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Document 32002D0794

    2002/794/CE: Decisione della Commissione, dell'11 ottobre 2002, recante misure protettive applicabili alle carni di pollame, ai prodotti a base di carni di pollame e alle preparazioni di carne di pollame destinati al consumo umano importati dal Brasile (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3692]

    GU L 276 del 12/10/2002, p. 66–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2004; abrogato da 32004D0629

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/794/oj

    32002D0794

    2002/794/CE: Decisione della Commissione, dell'11 ottobre 2002, recante misure protettive applicabili alle carni di pollame, ai prodotti a base di carni di pollame e alle preparazioni di carne di pollame destinati al consumo umano importati dal Brasile (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3692]

    Gazzetta ufficiale n. L 276 del 12/10/2002 pag. 0066 - 0067


    Decisione della Commissione

    dell'11 ottobre 2002

    recante misure protettive applicabili alle carni di pollame, ai prodotti a base di carni di pollame e alle preparazioni di carne di pollame destinati al consumo umano importati dal Brasile

    [notificata con il numero C(2002) 3692]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/794/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Per quanto riguarda in particolare gli alimenti, l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CEE) n. 178/2002 prevede l'adozione di qualsiasi misura provvisoria adeguata qualora sia manifesto che alimenti importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute dell'uomo, per la salute degli animali o per l'ambiente.

    (2) A norma dell'articolo 22 della direttiva 97/78/CE, si devono adottare le misure opportune per l'importazione di determinati prodotti in provenienza da paesi terzi nei quali si manifesti o si diffonda una causa che può costituire un grave rischio per la salute dell'uomo o degli animali.

    (3) È stata scoperta la presenza di nitrofurans nelle carni di pollame e nelle preparazioni di carni di pollame destinate al consumo umano provenienti dal Brasile.

    (4) Il Brasile ha fornito alla Commissione idonee garanzie, che avrebbe dovuto applicare a partire dal 10 maggio 2002.

    (5) Si è rilavata tuttavia la presenza di nitrofurans in partite di carni di pollame provenienti dal Brasile certificate dopo il 10 maggio 2002.

    (6) Poiché la presenza di queste sostanze negli alimenti costituisce un potenziale rischio per la salute umana, tutte le partite di carni di pollame, prodotti a base di carni di pollame e preparazioni di carni di pollame importate dal Brasile devono essere sottoposte a prelievo e analizzate per accertarne la salubrità.

    (7) Il regolamento (CE) n. 178/2002 ha istituito una procedura di allarme rapido per gli alimenti, di cui è opportuno avvalersi per applicare la norma dell'informazione reciproca prevista dalla direttiva 97/78/CE.

    (8) La presente decisione sarà riesaminata alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità del Brasile e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.

    (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La presente decisione si applica alle carni di pollame, ai prodotti a base di carne di pollame e alle preparazioni di pollame importate dal Brasile.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri, avvalendosi di piani di campionamento e metodi di individuazione idonei, sottopongono ogni partita di carni di pollame, prodotti a base di carne di pollame e preparazioni di pollame importate dal Brasile ad un'analisi chimica destinata ad accertare che i prodotti suddetti non presentino alcun rischio per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare la presenza di nitrofurans o di suoi metaboliti.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati dell'analisi di cui al paragrafo 1 attraverso la procedura di allarme rapido per gli alimenti istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002.

    Articolo 3

    Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio o la spedizione verso un altro Stato membro dei prodotti di cui all'articolo 1 solamente quando i risultati dell'analisi di cui all'articolo 2 sono favorevoli.

    Articolo 4

    Tutte le spese sostenute per l'applicazione della presente decisione sono assunte in carico dallo speditore, dal destinatario o dal loro rappresentante.

    Articolo 5

    Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi al fine di renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 6

    La presente decisione viene riesaminata alla luce della garanzie fornite dalle competenti autorità brasiliane e in base ai risultati delle analisi di cui all'articolo 2.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

    (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

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