allegati I o II, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.
2. Nell’allegato I figurano i beni e le tecnologie, compreso il software, che sono beni e tecnologie a duplice uso definiti nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, fatta eccezione per determinati beni e tecnologie specificati nella parte A dell’allegato I del presente regolamento.
3. Nell’allegato II figurano altri beni e altre tecnologie che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante, allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso, comprese quelle individuate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU o dal comitato delle sanzioni.
4. Negli allegati I e II non figurano i beni e le tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (19) ("elenco comune delle attrezzature militari").
Articolo 3
1. Occorre un’autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati nell’allegato III, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o o per un uso in Iran.
2. Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un’autorizzazione ai sensi del presente articolo, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore conformemente alle modalità previste all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009. L’autorizzazione è valida in tutto il territorio dell’Unione.
3. Nell’allegato III figurano i beni e le tecnologie non contemplati dagli allegati I e II che potrebbero contribuire ad attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all’esercizio di attività connesse ad altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.
4. Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le pertinenti informazioni necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione.
5. Le autorità competenti degli Stati membri non concedono autorizzazioni per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie di cui all’allegato III qualora abbiano fondati motivi per stabilire che tali operazioni sono o potrebbero essere finalizzate ad un utilizzo connesso a una delle seguenti attività:
a) |
attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante; |
b) |
sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran o |
c) |
esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. |
6. Conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione da esse già rilasciata.
7. Qualora un’autorità competente rifiuti di rilasciare un’autorizzazione o annulli, sospenda, limiti sostanzialmente o revochi un’autorizzazione, a norma dei paragrafi 5 o 6, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione e comunica loro le informazioni pertinenti, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni di cui al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (20).
8. Prima che uno Stato membro rilasci un’autorizzazione a norma del paragrafo 5 per una transazione essenzialmente identica ad una transazione che è oggetto di un diniego ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri a norma dei paragrafi 6 e 7, esso consulterà lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito delle consultazioni, lo Stato membro interessato decide di rilasciare l’autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.
Articolo 4
È vietato acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, dall’Iran i beni e le tecnologie elencati negli allegati I o II, indipendentemente dalla loro origine.
Articolo 5
1. È vietato:
a) |
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inclusi in detto elenco, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran; |
b) |
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati I o II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati negli allegati I o II, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran, e |
c) |
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o elencati negli allegati I o II, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni e tecnologie ovvero per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran. |
2. È soggetta all’autorizzazione da parte dell’autorità competente interessata la fornitura di:
a) |
assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato III, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di detti beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran; |
b) |
finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie di cui all’allegato III, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni e tecnologie ovvero per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran. |
3. Le autorità competenti non concedono autorizzazioni per le transazioni di cui al paragrafo 2 qualora abbiano fondati motivi per stabilire che l’azione sia o possa essere finalizzata a contribuire a una delle seguenti attività:
a) |
attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante; |
b) |
sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran o |
c) |
esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. |
Articolo 6
L’articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 1, non si applicano:
a) |
ai trasferimenti diretti o indiretti di beni della parte B dell’allegato I, con transito nel territorio degli Stati membri, quando tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati in Iran, o per un uso in Iran, per un reattore ad acqua leggera la cui costruzione sia iniziata prima del dicembre 2006; |
b) |
alle transazioni disposte dal programma di cooperazione tecnica dell’AIEA o |
c) |
ai beni forniti o trasferiti in Iran, o per un uso in Iran, in relazione ad obblighi di Stati parti a titolo della Convenzione di Parigi sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, del 13 gennaio 1993. |
Articolo 7
1. Fatto salvo l'articolo 1, lettera b), del regolamento (EU) n. 359/2011, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione connessa a beni e tecnologie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento o la prestazione di assistenza o di servizi di intermediazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, a condizione che:
a) |
i beni e le tecnologie, l’assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari e che |
b) |
nei casi in cui la transazione riguarda beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. |
2. Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
Articolo 8
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell’allegato VI a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.
2. Nell’allegato VI figurano le attrezzature e tecnologie fondamentali per i seguenti settori chiave dell’industria del petrolio e del gas in Iran:
a) |
prospezione di greggio e gas naturale; |
b) |
produzione di greggio e gas naturale; |
c) |
raffinazione; |
d) |
liquefazione di gas naturale. |
3. Nell’allegato VI figurano anche attrezzature e tecnologie fondamentali per l’industria petrolchimica in Iran.
4. Nell’allegato VI non figurano i prodotti inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I, II o III.
Articolo 9
È vietato:
a) |
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell’allegato VI, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato VI, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran; |
b) |
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali di cui all’allegato VI, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per uso in Iran. |
Articolo 10
I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano:
a) |
alle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature e tecnologie fondamentali per la prospezione di greggio e gas naturale, la produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione di gas naturale, concluso prima del 27 ottobre 2010 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti o da un contratto o un accordo concluso prima del 26 luglio 2010 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 26 luglio 2010, né ostano all’esecuzione di un obbligo che ne deriva, o |
b) |
alle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature e tecnologie fondamentali per l’industria petrolchimica concluso prima 24 marzo 2012 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti o da un contratto o un accordo concluso prima del 23 gennaio 2012 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 23 gennaio 2012, né ostano all’esecuzione di un obbligo che ne deriva; |
purché la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che intende avviare tali operazioni o prestare assistenza per tali operazioni abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l'operazione o l’assistenza all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.
Articolo 11
1. È vietato:
a) |
importare nell’Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che:
|
b) |
acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Iran o originari dell’Iran; |
c) |
trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari dell’Iran o esportati dall’Iran in qualsiasi altro paese e |
d) |
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione connessi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi originari dell’Iran o esportati dall’Iran. |
2. Per petrolio greggio e prodotti petroliferi si intendono i prodotti elencati nell’allegato IV.
Articolo 12
1. I divieti di cui all’articolo 11 non si applicano
a) |
all’esecuzione, fino al 1o luglio 2012, di contratti commerciali conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti; |
b) |
all’esecuzione di contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, ove il contratto stipuli espressamente che la fornitura di petrolio greggio o prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti a persone, entità od organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri, |
c) |
all'importazione, all’acquisto e al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi esportati dall’Iran prima del 23 gennaio 2012, oppure, se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera a), il 1o luglio 2012 o prima di tale data, o se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera b); |
purché la persona, l’entità o l’organismo che intende eseguire il contratto in questione abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.
2. Il divieto di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), non si applica alla fornitura, fino al 1o luglio 2012, direttamente o indirettamente, di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e di assicurazione e riassicurazione della responsabilità ambientale.
Articolo 13
1. È vietato:
a) |
importare nell’Unione prodotti petrolchimici che:
|
b) |
acquistare prodotti petrolchimici situati in Iran o originari dell’Iran; |
c) |
trasportare prodotti petrolchimici originari dell’Iran o esportati dall’Iran in qualsiasi altro paese e |
d) |
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione connessi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di prodotti petrolchimici originari dell’Iran o importati dall’Iran. |
2. Per prodotti petrolchimici si intendono i prodotti elencati nell’allegato V.
Articolo 14
1. I divieti di cui all’articolo 13 non si applicano
a) |
all’esecuzione, fino al 1o maggio 2012, di contratti commerciali conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti; |
b) |
all’esecuzione di contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori, compresi i contratti di trasporto, assicurazione o ispezione, necessari per l’esecuzione di tali contratti, ove il contratto stipuli espressamente che la fornitura di prodotti petrolchimici iraniani o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti a persone, entità o organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri, |
c) |
all’importazione, all’acquisto e al trasporto di prodotti petrolchimici esportati dall’Iran prima del 23 gennaio 2012 oppure, se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera b), il 1o maggio 2012 o prima di tale data, |
purché la persona, l’entità o l’organismo che intende eseguire il contratto in questione abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.
2. Il divieto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), non si applica alla fornitura, fino al 1o maggio 2012, direttamente o indirettamente, di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e di assicurazione e riassicurazione della responsabilità ambientale.
Articolo 15
1. È vietato:
a) |
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari dell’Unione, al governo dell’Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduta/o o controllata/o; |
b) |
acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari dell’Iran, dal governo dell’Iran, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici e da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi posseduta/o o controllata/o e |
c) |
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo dell’Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduta/o o controllata/o. |
2. Nell’allegato VII figurano l’oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.
Articolo 16
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete coniate iraniane recentemente stampate o non emesse alla Banca centrale dell’Iran o a suo beneficio.
