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Document 31981R1569

    Regolamento (CEE) n. 1569/81 del Consiglio, del 1° giugno 1981, che dispone per il 1981 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna

    GU L 154 del 13/06/1981, p. 1–9 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1569/oj

    31981R1569

    Regolamento (CEE) n. 1569/81 del Consiglio, del 1° giugno 1981, che dispone per il 1981 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna

    Gazzetta ufficiale n. L 154 del 13/06/1981 pag. 0001


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1569/81 DEL CONSIGLIO

    del 1° giugno 1981

    che dispone per il 1981 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    considerando che il 15 aprile 1980 la Comunità e la Spagna hanno firmato un accordo quadro sulla pesca ( 3 ) che , a norma dell ' articolo 12 , si applica dalla data della firma ;

    considerando che la Comunità ha approvato detto accordo con il regolamento ( CEE ) n . 3062/80 ( 4 ) ;

    considerando che la Comunità e la Spagna si sono consultate , secondo la procedura fissata nell ' accordo , sulle condizioni di esercizio della pesca da applicare alle navi di ciascuna delle parti nella zona di pesca dell ' altra parte durante il 1981 ;

    considerando che , in seguito a queste consultazioni , la delegazione della Comunità si è impegnata a raccomandare alle proprie autorità di emanare per il periodo considerato taluni provvedimenti che autorizzano l ' esercizio della pesca da parte delle navi spagnole nelle zone di pesca degli Stati membri che sono oggetto della normativa comunitaria sulla pesca ;

    considerando che l ' esercizio della pesca da parte di navi spagnole in tali zone è stato autorizzato per il mese di gennaio 1981 , in virtù del regolamento ( CEE ) n . 3305/80 ( 5 ) , e per il periodo dal 4 marzo al 31 maggio 1981 , a norma del regolamento ( CEE ) n . 554/81 ( 6 ) ; che è opportuno imputare le catture effettuate a titolo di questi regolamenti sui contingenti stabiliti per l ' intero 1981 ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Le sole catture che le navi battenti bandiera della Spagna sono autorizzate ad effettuare nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 nella zona di pesca degli Stati membri che si estende fino a 200 miglia nautiche e che forma oggetto della normativa comunitaria sulla pesca sono quelle di cui all ' allegato I , effettuate nel limite dei quantitativi ivi indicati e secondo le condizioni previste dal presente regolamento .

    Articolo 2

    1 . L ' esercizio delle attività di pesca è subordinato all ' esistenza a bordo di una licenza , rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità , nonchù al rispetto delle misure di conservazione e di controllo e delle altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all ' articolo 1 .

    2 . Il numero delle licenze che possono essere rilasciate alle navi battenti bandiera dalla Spagna è fissato all ' allegato I , punto 3 .

    3 . Ogni nave può detenere una sola licenza .

    4 . I capitani delle navi che sono in possesso di una licenza devono rispettare le condizioni peciali previste dall ' allegato II . Tali condizioni sono parte integrante della licenza . Tuttavia , nel caso delle navi in possesso di una licenza di cui all ' allegato I , punto 3 , lettera d ) o g ) , devono essere rispettati soltanto i punti 1 e 2 delle condizioni speciali previste dall ' allegato II .

    Articolo 3

    1 . All ' atto del deposito di una richiesta di licenza di cui all ' allegato I , punto 3 , lettere a ) , b ) , c ) e g ) , presso la Commissione , devono essere fornite le seguenti informazioni :

    a ) nome della nave ;

    b ) numero d ' immatricolazione ;

    c ) lettere e cifre esterne d ' identificazione ;

    d ) porto d ' immatricolazione ;

    e ) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore ;

    f ) stazza lorda e lunghezza fuoritutto ;

    g ) potenza del motore ;

    h ) indicativo di chiamata e frequenza radio ;

    i ) metodo di pesca previsto ;

    j ) zona di pesca prevista ;

    k ) specie di pesci che si intendono catturare ;

    l ) periodo per il quale è chiesta la licenza .

    2 . Ciascuna licenza è valida per una sola nave . Se diverse navi partecipano alla stessa operazione di pesca , ognuna deve essere munita di una licenza che indica tale metodo di pesca .

