This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010R0805
Council Implementing Regulation (EU) No 805/2010 of 13 September 2010 re-imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ironing boards originating in the People’s Republic of China, manufactured by Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan
Regolamento di esecuzione (UE) n. 805/2010 del Consiglio, del 13 settembre 2010 , che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese fabbricate da Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan
Regolamento di esecuzione (UE) n. 805/2010 del Consiglio, del 13 settembre 2010 , che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese fabbricate da Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan
GU L 242 del 15/09/2010, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2013
15.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 242/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 805/2010 DEL CONSIGLIO
del 13 settembre 2010
che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese fabbricate da Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 452/2007 (2) («il regolamento controverso»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra il 9,9 % ed il 38,1 % sulle importazioni di assi da stiro, con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell’Ucraina. |
(2) |
Il 12 giugno 2007 un produttore esportatore cinese che ha cooperato, Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd («Foshan Shunde»), ha presentato al Tribunale («il Tribunale di primo grado» prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona) una domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 452/2007 nella misura in cui riguarda il ricorrente (3). |
(3) |
Il 29 gennaio 2008 il Tribunale ha respinto il ricorso di Foshan Shunde. |
(4) |
Il 3 aprile 2008 Foshan Shunde ha proposto un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia chiedendo di riformare la sentenza del Tribunale e di annullare il regolamento (CE) n. 452/2007 nella misura in cui riguarda il ricorrente. |
(5) |
Il 1o ottobre 2009 la Corte di giustizia, con la sentenza pronunciata nella causa C-141/08 P («la sentenza della Corte») ha riformato la precedente sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2008. Nella sua sentenza la Corte di giustizia ha giudicato che i diritti della difesa di Foshan Shunde erano stati lesi dalla violazione dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base. La Corte di giustizia ha pertanto annullato il regolamento controverso nella parte in cui istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Foshan Shunde. |
(6) |
Nella causa T-2/95 (4) (la «causa IPS») il Tribunale ha riconosciuto che, nei casi in cui un procedimento comprende varie fasi amministrative, l’annullamento di una delle fasi non comporta necessariamente l’annullamento di tutto il procedimento. Il procedimento antidumping è un tipo di procedimento che comprende varie fasi. Di conseguenza, l’annullamento del regolamento controverso per quanto riguarda una parte non implica l’annullamento dell’intero procedimento precedente l’adozione di tale regolamento. Inoltre, ai sensi dell’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le istituzioni dell’Unione sono tenute a dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 1o ottobre 2009. Ciò implica anche la possibilità di rimediare agli aspetti del regolamento controverso che hanno portato al suo annullamento senza modificare le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza della Corte di giustizia, come disposto nella causa C-458/98 P (5) («ricorso IPS»). Va notato che, fatta eccezione per la violazione dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, tutte le altre constatazioni che figurano nel regolamento controverso restano automaticamente valide, in quanto la Corte di giustizia ha respinto tutte le obiezioni mosse a loro riguardo. |
(7) |
A seguito della sentenza della Corte di giustizia del 1o ottobre 2009, è stato pubblicato un avviso (6) di riapertura parziale dell’inchiesta antidumping riguardante le importazioni di assi da stiro originarie, tra l’altro, della RPC. La riapertura era limitata all’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia per quanto riguarda Foshan Shunde. |
(8) |
La Commissione ha ufficialmente informato della riapertura parziale dell’inchiesta i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e dell’industria dell’Unione. La Commissione ha dato inoltre alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro il termine indicato nell’avviso. |
(9) |
Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite. |
(10) |
Osservazioni sono state ricevute da due produttori esportatori della RPC (uno dei quali era la parte direttamente interessata, Foshan Shunde), dall’industria dell’Unione e da due importatori indipendenti. |
(11) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi per Foshan Shunde. È stato fissato un termine entro il quale esse potevano presentare le loro osservazioni su tali comunicazioni. Le osservazioni delle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, la Commissione ha modificato le proprie conclusioni di conseguenza. |
B. ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE
1. Osservazione preliminare
(12) |
