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Document 31977R1188
Commission Regulation (EEC) No 1188/77 of 3 June 1977 on communication by Member States to the Commission of data relating to imports and exports of certain agricultural products
Regolamento (CEE) n. 1188/77 della Commissione, del 3 giugno 1977, concernente la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all' importazione e all' esportazione di determinati prodotti agricoli
Regolamento (CEE) n. 1188/77 della Commissione, del 3 giugno 1977, concernente la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all' importazione e all' esportazione di determinati prodotti agricoli
GU L 138 del 04/06/1977, p. 12–22
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 03/01/1983; abrogato da 31982R3601
Regolamento (CEE) n. 1188/77 della Commissione, del 3 giugno 1977, concernente la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all' importazione e all' esportazione di determinati prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 138 del 04/06/1977 pag. 0012 - 0022
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0106
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0163
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0163
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1188/77 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 1977 concernente la comunicazione alla Commissione , da parte degli Stati membri , dei dati relativi all ' importazione e all ' esportazione di determinati prodotti agricoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3138/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 24 , nonchù le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli , considerando che la regolamentazione comunitaria nei vari settori in cui vige un ' organizzazione comune dei mercati agricoli prevede che gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l ' attuazione della politica agraria comune ; considerando che , ai fini di semplificazione amministrativa , è opportuno prevedere una procedura uniforme per la raccolta e la trasmissione dei dati relativi alle importazioni ed alle esportazioni ; considerando che alcune definizioni di cui al regolamento ( CEE ) n . 1736/75 del Consiglio , del 24 giugno 1975 , relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri della stessa ( 3 ) , dovrebbero essere applicate nell ' ambito del presente regolamento ; considerando che l ' Unione economica belgo-lussemburghese è considerata come un territorio statistico unico ; che , per quanto riguarda le comunicazioni da trasmettere alla Commissione , occorre considerarlo come un solo Stato membro ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri dei comitati di gestione interessati , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , al più tardi 4 settimane dopo la fine di ogni mese e per ogni mese dell ' anno civile , i seguenti dati : A . Scambi con i paesi terzi : a ) per tutti i prodotti elencati nell ' allegato I : quantitativi ; b ) per i prodotti di cui ai punti « I . Carni suine » , « II . Carni bovine » , « III . Uova e pollame » , « VII . Sementi » e « VIII . Luppolo » dell ' allegato I : valore statistico , distinti secondo la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa ( Nimexe ) o , nel caso di prodotti di cui al punto « IV . Prodotti lattiero-caseari » dell ' allegato I , secondo le sottovoci della tariffa doganale comune . Inoltre , le importazioni sono distinte per paese d ' origine e le esportazioni per paese di destinazione . B . Scambi intracomunitari di prodotti di cui all ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato : a ) per i prodotti di cui ai punti « I . Carni suine » , « II . Carni bovine » , « III . Uova e pollame » , « VII . Sementi » e « VIII . Luppolo » dell ' allegato I : quantitativi e valore statistico ; b ) per i prodotti di cui ai punti « V . Cereali e riso » e « IX . Zucchero » dell ' allegato I : quantitativi , distinti secondo la nomenclatura Nimexe e per Stato membro di provenienza ( importazioni ) o per paese di destinazione ( esportazione ) . 2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , al più tardi 15 giorno dopo la fine di ogni decade , i dati seguenti : a ) per i prodotti di cui ai punti « I . Carni suine » e « II . Carni bovine » dell ' allegato I importati in provenienza da un paese terzo quantitativi e valore statistico : b ) per i prodotti di cui al punto « V . Cereali e riso » , lettera a ) dell ' allegato I importati in provenienza da un paese terzo o esportati verso un paese terzo : quantitativi , distinti secondo la nomenclatura Nimexe . Inoltre le importazioni sono distinte per un paese d ' origine e le esportazioni per paese di destinazione . 3 . I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 vengono comunicati in conformità del modello riprodotto nell ' allegato II . 