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Document 31975R1798

Regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale

GU L 184 del 15/07/1975, p. 1–8 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1984; abrogato da 31983R0918

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/1798/oj

31975R1798

Regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 15/07/1975 pag. 0001 - 0008
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 2 pag. 0087


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1798/75 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 1975

relativo all ' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 28 ,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che , allo scopo di facilitare sia la libera circolazione delle idee che l ' esercizio d ' attività culturali , nonchù la ricerca scientifica nell ' ambito della Comunità , occorre , nella misura del possibile , ammettere in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune gli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale ; che d ' altra parte l ' accordo di Firenze , elaborato sotto gli auspici dell ' organizzazione delle Nazioni Unite per l ' educazione , la scienza e la cultura ( UNESCO ) , entrato in vigore il 21 maggio 1952 e che serve di base alla disposizioni applicabili in materia nella maggior parte degli Stati membri , prevede la concessione di tali franchigie doganali ;

considerando che l ' applicazione delle franchigie doganali a beneficio degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale deve essere uniforme in tutta la Comunità ;

considerando che allo scopo di tener conto delle possibilità di fabbricazione offerte dall ' industria comunitaria e per ciò che concerne più particolarmente gli strumenti o apparecchi scientifici , la concessione della franchigia deve essere subordinata alla condizione che strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non siano disponibili non solo nello Stato membro nel quale si effettua l ' importazione , ma nella stessa Comunità ;

considerando che non occorre richiedere tale condizione quando si tratta di strumenti e di apparecchi destinati a titolo di dono ad un istituto beneficiario della franchigia ; che occorre tuttavia , al fine di evitare qualsiasi abuso , subordinare la concessione della franchigia al requisito che il dono in questione non sia collegato a intenti commerciali del donatore ;

considerando che , per consentire di accertare sul piano comunitario che siano soddisfatte le condizioni richieste per la concessione della franchigia , occorre istituire una procedura comunitaria di consultazione nell ' ambito di un comitato , che consenta in questo settore una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione ;

considerando che occorre garantire l ' uniforme applicazione delle disposizioni del presente regolamento e prevedere a tale scopo una procedura comunitaria che permetta di adottare le modalità di applicazione nei termini di tempo appropriati ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale ripresi nell ' allegato I sono ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune qualunque sia l ' uso cui sono destinati ;

Articolo 2

1 . Gli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale ripresi nell ' allegato II sono ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune quando siano destinati :

- ad istituti o organismi pubblici o di pubblica utilità a carattere educativo , scientifico o culturale ,

- ad istituti o organismi rientranti nelle categorie designate per ogni oggetto della colonna 3 di detto allegato , purchù siano stati autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia .

2 . La franchigia di cui al paragrafo 1 è concessa direttamente dall ' autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situato l ' istituto o organismo destinatario , su richiesta di quest ' ultimo .

Articolo 3

1 . Gli strumenti e apparecchi scientifici non contemplati all ' articolo 2 e importati esclusivamente ai fini dell ' insegnamento o della ricerca scientifica pura sono ammessi al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune , allorchù :

a ) sono destinati :

- agli istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l ' insegnamento o la ricerca scientifica nonchù ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l ' insegnamento o la ricerca scientifica ;

- agli istituti scientifici o d ' istruzione a carattere privato , autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia

e quando :

b ) strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non sono fabbricati nella Comunità .

2 . Con riserva della presentazione di ogni atto giustificativo necessario la franchigia di cui al paragrafo 1 è applicabile agli elementi , pezzi di ricambio e accessori necessari al funzionamento degli strumenti e apparecchi scientifici ammissibili essi stessi in franchigia .

3 . Per l ' applicazione del presente articolo :

- si intende per « ricerca scientifica pura » la ricerca effettuata a fini non commerciali ;

- il valore scientifico equivalente è stimato confrontando le caratteristiche e le specificazioni proprie dello strumento o apparecchio , formante oggetto della richiesta di franchigia di cui all ' articolo 4 , con quelle del corrispondente strumento o apparecchio nella Comunità , al fine di determinare se quest ' ultimo può essere utilizzato per gli stessi scopi scientifici cui è destinato lo strumento o apparecchio formante oggetto della richiesta di franchigia e con risultati paragonabili a quelli che si potrebbero ottenere da quest ' ultimo ;

- uno strumento o apparecchio scientifico è considerato come fabbricato nella Comunità quando il suo termine di consegna , valutato al momento dell ' ordinazione , tenuto conto degli usi commerciali nel settore di produzione in questione , non è sensibilmente superiore al termine di consegna dello strumento o apparecchio formante oggetto della richiesta di franchigia di cui all ' articolo 4 o quando non lo supera in una misura tale che la destinazione o l ' impiego inizialmente previsto per lo strumento o apparecchio ne siano sensibilmente colpiti .

