Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0444

    2011/444/UE: Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2011 , relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio dell’autorità che ha il potere di nomina e dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e che abroga la decisione 2006/491/CE, Euratom

    GU L 191 del 22/07/2011, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013D0811

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/444/oj

    22.7.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 191/21


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 12 luglio 2011

    relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio dell’autorità che ha il potere di nomina e dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e che abroga la decisione 2006/491/CE, Euratom

    (2011/444/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1)), in particolare l’articolo 2 del suddetto statuto e l’articolo 6 del suddetto regime,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 240, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il segretariato generale del Consiglio è posto sotto la responsabilità di un segretario generale.

    (2)

    È necessario adottare una nuova decisione relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio dell’autorità che ha il potere di nomina e dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e abrogare la decisione 2006/491/CE, Euratom (2),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I poteri demandati dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione sono esercitati, per quanto riguarda il segretariato generale del Consiglio:

    a)

    dal Consiglio, per quanto riguarda il segretario generale;

    b)

    dal Consiglio, su proposta del segretario generale, per quanto riguarda l’applicazione ai direttori generali degli articoli 1 bis, 30, 34, 41, 49, 50 e 51 dello statuto;

    c)

    dal segretario generale negli altri casi.

    Il segretario generale è autorizzato a delegare al direttore generale dell’amministrazione tutti o parte dei suoi poteri per quanto riguarda l’applicazione del regime applicabile agli altri agenti nonché l’applicazione dello statuto ai funzionari del gruppo di funzioni AST, ad eccezione dei poteri di nomina e di cessazione definitiva dal servizio dei funzionari e di assunzione degli altri agenti.

    Articolo 2

    La decisione 2006/491/CE, Euratom è abrogata.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. VINCENT-ROSTOWSKI


    (1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

    (2)  Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2006, relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio dell’autorità che ha il potere di nomina e dell’autorità abilitata a stipulare contratti (GU L 194 del 14.7.2006, pag. 29).


    Top