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Document 31983R3420

    Regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983 relativo ai regimi d' importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario

    GU L 346 del 08/12/1983, p. 6–90 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/03/1994; abrogato e sostituito da 31994R0519

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3420/oj

    31983R3420

    Regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983 relativo ai regimi d' importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario

    Gazzetta ufficiale n. L 346 del 08/12/1983 pag. 0006 - 0090
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 19 pag. 0008
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0008


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3420/83 DEL CONSIGLIO del 14 novembre 1983 relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, nell'ambito della politica commerciale comune, è importante perfezionare il regime comune all'importazione nella Comunità dei prodotti provenienti dai paesi a commercio di Stato;

    considerando che, in tale prospettiva, il regolamento (CEE) n. 3286/80 del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativo ai regimi di importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato (1) ha fissato i regimi di importazione dei prodotti originari di questi paesi non liberalizzati a livello comunitario ed ha stabilito le modalità per determinare dei contingenti d'importazione e per modificare detti regimi d'importazione;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3286/80 ha istituito inoltre il quadro appropriato affinché siano effettuate consultazioni comunitarie per quanto concerne, da un lato, il perfezionamento del regime comune d'importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato e, dall'altro, la gestione degli accordi commerciali tra la Comunità e questi paesi;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3286/80 è stato modificato dalla decisione 81/248/CEE (2) e dal regolamento (CEE) n. 3424/82 (3);

    considerando che il regime d'importazione dei medesimi prodotti originari della Romania, approvato in seguito all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità e detto paese sul commercio di prodotti industriali è stato fissato separatamente dal regolamento (CEE) n. 3449/80 (4), modificato da regolamenti (CEE) n. 3799/81 (5) e (CEE) n. 585/83 (6);

    considerando che, per facilitare la comprensione e l'applicazione corretta di tutti questi testi, è opportuno codificarli nonché aggiornarli onde tener conto dei cambiamenti intervenuti successivamente alla loro adozione in altri atti comunitari relativi alla politica commerciale, ai quali essi si riferiscono e con cui sembra necessario uniformarli dal punto di vista tecnico,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I Prodotti contemplati

    Articolo 1

    1. Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti originari dei paesi a commercio di Stato enumerati nell'allegato I, ad eccezione: - dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dai paesi a commercio di Stato (7);

    - dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese (8);

    - dei prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3419/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, che stabilisce talune modalità d'applicazione dell'accordo tra la Comunità e la Romania sul commercio di prodotti industriali (9);

    - dei prodotti tessili soggetti ad un regime comune specifico di importazione, per quanto concerne i paesi a commercio di Stato cui si applica questo regime e durante il periodo di applicazione dello stesso;

    - dei prodotti destinati ad essere presentati o utilizzati in un'esposizione, fiera, congresso o manifestazione analoga.

    2. Il presente regolamento si applica con riserva delle disposizioni particolari eventualmente prese per l'applicazione di accordi con paesi a commercio di Stato.

    3. Il presente regolamento si applica in via complementare ai prodotti soggetti ad una regolamentazione che istituisce un'organizzazione comune dei mercati agricoli o ad una regolamentazione specifica adottata (1) GU n. L 353 del 29.12.1980, pag. 1. (2) GU n. L 115 del 27.4.1981, pag. 1. (3) GU n. L 361 del 22.12.1982, pag. 1. (4) GU n. L 360 del 29.12.1980, pag. 1. (5) GU n. L 380 del 31.12.1981, pag. 1. (6) GU n. L 71 del 17.3.1983, pag. 1. (7) GU n. L 195 del 5.7.1982, pag. 1. (8) GU n. L 195 del 5.7.1982, pag. 21. (9) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. sulla base dell'articolo 235 del trattato e applicabile alle merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli, nella misura in cui dette regolamentazioni permettano ancora agli Stati membri di applicare restrizioni quantitative all'importazione.

