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Document 32011D0171

    Decisione 2011/171/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011 , che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transnistriana della Repubblica moldova

    GU L 76 del 22/03/2011, p. 62–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/171/oj

    22.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 76/62


    DECISIONE 2011/171/PESC DEL CONSIGLIO

    del 21 marzo 2011

    che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transnistriana della Repubblica moldova

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 27 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/573/PESC (1).

    (2)

    In base ad un riesame della decisione 2010/573/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 marzo 2012.

    (3)

    Tuttavia, per incoraggiare i progressi verso una soluzione politica del conflitto transnistriano, risolvendo gli ultimi problemi delle scuole che insegnano in caratteri latini e ripristinando la libera circolazione delle persone, le misure restrittive dovrebbero essere sospese fino al 30 settembre 2011. Alla fine di tale periodo, il Consiglio riesaminerà le misure restrittive alla luce degli sviluppi intervenuti, soprattutto nei settori di cui sopra. Il Consiglio può decidere di ripristinare o sospendere le restrizioni ai viaggi in qualsiasi momento,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2010/573/PESC è così modificata:

    1.

    All’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2012. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, può essere rinnovata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

    2.

    All’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Le misure restrittive di cui alla presente decisione sono sospese fino al 30 settembre 2011. Alla fine di tale periodo, il Consiglio riesamina le misure restrittive.»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 2011.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. ASHTON


    (1)  GU L 253 del 28.9.2010, pag. 54.


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