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Document 31994R0858

Regolamento (CE) n. 858/94 del Consiglio, del 12 aprile 1994, che istituisce un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso (Thunnus thynnus) nella Comunità

GU L 99 del 19/04/1994, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/11/2003; abrogato da 32003R1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/858/oj

31994R0858

Regolamento (CE) n. 858/94 del Consiglio, del 12 aprile 1994, che istituisce un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso (Thunnus thynnus) nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 099 del 19/04/1994 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 6 pag. 0051
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 6 pag. 0051


REGOLAMENTO (CE) N. 858/94 DEL CONSIGLIO del 12 aprile 1994 che istituisce un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso (Thunnus thynnus) nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che conviene garantire una politica appropriata di gestione e di conservazione dei tonnidi dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti; che la convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, in appresso denominata « convenzione ICCAT », in vigore dal 21 marzo 1969, rappresenta la sede internazionale adeguata per perseguire tale politica;

considerando che con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (3) è stata approvata l'adesione della Comunità alla convenzione ICCAT, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione, firmato a Parigi il 10 luglio 1984; che, in attesa che vengano espletate le procedure di ratifica, la Comunità partecipa ai lavori dell'ICCAT in qualità di osservatore;

considerando che, nel quadro delle misure di regolamentazione degli stock di tonno rosso, l'ICCAT ha adottato, nell'ottava riunione straordinaria tenutasi a Madrid dall'8 al 13 novembre 1992, una risoluzione intesa a rendere obbligatoria la presentazione di un documento a finalità statistiche per l'importazione di tonno rosso nel territorio di ciascuna delle parti contraenti; che la risoluzione prevede che tale documento sia redatto dal paese di cui batte bandiera il peschereccio che ha effettuato la cattura;

considerando che gli Stati membri della Comunità che aderiscono attualmente alla convenzione ICCAT sono tenuti a rispettarne e ad applicarne le risoluzioni; che, per un corretto funzionamento del mercato interno e per assicurare un'applicazione uniforme di tale risoluzione nell'intero territorio della Comunità, occorre adottare norme comunitarie in materia;

considerando che tali norme comunitarie devono prevedere la registrazione di determinati elementi relativi alle catture e la presentazione di un documento statistico che contenga talune informazioni; che tale documento deve essere compilato dagli operatori appropriati e deve essere presentato e controllato al momento dell'immissione in libera pratica del tonno rosso sul territorio doganale comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (4), in particolare l'articolo 31, prevede disposizioni in materia di sanzioni applicabili in caso di infrazioni ai provvedimenti adottati nell'ambito della politica comune della pesca;

considerando che le informazioni statistiche ottenute mediante questo regime debbono essere comunicate alla Commissione, affinché questa le trasmetta all'ICCAT,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono soggette alle norme di registrazione statistica stabilite dal presente regolamento:

- la cattura del tonno rosso (Thunnus Thynnus) da parte di un peschereccio o di un produttore comunitario;

- l'immissione in libera pratica (compresi gli sbarchi diretti) nella Comunità del tonno rosso (Thunnus thynnus) di cui ai codici NC 0302 39 e 0303 49 proveniente dai paesi terzi.

Articolo 2

1. Ogni quantitativo di tonno rosso, pescato da un peschereccio comunitario o catturato da un produttore comunitario, deve essere sottoposto a registrazione per usi statistici.

2. Gli Stati membri interessati stabiliscono le modalità della registrazione di cui al paragrafo 1, che comporta almeno gli elementi seguenti:

- nome del peschereccio o, qualora la cattura non sia stata effettuata da un peschereccio, nome del produttore;

- luogo di cattura: Atlantico orientale, Atlantico occidentale (secondo la divisione geografica indicata al punto 1 dell'allegato II), Mediterraneo, altri;

- tipo di attrezzo da pesca utilizzato, definito secondo i codici indicati al punto 3 dell'allegato II;

- quantità (peso intero in tonnellate, includendo gli scarti).

- firma del capitano o dell'armatore, ovvero, qualora la cattura non sia stata effettuata da un peschereccio, del produttore.

Articolo 3

1. Ogni quantitativo di tonno rosso, proveniente dai paesi terzi, immesso in libera pratica (compresi gli sbarchi diretti) sul mercato comunitario, deve essere accompagnato dal documento statistico di cui all'allegato I.

2. Il documento statistico è compilato e firmato, nelle parti che li riguardano, dagli operatori appropriati, i quali sono responsabili delle proprie dichiarazioni.

Esso deve essere convalidato da un funzionario debitamente abilitato del paese di bandiera del peschereccio che ha catturato il tonno rosso, o, qualora la cattura non sia stata effettuata da un peschereccio, del paese nelle cui acque territoriali essa è stata effettuata. Tuttavia, per i paesi terzi elencati al punto 2 dell'allegato II, la convalida può essere effettuata da un'istituzione competente, ad esempio una camera di commercio.

3. Il documento statistico è consegnato alle autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è stato immesso in libera pratica.

Articolo 4

In caso di inosservanza delle misure previste agli articoli 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 5

1. Gli Stati membri comunicano i seguenti dati alla Commissione, per il primo semestre dell'anno entro la fine di agosto e per il secondo semestre entro la fine di febbraio:

- i quantitativi semestrali di tonno rosso, pescati da un peschereccio comunitario e catturati da un produttore comunitario, suddivisi in base al luogo di cattura e al tipo di attrezzo da pesca utilizzato;

- i quantitativi semestrali di ogni presentazione commerciale di tonno rosso, suddivisi per paese terzo d'origine, luogo di cattura e tipo di attrezzo da pesca utilizzato, immessi in libera pratica (compresi gli sbarchi diretti) nei territori rispettivi.

2. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 all'ICCAT.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 aprile 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. CONSTANTINOU

(1) GU n. C 174 del 25. 6. 1993, pag. 11.

(2) GU n. C 268 del 4. 10. 1993, pag. 191.

(3) GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 33.

(4) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

ALLEGATO II

1. Divisione geografica dell'Atlantico riconosciuta dall'ICCAT per la cattura del tonno rosso (Thunnus thynnus)

2. Paesi terzi riconosciuti dall'ICCAT, per i quali il documento statistico può essere convalidato da un'istituzione competente, ad esempio una camera di commercio

Angola, Benin, Brasile, Canada, Capo Verde, Corea, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Giappone, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Marocco, Russia, Sao Tomé e Príncipe, Sudafrica, Uruguay, USA, Venezuela

3. Codici degli attrezzi utilizzati

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