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Document 32008D0561
2008/561/EC: Council Decision of 3 June 2008 abrogating Decision 2005/730/EC on the existence of an excessive deficit in Portugal
2008/561/CE: Decisione del Consiglio, del 3 giugno 2008 , che abroga la decisione 2005/730/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo
2008/561/CE: Decisione del Consiglio, del 3 giugno 2008 , che abroga la decisione 2005/730/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo
GU L 181 del 10/07/2008, p. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/41 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 2008
che abroga la decisione 2005/730/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo
(2008/561/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 2005/730/CE del Consigli (1), successiva a una raccomandazione formulata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, è stato deciso che in Portogallo esisteva una situazione di disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha osservato che il disavanzo programmato della pubblica amministrazione per il 2005 era pari al 6,2 % del PIL, superando il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato, mentre era previsto un debito pubblico lordo pari al 66,5 % del PIL, al di sopra del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato. |
(2) |
Il 20 settembre 2005, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessiv (2), su raccomandazione della Commissione il Consiglio ha indirizzato al Portogallo una raccomandazione in cui si invitavano le autorità portoghesi a porre termine, entro il 2008, alla situazione di disavanzo eccessivo. La raccomandazione è stata resa pubblica. |
(3) |
Conformemente all’articolo 104, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata quando il Consiglio ritenga che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto. |
(4) |
A norma del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato, la Commissione fornisce i dati statistici da utilizzare per l’applicazione della procedura. Nel quadro dell’applicazione del protocollo, gli Stati membri devono comunicare i dati sul disavanzo e sul debito pubblici e le altre variabili correlate due volte l’anno, ossia entro il 1o aprile e il 1o ottobre, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (3). |
(5) |
I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell’articolo 8 octies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3605/93, a seguito della comunicazione del Portogallo precedente il 1o aprile 2008 e le previsioni di primavera 2008 dei servizi della Commissione, giustificano le seguenti conclusioni:
|
(6) |
Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo del Portogallo sia stato corretto e che la decisione 2005/730/CE debba pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Portogallo è stata corretta.
Articolo 2
La decisione 2005/730/CE è abrogata.
Articolo 3
La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2008.
Per il Consiglio
La presidente
C. LAGARDE
(1) GU L 274 del 20.10.2005, pag. 91.
(2) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).
(3) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).