CAPO III
RESTRIZIONI AL FINANZIAMENTO DI DETERMINATE IMPRESE
Articolo 17
1. Sono vietati:
a) |
la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2; |
b) |
l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2; |
c) |
la creazione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2. |
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o che partecipa:
a) |
alla produzione di beni o tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I o II; |
b) |
alla prospezione o alla produzione di greggio e gas naturale, alla raffinazione di combustibili o alla liquefazione di gas naturale o |
c) |
all’industria petrolchimica. |
3. Ai fini del solo paragrafo 2, lettera b) e c), si applicano le seguenti definizioni:
a) |
la "prospezione di greggio e gas naturale" comprende la prospezione e la gestione delle riserve di greggio e gas naturale, nonché la fornitura di servizi geologici in relazione a tali riserve; |
b) |
la "produzione di greggio e gas naturale" comprende i servizi di trasporto di gas alla rinfusa ai fini del transito o della fornitura a reti direttamente interconnesse; |
c) |
per "raffinazione" si intende la trasformazione, il condizionamento o la preparazione per la vendita finale di combustibili; |
d) |
per "industria petrolchimica" si intendono gli impianti per la produzione di prodotti delle voci dell'allegato V. |
4. È vietata la cooperazione con persone, entità o organismi iraniani che si dedicano al trasporto di gas naturale ai sensi del paragrafo 3, lettera b).
5. Ai fini del paragrafo 4, per "cooperazione" si intende:
a) |
la condivisione delle spese d’investimento in una catena di approvvigionamento integrata o gestita per la ricezione o la fornitura di gas naturale direttamente da o verso il territorio dell’Iran e |
b) |
la cooperazione diretta a fini di investimento in impianti per il gas naturale liquefatto nel territorio dell’Iran o in impianti per il gas naturale liquefatto connessi direttamente con tale territorio. |
Articolo 18
1. La realizzazione di un investimento, attraverso le transazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, in una persona, un’entità o un organismo iraniana/o che produce beni o tecnologie elencati nell’allegato III è soggetta all’autorizzazione da parte dell’autorità competente interessata.
2. Le autorità competenti non concedono autorizzazioni per le transazioni di cui al paragrafo 1 qualora abbiano fondati motivi per stabilire che l’azione contribuirebbe a una delle seguenti attività:
a) |
attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante; |
b) |
sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran o |
c) |
esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. |
Articolo 19
1. In deroga all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un’autorizzazione a realizzare un investimento attraverso le transazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, purché:
a) |
l’investimento è a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, e |
b) |
nei casi in cui l’investimento viene realizzato in una persona, un’entità o un organismo iraniani che producono beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. |
2. Entro quattro settimane lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
Articolo 20
L’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), non si applica alla concessione di prestiti o crediti finanziari né all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione, purché
a) |
la transazione sia richiesta da un contratto di vendita concluso prima del 26 luglio 2010 e |
b) |
l’autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno venti giorni lavorativi di detto accordo o contratto. |
Articolo 21
L’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), non si applica alla concessione di prestiti o crediti finanziari né all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione, purché
a) |
la transazione sia richiesta da un contratto di vendita concluso prima del 23 gennaio 2012 e |
b) |
l’autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno venti giorni lavorativi di detto accordo o contratto. |
Articolo 22
È vietato accettare o approvare, mediante la conclusione di un accordo o qualsiasi altro mezzo, che la concessione di prestiti o crediti finanziari o l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione o la creazione di imprese comuni siano realizzati da una o più persone, entità o organismi iraniani, in un’impresa che svolge una o più delle seguenti attività:
a) |
estrazione di uranio; |
b) |
arricchimento e ritrattamento dell’uranio; |
c) |
produzione dei beni e delle tecnologie inseriti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico. |
CAPO IV
CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE
Articolo 23
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all’allegato VIII. L’allegato VIII comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni a norma del paragrafo 12 dell’UNSCR 1737 (2006), del paragrafo 7 dell’UNSCR 1803 (2008) o dei paragrafi 11, 12 o 19 dell’UNSCR 1929 (2010).
2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi di cui all’allegato IX. L’allegato IX comprende le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione 2007/413/PESC del Consiglio, sono stati riconosciuti come:
a) |
partecipanti, direttamente associati o fonte di sostegno ad attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran, anche mediante la partecipazione all’acquisto di beni e tecnologie vietati, o posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, anche con mezzi illeciti, o operanti per loro conto o sotto la loro direzione; |
b) |
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aiutato una persona, un’entità o un organismo dell’elenco ad aggirare o violare le disposizioni del presente regolamento, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio o dell’UNSCR 1737 (2006), dell’UNSCR 1747 (2007), dell’UNSCR 1803 (2008) e dell’UNSCR 1929 (2010); |
c) |
membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche oppure persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o da uno o più dei suoi membri di alto livello o come persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto; |
d) |
altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano e persone e entità ad essi associate; |
e) |
persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dall’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) o che agiscono per suo conto. |
Conformemente all’obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell’IRISL e delle entità designate possedute o controllate dall’IRISL, è vietato caricare e scaricare merci su e da navi possedute o noleggiate dall’IRISL o da tali entità nei porti degli Stati membri.
L’obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell’IRISL e delle entità possedute o controllate dall’IRISL non impone il sequestro o il fermo di navi possedute da tali entità o dei carichi da esse trasportati se appartengono a terzi, né impone il trattenimento dell’equipaggio ad esse legato da contratto.
3. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati VIII o IX.
4. Fatte salve le deroghe di cui agli articoli 24, 25, 26, 27, 28 o 29, è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria utilizzati per scambiare dati finanziari alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi elencati negli allegati VIII o IX.
5. Gli allegati VIII e IXriportano i motivi di inserimento nell’elenco delle persone, entità ed organismi, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.
6. Gli allegati VIII e IXriportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Per quanto riguarda le compagnie aeree e di navigazione, gli allegati VIII e IXcontengono anche, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare ogni nave o aeromobile appartenente a una compagnia che figura nell’elenco, quali il numero di registrazione originale o il nome. Gli allegati VIII e IX riportano inoltre la data della designazione.
Articolo 24
1. In deroga all’articolo 23, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
a) |
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 23 è stata/a designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; |
c) |
il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato VIII o IX; |
d) |
il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato e |
e) |
se si applica l’articolo 23, paragrafo 1, lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni. |
Articolo 25
In deroga all’articolo 23, e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati VIII o IX sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso da o di un obbligo sorto per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data in cui tale persona, entità o organismo era stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:
a) |
l’autorità competente in questione abbia stabilito che:
|
b) |
se si applica l’articolo 23, paragrafo 1, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro dieci giorni lavorativi dalla notifica. |
Articolo 26
1. In deroga all’articolo 23, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione a condizione che:
a) |
abbiano stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:
|
b) |
se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato VIII, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della decisione di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica. |
2. In deroga all’articolo 23, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie o per il pagamento o il trasferimento di beni, se acquistati per un reattore ad acqua leggera la cui costruzione sia iniziata prima del dicembre 2006, ovvero di qualsiasi dei beni per gli scopi di cui all’articolo 6, lettere b) e c), a condizione che, se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato VIII, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata.
Articolo 27
In deroga all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.
Articolo 28
In deroga all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, le autorità competenti possono altresì autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:
a) |
che determinati fondi siano messi a disposizione della Banca centrale dell’Iran dopo aver stabilito che i fondi sono necessari per l’esecuzione, fino al 1o luglio 2012, di un contratto di cui all’articolo 12; |
b) |
che determinati fondi o risorse economiche della Banca centrale dell’Iran siano sbloccati o che determinati fondi o risorse economiche siano messi a disposizione della Banca centrale dell’Iran dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per fornire agli enti finanziari o creditizi liquidità per il finanziamento di scambi commerciali; |
c) |
che determinati fondi o risorse economiche della Banca centrale dell’Iran siano sbloccati o che determinati fondi o risorse economiche siano messi a disposizione della Banca centrale dell’Iran dopo aver stabilito, caso per caso, che i fondi o le risorse economiche sono necessari in relazione a un determinato contratto commerciale, diverso dai contratti di cui allla lettera a), la cui esecuzione potrebbe coinvolgere la Banca centrale dell’Iran, purché il pagamento non contribuisca ad attività vietate ai sensi del presente regolamento, |
purché lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell’autorizzazione.
Articolo 29
1. L’articolo 23, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso il conto di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo che figurano nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali operazioni.
2. L’articolo 23, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti o |
b) |
pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 23 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, |
purché tali interessi o altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 23, paragrafi 1 o 2.
