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Document 31978R3136

    Regolamento (CEE) n. 3136/78 della Commissione, del 28 dicembre 1978, relativo alle modalità d'applicazione del regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva

    GU L 370 del 30/12/1978, p. 72–75 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/3136/oj

    31978R3136

    Regolamento (CEE) n. 3136/78 della Commissione, del 28 dicembre 1978, relativo alle modalità d'applicazione del regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva

    Gazzetta ufficiale n. L 370 del 30/12/1978 pag. 0072 - 0075
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 23 pag. 0247
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0111
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0111
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0161
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0161


    ++++

    ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .

    ( 2 ) GU n . L 185 del 7 . 7 . 1978 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 331 del 28 . 11 . 1978 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 213 dell ' 11 . 8 . 1975 , pag . 1 .

    ( 5 ) GU n . L 299 del 19 . 11 . 1975 , pag . 11 .

    ( 6 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 .

    ( 7 ) GU n . L 190 del 13 . 7 . 1978 , pag . 14 .

    ( 8 ) GU n . L 331 del 28 . 11 . 1978 , pag . 6 .

    ( 9 ) GU n . L 58 dell ' 8 . 3 . 1969 , pag . 1 .

    ( 10 ) GU n . L 24 del 30 . 1 . 1976 , pag . 58 .

    ( 11 ) GU n . L 67 del 17 . 3 . 1975 , pag . 16 .

    ( 12 ) GU n . L 23 del 29 . 1 . 1973 , pag . 15 .

    ( 13 ) GU n . L 279 del 1 . 11 . 1977 , pag . 55 .

    ( 14 ) GU n . L 238 del 29 . 10 . 1970 , pag . 3 .

    ( 15 ) GU n . L 241 del 27 . 10 . 1971 , pag . 2 .

    ( 16 ) GU n . L 142 del 9 . 6 . 1977 , pag . 10 .

    ( 17 ) GU n . L 278 del 29 . 10 . 1977 , pag . 13 .

    ( 18 ) GU n . L 169 del 28 . 6 . 1976 , pag . 9 .

    ( 19 ) GU n . L 169 del 28 . 6 . 1976 , pag . 24 .

    ( 20 ) GU n . L 169 del 28 . 6 . 1976 , pag . 43 .

    ( 21 ) GU n . L 331 del 28 . 11 . 1978 , pag . 5 . ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3136/78 DELLA COMMISSIONE

    del 28 dicembre 1978

    relativo alle modalità d ' applicazione del regime di fissazione mediante gara del prelievo all ' importazione di olio d ' oliva

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1562/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 16 , paragrafo 6 ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2749/78 del Consiglio , del 23 novembre 1978 , relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ( 3 ) , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 6 ,

    considerando che , con regolamento ( CEE ) n . 2041/75 della Commissione , del 25 luglio 1975 ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3020/75 ( 5 ) , sono state adottate le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi ; che tale regolamento deve essere completato con le disposizioni specifiche necessarie per applicare il regime di fissazione dei prelievi mediante gara nel settore dell ' olio d ' oliva

    considerando che tali disposizioni specifiche possono essere complementari ovvero derogatorie a quelle del regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità comuni d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1624/78 ( 7 ) ;

    considerando che , a norma dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2751/78 del Consiglio , del 23 novembre 1978 , che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all ' importazione di olio d ' oliva ( 8 ) , gli offerenti presentano una domanda di titolo d ' importazione alle date fissate dalla Commissione ; che , onde garantire un 'applicazione armoniosa del regime di fissazione del prelievo , è opportuno disporre che tali domande vengano presentate in modo che il prelievo minimo possa entrare in vigore una volta alla settimana ;

    considerando che occorre fissare la cauzione speciale a livelli che consentano il corretto funzionamento del regime citato ; che , a fini di semplificazione amministrativa , è opportuno disporre che tale cauzione speciale sostituisca quella prevista dall ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 2041/75 ;

    considerando che , a partire dalla data in cui la Commissione decide di ricorrere alla procedura di gara , tutte le importazioni di olio d ' oliva sono soggette a tale procedura ;

    considerando che , a norma dell ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 2041/75 , non è necessario richiedere un titolo per le importazioni di prodotti del settore dell ' olio d ' oliva in quantità pari o inferiore a 100 kg , sebbene esse restino soggette alla riscossione del prelievo ; che , a fini di semplificazione amministrativa , è opportuno mantenere tale disposizione ;