Si ricorda che il regolamento controverso è stato annullato perché la Commissione aveva inviato la sua proposta di istituire un dazio antidumping definitivo al Consiglio prima della scadenza del termine obbligatorio di 10 giorni previsto dall’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base per la ricezione delle osservazioni formulate dopo l’invio alle parti interessate del documento d’informazione finale. |
2. Osservazioni delle parti interessate
(13) |
Foshan Shunde ha sostenuto che la sentenza della Corte di giustizia non richiede misure di esecuzione. Secondo la società, la riapertura dell’inchiesta è illegale perché il regolamento di base non prevede espressamente questa possibilità e perché una riapertura non permetterebbe di rispettare il termine di 15 mesi per la chiusura di un’inchiesta fissato dall’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base e di 18 mesi fissato dall’articolo 5.10 dell’accordo antidumping dell’OMC. Foshan Shunde ha sostenuto che la causa IPS non può costituire un precedente perché è basata sul regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell’11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (7) («il vecchio regolamento di base»), che non prevedeva ancora un termine obbligatorio. Foshan Shunde ha anche affermato che se la Commissione decidesse di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia, dovrebbe farlo sulla base del suo documento d’informazione finale datato 20 febbraio 2007, nel quale alla parte è stato attribuito lo status di società operante in condizioni di economia di mercato e non è stato constatata alcuna pratica di dumping per questa società, e non sulla base del documento d’informazione finale riveduto del 23 marzo 2007 nel quale la Commissione ha confermato le conclusioni provvisorie di non concedere a Foshan Shunde lo status di società operante in condizioni di economia di mercato e di fissare il margine di dumping al 18,1 %. |
(14) |
L’altro produttore esportatore cinese, Zheijiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd («Zheijiang Harmonic») ha fatto valere alcuni argomenti sostanzialmente identici a quelli avanzati da Foshan Shunde, cioè che la riapertura del procedimento non ha alcuna base giuridica e che la legislazione non prevede la possibilità di reistituire dazi antidumping oltre i termini fissati dal regolamento di base e dall’accordo antidumping dell’OMC. Ha inoltre sostenuto che il fatto di ripubblicare un documento d’informazione riveduto e di concedere un termine per la risposta ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base non può porre rimedio alla violazione dei diritti della difesa di Zheijiang Harmonic e all’istituzione illegale di dazi. Infine, ha sottolineato che la Commissione non può reistituire misure antidumping sulla base di informazioni riguardanti l’anno 2005, un periodo che risale a oltre quattro anni prima della riapertura parziale dell’inchiesta, perché questo non sarebbe conforme all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre, Zheijiang Harmonic ha sostenuto che la Commissione non può riaprire il caso perché ha perso la sua obiettività e la sua imparzialità, in quanto l’impugnato regolamento, proposto dalla Commissione stessa, è stato parzialmente annullato dalla Corte di giustizia. |
(15) |
I due importatori/produttori indipendenti dell’Unione non hanno comunicato informazioni o dati riguardanti la fondatezza giuridica della riapertura dell’inchiesta, ma hanno sottolineato il loro ruolo come attori del mercato delle assi da stiro dell’Unione. Uno di loro ha anche fatto presenti le ripercussioni che l’annullamento del regolamento da parte della Corte di giustizia e la successiva riapertura parziale dell’inchiesta avranno sulle loro attività. |
(16) |
L’industria dell’Unione ha sostenuto che i produttori dell’Unione pagano il prezzo dell’irregolarità rilevata dalla Corte di giustizia perché sono lasciati senza protezione dalle importazioni per le quali è stato accertato il dumping e il relativo pregiudizio. L’industria dell’Unione ha proposto che la procedura riprenda dalla fase in cui è stata commessa l’irregolarità della Commissione, cioè dal momento in cui la società cinese doveva comunicare le sue osservazioni sul documento d’informazione finale riveduto della Commissione del 23 marzo 2007, che sia presa una decisione sulle osservazioni di questa parte e che sia inviata al Consiglio una nuova proposta, limitata alla situazione di Foshan Shunde, al fine di ristabilire i dazi antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Foshan Shunde. L’industria dell’Unione ha anche fatto valere che in passato si è già proceduto in modo simile [nelle sentenze della causa IPS e del ricorso IPS, e nel regolamento (CE) n. 235/2004 del Consiglio (8) adottato a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa C-76/00 P Petrotub SA e Republica SA contro Consiglio]. Inoltre, secondo questa parte, il termine di 15 mesi previsto dal regolamento di base non si applica alla modifica di un regolamento che istituisce dazi antidumping per dare esecuzione a una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
3. Analisi delle osservazioni
(17) |
Si ricorda che la Corte di giustizia ha respinto tutti gli argomenti di merito avanzati da Foshan Shunde quanto alla fondatezza della causa. Le istituzioni dell’Unione hanno quindi unicamente l’obbligo di correggere la parte della procedura amministrativa in cui ha avuto luogo l’irregolarità nell’inchiesta iniziale. |
(18) |