4 . Sono in ogni caso esclusi dalla franchigia i materiali d ' equipaggiamento usuali , a meno che essi non presentino alcune particolarità che non possiedono i materiali fabbricati nella Comunità .

Articolo 4

La franchigia di cui all ' articolo 3 è concessa dall ' autorità competente dello Stato membro sul cui territorio è situato l ' istituto o organismo destinatario , su richiesta di quest ' ultimo .

La concessione della franchigia è subordinata alla condizione che sia stato verificato in base alla modalità stabilite in disposizioni d ' applicazione adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 9 che non sono fabbricati nella Comunità strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente a quello degli strumenti o apparecchi di cui è richiesta l ' importazione in franchigia .

Articolo 5

La concessione della franchigia per gli strumenti e gli apparecchi scientifici destinati a titolo di dono agli istituti di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera a ) , non è soggetta alle condizioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera b ) , e all ' articolo 4 , secondo comma .

Tuttavia , deve essere accertato nelle condizioni fissate in disposizioni d ' applicazione adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 9 , che il dono degli strumenti o apparecchi scientifici in questione non sia collegato ad alcun intento commerciale del donatore .

Articolo 6

1 . Gli oggetti ripresi nell ' allegato II e gli strumenti e apparecchi scientifici che sono stati ammessi al beneficio della franchigia alle condizioni previste negli articoli 3 , 4 e 5 non possono formare oggetto di prestito , locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza l ' accordo preventivo dell ' autorità competente dello Stato membro contemplato , secondo i casi , all ' articolo 2 , paragrafo 2 oppure all ' articolo 4 .

2 . In caso di prestito , locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito ad un istituto o organismo beneficiario della franchigia in applicazione dell ' articolo 2 , paragrafo 1 o dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera a ) , la franchigia resta acquisita a condizione che quest ' ultimo utilizzi l ' oggetto , strumento o apparecchio per scopi che giustifichino la concessione di tale franchigia .

Negli altri casi , la conclusione del prestito , della locazione o della cessione a titolo oneroso o gratuito è subordinata al pagamento preventivo dei dazi doganali , al tasso in vigore alla data del prestito , della locazione o della cessione , secondo il tipo e sulla base del valore in dogana riconosciuti o ammessi per tale data dall ' autorità competente prevista , a seconda dei casi , all ' articolo 2 , paragrafo 2 o all ' articolo 4 .

Tuttavia non è riscosso alcun dazio doganale in caso di prestito , locazione o cessione degli oggetti di cui all ' allegato II , punto C , effettuati non a scopo di lucro a persone cieche .

Articolo 7

1 . È istituito un comitato per le franchigie doganali , qui appresso denominato il « comitato » , composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato fissa il proprio regolamento interno .

Articolo 8

Il comitato esamina ogni problema relativo all ' applicazione del presente regolamento che venga sollevato dal suo presidente , su sua iniziativa , o su domanda del rappresentante di uno Stato membro .

Articolo 9

1 . Le disposizioni necessarie per l ' applicazione degli articoli 2 e 3 , dell ' articolo 4 , secondo comma , dell ' articolo 5 , secondo comma e dell ' articolo 6 sono adottate secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza del problema in questione . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . a ) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del comitato .

b ) Quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal comitato , o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da prendere . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è adito , esso non ha deliberato , le disposizioni proposte sono adottate dalla Commissione .

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 10 luglio 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

E . COLOMBO

( 1 ) GU n . C 85 del 18 . 7 . 1974 , pag . 10 .

( 2 ) GU n . C 109 del 19 . 9 . 1974 , pag . 27 .

