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Document 22011A1004(02)

    Accordo internazionale sul cacao del 2010

    GU L 259 del 04/10/2011, p. 8–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2011/634/oj

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    22011A1004(02)

    Accordo internazionale sul cacao del 2010

    Gazzetta ufficiale n. L 259 del 04/10/2011 pag. 0008 - 0030


    TRADUZIONE

    Accordo internazionale sul cacao del 2010

    PREAMBOLO

    LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO,

    a) RICONOSCENDO il contributo del settore del cacao alla riduzione della povertà e alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo convenuti a livello internazionale, segnatamente degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM);

    b) RICONOSCENDO l’importanza del cacao e del suo commercio per l’economia dei paesi in via di sviluppo, in quanto fonti di reddito delle loro popolazioni, e riconoscendo il fondamentale contributo del commercio del cacao ai loro proventi da esportazione e all’elaborazione dei loro programmi di sviluppo economico e sociale;

    c) RICONOSCENDO l’importanza del settore del cacao per la sussistenza di milioni di persone, segnatamente nei paesi in via di sviluppo in cui la produzione di cacao costituisce la principale fonte diretta di reddito dei piccoli produttori;

    d) RICONOSCENDO che una stretta cooperazione internazionale sulle questioni attinenti al cacao e un dialogo permanente fra tutti gli attori della catena del valore del cacao possono contribuire allo sviluppo sostenibile dell’economia mondiale del cacao;

    e) RICONOSCENDO l’importanza dei partenariati strategici fra i membri esportatori e i membri importatori al fine di pervenire a un’economia del cacao sostenibile;

    f) RICONOSCENDO la necessità di garantire la trasparenza del mercato internazionale del cacao, nel reciproco interesse dei produttori e dei consumatori;

    g) RICONOSCENDO il contributo dei precedenti accordi internazionali sul cacao del 1972, 1975, 1980, 1986, 1993 e 2001, allo sviluppo dell’economia mondiale del cacao,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    CAPITOLO I

    OBIETTIVI

    Articolo 1

    Obiettivi

    Al fine di rafforzare il settore mondiale del cacao, di favorirne lo sviluppo sostenibile e di accrescere i vantaggi per tutte le parti interessate, gli obiettivi del settimo accordo internazionale sul cacao sono i seguenti:

    a) promuovere la cooperazione internazionale nell’ambito dell’economia mondiale del cacao;

    b) fornire una sede appropriata per discutere di tutte le questioni inerenti al cacao fra governi e con il settore privato;

    c) contribuire al rafforzamento dell’economia nazionale del cacao dei paesi membri, elaborando, sviluppando e valutando progetti adeguati da presentare alle istituzioni competenti affinché li finanzino e attuino, nonché cercando di reperire fondi per i progetti a vantaggio dei membri e dell’economia mondiale del cacao;

    d) cercare di ottenere prezzi giusti che generino entrate eque per i produttori e i consumatori nell’ambito della catena del valore del cacao, e contribuire allo sviluppo equilibrato dell’economia mondiale del cacao, nell’interesse di tutti i membri;

    e) promuovere un’economia del cacao sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale;

    f) incoraggiare la ricerca e l’applicazione dei suoi risultati mediante la promozione di programmi di formazione e d’informazione che consentano di trasferire ai membri tecnologie adeguate per il settore del cacao;

    g) promuovere la trasparenza dell’economia mondiale del cacao, in particolare del commercio del cacao, raccogliendo, analizzando e divulgando statistiche pertinenti e realizzando studi appropriati; promuovere altresì l’eliminazione degli ostacoli al commercio;

    h) promuovere e incoraggiare il consumo di cioccolato e di prodotti a base di cacao, al fine di aumentare la domanda di cacao, in particolare promuovendone le virtù, compresi gli effetti benefici per la salute, in stretta cooperazione con il settore privato;

    i) incoraggiare i membri a promuovere la qualità del cacao e a sviluppare procedure di sicurezza alimentare appropriate nel settore del cacao;

    j) incoraggiare i membri a elaborare e attuare strategie volte a rafforzare la capacità delle comunità locali e dei piccoli produttori di beneficiare della produzione di cacao, contribuendo così alla riduzione della povertà;

    k) facilitare la disponibilità di informazioni sugli strumenti e sui servizi finanziari di cui possono beneficiare i produttori di cacao, segnatamente l’accesso al credito e i metodi di gestione dei rischi.

