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Document 31998D0372

98/372/CE: Decisione della Commissione del 29 maggio 1998 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei [notificata con il numero C(1998) 1450] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 170 del 16/06/1998, p. 34–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2002; abrogato da 32002D0199

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/372/oj

31998D0372

98/372/CE: Decisione della Commissione del 29 maggio 1998 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei [notificata con il numero C(1998) 1450] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 16/06/1998 pag. 0034 - 0061


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 1998 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei [notificata con il numero C(1998) 1450] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/372/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (2), in particolare gli articoli 6, 8 e 11,

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Bulgaria, dalla Romania, dalla Lettonia, dalla Slovenia, dalla Lituania, dall'Estonia, dalla Croazia, dalla Repubblica slovacca e dalla Repubblica ceca sono state stabilite con le decisioni della Commissione 92/322/CEE (3), 92/323/CEE (4), 92/325/CEE (5), 92/402/CEE (6), 93/181/CEE (7), 93/182/CEE (8), 93/183/CEE (9), 93/184/CE (10), 94/321/CE (11), 96/185/CE (12) e 96/186/CE (13);

considerando che sono state adottate numerose misure di protezione sanitaria nel quadro degli scambi intracomunitari in vista del mercato interno; che la realizzazione di questo obiettivo presuppone nel contempo un adeguamento delle condizioni di polizia sanitaria richieste per le importazioni di animali domestici delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei;

considerando che, ai fini di tale adeguamento, si deve tener conto della situazione epidemiologica di ciascuno dei paesi interessati e talora anche delle diverse parti del loro territorio; che, data l'analoga situazione sanitaria esistente in varie regioni di questi paesi, occorre tenere conto di questa realtà ai fini della costituzione di un nuovo sistema di garanzie sanitarie;

considerando che, per questo motivo, le condizioni prescritte per l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina provenienti dalle diverse categorie di paesi o di territori saranno attestate da certificati sanitari distinti;

considerando che, per chiarire e semplificare la legislazione comunitaria, è necessario raggruppare le condizioni sanitarie richieste per l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina da alcuni paesi europei e abrogare le decisioni in vigore per detti paesi;

considerando che la situazione zoosanitaria in Albania, in Bielorussia, in Bosnia Erzegovina, nella Repubblica federale di Iugoslavia, nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e in Russia non consentono attualmente di stabilire le condizioni per l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina;

considerando che le competenti autorità veterinarie dei paesi interessati debbono confermare che i loro paesi o le loro regioni sono indenni da ventiquattro mesi da afta epizootica e da dodici mesi da peste bovina, da pleuropolmonite contagiosa dei bovini, da stomatite vescicolare, da febbre catarrale degli ovini, da peste suina africana, da peste suina classica, da paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), da malattia vescicolare dei suini e da esantema vescicolare dei suini e che durante gli ultimi dodici mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie;

considerando che le competenti autorità veterinarie dei paesi interessati debbono impegnarsi a notificare alla Commissione delle Comunità europee e agli Stati membri, con telex o fax, entro 24 ore dalla conferma, l'insorgere di una delle malattie summenzionate oppure l'introduzione della vaccinazione contro tali malattie oppure, entro un congruo termine di tempo, le proposte di modifica delle loro norme concernenti le importazioni di animali delle specie bovina e suina, nonché del loro sperma e dei loro embrioni; che le autorità di alcuni paesi si sono inoltre impegnate a trasmettere periodicamente alla Commissione informazioni aggiornate sui piani di monitoraggio e di controllo per le malattie summenzionate, in particolare per quanto riguarda la peste suina classica;

considerando che le importazioni di animali domestici delle specie bovina e suina non sono consentite, nella misura in cui nel paese terzo esportatore non è stato approvato dalla Commissione europea un programma di controllo dei residui;

considerando che le garanzie fornite dal paese esportatore per quanto riguarda la tubercolosi e la brucellosi bovina devono essere equivalenti a quelle degli allevamenti della Comunità europea riconosciute ufficialmente indenni;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere adeguate alla situazione zoosanitaria del paese terzo interessato;

considerando che la direttiva 72/462/CEE stabilisce talune condizioni a cui deve conformarsi il veterinario ufficiale del paese terzo per la stesura del certificato;

considerando che la direttiva 96/93/CE (14) stabilisce norme in materia di certificazione necessarie ai fini di una corretta certificazione e della prevenzione delle frodi; che è opportuno assicurarsi che le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati di un paese terzo offrano garanzie almeno equivalenti a quelle previste da detta direttiva;

considerando che le competenti autorità veterinarie dei paesi interessati si sono impegnate a controllare ufficialmente il rilascio dei certificati previsti dalla presente decisione ed a garantire che tutti i certificati, attestati e dichiarazioni su cui si basano i titolo di esportazione saranno conservati dai servizi ufficiali per un periodo di almeno dodici mesi dalla spedizione degli animali cui si riferiscono;

