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Document 31981R3658
Council Regulation (EEC) No 3658/81 of 15 December 1981 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 351/79 concerning the addition of alcohol to products in the wine sector
Regolamento (CEE) n. 3658/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l' aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo
Regolamento (CEE) n. 3658/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l' aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo
GU L 366 del 22/12/1981, p. 1–2
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989
Regolamento (CEE) n. 3658/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l' aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 366 del 22/12/1981 pag. 0001 - 0002
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0241
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0241
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3658/81 DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1981 recante quarta modifica del regolamento ( CEE ) n . 351/79 concernente l ' aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3577/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 42 , paragrafo 2 , vista la proposta della Commissione , considerando che , in attesa che vengano adottate norme destinate a completare o armonizzare le definizione dei vini frizzanti e dei prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune , è opportuno prorogare di un anno le disposizioni di cui all ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 351/79 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3196/80 ( 4 ) ; che l ' esperienza acquisita mostra d ' altronde che una tale proroga non rischia di creare inconvenienti ; considerando che non sussistono più le condizioni che possono giustificare l ' aggiunta di alcole ai vini da tavola ed ai v.q.p.r.d . spediti verso le parti non europee degli Stati membri ; che è dunque indicato porre fine all ' autorizzazione data in tal senso con l ' articolo 1 , punto 1 , del regolamento ( CEE ) n . 351/79 , pur prevedendo un breve periodo transitorio che permetta a tutti gli operatori interessati di adeguarsi alle nuove disposizioni , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CEE ) n . 351/79 , è modificato come segue : 1 . Il testo dell ' articolo 1 , punto 1 ; è sostituito dal testo seguente : « 1 . I vini da tavola e i v.q.p.r.d . qualora condizioni climatiche o abitudini di consumo richiedano un ' aggiunta di alcole e quando - sono esportati verso i paesi terzi , oppure - sono spediti verso le parti non europee degli Stati membri , purchù non siano rispediti verso le parti europee degli Stati membri » . 2 . Nelle versioni francese a greca dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , dopo i termini « 95 % » , « 52 % » e « 80 % » è inserito il termine « vol » . 3 . Il testo dell ' articolo 4 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 4 1 . L ' articolo 1 , punto 1 , secondo trattino è applicabile fino al 31 agosto 1982 . 2 . Sono applicabili fino al 31 dicembre 1982 : - l ' articolo 1 , punto 2 , lettera b ) , e punto 3 ; - l ' articolo 2 , paragrafo 1 , secondo comma , nella misura in cui si riferisce ai prodotti di cui all ' articolo 1 , punto 2 , lettera b ) ; - l ' articolo 2 , paragrafo 2 , nella misura in cui si riferisce ai prodotti di cui all ' articolo 1 , punto 3 » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 15 dicembre 1981 . Per il Consiglio Il Presidente P . WALKER ( 1 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 359 del 15 . 12 . 1981 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 90 . ( 4 ) GU n . L 333 dell ' 11 . 12 . 1980 , pag . 6 .