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Document 31985R1885

Regolamento (CEE) n. 1885/85 della Commissione dell' 8 luglio 1985 relativo alla sospensione temporanea di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

GU L 177 del 09/07/1985, p. 14–15 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1986; abrog. impl. da 31986R2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/1885/oj

31985R1885

Regolamento (CEE) n. 1885/85 della Commissione dell' 8 luglio 1985 relativo alla sospensione temporanea di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 09/07/1985 pag. 0014 - 0015
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 36 pag. 0051
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 36 pag. 0051


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1885/85 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1985

relativo alla sospensione temporanea di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3536/84 (4), ha previsto il rilascio di titoli aventi una lunga validità per i prodotti delle sottovoci 11.07 A I b), 11.07 A II b) e 11.07 B della tariffa doganale comune; che questa particolare facoltà è stata concessa per tener conto delle pratiche commerciali concernenti i prodotti in causa; che, tuttavia, per evitare un'utilizzazione speculativa di questi titoli a lunga durata, il loro rilascio è stato subordinato a condizioni rigorose consistenti, in particolare, nell'obbligo d'indicare la destinazione all'esportazione e di esportare effettivamente verso detta destinazione e nell'obbligo di apportare le prove dell'arrivo a destinazione;

considerando che, data la situazione e la prevedibile evoluzione del mercato mondiale dell'orzo e del malto, in particolare la concorrenza sostenuta e l'incertezza sul mercato mondiale, è opportuno rendere temporaneamente più duttili le esigenze previste dalla normativa in vigore; che appare giutificato, par la durata della campagna e al fine di consentire agli operatori di adeguarsi alle condizioni di mercato, sospendere l'obbligo di indicare la destinazione dell'esportazione e di esportare verso tale destinazione;

considerando che, come corollario, occorre sospendere correlativamente per il medesimo periodo le condizioni particolari previste dalla normativa attuale in materia di svincolo della cauzioni connesse con la domanda di questi titoli a lunga scadenza; che la sospensione deve riguardare, da una parte, l'obbligo d'indicare la destinazione e, dall'altra, l'obbligo di apportare la prova dell'arrivo a destinazione;

considerando che le misure sospensive previste a titolo temporaneo dal presente regolamento non devono in alcun modo incidere sugli obblighi in atto per i titoli validi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 9 quater del regolamento (CEE) n. 2042/75 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 9 quater

1. Per le domande di titoli di esportazione relativi ai prodotti delle sottovoci 11.07 A I b), 11.07 A II b) e 11.07 B della tariffa doganale comune, presentate a partire dal 1o luglio 1985 fino al 30 aprile 1986, sono sospese le disposizioni dell'articolo 9 bis.

2. In deroga all'articolo 9 e a richiesta dell'interessato, i titoli di esportazione per i prodotti di cui al paragrafo 1, le cui domande sono presentate dal 1o luglio 1985 al 30 aprile 1986, sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80:

- sino al 30 settembre 1986, quando sono rilasciati dal 1o gennaio al 30 aprile 1986;

- sino alla fine dell'undicesimo mese seguente, quando sono rilasciati dal 1o luglio al 31 ottobre 1985;

- sino al 30 settembre 1986, quando sono rilasciati dal 1o novembre al 31 dicembre 1985.

3. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3183/80, i diritti risultanti dai titoli di cui al paragrafo 2 non sono trasmissibili.

4. Per i titoli rilasciati in virtù del paragrafo 2, la cauzione è di:

- 30 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati fino al 31 dicembre 1985;

- 24 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati fra il 1o gennaio e il 30 aprile 1986 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

(4) GU n. L 330 del 18. 12. 1984, pag. 12.

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