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Document 31999R1796

    Regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio del 12 agosto 1999 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea

    GU L 217 del 17/08/1999, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1796/oj

    31999R1796

    Regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio del 12 agosto 1999 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea

    Gazzetta ufficiale n. L 217 del 17/08/1999 pag. 0001 - 0013


    REGOLAMENTO (CE) N. 1796/1999 DEL CONSIGLIO

    del 12 agosto 1999

    che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 10, paragrafo 2,

    vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. MISURE PROVVISORIE

    (1) Con regolamento (CE) n. 362/1999(2) (in prosieguo denominato "regolamento provvisorio"), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (RPC), dell'India, del Messico, del Sudafrica e dell'Ucraina e ha accettato gli impegni offerti da alcuni esportatori di Ungheria e Polonia.

    B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

    (2) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta sono state ascoltate. Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva, a livello di tale dazio, degli importi delle garanzie depositate a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni sui fatti comunicati.

    (3) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state debitamente modificate.

    C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1. Prodotto in esame

    (4) Va rammentato che in base al considerando 7 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame sono i cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi e ad esclusione dei cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm (di seguito denominati, ricorrendo alla terminologia industriale, "cavi di fili di acciaio" o "CFA").

    (5) È stato affermato che i CFA dovrebbero essere suddivisi in due categorie distinte di prodotti secondo il settore di applicazione o di impiego, ossia cavi per uso generale e cavi per usi particolari destinati ad industrie specifiche.

    (6) Contrariamente alle affermazioni in merito all'esistenza di due prodotti distinti, ossia cavi per uso generale e cavi per usi specifici, è stato riscontrato che i produttori esportatori fabbricavano un'ampia gamma di tipi diversi di CFA, aventi le stesse caratteristiche fisiche di base (ossia il filo d'acciaio che forma il trefolo, i trefoli avvolti intorno all'anima e l'anima stessa). Si è inoltre riscontrato che tutti i CFA presentavano le stesse caratteristiche tecniche di base (un certo numero di fili in un trefolo, un certo numero di trefoli in un cavo, un certo diametro e una determinata costruzione).

    (7) I vari tipi di CFA possono essere classificati in diversi gruppi di prodotti che ne rispecchiano le caratteristiche fisiche e tecniche. Mentre i CFA appartenenti ai gruppi situati alle due estremità della gamma non sono ovviamente intercambiabili, quelli compresi in gruppi contigui lo sono. Si è concluso che esisteva una certa sovrapposizione e una certa concorrenza tra CFA dei diversi gruppi. Vista la sovrapposizione tra gruppi, non è stato possibile fissare una separazione netta in un punto della gamma di CFA. Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee(3).

    (8) In conclusione, avendo riscontrato che tutti i CFA erano destinati al medesimo impiego e avevano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base, benché esistessero differenze tra i CFA situati alle due estremità della gamma, dato che i CFA di gruppi contigui sono in concorrenza si è concluso che tutti i prodotti della gamma costituivano un unico prodotto e quindi tutti i CFA sono stati considerati uno stesso prodotto.

    2. Prodotto simile

    (9) Va rammentato che al considerando 8 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso che i CFA importati dai paesi interessati e quelli prodotti e venduti nella Comunità dall'industria comunitaria presentavano caratteristiche fisiche e tecniche di base simili. Inoltre, si è riscontrato che tanto i CFA prodotti nella Comunità quanto quelli importati erano essenzialmente destinati alle stesse applicazioni ed erano in concorrenza tra loro.

    (10) È stato affermato che i CFA prodotti e venduti dai produttori comunitari non erano simili a quelli importati dai paesi interessati. È stato obiettato, in particolare, che i paesi esportatori producevano essenzialmente CFA di tipo comune, mentre nella Comunità venivano fabbricati CFA speciali. È stato inoltre obiettato che, durante il periodo esaminato, i produttori comunitari avevano inserito nella propria gamma un maggior numero di tipi di prodotto cosiddetti specializzati, come dimostrava l'incremento dei prezzi unitari.

    (11) Si è pertanto concluso quanto segue.

    - Si è riscontrato che i produttori comunitari fabbricavano l'intera gamma di CFA proprio come i produttori esportatori, ossia CFA per usi specifici e CFA di tipo più comune.

    - La sovrapposizione tra i prodotti fabbricati dai produttori comunitari e quelli fabbricati dai produttori esportatori è dimostrata dal volume delle vendite di modelli di CFA risultati equivalenti (75 % del volume delle vendite dei produttori esportatori e 51 % del volume delle vendite dell'industria comunitaria). Tale sovrapposizione potrebbe inoltre essere dovuta al fatto che i CFA prodotti nella Comunità e quelli importati coprono tutti i codici NC interessati.

    (12) Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie in base alle quali i CFA prodotti nella Comunità e quelli importati sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo denominato "regolamento di base").

