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Document 32011D0173
Council Decision 2011/173/CFSP of 21 March 2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Bosnia and Herzegovina
Decisione 2011/173/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011 , concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina
Decisione 2011/173/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011 , concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina
GU L 76 del 22/03/2011, p. 68–71
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/03/2024
22.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 76/68 |
DECISIONE 2011/173/PESC DEL CONSIGLIO
del 21 marzo 2011
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 14 dicembre 2010 il Consiglio ha confermato la sua determinazione a sostenere l'accordo quadro generale di pace di Dayton/Parigi e la sua disponibilità a considerare le proposte intese a rafforzare la capacità dell'Unione di dialogare efficacemente con la Bosnia-Erzegovina a questo riguardo. |
(2) |
In tale contesto dovrebbero essere imposte misure restrittive nei confronti di alcune persone fisiche e giuridiche le cui attività mettono a repentaglio la sovranità, l'integrità territoriale, l'ordine costituzionale e la personalità internazionale della Bosnia-Erzegovina, minacciano gravemente la sicurezza in Bosnia-Erzegovina o compromettono l'accordo quadro generale di pace di Dayton/Parigi e i relativi allegati. |
(3) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone le cui attività:
a) |
compromettono la sovranità, l'integrità territoriale, l'ordine costituzionale e la personalità internazionale della Bosnia-Erzegovina; |
b) |
minacciano gravemente la sicurezza in Bosnia-Erzegovina; o |
c) |
compromettono l'accordo quadro generale di pace di Dayton/Parigi e i relativi allegati, comprese le misure stabilite in applicazione di detto accordo; |
e delle persone ad esse associate, elencate nell'allegato.
2. Il paragrafo 1 non comporta l’obbligo per uno Stato membro di rifiutare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1 non pregiudica le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a) |
in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale; |
b) |
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di tale organizzazione; |
c) |
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o |
d) |
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia. |
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure ai sensi del paragrafo 1, quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la Presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Bosnia-Erzegovina.
7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica in questione, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano tale obiezione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7 l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone le cui attività:
a) |
compromettono la sovranità, l'integrità territoriale, l'ordine costituzionale e la personalità internazionale della Bosnia-Erzegovina; |
b) |
minacciano gravemente la sicurezza in Bosnia-Erzegovina; o |
c) |
compromettono l'accordo quadro generale di pace di Dayton/Parigi e i relativi allegati, comprese le misure stabilite in applicazione di detto accordo; |
e dalle persone fisiche o giuridiche ad esse associate, elencate nell'allegato.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche elencate nell'allegato, o destinato a loro vantaggio.
3. Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, previa determinazione che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche di cui all'allegato e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o |
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un'autorizzazione specifica. |
Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni che concede in conformità del presente paragrafo.
4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 1 sia stata inserita nell'allegato, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; |
c) |
il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica elencata nell'allegato; e |
d) |
il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. |
Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.
5. Il paragrafo 1 non osta a che la persona indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona nell'elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona di cui al paragrafo 1.
6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti relativi a detti conti; o |
b) |
pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi od obblighi rispettivamente conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla presente decisione, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
Articolo 3
1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica l’elenco riportato nell’allegato.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona interessata.
Articolo 4
1. L'allegato indica i motivi dell'inserimento delle persone interessate nell'elenco.
2. Nell'allegato figurano altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone interessate. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se conosciuto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Articolo 5
Per massimizzare l’impatto delle misure restrittive stabilite nella presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure analoghe.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
La presente decisione si applica fino al 22 marzo 2012.
La presente decisione è costantemente riesaminata, prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 2011.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
ALLEGATO
Elenco delle persone fisiche e giuridiche di cui agli articoli 1 e 2
…