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Document 32009R0119

    Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009 , che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 39 del 10/02/2009, p. 12–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/119/oj

    10.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 39/12


    REGOLAMENTO (CE) N. 119/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 9 febbraio 2009

    che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 9, paragrafo 2, punto b), e l’articolo 9, paragrafo 4, punti b) e c),

    visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2), e in particolare l’articolo 12,

    visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), e in particolare l’articolo 9,

    visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1 e l’articolo 14, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (5), in particolare l’articolo 48, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2000/585/CE della Commissione (6), del 7 settembre 2000, stabilisce l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di carni di coniglio e di alcune carni di selvaggina in libertà e di selvaggina d’allevamento e definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché la certificazione veterinaria relative a tali importazioni.

    (2)

    Per motivi di coerenza della legislazione comunitaria, la normativa comunitaria sulle importazioni della carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento deve tener conto dei requisiti di polizia sanitaria fissati nei regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004.

    (3)

    Le misure previste dal presente regolamento non pregiudicano le norme d’attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (7).

    (4)

    Al fine di armonizzare le condizioni comunitarie che disciplinano le importazioni nella Comunità delle merci interessate, al fine di renderle più trasparenti e di semplificare le procedure legislative necessarie a modificarle, occorre che quelle condizioni siano definite nei rispettivi modelli dei certificati veterinari descritti nel presente regolamento.

    (5)

    I certificati veterinari necessari all’importazione nella Comunità, al transito e allo stoccaggio durante il transito sul territorio comunitario, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento devono conformarsi ai rispettivi modelli standard descritti nell’allegato I della decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l’introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale nell’ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE (8).

    (6)

    I modelli dei certificati veterinari, descritti nel presente regolamento, necessari all’importazione nella Comunità, al transito e allo stoccaggio durante il transito sul territorio comunitario, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento devono anche essere compatibili con il sistema TRACES, come previsto dalla decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES (9).

    (7)

    L’elenco dei paesi terzi o di parti di essi, di cui all’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio (10), deve essere usato per le importazioni nella Comunità, o il transito sul suo territorio, della carne di leporidi selvatici e di conigli d’allevamento. L’elenco dei paesi è anche necessario per importare nella Comunità, o far transitare sul suo territorio, la carne di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi.

    (8)

    È opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito attraverso la Comunità di partite da e per la Russia, data la situazione geografica di Kaliningrad che riguarda solo la Lettonia, la Lituania e la Polonia.

    (9)

    Per evitare perturbazioni degli scambi, occorre autorizzare l’uso dei certificati veterinari rilasciati in conformità della decisione 2000/585/CE per un periodo transitorio.

    (10)

    Per motivi di chiarezza della legislazione comunitaria, occorre abrogare la decisione 2000/585/CE e sostituirla con il presente regolamento.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e campo di applicazione

    1.   Il presente regolamento stabilisce:

    a)

    un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, dai quali possono essere importate nella Comunità, o fatte transitare sul suo territorio, le seguenti merci:

    i)

    carne di leporidi selvatici non contenente frattaglie, esclusi i leporidi selvatici non scuoiati e non eviscerati;

    ii)

    carne di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie;

    iii)

    carne di conigli di allevamento;

    b)

    i requisiti della certificazione veterinaria per le merci elencate ai punti i), ii) e iii) (di seguito, «le merci»).

    2.   Senza pregiudicare la restrizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, ai fini del presente regolamento, «transito» copre lo stoccaggio durante il transito [e la messa in deposito come stabilito dall’articolo 12, paragrafo 4, e dall’articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio (11)].

    3.   Il presente regolamento si applica lasciando impregiudicati:

    i)

    requisiti specifici di certificazione previsti da accordi comunitari con paesi terzi;

    ii)

    le regole di certificazione contenute nelle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

    Articolo 2

    Definizione

    Ai fini del presente regolamento, «leporidi selvatici» indica conigli selvatici e lepri.

    Articolo 3

    Elenchi di paesi terzi o di parti di essi dai quali le merci possono essere importate nella Comunità o fatte transitare sul suo territorio

    Le merci possono essere importate nella Comunità o transitare sul suo territorio solo da paesi terzi, o da parti di essi, che figurino nell’elenco dell’allegato I, parte 1, o in esso citati.

    Articolo 4

    Certificazione veterinaria

    1.   Le merci importate nella Comunità saranno accompagnate da un certificato veterinario conforme al modello descritto nell’allegato II per la merce interessata, compilato in conformità delle note di cui all’allegato I, parte 4.

    2.   Le merci in transito sul territorio comunitario saranno accompagnate da un certificato conforme al modello di cui all’allegato III.

    3.   La conformità alle garanzie complementari, richieste per un determinato Stato membro o parte di esso nelle colonne 4, 6 e 8 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, e descritte nell’allegato I, parte 3, verrà attestata compilando, nel certificato veterinario, la relativa sezione della merce interessata.

    4.   È consentito l’uso della certificazione elettronica e di altri sistemi concordati, armonizzati a livello comunitario.

    Articolo 5

    Deroga per il transito attraverso la Lettonia, la Lituania e la Polonia

    1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, il transito di partite da e per la Russia, diretto o attraverso un altro paese terzo, per strada o ferrovia tra i posti d’ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati all’allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione (12), è consentito a condizione che:

    a)

    il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso abbia sigillato la partita con un sigillo numerato progressivamente;

    b)

    il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso, abbia timbrato con la dicitura «Solo per il transito verso la Russia attraverso la CE» ogni pagina dei documenti, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita;

    c)

    siano soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

    d)

    il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso abbia certificato sul documento veterinario comune di entrata l’ammissibilità della partita al transito.