    D. DUMPING

    1. Valore normale

    1.1. Determinazione del valore normale

    (13) Un produttore esportatore indiano ha affermato che i costi di produzione del periodo dell'inchiesta (1o gennaio 1997-31 marzo 1998) andrebbero determinati sulla base dei dati relativi al periodo precedente detto periodo. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di base, tuttavia, ai fini di una conclusione rappresentativa per il dumping viene scelto un periodo dell'inchiesta e le informazioni esaminate si limitano di norma a detto periodo. Non è stato giustificato perché l'impiego del costo di produzione relativo ad un periodo precedente il periodo dell'inchiesta sarebbe più adeguato. Va osservato in particolare che il produttore esportatore ha continuato a fabbricare e vendere i tipi di prodotto in questione anche durante il periodo dell'inchiesta. Le conclusioni basate sulle informazioni relative al periodo dell'inchiesta sono state pertanto considerate rappresentative e la richiesta è stata respinta.

    (14) Il produttore esportatore sudafricano e un produttore esportatore indiano hanno contestato il metodo seguito per determinare il valore normale costruito del prodotto in esame.

    (15) Il produttore esportatore sudafricano ha obiettato che il calcolo del margine di profitto sulle vendite interne non era adeguato, poiché si basava su tutte le operazioni interne, comprese le vendite sul mercato interno di CFA destinati all'industria mineraria. Tenuto conto delle proprietà specifiche di questo tipo di CFA non esportato nella Comunità, che rappresenta un prodotto specifico che richiede attrezzature sofisticate e viene venduto con un notevole margine di profitto, il produttore esportatore ha affermato che il margine di profitto realizzato sulle vendite interne di CFA destinati all'industria mineraria non poteva essere preso in considerazione nel calcolo del valore normale costruito degli altri tipi di cavi.

    (16) Il produttore esportatore indiano ha chiesto che le vendite interne di alcuni tipi di prodotto di valore elevato venissero escluse dai calcoli per la determinazione del valore normale costruito poiché tali prodotti non erano stati esportati, o lo erano stati raramente, durante il periodo dell'inchiesta, e poiché i profitti eccezionalmente elevati generati dalle vendite interne di tali tipi di prodotto falsavano la determinazione del profitto medio realizzato sul prodotto in questione.

    (17) Si è constatato che i CFA sudafricani destinati all'industria mineraria e i tipi di prodotto di valore elevato fabbricati in India erano "prodotti simili" al prodotto in esame ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base. Il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale è stato quindi determinato correttamente a norma dell'articolo 2, paragrafi 3, 4 e 6 del regolamento di base, ossia sulla base di tutte le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. In tale contesto, va osservato che per determinare il margine di profitto a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, è irrilevante che i tipi di prodotto in questione vengano esportati anche nella Comunità, purché costituiscano un prodotto simile ai sensi del regolamento di base.

    (18) Le richieste sono state pertanto respinte.

    (19) In alternativa, la società indiana ha chiesto che il profitto medio venisse calcolato sulla base di tutte le vendite interne, ossia vendite remunerative e non remunerative di ciascun tipo di prodotto, e non soltanto sulla base delle vendite interne remunerative. A questo riguardo, va osservato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, gli importi relativi ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno del paese esportatore. In tale contesto, le vendite sottocosto di un particolare tipo di prodotto possono essere prese in considerazione per determinare il margine di profitto soltanto se il volume delle vendite non remunerative di detto tipo di prodotto non supera il 20 % di tutte le vendite del tipo in questione o se la media ponderata del prezzo di vendita non è inferiore alla media ponderata del costo unitario. Tale norma è stata rispettata nel corso della determinazione del margine di profitto e non è stato quindi possibile accettare l'alternativa richiesta.

    (20) Dato che non sono state presentate altre osservazioni in merito al valore normale, sono confermate le conclusioni di cui ai considerandi 9-13 del regolamento provvisorio.

    1.2. Scelta del paese analogo per i paesi non retti da un'economia di mercato

    (21) I produttori esportatori cinesi e ucraini hanno contestato la scelta dell'India come paese analogo e hanno chiesto di riesaminare la scelta provvisoria del paese analogo. Il produttore esportatore ucraino ha proposto di optare per la Repubblica di Corea (in prosieguo denominata "Corea del Sud"), che ha un mercato aperto.

    (22) Le obiezioni nei confronti della scelta dell'India quale paese analogo sono state attentamente analizzate e, per i motivi illustrati più oltre, si è deciso di rinunciare a tale scelta. Dato che tutti i paesi terzi ad economia di mercato che hanno cooperato erano oggetto della presente inchiesta, si è ritenuto che la Polonia rappresentasse la scelta di paese analogo più adeguata per calcolare il valore normale per la Cina e l'Ucraina.

    (23) In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie, i produttori esportatori cinesi e ucraini hanno contestato anche la scelta della Polonia quale paese analogo, affermando che la Corea del Sud sarebbe stata più adeguata in termini di livello del dazio all'importazione, dimensioni del mercato interno e concorrenza sul mercato interno. La Polonia è stata tuttavia ritenuta adeguata alla luce del livello modesto del dazio all'importazione, dell'apertura e delle dimensioni del mercato interno, dell'esistenza di produttori locali in concorrenza tra loro, e del fatto che i CFA polacchi offrivano nel complesso il confronto più rappresentativo in termini di modelli corrispondenti a quelli di Cina e Ucraina.

