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Document 31983R0604

Regolamento (CEE) n. 604/83 del Consiglio del 14 marzo 1983 relativo al regime all' importazione applicabile dal 1983 al 1986 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

GU L 72 del 18/03/1983, p. 3–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/604/oj

31983R0604

Regolamento (CEE) n. 604/83 del Consiglio del 14 marzo 1983 relativo al regime all' importazione applicabile dal 1983 al 1986 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 18/03/1983 pag. 0003 - 0004
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 9 pag. 0269
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 9 pag. 0269


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 604/83 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1983

relativo al regime all'importazione applicabile dal 1983 al 1986 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che con la decisione 82/495/CEE (3) il Consiglio ha approvato un accordo di cooperazione con la Tailandia, che contiene l'impegno di quest'ultima di limitare le proprie esportazioni di manioca nella Comunità;

considerando che con la decisione 82/496/CEE (4) il Consiglio ha approvato un accordo in forma di scambio di lettere con l'Indonesia, nella sua qualità di principale paese fornitore a titolo del GATT;

considerando che con la decisione 82/497/CEE (5) il Consiglio ha approvato un accordo in forma di scambio di lettere con il Brasile, nella sua qualità di negoziatore iniziale a titolo del GATT;

considerando che detti accordi con l'Indonesia e il Brasile costituiscono il risultato di negoziati condotti conformemente all'articolo XXVIII del GATT per sospendere temporaneamente, fino al 31 dicembre 1986, la concessione tariffaria fatta dalla Comunità per l'importazione dei prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune; che questi accordi autorizzano la Comunità a sospendere la concessione in questione;

considerando che la Comunità si è impegnata nei confronti delle parti contraenti del GATT ad ammettere, durante il periodo della sospensione del consolidamento esistente, determinati quantitativi dei prodotti in questione a un prelievo limitato al 6 % ad valorem; che, in virtù della clausola della nazione più favorita, la Comunità deve riservare un trattamento analogo ai paesi terzi non membri del GATT beneficiari della suddetta clausola;

considerando che, in virtù delle sue disposizioni preliminari, il regolamento (CEE) n. 950/68 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3000/82 (7), estende a tutti i paesi terzi il beneficio del dazio convenzionale; che occorre quindi derogare a detta regola per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune - radici di manioca, d'arrow-root e di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci - la riscossione del prelievo all'importazione limitato al 6 % ad valorem è applicabile soltanto ai quantitativi fissati annualmente come segue, per paese terzo d'origine:

a) Tailandia: quantitativi per gli anni 1983, 1984, 1985 e 1986 risultanti dall'accordo approvato con la decisione 82/495/CEE,

b) Indonesia: 750 000 tonnellate per il 1983 e quantitativi risultanti dall'accordo approvato con la decisione 82/496/CEE per gli anni 1984, 1985 e 1986,

c) altre attuali parti contraenti del GATT, esclusa la Tailandia: 132 355 tonnellate per il 1983 e quantitativi risultanti dall'accordo approvato con la decisione 82/497/CEE per gli anni 1984, 1985 e 1986,

d) altri paesi terzi diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c): 370 000 tonnellate nel 1983; quantitativi che saranno fissati per gli anni 1984, 1985 e 1986 dal Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (8).

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 950/68 è modificato come indicato nell'allegato.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 3298/82 (1) è abrogato.

I quantitativi per i quali sono stati attribuiti certificati di importazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 3298/82 sono detratti dai quantitativi indicati all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

(1) GU n. C 322 dell'8. 12. 1982, pag. 7.

(2) GU n. C 68 del 14. 3. 1983, pag. 106.

(3) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 52.

(4) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 56.

(5) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 58.

(6) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(7) GU n. L 318 del 15. 11. 1982, pag. 1.

(8) GU n. L 281 dell'1. 1. 1975, pag. 1.

(1) GU n. L 349 del 9. 12. 1982, pag. 15.

ALLEGATO

Il testo della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune è sostituito dal testo seguente:

1.2.3,4 // // // // Numero della tariffa // Designazione delle merci // Aliquota dei dazi 1.2.3.4 // // // autonomi % o prelievi (P) // convenzionali % // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // // // // // // // // // 07.06 // Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago: // // // // A. Radici di manioca, d'arrow-root e di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci: // // // // I. anche secchi o tagliati in pezzi o a fette, ma non altrimenti trasformati // 6 (P) // (c) // // II. altri, compresi gli agglomerati (pellets) // 6 (P) // (c) // // // //

(c) 6 % ad valorem a determinate condizioni.

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