    4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti tessili di cui ai capitoli da 50 a 62 della tariffa doganale comune sono raggruppati in categorie conformemente all'allegato II.

    5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i paesi del Benelux sono considerati un solo Stato membro.

    TITOLO II Prodotti soggetti a restrizioni quantitative all'importazione

    Articolo 2

    1. L'immissione in libera pratica dei prodotti che figurano nell'allegato III originari dei paesi a commercio di Stato è sottoposta a restrizioni quantitative negli Stati membri indicati in detto allegato per questi stessi prodotti.

    2. L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione o di un documento equipollente rilasciato dalle competenti autorità degli Stati membri interessati, nei limiti che verranno definiti in conformità dell'articolo 3 o che sono stabiliti all'articolo 4.

    Articolo 3

    1. Anteriormente al 1° dicembre di ogni anno il Consiglio adotta, conformemente all'articolo 113 del trattato, i contingenti di importazione che gli Stati membri aprono per l'anno successivo nei confronti dei diversi paesi a commercio di Stato per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

    Questa disposizione non modifica le modalità che disciplinano, negli Stati membri, l'apertura e la gestione dei contingenti.

    2. Tuttavia, se a tale data il Consiglio non ha ancora preso una decisione in merito, i contingenti d'importazione in vigore sono provvisoriamente rinnovati per l'anno successivo. Tale rinnovo non comprende le modifiche attuate in via eccezionale, con una validità espressamente limitata all'anno in corso.

    In tal caso, prima del 1° marzo del nuovo anno il Consiglio adotta, conformemente all'articolo 113 del trattato, le modifiche che ritiene necessario apportare ai contingenti d'importazione oggetto di tale rinnovo.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, con gli opportuni mezzi, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative con le quali essi procedono sul piano nazionale all'apertura dei contingenti d'importazione fissati in conformità del presente regolamento.

    Articolo 4

    1. Nella gestione del regime d'importazione di cui agli articoli 2 e 3 gli Stati membri possono, fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, adottare le seguenti misure, senza dover avviare la procedura di modifica disposta all'articolo 7: a) Prodotti soggetti a restrizioni quantitative all'importazione in un solo Stato membro

    In base alle necessità economiche del mercato, lo Stato membro interessato può: i) per i prodotti contingentati, superare il volume dei contingenti;

    ii) per i prodotti non contingentati, aprire possibilità d'importazione.

    b) Prodotti soggetti a restrizioni quantitative in più Stati membri

    In caso d'urgenza e di necessità determinate dalle esigenze economiche del mercato, gli Stati membri interessati possono, per i prodotti cui si applicano restrizioni quantitative, soggetti o meno ad un contingente, aprire ulteriori possibilità d'importazione nei limiti annuali qui di seguito elencati: i) per i prodotti tessili elencati nell'allegato II, diversi da quelli del gruppo I, e soggetto a restrizioni quantitative in sette o più Stati membri : 5 % dell'eventuale contingente in caso di esaurimento, con la possibilità di raggiungere in ogni caso un valore di 50 000 ECU;

    ii) per i prodotti tessili di cui sopra, soggetti a restrizioni quantitative in un numero massimo di sei Stati membri e per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II : 20 % dell'eventuale contingente in caso di esaurimento, con la possibilità di raggiungere in ogni caso un valore di 100 000 ECU.

    2. Qualora uno Stato membro sia il solo a mantenere una restrizione quantitativa all'importazione e preveda di eliminare o sospendere tale limitazione, esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1. La misura prospettata non è oggetto di una consultazione preliminare ed è adottata dalla Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi.

    3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano più nei confronti di un determinato paese a commercio di Stato a decorrere dal momento in cui è autorizzata l'apertura di negoziati commerciali tra la Comunità e detto paese e sino alla firma dell'accordo negoziato, si applica solo, in tal caso, l'articolo 7.

    4. Ogni sei mesi gli Stati membri informano la Commissione, che a sua volta informa il comitato consultivo, previsto all'articolo 12, delle misure adottate in conformità del paragrafo 1. Le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), formano oggetto di informazione se sono raggiunti i limiti del 5 % e del 20 %.