    (24) Per quanto riguarda la Corea del Sud, si è osservato che, malgrado il livello modesto del dazio all'importazione, il paese registrava una percentuale nettamente inferiore di vendite interne confrontabili con le importazioni nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese.

    (25) Si è pertanto ritenuto che la Polonia rappresentasse la scelta più ragionevole di paese analogo tanto per l'Ucraina quanto per la Repubblica popolare cinese.

    2. Prezzo all'esportazione

    (26) Non essendo state presentate osservazioni in merito al prezzo all'esportazione, sono confermate le conclusioni dei considerandi 14-17 del regolamento provvisorio.

    3. Confronto

    (27) Un produttore esportatore polacco ha ripresentato domanda di adeguamento per il valore normale a causa delle differenze tra vendite interne e vendite all'esportazione in termini di spese di inventario e magazzinaggio. In mancanza di nuove prove relative all'incidenza dei suddetti fattori sulla comparabilità dei prezzi, in base alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k) del regolamento di base, la domanda è stata respinta.

    (28) Lo stesso produttore esportatore polacco e un produttore esportatore ungherese hanno ripresentato la domanda di adeguamento per il valore normale a causa delle differenze a livello di stadio commerciale. Alla luce delle nuove prove presentate, le domande sono state riesaminate e accolte, visto che si è dimostrato che il prezzo all'esportazione e il valore normale riguardavano uno stadio commerciale diverso e che la differenza incideva sulla comparabilità dei prezzi.

    (29) Un produttore esportatore indiano ha presentato una richiesta di adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale affermando che le vendite all'esportazione erano state effettuate esclusivamente a grossisti, mentre le vendite interne venivano effettuate tanto a grossisti quanto a utilizzatori finali. È stato concesso un adeguamento nella misura opportuna.

    (30) Un produttore esportatore polacco ha contestato l'impiego di tassi di cambio medi mensili per effettuare la conversione del prezzo all'esportazione in valuta locale ai fini delle conclusioni provvisorie, affermando che avrebbero dovuto essere utilizzati i tassi di cambio effettivamente applicati. A questo riguardo, va sottolineato che è prassi consueta utilizzare i tassi di cambio medi mensili. Dalla sperimentazione di entrambi i metodi, inoltre, sono emerse soltanto differenze marginali, e le differenze positive erano compensate dalle differenze negative; nessuno dei due metodi, pertanto, determinava prezzi all'esportazione nettamente superiori o inferiori e l'incidenza di tale questione sul margine di dumping definitivo era irrilevante. Si è pertanto deciso di applicare la prassi corrente dei tassi di cambio medi mensili.

    (31) Il produttore esportatore sudafricano ha chiesto un adeguamento per la conversione valutaria relativamente ai prezzi all'esportazione affermando che dal confronto tra il tasso di cambio più basso della valuta sudafricana e dell'ecu durante il periodo dell'inchiesta, da un lato, e il tasso di cambio più elevato nel 1999, dall'altro, risultava una forte svalutazione dell'ecu.

    (32) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera j) del regolamento di base, la richiesta è stata respinta poiché durante il periodo dell'inchiesta non si sono registrate variazioni sensibili delle fluttuazioni dei cambi tali da giustificare un adeguamento. Va inoltre osservato che, durante lo stesso periodo, la svalutazione media dell'ecu nei confronti del rand sudafricano è stata alquanto modesta.

    (33) Non essendo state presentate altre osservazioni in merito al confronto, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerandi 17, 18, 19, 21, 22 e 23 del regolamento provvisorio.

    4. Margini di dumping

    4.1. Metodo

    (34) Durante la fase provvisoria, le vendite all'esportazione di CFA effettuate da un produttore esportatore indiano all'importatore collegato nella Comunità e trasformate successivamente da quest'ultimo sono state escluse dalla determinazione del dumping.

    (35) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, il produttore esportatore indiano ha contestato tale metodo, richiedendo che il dumping stabilito per le esportazioni esaminate venisse espresso in percentuale del prezzo cif complessivo, comprese cioè le esportazioni relative a prodotti successivamente trasformati come descritto sopra. A sostegno di tale richiesta, il produttore esportatore ha sottolineato che le misure antidumping sarebbero state applicate a tutte le importazioni del prodotto in esame.

    (36) Tale richiesta non ha potuto essere accolta. Innanzitutto, sarebbe stato difficile costruire un prezzo all'esportazione attendibile per i prodotti importati e successivamente rivenduti dopo la trasformazione. In secondo luogo, le vendite all'esportazione prese in considerazione per determinare un margine di dumping rappresentavano l'80 % di tutte le rivendite all'esportazione verso la Comunità effettuate dal produttore esportatore durante il periodo dell'inchiesta. Tale percentuale è stata considerata una base più che sufficiente per trarre una conclusione rappresentativa. Infine, non avendo potuto essere utilizzate per calcolare il dumping, le vendite all'esportazione relative a prodotti successivamente trasformati non hanno potuto essere prese in considerazione per calcolare il margine di dumping, dato che ciò avrebbe falsato le conclusioni abbassando artificialmente tale margine.

