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Document 22011D0076
Decision of the EEA Joint Committee No 76/2011 of 1 July 2011 amending Annex VI (Social security) and Protocol 37 to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011, del 1 o luglio 2011 , che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) e il protocollo 37 dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011, del 1 o luglio 2011 , che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) e il protocollo 37 dell’accordo SEE
GU L 262 del 06/10/2011, p. 33–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
6.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 262/33 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 76/2011
del 1o luglio 2011
che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) e il protocollo 37 dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo»), in particolare gli articoli 98 e 101,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato VI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 82/2009 del 3 luglio 2009 (1). |
(2) |
Il protocollo 37 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 92/2010 del 2 luglio 2010 (2). |
(3) |
È opportuno integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3), rettificato dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1 e dalla GU L 204 del 4.8.2007, pag. 30. |
(4) |
È opportuno integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (4). |
(5) |
È opportuno integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (5). |
(6) |
È opportuno integrare nell’accordo la decisione A1, del 12 giugno 2009, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(7) |
È opportuno integrare nell’accordo la decisione A2, del 12 giugno 2009, riguardante l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (7). |
(8) |
È opportuno integrare nell’accordo la decisione E1, del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
(9) |
È opportuno integrare nell’accordo la decisione F1, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (9). |
(10) |
È opportuno integrare nell’accordo la decisione H1, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (10). |
(11) |
È opportuno integrare nell’accordo la decisione H2, del 12 giugno 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (11). |
(12) |
È opportuno integrare nell’accordo la decisione P1, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 58 e dell’articolo 87, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (12). |
(13) |
È opportuno integrare nell’accordo la decisione S1, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (13). |
(14) |
È opportuno integrare nell’accordo la decisione S2, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (14). |
(15) |
È opportuno integrare nell’accordo la decisione S3, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). |
(16) |
È opportuno integrare nell’accordo la decisione U1, del 12 giugno 2009, riguardante l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (16). |
(17) |
È opportuno integrare nell’accordo la decisione U2, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (17). |
(18) |
È opportuno integrare nell’accordo la decisione U3, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di disoccupazione parziale applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). |
(19) |
È opportuno integrare nell’accordo la raccomandazione P1, del 12 giugno 2009, riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori cittadini di altri Stati membri (19). |
(20) |
È opportuno integrare nell’accordo la raccomandazione U1, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un’attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (20). |
(21) |
È opportuno integrare nell’accordo la raccomandazione U2, del 12 giugno 2009, riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (21). |
(22) |
Per il buon funzionamento dell’accordo, è opportuno modificare il relativo protocollo 37, in modo tale che questo comprenda la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, istituita dal regolamento (CE) n. 883/2004, ed è opportuno modificare l’allegato VI onde specificare le procedure di associazione con tale commissione e gli organismi ad essa collegati. |
(23) |
Il regolamento (CE) n. 883/2004 abroga il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (22), che è integrato nell’accordo e dovrebbe essere pertanto soppresso ai sensi dello stesso. |
(24) |
A decorrere dal 1o maggio 2010, il regolamento (CE) n. 987/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (23), che è integrato nell’accordo e dovrebbe essere pertanto soppresso ai sensi dello stesso. |
(25) |
Tutti gli atti delle rubriche «Atti di cui le parti contraenti tengono debito conto» e «Atti di cui le parti contraenti prendono atto» sono obsoleti e dovrebbero essere quindi abrogati ai sensi dell’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato VI dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Il testo del punto 5 («Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti») del protocollo 37 dell’accordo (che contiene l’elenco di cui all’articolo 101) è sostituito dal seguente:
«Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio]».
Articolo 3
I testi dei regolamenti (CE) n. 883/2004, rettificato dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1 e dalla GU L 204 del 4.8.2007, pag. 30, (CE) n. 987/2009 e (CE) n. 988/2009, delle decisioni A1, A2, E1, F1, H1, H2, P1, S1, S2, S3, U1, U2 e U3 e delle raccomandazioni P1, U1 e U2 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (24).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 277 del 22.10.2009, pag. 34.
(2) GU L 277 del 21.10.2010, pag. 46.