considerando che le competenti autorità veterinarie dei paesi interessati si sono impegnate a vietare il rilascio dei certificati previsti negli allegati della presente decisione per gli animali importati, a meno che detti animali siano stati importati nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle decisioni complementari;

considerando che, per autorizzare i centri di raccolta per gli animali contemplati dalla presente decisione, le competenti autorità veterinarie dei paesi interessati si sono impegnate a conformarsi alle disposizioni della decisione 91/189/CEE della Commissione (15);

considerando che viene qui istituito un nuovo regime di certificazione la cui attuazione richiederà un certo periodo di tempo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione valgono, ove necessario, le definizioni di cui alla direttiva 72/462/CEE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano, in provenienza dai territori definiti nell'allegato I, le importazioni di animali vivi delle categorie menzionate nell'allegato II, solo se conformi alle garanzie richieste dal certificato sanitario redatto secondo i modelli di cui all'allegato III.

2. Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel loro territorio di animali delle specie bovina o suina dal paese di origine solo se conformi alle garanzie supplementari richieste nell'allegato II e descritte nell'allegato IV. Dette garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione VI del modello di certificato di cui all'allegato III.

3. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dai paesi esportatori interessati di animali domestici delle specie bovina e suina di cui al paragrafo 1, precedentemente importati nel paese esportatore di cui trattasi, solo se importati dalla Comunità o da uno dei paesi terzi compresi nell'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio (16), in quanto applicabile agli animali domestici di tali specie, e unicamente se all'atto dell'importazione sono state osservate norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste nel capitolo II della direttiva 72/462/CEE e nelle relative decisioni d'esecuzione.

4. Gli Stati membri esigono che gli animali sottoposti a prove veterinarie in forza della presente decisione siano tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova fino al momento della spedizione e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale del paese terzo di origine, da altri animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle degli animali idonei a tale esportazione.

5. Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel loro territorio, in provenienza dal paese terzo di origine, di animali delle specie bovina soltanto qualora tali animali:

a) provengano da allevamenti che le autorità veterinarie del paese terzo di origine hanno dichiarato indenni da leucosi bovina enzootica, ai sensi dell'allegato V della presente decisione, e nei trenta giorni precedenti l'esportazione siano stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per l'accertamento della leucosi bovina enzootica, praticato conformemente al protocollo di cui all'allegato I della decisione 91/189/CEE;

oppure

b) siano destinati alla produzione di carne, non abbiano superato i trenta mesi di età, provengano da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali, nel corso degli ultimi due anni, non è stato riscontrato alcun indizio di tale malattia, e rechino un marchio indelebile conforme a quello descritto nell'allegato VI della presente decisione;

oppure

c) provengano da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica, siano consegnati direttamente ad un macello e vengano ivi macellati entro cinque giorni lavorativi dalla data del loro arrivo.

Per quanto attiene agli animali di cui alle lettere b) e c), gli Stati membri accertano mediante ispezione che i capi siano chiaramente identificati, li tengono sotto osservazione fino alla macellazione e prendono tutti gli opportuni provvedimenti per evitare un eventuale contagio degli allevamenti indigeni.

6. Gli Stati membri consentono l'introduzione nel loro territorio di suini provenienti dal paese di origine soltanto ove esista la garanzia che gli stessi non siano stati vaccinati contro la peste suina classica, nonché, nel caso di capi destinati all'allevamento o alla produzione, la garanzia che la ricerca di anticorpi del virus della peste suina classica abbia dato esito negativo.

7. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina diversi da quelli indicati nel presente articolo.

Articolo 3

Fino all'entrata in vigore di eventuali misure adottate dalla Comunità per la prevenzione, l'eradicazione o la lotta contro le malattie contagiose o infettive dei bovini o dei suini, diverse da rabbia, tubercolosi, brucellosi, afta epizootica, carbonchio ematico, peste bovina, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, leucosi bovina enzootica, paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), peste suina classica, peste suina africana e malattia vescicolare dei suini, gli Stati membri possono applicare agli animali importati dal paese di origine norme supplementari di polizia sanitaria da essi applicate ad altri animali nel quadro di un programma nazionale, presentato alla Commissione e da questa approvato, per la prevenzione, l'eradicazione o la lotta contro tali malattie.

Articolo 4

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina soltanto ove sussistano i seguenti requisiti:

a) i certificati devono essere composti da un unico foglio oppure, nei casi in cui siano necessarie più pagine, devono essere costituiti in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile; i certificati devono recare su ogni pagina un numero di serie, attribuito dall'autorità centrale competente. Il certificato sanitario deve essere firmato da un veterinario ufficiale designato dall'autorità centrale competente e contrassegnato e numerato da un funzionario veterinario di grado superiore appositamente incaricato dal veterinario capo di firmare i certificati di esportazione. La firma e il timbro del certificato devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa;

b) il certificato sanitario originale deve essere redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui viene effettuata l'ispezione dell'importazione al posto d'ispezione frontaliero;

c) il certificato sanitario originale, debitamente compilato, deve scortare gli animali al posto d'ispezione frontaliero.