    (37) È pertanto confermato il metodo seguito per stabilire le conclusioni provvisorie, compresi i margini residui, di cui ai considerandi 24-26.

    4.2. Livello dei margini di dumping

    (38) La media ponderata del valore normale per ciascun tipo del prodotto in questione è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base.

    (39) In seguito al riesame dei calcoli, dovuto soprattutto al fatto che per la Repubblica popolare cinese e per l'Ucraina i valori normali sono stati basati sulle vendite sul mercato interno dei produttori polacchi, i margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria sono i seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    E. INDUSTRIA COMUNITARIA

    1. Produzione comunitaria

    (40) In mancanza di nuove informazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerandi 34-36 del regolamento provvisorio.

    2. Industria comunitaria

    (41) In seguito alle osservazioni inviate dalle parti interessate, l'industria comunitaria è rappresentata come segue.

    (42) I seguenti 16 produttori comunitari denunzianti e 4 produttori comunitari che hanno sostenuto la denuncia e hanno collaborato all'inchiesta rappresentano "l'industria comunitaria" ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di base:

    - Bremer Drahtseilerei Lüling GmbH (Germania)

    - Bridon International Limited (Regno Unito)

    - BTS Drahtseile GmbH (Germania)

    - Cables Y Alambres Especiales Sa. (Spagna)

    - Casar Drahtseilwerk Saar GmbH (Germania)

    - Cordoaria Oliveira SA (Portogallo)

    - Drahtseilerei Gustav Kocks GmbH (Germania)

    - Holding FICADI (Francia)

    - Iscar Funi Metalliche (Italia)

    - D. Koronakis SA (Grecia)

    - Metalcalvi Wire Ropes (Italia)

    - Midland Wire Cordage Co. Ltd (Regno Unito)

    - Randers Rebslaareri (Danimarca)

    - Redaelli Tecnacordati SPA (Italia)

    - Trefileurope (Francia)

    - Trenzas Y Cables S.L. (Spagna)

    - Vereinigte Drahtseilwerke GmbH (Germania)

    - Voest-Alpine Austria Draht GmbH (Austria)

    - Vornbäumen-Stahlseile GmbH (Germania)

    - Wadra GmbH (Germania).

    3. Importazioni dell'industria comunitaria

    (43) Alcune parti interessate hanno contestato il calcolo del livello delle importazioni effettuate dall'industria comunitaria.

    (44) Va osservato che le informazioni sulle importazioni si basano sui dati forniti dagli esportatori nei loro elenchi delle vendite all'esportazione e debitamente verificati. Si è stabilito in questo modo che le importazioni effettuate dall'industria comunitaria rappresentavano il 4,4 % del consumo durante il periodo dell'inchiesta.

    (45) È confermata l'analisi del regolamento provvisorio secondo cui l'attività principale dell'industria comunitaria consisteva nella produzione di CFA, tenuto conto del basso livello delle sue importazioni. Inoltre, tale livello era insufficiente per risparmiare i produttori comunitari dagli effetti negativi delle pratiche di dumping o per far trarre loro indebitamente vantaggio dalle importazioni interessate.

    F. PREGIUDIZIO

    1. Osservazioni preliminari - periodo dell'inchiesta

    (46) È stato obiettato che l'aver tenuto conto del 1994 falsa l'analisi sul pregiudizio, poiché la maggior parte delle importazioni è stata effettuata tra il 1994 e il 1995 e successivamente il livello delle importazioni dai paesi interessati è rimasto stabile. Alcuni hanno inoltre affermato che la situazione dell'industria comunitaria è rimasta stabile tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza, è stato chiesto di fissare al 1995 l'inizio del periodo dell'inchiesta relativa al pregiudizio.

    (47) Scopo della presente inchiesta è valutare le conseguenze delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione economica dell'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta. Per potere effettuare tale analisi, vengono stabilite le tendenze di una serie di indicatori sulla base di informazioni relative ad alcuni anni precedenti il periodo dell'inchiesta. Fissare come punto di partenza il 1994 o il 1995 è pertanto irrilevante.

