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Document 31981R0056

Regolamento (CEE) n. 56/81 della Commissione, del 1° gennaio 1981, relativo alla fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati

GU L 4 del 01/01/1981, p. 41–42 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/1986; abrogato da 31986R2342

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/56/oj

31981R0056

Regolamento (CEE) n. 56/81 della Commissione, del 1° gennaio 1981, relativo alla fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati

Gazzetta ufficiale n. L 004 del 01/01/1981 pag. 0041 - 0042
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 21 pag. 0016
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 21 pag. 0016


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 56/81 DELLA COMMISSIONE

del 1° gennaio 1981

relativo alla fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2759/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1423/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 6 .

considerando che i mercati rappresentativi comprendono , per ciascun paese , l ' insieme dei mercati che figurano nell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 43/81 del Consiglio ( 1 ) ;

considerando che , a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 , occorre stabilire la media ponderata dei prezzi del suino macellato sui mercati rappresentativi della Comunità al fine di valutare se la situazione del mercato giustifichi misure d ' intervento ;

considerando che per la determinazione di tale media dei prezzi dei suini macellati è necessario disporre di prezzi comparabili nella Comunità ; che a tal fine è opportuno riferirsi ad una fase di commercializzazione ben definita e ad una stessa qualità di suini macellati ;

considerando che , tenendo conto del fatto che le carcasse du suini sono generalmente commercializzate sul piano dei macelli , è opportuno prendere in considerazione tale fase ;

considerando che nella Comunità , ad eccezione della Grecia , i prezzi dei suini macellati sono attualmente stabiliti secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini contenuta nel regolamento ( CEE ) n . 2760/75 del Consiglio ( 4 ) e che la classe II di tale tabella , secondo la quale è stata definita la qualità tipo , è la qualità più rappresentativa della produzione comunitaria ;

considerando che , al più tardi sino al 31 dicembre 1983 , i prezzi in Grecia sono stabiliti sulla base delle quotazioni del suino vivo rilevate per classi e categorie di qualità nazionali ; che occorre convertire , secondo un metodo determinato , tali corsi in prezzi fase macello della qualità di riferimento ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sostituiscono quelle del regolamento ( CEE ) n . 1229/72 della Commissione , del 13 giugno 1972 , relativo alla fase di commercializzazione cui si riferisce la media aritmetica dei prezzi dei suini macellati ( 5 ) ; che è pertanto necessario abrogare tale regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La media dei prezzi dei suini macellati di cui all ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 è determina sulla base di prezzi , al netto delle tasse , pagati :

- tenuto conto dei costi sostenuti per la macellazione e del valore delle frattaglie e degli altri residui .

- per 100 kg di carcasse di suini franco macello , pesate e classificate al gancio .

Articolo 2

Il prezzo dei suini macellati di uno Stato membro è uguale alla media dei prezzi dei suini macellati rilevati per la classe II della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini , sui mercati di tale Stato membro , che figurano nell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 43/81 .

Tuttavia , fintantoche in Grecia i prezzi dei suini macellati non sono stabiliti secondo la tabella comunitaria definita dal regolamento ( CEE ) n . 2760/75 , i prezzi dei suini macellati in tale Stato membro sono determina i secondo il metodo indicato in allegato .

Articolo 3

1 . Il regolamento ( CEE ) n . 1229/72 è abrogato .

2 . I riferimenti al regolamento ( CEE ) n . 1229/72 si intendono fatti al presente regolamento .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 1° gennaio 1981 .

Per la Commissione

Il presidente

Roy JENKINS

( 1 ) GU n . I . 282 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . I . 171 del 28 . 6 . 1978 , pag . 19 .

( 3 ) GU n . I . 3 dell ' 1 . 1 . 1981 , pag . 15 .

( 4 ) GU n . I . 282 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 10 .

( 5 ) GU n . I . 136 del 14 . 6 . 1972 , pag . 9 .

ALLEGATO

Metodo di determinazione dei prezzi dei suini macellati in Grecia

1 . Media aritmetica dei prezzi dei suini vivi , al netto delle tasse , della classe di peso dagli 80 ai 110 kg rilevati nei centri di quotazione .

2 . Media aritmetica dei prezzi riferiti ciascuno ad uno dei centri di quotazione .

3 . Aggiungere a questa media 0,50 Dr/kg di peso vivo per spese di trasporto .

4 . Conversione di questo importo in prezzo peso macellato mediante coefficiente 1,30 .

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