Articolo 5

La presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'evoluzione della situazione sanitaria nella Comunità e nei paesi europei interessati da cui sono autorizzate le importazioni.

Articolo 6

La presente decisione ha efficacia a decorrere dal 15 giugno 1998.

Articolo 7

Le decisioni 92/322/CEE, 92/323/CEE, 92/325/CEE, 92/402/CEE, 93/181/CEE, 93/182/CEE, 93/183/CEE, 93/184/CEE, 94/321/CE, 96/185/CE e 96/186/CE sono abrogate alla data menzionata all'articolo 6.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.

(3) GU L 177 del 30. 6. 1992, pag. 1.

(4) GU L 177 del 30. 6. 1992, pag. 18.

(5) GU L 177 del 30. 6. 1992, pag. 52.

(6) GU L 224 dell'8. 8. 1992, pag. 18.

(7) GU L 78 del 31. 3. 1993, pag. 1.

(8) GU L 78 del 31. 3. 1993, pag. 11.

(9) GU L 78 del 31. 3. 1993, pag. 21.

(10) GU L 78 del 31. 3. 1993, pag. 31.

(11) GU L 143 dell'8. 6. 1994, pag. 11.

(12) GU L 59 dell'8. 3. 1996, pag. 23.

(13) GU L 59 dell'8. 3. 1996, pag. 41.

(14) GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 28.

(15) GU L 96 del 17. 4. 1991, pag. 1.

(16) GU L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

MODELLO A

CERTIFICATO SANITARIO per i bovini domestici da allevamento e da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità europea

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Numero di serie (1)

(Il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria - da allevamento o da produzione - trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato nelle 24 ore precedenti il carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.)

Paese esportatore: Codice:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

Riferimento:

(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale:

I. Numero degli animali:

(in lettere)

II. Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza:

Gli animali saranno spediti da: (indirizzo completo del luogo di carico)

Nome e indirizzo dello speditore:

III. Destinazione degli animali:

Nome e indirizzo del destinatario:

Gli animali saranno spediti da: (paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: Mezzi di trasporto carro ferroviario autocarro aereo nave

Identificazione (1) (1) Indicare, a seconda dei casi, il numero di immatricolazione, il numero di volo o il nome depositato.

(1) Attribuito dall'autorità centrale competente.

Numero di serie

IV. Identificazione degli animali (1): Identificazione Prove Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero o posizione) (2) Sesso (3) Razza Data di nascita (g/m/a) Mastite (4) Tb (5) Bruc (5) EBL (5) Altre da specificare (6)

(1) Nel caso in cui si debbano aggiungere animali supplementari, riportare tale indicazione su un allegato. Detto allegato dovrà recare in ogni pagina il numero di serie e dovrà essere firmato dal veterinario ufficiale autorizzato.

(2) Un marchio auricolare deve riportare il codice ISO del paese di origine.

(3) M = maschio, F = femmina, C = maschio castrato.

(4) Vedi sezione V.2.g) i).

(5) Tb: turbercolosi

Bruc: brucellosi

EBL: leucosi bovina enzootica

Inserire + se la prova è stata effettuata con esito negativo e 0 se la prova non è richiesta.

(6) Se è richiesta una garanzia supplementare, indicare il codice corrispondente riportato nell'allegato IV della decisione 98/372/CE della Commissione. Se lo Stato membro di destinazione richiede una prova supplementare per la rinite contagiosa dei bovini, utilizzare il codice «IBR».

Numero di serie

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) il territorio descritto nell'allegato I della decisione 98/372/CE della Commissione, con il codice . . ., versione . . ., è indenne da ventiquattro mesi da afta epizootica e da dodici mesi da peste bovina, da pleuropolmonite contagiosa dei bovini, da stomatite vescicolare e da febbre catarrale degli ovini; durante gli ultimi dodici mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie e sono altresì vietate le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a)

i) sono nati nel territorio di cui al punto V.1 ed ivi sono sempre rimasti (1)

oppure

ii) sono stati importati non meno di sei mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi compresi nell'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, in quanto applicabile agli animali domestici di tal specie, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari (1);

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della tubercolosi e, come indicato nella sezione IV,

i) il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di trenta giorni è stato negativo (1)

e/o

ii) hanno un'età inferiore alle sei settimane (1);

e) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della brucellosi e, come indicato nella sezione IV,

i) la sieroagglutinazione praticata nel termine prescritto di trenta giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml e gli animali non sono stati vaccinati contro la brucellosi (1)

e/o

ii) hanno un'età inferiore ai dodici mesi (1)

e/o

iii) si tratta di maschi castrati di ogni età (1);

f) provengono da allevamenti che le autorità veterinarie del

(paese esportatore)

hanno dichiarato indenni da leucosi bovina enzootica, ai sensi dell'allegato V della decisione 98/372/CE della Commissione e, come indicato nella sezione IV,

i) nel termine prescritto di trenta giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica (1),

e/o

ii) sono destinati alla produzione di carne, non hanno superato i trenta mesi di età, provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali nel corso degli ultimi due anni non è stato riscontrato alcun indizio di tale malattia, e sono marcati conformemente a quanto indicato nell'allegato VI della decisione 98/372/CE della Commissione (1);

(1) Cancellare se non pertinente.