    (48) Va comunque osservato che:

    - sebbene la maggior parte delle importazioni dai paesi interessati sia stata effettuata tra il 1994 e il 1995, contrariamente a quanto è stato affermato tali importazioni hanno continuato ad aumentare dopo il 1995 (+12 % tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta);

    - durante l'intero periodo, i prezzi di tali importazioni sono rimasti nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria;

    - l'incidenza di tali importazioni sulla situazione dell'industria comunitaria ha comportato un notevole calo della redditività (da 1,3 % a -0,3 %), tra il 1994 e il 1995, che ha coinciso con una perdita della quota di mercato (-10 punti percentuali). Come emerge dal regolamento provvisorio, l'industria comunitaria ha tentato di riconquistare la sua quota di mercato diminuendo i prezzi tra il 1995 e il 1996, registrando ulteriori perdite (da -0,3 % a -0,7 %). Per rimediare a tali perdite, essa ha nuovamente aumentato i prezzi tra il 1996 e il 1997, a scapito però della quota di mercato, che ha registrato un ulteriore calo;

    - il peggioramento della situazione dell'industria comunitaria è stato pertanto causato dalla pressione esercitata dal volume delle importazioni dai paesi interessati e dal basso livello dei prezzi di tali importazioni.

    (49) Sulla base di quanto precede, viene respinta l'obiezione in merito all'inizio dell'analisi delle tendenze.

    (50) Il periodo preso in considerazione per esaminare la situazione economica dell'industria comunitaria ha quindi permesso di effettuare una corretta valutazione e rispecchia esattamente l'evoluzione del mercato dei CFA nella Comunità.

    2. Cumulo

    2.1. Importazioni dall'Ungheria

    (51) Un produttore esportatore ha ribadito che le importazioni originarie dell'Ungheria non dovevano essere cumulate con quelle provenienti dagli altri paesi interessati. In assenza di nuove argomentazioni a sostegno di tale affermazione, tuttavia, vengono confermate le motivazioni a favore del cumulo di cui al considerando 47 del regolamento provvisorio.

    2.2. Importazioni dal Messico

    (52) Un produttore esportatore ha affermato che le importazioni dal Messico non dovevano essere cumulate con quelle provenienti dagli altri paesi interessati poiché dovrebbero essere considerate de minimis. A tale riguardo, si è affermato che la maggior parte delle importazioni originarie del Messico veniva effettuata da un importatore collegato a un produttore comunitario e che esse non avrebbero dovuto essere prese in considerazione per determinare il livello delle importazioni dal Messico. Le restanti importazioni dal Messico sarebbero pertanto de minimis e quindi le importazioni da tale paese non dovrebbero essere cumulate con le altre importazioni interessate ai fini dell'analisi del pregiudizio.

    (53) Va osservato che, per valutare se le importazioni da un paese interessato siano considerate de minimis a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base, viene calcolato il volume totale delle importazioni originarie del paese interessato.

    (54) Viene pertanto confermato il livello delle importazioni di cui ai considerandi 45 e 48 del regolamento provvisorio, ossia 3 % del consumo durante il periodo dell'inchiesta; è inoltre respinta l'argomentazione secondo cui le importazioni messicane sarebbero de minimis.

    3. Prezzi delle importazioni in dumping

    3.1. Confronto tra i prezzi comunitari e i prezzi delle importazioni in dumping

    (55) È stato affermato che gli elementi utilizzati per definire le categorie dei CFA ai fini del calcolo della sottoquotazione non consentono un confronto significativo e corretto dei prezzi. In particolare, è stato obiettato che gli elementi non inclusi nel calcolo della sottoquotazione (ossia zincatura, resistenza alla trazione, anima e rivestimento) e altri elementi non previsti nel questionario (per esempio variazione di diametro tollerata, fattore di allungamento e carico di rottura) incidono significativamente sui prezzi. È stato altresì affermato che bisognerebbe utilizzare le stesse categorie di prodotti per calcolare tanto il dumping quanto il pregiudizio.

    (56) È stato concluso quanto segue:

    - per il calcolo della sottoquotazione, i CFA sono stati raggruppati secondo il numero di fili e di trefoli in un cavo, il tipo di costruzione del cavo e il diametro. Si è constatato che i prezzi dei CFA erano determinati essenzialmente da tali elementi. Altri elementi non inclusi nell'analisi della sottoquotazione (ossia zincatura, resistenza alla trazione, anima e rivestimento), avevano soltanto un'incidenza secondaria sui prezzi del mercato comunitario.

    Dai calcoli della sottoquotazione basati sulle categorie dei CFA sopra descritte, emerge un volume ragionevole di vendite da parte tanto dei produttori esportatori quanto dell'industria comunitaria; si è quindi ritenuto che i risultati di tali calcoli fossero significativi e rappresentativi;

    - si è ritenuto inutile inserire elementi supplementari non previsti dal questionario (variazione di diametro tollerata, fattore di allungamento e carico di rottura), visto che tali elementi sono in larga misura il risultato di una combinazione delle caratteristiche principali dei CFA di cui si è tenuto conto per determinare le categorie del prodotto. Si è stabilito che il loro inserimento non favorirebbe un confronto più preciso dei prezzi e comporterebbe soltanto un carico inutile per tutte le parti interessate;

    - le categorie del prodotto definite per determinare il margine di dumping non sono state considerate adeguate per il calcolo della sottoquotazione, dato che tali categorie sono, in larga misura, il risultato di un confronto tra i diversi prodotti di una determinata società, ossia prodotti identici o simili fabbricati dal medesimo produttore e venduti su due mercati diversi. Il calcolo della sottoquotazione è consistito invece in un confronto tra un maggior numero di CFA venduti da un maggior numero di parti. Si è pertanto ritenuto che il metodo già utilizzato nel regolamento provvisorio offrisse una base più ragionevole per analizzare la sottoquotazione dei prezzi: esso copre infatti un volume di vendite massimo tenendo conto al tempo stesso dei principali elementi che influenzano i prezzi;

    - non si sono infine constatate differenze significative di prezzo fra i vari tipi di CFA all'interno di uno stesso gruppo.