    CAPITOLO II

    DEFINIZIONI

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo:

    1) per cacao s’intendono il cacao in grani e i prodotti derivati dal cacao;

    2) per cacao fine ("fine" o "flavour") s’intende il cacao il cui sapore e colore sono ritenuti eccezionali, prodotto nei paesi elencati nell’allegato C del presente accordo;

    3) per prodotti derivati dal cacao s’intendono i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da cacao in grani come la pasta e il liquore di cacao, il burro di cacao, il cacao in polvere senza aggiunta di zucchero, panelli di cacao e mandorle decorticate;

    4) per cioccolato e prodotti al cioccolato s’intendono i prodotti elaborati a partire dai grani di cacao, conformemente alle norme del Codex alimentarius relative al cioccolato e ai prodotti al cioccolato;

    5) per scorte di cacao in grani s’intendono tutti i grani di cacao secchi identificabili l’ultimo giorno dell’anno cacao (30 settembre), indipendentemente dalla loro ubicazione, dal proprietario o dall’uso al quale sono destinati;

    6) per anno cacao s’intende il periodo di dodici mesi che va dal 1o ottobre al 30 settembre compresi;

    7) per Organizzazione s’intende l’Organizzazione internazionale del cacao di cui all’articolo 3;

    8) per Consiglio s’intende il Consiglio internazionale del cacao di cui all’articolo 6;

    9) per parte contraente s’intendono un governo, l’Unione europea o un’organizzazione intergovernativa ai sensi dell’articolo 4, che abbiano accettato di essere vincolati dal presente accordo a titolo provvisorio o definitivo;

    10) per membro s’intende una parte contraente secondo la definizione di cui sopra;

    11) per paese importatore o membro importatore s’intendono, rispettivamente, un paese o un membro le cui importazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni;

    12) per paese esportatore o membro esportatore s’intende, rispettivamente, un paese o un membro le cui esportazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le importazioni. Tuttavia, un paese produttore di cacao le cui importazioni di cacao, convertite in equivalente in grani, superano le esportazioni, ma la cui produzione supera le importazioni o il consumo interno apparente [1] di cacao, può, se lo desidera, essere membro esportatore;

    13) per esportazioni di cacao s’intende tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un paese, mentre per importazioni di cacao s’intende tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un paese, rimanendo inteso che, ai sensi di queste definizioni, qualora un membro comprenda più di un territorio doganale, per territorio doganale devono intendersi tutti i territori doganali di detto membro;

    14) per economia del cacao sostenibile s’intende una catena del valore integrata nella quale tutti gli operatori elaborano e promuovono politiche idonee a raggiungere livelli di produzione, di trasformazione e di consumo economicamente sostenibili, ecologicamente razionali e socialmente responsabili, nell’interesse delle generazioni attuali e future, allo scopo di migliorare la produttività e la redditività della catena del valore del cacao per tutti gli attori interessati, in particolare i piccoli produttori;

    15) per settore privato s’intendono tutti gli operatori privati le cui principali attività rientrano nel settore del cacao, compresi gli agricoltori, i commercianti, i trasformatori, i fabbricanti e gli istituti di ricerca. Nel quadro del presente accordo, il settore privato comprende anche le aziende, gli organismi e gli istituti pubblici che esercitano funzioni svolte in altri paesi da operatori privati;

    16) per prezzo indicativo s’intende l’indicatore rappresentativo del prezzo internazionale del cacao utilizzato ai fini del presente accordo e calcolato secondo le disposizioni dell’articolo 33;

    17) per diritti speciali di prelievo (DSP) s’intendono i diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale;

    18) per tonnellata s’intende una massa di 1000 chilogrammi, pari a 2204,6 libbre avoirdupois, e per libbra s’intende la libbra avoirdupois, pari a 453,597 grammi;

    19) per maggioranza semplice ripartita s’intende la maggioranza dei voti dei membri esportatori e la maggioranza dei voti dei membri importatori, conteggiati separatamente;

    20) per votazione speciale s’intendono i due terzi dei voti dei membri esportatori e i due terzi dei voti dei membri importatori, conteggiati separatamente, purché siano presenti almeno cinque membri esportatori e una maggioranza di membri importatori;

    21) per entrata in vigore s’intende, salvo precisazione contraria, la data in cui il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo.

