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Document 32012D0709

    2012/709/Euratom: Decisione del Consiglio, del 13 novembre 2012 , che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2012-2015 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica

    GU L 321 del 20/11/2012, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/709/oj

    20.11.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 321/59


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 13 novembre 2012

    che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2012-2015 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica

    (2012/709/Euratom)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 7,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa consultazione del comitato scientifico e tecnico (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’ambito dello Spazio europeo della ricerca, il reattore ad alto flusso di Petten (in appresso «HFR») è stato e continua ad essere un importante strumento a disposizione della Comunità per contribuire alla ricerca e alla sperimentazione nel campo delle scienze dei materiali, della medicina nucleare e della sicurezza dei reattori nel settore dell’energia nucleare.

    (2)

    Il funzionamento dell’HFR è stato sostenuto da una serie di programmi di ricerca supplementari, l’ultimo dei quali, adottato con decisione 2009/410/Euratom del Consiglio, del 25 maggio 2009, verteva sull’adozione di un programma supplementare di ricerca che doveva essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica (2) e che è scaduto il 31 dicembre 2011. Per assicurare la continuità tra i programmi di ricerca supplementari e il buon funzionamento del programma di ricerca supplementare per l’HFR per il 2012-2015, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2012.

    (3)

    Poiché l’HFR rappresenta tuttora un’infrastruttura insostituibile e indispensabile per la ricerca comunitaria nei campi del miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari, della sanità, compreso lo sviluppo di isotopi medici per rispondere ai quesiti della ricerca medica, della fusione nucleare, della ricerca di base e della formazione, nonché della gestione dei rifiuti, compresa la possibilità di studiare il comportamento, sotto il profilo della sicurezza, dei combustibili nucleari per i reattori di interesse europeo, è opportuno che il suo funzionamento prosegua fino al 2015 nell’ambito del presente programma di ricerca supplementare.

    (4)

    Dato il loro particolare interesse per la continuazione del funzionamento dell’HFR, i Paesi Bassi, la Francia e il Belgio si impegnano a finanziare il presente programma versando i loro contributi al bilancio generale dell’Unione europea sotto forma di entrate con destinazione specifica,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il programma di ricerca supplementare relativo all’esercizio dell’HFR, in seguito denominato «il programma», i cui obiettivi sono definiti all’allegato I, è adottato per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 2012.

    Articolo 2

    I costi dell’esecuzione del programma, stimati a 31 400 000 EUR, sono interamente finanziati con i contributi di Paesi Bassi, Francia e Belgio. La ripartizione di detto importo figura nell’allegato II. Il contributo è considerato come entrata con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (EC, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3).

    Articolo 3

    1.   La Commissione è incaricata della gestione del programma. A tal fine, essa ricorre ai servizi del Centro comune di ricerca.

    2.   Il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca è tenuto informato dell’attuazione del programma.

    Articolo 4

    La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia e finale sull’attuazione della presente decisione.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012

    Per il Consiglio

    Il presidente

    V. SHIARLY


    (1)  Verbali della riunione del Comitato scientifico e tecnico dell’Euratom del 17 febbraio 2012.

    (2)  GU L 132 del 29.5.2009, pag. 13.

    (3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


    ALLEGATO I

    OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNICI

    I principali obiettivi del programma sono i seguenti:

    1.

    garantire il funzionamento sicuro e affidabile dell’HFR allo scopo di assicurare la disponibilità del flusso di neutroni a fini sperimentali;

    2.

    consentire l’uso efficiente dell’HFR da parte di istituti di ricerca in un’ampia gamma di discipline: miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari esistenti, sanità, ivi compreso lo sviluppo di isotopi medici, fusione nucleare, ricerca di base e formazione, nonché gestione dei rifiuti, compresa la possibilità di studiare le questioni relative alla sicurezza dei combustibili nucleari per i reattori di interesse europeo.


    ALLEGATO II

    RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

    I contributi per il programma sono versati dai Paesi Bassi, dalla Francia e dal Belgio.

    La ripartizione dei contributi è la seguente:

     

    Paesi Bassi: 29 000 000 EUR

     

    Francia: 1 200 000 EUR

     

    Belgio: 1 200 000 EUR

     

    Totale: 31 400 000 EUR

    I contributi sono versati al bilancio generale dell’Unione europea e destinati specificamente a questo programma.

    Tali contributi sono fissi e non rivedibili per quanto attiene alle variazioni dei costi di esercizio, di manutenzione e di disattivazione.


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