    considerando che in alcuni Stati membri gli operatori procedono ad importazioni di modesta entità ; che , se essi dovessero presentare offerte nell ' ambito della procedura di gara , cio avrebbe l ' effetto di aumentare la mole di lavoro amministrativo degli organismi competenti negli Stati membri , senza peraltro procurare una migliore conoscenza del mercato ; che è pertanto opportuno sottoporre alla procedura di gara soltanto le domande di titolo concernenti quantitativi superiori a 20 000 kg dei prodotti indicati nelle domande stese ;

    considerando che , per evitare rischi di perturbazioni sul mercato comunitario , in entrambi i casi succitati deve essere riscosso un prelievo ; che , per le importazioni pari o inferiori a 21 000 kg , è opportuno applicare il prelievo minimo valido il giorno dell ' importazione per ciascuna dell categorie d ' olio d ' oliva in causa ; che , per assicurare corretto funzionamento del regime dei prelievi , è opportuno limitare il numero delle domande di titolo per le quantità di cui sopra che possono essere presentate da ciascuno degli interessati ; che a questo stesso fine è opportuno escludere la possibilità di cessione di detti titoli ;

    considerando che i titoli d ' importazione richiesti al di fuori della procedura di gara vengono rilasciati soltanto dopo 4 giorni , in conformità dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 2041/75 della Commissione ; che l ' esperienza ha dimostrato che le domande di titolo riguardanti quantitativi di tale entità sono poco frequenti ; che , conseguentemente , il termine di rilascio di cui sopra non è necessario ;

    considerando che , qualora oli d ' oliva o olive destinate alla produzione di olio siano assoggettati al regime contemplato dalla direttiva 69/73/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1969 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo ( 9 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 76/119/CEE ( 10 ) , ovvero al regime di cui all ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 645/75 della Commissione , del 13 marzo 1975 , che stabilisce modalità comuni d ' applicazione dei prelievi e delle tasse all ' esportazione per i prodotti agricoli ( 11 ) , si devono prevedere disposizioni particolari rese necessarie dall ' esistenza di un regime di fissazione del prelievo mediante gara nel settore dell ' olio d ' oliva ;

    considerando che , tenuto conto del minor rigore del regime applicabile alle importazioni di piccoli quantitativi , è opportuno seguire più da vicino le correnti commerciali riguardanti tali quantitativi ; che occorre modificare conseguentemente il regolamento ( CEE ) n . 205/73 della Commissione , del 25 gennaio 1973 , relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi ( 12 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2413/77 ( 13 ) ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Qualora si faccia ricorso alla procedura di gara di cui all ' articolo 16 , paragrafo 1 , del regolamento n . 136/66/CEE o all ' articolo 5 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2749/78 , le domande di titolo d ' importazione per l ' olio d ' oliva vengono depositate pr gli organismi competenti degli Stati membri il luned e il marted di ogni settimana .

    L ' ora limite per la presentazione delle domande è fissata alle ore 16 . Tale ora limite è :

    _ anticipata di un ' ora in Irlanda e nel Regno Unito durante il periodo di non applicazione dell ' ora legale in tali Stati membri ,

    _ posticipata di un ' ora negli altri Stati membri durante il periodo di applicazione dell ' ora legale in tali Stati .

    Le domande depositate il marted dopo l ' ora limite o in uno dei giorni successivi della settimana si considerano depositate il luned della settimana successiva .

    Tuttavia , per le domande depositate il marted dopo l ' ora limite , le disposizioni del comma precedente si applicano soltanto se l ' interessato ha precisato nella domanda stessa che intendeva beneficiare di tali disposizioni .

    2 . Qualora l ' operatore desideri beneficiare di un regime speciale in virtù degli accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi , l ' indicazione del paese terzo in causa prevista dall ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2041/75 deve essere fornita dall ' interessato entro i 30 giorni successivi all ' entrata in vigore del prelievo minimo ; per quanto riguarda la Grecia , tale indicazione deve tuttavia figurare nella domanda di titolo .

    Nei casi diversi da quelli di cui sopra , l ' operatore puo completare la sua domanda di titolo entro i 30 giorni successivi all ' entrata in vigore del prelievo minimo , iscrivendo nelle caselle 13 e 14 l ' indicazione " paesi terzi " .