    CAPITOLO III

    L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CACAO

    Articolo 3

    Sede e struttura dell’Organizzazione internazionale del cacao

    1. L’Organizzazione internazionale del cacao, creata dall’accordo internazionale sul cacao del 1972, continua ad esistere. Essa provvede all’attuazione delle disposizioni del presente accordo e ne controlla l’applicazione.

    2. L’Organizzazione ha sempre sede nel territorio di un paese membro.

    3. L’Organizzazione ha sede a Londra, a meno che il Consiglio non decida diversamente.

    4. L’Organizzazione esplica le sue funzioni attraverso:

    a) il Consiglio internazionale del cacao, che è l’autorità suprema dell’Organizzazione;

    b) gli organi sussidiari del Consiglio, compresi il comitato amministrativo e finanziario, il comitato economico, la commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao e tutti gli altri comitati istituiti dal consiglio; e

    c) il segretariato.

    Articolo 4

    Membri dell’Organizzazione

    1. Tutte le parti contraenti sono membri dell’Organizzazione.

    2. L’Organizzazione comporta due categorie di membri:

    a) i membri esportatori;

    b) i membri importatori.

    3. Un membro può cambiare categoria alle condizioni stabilite dal Consiglio.

    4. Due o più parti contraenti possono, per mezzo di una debita notifica al Consiglio o al depositario, che vale a decorrere dalla data indicata dalle parti contraenti interessate e alle condizioni stabilite dal Consiglio, dichiarare che partecipano all’Organizzazione come gruppo membro.

    5. Tutti i riferimenti del presente accordo a un "governo" o più "governi" valgono anche per l’Unione europea e per tutte le organizzazioni intergovernative aventi responsabilità paragonabili in materia di negoziato, conclusione e applicazione di accordi internazionali, segnatamente quelli sui prodotti di base. Di conseguenza, ogniqualvolta nel presente accordo si parla di firma, ratifica, accettazione o approvazione, di notifica dell’applicazione a titolo provvisorio o di adesione, si intendono anche la firma, la ratifica, l’accettazione o l’approvazione, la notifica dell’applicazione a titolo provvisorio o l’adesione di dette organizzazioni intergovernative.

    6. In caso di votazione su questioni di loro competenza, dette organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero complessivo dei voti attribuiti ai loro Stati membri conformemente all’articolo 10. In tal caso, gli Stati membri di queste organizzazioni intergovernative non possono esercitare il loro diritto di voto individuale.

    Articolo 5

    Privilegi e immunità

    1. L’Organizzazione ha personalità giuridica. Essa può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio.

    2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell’Organizzazione, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei membri che si trovano nel territorio del governo ospitante per esercitare le loro funzioni, sono disciplinati dall’accordo relativo alla sede stipulato fra il governo ospitante e l’Organizzazione internazionale del cacao.

    3. L’accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente accordo. Esso cessa tuttavia di applicarsi nei seguenti casi:

    a) conformemente alle disposizioni stabilite dal suddetto accordo relativo alla sede;

    b) la sede dell’Organizzazione è trasferita fuori del territorio del governo ospitante; o

    c) l’Organizzazione cessa di esistere.

    4. L’Organizzazione può concludere con uno o più altri membri accordi riguardanti i privilegi e le immunità eventualmente necessari per il buon funzionamento del presente accordo; tali accordi devono essere approvati dal Consiglio.

    CAPITOLO IV

    IL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEL CACAO

    Articolo 6

    Composizione del Consiglio internazionale del cacao

    1. Il Consiglio internazionale del cacao è composto da tutti i membri dell’Organizzazione.

    2. Ogni membro è rappresentato alle riunioni del Consiglio da rappresentanti debitamente accreditati.

    Articolo 7

    Poteri e funzioni del Consiglio

    1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esplica, o dispone l’espletamento di, tutte le funzioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni esplicite del presente accordo.

    2. Il Consiglio non è abilitato a contrarre obblighi che esulano dal campo di applicazione del presente accordo, né si può considerare che vi sia stato autorizzato dai membri; in particolare, esso non ha la facoltà di contrarre prestiti. Nell’esercitare la sua capacità contrattuale, il Consiglio inserisce nei contratti le condizioni della presente disposizione e dell’articolo 23 al fine di informarne le altre parti; il mancato inserimento di tali condizioni, tuttavia, non rende nullo il contratto né si considera che il Consiglio abbia oltrepassato i poteri conferitigli.