Numero di serie

g) come indicato nella sezione IV,

i) non presentano alcun sintomo clinico di mastite; l'analisi (nonché, se del caso, la seconda analisi) del latte praticata conformemente all'allegato D della direttiva 64/432/CEE del Consiglio nel termine prescritto di trenta giorni non ha rivelato né uno stato infiammatorio caratteristico, né germi patogeni specifici, né, nel caso di una seconda analisi, la presenza di antibiotici (1),

e/o

ii) non si tratta di vacche in lattazione (1);

h) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di controllo o eradicazione delle malattie contagiose o infettive;

i) ogni singolo animale ha soggiornato negli ultimi trenta giorni prima del carico, o sin dalla nascita se di età inferiore a trenta giorni, in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie del paese esportatore, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni prima del carico, e

i) saranno spediti direttamente dall'azienda di origine (1),

oppure

ii) sono passati attraverso il centro di raccolta n. . . ., ufficialmente riconosciuto dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni dell'allegato II della decisione 91/189/CEE (1);

j) provengono da un'azienda o da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi:

- di carbonchio ematico negli ultimi trenta giorni,

- di brucellosi negli ultimi dodici mesi,

- di tubercolosi negli ultimi sei mesi,

- di rabbia negli ultimi sei mesi;

k) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da altri animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione (2);

l) sono stati acquistati direttamente presso aziende zootecniche, senza passare tramite un mercato;

3) il titolare/delegato ha rilasciato al sottoscritto una dichiarazione attestante che

a) agli animali descritti nel presente certificato non sono state somministrate sostanze tirostatiche, estrogene, androgeniche o gestagene a fini d'ingrasso;

b) fino al momento della loro spedizione verso la Comunità gli animali descritti nel presente certificato non entreranno in contatto con altri animali biungulati che non siano animali delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 98/372/CE della Commissione e non sosteranno in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie del

(paese esportatore),

non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni prima del carico;

c) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali saranno caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, saranno previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possono fuoriuscire durante il trasporto.

(1) Cancellare se non pertinente.

(2) Cancellare se non sono richieste prove.

Numero di serie

VI. Garanzie supplementari:

(Garanzie supplementari se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione 98/372/CE della Commissione, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione).

VII. Requisiti sanitari supplementari:

Gli animali descritti nel presente certificato sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 3 della decisione 98/372/CEE della Commissione (1);

VIII. Salvo quando diversamente indicato, tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione.

IX. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a , il

(timbro) (2) (firma del veterinario ufficiale) (2)

(nome e cognome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(timbro dell'autorità centrale) (2) (firma del veterinario ufficiale) (2)

(nome e cognome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) Indicare in modo dettagliato le prove e le garanzie richieste dallo Stato membro importatore.

(2) Firma e timbro di colore diverso da quello del testo a stampa.

>FINE DI UN GRAFICO>

MODELLO B

CERTIFICATO SANITARIO per i bovini domestici da macellare immediatamente destinati alla spedizione verso la Comunità europea

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Numero di serie (1)

(Il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria - da macellare immediatamente - trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato nelle 24 ore precedenti il carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.)

Paese esportatore: Codice:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

Riferimento:

(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale:

I. Numero di animali:

(in lettere)

II. Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza:

Gli animali saranno spediti da: (indirizzo completo del luogo di carico):

Nome e indirizzo dello speditore:

III. Destinazione degli animali:

Nome e indirizzo del destinatario:

Gli animali saranno spediti da: (paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: Mezzi di trasporto carro ferroviario autocarro aereo nave

Identificazione (1) (1) Indicare, a seconda dei casi, il numero di immatricolazione, il numero di volo o il nome depositato.

(1) Attribuito dall'autorità centrale competente.

Numero di serie

IV. Identificazione degli animali (1): Identificazione Prove Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e posizione) (2) Sesso (3) Razza Data di nascita (g/m/a) Tb (4) Altre da specificare (5)

(1) Nel caso in cui si debbano aggiungere animali supplementari, riportare tale indicazione su un allegato. Detto allegato dovrà recare in ogni pagina il numero di serie e dovrà essere firmato dal veterinario ufficiale autorizzato.

(2) Un marchio auricolare deve riportare il codice ISO del paese di origine.

(3) M = maschio, F = femmina, C = maschio castrato.

