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Document 32000R2228

    Regolamento (CE) n. 2228/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che abroga il regolamento (CE) n. 2111/1999 che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Iugoslavia (RFI)

    GU L 261 del 14/10/2000, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2228/oj

    32000R2228

    Regolamento (CE) n. 2228/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che abroga il regolamento (CE) n. 2111/1999 che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Iugoslavia (RFI)

    Gazzetta ufficiale n. L 261 del 14/10/2000 pag. 0004 - 0004
    Gazzetta ufficiale n. L 255 09/10/2000 pag. 0003 - 0003


    Regolamento (CE) n. 2228/2000 del Consiglio

    del 9 ottobre 2000

    che abroga il regolamento (CE) n. 2111/1999 che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Iugoslavia (RFI)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

    vista la posizione comune 2000/599/PESC, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFI democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive(1),

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Nel messaggio al popolo serbo del 18 settembre 2000 il Consiglio ha ribadito che un cambiamento democratico avrebbe comportato una svolta nella politica dell'Unione europea nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia (RFI), in particolare in materia di sanzioni.

    (2) A seguito delle elezioni del 24 settembre 2000, un nuovo presidente della Repubblica federale di Iugoslavia, nella persona del sig. V. Kostunica, è stato democraticamente eletto e ufficialmente investito.

    (3) È necessario revocare immediatamente il divieto di vendita e di fornitura del petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla RFI,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È abrogato il regolamento (CE) n. 2111/1999(2).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3).

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. Védrine

    (1) GU L 255 del 9.10.2000, pag. 1 (in inglese) e pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale (per l'italiano).

    (2) GU L 258 del 5.10.1999, pag. 12.

    (3) Traduzione del regolamento pubblicato in lingua inglese nella GU L 255 del 9.10.2000, pag. 3.

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