3. Non si può considerare che il presente articolo autorizzi i trasferimenti di fondi di cui all’articolo 30.
CAPO V
RESTRIZIONI RELATIVE AI TRASFERIMENTI DI FONDI E AI SERVIZI FINANZIARI
Articolo 30
1. I trasferimenti di fondi da e verso una persona, un’entità a un organismo iraniana/o sono trattati come segue:
a) |
i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento viene notificato preventivamente per iscritto alle autorità competenti se di importo superiore a 10 000 EUR o equivalente; |
b) |
tutti gli altri trasferimenti di importo inferiore a 40 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento viene notificato preventivamente per iscritto alle autorità competenti se di importo superiore a 10 000 EUR o equivalente; |
c) |
per qualsiasi altro trasferimento pari o superiore a 40 000 EUR o equivalente occorre l’autorizzazione preliminare delle autorità competenti. |
2. Il paragrafo 1 si applica a prescindere dal fatto che il trasferimento di fondi sia effettuato in un’unica operazione o in più operazioni apparentemente collegate. Ai fini del presente articolo, per "operazioni apparentemente collegate" si intende:
i) |
una serie di trasferimenti consecutivi dalla o alla stessa persona, entità o organismo iraniani effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore alla soglia fissata al paragrafo 1 ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di notifica o di autorizzazione o |
ii) |
una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che adempiono un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi. |
3. Alle notifiche e alle richieste di autorizzazioni riguardanti il trasferimento di fondi si applica il seguente trattamento:
a) |
nel caso dei trasferimenti elettronici di fondi trattati da enti finanziari o creditizi, le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi sono trattate come segue:
|
b) |
Nel caso del trasferimento di fondi effettuati per via non elettronica, le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi sono trattate come segue:
|
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti degli Stati membri autorizzano, alle condizioni che ritengono appropriate, un trasferimento di fondi per un valore pari o superiore a 40 000 EUR, tranne nel caso in cui abbiano fondati motivi per stabilire che il trasferimento di fondi per il quale è chiesta l’autorizzazione potrebbe violare uno dei divieti o degli obblighi di cui al presente regolamento.
Un’autorità competente può richiedere il pagamento di diritti per la valutazione delle richieste di autorizzazione.
L’autorizzazione è considerata concessa se un’autorità competente ha ricevuto una richiesta di autorizzazione per iscritto e non ha sollevato obiezioni per iscritto al trasferimento di fondi entro quattro settimane. Se viene sollevata un’obiezione perché è in corso un’inchiesta, l’autorità competente lo dichiara e comunica senza indugio la propria decisione. Le autorità competenti hanno accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull’applicazione della legge necessarie per svolgere l’inchiesta.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni negate.
5. Il presente articolo non si applica ove sia stata concessa un’autorizzazione a norma degli articoli 24, 25, 26, 27 o 28.
6. Le persone, le entità o gli organismi che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un ente finanziario o creditizio non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forniscono a enti finanziari o creditizi unicamente la messaggistica o altri mezzi di supporto per la trasmissione di fondi ovvero sistemi di compensazione e di regolamento.
Articolo 31
1. Le succursali e le controllate, che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 49, degli enti finanziari o creditizi con sede in Iran notificano all’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti, i nomi delle parti, l’importo e la data dell’operazione entro cinque giorni lavorativi dall’esecuzione o dalla ricezione di tali trasferimenti. Se l’informazione è disponibile, la notifica deve precisare la natura dell’operazione e, se del caso, la natura dei beni oggetto dell’operazione e indicare, in particolare, se si tratta di beni contemplati dagli allegati I, II, III, IV, V, VI o VII del presente regolamento nonché, se l’esportazione è soggetta ad autorizzazione, precisare il numero della licenza rilasciata.
2. Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni e conformemente ad esse, le altre autorità competenti destinatarie della notifica, se opportuno al fine di evitare operazioni che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, trasmettono senza indugio i dati alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui sono stabilite le controparti delle operazioni.
Articolo 32
1. Nelle loro attività con gli enti di cui al paragrafo 2 e al fine di prevenire violazioni delle disposizioni del presente regolamento, gli enti finanziari e creditizi esercitano una vigilanza rafforzata nel modo seguente:
a) |
esercitano una vigilanza costante sull’attività contabile, in particolare mediante i propri programmi di adeguata verifica della clientela; |
b) |
impongono che siano completati tutti i campi d’informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all’ordinante e al beneficiario dell’operazione in questione e rifiutano l’operazione se queste informazioni non sono fornite; |
c) |
conservano tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali; |
d) |
se hanno ragionevoli motivi di sospettare che attività con enti finanziari e creditizi possano violare le disposizioni del presente regolamento, ne informano tempestivamente l’unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, fatti salvi gli articoli 5 e 23. L’UIF, o l’altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette riguardanti le potenziali violazioni del presente regolamento. L’UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull’applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette. |
2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alle attività degli enti finanziari e creditizi con:
a) |
uffici dei cambiavalute, enti finanziari o creditizi con sede in Iran; |
b) |
succursali e filiali, rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 50, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran; |
c) |
succursali e filiali, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 50, di enti finanziari o creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran; e |
d) |
uffici dei cambiavalute, enti finanziari o creditizi non aventi sede in Iran ma controllati da persone o entità con sede in Iran. |
Articolo 33
1. Agli enti finanziari o creditizi che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 è vietato:
a) |
aprire un nuovo conto bancario presso un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o presso un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 32, paragrafo 2; |
b) |
aprire nuovi conti di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o presso un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 32, paragrafo 2; |
c) |
aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata in Iran; |
d) |
costituire una nuova impresa comune con un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o presso un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 32, paragrafo 2. |
2. È vietato:
a) |
autorizzare l’apertura di un ufficio di rappresentanza o l’apertura nell’Unione di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 32, paragrafo 2; |
b) |
concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 32, paragrafo 2, relativi all’apertura di un ufficio di rappresentanza o all’istituzione di una succursale o di una controllata nell’Unione; |
c) |
concedere un’autorizzazione per l’avvio e il proseguimento dell’attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un’autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 32, paragrafo 2, se l’ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non era operativo/a prima del 26 luglio 2010; |
d) |
acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 da parte di un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 32, paragrafo 2. |
Articolo 34
È vietato:
a) |
vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 26 luglio 2010 ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti:
|
b) |
fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 26 luglio 2010 a una persona, entità o organismo di cui alla lettera a); |
c) |
assistere una persona, entità o organismo di cui alla lettera a) nell’emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni. |
Articolo 35
1. È vietato fornire assicurazioni o riassicurazioni o intermediazione nella fornitura di assicurazioni o riassicurazioni:
a) |
all’Iran o al suo governo e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici; |
b) |
a una persona, un’entità o un organismo iraniana/o diversi da una persona fisica o |
c) |
a una persona fisica o a una persona giuridica, un’entità o un organismo, quando agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo di cui alle lettere a) o b). |
2. Le lettere a) e b) del paragrafo 1 non si applicano alla fornitura o all'intermediazione di assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi o di riassicurazioni a persone, entità o organismi iraniani situati nell'Unione, né alla fornitura di assicurazioni per missioni diplomatiche o consolari iraniane nell’Unione.
3. La lettera c) del paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assicurazioni o intermediazione di assicurazioni, ivi comprese le assicurazioni sanitarie e di viaggio o di riassicurazione, alle persone che agiscono a titolo privato, ad eccezione di quelle menzionate negli elenchi di cui agli allegati VIII e IX..
La lettera c) del paragrafo 1 non impedisce la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione o intermediazione di assicurazioni al proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da una persona, un’entità o un organismo menzionati alle lettere a) e b) del paragrafo 1.
Ai fini della lettera c) del paragrafo 1, non si considera che una persona, un’entità o un organismo agisca dietro istruzioni di una persona, di un’entità o di un organismo di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 qualora tali istruzioni siano impartite ai fini dell’attracco, del carico, dello scarico o del transito sicuro di una nave o di un aeromobile che si trovino temporaneamente nelle acque o nello spazio aereo iraniani.
4. Il presente articolo vieta di prorogare o rinnovare gli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi prima del 27 ottobre 2010 ma, fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 3, non vieta di rispettare gli accordi conclusi prima di questa data.
CAPO VI
RESTRIZIONI AI TRASPORTI
Articolo 36
1. Per impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione è vietata/o dal presente regolamento, e in aggiunta all’obbligo di fornire alle autorità competenti le informazioni prima dell’arrivo o della partenza di cui alle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92 (21) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 (22), la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo dichiara se i beni rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.
2. Gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati per iscritto o utilizzando le dichiarazioni in dogana, a seconda dei casi.
Articolo 37
1. La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza a navi possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da una persona, un’entità o un organismo iraniana/o è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell’arrivo o della partenza di cui all’articolo 36, secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino beni che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari o la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari e di sicurezza.
2. La prestazione di servizi tecnici e di manutenzione degli aeromobili cargo posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona, da un’entità o da un organismo iraniana/o è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell’arrivo o della partenza di cui all’articolo 36, secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che gli aeromobili cargo trasportino beni che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari o la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari e per motivi di sicurezza.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e smaltito, a seconda dei casi.