    5. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, le misure prese dagli Stati membri in virtù dei paragrafi 1 e 2 costituiscono oggetto di consultazione a posteriori, in conformità dell'articolo 8.

    Articolo 5

    I prodotti importati nel territorio doganale della Comunità in regime di perfezionamento o in un altro tipo di regime d'importazione temporanea e dichiarati come destinati alla riesportazione da detto territorio tali e quali o in seguito a perfezionamento, non sono imputati ai contingenti né alle altre possibilità d'importazione aperte in conformità dell'articolo 4, a condizione che i prodotti in causa siano effettivamente riesportati.

    TITOLO III Prodotti liberalizzati

    Articolo 6

    L'importazione negli Stati membri dei prodotti non sottoposti al regime d'importazione di cui all'articolo 2 non è soggetta ad alcuna restrizione quantitativa.

    L'importazione di detti prodotti può essere soggetta ad un sistema di licenza automatica.

    TITOLO IV Modifica del regime d'importazione

    Articolo 7

    1. Qualora uno Stato membro ritenga opportuno apportare modifiche al regime d'importazione stabilito a norma del presente regolamento, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione precisando, tra l'altro, se la misura prospettata deve avere carattere eccezionale.

    2. Le modifiche del regime d'importazione sono adottate in conformità della procedura di cui agli articoli 8 e 9.

    Articolo 8

    1. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, la misura prospettata costituisce oggetto di consultazione preventiva in seno al comitato di cui all'articolo 12.

    2. La consultazione è intesa a valutare gli effetti della misura prospettata relativamente al perfezionamento del regime d'importazione comune e ad accertare che essa non pregiudichi il buon funzionamento del mercato comune. Se necessario, formano oggetto della consultazione altre soluzioni che tengano conto sia di questi obiettivi, sia della situazione particolare che ha provocato la richiesta dello Stato membro.

    3. Il comitato prenderà in considerazione particolarmente la situazione del settore economico in causa ed eventualmente il volume delle importazioni tradizionali.

    Articolo 9

    1. Se entro cinque giorni lavorativi a decorrere dall'informazione prevista all'articolo 7 la Commissione non richiede consultazioni ed alla scadenza di tale termine non ha ricevuto nessuna richiesta di consultazione da parte di uno Stato membro, essa prende immediatamente la misura prospettata.

    2. Negli altri casi, la consultazione deve essere aperta entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione dell'informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

    3. Se al termine della consultazione nessuno Stato membro né la Commissione hanno sollevato obiezioni, quest'ultima prende immediatamente la misura prospettata.

    4. Negli altri casi, entro venti giorni lavorativi dall'avvio delle consultazioni, la Commissione prende la misura prospettata oppure presenta al Consiglio, conformemente all'articolo 113 del trattato, una proposta relativa alle misure da prendere.

    In quest'ultimo caso, nell'attesa che il Consiglio abbia deliberato in conformità del paragrafo 6, lo Stato membro interessato soprassiede all'applicazione della misura prospettata, salvo quando si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 10.

    5. La decisione adottata dalla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 3 è comunicata senza indugio allo Stato membro interessato.

    La decisione adottata dalla Commissione a norma del paragrafo 4, primo comma, è comunicata senza indugio al Consiglio e agli Stati membri.

    Le decisioni della Commissione sono d'applicazione immediata, fatto salvo il paragrafo 8.

    6. Il Consiglio, qualora sia adito dalla Commissione, delibera a maggioranza qualificata.

    7. Fatto salvo il paragrafo 8, lo Stato membro che nel corso della consultazione abbia sollevato un'obiezione sulla misura prospettata può deferire la decisione della Commissione al Consiglio entro un mese dalla data di comunicazione di detta decisione.

    Entro due mesi dalla data in cui è stato adito, il Consiglio decide a maggioranza qualificata se modificare o abrogare la decisione della Commissione.