    3 . Nella dichiarazione di cui all ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2751/78 sono indicati :

    a ) la designazione del prodotto di cui trattasi nonché la voce o sottovoce tariffaria cui esso appartiene e , ove si tratti di un prodotto ottenuto interamente in Grecia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità , la parola " Grecia " ;

    b ) la quantità e la qualità dell ' olio d ' oliva nonché , in caso di applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2751/78 , la presentazione per la quale la domanda viene presentata ;

    c ) il tasso del prelievo lordo per 100 chilogrammi di prodotto , che il richiedente s ' impegna a pagare al momento dell ' importazione espresso nella moneta nazionale dello Stato membro nel quale viene presentata la domanda .

    4 . Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione , il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande , il numero delle domande di cui al paragrafo 1 , suddivise secondo l ' origine , e , per ciascuna di esse , tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 .

    Articolo 2

    1 . Il tasso della cauzione speciale di cui all ' articolo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2751/78 è pari al 20 % del prelievo offerto da ciascun richiedente per il quantitativo di prodotto da importare . Tale cauzione sostituisce qualla prevista dall ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 2041/75 .

    2 . La cauzione viene svincolata immediatamente qualora il titolo d ' importazione non sia rilasciato .

    Articolo 3

    Il prelievo minimo è fissato in modo che entri in vigore una volta alla settimana .

    Articolo 4

    1 . Il titolo reca , nella casella 20 , una delle diciture seguenti :

    _tasso del prelievo ( in moneta nazionale ) per 100 kg ;

    _ taux du prélèvement ( en monnaie nationale ) par 100 kg ;

    _ gueltiger Absch pfungssatz ( in Landeswaehrung ) per 100 kg ;

    _ toe te passen heffing ( in nationale valuta ) per 100 kg ;

    _ gaeldende afgiftssats ( i national valuta ) pr . 100 kg ;

    _ rate of levy applicable ( in national currency ) per 100 kg .

    2 . Il tasso indicato nel titolo è quello di cui all ' articolo 2 , paragrafo 4 , lettera c ) . Tuttavia , qualora il titolo sia rilasciato con l ' indicazione , nelle caselle 13 e 14 , di un paese terzo con il quale la Comunità ha concluso un accordo , il prelievo effettivamente pagato dall ' operatore è quello di cui sopra , modificato in applicazione dei regolamenti :

    _ ( CEE ) n . 2164/70 del Consiglio , del 27 ottobre 1970 , relativo alle importazioni di oli d ' oliva dalla Spagna ( 14 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2277/71 ( 15 ) ;

    _ ( CEE ) n . 1180/77 del Consiglio , del 17 maggio 1977 , relativo alle importazioni di oli d ' oliva dalla Turchia ( 16 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2387/77 ( 17 ) ;

    _ ( CEE ) n . 1508/76 del Consiglio , del 24 giugno 1976 , relativo alle importazioni di olio d ' oliva originari della Tunisia ( 18 ) ;

    _ ( CEE ) n . 1514/76 del Consiglio , del 24 giugno 1976 , relativo alle importazioni di olio d ' oliva originari dell ' Algeria ( 19 ) ;

    _ ( CEE ) n . 1521/76 del Consiglio , del 24 giugno 1976 , relativo alle importazioni di olio d ' oliva originari del Marocco ( 20 ) ;

    _ ( CEE ) n . 2750/78 del Consiglio , del 23 novembre 1978 , relativo all ' ammontare forfettario per l ' olio d ' non trattato , totalmente ottenuto in Grecia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità ( 21 ) .

    Articolo 5

    1 . Se la domanda di titolo reca l ' indicazione " Grecia " , il titolo stesso viene rilasciato al momento dell ' entrata in vigore del prelievo minimo , con l ' indicazione " Grecia " iscritta nelle caselle 13 e 14 .

    2 . Per quanto riguarda le importazioni dai paesi terzi diversi dalla Grecia , il titolo viene rilasciato non appena l ' interessato fornisce all ' autorità competente l ' indicazione di cui all ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2041/75 , ovvero chiede che il titolo rechi , nelle caselle 13 e 14 , l ' indicazione " paesi terzi " .

    Qualora l ' interessato non comunichi alcuna delle indicazioni di cui sopra entro il termine di 30 giorni successivi all ' entrata in vigore del prelievo minimo , il titolo viene rilasciato alla scadenza di detto termine . In tal caso , esso reca nella caselle 13 e 14 l ' indicazione " paesi terzi " .

    3 . Il titolo è valido a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo sino alla fine del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del prelievo minimo .