    3 . Tuttavia , per la pesca di cui all ' allegato I , punto 3 , lettere b ) e c ) , può essere rilasciata , su richiesta , una sola licenza per due navi le cui caratteristiche segnaletiche siano indicate simultaneamente nella licenza .

    Per ciascuno di questi tipi di pesca , le autorità spagnole presentano un elenco comprendente un numero di navi che non supera quello fissato all ' allegato I , punto 3 , ultima colonna , indicando per quali navi è richiesta una licenza o una licenza raggruppata e , se del caso , la durata richiesta di validità .

    4 . Ciascuna nave può detenere una sola licenza .

    Articolo 4

    1 . Le licenze di cui all ' allegato I , punto 3 , lettera d ) , possono essere rilasciate soltanto per navi figuranti in un elenco delle navi che possono utilizzare tali licenze nel corso del 1981 . L ' elenco reca per ogni nave le informazioni seguenti :

    - nome della nave ;

    - numero d ' immatricolazione ;

    - lettere e cifre esterne d ' identificazione ;

    - porto d ' immatricolazione ;

    - nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore ;

    - stazza lorda e lunghezza fuoritutto ;

    - indicativo di chiamata e frequenza radio .

    2 . Le licenze di cui all ' allegato I , punto 3 , lettera d ) , possono essere utilizzate soltanto da navi figuranti in un programma periodico . Tale programma indica il nome e il numero d ' immatricolazione di tutte le navi autorizzate ad utilizzare una di tali licenze nel periodo coperto , nonchù le date di utilizzazione per nave .

    Un programma periodico è valido per un periodo di almeno un mese e deve essere presentato almeno quattro giorni lavorativi prima dell ' inizio del periodo cui esso si riferisce . La durata di utilizzazione di una licenza da parte di una nave , prevista nel programma periodico , non può essere inferiore a due giorni . La Commissione approva le diverse parti di un programma periodico un giorno lavorativo prima della loro entrata in vigore prevista .

    Articolo 5

    1 . Le licenze di cui all ' allegato I , punto 3 , lettera e ) , possono essere rilasciate soltanto per navi figuranti in un elenco delle navi che possono utilizzare tali licenze durante il periodo compreso fra il 1° marzo ed il 30 giugno 1981 . Tale elenco reca per ogni nave le informazioni seguenti :

    - nome della nave ;

    - numero d ' immatricolazione ;

    - lettere e cifre esterne d ' identificazione ;

    - porto d ' immatricolazione ;

    - nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore ;

    - stazza lorda e lunghezza fuoritutto ;

    - potenza del motore ;

    - indicativo di chiamata e frequenza radio .

    2 . Le licenze di cui all ' allegato I , punto 3 , lettera e ) , possono essere utilizzate soltanto da navi figuranti in un elenco periodico . Tale elenco indica per ciascuna delle 160 licenze il nome e il numero d ' immatricolazione di ciascuna delle navi autorizzate ad utilizzarle nel periodo coperto dall ' elenco . Un elenco periodico è valido per un periodo di almeno due settimane e deve essere presentato almeno quattro giorni lavorativi prima dell ' inizio del relativo periodo . L ' elenco non può prevedere l ' utilizzazione alternativa di ciascuna licenza da parte di più di tre navi . Ogni nave può beneficiare soltanto di una licenza nel periodo coperto dall ' elenco . La Commissione approva un elenco periodico al più tardi un giorno lavorativo prima della sua entrata in vigore prevista .

    Articolo 6

    1 . Malgrado le disposizioni degli articoli 4 e 5 , la modifica dei programmi ed elenchi periodici può essere chiesta per navi per le quali si siano prodotti casi di forza maggiore che impediscano l ' utilizzazione della licenza nel periodo previsto . Le navi interessate sono autorizzate a pescare soltanto dopo conferma data dalla Commissione entro un termine massimo di 36 ore , giorni festivi esclusi .

    2 . Qualora la Commissione non sia in possesso di un nuovo programma periodico o di un nuovo elenco periodico nei quattro giorni lavorativi prima della scadenza dell ' elenco o del programma precedenti , le disposizioni valide per l ' ultima settimana coperta si applicano per una settimana supplementare .

