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Document 31986R2342

Regolamento (CEE) n. 2342/86 della Commissione del 25 luglio 1986 relativo alla fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati e recante norme transitorie d' applicazione del regolamento (CEE) n. 3220/84

GU L 203 del 26/07/1986, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/1989; abrogato da 389R3537

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/2342/oj

31986R2342

Regolamento (CEE) n. 2342/86 della Commissione del 25 luglio 1986 relativo alla fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati e recante norme transitorie d' applicazione del regolamento (CEE) n. 3220/84

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 26/07/1986 pag. 0018


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2342/86 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1986

relativo alla fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati e recante norme transitorie d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3220/84

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che i mercati rappresentativi comprendono, per ciascun paese l'insieme dei mercati che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 43/81 del Consiglio (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3799/85 (5);

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, occorre stabilire la media ponderata dei prezzi del suino macellato sui mercati rappresentativi della Comunità al fine di valutare se la situazione del mercato giustifichi misure d'intervento;

considerando che per la determinazione di tale media dei prezzi dei suini macellati è necessario disporre di prezzi comparabili nella Comunità; che a tal fine è opportuno riferirsi ad una stessa qualità di suini macellati corrispondente alla qualità tipo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75 e ad una fase di commercializzazione ben definita; che, tenendo conto del fatto che le carcasse di suini sono generalmente commercializzate sul piano dei macelli, è opportuno prendere in considerazione tale fase;

considerando che dal 1o agosto 1986 le quotazioni dei suini macellati sono fissate nella Comunità in base alla tabella comunitaria di classificazione dei suini definita dal regolamento (CEE) n. 3220/84; che, tuttavia, gli Stati membri possono, sino al 31 dicembre 1988, continuare ad applicare, invece della tabella oggetto del regolamento (CEE) n. 3220/84, quella stabilita dal regolamento (CEE) n. 2760/75 del Consiglio (6);

considerando che in Italia e in Grecia i prezzi dei suini macellati sono sempre derivati dai prezzi dei suini vivi rilevati sui mercati o centri di quotazione; che è opportuno ammettere che tali prassi sia mantenuta sino al momento dell'introduzione, in questi due Stati membri, dei metodi di classificazione previsti dal regolamento (CEE) n. 3220/84; che, a tale scopo, deve essere determinato un metodo di conversione dei prezzi dei suini vivi in prezzi fase macello;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sostituiscono quelle del regolamento (CEE) n. 56/81 della Commissione, del 1o gennaio 1981, relativo alla fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati (7); che è pertanto necessario abrogare tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La media dei prezzi dei suini macellati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 è determinata sulla base di prezzi, al netto delle tasse, pagati:

- tenuto conto dei costi sostenuti per la macellazione e del valore delle frattaglie e degli altri residui,

- per 100 kg di carcasse di suini, franco macello, pesate e classificate al gancio.

Articolo 2

1. Il prezzo di mercato dei suini macellati di uno Stato membro è uguale alla media dei prezzi dei suini macellati rilevati sui mercati o centri di quotazione di tale Stato membro, che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 43/81.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 è determinato nel modo seguente:

a) in caso di applicazione del regolamento (CEE) n. 3220/84:

quotazioni fissate per le carcasse di peso:

- da 60 a meno di 100 kg della classe U;

- da 100 a meno di 130 kg della classe R;

- da 130 a 160 kg della classe O.

La scelta delle categorie di peso, nonché la loro eventuale ponderazione sono lasciate allo Stato membro interessato, che ne informa la Commissione;

b) in caso di applicazione del regolamento (CEE) n. 2760/75:

quotazioni fissate per le carcasse della classe commerciale I.

c) in Italia:

- media aritmetica delle quotazioni dei suini vivi, al netto delle tasse, delle tre classi di peso 125-145 kg, 146-160 kg e 161-180 kg, fissate sui mercati,

- media artimetica delle quotazioni riferite ciascuno ad un mercato; i mercati di Macerata e di Perugia sono considerati come un unico mercato,

- aggiungere a questa media 10 Lit/kg di peso vivo per spese di trasporto,

- conversione di questo importo in prezzo dei suini macellati mediante coefficiente 1,30.

d) in Grecia:

- media aritmetica delle quotazioni dei suini vivi, al netto delle tasse, della classe di peso dagli 80 ai 110 kg fissate nei centri di quotazione,

- media aritmetica delle quotazioni che si riferiscono ciascuna ad uno dei centri di quotazione,

- aggiungere a questa media 2,00 Dra/kg di peso vivo per spese di trasporto,

- conversione di questo importo in prezzo dei suini macellati mediante coefficiente 1,22.

Articolo 3

1. Il regolamento (CEE) n. 56/81 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 56/81 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.

(3) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.

(4) GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 15.

(5) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 31.

(6) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 10.

(7) GU n. L 4 dell'1. 1. 1981, pag. 41.

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