    8. Quando la decisione della Commissione comprende misure volte a rendere più elastico il regime d'importazione, essa è applicabile a decorrere dal sesto giorno lavorativo successivo a quello della sua comunicazione, a meno che uno Stato membro che nel corso della consultazione abbia sollevato un'obiezione sulla misura prospettata la deferisca al Consiglio. In questo caso, il Consiglio decide in conformità del paragrafo 7, secondo comma. La decisione della Commissione è applicabile se il Consiglio non ha deciso alla scadenza del termine previsto.

    9. Le modifiche apportate al regime d'importazione in conformità dei paragrafi 1, 3 e 4 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    10. La Commissione pubblica periodicamente la versione aggiornata degli allegati del presente regolamento, sulla base delle modifiche che il Consiglio o essa stessa hanno adottato.

    Articolo 10

    In casi di particolare urgenza, gli Stati membri possono applicare misure volte a ridurre le possibilità di importazione mediante: - la revoca della liberalizzazione di uno o più prodotti,

    - l'abolizione o la riduzione di un contingente,

    previa presentazione della domanda di modifica di cui all'articolo 7, ma senza attendere un'eventuale consultazione richiesta in conformità dell'articolo 8.

    Tali misure sono applicabili fino all'entrata in vigore della decisione della Commissione o del Consiglio, se quest'ultimo è stato adito in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4.

    Articolo 11

    Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non costituisce ostacolo all'adozione o all'applicazione, da parte di uno Stato membro, di divieti o di restrizioni quantitative all'importazione, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

    TITOLO V Comitato consultivo

    Articolo 12

    1. È istituito un comitato consultivo, in appresso denominato «comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

    2. IL comitato è adito dal presidente, su iniziativa del medesimo o su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

    Articolo 13

    Fatte salve le consultazioni di cui agli articoli 8 e 9, il comitato può: - esaminare i problemi connessi all'applicazione del presente regolamento e relativi alla gestione dei regimi di importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato;

    - trattare i problemi relativi alla gestione degli accordi commerciali tra la Comunità e tali paesi terzi.

    TITOLO VI Disposizioni finali

    Articolo 14

    Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 3286/80 e (CEE) n. 3424/82 nonché la decisione 81/248/CEE.

    Articolo 15

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1983.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. SIMITIS

    ALLEGATO I

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    ALLEGATO II ELENCO DEI PRODOTTI L'espressione «indumenti per bambini piccoli (bébés)» include anche gli indumenti per ragazzo fino alla misura commerciale 86 compresa.

    GRUPPO I A

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    GRUPPO I B

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    GRUPPO II A

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    GRUPPO II B

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    GRUPPO III A

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    GRUPPO III B

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    GRUPPO III C

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    GRUPPO IV

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    GRUPPO V

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    ALLEGATO III

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    + = helt undergivet kvantitative restriktioner.

    - = delvist undergivet kvantitative restriktioner. For den nøjagtige betegnelse for varen, se noten på side 82.

    (*) = de kvantitative restriktioner anført med asterisk er suspenderet over for Rumænien i henhold til protokollen, som er bilag til aftalen EØF-Rumænien om handel med industriprodukter af 28. juli 1980.

    + = vollständig unter mengenmäßigen Beschränkungen.

    - = teilweise unter mengenmäßigen Beschränkungen. Bzgl. der genauen Bezeichnung der Ware siehe Anmerkung auf Seite 82.

    (*) = die mit einem (*) bezeichneten mengenmäßigen Beschränkungen sind Rumänien gegenüber gemäß Protokoll im Anhang zu dem Abkommen EWG-Rumänien vom 28. Juli 1980 über den Handel mit industriellen Erzeugnissen ausgesetzt. >PIC FILE= "T0023229">

    + = completely under quantitative restrictions.

    - = partially under quantitative restrictions. For exact description of the product, see note on page 82.