Qualsiasi sequestro e smaltimento può essere effettuato, in conformità della legislazione nazionale o della decisione di un’autorità competente, a spese dell’importatore o lo si può ottenere da qualunque altra persona o entità responsabile del tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 38
1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a) |
persone, entità o organismi designati elencati negli allegati VIII e XI; |
b) |
qualsiasi altra persona, entità o organismo iraniana/o, governo iraniano compreso; |
c) |
qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità o organismi di cui alle lettere a) e b). |
2. Si considera che le misure istituite a norma del presente regolamento abbiano inciso sull’esecuzione di un contratto o di un’operazione quando l’esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.
3. In ogni procedura volta all’esercizio di un diritto, l’onere della prova che l’esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.
4. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.
Articolo 39
Ai fini degli articoli 8 e 9, dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e degli articoli 30 e 35, qualsiasi organismo, entità o titolare di diritti derivato dalla concessione originaria, prima del 27 ottobre 2010, da parte di un governo sovrano diverso dall’Iran, di un accordo di produzione condivisa, non è considerato/a una persona, un’entità o un organismo iraniano. In tali casi, e in relazione all’articolo 8, l’autorità competente dello Stato membro può richiedere a qualsiasi organismo o entità adeguate garanzie in merito ai destinatari finali per ogni vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell’allegato VI.
Articolo 40
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a) |
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 23, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri, alla Commissione; |
b) |
collaborare con le autorità competenti alla verifica di tali informazioni. |
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 41
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere le misure di cui agli articoli 2, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 30, 34 o 35.
Articolo 42
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Le misure di cui al presente regolamento non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.
3. La divulgazione in buona fede, quale prevista agli articoli 30, 31 e 32, delle informazioni di cui agli articoli 30, 31 e 32 da parte di una persona, di un’entità o di un organismo oggetto del presente regolamento, ovvero da parte dei suoi dipendenti o direttori, non fa sorgere responsabilità di alcun tipo per le istituzioni o le persone ovvero per i loro direttori o dipendenti.
Articolo 43
1. Uno Stato membro può adottare tutte le misure che ritiene necessarie per garantire il rispetto degli obblighi giuridici nazionali, dell’Unione o internazionali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di tutela dell’ambiente, ove l’applicazione del presente regolamento possa pregiudicare la cooperazione con una persona, un’entità o un organismo iraniani.
2. Ai fini delle misure adottate a norma del paragrafo 1, non si applicano i divieti di cui agli articoli 8 e 9, all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 23, paragrafo 2, e agli articoli 30 e 35.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della decisione di cui al paragrafo 1 e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell’autorizzazione.
Articolo 44
1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono con cadenza trimestrale tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti
a) |
i fondi congelati a norma dell’articolo 23 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 24, 25, 26 e 27; |
b) |
problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali. |
2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l’effettiva attuazione del presente regolamento.
Articolo 45
La Commissione:
a) |
modifica l’allegato II sulla base di accertamenti eseguiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni o sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri; |
b) |
modifica gli allegati III, IV, V, VI, VII e X sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. |
Articolo 46
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’allegato VIII.
2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, esso modifica di conseguenza l’allegato IX.
3. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui ai paragrafi 1 o 2 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di formulare osservazioni.
4. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.
5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo dell’elenco, il Consiglio modifica opportunamente l’allegato VIII.
6. L’elenco di cui all’allegato IX è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.
Articolo 47
1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.
Articolo 48
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell’allegato X. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato X.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.
3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato X.
Articolo 49
Il presente regolamento si applica:
a) |
nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo; |
b) |
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
c) |
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione; |
d) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro; |
e) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione. |
Articolo 50
Il regolamento (UE) n. 961/2010 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 51
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 19 del 24.1.2012, pag. 22.
(2) GU L 281 del 27.10.2010, pag. 1.
(3) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
(4) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.
(5) GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 1.
(6) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
(7) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(8) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(9) GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.
(10) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(11) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(12) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
(13) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(14) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(15) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(16) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(17) GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.
(18) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
(19) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.
(20) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.
(21) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(22) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
ALLEGATO I
PARTE A
Beni e tecnologie di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, all’articolo 3, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 6, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 17, paragrafo 2, e all’articolo 31, paragrafo 1
Il presente allegato comprende tutti i beni e le tecnologie elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, quali ivi definiti, ad eccezione dei seguenti:
Voce dell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
Designazione delle merci |
||||||||||||||||||||||||
5A002 |
Sistemi, apparecchiature e componenti di sicurezza dell’informazione, come segue:
|
||||||||||||||||||||||||
5D002 |
"Software", come segue:
|
||||||||||||||||||||||||
5E002 |
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l’"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 5A002.a.1 o di "software" specificato in 5D002.a. o 5D002.c.1 del presente elenco. |
PARTE B
L’articolo 6 si applica ai seguenti beni:
Voce dell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
Designazione delle merci |
||||||||||||||||||||||
0A001 |
"Reattori nucleari" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:
|
||||||||||||||||||||||
0C002 |
Uranio a bassa concentrazione rientrante in 0C002 se incorporato in elementi di combustibili nucleari assemblati. |
ALLEGATO II
Beni e tecnologie di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, all’articolo 3, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 17, paragrafo 2, all’articolo 31, paragrafo 1, e all’articolo 45
NOTE INTRODUTTIVE
1. |
Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata "Descrizione" si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009. |
2. |
Un numero di riferimento nella colonna intitolata "Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009" sta a indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna "Descrizione" esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento. |
3. |
Per le definizioni dei termini tra ‘virgolette singole’ si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione. |
4. |
Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio. |
NOTE GENERALI
1. |
Sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti – specificati nell’elenco – che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.
|
2. |
I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati. |
NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)
(Da leggersi congiuntamente alla sezione II.B.)
1. |
Sono vietati, secondo le disposizioni della sezione II.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione della "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione. |
2. |
Sono vietati, secondo le disposizioni della sezione II.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione della "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di beni di cui nella parte A (Beni) dell’allegato IV sono sottoposti ad autorizzazione la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione. |
3. |
La "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta a divieto anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell’elenco. |
4. |
I divieti non si applicano alla quantità minima di "tecnologia" necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati o di cui è stata autorizzata l’esportazione a norma del regolamento (CE) n. 423/2007 o del presente regolamento. |
5. |
Il divieto relativo al trasferimento di "tecnologia" non si applica alle informazioni "di pubblico dominio", alla "ricerca scientifica di base" o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto. |
II.A. BENI
A0. Materiali nucleari, impianti e apparecchiature
N. |
Designazione delle merci |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||
II.A0.001 |
Lampade a catodo cavo, come segue:
|
— |
||||||
II.A0.002 |
Isolatori di Faraday nell’intervallo di lunghezze d’onda 500 nm – 650 nm |
— |
||||||
II.A0.003 |
Reticoli ottici nell’intervallo di lunghezze d’onda 500 nm – 650 nm |
— |
||||||
II.A0.004 |
Fibre ottiche nell’intervallo di lunghezze d’onda 500 nm – 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell’intervallo di lunghezze d’onda 500 nm – 650 nm e con un diametro dell’anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm |
— |
||||||
II.A0.005 |
Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:
|
0A001 |
||||||
II.A0.006 |
Sistemi di rilevazione nucleare per la rilevazione, l’identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati in 0A001.j o 1A004.c. |
0A001.j 1A004.c |
||||||
II.A0.007 |
Valvole di tenuta a soffietto in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L.
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0B001.c.6 2A226 |
||||||
II.A0.008 |
Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6K-1 a 20°C (ad es. silicio fuso o zaffiro).
|
0B001.g.5, 6A005.e |
||||||
II.A0.009 |
Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6K-1 a 20°C (ad es. silicio fuso). |
0B001.g, 6A005.e.2 |
||||||
II.A0.010 |
Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40% in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1. |
2B350 |
||||||
II.A0.011 |
Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:
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0B002.f.2, 2B231 |
||||||
II.A0.012 |
Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde). |
0B006 |
||||||
II.A0.013 |
"Uranio naturale" o "uranio impoverito" o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001. |
0C001 |
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II.A0.014 |
Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT. |
— |
A1. Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"
N. |
Designazione delle merci |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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II.A1.001 |
Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90%. |
— |
||||||||||||||||||
II.A1.002 |
Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza almeno del 95%. |
— |
||||||||||||||||||
II.A1.005 |
Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro.