(4) Tb: turbercolosi

Inserire + se la prova è stata effettuata con esiti negativi e 0 se la prova non è richiesta.

(5) Se sono richieste garanzie supplementari, indicare il codice corrispondente riportato nell'allegato IV della decisione 98/372/CEE della Commissione. Se lo Stato membro di destinazione richiede una prova supplementare, verrà stabilito un codice di identificazione.

Numero di serie

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) il territorio descritto nell'allegato I della decisione 98/372/CE della Commissione, con il codice . . ., versione . . ., è indenne da ventiquattro mesi da afta epizootica e da dodici mesi da peste bovina, da pleuropolmonite contagiosa dei bovini, da stomatite vescicolare e da febbre catarrale degli ovini; durante gli ultimi dodici mesi non sono state effettute vaccinazioni contro una di tali malattie e sono altresì vietate le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a)

i) sono nati nel territorio di cui al punto V.1 ed ivi sono sempre rimasti (1)

oppure

ii) sono stati importati non meno di tre mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi compresi nell'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, in quanto applicabile agli animali domestici di tale specie, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari (1);

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della tubercolosi e, come indicato nella sezione IV,

i) il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di trenta giorni è stato negtivo (1),

e/o

ii) hanno un'età inferiore alle sei settimane (1);

e) provengono da allevamento non sottoposti a riserva in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della brucellosi e non sono stati vaccinati contro la brucellosi;

f) provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica;

g) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose o infettive;

h) ogni singolo animale ha soggiornato negli ultimi trenta giorni prima del carico, o sin dalla nascita se di età inferiore a trenta giorni, in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie del

(paese esportatore)

non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni prima del carico, e

i) saranno spediti direttamente dall'azienda di origine (1),

ii) oppure sono passati attraverso il centro di raccolta n. . . ., ufficialmente riconosciuto dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni dell'allegato II della decisione 91/189/CEE (1);

i) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi di carbonchio ematico negli ultimi trenta giorni;

j) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da altri animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione (1);

k) sono stati acquistati direttamente presso aziende zootecniche, senza passare tramite un mercato;

(1) Cancellare se non pertinente.

(2) Cancellare se non sono richieste prove.

Numero di serie

3) il titolare/delegato ha rilasciato al sottoscritto una dichiarazione attestante che:

a) agli animali descritti nel presente certificato non sono state somministrate sostanze tirostatiche, estrogene, androgeniche o gestagene a fini d'ingrasso;

b) fino al momento della loro spedizione verso la Comunità gli animali descritti nel presente certificato non entreranno in contatto con altri animali biungulati che non siano animali delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 98/372/CE della Commissione e non sosteranno in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie del

(paese di origine)

non si sono verificati casi di afta epizootica, negli ultimi trenta giorni prima del carico;

c) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali saranno caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, saranno previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Garanzie supplementari:

(Garanzie supplementari se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione 98/372/CE della Commissione, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione).

VII. Requisiti sanitari supplementari:

Gli animali descritti nel presente certificato sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 3 della decisione 98/372/CE della Commissione (1).

VIII. Salvo quando diversamente indicato, tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CE. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

IX. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a , il

(timbro) (2) (firma del veterinario ufficiale) (2)

(nome e cognome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(timbro dell'autorità centrale) (2) (firma del veterinario ufficiale) (2)

(nome e cognome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) Completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore.

(2) Firma e timbro di colore diverso da quello del testo a stampa.

>FINE DI UN GRAFICO>

MODELLO C

CERTIFICATO SANITARIO per i suini domestici da allevamento e da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità europea

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Numero di serie (1)

(Il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria - da allevamento o da produzione - trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato nelle 24 ore precedenti il carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.)

Paese esportatore: Codice:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

Riferimento:

(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale:

I. Numero di animali:

(in lettere)

II. Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza:

Gli animali saranno spediti da: (indirizzo completo del luogo di carico)

Nome e indirizzo dello speditore:

III. Destinazione degli animali:

Nome e indirizzo del destinatario:

Gli animali saranno spediti da: (paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: Mezzi di trasporto carro ferroviario autocarro aereo nave

Identificazione (1) (1) Indicare, a seconda dei casi, il numero di immatricolazione, il numero di volo o il nome depositato.

(1) Attribuito dall'autorità centrale competente.

Numero di serie

IV. Identificazione degli animali (1): Identificazione Prove Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero o posizione) (2) Sessi (3) Razza Età (mesi) SVD (4) Bruc (4) CSF (4) Altre da specificare (5)

(1) Nel caso in cui si debbano aggiungere animali supplementari, riportare tale indicazione su un allegato. Detto allegato dovrà recare in ogni pagina il numero di serie e dovrà essere firmato dal veterinario ufficiale autorizzato.

(2) Un marchio auricolare deve riportare il codice ISO del paese di origine.

(3) M = maschio, F = femmina, C = maschio castrato.