4 . Ai fini del presente regolamento : a ) i termini « paese d ' origine » , « paese di provenienza » , « paese di destinazione » e « valore statistico » hanno lo stesso significato dei termini corrispondenti definiti negli articoli 9 , 10 , 12 e 17 del regolamento ( CEE ) n . 1736/75 ; b ) per « decade » s ' intende il periodo compreso : - tra il 1° e il 10° giorno di ogni mese , - tra l ' 11° e il 20° giorno di ogni mese , - tra il 21° e l ' ultimo giorno di ogni mese . c ) per « quantitativi » s ' intendono il peso netto e le unità supplementari defini rispettivamente nell ' articolo 15 , paragrafo 1 , e nell ' articolo 16 del regolamento ( CEE ) n . 1736/75 . Articolo 2 Per l ' applicazione del presente regolamento , l ' Unione economica belgo-lussemburghese è considerata come un solo Stato membro . Articolo 3 Sono abrogati : 1 . l ' articolo 5 , lettera a ) , del regolamento 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967 , che fissa l ' importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1527/73 ( 5 ) ; 2 . l ' articolo 5 bis , paragrafo 2 , e l ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 210/69 della Commissione , del 31 gennaio 1969 , relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 353/77 ( 7 ) ; 3 . l ' articolo 5 , punto 4 , e l 'articolo 7 , punto 1 , del regolamento ( CEE ) n . 955/70 della Commissione , del 26 maggio 1970 , relativo alle comunicazioni degli Stati membri inerenti all ' intervento e agli scambi nel settore dello zucchero ( 8 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2783/76 ( 9 ) ; 4 . Il regolamento ( CEE ) n . 2394/70 della Commissione , del 27 novembre 1970 , relativo alla comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione dei dati quantitativi all ' importazione e all ' esportazione di frumento e di farina di frumento ( 10 ) ; 5 . l ' articolo 4 bis e l ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 1523/71 della Commissione , del 16 luglio 1971 , relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del lino e della canapa ( 11 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1342/75 ( 12 ) ; 6 . il regolamento ( CEE ) n . 1088/72 della Commissione , del 26 maggio 1972 , relativo alla comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione dei dati quantitativi all ' importazione e all ' esportazione di orzo , malto , granturco e riso ( 13 ) ; 7 . l ' articolo 10 bis , l ' articolo 12 , paragrafo 2 , e l ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 205/73 , relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi ( 14 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1733/76 ( 15 ) ; 8 . l ' articolo 4 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 776/73 della Commissione , del 20 marzo 1973 , relativa alla registrazione dei contratti e alle comunicazioni dei dati nel settore del luppolo ( 16 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 209/77 ( 17 ) ; 9 . l ' articolo 2 e l ' articolo 3 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 1527/73 della Commissione , del 28 maggio 1973 , relativo a talune comunicazioni reciproche degli Stati membri e della Commissione nei settori delle uova e del pollame ; 10 . l ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2330/74 della Commissione , dell ' 11 settembre 1974 , relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine ( 18 ) . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile dal 1° ottobre 1977 . Tuttavia , per quanto riguarda i formaggi della sottovoce 04.04 E della tariffa doganale comune , l ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 210/69 rimane applicabile fino al 31 dicembre 1977 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 3 giugno 1977 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 354 del 24 . 12 . 1976 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 183 del 14 . 7 . 1975 , pag . 3 . ( 4 ) GU n . 129 del 28 . 6 . 1967 , pag . 2577/67 . ( 5 ) GU n . L 154 del 1° . 6 . 1973 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 28 del 5 . 2 . 1969 , pag . 1 . ( 7 ) GU n . L 50 del 22 . 2 . 1977 , pag . 5 . ( 8 ) GU n . L 114 del 27 . 5 . 1970 , pag . 16 . ( 9 ) GU n . L 318 del 18 . 11 . 1976 , pag . 17 . ( 10 ) GU n . L 259 del 28 . 11 . 1970 , pag . 14 . ( 11 ) GU n . L 160 del 17 . 7 . 1971 , pag . 14 . ( 12 ) GU n . L 137 del 28 . 5 . 1975 , pag . 16 . ( 13 ) GU n . L 122 del 27 . 5 . 1972 , pag . 22 . ( 14 ) GU n . L 23 del 29 . 1 . 1973 , pag . 15 . ( 15 ) GU n . L 194 del 20 . 7 . 1976 , pag . 7 . ( 16 ) GU n . L 74 del 22 . 3 . 1973 , pag . 14 . ( 17 ) GU n . L 28 del 1° . 2 . 1977 , pag . 35 . ( 18 ) GU n . L 249 del 12 . 9 . 1974 , pag . 