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Document 31985R2526

    Regolamento (CEE) n. 2526/85 della Commissione del 5 agosto 1985 che modifica il regolamento n. 27 per quanto riguarda il formulario da utilizzare per le domande e le notificazioni previste dal regolamento n. 17 del Consiglio

    GU L 240 del 07/09/1985, p. 1–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2526/oj

    31985R2526

    Regolamento (CEE) n. 2526/85 della Commissione del 5 agosto 1985 che modifica il regolamento n. 27 per quanto riguarda il formulario da utilizzare per le domande e le notificazioni previste dal regolamento n. 17 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 240 del 07/09/1985 pag. 0001 - 0016
    edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 1 pag. 0069
    edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 3 pag. 0009
    edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 1 pag. 0069
    edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 3 pag. 0009


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2526/85 DELLA COMMISSIONE

    del 5 agosto 1985

    che modifica il regolamento n. 27 per quanto riguarda il formulario da utilizzare per le domande e le notificazioni previste dal regolamento n. 17 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 24,

    considerando che il regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962 (2), modificato da ultimo dall'atto d'adesione della Grecia, prevede, in particolare nell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, che le domande di cui all'articolo 2 del regolamento n. 17 concernenti l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato e le notificazioni di cui agli articoli 4 o 5, paragrafo 2 del regolamento n. 17 devono essere redatte sul formulario A/B;

    considerando che è opportuno adattare la struttura del formulario A/B sulla base dell'esperienza e, in particolare, del fatto che il formulario utilizzato non obbliga gli interessati a fornire tutte le informazioni necessarie per una decisione;

    considerando che è necessario adattare il formulario A/B alle esigenze della procedura di opposizione prevista da numerosi regolamenti di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi;

    considerando che è opportuno permettere alle imprese che presentano domande ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 17 ai fini dell'applicazione dell'articolo 86 del trattato, di utilizzare il formulario A/B,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento n. 27 è modificato come segue:

    1) Nell'articolo 2, paragrafo 1, i termini « nonché i rispettivi allegati » sono soppressi.

    2) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 4

    Il contenuto delle domande

    e delle notificazioni

    1. Le domande previste dall'articolo 2 del regolamento n. 17 e concernenti l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato e le notificazioni previste dall'articolo 4 o dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento n. 17 devono essere presentate per mezzo del formulario A/B secondo le modalità prescritte nel formulario e nella relativa nota complementare, riprodotti in allegato al presente regolamento.

    2. Le domande e le notificazioni devono contenere i dati richiesti nel formulario A/B e nella nota complementare.

    3. Più imprese interessate possono usare un unico formulario per la domanda o la notificazione.

    4. Le domande previste dall'articolo 2 del regolamento n. 17 e concernenti l'applicazione delll'articolo 86 del trattato devono contenere una descrizione completa dei fatti, indicando in particolar modo la pratica di cui trattasi e la posizione che l'impresa o le imprese occupano nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo per il prodotto o servizio cui la pratica si riferisce. Si può utilizzare allo scopo il formulario A/B ».

    3) L'allegato è sostituito dal formulario A/B e dalla nota complementare allegata al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1985.

    Per la Commissione

    Peter SUTHERLAND

    Membro della Commissione

    (1) GU n. 13 del 21. 10. 1962, pag. 204/62.

    (2) GU n. 35 del 10. 5. 1962, pag. 1118/62.

    ALLEGATO

    1.2.3 // // // // // Al presente formulario deve essere unito un allegato contenente le informazioni specificate nella « Nota complementare » qui acclusa. // // // Il formulario e l'allegato devono essere presentati in tredici esemplari (uno per la Commissione e uno per ciascuno stato membro). Devono essere presentate tre copie di ogni accordo di cui trattasi e una copia di altri eventuali documenti a sostegno della domanda. // FORMULARIO A/B // // Si prega di completare l'accluso avviso di ricevimento. // // // Se lo spazio è insufficiente, si prega di utilizzare fogli supplementari indicando esattamente il punto del formulario cui si riferiscono. // // // //

    ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    Direzione generale della concorrenza

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles.

    A. Domanda di attestazione negativa di cui all'articolo 2 del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 o dell'articolo 86 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

    B. Notificazione di accordi, decisioni o pratiche concordate, ai sensi degli articoli 4 o 5 del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, diretta ad ottenere un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, incluse le notifiche che invocano il beneficio della procedura di opposizione.

    Identità dei partecipanti

    1. Identità di chi effettua la domanda/notificazione

    Denominazione e ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, telex e telefax e designazione (1) dell'impresa, delle imprese o dell'associazione di imprese che presentano la domanda o la notificazione.

    Per le società di persone, le imprese individuali ed altri enti sprovvisti di personalità giuridica che operano sotto una ditta o ragione sociale, indicare altresì cognome, nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o dei soci.

    Se la domanda o la notificazione viene presentata in nome e per conto di terzi ovvero è presentata da più persone si devono fornire il nome, l'indirizzo e la funzione del rappresentante (o del rappresentante comune), unitamente alla prova del suo potere di rappresentanza. Se la domanda o la notificazione è presentata da o in nome di più persone si raccomanda la designazione di un rappresentante comune. (Regolamento n. 27 della Commissione, articolo 1, paragrafi 2 e 3).

    (1) Per esempio « costruttore di autoveicoli », « agenzia di servizi informatici », « società conglomerata ». 2. Identità degli altri partecipanti alle intese.

    Ragione sociale completa, indirizzo e designazione di ogni altro partecipante all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata (qui appresso « l'intesa »).

    Indicare le modalità con cui gli altri partecipanti sono stati informati della presentazione della domanda o della notificazione.

    (Non è necessario fornire le suddette informazioni quando si tratti di contratti tipo che l'impresa che presenta la domanda o la notificazione ha concluso o intende concludere con una pluralità di controparti: ad esempio, contratto di designazione di rivenditori).

    1.2 // Scopo della domanda o della notificazione (si veda la nota complementare) // Si prega di rispondere con sì o no ad ogni domanda

    Si tratta unicamente di una domanda di attestazione negativa (vedasi la nota complementare - capitolo IV, primo paragrafo in fine - per le conseguenze di tale domanda)?

    Si tratta di una domanda di attestazione negativa ed altresì di notificazione della intesa diretta ad ottenere un'esenzione qualora la Commissione non rilasci un'attestazione negativa?

    Si tratta unicamente di una notificazione della intesa al fine di ottenere un'esenzione?

    Ritenete che la presente domanda possa beneficiare di una procedura di opposizione?

    (Vedasi la nota complementare - sezioni III, IV, VI e VIII - e l'allegato 2).

    In caso di risposta affermativa, si prega di precisare il regolamento e l'articolo al quale si fa riferimento.

    Potrebbe eventualmente bastare una semplice lettera amministrativa? (Vedasi la fine del capitolo VII della nota complementare).

    I sottoscritti dichiarano che per quanto di loro conoscenza le informazioni fornite nel presente documento e nelle . . . pagine ad esso allegate corrispondono a verità, che tutte le informazioni costituite da stime sono indicate come tali e rappresentano valutazioni della massima accuratezza, e che tutte le opinioni espresse sono veritiere.

    Essi dichiarano altresì di aver preso conoscenza del disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 17 (si veda l'allegata nota complementare).

    1.2 // , (luogo) // il (data) 1.2.3 // // Firme: //

    Lasciare libero questo spazio

    1.2.3 // COMUNITÀ EUROPEE COMMISSIONE Direzione generale della concorrenza // // Bruxelles, il

    A

    AVVISO DI RICEVUTA

    (Il presente modulo verrà rimesso all'indirizzo indicato nell'intestazione, qualora la parte superiore venga compilata dal richiedente in un unico esemplare)

    La Sua domanda di attestazione negativa del

    La Sua notificazione del

    riguardante:

    Suo riferimento:

    Parti interessate

    1.2 // 1. // // 2. // e altri

    (non è necessario indicare le altre imprese interessate)

    Riservato alla Commissione

    È stata ricevuta il

    e registrata sotto il n. IV

    Nella corrispondenza si prega indicare sempre il numero di registrazione

    1.2.3.4 // Indirizzo provvisorio: Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles // Telefono: Linea diretta: 235 . . . . Centralino: 235 11 11 // Telex: COMEU B 21877 // Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

    NOTA COMPLEMENTARE

    SOMMARIO

    1.2 // I. // Finalità della normativa comunitaria in materia di concorrenza // II. // Attestazione negativa // III. // Esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 // IV. // Scopo del formulario // V. // Natura del formulario // VI. // Necessità di informazioni complete ed esatte // VII. // Seguito della procedura // VIII. // Segreto professionale // IX. // Ulteriori informazioni e rubriche da usare nell'allegato al formulario A/B

    Allegato 1: Testo degli articoli 85 e 86 del trattato CEE

    Allegato 2: Elenco dei testi applicabili

    Allegato 3: Elenco degli stati membri e degli uffici di informazione della Commissione.

    La Commissione si riserva la possibilità di pubblicare periodicamente modifiche o complementi agli allegati.

    N.B. Ogni impresa che abbia dei dubbi su come compilare una notificazione o che desideri degli schiarimenti ulteriori è pregata di entrare in contatto con la direzione generale della concorrenza (DG IV) a Bruxelles. Ogni ufficio di informazione della Commissione (un elenco di quelli esistenti in seno alle Comunità è contenuto all'allegato 3) è in grado di procurare l'assistenza richiesta o di fornire il nominativo di un funzionario a Bruxelles che si esprima nella lingua ufficiale della Comunità scelta dagli interessati.

    I. Finalità della normativa comunitaria in materia di concorrenza

    Scopo di questa normativa è di impedire che intese o posizioni dominanti provochino distorsioni della concorrenza nel mercato comune; essa si applica ad ogni impresa che operi direttamente o indirettamente nel mercato comune, qualunque sia il paese in cui si trova la sede. L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea (il testo degli articoli 85 e 86 è riprodotto nell'allegato 1 alla presente nota) vieta le pratiche restrittive che possano pregiudicare il commercio tra stati membri; a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, sono nulli di pieno diritto gli accordi o decisioni che contemplano restrizioni (va peraltro notato che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee se le clausole restrittive di un contratto sono separabili dalle altre, solo tali clausole sono nulle); il paragrafo 3 dell'articolo 85 conferisce d'altra parte alla Commissione il potere di esentare le pratiche restrittive che abbiano determinati effetti positivi. L'articolo 86 vieta l'abuso di posizione dominante. Le procedure originarie di applicazione di questi articoli che prevedono la concessione di « attestazioni negative » e di esenzioni in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, sono state stabilite dal regolamento del Consiglio n. 17. (Nell'allegato 2 della presente nota vengono forniti gli estremi di tale regolamento e degli altri atti richiamati nella nota stessa o rilevanti ai fini delle domande da compilare sul formulario A/B).

    II. Attestazione negativa

    Lo scopo della procedura di attestazione negativa è di consentire alle parti di accertarsi se la Commissione ritenga o no che le intese o i comportamenti da esse posti in essere sono vietati a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato. L'attestazione negativa è disposta dall'articolo 2 del regolamento del Consiglio n. 17. L'attestazione negativa assume la forma di una decisione con la quale la Commissione attesta che, in base agli elementi a sua conoscenza, essa non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato nei riguardi delle intese o dei comportamenti di cui trattasi. Chiunque partecipi ad un'intesa può presentare domanda di attestazione negativa, anche senza il consenso delle altre parti dell'accordo, le quali devono esserne peraltro informate. Va tuttavia rilevato che sarebbe di scarsa utilità presentare la domanda in relazione ad accordi o comportamenti che manifestamente non ricadano nella previsione dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86. (Al riguardo, si richiama l'attenzione sull'ultimo capoverso del punto IV seguente e sull'allegato 2). La Commissione non è tenuta a rilasciare l'attestazione negativa: l'articolo 2 del regolamento n. 17 dispone infatti che « . . . la Commissione può accertare . . . ». In genere, la Commissione non adotta decisioni di attestazione negativa nei casi in cui, a suo giudizio, l'operato delle imprese manifestamente non incorre nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, tale che non esiste alcun ragionevole dubbio da risolvere mediante una decisione di attestazione negativa.

    III. Esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3

    Scopo della procedura ai fini dell'esenzione disposta dall'articolo 85, paragrafo 3, è di consentire alle parti di concludere accordi che, di fatto, offrono vantaggi economici ma che, in difetto di esenzione, incorrerebbero nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1. Questa procedura è disciplinata dagli articoli 4, 6 e 8 del regolamento n. 17, e per i nuovi stati membri, dagli articoli 5, 7 e 25 del regolamento suddetto. L'esenzione assume la forma di una decisione della Commissione in cui si dichiara che l'articolo 85, paragrafo 1, è inapplicabile alle intese descritte nella decisione stessa. L'articolo 8 del regolamento n. 17 impone alla Commissione di specificare la durata di validità della decisione, e le dà facoltà di imporre condizioni e oneri, di revocare o modificare le decisioni o di vietare agli interessati determinati comportamenti se le decisioni sono state rilasciate in base a indicazioni inesatte o se è cambiata la situazione di fatto.

    Gli accordi possono essere notificati da qualsiasi partecipante, anche senza il consenso degli altri partecipanti, che devono peraltro esserne informati.

    La Commissione ha adottato una serie di regolamenti che prevedono un'esenzione a favore di determinate categorie di accordi. Alcuni di questi regolamenti (vedasi l'elenco aggiornato in allegato 2) stabiliscono che certi accordi possono beneficiare dell'esenzione di categoria soltanto se sono notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 4 (o 5) del regolamento n. 17 al fine di ottenere un'esenzione conformemente all'articolo 85, paragrafo 3, del trattato e se nella notificazione è stata chiesta l'applicazione di una procedura di opposizione.

    Una decisione che concede l'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, può avere efficacia retroattiva ma, salvo eccezioni, non può comunque prendere effetto ad una data anteriore a quella della notificazione (articolo 6 del regolamento n. 17). Se la Commissione accerta che le intese notificate sono effettivamente vietate dall'articolo 85, paragrafo 1, e non possono beneficiare dell'esenzione dell'articolo 85, paragrafo 3, e se di conseguenza adotta una decisione che condanni le intese, le parti sono tuttavia protette, a decorrere dalla data della notificazione, dalla imposizione di ammende per attività descritte nella notificazione (articolo 3 e articolo 15 paragrafi 5 e 6).

    IV. Scopo del formulario

    Scopo del formulario A/B è di consentire agli operatori economici (« imprese »), o alle associazioni di imprese, qualunque sia il paese nel quale si trovi la loro sede, di rivolgersi alla Commissione per ottenere un'attestazione negativa relativamente ad intese o comportamenti da esse posti in essere, ovvero di notificare tali intese e chiederne, a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, l'esenzione dal divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1. Il formulario consente altresì alle imprese di abbinare la richiesta di attestazione negativa alla notifica diretta ad ottenere un'esenzione. Giova notare che è soltanto una notifica per ottenere un'esenzione che permette di ottenere l'immunità contro l'erogazione di ammende (articolo 15, paragrafo 5).

    A pena di invalidità, tanto le domande di attestazione negativa in relazione all'articolo 85 quanto le notifiche volte ad ottenere un'esenzione e quelle che chiedono il beneficio della procedura di opposizione devono essere presentate facendo uso del formulario A/B come disposto dall'articolo 4 del regolamento della Commissione n. 27. Per le imprese che richiedono un'attestazione negativa per il loro comportamento in relazione ad una eventuale posizione dominante - articolo 86 - non è obbligatorio l'impiego del formulario A/B (vedasi articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 27), tuttavia, si raccomanda vivamente di fornire tutte le informazioni richieste nel punto IX seguente per garantire che la domanda dia un quadro completo dei fatti. Si consiglia alle imprese richiedenti di esaminare, prima di riempire il formulario, le esenzioni accordate ai sensi dei regolamenti per categorie di accordi e le comunicazioni elencate nell'allegato 2; trattasi di atti pubblicati nell'intento di consentire ai partecipanti ad intese di giudicare da soli, in vari casi, se le loro intese possono giustificare dubbi. Ciò consentirebbe di evitare alle imprese ed alla Commissione, il notevole volume di lavoro e di spese che comportano la presentazione o l'esame di una domanda o di una notificazione quando chiaramente non sussistono dubbi.

    V. Natura del formulario

    Il formulario consiste in un unico foglio in cui occorre specificare l'identità di chi effettua la domanda/notificazione e di tutti gli altri partecipanti. Esso deve essere accompagnato da altre informazioni, classificate secondo le rubriche e singole voci indicate in appresso (punto IX). Si raccomanda di usare preferibilmente carta del formato A4 (21x29,7 cm, lo stesso formato del formulario); non sono comunque ammessi formati più grandi. Nella compilazione si dovrà lasciare un margine minimo di 25 mm sul lato sinistro della facciata e, se si usano entrambe le facciate, sul lato destro della seconda facciata.

    VI. Necessità di informazioni complete ed esatte

    È importante che i richiedenti forniscano tutti i fatti rilevanti. Per quanto la Commissione abbia il diritto di procurarsi ulteriori informazioni presso i richiedenti o presso terzi, e sia tenuta a pubblicare il contenuto essenziale della richiesta prima di rilasciare un'attestazione negativa o un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, la sua decisione si basa in genere sulle informazioni fornite dai richiedenti. Ogni decisione assunta in base ad informazioni incomplete può essere priva di effetti in caso di attestazione negativa o annullabile in caso di esenzione. Per lo stesso motivo è anche importante informare la Commissione di tutte le modifiche significative apportate all'intesa dopo la domanda o la notificazione.

    La completezza delle informazioni è particolarmente importante quando le imprese chiedono il beneficio dell'esenzione di categoria mediante una procedura di opposizione. Tale esenzione dipenderà dalla circostanza se le informazioni fornite sono « complete e conformi ai fatti ». Se la Commissione non fa opposizione all'esenzione sulla base dei fatti indicati nella notificazione e qualora successivamente dovessero emergere fatti addizionali o differenti che avrebbero potuto o dovuto figurare nella notificazione, il beneficio dell'esenzione sarà perso con effetto retroattivo. Analogamente, non avrebbe senso chiedere il beneficio di una procedura di opposizione fornendo informazioni manifestamente incomplete: la Commissione dovrebbe in tal caso sia rigettare tale notificazione sia fare opposizione per consentire la presentazione di un complemento di informazioni.

    Inoltre, chi sottoscrive la domanda o la notificazione deve essere a conoscenza del disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 17, a norma del quale:

    « La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende varianti da cento a cinquemila unità di conto (1) quando, intenzionalmente o per negligenza, esse forniscono indicazioni inesatte o alterate all'atto della domanda di cui all'articolo 2 o della notificazione di cui agli articoli 4 e 5 ».

    Le parole chiave sono « indicazioni inesatte o alterate ». Tuttavia, la quantità di informazioni pertinenti da fornire è spesso una questione di valutazione; per facilitare le notificazioni, la Commissione accetta la presentazione di stime quando un'informazione precisa non è facilmente disponibile, e in aggiunta essa vuol conoscere non soltanto dei fatti ma anche delle valutazioni.

    La Commissione si servirà di questo potere di infliggere ammende soltanto quando le imprese avranno intenzionalmente o per negligenza fornito informazioni false o stime grossolanamente inesatte o avranno soppresso le informazioni o stime facilmente disponibili o avranno intenzionalmente espresso opinioni false per ottenere un'attestazione negativa o un'esenzione.

    VII. Seguito della procedura

    La domanda o la notificazione vengono registrate in un apposito registro della direzione generale della concorrenza (DG IV). La data effettiva della presentazione è quella in cui la Commissione riceve la domanda (ovvero la data del timbro postale del luogo di spedizione se la richiesta è inoltrata con lettera raccomandata). La presentazione può essere ritenuta invalida ove risulti incompleta o non compilata sul formulario obbligatorio.

    La Commissione può procurarsi ulteriori informazioni presso i richiedenti o presso terzi (articoli 11 o 14 del regolamento n. 17), e può suggerire alle parti di modificare gli accordi in modo da renderli accettabili.

    La Commissione può fare opposizione ad una notificazione che chiede il beneficio di una procedura di opposizione sia perché essa non ritiene che l'intesa debba beneficiare di un'esenzione per categoria, sia per consentire di disporre di un complemento di informazioni. Se la Commissione fa opposizione e se successivamente non la ritira, la notificazione in questione sarà considerata alla stregua di una domanda di esenzione individuale.

    Quando dopo aver esaminato la domanda, la Commissione intenda adottare una decisione favorevole, essa deve, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17, pubblicare il contenuto essenziale della domanda e invitare i terzi interessati a presentare le loro osservazioni. Successivamente il progetto preliminare di decisione deve essere presentato, per essere discusso, al Comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti, composto di funzionari degli stati membri competenti in materia d'intese e posizioni dominanti (articolo 10 del regolamento n. 17) che avranno già ricevuto una copia della domanda o della notificazione; solo allora, e purché non siano intervenuti fatti tali da indurla a modificare la propria posizione, la Commissione può adottare una decisione.

    Talvolta le pratiche vengono archiviate senza che siano adottate decisioni formali, ad esempio, perché viene accertato che agli accordi si applica un'esenzione per categorie, o perché per i richiedenti è sufficiente la procedura meno formale di una lettera amministrativa di archiviazione emessa dai servizi della Commissione nella quale si dichiara che gli accordi non richiedono, quanto nella situazione attuale, un'iniziativa della Commissione. Per quanto una lettera amministrativa non sia una decisione della Commissione, essa indica nondimeno il modo in cui i servizi della Commissione considerano la pratica di cui trattasi in base ai fatti a loro conoscenza. Ciò significa che, ad esempio, se si fosse sostenuto che un contratto è nullo in forza dell'articolo 85, paragrafo 2, la Commissione si sentirebbe in grado di adottare una decisione appropriata.

    VIII. Segreto professionale

    L'articolo 214 del trattato e gli articoli 20 e 21 del regolamento n. 17 impongono alla Commissione ed agli stati membri di non divulgare le informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale. D'altra parte l'articolo 19 del regolamento dispone che la Commissione, qualora decida di rilasciare un'attestazione negativa o un'esenzione, deve pubblicare, prima di adottare la decisione in questione, il contenuto essenziale della domanda. Nell'effettuare tale pubblicazione la Commissione « deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non siano divulgati i segreti relativi ai loro affari » (articolo 19, paragrafo 3). A questo riguardo le imprese richiedenti, qualora ritengano che i loro interessi sarebbero lesi se le informazioni richieste fossero pubblicate o comunque divulgate a terzi, sono pregate di fornire tali informazioni in un secondo allegato, contrassegnandone le pagine con l'indicazione « segreto professionale ». Nell'allegato principale, per ogni rubrica attinente, si deve allora indicare « vedi secondo allegato » oppure « vedi anche secondo allegato »; nel secondo allegato, ripetere la (le) rubrica (rubriche) e il (i) numero(i) di riferimento e fornire le informazioni di cui si desidera la pubblicazione, nonché i relativi motivi. Non si dimentichi che la Commissione potrebbe dover pubblicare un riassunto della notifica.

    Prima di pubblicare una comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, è prassi della Commissione mostrare alle imprese interessate una copia del testo proposto.

    IX. Ulteriori informazioni e rubriche da usare nell'allegato

    Le ulteriori informazioni devono essere fornite in base alle rubriche e ai numeri di riferimento seguenti. È opportuno fornire, possibilmente, informazioni precise; qualora queste non siano disponibili, si ricorra a stime specificando che si tratta di stime. Qualora si ritenga che un'informazione richiesta non è disponibile o pertinente, si prega di precisare il motivo. Ciò può verificarsi in particolare nell'ipotesi in cui una parte notifica da sola un'intesa senza la cooperazione delle altre parti. Si tenga presente il fatto che i funzionari della Commissione sono disponibili per discutere con gli interessati sulla pertinenza dei dettagli vedasi il NB all'inizio di questa nota complementare. Su richiesta saranno forniti esempi di riferimento. 1. Descrizione delle intese

    Fornire una breve descrizione delle intese o del comportamento (natura, scopo, data(e) e durata) - (le informazioni particolareggiate vanno fornite nelle rubriche che seguono).

    2. Mercato

    Natura dei beni o servizi cui si riferiscono le intese o il comportamento (compresa se nota la posizione doganale della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale comune (CCD) o della tariffa doganale comune (TDC) o il codice Nimexe della nomenclatura del commercio estero. Definizione del mercato (o dei mercati) in questione. Breve descrizione della struttura del mercato di questi beni o servizi; ad esempio, chi sono i venditori, chi sono i compratori, la dimensione geografica, il fatturato, il grado di concorrenza, se sia di facile accesso per nuovi fornitori, e esistano prodotti di sostituzione. Se viene notificato un contratto tipo (ad esempio, un contratto per la nomina di rivenditori) si prega di precisare quanti di questi contratti si prevede di concludere. Qualora le imprese interessate siano a conoscenza di studi di mercato, sarebbe utile farvi riferimento.

    3. Informazioni particolareggiate relative ai partecipanti

    3.1. Se una delle imprese partecipanti fa parte di un gruppo di società esiste una relazione di gruppo quando un'impresa dispone:

    - di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio, o

    - di più della metà dei diritti di voto, o

    - del potere di designare oltre la metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, ovvero

    - del diritto di gestire gli affari della impresa),

    occorre fornire:

    - la ragione sociale e l'indirizzo della società madre capogruppo;

    - una descrizione del ramo di attività del gruppo (1) (e, ove possibile, una copia dell'ultimo bilancio del gruppo);

    - la ragione sociale e l'indirizzo di tutte le altre società del gruppo concorrenti nel mercato cui si riferiscono gli accordi o in un qualsivoglia mercato connesso, ossia di ogni altra società che faccia direttamente o indirettamente concorrenza ai partecipanti (« società collegate »).

    3.2. Fornire l'ultimo fatturato totale disponibile di ciascuna delle parti e, se del caso, dei gruppi dei quali essa fa parte o di qualsiasi società collegata (sarebbe altresì utile fornire una copia dell'ultimo bilancio).

    3.3. Fornire i dati relativi alle vendite o al fatturato di ciascuno dei partecipanti per i beni o servizi oggetto delle intese, nella Comunità nel suo complesso e a livello mondiale. Se il fatturato della Comunità è significativo (quota di mercato superiore al 5 %), precisare anche i dati per ciascuno stato membro (2) e per gli esercizi precedenti (per evidenziare le tendenze significative), nonché gli obiettivi di vendita di ogni partecipante in futuro.

    Fornire gli stessi dati per ogni « società collegata ». (Probabilmente, i dati che sarà possibile fornire sollecitamente per questa rubrica saranno soltanto stime).

    3.4. Per ciascun dato relativo alle vendite o al fatturato di cui al precedente punto 3.3, precisare la quota parte stimata che esso rappresenta sullo o sui mercati dei beni o servizi di cui al precedente punto 2.

    3.5. Qualora l'impresa richiedente possieda una consistente partecipazione ma non il controllo (più del 25 %, ma meno del 50 %) in un'altra società concorrente nel mercato oggetto degli accordi, o se un'altra società possieda una consistente partecipazione nell'impresa richiedente, indicare la ragione sociale e l'indirizzo di tale società e fornirne una breve descrizione.

    4. Descrizione particolareggiata delle intese

    4.1. Se il contenuto delle intese risulta da atto scritto, si fornisca una breve descrizione dell'oggetto degli accordi e si alleghino 3 copie del testo. Possono essere omesse le descrizioni tecniche frequentemente contenute negli accordi di know-how; in tal caso, tuttavia, indicare le parti omesse.

    Se il contenuto non risulta o risulta solo parzialmente da atto scritto, se ne fornisca una descrizione completa.

    4.2. Si descrivano le disposizioni contenute nelle intese che possano restringere la libertà dei partecipanti di adottare decisioni commerciali autonome, ad esempio in materia di:

    - prezzi di acquisto o di vendita, sconti o altre condizioni di transazione,

    - quantitativi di beni da produrre o da distribuire o di servizi da offrire,

    - sviluppo tecnico degli investimenti,

    - scelta dei mercati o fonti di approvvigionamento,

    - acquisti da o vendite a terzi,

    - applicazione di condizioni diverse per prestazioni di beni e servizi equivalenti,

    - offerta di due o più beni o servizi separatamente o congiuntamente.

    (Qualora si richieda il beneficio di una procedura di opposizione, occorre identificare specificamente in questo elenco le restrizioni che eccedono quelle automaticamente esentate dal regolamento pertinente).

    4.3. Si indichi in quali stati membri (1) gli scambi possono essere influenzati dall'intesa e se ne risente il commercio fra la Comunità e uno o più dei paesi terzi.

    5. Motivazione dell'attestazione negativa

    In caso di richiesta di attestazione negativa, indicare nella rubrica:

    5.1. i motivi, ossia quali clausole o effetti dell'intesa o del comportamento possono, a vostro avviso, sollevare problemi di compatibilità con le norme della concorrenza della Comunità. Scopo di questa rubrica 5.1 è di fornire alla Commissione un quadro assolutamente chiaro dei dubbi che l'impresa richiedente nutre in merito alle intese e che desidera siano risolti da una decisione di attestazione negativa.

    Successivamente, nelle due rubriche seguenti, specificare i fatti e i motivi per cui l'impresa richiedente ritiene inapplicabili l'articolo 85, paragrafo 1 o l'articolo 86, ossia

    5.2. il motivo per il quale le intese non hanno per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare in misura sensibile la concorrenza all'interno del mercato comune o il motivo per il quale l'impresa richiedente non detiene una posizione dominante o il comportamento da essa posta in essere non costituisce sfruttamento abusivo di una posizione dominante;

    e/o

    5.3. il motivo per il quale le intese o il comportamento non sono tali da incidere in misura apprezzabile sugli scambi fra stati membri.

    6. Motivi per l'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3

    Qualora l'accordo venga notificato - sia pure soltanto a titolo cautelare - allo scopo di ottenere un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, esporre in che misura:

    6.1. le intese contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione e/o a promuovere il progresso tecnico o economico;

    6.2. i consumatori traggono una congrua parte dell'utile derivante da questo miglioramento o progresso;

    6.3. tutte le disposizioni restrittive contenute nelle intese sono indispensabili per realizzare gli obiettivi indicati sub 6.1; (qualora venga richiesto il beneficio di una procedura di opposizione, è particolarmente importante identificare e giustificare le restrizioni che eccedono quelle automaticamente esentate dal regolamento pertinente); e

    6.4. le intese non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

    7. Altre informazioni

    7.1. Indicare le procedure precedenti o i contatti informali, di cui si abbia conoscenza, con la Commissione e le procedure precedenti con autorità nazionali amministrative o giudiziarie relative alle intese oggetto della domanda o ad intese connesse.

    7.2. Fornire ogni altra informazione disponibile che l'impresa richiedente ritenga utile per consentire alla Commissione di valutare se l'intesa contenga restrizioni o vantaggi che possano eventualmente giustificarla.

    7.3. Precisare se l'impresa richiedente intende presentare altri fatti o argomenti non ancora disponibili e, in caso affermativo, per quali punti.

    7.4. Specificare, esponendone i motivi, il grado di urgenza della domanda o della notifica.

    (1) Il valore dell'ECU (unità monetaria europea), che ha sostituito l'unità di conto, è pubblicato giornalmente nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    (1) Per esempio « costruttore di autoveicoli », « agenzia di servizi informatici », « società conglomerata ».

    (2) Vedi elenco nell'allegato 3.

    (1) Vedi elenco nell'allegato 3.

    Allegato 1

    TESTO DEGLI ARTICOLI 85 E 86 DEL TRATTATO CEE

    ARTICOLO 85

    1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

    a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,

    b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,

    c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,

    d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,

    e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

    2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

    3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

    - a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

    - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d'imprese, e

    - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

    che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

    a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

    b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

    ARTICOLO 86

    È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

    Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

    a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque,

    b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,

    c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,

    d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

    Allegato 2

    ELENCO DEGLI ATTI

    (alla data del 5 agosto 1985)

    (Ove risulti non necessario notificare gli accordi di cui trattasi in base ad alcuno di questi regolamenti o comunicazioni, può essere tuttavia opportuno riceverne copia).

    REGOLAMENTI DI APPLICAZIONE

    Regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204) con modifiche (GU n. 58 del 10. 7. 1962, pag. 1655; n. 162 del 7. 11. 1963, pag. 2696; n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 49; n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 92; GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 94).

    Regolamento n. 27 della Commissione del 3 maggio 1962 d'applicazione del regolamento del Consiglio n. 17 (GU n. 35 del 10. 5. 1962, pag. 1118) con modifiche (GU n. L 189 dell'1. 8. 1968, pag. 1; n. L 173 del 3. 7. 1975, pag. 11; n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 94).

    REGOLAMENTI CHE ASSICURANO ESENZIONI PER CATEGORIE PER UN AMPIO NUMERO DI ACCORDI

    Regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione del 22 giugno 1983, di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 1).

    Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 5).

    Vedasi anche la comunicazione concernente i regolamenti della Commissione (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83, del 22 giugno 1983, di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo (GU n. C 101 del 13. 4. 1984, pag. 2).

    Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione, del 23 luglio 1984, di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di licenza di brevetto (GU n. L 219 del 16. 8. 1984, pag. 15, con rettifica GU n. L 113 del 26. 4. 1985, pag. 34). L'articolo 4 di questo regolamento prevede una procedura di opposizione.

    Regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984, di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi di distribuzione di veicoli a motore e di servizio di assistenza (GU n. L 15, del 18. 1. 1985, pag. 16). Vedasi anche la comunicazione della Commissione concernente questo regolamento (GU n. C 17, del 18. 1. 1985, pag. 4).

    Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, di applicazione dell'arti- colo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione (GU n. L 53 del 22. 2. 1985, pag. 1). L'articolo 4 di questo regolamento prevede una procedura di opposizione.

    Regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo (GU n. L 53 del 22. 2. 1985, pag. 5). L'articolo 7 di questo regolamento prevede una procedura di opposizione. COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE A CARATTERE GENERALE

    Comunicazione della Commissione relativa ai contratti di rappresentanza esclusiva stipulati con rappresentanti di commercio (GU n. 139 del 24. 12. 1962, pag. 2921/62), che afferma che la Commissione ritiene che tali accordi non ricadano in linea di massima sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1.

    Comunicazione della Commissione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese (GU n. C 75 del 29. 7. 1968, pag. 3; rettifica GU n. C 84 del 28. 8. 1968, pag. 14). Questa precisa le forme di cooperazione in materia di studi di mercato, contabilità, ricerca e sviluppo, uso in comune di mezzi per la produzione, il deposito e il trasporto delle merci, associazioni temporanee, servizi di vendita e di assistenza, pubblicità o uso di marchio comune, che la Commissione ritiene che non ricadano sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1.

    Comunicazione della Commissione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate d'importanza minore che non sono contemplati dal disposto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato (GU n. C 313 del 29. 12. 1977, pag. 3), quelli cioè in cui i partecipanti hanno insieme meno del 5 % del mercato, ed un fatturato annuo cumulativo inferiore a 50 milioni di ECU.

    Comunicazione della Commissione relativa alla valutazione di certi contratti di subfornitura alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato (GU n. C 1 del 3. 1. 1979, pag. 2).

    Una raccolta di questi testi (al 30 giugno 1981) è stata pubblicata dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (riferimento ISBN 92-825-2390-X, catalogo n. CB. 30-80-576-EN-C). Questa è disponibile in alcune lingue ed ormai esaurita in altre. Una nuova raccolta aggiornata è in preparazione.

    Allegato 3

    ELENCO DEGLI STATI MEMBRI

    E

    DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE IN SENO ALLE COMUNITÀ

    (al 1o gennaio 1986)

    Gli stati membri, alla data di questo allegato, sono i seguenti:

    Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Repubblica federale di Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna.

    Gli indirizzi degli uffici di informazione della Commissione in seno alle Comunità sono indicati qui di seguito:

    BELGIO

    Rue Archimède 73

    B-1040 Bruxelles

    Tel. 235 11 11

    DANIMARCA

    Hoejbrohus

    Ostergade 61

    Postbox 144

    DK-1004 Koebenhavn

    Tel. 14 41 40

    FRANCIA

    61, rue des Belles-Feuilles

    F-75782 Paris Cedex 16

    Tel. 501 58 85

    CMCI/Bureau 320

    2, rue Henri Barbusse

    F-13241 Marseille CEDEX 01

    Tel. 08 62 00

    REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

    Zitelmannstrasse 22

    D-5300 Bonn

    Tel. 23 80 41

    Kurfuerstendamm 102

    D-1000 Berlin 31

    Tel. 892 40 28

    Erhardtstrasse, 27

    D-8000 Muenchen

    Tel. 23 99 29 00

    GRECIA

    2, Vassilissis Sofias

    T.K. 1602

    GR-Athina 134

    Tel. 724 39 82 / 724 39 83 / 724 39 84

    IRLANDA

    39 Molesworth Street

    IRL-Dublin 2

    Tel. 71 22 44

    ITALIA

    Via Poli 29

    I-00187 Roma

    Tel. 678 97 22

    Corso Magenta 61

    I-20123 Milano

    Tel. 80 15 05/6/7/8

    LUSSEMBURGO

    Bâtiment Jean Monnet

    Rue Alcide De Gasperi

    L-2920 Luxembourg

    Tel. 430 11

    PAESI BASSI

    Lange Voorhout 29

    NL-Den Haag

    Tel. 46 93 26

    PORTOGALLO

    Rua do Sacramento à Lapa 35

    P-1200 Lisboa

    Tel. 60 21 99

    REGNO UNITO

    8 Storey's Gate

    UK-London SW1 P 3AT

    Tel. 222 81 22

    Windsor House

    9/15 Bedford Street

    UK-Belfast BT2 7EG

    Tel. 407 08

    4 Cathedral Road

    UK-Cardiff CF1 9SG

    Tel. 37 16 31

    7 Alva Street

    UK-Edinburgh EH2 4PH

    Tel. 225 20 58

    SPAGNA

    Calle de Serrano 41

    5a Planta

    E-1 Madrid

    Tel. 435 17 00 / 435 15 28

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