|
1B225 |
||||||||||||||||||
II.A1.006 |
Catalizzatori, diversi da quelli vietati da 1A225, contenenti platino, palladio o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell’isotopo idrogeno tra l’idrogeno e l’acqua per il recupero del trizio dall’acqua pesante o per la produzione di acqua pesante. |
1B231, 1A225 |
||||||||||||||||||
II.A1.007 |
Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4 o 1C202.a, in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
1C002.b.4, 1C202.a |
||||||||||||||||||
II.A1.008 |
Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm. |
1C003.a |
||||||||||||||||||
II.A1.009 |
"Materiali fibrosi o filamentosi" o materiali preimpregnati, come segue:
|
1C010.a 1C010.b 1C210.a 1C210.b |
||||||||||||||||||
II.A1.010 |
Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o "preformati di fibre di carbonio", come segue:
|
1C010.e. 1C210 |
||||||||||||||||||
II.A1.011 |
Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei "missili", diversi da quelli specificati in 1C107. |
1C107 |
||||||||||||||||||
II.A1.012 |
Acciai Maraging, diversi da quelli specificati in 1C116 e 1C216, aventi carico di rottura uguale o superiore a 2 050 MPa, a 293 K (20°C). Nota tecnica: L’acciaio sopra richiamato comprende l’acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico. |
1C216 |
||||||||||||||||||
II.A1.013 |
Tungsteno, tantalio, carburo di tungsteno, carburo di tantalio e relative leghe, aventi le due caratteristiche seguenti:
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1C226 |
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II.A1.014 |
Polveri elementari di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20% di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 μm. |
— |
||||||||||||||||||
II.A1.015 |
Tributilfosfato (TBP) puro [CAS n. 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5%. |
— |
||||||||||||||||||
II.A1.016 |
Acciai Maraging, diversi da quelli vietati da 1C116, 1C216 o II.A1.012 Nota tecnica: Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da alto contenuto di nichelio, contenuto molto basso di carbonio e l’uso di elementi sostitutivi o precipitati per ottenere un aumento di resistenza e di durezza per invecchiamento della lega. |
— |
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II.A1.017 |
Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:
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— |
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II.A1.018 |
Leghe magnetiche tenere aventi la seguente composizione chimica:
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— |
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II.A1.019 |
"Materiali fibrosi o filamentosi" o materiali preimpregnati, non vietati dall’allegato I o dall’allegato II ((II.A1.009, II.A1.010) del presente regolamento o non specificati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, come segue:
|
— |
A2. Trattamento e lavorazione dei materiali
N. |
Designazione delle merci |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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II.A2.001 |
Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:
Nota tecnica: Per "tavola vuota" si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio. |
2B116 |
||||||||||||||||||||||||||||||
II.A2.002 |
Macchine utensili e componenti e dispositivi di controllo numerico per macchine utensili, come segue:
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2B201.b 2B001.c |
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II.A2.003 |
Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:
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2B119 |
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II.A2.004 |
Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
2B225 |
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II.A2.006 |
Forni in grado di funzionare a temperature superiori a 400°C, come segue:
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2B226 2B227 |
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II.A2.007 |
"Trasduttori di pressione", diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
|
2B230 |
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II.A2.011 |
Separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:
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2B352.c |
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II.A2.012 |
Filtri sinterizzati metallici di nichelio o leghe di nichelio contenenti più del 40% in peso di nichelio.
|
2B352.d |
||||||||||||||||||||||||||||||
II.A2.013 |
Macchine per tornitura in lastra e per fluotornitura, diverse da quelle sottoposte ad autorizzazione da 2B009, 2B109 o 2B209, con forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN e componenti appositamente progettati per dette macchine. Nota tecnica: Ai fini di II.A2.013 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano le funzioni di tornitura in lastra e di fluotornitura. |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||
II.A2.014 |
Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono:
Nota tecnica: Il "carbonio grafite" è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l’8% di grafite. |
2B350.e |
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II.A2.015 |
Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, quali:
Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, in cui tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi sono:
Nota tecnica: I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. |
2B350.d |
||||||||||||||||||||||||||||||
II.A2.016 |
Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0°C) e pressioni di 101 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono:
Nota tecnica: I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. |
2B350.i |
A3. Materiali elettronici
N. |
Designazione delle merci |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||||||||||||
II.A3.001 |
Alimentatori in corrente continua ad alta tensione aventi le due caratteristiche seguenti:
|
3A227 |
||||||||||||||||
II.A3.002 |
Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati alle voci 3A233 o 0B002.g, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:
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3A233 |
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II.A3.003 |
Variatori di frequenza o generatori diversi da quelli specificati in 0B001 o 3A225, aventi tutte le caratteristiche seguenti, nonché loro componenti e software appositamente progettati:
Nota tecnica: I variatori di frequenza in II.A3.003 sono conosciuti anche come convertitori o invertitori. |
— |
A6. Sensori e laser
N. |
Designazione delle merci |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||||||||
II.A6.001 |
Barre di granato di ittrio (YAG) |
— |
||||||||||||
II.A6.002 |
Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 e 6A004.b, come segue: Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d’onda 9 000 nm – 17 000 nm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe). |
6A002 6A004.b |
||||||||||||
II.A6.003 |
Correttori del fronte d’onda da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e "specchi deformabili", compresi gli specchi bimorfi.
|
6A003 |
||||||||||||
II.A6.004 |
"Laser" ad argon ionizzato aventi un’energia di uscita pari o superiore a 5 W.
|
6A005.a.6 6A205.a |
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II.A6.005 |
"Laser" a semiconduttore e relativi componenti, come segue:
|
6A005.b |
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II.A6.006 |
"Laser" a semiconduttore accordabili e cortine di "laser" a semiconduttore accordabili, con lunghezza di onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di "laser" a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di "laser" a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.
|
6A005.b |
||||||||||||
II.A6.007 |
"Laser""accordabili" allo stato solido e loro componenti appositamente progettati, come segue:
|
6A005.c.1 |
||||||||||||
II.A6.008 |
"Laser" (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, con lunghezza di onda di uscita superiore a 1 000 nm ma non superiore a 1 100 nm ed energia di uscita superiore a 10 J per impulso.
|
6A005.c.2 |
||||||||||||
II.A6.009 |
Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:
|
6A203.b.4.c |
||||||||||||
II.A6.010 |
Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy(silicio) [5 × 106 rad (silicio)] senza degradazione funzionale. Nota tecnica: Il termine Gy (Silicio) si riferisce all’energia in Joule per kg assorbita da un campione non schermato di silicio esposto a radiazioni ionizzanti. |
6A203.c |
||||||||||||
II.A6.011 |
Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
6A205.c |
||||||||||||
II.A6.012 |
"Laser" ad impulsi ad anidride carbonica aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
6A205.d |
||||||||||||
II.A6.013 |
"Laser" a vapore di rame aventi le due caratteristiche seguenti:
|
6A005.b |
||||||||||||
II.A6.014 |
"Laser" ad impulsi a monossido di carbonio aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
|
A7. Materiale avionico e di navigazione
N. |
Designazione delle merci |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.A7.001 |
Sistemi di navigazione inerziale e loro componenti appositamente progettati, come segue:
|
7A003 7A103 |
A9. Materiale aerospaziale e propulsione
N. |
Designazione delle merci |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
II.A9.001 |
Bulloni esplosivi. |
— |
II.B. TECNOLOGIE
N. |
Designazione delle merci |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
II.B.001 |
Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzo degli articoli elencati nella parte A (beni). |
— |
II.B.002 |
Tecnologie necessarie per lo sviluppo o la produzione degli articoli elencati nella parte IV A. (Beni) dell’allegato IV. Nota tecnica: Il termine "tecnologie" comprende anche il software. |
— |
ALLEGATO III
Beni e tecnologie di cui all’articolo all’articolo 3, paragrafi 1, 3 e 5, all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 18, paragrafo 1, all’articolo 31, paragrafo 1, e all’articolo 45
NOTE INTRODUTTIVE
1. |
Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata "Descrizione" si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009. |
2. |
Un numero di riferimento nella colonna intitolata "Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009" sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna "Descrizione" esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento. |
3. |
Per le definizioni dei termini tra ‘virgolette singole’ si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione. |
4. |
Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio. |
NOTE GENERALI
1. |
Sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti – specificati nell’elenco – che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.
|
2. |
I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati. |
NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)
(Da leggersi congiuntamente alla sezione II.B)
1. |
Sono sottoposti a controllo, secondo le disposizioni della sezione III.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione della "tecnologia necessaria" per l’"utilizzazione" di beni di cui nella parte A (Beni) sono sottoposti a controllo la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione. |
2. |
Sono vietati, secondo le disposizioni dell’allegato II, sezione II.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione della "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di beni di cui nella parte A (Beni) dell’allegato IV sono sottoposti ad autorizzazione la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione. |
3. |
La "tecnologia necessaria" per l’"utilizzazione" di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta a controllo anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell’elenco. |
4. |
I controlli non si applicano alla quantità minima di "tecnologia" necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono soggetti a controllo o di cui è stata autorizzata l’esportazione a norma del regolamento (CE) n.423/2007 o del presente regolamento. |
5. |
I controlli relativi al trasferimento di "tecnologia" non si applicano alle informazioni "di pubblico dominio", alla "ricerca scientifica di base" o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto. |
II.A. BENI
A0. Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature
N. |
Designazione delle merci |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
III.A0.015 |
"Camere a guanti" (glove boxes) appositamente progettate per isotopi radioattivi, fonti radioattive o radionuclidi. Nota tecnica: Sono definite "camere a guanti" le apparecchiature che proteggono gli utilizzatori da vapori, particelle o radiazioni pericolose provenienti da materiali all’interno dell’apparecchiatura manipolati o trattati da una persona all’esterno dell’apparecchiatura per mezzo di manipolatori o guanti integrati nell’apparecchiatura. |
0B006 |
III.A0.016 |
Sistemi di monitoraggio di gas tossico progettati per un funzionamento continuo e il rilevamento del solfuro di idrogeno e relativi rilevatori appositamente progettati |
0A001 0B001.c |
III.A0.017 |
Rilevatori di fughe di elio |
0A001 0B001.c |
A1. Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"
N. |
Designazione delle merci |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||||||||||
III.A1.003 |
Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:
|
|
||||||||||||||
III.A1.004 |
Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, compresi i dosimetri personali.