    Articolo 7

    Le licenze diverse da quelle di cui all ' allegato I , punto 3 , lettera g ) , possono essere invalidate se il quinto e il ventesimo giorno di ogni mese la Commissione non dispone dei dati , comunicati dalle competenti autorità spagnole , sulle catture effettuate da ogni nave e sugli sbarchi effettuati in ciascun porto durante la quindicina precedente .

    Articolo 8

    1 . È vietata la pesca con reti da imbrocco .

    2 . Le navi non possono avere a bordo alcun attrezzo di pesca diverso da quelli necessari per l ' esercizio della pesca alla quale sono autorizzati .

    Articolo 9

    1 . Le catture accessorie sono autorizzate nei limiti dei quantitativi indicati all ' allegato I , punto 2 .

    2 . Le navi in possesso di una licenza che autorizza la pesca del tonno non possono pescare alcun prodotto della pesca diverso dai tonnidi ; esse non possono avere a bordo alcun prodotto della pesca diverso dai tonnidi , tranne le acciughe destinate a servire da esca viva .

    3 . Le navi in possesso di una licenza che autorizza la pesca del pesce castagna non possono pescare alcun prodotto della pesca diverso da queste specie ; essi non possono avere a bordo alcun prodotto della pesca diverso dal pesce castagna .

    Articolo 10

    1 . Le licenze di cui all ' allegato I , punto 3 , lettera e ) , sono valide fino al 30 giugno 1981 , quelle di cui alla lettera f ) per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1981 .

    2 . Le licenze di cui all ' allegato I , punto 3 , lettera b ) , sono valide per il periodo dal 1° al 31 gennaio 1981 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1981 .

    3 . Nessuna licenza è valida nel periodo dal 1° febbraio al 3 marzo 1981 . In questo periodo è vietata qualsiasi attività di pesca effettuata da navi battenti bandiera della Spagna nella zona di cui all ' articolo 1 .

    Articolo 11

    1 . Le licenze di cui all ' allegato I , punto 1 , lettere a ) , b ) , c ) e g ) , sono valide per un periodo di almeno due mesi a decorrere dal primo giorno di un mese e sino all ' ultimo giorno di un mese . Le domande devono essere presentate al più tardi 15 giorni prima della data dalla quale si intende far decorrere la validità . Tuttavia le licenze la cui validità decorre dal 1° maggio o dal 1° giugno 1981 possono essere valide per un periodo di un mese .

    2 . La validità delle licenze può essere prorogata alle condizioni fissate al paragrafo 1 .

    3 . Le licenze possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove licenze . L ' annullamento decorre dal primo giorno del mese seguente la restituzione delle licenze alla Commissione .

    Le nuove licenze sono rilasciate conformemente al paragrafo 1 .

    Articolo 12

    La validità delle licenze di cui all ' allegato I , punto 3 , lettere a ) , e ) e f ) , scade non appena si sia constatato che i quantitativi di cui all ' allegato I , punto 1 , sono esauriti .

    Articolo 13

    1 . Qualora non siano stati rispettati per una determinata nave gli obblighi contemplati dal presente regolamento , la licenza può essere revocata .

    2 . In caso di contravvenzione al presente regolamento in quanto una nave sprovvista di valida licenza , appartenente a un armatore che possegga una o più altre navi per le quali siano state rilasciate licenze di pesca , peschi nella zona di cui all ' articolo 1 , una di queste licenze può essere revocata .

    3 . Alle navi che esercitino la pesca di cui all ' allegato I , punto 3 , lettera a ) , per le quali non siano stati rispettati gli obblighi contemplati dai regolamenti ( CEE ) n . 3305/80 o ( CEE ) n . 554/81 o dal presente regolamento , non viene rilasciata alcuna licenza per un periodo da quattro a dodici mesi a decorrere dalla data in cui sia stata commessa l ' infrazione .