ALLEGATO I

A . Libri , pubblicazioni , documenti ed altri stampati

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

49.11 * Immagini , incisioni , fotografie ed altri stampati , ottenuti con qualsiasi procedimento : *

* ex B . altri : *

* - Libri e documenti diversi da quelli della voce n . 49.01 ottenuti con procedimenti di riproduzione diversi dalla stampa , comprese le microriproduzioni su supporti opachi *

* - Documenti ufficiali , parlamentari e amministrativi pubblicati nel loro paese d ' origine *

* - Manifesti di propaganda turistica e pubblicazioni turistiche ( opuscoli , guide , orari , prospetti e pubblicazioni simili ) illustrati o non , compresi quelli pubblicati da imprese private , per invitare il pubblico ad effettuare viaggi fuori del territorio delle Comunità europee *

* - Pubblicazioni che invitano a fare degli studi fuori del territorio delle Comunità europee *

* - Cataloghi di libri e pubblicazioni , messi in vendita da una casa editrice o da una libreria con sede fuori del territorio delle Comunità europee *

* - Cataloghi di films , di registrazioni e di ogni altro materiale audiovisivo a carattere educativo , scientifico o culturale , pubblicati dalla o per conto della organizzazione delle Nazioni Unite , o una delle sue istituzioni specializzate *

Nota :

Sono tuttavia esclusi dalla franchigia , quando rientrano nella voce n . 49.11 :

a ) I libri , pubblicazioni e documenti ( eccettuati i cataloghi , nonchù i manifesti e le pubblicazioni turistiche di cui sopra ) pubblicati essenzialmente a scopo di propaganda commerciale da un ' impresa commerciale privata o per suo conto

b ) Giornali e periodici in cui la pubblicità supera il 70 % dello spazio

c ) Ogni altro oggetto ( eccettuati i cataloghi di cui sopra ) in cui la pubblicità supera il 25 % dello spazio . Nel caso delle pubblicazioni e dei manifesti di propaganda turistica , questa percentuale riguarda solo la pubblicità commerciale privata .

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

ex 90.21 * Strumenti , apparecchi e modelli progettati per dimostrazione ( nell ' insegnamento , nelle esposizioni , ecc . ) , non suscettibili di altri usi : *

* - Carte in rilievo geografiche , idrografiche o celesti , ottenute con procedimenti di riproduzione diversi dalle stampe *

B . Materiale audiovisivo a carattere educativo , scientifico o culturale

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

37.04 * Lastre e pellicole impressionate , non sviluppate , negative o positive : *

* A . Pellicole cinematrografiche : *

* ex II . altre positive , a carattere educativo , scientifico o culturale , prodotte dall ' organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate *

ex 37.05 * Lastre , pellicole non perforate , pellicole perforate ( escluse le pellicole cinematografiche ) , impressionate e sviluppate , negative o positive , a carattere educativo , scientifico o culturale , prodotte dall ' organizzazione delle Nazioni Unite , o da una delle sue istituzioni spezializzate *

37.07 * Altre pellicole cinematografiche impressionate e sviluppate , mute o comportanti contemporaneamente la registrazione dell ' immagine e quella del suono , negative o positive : *

* ex B . altre , positive , a carattere educativo , scientifico o culturale , prodotti dall ' organizzazione delle Nazioni Unite o una delle sue istituzioni specializzate *

92.12 * Supporti di suono per gli apparecchi della voce n . 92.11 o per registrazioni analoghe : dischi , cilindri , cere , nastri , film , fili , ecc . , preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi : *

* B . registrati : *

* ex II . altri , di carattere educativo , scientifico o culturale , prodotti dall ' organizzazione delle Nazioni Unite o una delle sue istituzioni specializzate *

C . oggetti destinati ai ciechi

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

ex 49.03 * Albums o libri d ' immagini e album da disegno o per pittura , legati alla rustica , incartonati o rilegati , per bambini , in rilievo per ciechi *

49.11 * Immagini , incisioni , fotografie ed altri stampati , ottenuti con qualsiasi procedimento : *

* ex B . altri , in rilievo per ciechi *

ALLEGATO II

A . Materiale audiovisivo a carattere educativo , scientifico o culturale

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Istituti o organismi beneficiari *

37.04 * Lastre e pellicole impressionate , non sviluppate , negative o positive : * Ogni ente ( compresi gli enti radiofonici e televisivi ) abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia per loro uso esclusivo o per l ' uso d ' istituti o associazioni pubbliche o private a carattere educativo , scientifico o culturale , anch ' essi abilitati dalle suddette autorità *

* A . Pellicole cinematografiche : * *

* ex II . altre positive a carattere educativo , scientifico o culturale * *

ex 37.05 * Lastre , pellicole non perforate , pellicole perforate ( escluse le pellicole cinematografiche ) , impressionate e sviluppate , negative o positive , a carattere educativo , scientifico o culturale * Ogni ente ( compresi gli enti radiofonici e televisivi ) abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia per loro uso esclusivo o per l ' uso d ' istituti o associazioni pubbliche o private a carattere educativo , scientifico o culturale , anch ' essi abilitati dalle suddette autorità *