    3. Il Consiglio adotta i regolamenti necessari per l’applicazione delle disposizioni del presente accordo e compatibili con le medesime, in particolare il suo regolamento interno e quello dei suoi comitati, il regolamento finanziario e il regolamento del personale dell’Organizzazione. Nel suo regolamento interno può definire una procedura che gli consenta di prendere decisioni su questioni specifiche senza doversi riunire.

    4. Il Consiglio tiene i registri necessari per l’espletamento delle funzioni assegnategli dal presente accordo e qualsiasi altro registro ritenuto utile.

    5. Il Consiglio può creare tutti i gruppi di lavoro necessari per assisterlo nell’espletamento delle sue funzioni.

    Articolo 8

    Presidente e vicepresidente del Consiglio

    1. Il Consiglio elegge, per ogni anno cacao, un presidente e un vicepresidente che non sono retribuiti dall’Organizzazione.

    2. Il presidente e il vicepresidente vengono eletti tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori. Le due categorie si alternano ogni anno cacao.

    3. In caso di assenza temporanea e simultanea del presidente e del vicepresidente, o in caso di assenza permanente di uno dei due o di entrambi, il Consiglio può eleggere, tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti, a seconda dei casi.

    4. Né il presidente né gli altri membri dell’Ufficio che presiedono una riunione del Consiglio prendono parte alla votazione. Un membro della delegazione può esercitare il diritto di voto del membro che rappresenta.

    Articolo 9

    Sessioni del Consiglio

    1. Di norma, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell’anno cacao.

    2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria se lo decide o se gli viene richiesto:

    a) da cinque membri; oppure

    b) da almeno due membri che detengono almeno 200 voti; oppure

    c) dal direttore esecutivo, ai fini degli articoli 22 e 59.

    3. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con un anticipo di almeno 30 giorni di calendario, salvo nei casi urgenti, nei quali l’anticipo è di almeno 15 giorni.

    4. Le sessioni si svolgono di regola presso la sede dell’Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente. Se su invito di un membro, Il Consiglio decide di riunirsi in un luogo diverso dalla sede dell’Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del membro suddetto, conformemente alle regole amministrative dell’Organizzazione.

    Articolo 10

    Ripartizione dei voti

    1. I membri esportatori detengono globalmente 1000 voti; lo stesso vale per i membri importatori. I voti sono ripartiti all’interno di ciascuna categoria di membri, esportatori o importatori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti del presente articolo.

    2. Per ogni anno cacao, i voti dei membri esportatori sono così ripartiti: ogni membro esportatore detiene cinque voti di base. I voti rimanenti sono ripartiti fra tutti i membri esportatori proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni di cacao nei tre precedenti anni cacao, i cui dati sono stati pubblicati dall’Organizzazione nell’ultimo numero del Bollettino trimestrale delle statistiche per il cacao. A tal fine, le esportazioni vengono calcolate sommando alle esportazioni nette di cacao in grani le esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani per mezzo dei coefficienti di conversione di cui all’articolo 34.

    3. Per ogni anno cacao, i voti dei membri importatori sono ripartiti fra tutti i membri importatori proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni di cacao nei tre precedenti anni cacao, i cui dati sono stati pubblicati dall’Organizzazione nell’ultimo numero del Bollettino trimestrale delle statistiche per il cacao. A tal fine, le importazioni vengono calcolate sommando alle importazioni nette di cacao in grani le importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani per mezzo dei coefficienti di conversione di cui all’articolo 34. Nessun paese membro detiene meno di cinque voti. Di conseguenza, i diritti di voto dei paesi membri che dispongono di un numero di voti superiore al minimo vengono ridistribuiti fra i paesi membri che dispongono di un numero di voti inferiore al minimo.

    4. Se, per un motivo qualunque, sorgono difficoltà nella determinazione o nell’aggiornamento della base statistica per il calcolo dei voti conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio può decidere di adottare un’altra base statistica per il calcolo dei voti.

    5. Nessun membro, ad eccezione di quelli citati nei paragrafi 4 e 5 dell’articolo 4, può detenere più di 400 voti. I voti superiori a questa cifra risultanti dai calcoli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo vengono ridistribuiti tra gli altri membri secondo le disposizioni dei suddetti paragrafi.

