This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32000R1149
Commission Regulation (EC) No 1149/2000 of 29 May 2000 amending Regulation (EC) No 1555/96 on rules of application for additional import duties on fruit and vegetables
Regolamento (CE) n. 1149/2000 della Commissione, del 29 maggio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli
Regolamento (CE) n. 1149/2000 della Commissione, del 29 maggio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli
GU L 129 del 30/05/2000, p. 19–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2000; abrog. impl. da 32000R1512
Regolamento (CE) n. 1149/2000 della Commissione, del 29 maggio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 129 del 30/05/2000 pag. 0019 - 0020
Regolamento (CE) n. 1149/2000 della Commissione del 29 maggio 2000 che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2000(4), prevede la sorveglianza dell'importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999(6). (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura(7), concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 1996, il 1997 e il 1998, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i limoni, le albicocche, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne. (3) Occorre precisare che il livello limite calcolato per le ciliege riguarda unicamente le ciliege del codice NC 0809 20 95 (diverse dalle ciliege acide). (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (3) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. (4) GU L 118 del 19.5.2000, pag. 16. (5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (6) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25. (7) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22. ALLEGATO "ALLEGATO Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione. >SPAZIO PER TABELLA>"