    (57) In conclusione, vengono respinte le argomentazioni relative alla suddivisione del prodotto in categorie ai fini del calcolo della sottoquotazione.

    3.2. Stadio commerciale

    (58) Alcune parti interessate hanno chiesto un adeguamento dei prezzi di vendita per tener conto di una presunta differenza dello stadio commerciale, affermando che i prodotti dell'industria comunitaria venivano venduti ad utilizzatori locali mentre i prodotti importati erano generalmente venduti a grossisti/distributori.

    (59) Si è constatato che le vendite dell'industria comunitaria erano state effettuate attraverso vari canali di vendita che comprendevano tanto grossisti/distributori quanto utilizzatori finali. Inoltre, non si sono riscontrate differenze di prezzo consistenti e/o significative tra i diversi canali di vendita.

    (60) È stata pertanto respinta la richiesta di un adeguamento a livello di stadio commerciale.

    4. Situazione dell'industria comunitaria

    (61) Alcuni produttori esportatori hanno affermato che l'industria comunitaria non aveva subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base, poiché la produzione, la capacità, i prezzi, gli investimenti e la produttività dell'industria comunitaria erano rimasti stabili o avevano registrato miglioramenti tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta.

    4.1. Produzione

    (62) I livelli di produzione sono rimasti stabili durante il periodo esaminato (+1 %), il che va collegato ai livelli crescenti delle scorte (+30 %) e al calo del volume delle vendite (-9 %), come precisato ai considerandi 58, 59 e 60 del regolamento provvisorio. Va inoltre rammentato che il consumo è aumentato del 5 % durante tale periodo.

    4.2. Capacità e investimenti

    (63) Si conferma la conclusione in base alla quale l'aumento di capacità (+11 %) citato ai paragrafi 59 e 65 del regolamento provvisorio può essere attribuito agli investimenti effettuati per sostituire macchinari obsoleti.

    4.3. Redditività

    (64) Alcuni produttori esportatori hanno contestato l'impiego dei conti verificati per calcolare la redditività dell'industria comunitaria, illustrato al considerando 64 del regolamento provvisorio, affermando che i conti verificati comprendevano vendite di prodotti non interessati dall'inchiesta e non riguardavano tutto il periodo dell'inchiesta.

    (65) Si è constatato che sebbene alcune società fossero in grado di fornire informazioni specifiche sul prodotto in questione, altre non disponevano di un sistema di contabilità dei costi che permettesse di individuare separatamente i valori per il prodotto in esame. A questo punto, si è ritenuto che i conti verificati fornissero dati attendibili sul gruppo di prodotti più ristretto possibile, comprendente il prodotto in esame, per il quale erano disponibili le necessarie informazioni sulla redditività. La produzione di CFA rappresenta l'attività principale di tutte e sei le società del campione. Altri prodotti fabbricati da tali società (ad esempio cavi di acciaio inossidabile, CFA con diametro inferiore a 3 mm, fili di acciaio e trefoli prestirati) sono risultati in larga misura collegati a questa attività principale e vengono prodotti dallo stesso personale utilizzando le stesse materie prime e i medesimi macchinari.

    (66) Si è ritenuto ragionevole analizzare la redditività del 1997 anziché quella del periodo dell'inchiesta, visto che il 1997 copre ampiamente il periodo dell'inchiesta, compreso tra gennaio 1997 e marzo 1998.

    (67) In conclusione, per le ragioni suesposte, si è ritenuto che i conti verificati offrissero un quadro rappresentativo e attendibile della redditività del prodotto in esame a norma dell'articolo 3, paragrafo 8 del regolamento di base.

    (68) All'epoca del regolamento provvisorio un produttore comunitario, il cui esercizio finanziario terminava a marzo, disponeva soltanto di dati provvisori in materia di redditività. Da allora, egli ha fornito informazioni definitive e la redditività dell'industria comunitaria è stata ricalcolata a -0,3 % nel 1997, anno che, come si è detto, è rappresentativo del periodo dell'inchiesta. La redditività dell'industria comunitaria è quindi passata da +1,3 % nel 1994 a -0,3 % nel 1997.

    4.4. Conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria

    (69) Alcuni produttori esportatori hanno obiettato che, visti i risultati positivi registrati dall'industria comunitaria dopo il 1995, non era giustificato determinare l'esistenza di un grave pregiudizio.

