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Document 31986R0338

    Regolamento (CEE) n. 338/86 del Consiglio del 14 febbraio 1986 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie della Repubblica popolare cinese e riscuote definitivamente i dazi provvisori antidumping istituiti su dette importazioni

    GU L 40 del 15/02/1986, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/05/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/338/oj

    31986R0338

    Regolamento (CEE) n. 338/86 del Consiglio del 14 febbraio 1986 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie della Repubblica popolare cinese e riscuote definitivamente i dazi provvisori antidumping istituiti su dette importazioni

    Gazzetta ufficiale n. L 040 del 15/02/1986 pag. 0025 - 0026


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 338/86 DEL CONSIGLIO

    del 14 febbraio 1986

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie della Repubblica popolare cinese e riscuote definitivamente i dazi provvisori antidumping istituiti su dette importazioni

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

    vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del Comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

    considerando quanto segue:

    A. Azione provvisoria

    1. Con regolamento (CEE) n. 2317/85 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie dell'Unione Sovietica e della Reupubblica popolare cinese.

    B. Seguito della procedura

    2. In seguito all'istituzione del dazio antidumping provvisorio, un esportatore cinese che rappresenta una quota notevole degli scambi del prodotto interessato ha chiesto e ottenuto la proroga del periodo di validità del dazio antidumping provvisorio per altri due mesi, che ha ottenuto con il regolamento (CEE) n. 3521/85 del Consiglio (3).

    C. Dumping

    3. Dopo l'istituzione del dazio provvisorio, gli esportatori cinesi non hanno fornito alcun nuovo elemento relativo al dumping. Sono pertanto confermate le risultanze dell'inchiesta relative alle pratiche di dumping quanto alla Repubblica popolare cinese, di cui al regolamento (CEE) n. 2317/85.

    D. Pregiudizio

    4. Non essendo stato fornito alcun nuovo elemento di prova in merito al pregiudizio arrecato all'industria comunitaria e, in particolare, non essendo stato provato che le importazioni da altri paesi terzi sarebbero state vendute a prezzi inferiori a quelli praticati dalla Repubblica popolare cinese o comunque sottocosto, conviene confermare le conclusioni, quanto al pregiudizio, di cui al regolamento (CEE) n. 2317/85.

    E. Interesse della Comunità

    5. Dopo la proroga del dazio antidumping provvisorio i consumatori comunitari non hanno presentato alcun nuovo elemento di prova. Rimangono immutate, pertanto, le conclusioni sull'interesse della Comunità contenute nel regolamento (CEE) n. 2317/85.

    F. Impegno

    6. Gli esportatori cinesi interessati sono stati informati circa la conferma delle principali risultanze dell'inchiesta preliminare. Uno di essi ha offerto un impegno che la Commissione ha ritenuto sufficiente ad eliminare il pregiudizio e pertanto accettabile.

    G. Dazio definitivo

    7. Alla luce di quanto precede, l'importo del dazio antidumping definitivo per le transazioni non soggette all'impegno suddetto dovrebbe, in linea di massima, essere equivalente all'importo del dazio antidumping provvisorio. Tuttavia, poiché l'inchiesta nei confronti dell'esportatore sovietico e d'un esportatore cinese si è conclusa con un impegno sul prezzo e al fine di garantire un trattamento equo nei confronti di importazioni a prezzi diversi, è opportuno istituire sul prodotto originario della Repubblica popolare cinese un dazio antidumping variabile, basato su un prezzo minimo, con un effetto analogo a quello del dazio ad valorem provvisorio. Per evitare il pregiudizio basta che l'importo del dazio corrisponda alla differenza tra il prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e 0,56 ECU al metro.

    H. Riscossione dei dazi provvisori

    8. Gli importi vincolati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie della Repubblica popolare cinese devono essere riscossi interamente e definitivamente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. E istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta, aventi dimensioni pari a 1/2 × 1/8 di pollice, della voce ex 73.29 della tariffa doganale doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 73.29-11, originarie della Repubblica popolare cinese.

    2. Il dazio non si applica alle catene a rulli per bicicletta, aventi dimensioni pari a 1/2 × 1/8 di pollice, esportate nella Comunità dalla China National Light Industrial Products Import and Export Corporation di Pechino.

    3. L'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e 0,56 ECU al metro.

    I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti qualora, secondo le condizioni di vendita, il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla data della consegna; essi sono aumentati o ridotti dell'1 % per ciascun mese in più o in meno rispetto al periodo fissato.

    4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Gli importi vincolati a titolo del dazio antidumping provvisorio, a norma del regolamento (CEE) n. 2317/85, sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie della Repubblica popolare cinese sono riscossi definitivamente.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1986.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. van den BROEK

    (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

    (2) GU n. L 217 del 14. 8. 1985, pag. 7.

    (3) GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 61.

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