|
1A004.c |
||||||||||||||
III.A1.020 |
Acciai legati in lamiere o piastre, aventi una delle caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: L'"acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto" ha una microstruttura a due fasi composta da grani di acciaio ferritico e austenitico e stabilizzata con l’aggiunta di azoto. |
1C116 1C216 |
||||||||||||||
III.A1.021 |
Materiale composito carbonio-carbonio |
1A002.b.1 |
||||||||||||||
III.A1.022 |
Leghe di nichel in forma grezza o semilavorata contenenti, in peso, il 60 % o più di nichel. |
1C002.c.1.a |
||||||||||||||
III.A1.023 |
Leghe di titanio in lamiere o piastre aventi carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20°C).
|
1C002.b.3 |
||||||||||||||
III.A1.024 |
Propellenti e costituenti chimici per propellenti diversi, come segue:
Nota tecnica: Questa voce si riferisce alle sostanze pure e a qualsiasi miscela composta per almeno il 50% da una delle sostanze chimiche di cui sopra. |
1C111 |
||||||||||||||
III.A1.025 |
"Sostanze lubrificanti" contenenti come ingredienti principali uno dei composti o sostanze seguenti:
Per "sostanze lubrificanti" si intendono oli e fluidi. |
1C006 |
||||||||||||||
III.A1.026 |
Leghe berillio-rame o rame-berillio in lamiere, fogli, strisce o barre laminate, comprendenti rame, quale elemento principale in peso, e altri elementi tra cui il berillio (meno del 2% in peso). |
1C002.b |
A2. Trattamento e lavorazione dei materiali
N. |
Designazione delle merci |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||||
III.A2.008 |
Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono fatte di uno qualunque dei materiali seguenti:
|
2B350.e |
||||||||
III.A2.009 |
Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, quali:
Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, in cui tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi sono fatte di uno dei materiali seguenti:
Nota tecnica: I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. |
2B350.d |
||||||||
III.A2.010 |
Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiorea 5 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0°C) e pressioni di 101 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono fatte di uno dei seguenti materiali:
Nota tecnica: I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. |
2B350.i |
||||||||
III.A2.017 |
Macchine a scarica elettrica (EDM) per l’asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali "compositi", come segue, e i relativi elettrodi appositamente progettati:
|
2B001.d |
||||||||
III.A2.018 |
Macchine di misura a coordinate (CMM) con controllo a calcolatore o con "controllo numerico", o macchine di controllo dimensionale, aventi un errore di indicazione massimo tridimensionale (volumetrico) tollerato (MPPE) in un punto qualunque della gamma di funzionamento della macchina (ossia tra la lunghezza degli assi) uguale o minore (migliore) di (3 + L/1 000) μm (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in millimetri), misurata in base alla norma ISO 10360-2 (2001), e relative sonde di misura. |
2B006.a. 2B206.a |
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III.A2.019 |
Saldatrici a fascio elettronico con controllo computerizzo o digitalizzato, e i relativi componenti appositamente progettati. |
2B001.e.1.b |
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III.A2.020 |
Saldatrici e tagliatrici laser con controllo computerizzo o digitalizzato, e i relativi componenti appositamente progettati. |
2B001.e.1.c |
||||||||
III.A2.021 |
Tagliatrici al plasma con controllo computerizzo o digitalizzato, e i relativi componenti appositamente progettati. |
2B001.e.1 |
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III.A2.022 |
Dispositivi di monitoraggio delle vibrazioni appositamente progettati per rotori o attrezzature e macchinari rotanti, capaci di misurare le frequenze nell’intervallo 600-2 000 Hz. |
2B116 |
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III.A2.023 |
Pompe per vuoto ad anello liquido, e i relativi componenti appositamente progettati. |
2B231 2B350.i |
||||||||
III.A2.024 |
Pompe per vuoto rotative, e i relativi componenti appositamente progettati.
|
2B231 2B235.i 0B002.f |
||||||||
III.A2.025 |
Filtri dell’aria, come sotto indicato, che presentano una o più dimensioni fisiche superiori a 1 000 mm:
|
2B352.d |
A3. Materiali elettronici
N. |
Designazione delle merci |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||||||
III.A3.004 |
Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l’analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale. |
|
||||||||||
III.A3.005 |
"Variatori di frequenza", generatori di frequenza e azionamenti elettrici a velocità variabile, che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
Nota tecnica: ‘Variatori di frequenza’ includono i convertitori di frequenza e gli invertitori di frequenza.
|
3A225 0B001.b.13. |
A6. Sensori e laser
N. |
Designazione delle merci |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||||||||||||||
III.A6.012 |
’Sensori di vuoto e pressione’, azionati a energia elettrica e con un’accuratezza di misurazione del 5% o meno (più accurati). ‘Sensori di vuoto e pressione’ includono i vacuometri Pirani, Penning e i manometri capacitivi. |
0B001.b |
||||||||||||||||||
III.A6.013 |
Microscopi e relativi apparecchiature e rilevatori, come segue:
|
6B |
A7. Materiale avionico e di navigazione
N. |
Designazione delle merci |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
III.A7.002 |
Accelerometri contenenti un trasduttore piezoelettrico in ceramica, con una sensibilità di 1 000 mV/g o superiore. |
7A001 |
A9. Materiale aerospaziale e propulsione
N. |
Designazione delle merci |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||
III.A9.002 |
‘Celle di carico’ capaci di misurare la propulsione del motore a reazione di capacità superiore a 30 kN. Nota tecnica: Per ‘celle di carico’ si intendono dispositivi e trasduttori per la misurazione di forza sia di tensione che di compressione.
|
9B117 |
||||||
III.A9.003 |
Le turbine a gas per la produzione di energia elettrica, i relativi componenti e attrezzature, come segue:
|
9A001 9A002 9A003 9B001 9B003 9B004 |
III.B. TECNOLOGIE
N. |
Designazione delle merci |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
III.B.001 |
"Tecnologie" necessarie per l’utilizzo degli articoli elencati nella parte III A. (Beni). Nota tecnica: Il termine "tecnologie" comprende anche il software. |
|
ALLEGATO IV
Elenco "Petrolio greggio e prodotti petroliferi" di cui all’articolo 11 e all’articolo 31, paragrafo 1
Codice SA |
Descrizione delle merci |
2709 00 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi. |
2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati (l'acquisto, in Iran, del kerosene/jet fuel di cui al codice NC 2710 19 21 non è vietato, purché questo prodotto sia destinato e utilizzato unicamente per consentire il proseguimento dell'operazione di volo dell'aeromobile in cui è caricato). |
2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati. |
2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi. |
2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche. |
2715 00 00 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs"). |
ALLEGATO V
Elenco "Prodotti petrolchimici" di cui all’articolo 13 e all’articolo 31, paragrafo 1
Codice SA |
Designazione delle merci |
2812 10 94 |
Fosgene (cloruro di carbonile) |
2814 |
Ammoniaca |
3102 30 |
Nitrato di ammonio |
2901 21 00 |
Etilene |
2901 22 00 |
Propene (propilene) |
2902 20 00 |
Benzene |
2902 30 00 |
Toluene |
2902 41 00 |
o-Xilene |
2902 42 00 |
m-Xilene |
2902 43 00 |
p-Xilene |
2902 44 00 |
Miscele di isomeri dello xilene |
2902 50 00 |
Stirene |
2902 60 00 |
Etilbenzene |
2902 70 00 |
Cumene |
2903 11 00 |
Clorometano |
2903 29 00 |
Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici |
2903 81 00 |
Esaclorocicloesano [(HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI) |
2903 82 00 |
Aldrina (ISO), clordano (ISO) ed eptacloro (ISO) |
2903 89 90 |
Altri derivati alogenati degli idrocarburi |
2903 91 00 |
Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene |
2903 92 00 |
Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1- tricloro-2,2-bis(pclorofenil)etano] |
2903 99 90 |
Altri derivati alogenati degli idrocarburi aromatici |
2909 |
Eteri alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosati |
2909 41 |
Ossidietanolo (dietilenglicole) |
2909 43 |
Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole |
2909 44 |
Altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole |
2909 49 |
Altri eteri alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosati |
2905 11 00 |
Metanolo (alcole metilico) |
2905 12 00 |
Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico) |
2905 13 00 |
Butan-1-olo (alcole n-butilico) |
2905 31 00 |
Glicole etilenico (etandiolo) |
2907 11 a 2907 19 |
Fenoli |
2910 10 00 |
Ossirano (ossido di etilene) |
2910 20 00 |
Metilossirano (ossido di propilene) |
2914 11 00 |
Acetone |
2917 14 |
Anidride maleica (MA) |
2917 35 00 |
Anidride ftalica (PA) |
2917 36 00 |
Acido tereftalico e suoi sali |
2917 37 00 |
Dimetiltereftalato (DMT) |
2926 10 00 |
Acrilonitrile |
ex ex 2929 10 00 |
Diisocianato di metilendifenile (MDI) |
ex ex 2929 10 00 |
Diisocianato di esametilene (HDI) |
ex ex 2929 10 00 |
Diisocianato di toluene (TDI) |
3901 |
Polimeri di etilene, in forme primarie |
Codice SA |
Designazione delle merci |
|
2707 10 |
Benzolo (benzene) |
Tutti i codici |
2707 20 |
Toluolo (toluene) |
Tutti i codici |
2707 30 |
Xilolo (xileni) |
Tutti i codici |
2707 40 |
Naftalina |
Tutti i codici |
2707 99 80 |
Fenoli |
|
2711 14 00 |
Etilene, propilene, butilene e butadiene |
|
ALLEGATO VI
Elenco delle attrezzature e delle tecnologie chiave di cui all’articolo 8 e all’articolo 31, paragrafo 1
NOTE GENERALI
1. |
Sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti – specificati nell’elenco – che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.