    (*) = quantitative restrictions marked with an asterisk have been suspended in respect of Romania in accordance with the Protocol annexed to the EEC-Romania Agreement on trade in industrial products of 28 July 1980.

    + = totalement sous restrictions quantitatives.

    - = partiellement sous restrictions quantitatives. Pour la désignation exacte du produit, voir note à la page 82

    (*) = les restrictions quantitatives marquées d'un astérisque sont suspendues à l'égard de la Roumanie conformément au protocole annexé à l'accord CEE-Roumanie, du 28 juillet 1980, sur le commerce de produits industriels.

    + = interamente sotto restrizione quantitativa.

    - = parzialmente sotto restrizione quantitativa. Per la designazione esatta del prodotto riferirsi alle note a pagina 82.

    (*) = le restrizioni quantitative indicate con un asterisco sono sospese, nei confronti della Romania, conformemente al protocollo allegato all'accordo CEE-Romania del 28 luglio 1980 sul commercio di prodotti industriali.

    + = volledig onder kwantitatieve beperkingen.

    - = gedeeltelijk onder kwantitatieve beperkingen. Voor de juiste omschrijving van het produkt, zie voetnoot op bladzijde 82.

    (*) = de kwantitatieve beperkingen voorzien van een sterretje worden opgeheven t.o.v. Roemenië conform Protocol gehecht aan het Akkoord EEG-Roemenië van 28 juli 1980 inzake de handel in industrieprodukten.

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    NB : Hvad angår produkter omfattet af Fællesskabets aftaler om handel med tekstiler med Bulgarien, Kina, Ungarn, Polen Rumænien og Tjekkoslovakiet, erstattes de nedenfor anførte regionale importordninger over for disse lande med de fælles importordninger fastsat i aftalerne (jf. forordningens artikel 1, stk. 1, tredje afsnit).

    NB : Für die durch die Abkommen über den Handel mit Textilwaren zwischen der Gemeinschaft und Bulgarien, China, Ungarn, Polen, Rumänien und der Tschechoslowakei erfaßten Erzeugnisse werden die nachfolgenden regionalen Einfuhrregelungen den genannten Ländern gegenüber durch die in den betreffenden Abkommen vorgesehenen gemeinsamen Einfuhrregelungen ersetzt (vgl. Artikel 1, Absatz 1, dritter Gedankenstrich der Verordnung). >PIC FILE= "T0023259">

    NB : As concerns products covered by the Community's Agreements on trade in textile products with Bulgaria, China, Hungary, Poland, Romania and Czechoslovakia, the regional import regimes mentioned below are replaced, with regard to those countries, by the common import regimes as provided for in those Agreements (i.e. the third subparagraph of Article 1 (1) of the Regulation).

    NB : En ce qui concerne les produits couverts par les accords entre la Communauté et la Bulgarie, la Chine, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Tchécoslovaquie, sur le commerce des produits textiles, les régimes régionaux d'importation indiqués ci-après sont remplacés, à l'égard desdits pays, par les régimes communs d'importation prévus par lesdits accords (voir article 1er paragraphe 1 troisième tiret du règlement).

    NB : Per quanto attiene ai prodotti coperti dagli accordi tra la Comunità e la Bulgaria, la Cecoslovacchia, la Cina, la Polonia, la Romania e l'Ungheria sul commercio di prodotti tessili, i regimi regionali di importazione indicati qui di seguito sono sostituiti, nei confronti di detti paesi, dai regimi comuni di importazione previsti dai suddetti accordi (vedi articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento).

    NB : Voor de produkten die vallen onder de overeenkomsten tussen de Gemeenschap enerzijds en Bulgarije, China, Hongarije, Polen, Roemenië en Tsjechoslowakije anderzijds betreffende de handel in textielprodukten, zijn de hierna vermelde regionale invoerregelingen ten opzichte van de bovengenoemde landen vervangen door de gemeenschappelijke invoerregelingen voorzien door genoemde overeenkomsten (vgl. artikel 1, lid 1, derde streepje, van de verordening).

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    Note

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