    (70) Va rammentato (cfr. sezione F.1 "Osservazioni preliminari"), che la situazione dell'industria comunitaria è peggiorata, a prescindere da quale anno - 1994 o 1995 - si prenda come punto di partenza per l'analisi del pregiudizio. Anche prendendo il 1995 come punto di partenza, si constata che la produzione, il volume delle vendite, l'occupazione e gli investimenti sono diminuiti, le scorte sono aumentate, la quota di mercato è rimasta stabile (passando dal 65,26 % al 65,64 %) e la redditività è rimasta negativa (-0,3 %).

    (71) In ogni caso, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, l'analisi del pregiudizio subito dall'industria comunitaria si basa sulla valutazione globale di tutti questi indicatori economici che non possono, isolatamente, rappresentare una base per un giudizio decisivo.

    (72) L'argomentazione viene pertanto respinta.

    4.5. Conclusioni sul pregiudizio

    (73) Viene confermata la conclusione di cui al considerando 68 del regolamento provvisorio, secondo cui l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio.

    G. NESSO DI CAUSALITÀ

    (74) In mancanza di nuove informazioni vengono confermate le conclusioni provvisorie esposte nei considerandi 69-85 del regolamento provvisorio.

    H. INTERESSE COMUNITARIO

    (75) Alcune parti hanno sollevato obiezioni in merito alla valutazione dell'impatto delle misure antidumping sulle industrie utilizzatrici.

    (76) Va rammentato che nessuna industria utilizzatrice interessata dal presente procedimento ha risposto al questionario inviato dai servizi della Commissione (cfr. considerando 87 del regolamento provvisorio). Inoltre, non sono state ricevute informazioni dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio. Va osservato che nel regolamento provvisorio si concludeva che l'istituzione di misure non avrebbe colpito in maniera significativa gli utilizzatori. Questi ultimi non hanno contestato tale conclusione che viene pertanto confermata.

    (77) Alcune parti interessate hanno obiettato che i produttori comunitari non producevano CFA di diametro ridotto e che le misure antidumping avrebbero comportato una carenza di questo tipo di CFA sul mercato comunitario. È stato inoltre obiettato che le misure avrebbero inciso negativamente sull'occupazione di coloro che importano attualmente CFA di diametro ridotto nella Comunità.

    (78) Va rammentato che l'industria comunitaria produce l'intera gamma di CFA, compresi quelli di diametro ridotto. Si conclude che l'istituzione di misure non comporterebbe un aumento dei prezzi tale da compromettere l'offerta di CFA di piccolo diametro sul mercato comunitario. Si conferma inoltre che esistono altre fonti di approvvigionamento di CFA non soggette a misure antidumping (cfr. considerando 105 del regolamento provvisorio).

    (79) Sulla base di quanto precede si conclude che l'istituzione di misure definitive non avrà un impatto negativo significativo sugli operatori economici della Comunità.

    I. MISURE ANTIDUMPING

    1. Chiusura del procedimento nei confronti della Corea del Sud

    (80) Alla luce delle conclusioni esposte nei considerandi 24 e seguenti del regolamento provvisorio, secondo cui il margine di dumping per la Corea del Sud è de minimis, e in mancanza di nuove argomentazioni contro la chiusura del procedimento riguardante la Corea del Sud, viene chiuso, senza l'istituzione di misure, il procedimento relativo alle importazioni originarie di tale paese.

    2. Livello di eliminazione del pregiudizio

    (81) Per stabilire le misure definitive, si è ritenuto che i prezzi delle importazioni in dumping andassero aumentati a un livello non pregiudizievole. Per calcolare l'aumento dei prezzi necessario a tal fine, ossia il margine di pregiudizio, si è proceduto a un confronto tra i prezzi delle importazioni in dumping e i prezzi di vendita dell'industria comunitaria maggiorati del mancato profitto e di un margine di profitto ragionevole. Va osservato che, dato che la redditività dell'industria comunitaria è stata ricalcolata a -0,3 % nel 1997 (cfr. il punto "redditività"), il mancato profitto utilizzato per calcolare la sottoquotazione è stato modificato di conseguenza. Per il resto, viene confermato il metodo impiegato per determinare il margine di pregiudizio descritto al considerando 110 del regolamento provvisorio.

    3. Impegni

    (82) Ad inchiesta avanzata, alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, del Messico e dell'Ucraina hanno offerto impegni. Nel caso dell'India e del Sudafrica, inoltre, i produttori esportatori hanno presentato offerte rivedute di impegni sui prezzi.

    - per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, dato che nessuna delle società di tale paese ha beneficiato di un trattamento individuale e che gli impegni proposti non contenevano garanzie da parte delle autorità cinesi tali da assicurarne un'adeguata sorveglianza gli impegni non sono stati ritenuti accettabili;

    - per quanto riguarda l'India (Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd), il Messico, il Sudafrica e l'Ucraina, i produttori esportatori interessati hanno offerto impegni sui prezzi ritenuti accettabili.

    (83) Si rammenterà che la Commissione ha accettato gli impegni offerti dai produttori esportatori ungheresi e polacchi (cfr. considerandi 112 e seguenti del regolamento provvisorio). I prezzi minimi fissati in tali impegni sono stati adeguati per tener conto delle conclusioni definitive dell'inchiesta.