    4 . Alle navi che esercitino uno dei tipi di pesca di cui all ' allegato I , punto 3 , lettere b ) , c ) , d ) , f ) e g ) , per le quali non siano stati rispettati gli obblighi contemplati dai regolamenti ( CEE ) n . 3305/80 o ( CEE ) n . 554/81 o dal presente regolamento , non è rilasciata alcuna licenza per un periodo da due a quattro mesi a decorrere dalla data in cui sia stata commessa l ' infrazione .

    5 . Nei periodi indicati ai paragrafi 3 e 4 , non è rilasciata alcuna licenza a una nave appartenente a un armatore che possegga una nave alla quale sia stata revocata una licenza .

    Articolo 14

    1 . La pesca non può essere esercitata in una zona , all ' interno delle divisioni CIEM VI e VII , situata a sud di 56° 30' latitudine nord , ad est di 12° longitudine ovest e a nord di 50° 30' latitudine nord .

    2 . La pesca prevista nell ' allegato I , punto 3 , lettera d ) , non può essere esercitata ad est di 1° 48' longitudine ovest .

    Articolo 15

    Le competenti autorità degli Stati membri prendono le misure atte a garantire l ' osservanza del presente regolamento , comprese le visite periodiche delle navi .

    Articolo 16

    In caso d ' infrazione debitamente accertata , gli Stati membri segnalano immediatamente alla Commissione il nome della nave in questione , nonchù le misure eventualmente applicate .

    Articolo 17

    Il regolamento ( CEE ) n . 554/81 è abrogato .

    Articolo 18

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 1° giugno 1981 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    D . F . van der MEI

    ( 1 ) GU n . C 104 del 6 . 5 . 1981 , pag . 2 .

    ( 2 ) Parere espresso l ' 8 maggio 1981 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

    ( 3 ) GU n . C 263 del 10 . 10 . 1980 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 322 del 28 . 11 . 1980 , pag . 3 .

    ( 5 ) GU n . L 344 del 19 . 12 . 1980 , pag . 33 .

    ( 6 ) GU n . L 57 del 4 . 3 . 1981 , pag . 1 .

    ALLEGATO

    1 . Contingenti di pesca

    Specie * Divisioni CIEM * Quantitativi ( in tonnellate ) *

    Nasello * VI * 1 230 *

    * VII * 4 200 *

    * VIII * 5 070 ( 1 ) *

    Altre specie costituenti catture accessorie della pesca diretta del nasello * VI * 2 460 *

    * VII * 8 400 *

    * VIII * 10 140 *

    Acciuga * VIII * 29 000 ( 2 ) *

    Tonno e pesce castagna * Nessuna limitazione *

    ( 1 ) Sono da sottrarre da tale quota le quantità di cui le catture totali di nasello , pescate nel 1980 nella divisione CIEM VIII da navi autorizzate a pescare in base al regolamento ( CEE ) n . 1719/80 , superano la quota di 5 733 tonnellate stabilite da tale regolamento .

    ( 2 ) Sono da sottrarre da questo quantitativo le catture effettuate da navi battenti bandiera della Spagna nella zona di pesca spagnola del golfo di Guascogna .

    2 . Catture accessorie ammesse

    Specie pescata a titolo diretto * Specie pescata a titolo di catture accessorie * Limiti ammessi delle catture accessorie *

    Nasello * Merluzzo bianco * Le catture accessorie complessive di queste specie non possono superare in peso il 3 % delle catture totali che si trovano a bordo *

    * Eglefino * *

    * Merlano * *

    * Merluzzo giallo * *

    * Merluzzo carbonaro * *

    * Clupeidi * Le catture accessorie complessive di queste specie non possono superare in peso il 5 % delle catture totali che si trovano a bordo *

    * Scampi * *

    * Sogliola * Le catture accessorie di queste specie non possono essere trattenute a bordo *

    * Passera di mare * *

    * Acciuga * *

    Sardina * Suro * Le catture accessorie di questa specie non possono superare in peso il 10 % delle catture totali o il 10 % di qualsiasi campione di almeno 100 kg di pesce constatato a bordo , dopo cernita , nella stiva della nave *

    * Altre specie ( compresi gli invertebrati ) * Le catture accessorie di tutte le altre specie non possono essere trattenute a bordo *

