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Document 31983D0138
83/138/EEC: Commission Decision of 25 March 1983 concerning certain measures to prevent the spread of African swine fever
83/138/CEE: Decisione della Commissione del 25 marzo 1983 concernente talune misure di protezione contro la peste suina africana
83/138/CEE: Decisione della Commissione del 25 marzo 1983 concernente talune misure di protezione contro la peste suina africana
GU L 93 del 13/04/1983, p. 17–18
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(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1992; abrogato da 31992D0451
83/138/CEE: Decisione della Commissione del 25 marzo 1983 concernente talune misure di protezione contro la peste suina africana
Gazzetta ufficiale n. L 093 del 13/04/1983 pag. 0017 - 0018
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 27 pag. 0133
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 27 pag. 0133
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 1983 concernente talune misure di protezione contro la peste suina africana (83/138/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE (2), in particolare l'articolo 9, vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE, in particolare l'articolo 8, vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (4), modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE (5), in particolare l'articolo 7, considerando che la peste suina africana è stata constatata in una parte limitata del territorio italiano; considerando che tale epizoozia costituisce una minaccia per il patrimonio zootecnico degli altri Stati membri a causa degli scambi di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carne suina; considerando che occorre pertanto che gli altri Stati membri adottino i provvedimenti atti a garantire la loro salvaguardia per tutto il tempo necessario e fino alla scomparsa dell'epizoozia; considerando che i provvedimenti adottati dalle autorità italiane permettono di ridurre l'incidenza della malattia a talune regioni; che è quindi opportuno limitare le misure restrittive alle sole spedizioni da tali regioni; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri vietano l'introduzione sul loro territorio di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carne suina, che non abbiano subito il trattamento previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 80/215/CEE, provenienti dalle seguenti regioni italiane: regione del Piemonte, regione autonoma di Sardegna. Articolo 2 1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio che accompagna i suini spediti dall'Italia deve essere completato dalla seguente menzione: « Animali conformi alla decisione della Commissione del 25 marzo 1983 ». 2. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (6), che accompagna le carni suine spedite dall'Italia deve essere completato dalla seguente menzione: « Carni conformi alla decisione della Commissione del 25 marzo 1983 ». 3. Il certificato sanitario, previsto dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (7), che accom pagna i prodotti a base di carne suina di cui all'articolo 1, spediti dall'Italia, deve essere completato dalla seguente menzione: « Prodotti conformi alla decisione della Commissione del 25 marzo 1983 ». Articolo 3 La Commissione segue l'evoluzione della situazione in funzione della quale la presente decisione sarà eventualmente modificata. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. (2) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 57. (3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24. (4) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4. (5) GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20. (6) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. (7) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.