    4 . Il titolo obbliga ad importare dal paese terzo indicato nelle caselle 13 e 14 .

    Articolo 6

    1 . Le disposizioni degli articoli che precedono non si applicano alle importazioni di quantitativi inferiori o uguali a 21 000 kg .

    Tali importazioni , ad esclusione di quelle concernenti quantitativi inferiori o uguali a 100 kg , sono seggette al regime dei titoli definito dai regolamenti ( CEE ) n . 193/75 e ( CEE ) n . 2041/75 , fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 .

    2 . Finché rimane in vigore la procedura di gara prevista dall ' articolo 1 , alle importazioni di cui alla prima frase del paragrafo precedente si applica l ' ultimo prelievo minimo fissato anteriormente alla data d ' importazione .

    3 . L ' interessato puo presentare settimanalmente soltanto una domanda di titolo per un quantitativo superiore a 100 kg e non eccedente i 20 000 kg . In deroga all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , il titolo di cui sopra non puo essere ceduto . Inoltre , le disposizioni dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 2041/75 non si applicano a detto titolo .

    Articolo 7

    1 . Per gli oli d ' oliva sottoposti al regime di perfezionamento attivo o al regime di cui all ' articolo 9 de regolamento ( CEE ) n . 645/75 e immessi in libera pratica sia come tali sia previa trasformazione , il prelievo da riscuotere è :

    _ il prelievo indicato nel titolo d ' importazione rilasciato nell ' ambito della gara , fatto salvo il disposto dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , oppure

    _ l ' ultimo prelievo minimo fissato dalla Commissione anteriormente alla data di immissione in libera pratica , quando il titolo di cui all ' articolo 5 è presentato o quando la quantità posta in libera pratica è uguale o inferiore a 100 kg .

    2 . Le disposizioni del paragrafo precedente si applicano alle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II della tariffa doganale comune sottoposte al regime di perfezionamento attivo o al regime di cui all ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 645/75 e immesse in libera pratica previa trasformazione in olio .

    Articolo 8

    Il testo dell ' articolo 6 bis del regolamento ( CEE ) n . 205/73 è sostituito dal seguente testo :

    " Articolo 6 bis

    Per quanto riguarda il regime del prelievo all ' importazione di cui all ' articolo 16 del regolamento n 136/66/CEE gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro e non oltre il mercoled di ogni settimana , il numero di titoli d ' importazione chiesti nel corso della settimana precedente per i quantitativi non superiori a 20 000 kg , specificando i quantitativi stessi ripartiti per qualità " .

    Articolo 9

    La Commissione informa mensilmente gli Stati membri in merito all ' applicazione del regime di fissazione del prelievo mediante gara .

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1979 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 28 dicembre 1978 .

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .

    ( 2 ) GU n . L 185 del 7 . 7 . 1978 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 331 del 28 . 11 . 1978 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 213 dell ' 11 . 8 . 1975 , pag . 1 .

    ( 5 ) GU n . L 299 del 19 . 11 . 1975 , pag . 11 .

    ( 6 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 .

    ( 7 ) GU n . L 190 del 13 . 7 . 1978 , pag . 14 .

    ( 8 ) GU n . L 331 del 28 . 11 . 1978 , pag . 6 .

    ( 9 ) GU n . L 58 dell ' 8 . 3 . 1969 , pag . 1 .

    ( 10 ) GU n . L 24 del 30 . 1 . 1976 , pag . 58 .

    ( 11 ) GU n . L 67 del 17 . 3 . 1975 , pag . 16 .

    ( 12 ) GU n . L 23 del 29 . 1 . 1973 , pag . 15 .

    ( 13 ) GU n . L 279 del 1 . 11 . 1977 , pag . 55 .

    ( 14 ) GU n . L 238 del 29 . 10 . 1970 , pag . 3 .

    ( 15 ) GU n . L 241 del 27 . 10 . 1971 , pag . 2 .

    ( 16 ) GU n . L 142 del 9 . 6 . 1977 , pag . 10 .

    ( 17 ) GU n . L 278 del 29 . 10 . 1977 , pag . 13 .

    ( 18 ) GU n . L 169 del 28 . 6 . 1976 , pag . 9 .

    ( 19 ) GU n . L 169 del 28 . 6 . 1976 , pag . 24 .

    ( 20 ) GU n . L 169 del 28 . 6 . 1976 , pag . 43 .

    ( 21 ) GU n . L 331 del 28 . 11 . 1978 , pag . 5 .

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