13 . ALLEGATO I I . Carni suine Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * ex 01.03 * Animali vivi della specie suina : * * A . delle specie domestiche : * * II . altri ( diversi dai riproduttori di razza pura ) * ex 02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : * * A . Carni : * * III della specie suina : * * a ) domestica * * B . Frattaglie : * * II . altre ( diverse da quelle destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici ) : * * c ) della specie suina domestica * ex 22.05 * Lardo , escluso il lardo comportante pari magre ( ventresca ) , grasso di maiale e grasso di volatili non pressati ne fusi , ne estratti con solventi , freschi , refrigerati , congelati , salati o in salamoia , secchi o affumicati : * * A . Lardo * * B . Grasso di maiale ( diverso da quello compreso nella sottovoce A ) * ex 02.06 * Carni e frattaglie , commestibili , di qualsiasi specie ( esclusi i fegati di volatili ) salate o in salamonia , secche o affumicate : * * B . della specie suina domestica * ex 15.01 * Strutto , altri grassi di maiale e grassi di volatili , pressati , fusi od estratti per mezzo di solventi : * * A . Strutto ed altri grassi di maiale * 16.01 * Salsicce , salami e simili , di carni , di frattaglie o di sangue * ex 16.02 * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : * * A . di fegato : * * II . altre ( diverse da quelle di oca o di anatra ) * * B . altre : * * III . non nominate ( diverse da quelle di volatili , di selvaggina o di coniglio ) : * * a ) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica * II . Carni bovine Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * ex 01.02 * Animali vivi della specie bovina : * * A . delle specie domestiche * * II . altri * ex 02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 , al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : * * A . Carni : * * II . della specie bovina * * B . Frattaglie : * * II . altre ( diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ) : * * b ) della specie bovina * ex 02.06 * Carni e frattaglie , commestibili , di qualsiasi specie ( esclusi i fegati di volatili ) , salate o in salamoia , secche o affumicate : * * C . altre ( diverse da quelle della specie suina domestica ) : * * I . della specie bovina * ex 15.02 * Sevi ( della specie bovina , ovina e caprina ) greggi , fusi o estratti per mezzo di solventi , compresi i sevi detti « primo sugo » : * * B . altri ( diversi da quelli destinati ad usi industriali ) : * * I . Sevi della specie bovina , compreso il sevo detto « primo sugo » * ex 16.02 * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : * * B III b ) 1 . contenenti carni o frattaglie della specie bovina ( diverse da quelle contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica ) * III . Uova e pollame Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 01.05 * Volatili vivi da cortile ( galli , galline e polli , anatre , oche , tacchini , faraone ) * 02.02 * Volatili morti da cortile ( galli , galline e polli , anatre , oche , tacchini , faraone ) e loro frattaglie , commestibili ( esclusi i fegati ) , freschi , refrigerati o congelati * ex 02.05 * Lardo , escluso il lardo comportante parti magre ( ventresca ) , grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nù fusi , nù estratti con solventi , freschi , refrigerati , congelati , salati o in salamoia , secchi o affumicati : * * C . Grasso di volatili * ex 04.05 * Uova di volatili e giallo d ' uova , freschi , essiccati o altrimenti conservati , zuccherati o non : * * A . Uova in guscio , fresche o conservate : * * 1 . Uova di volatili da cortile : * * b ) altre ( diverse dalle uova da cova ) * * B . Uova sgusciate e giallo d ' uova : * * 1 . atti ad usi alimentari * ex 16.02 * Altre preparazioni e conserve di carni o frattagllie : * * B . altre ( diverse da quelle di fegato ) : * * 1 . di volatili ; * ex 35.02 * Albumine , albuminati ed altri derivati delle albumine : * * A . Albumine : * * II . altre ( non atte o rese inadatte all ' alimentazione umana ) : * * a ) Ovoalbumina e lattoalbumina * IV . Prodotti lattiero-caseari Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 04.01 * Latte e crela di latte , freschi , non concentrati nù zuccherati * 04.02 * Latte e crema di latte , conservati , concentrati o zuccherati * 04.03 * Burro * 04.04 * Formaggi e latticini * ex 17.02 * Altri zuccheri ; sciroppi , succedanei del miele , anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi , caramellati : * * A . Lattosio e sciroppo di lattosio : * * II . altri ( diversi da quelli contenenti , in peso , allo stato secco , 99 % o più di prodotto puro ) * ex 17.05 * zuccheri , sciroppi e melassi , aromatizzati o colorati ( compreso lo zucchero vanigliato , alla vaniglia o alla vaniglina ) , esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione : * * A . Lattosio e sciroppo di lattosio * ex 23.07 * Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell ' alimentazione degli animali : * * B . Altre ( diversi dai prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini ) , contenenti amido o fecola , glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B , e prodotti lattiero-caseari : * * I . contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio : * * a ) non contenenti amido o fecola o aventi tenore , in peso , di tali materie inferiore o uguale a 10 % : * * 3 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % * * 4 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % * * II . non contenenti nù amido o fecola , nù glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari * V . Cereali e riso Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * a ) 10.01 * Frumento , compreso quello segalato * 10.03 * Orzo * ex 10.05 * Granturco : * * B . altro ( diverso da quello ibrido destinato alla semina ) * 10.06 * Riso * ex 10.07 * Grano saraceno , miglio , scagliola e sorgo ; altri cereali : * * C . Sorgo * ex 11.01 * Farine di cereali : * * A . di frumento o di frumento segalato * ex 11.07 * Malto , anche torrefatto : * * A . non torrefatto : * * II . altro : * * b ) non nominato * b ) ex 07.06 * Radici di manioca , d ' arrow-root e di salep , topinambur , patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inuluna , anche secchi o tagliati in pezzi ; midollo della palma a sago : * * A . Radici di manioca , d ' arrow-root e di salep , e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido , all ' esclusione delle patate dolci * ex 11.06 * Farine e semolini di sago , di manioca , d ' arrow-root , di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n . 07.06 : * * A . denaturati * ex 17.02 * Altri zuccheri ; sciroppi ; succedanei del miele , anche misti con miele naturale , zuccheri e melassi , caramellati : * * B . Glucosio e sciroppo di glucosio * ex 23.03 * Polpe di barbabiteole , cascami di anne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero ; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli ; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili : * * A . Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco ( escluse le acque di macerazione concentrate ) , aventi tenore di proteine , calcolato sulla sostanza secca : * * I . superiore a 40 % in peso * * II . inferiore o uguale a 40 % in peso * VI . Grassi ( 1 ) Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * ex 12.01 * Semi e frutti oleosi , anche frantumati : * * ex B . altri ( diversi da quelli destinati alla semina ) : * * ( IV ) fave di soia * * ( VII ) semi di colza e di ravizzone * * ( XI ) semi di girasole * ex 23.04 * Panelli , sansa di olive e altri residui dell ' estrazione degli oli vegetali , escluse le morchie : * * ex B . altri : * * ( VI ) di soia * * ( VII ) di colza e ravizzone * * ( IX ) di girasole * ( 1 ) Le suddivisioni indicate tra parentesi si riferiscono alla Nimexe . VII . Sementi Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * ex 10.05 * Granturco : * * A . ibrido , destinato alla semina * ex 12.01 * Semi e frutti oleosi , anche frantumati : * * A . destinati alla semina * ex 12.03 * Semi , spore e frutti da sementa : * * C . Semi da foraggio * VIII . Luppolo Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 12.06 * Luppolo ( coni e luppolina ) * ex 13.03 * Succhi ed estratti vegetali ; sostanze pectiche , pectinati e pectati ; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivanti da vegetali : * * A . Succhi di estratti vegetali : * * VI . di luppolo * IX . Zuccheri Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 17.01 * Zuccheri di barbabietola e di canna , allo stato solido * 17.03 * Melassi , anche decolorati * X . Lino e canapa ( 1 ) Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * ex 54.01 * Lino greggio , macerato , stigliato , pettinato o altrimenti preparato , ma non filato ; stoppa e cascami di lino ( compresi gli sfilacciati ) : * * ( B ) Maciullato * * ( C ) Stigliato * * ( D ) Pettinato o altrimenti preparato * * ( E ) Stoppa * * ( F ) Cascami , compresi gli sfilacciati * ( 1 ) Le suddivisioni indicate tra parentesi si riferiscono alla Nimexe * ALLEGATO II Relazione per mese/decade ( 1 ) sulle importazioni ed esportazioni di taluni prodotti agricoli DA : ( Stato membro ) Periodo : ( giorni ) ( 2 ) ( mese ) ( anno ) * Inviato : ( data ) Codice NIMEXE ( 3 ) * Rif . della tariffa doganale comune ( 4 ) * Codice paese ( 5 ) * Importazioni * Quantitativo * Valore statistico ( 6 ) * Esportazioni * Quantitativo * Valore statistico ( 6 ) * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * A . Scambi intracomunitari * * * * * * * B . Scambi con i paesi terzi * * * * * * * Note : ( 1 ) Cancellare la menzione che non interessa . ( 2 ) Soltanto per le relazioni relative ad una decade . ( 3 ) Le comunicazioni devono essere fatte secondo l ' ordine del codice Nimexe e all ' interno del codice Nimexe , secondo il codice dei paesi . ( 4 ) Da utilizzare soltanto se vengono forniti dati per le suddivisioni della Nimexe . Indicare solo la parte finale del numero di codice della tariffa doganale comune . ( 5 ) Numeri di codice NCP per i paesi d ' origine , di provenienza , o di destinazione . ( 6 ) Indicare la valuta in testa alla colonna .