    6. Quando viene modificata la composizione dell’Organizzazione o quando il diritto di voto di un membro è sospeso o ripristinato in applicazione di una disposizione del presente accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti conformemente al presente articolo. L’Unione europea o qualunque organizzazione intergovernativa definita a norma dell’articolo 4 è titolare di diritti di voto in qualità di membro unico, conformemente alla procedura prevista ai paragrafi 2 o 3 del presente articolo.

    7. I voti non possono essere frazionati.

    Articolo 11

    Procedura di votazione del Consiglio

    1. Ciascun membro dispone per la votazione del numero di voti che detiene; nessun membro può dividere i suoi voti. I membri, tuttavia, non sono tenuti ad esprimere nello stesso senso dei propri i voti di cui sono autorizzati a disporre a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

    2. Previa notifica scritta al presidente del Consiglio, ogni membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore e ogni membro importatore può autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a utilizzare i suoi voti in qualsiasi riunione del Consiglio. In tal caso, non si applica il limite di cui all’articolo 10, paragrafo 5.

    3. Un membro autorizzato da un altro membro a utilizzare i voti detenuti da quest’ultimo a norma dell’articolo 10 ne dispone conformemente alle istruzioni del membro suddetto.

    Articolo 12

    Decisioni del Consiglio

    1. Il Consiglio cerca di prendere tutte le sue decisioni e di formulare tutte le sue raccomandazioni mediante consenso. Se non è possibile raggiungere il consenso, il Consiglio prende le sue decisioni e formula le sue raccomandazioni mediante una votazione speciale, conformemente alle procedure seguenti:

    a) se la proposta non ottiene la maggioranza richiesta dalla votazione speciale a causa del voto negativo di più di tre membri esportatori o di più di tre membri importatori, essa si considera respinta;

    b) se la proposta non ottiene la maggioranza richiesta dalla votazione speciale a causa del voto negativo di tre o meno di tre membri esportatori ovvero di tre o meno di tre membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro 48 ore; e

    c) se la proposta non ottiene la maggioranza richiesta dalla votazione speciale, essa si considera respinta.

    2. Nel computo dei voti necessari per una decisione o una raccomandazione del Consiglio non si tiene conto dei voti dei membri astenuti.

    3. I membri si impegnano a considerarsi vincolati da tutte le decisioni prese dal Consiglio in applicazione delle disposizioni del presente accordo.

    Articolo 13

    Cooperazione con altre organizzazioni

    1. Il Consiglio prende tutte le disposizioni necessarie per procedere a consultazioni o cooperare con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e con i suoi organi, segnatamente la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, nonché con le organizzazioni intergovernative, a seconda dei casi.

    2. Considerato il ruolo particolare assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione sufficientemente informata delle sue attività e dei suoi programmi di lavoro.

    3. Il Consiglio, inoltre, può prendere tutte le disposizioni necessarie per mantenere utili contatti con le organizzazioni internazionali di produttori, commercianti e fabbricanti di cacao.

    4. Il Consiglio cerca di associare ai suoi lavori sulla politica di produzione e di consumo del cacao le istituzioni finanziarie internazionali e le altre parti che si interessano all’economia mondiale del cacao.

    5. Il Consiglio può decidere di cooperare con altri esperti competenti in materia di cacao.

    Articolo 14

    Invito e ammissione di osservatori

    1. Il Consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatore.

    2. Il Consiglio può inoltre invitare qualsiasi organizzazione di cui all’articolo 13 a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatore.

    3. Il Consiglio può inoltre invitare, in veste di osservatori, organizzazioni non governative dotate della competenza richiesta in alcuni campi del settore del cacao.

    4. Per ciascuna sessione, il Consiglio decide in merito alla partecipazione di osservatori, comprese, caso per caso, le organizzazioni non governative dotate della competenza richiesta in alcuni campi del settore del cacao, conformemente alle condizioni stabilite dal regolamento amministrativo dell’Organizzazione.

    Articolo 15

    Quorum

    1. Il quorum richiesto per la seduta di apertura di una sessione del Consiglio è raggiunto con la presenza di almeno cinque membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che i membri presenti di ciascuna categoria detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei membri appartenenti alla rispettiva categoria.

    2. Se il quorum di cui al paragrafo 1 del presente articolo non viene raggiunto il giorno stabilito per la seduta di apertura della sessione, a decorrere dal secondo giorno e per tutta la durata della sessione esso si considera raggiunto con la presenza dei membri esportatori e importatori che detengono la maggioranza semplice dei voti nella loro categoria.

