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Document 31993R1069

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1069/93 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

    GU L 108 del 01/05/1993, p. 114–114 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/05/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1069/oj

    31993R1069

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1069/93 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

    Gazzetta ufficiale n. L 108 del 01/05/1993 pag. 0114 - 0114


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1069/93 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89 (2), in particolare l'articolo 12,

    visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

    considerando che l'obiettivo dell'aiuto a favore dei foraggi essiccati è quello di garantire ai produttori, all'atto della vendita dei prodotti, un reddito equo; che l'obiettivo viene raggiunto nel momento in cui i prodotti escono dall'impresa di trasformazione e che quindi, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto per i foraggi essiccati è costituito dal momento dell'uscita dei prodotti dall'impresa di trasformazione, ferma restando la possibilità di prefissazione del tasso di conversione prevista dagli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (4);

    considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1518/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per i foraggi essiccati (5);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione (6) è inserito il seguente articolo:

    « Articolo 13 bis

    Per i foraggi essiccati, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo ha luogo alla data di uscita dei foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione. »

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 1518/78 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

    (2) GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.

    (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (4) Vedi pagina 106 della presente Gazzetta ufficiale.

    (5) GU n. L 178 dell'1. 7. 1978, pag. 78.

    (6) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

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