L’argomento secondo il quale l’introduzione di termini rispettivamente di 15 e 18 mesi per la chiusura delle inchieste antidumping impedisce alla Commissione di procedere come nella causa IPS, è stato ritenuto infondato. Questo termine non è da considerarsi rilevante per l’esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Esso si riferisce infatti soltanto all’ultimazione dell’inchiesta iniziale e corre dalla data d’apertura dell’inchiesta alla data dell’azione finale, e non riguarda le misure ulteriori che possono eventualmente essere prese, ad esempio a seguito di un controllo giurisdizionale. Inoltre, è da notare che qualsiasi altra interpretazione significherebbe che ogni azione giudiziaria condotta con successo dall’industria dell’Unione sarebbe senza effetto concreto per questa parte, se si ammette che la scadenza del termine di chiusura dell’inchiesta iniziale non permette di dare esecuzione a una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Questo sarebbe contrario al principio secondo cui tutte le parti hanno la possibilità di un efficace controllo giurisdizionale. |
(19) |
Viene inoltre rilevato che il Tribunale, nella sua sentenza nelle cause riunite T-163/94 e T-165/94 (9), ha considerato che anche il termine flessibile applicabile in base al vecchio regolamento di base non poteva essere esteso oltre limiti ragionevoli e ha ritenuto che per un’inchiesta una durata superiore a tre anni sia eccessiva. Questo è in contrasto con la causa IPS, nella quale l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia è intervenuta sette anni dopo l’apertura dell’inchiesta iniziale, senza che nulla indichi, in questa sentenza, che i termini hanno costituito un problema. |
(20) |
Pertanto, si conclude che l’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base si applica all’apertura del procedimento e alla chiusura dell’inchiesta avviata a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base e non a una riapertura parziale dell’inchiesta per dare esecuzione a una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
(21) |
Questa conclusione è conforme all’approccio seguito per l’attuazione delle decisioni che figurano nelle relazioni dei gruppi speciali e dell’organo d’appello dell’OMC, in cui si riconosce che le istituzioni possono rimediare alle deficienze di un regolamento che istituisce dazi antidumping per conformarsi alle relazioni dell’organo di conciliazione anche in casi che riguardano l’Unione europea (10). In questi casi, è stato ritenuto necessario adottare procedure speciali per dare esecuzione alle relazioni dei gruppi speciali e dell’organo d’appello dell’OMC, dato che le loro relazioni non possono essere direttamente applicate nell’ordinamento giuridico dell’Unione, contrariamente alle sentenze della Corte di giustizia, che sono direttamente applicabili. |
(22) |
Per quanto riguarda gli argomenti avanzati circa l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, va notato che nessuna violazione di questo articolo ha potuto essere stabilita, dal momento che la Commissione non ha aperto un nuovo procedimento, ma ha riaperto l’inchiesta iniziale per dare esecuzione a una sentenza della Corte di giustizia. |
(23) |
Per quanto riguarda l’argomento secondo cui Foshan Shunde dovrebbe ricevere il documento d’informazione del 20 febbraio 2007 e non il documento d’informazione riveduto del 23 marzo 2007, si nota che, secondo la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia, la Commissione dovrebbe correggere l’irregolarità procedurale. Questa irregolarità amministrativa ha avuto luogo soltanto quando a Foshan Shunde è stato concesso meno di 10 giorni per presentare le sue osservazioni sul documento d’informazione riveduto. Di conseguenza, la validità delle fasi precedenti dell’inchiesta iniziale non è stata infirmata dalla sentenza della Corte di giustizia e non deve quindi essere riesaminata nel quadro dell’attuale riapertura parziale. |
4. Conclusione
(24) |
Tenuto conto delle osservazioni comunicate dalle parti e dell’analisi che ne è stata fatta, è stato concluso che per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia occorre trasmettere a Foshan Shunde e a tutte le altre parti interessate il documento d’informazione finale riveduto del 23 marzo 2007, sulla base del quale è stato proposto di reistituire il dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Foshan Shunde, sulla base del regolamento impugnato. |
(25) |
In base a quanto precede, si è anche concluso che la Commissione deve concedere a Foshan Shunde e a tutte le altre parti interessate un termine sufficiente per comunicare le loro osservazioni sul documento d’informazione finale riveduto del 23 marzo 2007, e quindi valutare tali osservazioni per decidere se proporre al Consiglio di reistituire il dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Foshan Shunde, sulla base dei fatti relativi al periodo d’inchiesta iniziale. |
C. COMUNICAZIONI
(26) |
Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si è inteso dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia. |
(27) |
A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di presentare le loro osservazioni applicando il termine di 10 giorni prescritto dall’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base. Queste osservazioni sono state esaminate e prese in considerazione se lo si è ritenuto opportuno, ma non hanno portato a una modifica delle conclusioni di cui sopra. |
(28) |
Foshan Shunde e tutte le altre parti interessate hanno ricevuto il documento d’informazione finale riveduto del 23 marzo 2007, in base al quale è stato proposto di reistituire il dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Foshan Shunde, tenuto conto dei fatti relativi al periodo d’inchiesta iniziale. |