    3. Per le sedute successive alla seduta di apertura di una sessione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo è richiesto il quorum di cui al paragrafo 2 dello stesso.

    4. Tutti i membri rappresentati conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, si considerano presenti.

    CAPITOLO V

    IL SEGRETARIATO DELL’ORGANIZZAZIONE

    Articolo 16

    Il direttore esecutivo e il personale dell’Organizzazione

    1. Il segretariato comprende il direttore esecutivo e il personale.

    2. Il Consiglio nomina il direttore esecutivo per un mandato la cui durata non supererà quella dell’accordo e delle sue eventuali proroghe. Esso stabilisce le regole di selezione dei candidati e le condizioni di assunzione del direttore esecutivo.

    3. Il direttore esecutivo è il più alto funzionario dell’Organizzazione; egli è responsabile dinanzi al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente accordo conformemente alle decisioni del Consiglio stesso.

    4. Il personale dell’Organizzazione è responsabile dinanzi al direttore esecutivo.

    5. Il direttore esecutivo nomina il personale conformemente al regolamento adottato dal Consiglio in base ai regolamenti che si applicano al personale di organizzazioni intergovernative analoghe. Nei limiti del possibile, i funzionari vengono scelti tra i cittadini dei membri esportatori e importatori.

    6. Né il direttore esecutivo né il personale devono avere interessi finanziari nell’industria, nel commercio, nel trasporto o nella pubblicità del cacao.

    7. Nell’esercizio delle loro funzioni, il direttore esecutivo e il personale non chiedono né accettano istruzioni da nessun membro né da nessuna autorità estranea all’Organizzazione. Essi si astengono da tutti gli atti incompatibili con la loro situazione di funzionari internazionali responsabili unicamente nei confronti dell’Organizzazione. Ciascun membro s’impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell’esercizio delle loro funzioni.

    8. Né il direttore esecutivo né il personale dell’Organizzazione devono divulgare alcuna informazione sul funzionamento o sulla gestione del presente accordo, a meno che il Consiglio non li autorizzi o che non lo richieda il corretto espletamento delle loro funzioni a titolo del presente accordo.

    Articolo 17

    Programma di lavoro

    1. In occasione della prima sessione del Consiglio successiva all’entrata in vigore dell'accordo, il direttore esecutivo sottopone all’esame e all’approvazione del Consiglio un piano strategico quinquennale. Un anno prima della scadenza del piano strategico quinquennale, il direttore esecutivo presenta al Consiglio un nuovo progetto di piano strategico quinquennale.

    2. Nel corso dell’ultima sessione dell’anno cacao il Consiglio, su raccomandazione del comitato economico, adotta il programma di lavoro dell’Organizzazione stabilito dal direttore esecutivo per l’anno successivo. Il programma di lavoro comprende i progetti, le iniziative e le attività che devono essere intrapresi dall’Organizzazione. Il direttore esecutivo dà attuazione al programma di lavoro.

    3. Nel corso dell’ultima riunione dell’anno cacao, il comitato economico valuta l’esecuzione del programma di lavoro dell’anno in corso, sulla base di un rapporto del direttore esecutivo. Il comitato economico presenta le proprie conclusioni al Consiglio.

    Articolo 18

    Relazione annuale

    Il Consiglio pubblica una relazione annuale.

    CAPITOLO VI

    IL COMITATO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

    Articolo 19

    Istituzione del comitato amministrativo e finanziario

    1. È istituito un comitato amministrativo e finanziario, incaricato di:

    a) sovrintendere, sulla base di una proposta di bilancio presentata dal direttore esecutivo, all’elaborazione del progetto di bilancio amministrativo da sottoporre al Consiglio;

    b) espletare tutti gli altri compiti amministrativi e finanziari che gli vengono assegnati dal Consiglio, compreso il controllo delle entrate e delle spese nonché delle questioni inerenti alla gestione dell’Organizzazione.

    2. Il comitato amministrativo e finanziario presenta al Consiglio le proprie raccomandazioni sulle questioni suddette.

    3. Il Consiglio stabilisce il regolamento del comitato amministrativo e finanziario.

    Articolo 20

    Composizione del comitato amministrativo e finanziario

    1. Il comitato amministrativo e finanziario è composto da sei membri esportatori che ricoprono la carica a rotazione e da sei membri importatori.