    2.   In ottemperanza all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, le partite di cui al paragrafo 1 non possono essere scaricate o stoccate nel territorio comunitario.

    3.   L’autorità competente effettua controlli regolari volti a garantire che il numero delle partite di cui al paragrafo 1 e i quantitativi corrispondenti dei prodotti in uscita dal territorio comunitario corrispondano al numero di partite e ai quantitativi in entrata.

    Articolo 6

    Abrogazione

    La decisione 2000/585/CE è abrogata.

    I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

    Articolo 7

    Disposizioni transitorie

    Le merci oggetto dei relativi certificati veterinari rilasciati in conformità della decisione 2000/585/CE possono essere importate nella Comunità o transitare sul suo territorio fino al 30 giugno 2009.

    Articolo 8

    Entrata in vigore e applicabilità

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2009.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

    (3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

    (4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.

    (5)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

    (6)  GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1.

    (7)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

    (8)  GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37.

    (9)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

    (10)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

    (11)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

    (12)  GU L 326 dell’11.12.2001, pag. 44.


    ALLEGATO I

    CARNE DI LEPORIDI SELVATICI, DI ALCUNI MAMMIFERI TERRESTRI SELVATICI E DI CONIGLI D’ALLEVAMENTO

    PARTE 1

    Elenco dei paesi terzi, di parti di essi e delle garanzie complementari

    Paese

    Codice del territorio

    Leporidi

    Mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi

    Selvatici

    Conigli d’allevamento

    MC

    AG

    MC

    AG

    MC

    AG

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    Australia

    AU

    WL

     

    RM

     

    WM

     

    Canada

    CA

    WL

     

    RM

     

    WM

     

    Groenlandia

    GL

    WL

     

    RM

     

    WM

     

    Nuova Zelanda

    NZ

    WL

     

    RM

     

    WM

     

    Russia

    RU

    WL

     

    RM

     

    WM

     

    Qualsiasi altro paese terzo, o parte di esso, elencato nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, allegato II, parte 1.

    WL

     

    RM

     

     

     

    MC

    :

    Modello di certificato veterinario

    AG

    :

    Garanzie complementari

    PARTE 2

    Modello dei certificati veterinari

    Modello/i:

    «WL»

    :

    modello di certificato veterinario per le carni dei leporidi selvatici (conigli e lepri)

    «WM»

    :

    modello di certificato veterinario per la carne dei mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi

    «RM»

    :

    modello di certificato veterinario per la carne dei conigli d’allevamento

    PARTE 3

    Garanzie complementari

    PARTE 4

    Note per la certificazione veterinaria

    a)

    I certificati veterinari basati sui modelli di cui al presente allegato, parte 2, e sullo schema del modello corrispondente alla merce interessata sono rilasciati dal paese terzo esportatore o da una parte di esso. Essi devono contenere, nell’ordine indicato dal modello, le attestazioni richieste per qualsiasi paese terzo ed eventualmente i requisiti sanitari complementari necessari per il paese terzo esportatore o per una parte di esso.

    L’originale del certificato veterinario indicherà anche eventuali garanzie complementari richieste dallo Stato membro dell’UE di destinazione per la merce interessata.

    b)

    Per ogni partita di merce interessata, esportata verso la stessa destinazione da un territorio che figuri nel presente allegato, parte 1, colonna 2, e trasportata nello stesso vagone ferroviario, autocarro, aereo o nave, occorre presentare un certificato singolo separato.

    c)

    L’originale dei certificati consiste in un foglio singolo, stampato su entrambi i lati; se occorrono più pagine, esso dovrà essere tale che l’insieme delle pagine formi un tutto unico non separabile.

    d)

    Il certificato va redatto almeno in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui avviene l’ispezione al posto di frontiera e in una lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l’uso di una lingua comunitaria diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

    e)

    Se, al fine di identificare i vari elementi che compongono la partita, si allegano al certificato delle pagine supplementari, anche queste ultime vanno considerate parte integrante dell’originale del certificato se su ciascuna di esse figurano la firma e il timbro del veterinario ufficiale che rilascia la certificazione.

    f)

    Se il certificato, comprendente pagine supplementari di cui alla nota e), si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo «–x(page number) di y(numero totale delle pagine)–» e, in alto, il numero di codice del certificato, attribuito dall’autorità competente.

    g)

    L’originale del certificato va compilato e firmato da un veterinario ufficiale non prima delle 24 ore che precedono il carico della partita destinata a essere importata nella Comunità, a meno che la legislazione comunitaria non specifichi altrimenti. A tal fine l’autorità competente del paese esportatore garantisce l’applicazione di criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (1).

    Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco.

    h)

    L’originale del certificato deve accompagnare la spedizione fino al posto d’ispezione d’ingresso del confine della Comunità europea.


    (1)  GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.


    ALLEGATO II

    MODELLI DI CERTIFICATI VETERINARI DESTINATI ALL’IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ EUROPEA DELLE CARNI DI LEPORIDI SELVATICI, DI ALCUNI MAMMIFERI TERRESTRI SELVATICI E DI CONIGLI D’ALLEVAMENTO

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    ALLEGATO III

    (di cui all’articolo 4, paragrafo 2)

    Modello di certificato veterinario destinato al transito/stoccaggio di carni di leporidi selvatici, di conigli d’allevamento e di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati

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    ALLEGATO IV

    (di cui all’articolo 6)

    Tabella di concordanza

    Decisione 2000/585/CE

    Presente regolamento

    Articolo 2

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 2 bis, lettera a)

    Articolo 3

    Articolo 2 bis, lettere b), c) e d)

    Articolo 4

    Articolo 2 ter

    Articolo 5

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 6

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 7

    Articolo 3

    Articolo 8


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