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Document 31983R1615

Regolamento (CEE) n. 1615/83 della Commissione del 15 giugno 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1602/82, che stabilisce i coefficienti da applicare all' aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto (prunes d' Ente)

GU L 159 del 17/06/1983, p. 48–48 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/1615/oj

31983R1615

Regolamento (CEE) n. 1615/83 della Commissione del 15 giugno 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1602/82, che stabilisce i coefficienti da applicare all' aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto (prunes d' Ente)

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 17/06/1983 pag. 0048 - 0048


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1615/83 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 1602/82, che stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innestro (prunes d'Ente)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1088/83 (2), in particolare l'articolo 3 quater,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1602/82 della Commissione (3) ha stabilito i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto (prunes d'Ente) per la campagna di commercializzazione 1982/1983;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che è opportuno mantenere invariati tali coefficienti per la campagna di commercializzazione 1983/1984;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1602/82 i termini « campagna di commercializzazione 1982/1983 » sono sostituiti con i termini « campagna di commercializzazione 1983/1984 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 5. 5. 1983, pag. 16.

(3) GU n. L 179 del 23. 6. 1982, pag. 16.

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