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Document 32001L0006

    Direttiva 2001/6/CE della Commissione, del 29 gennaio 2001, che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 30 del 01/02/2001, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2003; abrog. impl. da 32003L0029

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/6/oj

    32001L0006

    Direttiva 2001/6/CE della Commissione, del 29 gennaio 2001, che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 030 del 01/02/2001 pag. 0042 - 0042


    Direttiva 2001/6/CE della Commissione

    del 29 gennaio 2001

    che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 8,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato alla direttiva 96/49/CE contiene le regole in materia di trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, comunemente noto come RID, nel testo applicabile a decorrere dal 1o luglio 1999.

    (2) Il RID è aggiornato con cadenza biennale e quindi a decorrere dal 1o luglio 2001 sarà in vigore una versione modificata con un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2002, tranne per le merci pericolose della classe 7 (materie radioattive) per le quali il periodo transitorio cesserà il 31 dicembre 2001.

    (3) Risulta quindi necessario modificare l'allegato alla direttiva 96/49/CE.

    (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose di cui all'articolo 9 della direttiva 96/49/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato alla direttiva 96/49/CE è sostituito dal testo seguente:

    "ALLEGATO

    Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), presentato come allegato I all'appendice B al Cotif, applicabile a decorrere dal 1o luglio 2001; i termini "parte contraente" e "gli Stati o le ferrovie" sono sostituiti con i termini "Stati membri"

    NB:

    Le versioni nelle lingue ufficiali della Comunià saranno pubblicate non appena sarà pronto in tali lingue il testo consolidato della versione 2001 del RID."

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva relativamente alle merci pericolose della classe 7 anteriormente al 31 dicembre 2001 e relativamente alle merci pericolose delle altre classi anteriormente al 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2001.

    Per la Commissione

    Loyola De Palacio

    Vicepresidente

    (1) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25.

    (2) GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 44.

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