    4. Forma e livello delle misure definitive

    (84) Le misure definitive dovrebbero consistere in dazi ad valorem, le cui aliquote sono state fissate singolarmente per le società che hanno collaborato. Per quanto riguarda gli altri produttori esportatori, tenuto conto dell'elevato livello di cooperazione, va applicato il più elevato dazio specifico per singola società constatato per un esportatore del paese in questione che ha collaborato. Per le società che hanno offerto impegni sui prezzi accettabili, le misure definitive consistono in impegni.

    (85) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, quando i margini di dumping determinati per un particolare produttore esportatore siano risultati inferiori agli aumenti corrispondenti dei prezzi all'importazione necessari per eliminare il pregiudizio, calcolati nel modo sopra descritto, i dazi definitivi non hanno superato il margine di dumping accertato.

    (86) Tali dazi, espressi in percentuale del prezzo netto CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (87) Le singole aliquote di dazio specificate nel presente regolamento sono state determinate sulla base delle conclusioni della presente inchiesta antidumping e rispecchiano pertanto la situazione al momento dell'inchiesta. Esse si applicano quindi soltanto alle importazioni di prodotti originari dei paesi interessati, fabbricati dalle persone giuridiche espressamente citate. I prodotti fabbricati da altre società non espressamente citate nel dispositivo del presente regolamento, compresi gli organismi collegati, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggetti al dazio residuo.

    (88) Qualsiasi richiesta di applicazione delle singole aliquote di dazio summenzionate (per esempio in seguito al cambiamento di nome dell'organismo) deve essere immediatamente inviata alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, in particolare qualsiasi modifica delle attività della società collegate alla produzione, alle vendite interne e all'esportazione, risultante da tale cambiamento di nome.

    J. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

    (89) Viste l'entità dei margini di dumping rilevati per i produttori esportatori e la gravità del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario riscuotere definitivamente, a concorrenza del livello dei dazi definitivi istituiti - a meno che le aliquote del dazio provvisorio siano inferiori, nel qual caso vengono applicate queste ultime -, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in base al regolamento provvisorio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping sulle importazioni dei cavi di acciaio, attualmente classificabili nei codici NC ex 7312 10 82 (codice Taric 7312 10 82*10), ex 7312 10 84 (codice Taric 7312 10 84*10), ex 7312 10 86 (codice Taric 7312 10 86*10), ex 7312 10 88 (codice Taric 7312 10 88*10) ed ex 7312 10 99 (codice Taric 7312 10 99*10), originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina.

    2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1. In deroga all'articolo 1, il dazio definitivo non si applica alle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 fabbricato e direttamente esportato e fatturato ad una società importatrice nella Comunità dalle società di cui al paragrafo 3, i cui impegni sui prezzi sono stati accettati dalla Commissione, a norma della decisione 1999/572/CE che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, della repubblica di Corea, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina(4).

    2. Al momento della richiesta di immissione in libera pratica, conformemente ad un impegno, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione alle autorità doganali competenti dello Stato membro di una fattura valida corrispondente all'impegno rilasciata da una delle società di cui al paragrafo 3, nella forma definita nell'allegato del regolamento provvisorio. Per quanto riguarda la società ucraina, la fattura corrispondente all'impegno deve essere accompagnata da una valida licenza d'esportazione rilasciata dalle autorità ucraine nella forma indicata nell'allegato.

    3. Le importazioni effettuate nell'ambito degli impegni offerti e accettati vengono dichiarate nei seguenti codici addizionali Taric:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 3

    In riferimento alle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina, gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, imposto con il regolamento provvisorio, sono riscossi fino a concorrenza del livello del dazio istituito in via definitiva. Viene svincolata la parte degli importi depositati che supera l'aliquota dei dazi definitivi.

    Articolo 4

    È chiuso il procedimento relativo alle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica di Corea.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 agosto 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    T. HALONEN

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

    (2) GU L 45 del 19.2.1999, pag. 1.

    (3) Causa C-175/87 Matsushita Electric Industrial Co. Ltd contro Consiglio, Raccolta della giurisprudenza 1992, pag. I-1409.

    (4) Vedi pagina 63 della presenta Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO

    ELEMENTI DA INDICARE NELLA LICENZA D'ESPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

    1. Il codice di riferimento del prodotto ( quale figura nell'impegno offerto dal produttore/esportatore in questione), inclusi il tipo, il numero di trefoli, il numero di fili per trefolo e il codice NC.

    2. Descrizione esatta delle merci, in particolare:

    - il codice dei prodotti della società,

    - il codice NC,

    - il codice addizionale Taric con il quale le merci figuranti nella fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria,

    - quantità (in chilogrammi),

    - prezzo minimo applicabile.

    3. Il numero della fattura.

    4. Il numero della licenza d'esportazione e la data di rilascio.

    5. Nome dell'importatore al quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.

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