(4) SVD: malattia vescicolare dei suini

Bruc: brucellosi

CSF: peste suina classica

Inserire + se la prova è stata effettuata con esito negativo e 0 se la prova non è richiesta.

(5) Se è richiesta una garanzia supplementare, indicare il codice corrispondente riportato nell'allegato IV della decisione 98/372/CE della Commissione. Se gli Stati membri richiedono una prova supplementare inserire il codice «AD» per la malattia di Aujezsky e il codice «TGE».

Numero di serie

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) il territorio descritto nell'allegato I della decisione 98/372/CE della Commissione, con il codice . . ., versione . . ., è indenne da ventiquattro mesi da afta epizootica e da dodici mesi da stomatite vescicolare, da peste suina classica, da peste suina africana, da paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), da malattia vescicolare dei suini e da esantema vescicolare dei suini; durante gli ultimi dodici mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie e sono altresì vietate le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica e la peste suina classica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a)

i) sono nati nel territorio di cui al punto V.1 ed ivi sono sempre rimasti (1)

oppure

ii) sono stati importati non meno di sei mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi compreso nell'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, in quanto applicabile agli animali di tale specie, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari (1);

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica né contro la peste suina classica e, come indicato nella sezione IV, negli ultimi trenta giorni sono stati sottoposti, in entrambi i casi con esito negativo, ad una prova per la ricerca di anticorpi della malattia vescicolare dei suini e ad una prova per la ricerca di anticorpi della peste suina classica;

d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della brucellosi e, come indicato nella sezione IV,

i) la sieroagglutinazione praticata nel termine prescritto di trenta giorni ha rilevato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml e la reazione di fissazione del complemento ha dato esito negativo,

e/o (1)

ii) hanno un'età inferiore ai quattro mesi (1);

e) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose o infettive;

f) ogni singolo animale ha soggiornato negli ultimi trenta giorni prima del carico, o sin dalla nascita se di età inferiore a trenta giorni, in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie del

(paese esportatore),

non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi trenta giorni prima del carico, e

saranno spediti direttamente dall'azienda di origine (1),

oppure sono passati attraverso il centro di raccolta n. . . ., ufficialmente riconosciuto dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni dell'allegato II della decisione 91/189/CEE (1);

g) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi:

- di carbonchio ematico negli ultimi trenta giorni,

- di rabbia negli ultimi sei mesi;

h) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da altri animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione;

i) sono stati acquistati direttamente presso aziende zootecniche, senza passare tramite un mercato;

(1) Cancellare se non pertinente.

Numero di serie

3) il titolare/delegato ha rilasciato al sottoscritto una dichiarazione attestante che

a) agli animali descritti nel presente certificato non sono state somministrate sostanze tirostatiche, estrogene, androgeniche o gestagene a fini d'ingrasso;

b) fino al momento della loro spedizione verso la Comunità gli animali descritti nel presente certificato non entreranno in contatto con altri animali biungulati che non siano animali delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 98/372/CE della Commissione e non sosteranno in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie del

(paese esportatore),

non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi trenta giorni prima del carico;

c) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali saranno caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, saranno previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Garanzie supplementari:

(Garanzie supplementari se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione 98/372/CE della Commissione, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione).

VII. Requisiti sanitari supplementari:

Gli animali descritti nel presente certificato sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 3 della decisione 98/372/CE della Commissione (1).

VIII. Salvo quando diversamente indicato, tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

IX. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a , il

(timbro) (2) (firma del veterinario ufficiale) (2)

(nome e cognome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(timbro dell'autorità centrale) (2) (firma del veterinario ufficiale) (2)

(nome e cognome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) Completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore.

(2) Firma e timbro di colore diverso da quello del testo a stampa.

>FINE DI UN GRAFICO>

MODELLO D

CERTIFICATO SANITARIO per i suini domestici da macellare immediatamente destinati alla spedizione verso la Comunità europea

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Numero di serie (1)

(Il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria - da macellare immediatamente - trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato nelle 24 ore precedenti il carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.)

Paese esportatore: Codice:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

Riferimento:

(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale:

I. Numero di animali:

(in lettere)

II. Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza:

Gli animali saranno spediti da: (indirizzo completo del luogo di carico)

Nome e indirizzo dello speditore:

III. Destinazione degli animali:

Nome e indirizzo del destinatario:

Gli animali saranno spediti da: (paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: Mezzi di trasporto carro ferroviario autocarro aereo nave

Identificazione (1) (1) Indicare a seconda dei casi il numero di immatricolazione, il numero di volo o il nome depositato.

(1) Attribuito dall'autorità centrale competente.

Numero di serie

IV. Identificazione degli animali (1) Identificazione Prove Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e posizione (2) Sesso (3) Razza Età (mesi) Altre (4)

(1) Nel caso in cui si debbano aggiungere animali supplementari, riportare tale indicazione su un allegato. Detto allegato dovrà recare in ogni pagina il numero di serie e dovrà essere firmato dal veterinario ufficiale autorizzato.