|
2. |
I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati. |
3. |
Per le definizioni dei termini tra ‘virgolette singole’ si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione. |
4. |
Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio. |
NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)
1. |
La "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta a divieto anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell’elenco. |
2. |
I divieti non si applicano alla quantità minima di "tecnologia" necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati o di cui è stata autorizzata l’esportazione a norma del regolamento (CE) n. 423/2007 o del presente regolamento. |
3. |
Il divieto relativo al trasferimento di "tecnologia" non si applica alle informazioni "di pubblico dominio", alla "ricerca scientifica di base" o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto. |
PROSPEZIONE E PRODUZIONE DI GREGGIO E GAS NATURALE
1.A Apparecchiature
1. |
Apparecchiature per rilievi geofisici, veicoli, navi e aerei appositamente progettati o adattati per acquisire dati ai fini della prospezione del petrolio e del gas, e componenti appositamente progettati a tal fine. |
2. |
Sensori appositamente progettati per le operazioni downhole nei pozzi di petrolio e di gas, compresi sensori usati per le misurazioni durante la perforazione e attrezzature associate, appositamente progettate per acquisire e conservare i dati rilevati da tali sensori. |
3. |
Attrezzature per la perforazione progettate per formazioni rocciose, specificamente ai fini della prospezione o della produzione di petrolio, gas naturale ed altri idrocarburi di origine naturale. |
4. |
Punte di trapano, aste di perforazione, collari di perforazione, centralizzatori e altre attrezzature appositamente progettate per essere usate in e con attrezzature di perforazione dei pozzi di petrolio e gas naturale. |
5. |
Teste di pozzo di perforazione, "blowout preventer" e "alberi di Natale o croci di produzione" e loro componenti appositamente progettati, rispondenti alle ‘specifiche API e ISO’ per l’utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale. Note tecniche:
|
6. |
Piattaforme di perforazione e di produzione per greggio e gas naturale. |
7. |
Navi e chiatte con incorporate attrezzature di perforazione e/o di trattamento del petrolio usate per la produzione di petrolio, gas naturale e altri materiali infiammabili di origine naturale. |
8. |
Separatori gas-liquido rispondenti alla specifica API 12J, appositamente progettati per trattare la produzione di un pozzo di petrolio o gas naturale, per separare i liquidi petroliferi dall’acqua e il gas dai liquidi. |
9. |
Compressori di gas con compressione progettata pari o superiore a 40 bar (PN 40 bzw. ANSI 300) e aventi una capacità di aspirazione volumetrica pari o superiore a 300 000 Nm3/h, per il trattamento iniziale e il trasporto di gas naturale, ad eccezione dei compressori di gas per le stazioni di rifornimento di GNC (gas naturale compresso), e i componenti appositamente progettati a tal fine. |
10. |
Attrezzature di controllo della produzione sottomarina e loro componenti rispondenti alle ‘specifiche API e ISO’ per l’utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas. Nota tecnica: Ai fini di questa voce le "specifiche API e ISO" si riferiscono alla specifica 17F dell’American Petroleum Institute e/o alla specifica 13268 dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai sistemi di controllo della produzione sottomarina. |
11. |
Pompe, solitamente ad alta capacità e/o ad alta pressione (superiore a 0,3 m3/min. e/o 40 bar), appositamente progettate per pompare fanghi di perforazione e/o cemento nei pozzi di petrolio e gas. |
1.B Attrezzature per testaggio ed ispezioni
1. |
Attrezzature appositamente progettate per il campionamento, il testaggio e l’analisi delle proprietà del fango di perforazione, dei cementi dei pozzi petroliferi e di altri materiali appositamente progettati e/o formulati per l’utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas naturale. |
2. |
Attrezzature appositamente progettate per il prelievo, il testaggio e l’analisi delle proprietà di campioni di roccia, di campioni liquidi e gassosi e di altri materiali estratti dai pozzi di petrolio e/o gas naturale durante o dopo la perforazione, o provenienti dagli impianti di trattamento iniziale collegati. |
3. |
Attrezzature appositamente progettate per la raccolta e l’interpretazione di informazioni sullo stato fisico e meccanico di un pozzo di petrolio e/o di gas naturale, e per determinare le proprietà locali delle formazioni rocciose e del reservoir. |
1.C Materiali
1. |
Fanghi di perforazione, additivi dei fanghi di perforazione e loro componenti appositamente formulati per stabilizzare i pozzi di petrolio e gas durante la perforazione, recuperare in superficie i cutting di perforazione e lubrificare e raffreddare le attrezzature di perforazione nel pozzo. |
2. |
Cementi e altri materiali rispondenti alle "specifiche API e ISO" per l’utilizzazione nei pozzi di petrolio e di gas naturale. Nota tecnica: Le "specifiche API e ISO" si riferiscono alla specifica 10A dell’American Petroleum Institute o alla specifica 10426 dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per quanto riguarda i cementi per pozzi petroliferi e altri materiali appositamente formulati per la cementazione dei pozzi di petrolio e gas naturale. |
3. |
Agenti inibitori della corrosione, agenti di trattamento dell’emulsione, agenti antischiuma e altri prodotti chimici appositamente formulati per essere utilizzati nella perforazione dei pozzi di petrolio e/o gas naturale e per il trattamento iniziale del petrolio prodotto. |
1.D Software
1. |
"Software" appositamente progettato per la raccolta e l’interpretazione di dati acquisiti con rilievi sismici, elettromagnetici, magnetici e gravimetrici allo scopo di determinare il potenziale prospettico per il petrolio o il gas naturale. |
2. |
"Software" appositamente progettato per la conservazione, l’analisi e l’interpretazione delle informazioni acquisite durate la perforazione e la produzione per valutare le caratteristiche fisiche e il comportamento dei reservoir di petrolio o di gas. |
3. |
"Software" appositamente progettato per l’"utilizzazione" di impianti di produzione e trattamento del petrolio o loro specifiche sotto-unità. |
1.E Tecnologia
1. |
"Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" e l’"utilizzazione" delle attrezzature specificate in 1.A.01 – 1.A11. |
RAFFINAZIONE DI GREGGIO E LIQUEFAZIONE DI GAS NATURALE
2.A Apparecchiature
1. |
Scambiatori di calore quali esposti in appresso e loro componenti appositamente progettati:
|
2. |
Pompe criogeniche per il trasporto delle materie ad una temperatura inferiore a – 120 °C e con una capacità di trasporto di più di 500 m3/h, e componenti appositamente progettati a tal fine. |
3. |
"Coldbox" ed attrezzature della ‘coldbox’ non specificate al punto 2.A.1 Nota tecnica: Il termine "attrezzature" della "coldbox" indica un sistema appositamente concepito, specifico degli impianti GNL, e include la fase della liquefazione. La "coldbox" comprende gli scambiatori di calore, le tubazioni, altri strumenti e gli isolanti termici. La temperatura all’interno della ‘coldbox’ è inferiore a – 120 °C (condizioni per la condensazione del gas naturale). La funzione della ‘coldbox’ è l’isolamento termico dell’attrezzatura sopra descritta. |
4. |
Attrezzature per terminali di trasporto di gas liquefatti aventi una temperatura inferiore a – 120 °C e componenti appositamente progettati a tal fine. |
5. |
Linea di trasferimento, flessibile o meno, avente un diametro superiore ai 50 mm per il trasporto di materie a una temperatura inferiore a – 120 °C. |
6. |
Navi per il trasporto marittimo appositamente progettate per il trasporto di GNL. |
7. |
Dissalatori elettrostatici appositamente progettati per rimuovere dal greggio contaminanti quali sale, solidi ed acqua, e componenti appositamente progettati a tal fine. |
8. |
Tutti gli impianti di cracking, compresi gli impianti di idrocracking, e gli impianti di coking, appositamente progettati per la conversione di gasoli da vuoto (VGO - Vacuum Gas Oils) o residuo sotto vuoto, e componenti appositamente progettati a tal fine. |
9. |
Impianti di idrotrattamento appositamente progettati per la desolforazione di benzina, tagli di gasolio e kerosene e componenti appositamente progettati a tal fine. |
10. |
Impianti di reforming catalitico appositamente progettati per la conversione di benzina desolforata in benzina ad elevato numero di ottano, e componenti appositamente progettati a tal fine. |
11. |
Unità di raffinazione per l’isomerizzazione dei tagli C5-C6, e unità di raffinazione per l’alchilazione di olefine leggere, per aumentare l’indice di ottano dei tagli idrocarburici. |