(29) |
Foshan Shunde e tutte le altre parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sul documento d’informazione riveduto. Gli argomenti presentati in forma orale e scritta sono stati esaminati e, se lo si è ritenuto opportuno, presi in considerazione. Alle luce delle osservazioni presentate, si può rilevare quanto segue: la linea di condotta seguita nel presente regolamento si fonda sul fatto che nella sua sentenza la Corte di giustizia sottolinea che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base non può essere interpretato in un modo che obbligherebbe la Commissione a proporre al Consiglio misure definitive, che perpetuerebbero un errore commesso nella valutazione originaria dei criteri sostanziali di quella disposizione (11). Benché in quella causa la Corte di giustizia abbia formulato questa osservazione in relazione a un errore a detrimento del ricorrente, è chiaro che questa interpretazione dovrebbe essere applicata nello stesso modo in ogni caso, il che significa che anche un errore a detrimento dell’industria dell’Unione non può essere perpetuato. Come indicato nel documento d’informazione finale riveduto del 23 marzo 2007 e nel documento d’informazione specifico riveduto della stessa data, nonché nelle precedenti lettere inviate dalla Commissione al ricorrente, su cui questi documenti si basano, a Foshan Shunde dovrebbe essere rifiutato lo status di società operante in condizioni di economia di mercato perché le sue pratiche contabili presentavano molte carenze gravi e non erano quindi conformi alle norme contabili internazionali. La violazione del secondo criterio dell’articolo 2, paragrafo 7, non può essere contestata in base alle statistiche di cui all’ultima frase del paragrafo 12 della sentenza della Corte di giustizia. L’approccio originariamente considerato nel documento d’informazione finale del 20 febbraio 2007 va quindi qualificato come errore che dovrebbe essere corretto. Nell’interesse dell’industria dell’Unione, che dovrebbe essere protetta contro il dumping, il dazio antidumping risultante applicabile al ricorrente deve essere ristabilito il più presto possibile. |
(30) |
Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si è inteso raccomandare la reistituzione dei dazi antidumping definitivi, un produttore esportatore cinese ha proposto un impegno in materia di prezzi, secondo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Questa offerta di impegno, tuttavia, non ha permesso di risolvere i problemi già messi in rilievo nel considerando 68 dell’impugnato regolamento, in particolare la necessità di stabilire prezzi all’importazione minimi significativi per ciascuno dei numerosi tipi di prodotti, che potrebbero essere monitorati adeguatamente dalla Commissione senza rischio grave di elusione. L’offerta di impegno sui prezzi, inoltre, ha proposto o un prezzo minimo medio relativo a un solo tipo di prodotto esportato verso l’Unione o vari prezzi all’importazione minimi basati ancora su prezzi medi ponderati per combinazioni di alcuni prodotti. Tutte le combinazioni proposte per il prezzo all’importazione minimo erano notevolmente più basse dei prezzi all’esportazione più elevati stabiliti. In base a quanto precede, si è concluso che tale impegno era irrealizzabile e non poteva essere accettato. La parte è stata informata di questo e le è stata la possibilità di presentare le sue osservazioni, che non hanno però modificato le conclusioni di cui sopra. |
D. DURATA DELLE MISURE
(31) |
La presente procedura non modifica, come disposto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la data di scadenza delle misure istituite dall’impugnato regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È reistituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese, classificate nei codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924900010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 e 8516900051) e fabbricate da Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan (codice addizionale TARIC A785).
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è del 18,1 %.
3. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.
(3) Causa T-206/07, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd/Consiglio, Raccolta 2008, pag. II-00001.
(4) Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Raccolta 1998, pag. II-3939.
(5) Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Raccolta 2000, pag. I-08147.
(6) GU C 308 del 18.12.2009, pag. 44.
(7) GU L 209 del 2.8.1988, pag. 1.
(8) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 11.
(9) Cause riunite T-163/94 e 165/94, NTN Corporation e Koyo Seiko Co. Ltd/Consiglio, Raccolta 1995, pag. II-01381.
(10) Dazi antidumping delle Comunità europee sulle importazioni di biancheria da letto in cotone dall’India: ricorso da parte dell’India all’articolo 21.5 del DSU, WT/DS141/AB/RW (8 aprile 2003), paragrafi 82-86; regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10); regolamento (CE) n. 436/2004 del Consiglio, dell’8 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1784/2000 del 23 luglio 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo, e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia (GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 15) in seguito alle relazioni adottate dall’organo di conciliazione dell’OMC.
(11) Paragrafo 111 della sentenza della Corte di giustizia.