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Document 31983R0614

    Regolamento (CEE) n. 614/83 della Commissione del 15 marzo 1983 relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux e nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 72 del 18/03/1983, p. 28–29 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/614/oj

    31983R0614

    Regolamento (CEE) n. 614/83 della Commissione del 15 marzo 1983 relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux e nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

    Gazzetta ufficiale n. L 072 del 18/03/1983 pag. 0028 - 0029


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 614/83 DELLA COMMISSIONE

    del 15 marzo 1983

    relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux e nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2007/82 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafi 4 e 5,

    considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/79 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi;

    considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 1977/82 (3), (CEE) n. 2257/82 (4) e (CEE) n. 423/83 (5) della Commissione, sono stati stabiliti limiti quantitativi provvisori per l'importazione in alcune regioni della Comunità di alcuni prodotti tessili originari della Cina in attesa dei risultati delle consultazioni avviate;

    considerando che dette consultazioni hanno consentito di giungere ad un risultato reciprocamente accettabile e che in conseguenza è opportuno stabilire limiti quantitativi definitivi per alcuni prodotti per l'anno 1983, abrogando i limiti quantitativi provvisori;

    considerando che le quantità di prodotti in questione esportate dalla Cina tra il 1o gennaio 1983 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dedotte dai limiti quantitativi rispettivamente stabiliti per il 1983;

    considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'importazione nel Benelux e nel Regno Unito dei prodotti originari della Cina di cui alla categoria riportata in allegato è soggetta al limite quantitativo stabilito nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

    Articolo 2

    1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso il Benelux e il Regno Unito prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione di un certificato d'imbarco attestante che la spedizione ha effettivamente avuto luogo prima di detta data.

    2. Tutti i prodotti spediti dalla Cina a decorrere dal 1o gennaio 1983 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

    3. Le importazioni dei prodotti spediti dalla Cina verso il Benelux e il Regno Unito dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette al sistema del duplice controllo previsto all'articolo 1 dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3061/79.

    Articolo 3

    I regolamenti (CEE) n. 1977/82 e (CEE) n. 2257/82 sono abrogati.

    Il regolamento (CEE) n. 423/83 è abrogato per quanto riguarda il Benelux per la categoria 73 e per quanto riguarda il Regno Unito per la categoria 82.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica fino al 31 dicembre 1983.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1983.

    Per la Commissione

    Wilhelm HAFERKAMP

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.

    (2) GU n. L 216 del 24. 7. 1982, pag. 1.

    (3) GU n. L 214 del 22. 7. 1982, pag. 9.

    (4) GU n. L 240 del 14. 8. 1982, pag. 21.

    (5) GU n. L 51 del 24. 2. 1982, pag. 20.

    ALLEGATO

    1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // Cate- goria // Numero della tariffa doganale comune // Codice Nimexe (1983) // Designazione delle merci // Stati membri // Unità // Limiti quantitativi dal 1o gennaio al 31 dicembre 1983 // // // // // // // // // // // // // // // 73 // 60.05 A II b) 3 // 60.05-16; 17; 19 // Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali // BNL // 1 000 pezzi // 150 // // // // // // // // 82 // 60.04 B IV a) c) // 60.04-38; 60 // Sottovesti a maglia non elastica né gommata: B. di altre materie tessili: Sottovesti, non per bambini piccoli (bébés), a maglia non elastica né gommata, di lana, di peli fini o di fibre tessili artificiali // UK // Tonnellate // 55 // // // // // // //

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