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Document 32000R2228
Council Regulation (EC) No 2228/2000 of 9 October 2000 repealing Regulation (EC) No 2111/1999 prohibiting the sale and supply of petroleum and certain petroleum products to certain parts of the Federal Republic of Yugoslavia (FRY)
Regolamento (CE) n. 2228/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che abroga il regolamento (CE) n. 2111/1999 che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Iugoslavia (RFI)
Regolamento (CE) n. 2228/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che abroga il regolamento (CE) n. 2111/1999 che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Iugoslavia (RFI)
GU L 261 del 14/10/2000, p. 4–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Regolamento (CE) n. 2228/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che abroga il regolamento (CE) n. 2111/1999 che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Iugoslavia (RFI)
Gazzetta ufficiale n. L 261 del 14/10/2000 pag. 0004 - 0004
Gazzetta ufficiale n. L 255 09/10/2000 pag. 0003 - 0003
Regolamento (CE) n. 2228/2000 del Consiglio del 9 ottobre 2000 che abroga il regolamento (CE) n. 2111/1999 che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Iugoslavia (RFI) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301, vista la posizione comune 2000/599/PESC, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFI democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive(1), vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Nel messaggio al popolo serbo del 18 settembre 2000 il Consiglio ha ribadito che un cambiamento democratico avrebbe comportato una svolta nella politica dell'Unione europea nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia (RFI), in particolare in materia di sanzioni. (2) A seguito delle elezioni del 24 settembre 2000, un nuovo presidente della Repubblica federale di Iugoslavia, nella persona del sig. V. Kostunica, è stato democraticamente eletto e ufficialmente investito. (3) È necessario revocare immediatamente il divieto di vendita e di fornitura del petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla RFI, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È abrogato il regolamento (CE) n. 2111/1999(2). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3). Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2000. Per il Consiglio Il Presidente H. Védrine (1) GU L 255 del 9.10.2000, pag. 1 (in inglese) e pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale (per l'italiano). (2) GU L 258 del 5.10.1999, pag. 12. (3) Traduzione del regolamento pubblicato in lingua inglese nella GU L 255 del 9.10.2000, pag. 3.