12. |
Pompe appositamente progettate per il trasporto del greggio e dei combustibili, con una capacità pari o superiore a 50 m3/h, e componenti appositamente progettati a tal fine. |
13. |
Tubi di diametro esterno di 0,2 m o più e fatti di uno dei seguenti materiali:
Nota tecnica: Il "Pitting Resistance Equivalent Number" (PRE) è un indice che caratterizza la resistenza degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel alla corrosione per vaiolatura (pitting) o alla corrosione interstiziale (crevice corrosion). La resistenza al pitting degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel è determinata fondamentalmente dalla loro composizione, in primo luogo: cromo, molibdeno, e azoto. La formula per calcolare l’indice PRE è: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N |
14. |
"Pigs" (dispositivi per l’ispezione delle condutture) e loro componenti appositamente progettati. |
15. |
"Pig launcher" (cassette di lancio) e "pig catcher" (cassette di ricevimento) per l’introduzione e la rimozione dei pig. Nota tecnica: Il "pig" è un’apparecchiatura normalmente utilizzata per la pulizia o l’ispezione di una conduttura dall’interno (stato di corrosione o formazione di fessure), ed è spinto dalla pressione del prodotto nella conduttura. |
16. |
Serbatoi di stoccaggio del greggio e dei combustibili di volume superiore ai 1 000 m3 (1 000 000 litri), esposti in appresso, e loro componenti appositamente progettati:
|
17. |
Tubi flessibili sottomarini appositamente progettati per il trasporto di idrocarburi e fluidi d’iniezione, acqua o gas, di diametro superiore ai 50 mm. |
18. |
Tubi flessibili per alta pressione utilizzati per applicazioni in superficie e sottomarine. |
19. |
Impianti di isomerizzazione appositamente progettati per la produzione di benzina ad elevato numero di ottano a partire da idrocarburi leggeri, e componenti appositamente progettati a tal fine. |
2.B Attrezzature per testaggio ed ispezioni
1. |
Attrezzature appositamente progettate per testare ed analizzare le qualità (proprietà) del petrolio greggio e dei combustibili. |
2. |
Sistemi di controllo d’interfaccia appositamente progettati per controllare e ottimizzare il processo di desalinizzazione. |
2.C Materiali
1. |
Dietilenglicole (CAS 111-46-6) e Trietilenglicole (CAS 112-27-6) |
2. |
N-metilpirolidone (CAS 872-50-4) e Sulfolano (CAS 126-33-0). |
3. |
Zeoliti, sia naturali che di sintesi, appositamente destinate al cracking catalitico a letto fluido o alla purificazione e/o disidratazione dei gas, ivi compresi i gas naturali. |
4. |
Catalizzatori per il cracking e la conversione di idrocarburi, quali esposti in appresso:
|
5. |
Additivi della benzina appositamente formulati per aumentarne il numero d’ottano. Nota: Questa voce include l’etil ter-butil etere (ETBE) (CAS 637-92-3) e il metil ter-butil etere (MTBE) (CAS 1634-04-4). |
2.D Software
1. |
"Software" appositamente progettato per l’"utilizzazione" di impianti di GNL o loro specifiche sotto-unità. |
2. |
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di impianti di raffinazione del petrolio (e loro sotto-unità). |
2.E Tecnologia
1. |
"Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di apparecchiature per il condizionamento e la purificazione del gas naturale grezzo (disidratazione, addolcimento, rimozione delle impurità). |
2. |
"Tecnologia" di liquefazione del gas naturale, compresa la "tecnologia" necessaria per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di impianti di GNL. |
3. |
"Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di apparecchiature per il trasporto del gas naturale liquefatto. |
4. |
"Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di navi appositamente progettate per il trasporto marittimo di gas naturale liquefatto. |
5. |
"Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di serbatoi per lo stoccaggio del greggio e dei combustibili. |
6. |
"Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di una raffineria, ad esempio:
|
INDUSTRIA PETROLCHIMICA
3.A Apparecchiature
1. |
Reattori
|
2. |
Evaporatori a strato sottile and evaporatori a film discendente composti da materiali resistenti all’acido acetico concentrato ad alta temperatura e i relativi componenti appositamente progettati, e il relativo software appositamente sviluppato; |
3. |
Impianti per la separazione dell’acido cloridrico per elettrolisi e i relativi componente appositamente progettati e il relativo software appositamente sviluppato; |
4. |
Colonne di diametro superiore a 5 000 mm e i relativi componenti appositamente progettati; |
5. |
Rubinetti a sfera e a maschio con sfera o tappo in ceramica, di diametro nominale pari o superiore a 10 mm, e i relativi componenti appositamente progettati; |
6. |
Compressore centrifugo e/o alternativo con una potenza installata superiore a 2 MW e conforme alla specifica API610. |
3.B Attrezzature per testaggio ed ispezioni
3.C Materiali
1. |
Catalizzatori applicabili ai processi produttivi di trinitrotoluene, nitrato di ammonio e altri processi chimici e petrolchimici utilizzati per la produzione di esplosivi, e il relativo software appositamente sviluppato; |
2. |
Catalizzatori utilizzati nella produzione di monomeri quali etilene e propilene (impianti di cracking con vapore e/o gasieri e petrolchimici), e il relativo software appositamente sviluppato. |
3.D Software
1. |
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di attrezzature specificate sub 3.A. |
2. |
"Software" appositamente progettato per l’"utilizzazione" in impianti |
3.E Tecnologia
1. |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di impianti di conversione del gas naturale in prodotti liquidi (GTL) o in prodotti petrolchimici (GTP); |
2. |
"Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di attrezzature per la produzione di impianti di ammoniaca e metanolo; |
3. |
"Tecnologia" per la "produzione" di glicole monoetilenico MEG) OE (Ossido di etilene)/EG (Etilenglicole); Nota: Per "Tecnologia" si intendono le informazioni necessarie per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di beni. Tali informazioni possono rivestire la forma sia di dati tecnici che di assistenza tecnica. |
ALLEGATO VII
Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all’articolo 15 e all’articolo 31, paragrafo 1
Codice SA |
Designazione delle merci |
7102 |
Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati |
7106 |
Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
7108 |
Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
7109 |
Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati |
7110 |
Platino, greggio o semilavorato, o in polvere |
7111 |
Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati |
7112 |
Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi |
ALLEGATO VIII
Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 23, paragrafo 1
A. |
Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici
|
B. |
Entità possedute, controllate o che agiscono per conto del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica
|
C. |
Entità possedute, controllate da, o che agiscono per conto delle Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
|
ALLEGATO IX
Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 23, paragrafo 2
I. |
Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici A. Persone
B. Entità
|
II. |
Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC) A. VPersone
B. Entità
|
III. |
Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran - IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL) A. Persona
B. Entità
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ALLEGATO X
Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 3, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 7, 5, paragrafi 2 e 3, 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, 12, paragrafo 1, 14, paragrafo 1, 18, paragrafo 1, 19, paragrafo 1, 20, 21, 24 paragrafo 1, 25, 26, paragrafi 1 e 3, 27, paragrafo 1, 28, 29, paragrafo 1, 30, paragrafi 1, 3 e 4, 31, paragrafi 1 e 2,, 32, paragrafo 1, 36, paragrafo 1, 37, paragrafi 1,2 e 3, 39, 40, paragrafo 1, e 48, paragrafi 1 e 2, e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa..bg/en/pages/view/5519
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikant/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAESI BASSI
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVAKIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
www.fco.gov.uk/competentauthorities
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
Commissione europea |
Servizio degli strumenti di politica estera |
Ufficio EEAS 02/309 |
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio) |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu |