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Document 31985R2077

    Regolamento (CEE) n. 2077/85 della Commissione del 25 luglio 1985 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi

    GU L 196 del 26/07/1985, p. 28–29 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2077/oj

    31985R2077

    Regolamento (CEE) n. 2077/85 della Commissione del 25 luglio 1985 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi

    Gazzetta ufficiale n. L 196 del 26/07/1985 pag. 0028 - 0029
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0050
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 36 pag. 0163
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0050
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 36 pag. 0163


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2077/85 DELLA COMMISSIONE

    del 25 luglio 1985

    che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 (2), in particolare l'articolo 8,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione, del 5 giugno 1984 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1455/85 (4), stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che, per garantire la corretta applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che, per garantire la corretta applicazione del regime di aiuti alla produzione, è opportuno che le disposizioni del regolamento citato siano rese applicabili, per quanto possibile, alle conserve di ananassi; che occorre che tali disposizioni siano completate per tener conto delle differenze esistenti tra i due regimi di aiuti;

    considerando che, per le conserve di ananassi, possono essere versati anticipi sull'aiuto alla produzione; che occorre stabilire le procedure da seguire per tali versamenti;

    considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Ai fini del regime di aiuti alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 525/77, per « conserve di ananassi » si intendono gli ananassi interi o in pezzi, privi della parte esterna e della parte centrale dura, che hanno subito un trattamento termico, condizionati in contenitori ermeticamente sigillati, con liquido di copertura di sciroppo di zucchero, aventi un tenore globale di zuccheri determinato dopo l'omogeneizzazione non inferiore a 14 % e compresi nella sottovoce 20.06 B II a) 5 o 20.06 B II b) 5 della tariffa doganale comune.

    2. Per la concessione dell'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi, oltre al disposto del presente regolamento si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, 5, 6, 8 a 10, 11 paragrafo 1, 12, 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 1599/84.

    Articolo 2

    I trasformatori che intendono beneficiare dell'aiuto alla produzione comunicano agli organismi designati dagli Stati membri, entro il 15 marzo di ogni anno, il quantitativo di conserve di ananassi in giacenza al 1o marzo dello stesso anno.

    Articolo 3

    I trasformatori presentano ogni anno due domande di aiuto:

    a) la prima, relativa alle conserve di ananassi ottenute da frutti provenienti dal primo raccolto della campagna di commercializzazione;

    b) la seconda, relativa alle conserve di ananassi ottenute da frutti provenienti dal secondo raccolto della campagna di commercializzazione.

    La prima domanda di aiuto è presentata entro il 31 gennaio della campagna in corso e entro il 30 giugno la seconda della campagna successiva.

    Articolo 4

    1. Un anticipo sull'aiuto alla produzione viene versato, a domanda del trasformatore, quando una copia del contratto di trasformazione è pervenuta alle autorità competenti ed è stata costituita una cauzione pari all'importo dell'anticipo richiesto maggiorato del 10 %.

    2. La domanda di anticipo di cui al paragrafo 1 reca almeno le seguenti indicazioni:

    a) nome e indirizzo del richiedente;

    b) quantitativo di ananassi oggetto dei contratti di trasformazione conclusi;

    c) quantitativo di conserve di ananassi ottenute o che verrà ottenuto dal quantitativo di ananassi oggetto dei contratti di trasformazione di cui alla lettera b).

    3. L'anticipo non può eccedere l'80 % dell'aiuto che può essere concesso per il quantitativo di cui al paragrafo 2, lettera c).

    4. La cauzione è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai requisiti prescritti dallo Stato membro in cui è richiesto l'anticipo.

    Articolo 5

    1. La cauzione di cui all'articolo 4 è svincolata non appena le autorità competenti dello Stato membro inteessato hanno riconosciuto il diritto all'aiuto per un quantitativo di conserve di ananassi almeno pari a quello indicato nella domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

    2. Se le condizioni cui è subordinata la concessione dell'aiuto non sono state soddisfatte, l'anticipo sul quantitativo interessato, maggiorato del 10 %, viene rimborsato. In caso di mancato rimborso, viene incamerata una parte della cauzione pari al rimborso dovuto.

    Articolo 6

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

    1. entro il 1o aprile di ogni anno,

    a) il quantitativo, espresso in peso netto, di conserve di ananassi che è stato prodotto o del quale è prevista la produzione nella campagna di commercializzazione in corso;

    b) il quantitativo di materie prime che è stato impiegato o del quale è prvisto l'impiego per la fabbricazione dei prodotti di cui alla lettera a);

    c) il quantitativo, espresso in peso netto, di conserve di ananassi in giacenza al 1o marzo dello stesso anno;

    2. entro il 1o ottobre di ogni anno,

    a) il quantitativo, espresso in peso netto, di conserve di ananassi prodotto nella campagna di commercializzazione precedente;

    b) il quantitativo di materie prime impiegate per la fabbricazione dei prodotti di cui alla lettera a).

    Articolo 7

    Il regolamento (CEE) N. 1627/76 della Commissione, del 5 luglio 1976, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure relative alla concessione di un aiuto alla produzione per le conserve di ananassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1965/79 (2), è abrogato.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 1985.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1985.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.

    (2) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.

    (3) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.

    (4) GU n. L 144 dell'1. 6. 1985, pag. 69.

    (1) GU n. L 180, del 6. 7. 1976, pag. 16.

    (2) GU n. L 227, del 7. 9. 1979, pag. 15.

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