37.07 * Altre pellicole cinematografiche impressionate e sviluppate , mute o comportanti contemporaneamente la registrazione dell ' immagine e quella del suono , negative o positive : * *

* B . altre positive : * *

* ex I . Pellicole cinematografiche di attualità ( comportanti il suono o meno ) che rappresentino avvenimenti aventi carattere d ' attualità all ' epoca dell ' importazione , e importate per riproduzione , nel limite di due copie per soggetto * Ogni ente ( compresi gli enti radiofonici e televisivi ) abilitato dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia *

* ex II . altre , a carattere educativo , scientifico o culturale * Ogni ente ( compresi gli enti radiofonici e televisivi ) abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia per loro uso esclusivo o per l ' uso d ' istituti o associazioni pubbliche o private a carattere educativo , scientifico o culturale , anch ' essi abilitati dalle suddette autorità *

49.11 * Immagini , incisioni , fotografie ed altri stampati , ottenuti con qualsiasi procedimento : * Enti a carattere educativo , scientifico o culturale , pubblici o privati , abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia *

* ex B . altri : * *

* - pannelli murali destinati esclusivamente alla dimostrazione o all ' insegnamento * *

ex 90.21 * Strumenti , apparecchi e modelli progettati per dimostrazione ( nell ' insegnamento , nelle esposizioni , ecc . ) non suscettibili di altri usi : * Enti a carattere educativo , scientifico o culturale , pubblici o privati , abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia *

* - modelli , plastici e pannelli murali destinati esclusivamente alla dimostrazione e all ' insegnamento * *

92.12 * Supporti di suono per gli apparecchi della voce n . 92.11 , o per registrazioni analoghe : dischi , cilindri , cere , nastri , film , fili , ecc . preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi : * Ogni istituto ( compresi gli enti radiofonici e televisivi ) o associazioni pubbliche o private a carattere educativo , scientifico o culturale , abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia *

* ex B . registrati : * *

* - a carattere educativo , scientifico o culturale * *

B . Oggetti da collezione e oggetti d ' arte a carattere educativo , scientifico o culturale

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Istituti o organismi beneficiari *

Diversi * Oggetti da collezione e oggetti d ' arte non destinati alla vendita * Musei , gallerie ed altri enti pubblici abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia *

C . Oggetti destinati ai ciechi

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Istituti o organismi beneficiari *

ex 66.02 * Bastoni ( compresi i bastoni per alpinisti e i bastoni-sedile ) , fruste , frustini e simili : * Ogni istituto per ciechi o organizzazioni di assistenza per i ciechi abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia *

* - bastoni bianchi per ciechi * *

84.51 * Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzatore ; macchine per autenticare gli assegni bancari : * Ogni istituto per ciechi o organizzazioni di assistenza per i ciechi abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia *

* ex A . Macchine da scrivere : * *

* - adattate all ' uso dei ciechi * *

90.19 * Apparecchi di ortopedia ( comprese le cinture medico-chirurgiche ) ; oggetti ed apparecchi per fratture ( tocce , stecche e simili ) ; oggetti ed apparecchi di protesi dentaria , oculistica ed altre ; apparecchi per facilitare l ' audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano , da portare sulla persona o da inserire nell ' organismo per compensare una deficienza o una infermità : * Ogni istituto per ciechi o organizzazioni di assistenza per i ciechi abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia *

* B . Apparecchi per facilitare l ' audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano , da portare sulla persona o da inserire nell ' organismo per compensare una deficienza o una infermità : * *

* ex II . altri : * *

* - Apparecchi per guidare i ciechi * *

ex 91.01 * Orologi da tasca , da polso e simili ( compresi i contatori di tempo dello stesso tipo ) : * Ogni istituto per ciechi o organizzazioni di assistenza per i ciechi abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia *

* - Orologi Braille con casse in metalli non preziosi * *

97.04 * Oggetti per giochi di società ( compresi i giochi meccanici anche a motore , per pubblici esercizi , i tennis da tavolo , i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da gioco ) : * Ogni istituto per ciechi o organizzazioni di assistenza per i ciechi abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia *

* ex B . altri : * *

* - Tavoli da gioco ed accessori , adatti per i ciechi * *

Diversi * Altri oggetti ( per es . apparecchi per facilitare la lettura ai ciechi ) specialmente ideati per lo sviluppo educativo , scientifico o culturale dei ciechi * Ogni istituto per ciechi o organizzazioni di assistenza per i ciechi abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia

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