(3) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.
(5) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
(6) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1.
(7) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5.
(8) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 9.
(9) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 11.
(10) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13.
(11) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17.
(12) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21.
(13) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23.
(14) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26.
(15) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40.
(16) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42.
(17) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43.
(18) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45.
(19) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 47.
(20) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49.
(21) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51.
(22) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
(23) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.
(24) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Il testo dell’allegato VI dell’accordo è sostituito dal seguente:
«INTRODUZIONE
Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell’ordinamento giuridico comunitario, quali
— |
preamboli, |
— |
destinatari degli atti comunitari, |
— |
riferimenti a territori o lingue della CE, |
— |
riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri della CE, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci, e |
— |
riferimenti a procedure di informazione e di notificazione, |
si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.
ADATTAMENTI SETTORIALI
I. |
Ai fini del presente allegato e fatte salve le norme del protocollo 1, si intende che i termini “Stato membro” o “Stati membri” contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti della CE, anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia. |
II. |
Nell’applicare le disposizioni contenute negli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato ai fini dell’accordo, i diritti e gli obblighi pertinenti alla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, facente capo alla Commissione CE, e i diritti e gli obblighi pertinenti alla Commissione dei conti e alla Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati, entrambe facenti capo a detta Commissione amministrativa, sono assunti dal Comitato misto SEE conformemente alle disposizioni della parte VII dell’accordo. |
I. COORDINAMENTO GENERALE DELLA SICUREZZA SOCIALE
ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO
1. |
32004 R 0883: Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1 e dalla GU L 204 del 4.8.2007, pag. 30, quale modificato da:
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 sono così adattate:
MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STATI AELS (EFTA) ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, ALLA COMMISSIONE TECNICA PER L’ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI E ALLA COMMISSIONE DEI CONTI, ENTRAMBE FACENTI CAPO ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA, CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 101 DELL’ACCORDO. L’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia possono inviare rispettivamente un rappresentante con funzione consultiva (in qualità di osservatore) alle riunioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, facente capo alla Commissione europea, e alle riunioni della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati e della Commissione dei conti, entrambe facenti capo alla Commissione amministrativa. |
2. |
32009 R 0987: Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 sono così adattate:
|
ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO
3.1. |
32010 D 0424(01): Decisione A1, del 12 giugno 2009, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1). |
3.2. |
32010 D 0424(02): Decisione A2, del 12 giugno 2009, riguardante l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5). |
4.1. |
32010 D 0424(03): Decisione E1, del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106, 24.4.2010, pag. 9). |
5.1. |
32010 D 0424(04): Decisione F1, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (GU C 106, 24.4.2010, pag. 11). |
6.1. |
32010 D 0424(05): Decisione H1, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13). |
6.2. |
32010 D 0424(06): Decisione H2, del 12 giugno 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17). |
7.1. |
32010 D 0424(07): Decisione P1, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 58 e dell’articolo 87, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21). |
8.1. |
32010 D 0424(08): Decisione S1, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23). |
8.2. |
32010 D 0424(09): Decisione S2, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26). Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione S2 sono così adattate: fatto salvo il punto 3.3.2 dell’allegato della decisione, gli Stati EFTA possono comunque inserire le stelle europee nelle tessere europee di assicurazione malattie da essi rilasciate. |
8.3. |
32010 D 0424(10): Decisione S3, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40). |
9.1. |
32010 D 0424(11): Decisione U1, del 12 giugno 2009, riguardante l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42). |
9.2. |
32010 D 0424(12): Decisione U2, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43). |
9.3. |
32010 D 0424(13): Decisione U3, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di disoccupazione parziale applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45). |
ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO
10.1. |
32010 H 0424(01): Raccomandazione P1, del 12 giugno 2009, riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori cittadini di altri Stati membri (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 47). |
11.1. |
32010 H 0424(02): Raccomandazione U1, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un’attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49). |
11.2. |
32010 H 0424(03): Raccomandazione U2, del 12 giugno 2009, riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51). |
II. SALVAGUARDIA DEI DIRITTI A PENSIONE COMPLEMENTARE
ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO
12. |
398 L 0049: Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).» |