(2) Un marchio auricolare deve riportare il codice ISO del paese di origine.

(3) M = maschio, F = femmina, C = maschio castrato.

(4) Se è richiesta una garanzia supplementare, indicare il codice corrispondente riportato nell'allegato IV della decisione 98/372/CE della Commissione. Se gli Stati membri richiedono una prova supplementare, inserire il codice «AD» per la malattia di Aujezsky e il codice «TGE».

Numero di serie

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) il territorio descritto nell'allegato I della decisione 98/372/CE della Commissione, con il codice . . ., versione . . ., è indenne da ventiquatto mesi da afta epizootica e da dodici mesi da stomatite vescicolare, da peste suina classica, da peste suina africana, da paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), da malattia vescicolare dei suini e da esantema vescicolare dei suini; durante gli ultimi dodici mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie e sono altresì vietate le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica e la peste suina classica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a)

i) sono stati nel territorio di cui al punto V.1 ed ivi sono sempre rimasti (1),

oppure

ii) sono stati importati non meno di tre mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi compresi nell'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, in quanto applicabile agli animali domestici di tale specie, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari (1);

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica né contro la peste suina classica;

d) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose o infettive;

e) ogni singolo animale ha soggiornato negli ultimi trenta giorni prima del carico, o sin dalla nascita se di età inferiore a trenta giorni, in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie del

(paese esportatore),

non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suine classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi trenta giorni prima del carico, e

i) saranno spediti direttamente dall'azienda di origine (1),

oppure

ii) sono passati attraverso il centro di raccolta n. . . ., ufficialmente riconosciuto dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni dell'allegato II della decisione 91/189/CEE (1);

f) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi di carbonchio ematico negli ultimi trenta giorni,

g) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da altri animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione (2);

h) sono stati acquistati direttamente presso aziende zootecniche, senza passare tramite un mercato;

3) il titolare/delegato ha rilasciato al sottoscritto una dichiarazione attestante che

a) agli animali descritti nel presente certificato non sono state somministrate sostanze tirostatiche, estrogene, androgeniche o gestagene a fini d'ingrasso;

(1) Cancellare se non pertitente.

(2) Cancellare se non sono richieste prove.

Numero di serie

b) fino al momento della loro spedizione verso la Comunità gli animali descritti nel presente certificato non entreranno in contatto con altri animali biungulati che non siano animali delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 98/372/CE della Commissione e non sosteranno in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie del

(paese esportatore)

non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi trenta giorni prima del carico;

c) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali saranno caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, saranno previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Garanzie supplementari:

(Garanzie supplementari se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione 98/372/CE della Commissione, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione).

VII. Requisiti sanitari supplementari:

Gli animali descritti nel presente certificato sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 3 della decisione 98/372/CE della Commissione (1).

VIII. Salvo quando diversamente indicato, tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

IX. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a , il

(timbro) (2) (firma del veterinario ufficiale) (2)

(nome e cognome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(timbro dell'autorità centrale) (2) (firma del veterinario ufficiale) (2)

(nome e cognome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) Completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore.

(2) Firma e timbro di colore diverso da quello del testo a stampa.

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO IV

Garanzie supplementari che devono essere fornite dal territorio di esportazione se richieste nell'allegato II in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2.

a) Gli animali che formano oggetto del presente certificato sanitario sono stati sottoposti ad un esame per la ricerca del virus aftoso con il metodo del raschiamento laringo-faringeo (probang test), con esisto negativo.

b) Gli animali che formano oggetto del presente certificato sanitario sono stati sottoposti all'esame sierologico per accertare la presenza di anticorpi aftosi, con esito negativo.

c) Gli animali che formano oggetto del presente certificato sanitario sono stati, almeno per i 14 giorni immediatamente precedenti il carico in vista dell'esportazione, in isolamento presso una stazione di quarantena nel territorio di origine, sotto il controllo di un veterinario ufficiale; nessuno degli animali presenti nella stazione di quarantena è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 21 giorni precedenti l'esportazione e nessun animale non compreso nella partita è stato introdotto nella stazione di quarantena nello stesso periodo.

ALLEGATO V

Allevamenti e regioni indenni da leucosi bovina enzootica

1. Un allevamento è dichiarato indenne da leucosi bovina enzootica se:

a) i) nel corso degli ultimi due anni non vi sono stati registrati indizi di leucosi bovina enzootica, e

ii) è stato sottoposto, con esito negativo, a due prove collettive per la diagnosi della leucosi bovina enzootica, praticate ad un intervallo di tempo non inferiore a quattro mesi e non superiore a dodici mesi; ciascuna di tali prove collettive deve prevedere l'esecuzione, su tutti i capi presenti nell'allevamento aventi un'età superiore ai ventiquattro mesi alla data della prova stessa, di uno degli esami sierologici di cui all'allegato I della decisione 91/189/CEE;

oppure

b) si trova in una regione dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica, a condizione che la qualifica di allevamento indenne non sia sospesa in applicazione del paragrafo 5.