    3 . Numero di licenze che possono essere rilasciate per le varie divisioni CIEM

    Tipo di pesca * Divisioni CIEM * Numero di licenze * Elenco completo delle navi *

    a ) Navi per la pesca al nasello * VI * 22 ( 1 ) * - *

    * VII * 62 ( 1 ) * - *

    * VIII * 58 ( 1 ) * - *

    b ) Navi per la pesca delle sardine ( navi per la pesca al cianciolo sotto 100 tsl ) * VIII * 40 * 71 *

    c ) Navi per la pesca con i palangresi sotto 100 tsl * VIII a ) * 10 * 25 *

    d ) Pesca da navi non eccedenti 50 tsl , esercitata esclusivamente con canne da pesca * VIII * 50 * - *

    e ) Navi che esercitano la pesca dell ' acciuga a titolo di pesca principale * VIII * 160 * - *

    f ) Navi che esercitano la pesca dell ' acciuga a titolo di esca viva * VIII * 120 * - *

    g ) Tonniere e navi che esercitano la pesca del pesce castagna * VI , VII , VIII * Nessuna limitazione *

    ( 1 ) Cifra fissata sulla base di una nave tipo avente potenza al freno uguale a 700 CV ( BHP ) .

    Per le navi di potenza diversa si applicano i seguenti tassi di conversione :

    Potenza * Coefficiente *

    Inferiore a 300 CV * 0,57 *

    Uguale o superiore a 300 CV , ma inferiore a 400 CV * 0,76 *

    Uguale o superiore a 400 CV , ma inferiore a 500 CV * 0,85 *

    Uguale o superiore a 500 CV , ma inferiore a 600 CV * 0,90 *

    Uguale o superiore a 600 CV , ma inferiore a 700 CV * 0,96 *

    Uguale o superiore a 700 CV , ma inferiore a 800 CV * 1,00 *

    Uguale o superiore a 800 CV , ma inferiore a 1 000 CV * 1,07 *

    Uguale o superiore a 1 000 CV , ma non superiore a 1 200 CV * 1,11 *

    Superiore a 1 200 CV * 2,25 *

    Palangresi diversi da quelli di cui sub 3 c ) * 0,33 *

    Ai fini dell ' applicazione di questi tassi di conversione alle « parejas » ( pesca a coppia ) e ai « trios » ( pesca a tre ) , si sommano le potenze dei motori delle navi che vi partecipano .

    ALLEGATO II

    Condizioni speciali

    1 . La licenza di pesca deve trovarsi a bordo della nave .

    2 . Le lettere e cifre di immatricolazione della nave munita di licenza devono figurare distintamente sui due lati di prua e su ogni lato delle sovrastrutture , nel punto più visibile .

    Le lettere e cifre devono essere dipinte in colore contrastante con quello dello scafo o delle sovrastrutture e non devono essere cancellate , modificate , coperte o altrimenti celate .

    3 . I seguenti particolari devono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca :

    3.1 . i quantitativi catturati , espressi in kg e ripartiti per specie ;

    3.2 . la data e l ' ora d ' inizio e di fine dell ' operazione di pesca ;

    3.3 . il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture ;

    3.4 . il metodo di pesca utilizzato .

    4 . Diverse informazioni devono essere comunicate dalle navi munite di licenza alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles ( indirizzo telex : 24189 FISEU-B ) tramite una delle stazioni radio menzionate al punto 6.2 e secondo lo scadenzario seguente :

    4.1 . per le licenze che autorizzano la pesca del nasello o della sardina :

    4.1.1 . al momento di ogni ingresso in qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;

    4.1.2 . al momento di ogni uscita da qualsiasi zona che si estenda fino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;

    4.1.3 . al momento di ogni cambio di settore CIEM all ' interno delle zone definite ai punti 4.1.1 e 4.1.2 ;

    4.1.4 . al momento di ogni ingresso in un porto della Comunità ;

    4.1.5 . al momento di ogni uscita da un porto della Comunità ;

    4.1.6 . ogni settimana per la settimana precedente , calcolata a decorrere dalla data di ingresso della nave nelle zone di cui al punto 4.1.1 o a decorrere dalla data di uscita dal porto di cui al punto 4.1.5 ;

    4.2 . per le licenze che autorizzano la pesca dell ' acciuga :

    4.2.1 . al momento di ogni ingresso in qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;

    4.2.2 . al momento di ogni uscita da qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca .

    5 . Le informazioni di cui al punto 4 devono comprendere i seguenti dati :

    5.1 . la data , l ' ora e la posizione geografica nonchù il riquadro CIEM ;

    5.2 . i quantitativi catturati che si trovano nelle stive , espressi in kg e ripartiti per specie ;

    5.3 . i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in kg e ripartiti per specie ;

    5.4 . il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture ;

    5.5 . i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in kg e ripartiti per specie .

    6 . Le comunicazioni previste al punto 5 devono essere trasmesse secondo le condizioni seguenti :

    6.1 . ogni messaggio deve essere comunicato tramite una stazione radio indicata nell ' elenco che segue :

    Nome della stazione radio * Segnale di chiamata *

    North Foreland * GNF *

    Humber * GKZ *

    Cullercoats * GCC *

    Wick * GKR *

    Oban * GNE *

    Portpatrick * GPK *

    Anglesey * GLV *

    Ilfracombe * GIL *

    Niton * GNI *

    Stonehaven * GND *

    Portshead * GKA *

    * GKB *

    * GKC *

    Land ' s End * GLD *

    Valentia * EJK *

    Malin Head * EJM *

    Boulogne * FFB *

    Brest * FFU *

    Saint-Nazaire * FFO *

    Bordeaux-Arcachon * FFC *

    6.2 . Se per motivi di forza maggiore le informazioni non possono essere trasmesse dalla nave munita di licenza , il messaggio può essere comunicato da un ' altra nave per conto della prima .

    6.3 . Contenuto delle comunicazioni

    Le informazioni trasmesse in virtù della licenza secondo lo scadenzario previsto al punto 4 devono comprendere , tenuto conto dei dati previsti al punto 5 , gli elementi seguenti :

    - il nome della nave ;

    - l ' indicativo radio ;

    - le lettere e cifre esterne di identificazione ;

    - il numero della licenza ;

    - il numero di serie di trasmissione per il viaggio in causa ;

    - l ' indicazione del tipo di messaggio in base ai diversi punti indicati sub 4 ;

    - la posizione geografica e il riquadro CIEM ;

    - i quantitativi catturati giacenti nelle stive , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , utilizzando il codice menzionato al punto 6.4 ;

    - i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;

    - il riquadro CIEM in cui sono state effettuate le catture ;

    - i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;

    - il nome , il segnale di chiamata e , se del caso , il numero di licenza della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo ;

    - il nome del comandante .

    6.4 . Codice per la comunicazione dei dati quantitativi di cui al punto 6.3 :

    A : gambero boreale ( Pandalus borealis )

    B : nasello ( Merluccius merlucius )

    C : ippoglosso nero ( Reinhardtius hippoglossoides )

    D : merluzzo ( Gadus morrhua )

    E : eglefino ( Melanogrammus aeglefinus )

    F : ippoglosso ( Hippoglossus hippoglossus )

    G : sgombro ( Scomber scombrus )

    H : suro ( Trachurus trachurus )

    I : pesce sorcio ( Coryphaenoides rupestris )

    J : merluzzo carbonaro ( Pollachius virens )

    K : merlano ( Merlangus merlangus )

    L : aringa ( Clupea harengus )

    M : cicerello ( Ammodytes sp . )

    N : spratto ( Clupea sprattus )

    O : passera ( Pleuronectes platessa )

    P : merluzzo norvegese ( Trisopterus esmarkii )

    Q : molva ( Molva molva )

    R : altri

    S : gamberetti ( Pandalidae )

    T : acciughe ( Engraulis encrasicholus )

    U : sebaste ( Sebastes sp . )

    V : passera americana ( Hypoglossoides platessoides )

    W : calamaro ( Illex )

    X : limanda ( Limanda ferruginea )

    Y : melù ( Gadus poutassou )

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