2. Una regione è dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica se:

a) almeno il 99,8 % degli allevamenti bovini hanno la qualifica di indenni da leucosi ovina enzootica;

oppure

b) i) per almeno tre anni nella regione stessa non sono stati registrati indizi di leucosi bovina enzootica, e

ii) tutti gli allevamenti bovini ivi presenti sono stati sottoposti ad almeno una prova collettiva di cui al paragrafo 1, e

iii) almeno il 10 % degli allevamenti bovini ivi presenti, selezionati con scelta casuale, sono stati sottoposti, con esito negativo, ad almeno due prove collettive di cui al paragrafo 1.

3. Un allevamento mantiene la qualifica di indenne da leucosi bovina enzootica finché:

a) non vi vengono registrati indizi di leucosi bovina enzootica, e

b) tutti i bovini presenti sono nati nell'allevamento o vi sono giunti da allevamenti indenni da leucosi bovina enzootica, e

c) entro tre anni da quando è stato dichiarato indenne da leucosi bovina enzootica, e successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni, è sottoposto, con esito negativo, ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1.

4. Una regione mantiene la qualifica di indenne da leucosi bovina enzootica finché:

a) vengono annualmente sottoposti ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1 alcuni degli allevamenti ivi presenti, selezionati con scelta casuale ed in numero sufficiente per dimostrare, con un'affidabilità del 99 %, che non più dello 0,2 % degli allevamenti è infetto da leucosi bovina enzootica,

oppure

b) vengono annualmente sottoposti, con esito negativo, ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1 alcuni degli allevamenti ivi presenti, comprendenti almeno il 20 % dei capi bovini di età superiore ai ventiquattro mesi detenuti nella regione stessa.

5. La qualifica di allevamento indenne da leucosi bovina enzootica viene sospesa quando:

a) cessano di sussistere le condizioni di cui al paragrafo 3,

oppure

b) uno o più animali presentano una reazione positiva ad una delle prove sierologiche descritte nell'allegato I della decisione 91/189/CEE.

6. La qualifica di regione indenne da leucosi bovina enzootica viene sospesa quando:

a) cessano di sussistere le condizioni di cui al paragrafo 4,

oppure

b) la presenza della leucosi bovina enzootica è individuata e confermata in più dello 0,2 % degli allevamenti bovini di tale regione.

7. La qualifica di allevamento indenne da leucosi bovina enzootica viene ripristinata quando:

a) tutti gli animali infetti e, ove l'infezione abbia colpito una vacca, anche la progenie di quest'ultima presente nell'allevamento, sono stati allontanati ed avviati alla macellazione sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie, salvo il caso in cui le competenti autorità possano concedere una deroga all'esigenza di eliminare la progenie di una vacca infetta, in considerazione del fatto che i capi in questione sono stati separati dalla fattrice immediatamente dopo la nascita, e

b) i) se la sospensione è conseguenza di una reazione positiva manifestata da un solo animale, l'allevamento è stato sottoposto, con risultato negativo, ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1, eseguita non meno di tre mesi dopo la data dell'allontanamento di cui al paragrafo 7, lettera a),

oppure

ii) se la sospensione è conseguenza di una reazione positiva manifestata da più animali, l'allevamento è stato sottoposto a due prove collettive di cui al paragrafo 1, la prima eseguita non meno di tre mesi dopo la data dell'allontanamento di cui al paragrafo 7, lettera a), e la seconda non meno di quattro mesi e non più di dodici mesi dopo la prima prova; le prove collettive devono comprendere anche la progenie di una vacca infetta rimasta nell'allevamento in virtù della deroga di cui al paragrafo 7, lettera a), indipendentemente dall'età degli animali al momento dell'esecuzione della prova, e

c) un'indagine epidemiologica è stata eseguita in tutti gli allevamenti che, sotto il profilo epidemiologico, sono in rapporto con quello infetto.

8. La qualifica di regione indenne da leucosi bovina enzootica è ripristinata quando:

a) almeno il 99,8 % degli allevamenti bovini hanno la qualifica di indenne da leucosi bovina enzootica, e

b) almeno il 20 % degli allevamenti bovini presenti nella regione stessa è stato sottoposto, con esito negativo, a due prove collettive di cui al paragrafo 1, eseguite ad un intervallo di tempo non inferiore a quattro mesi e non superiore a dodici mesi.

ALLEGATO VI

Marchio da applicare ai bovini a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b)

In almeno due punti dei quarti posteriori di ciascun animale viene applicato in modo visibile, con la tecnica della «marcatura a freddo», un marchio delle dimensioni sotto indicate.

>RIFERIMENTO A UN FILM>

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