    2. Ciascun membro del comitato amministrativo e finanziario designa un rappresentante e, se lo desidera, uno o più supplenti. I membri di ciascuna categoria sono eletti dal Consiglio, sulla base della ripartizione dei voti di cui all’articolo 10. Il loro mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile.

    3. Il comitato amministrativo e finanziario elegge un presidente e un vicepresidente fra i suoi rappresentanti per un periodo di due anni. I membri esportatori e i membri importatori si alternano nell’esercizio delle funzioni di presidente e vicepresidente.

    Articolo 21

    Riunioni del comitato amministrativo e finanziario

    1. Le riunioni del comitato amministrativo e finanziario sono aperte a tutti gli altri membri dell’Organizzazione in veste di osservatori.

    2. Di regola il comitato amministrativo e finanziario si riunisce presso la sede dell’Organizzazione, a meno che esso non decida diversamente. Se, su invito di un membro, il comitato amministrativo e finanziario si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell’Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del membro suddetto, conformemente alle regole amministrative dell’Organizzazione.

    3. Il comitato amministrativo e finanziario si riunisce di regola due volte all’anno e riferisce al Consiglio in merito ai suoi lavori.

    CAPITOLO VII

    FINANZE

    Articolo 22

    Finanze

    1. Per la gestione del presente accordo si tiene un conto amministrativo su cui sono imputate le spese di gestione dell’accordo, coperte dai contributi annui dei membri, fissati conformemente all’articolo 24. Se tuttavia un membro chiede servizi particolari, il Consiglio può decidere di approvare la domanda e far pagare al membro in questione i servizi richiesti.

    2. Il Consiglio può aprire conti separati per fini particolari, conformemente agli obiettivi del presente accordo. Questi conti sono finanziati dai contributi volontari dei membri e di altri organismi.

    3. L’esercizio finanziario dell’Organizzazione coincide con l’anno cacao.

    4. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, il comitato amministrativo e finanziario, il comitato economico e ogni altro comitato del Consiglio o del comitato amministrativo e finanziario e del comitato economico sono a carico dei membri interessati.

    5. Se le finanze dell’Organizzazione sono o sembrano insufficienti per finanziare le spese del resto dell’anno cacao, il direttore esecutivo indice una sessione straordinaria del Consiglio entro quindici giorni, a meno che non sia già prevista una riunione del Consiglio entro trenta giorni di calendario.

    Articolo 23

    Responsabilità dei membri

    Le responsabilità di un membro nei confronti del Consiglio e degli altri membri si limitano agli obblighi inerenti ai contributi espressamente previsti nel presente accordo. Si considera che i terzi che trattano con il Consiglio sono al corrente delle disposizioni del presente accordo relative ai poteri del Consiglio e agli obblighi dei membri, segnatamente l’articolo 7, paragrafo 2, e la prima frase del presente articolo.

    Articolo 24

    Adozione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi

    1. Nel secondo semestre di ogni esercizio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell’Organizzazione per l’esercizio successivo e fissa il contributo di ogni membro al bilancio.

    2. Per ogni esercizio, il contributo di ciascun membro al bilancio amministrativo è proporzionale al rapporto esistente, al momento dell’adozione del bilancio amministrativo di tale esercizio, tra il numero di voti del membro in questione e il numero di voti dell’insieme dei membri. Per fissare i contributi, i voti di ciascun membro vengono calcolati senza tener conto dell’eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro né della nuova ripartizione dei voti che ne deriva.

    3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che aderisce all’Organizzazione dopo l’entrata in vigore del presente accordo in base al numero di voti assegnatogli e alla frazione non utilizzata dell’esercizio in corso. I contributi fissati per gli altri membri per l’esercizio in corso rimangono tuttavia invariati.

    4. Se il presente accordo entra in vigore prima dell’inizio del primo esercizio intero, il Consiglio adotta, nella sua prima sessione, un bilancio amministrativo per il periodo che va fino all’inizio di questo primo esercizio intero.

    Articolo 25

    Versamento dei contributi al bilancio amministrativo

    1. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario possono essere pagati in monete liberamente convertibili, non sono soggetti a restrizioni di cambio e sono esigibili fin dal primo giorno dell’esercizio. I contributi dei membri per l’esercizio durante il quale aderiscono all’Organizzazione sono esigibili alla data dell’adesione.

    2. I contributi al bilancio amministrativo adottato a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, sono esigibili entro tre mesi dalla data in cui sono stati fissati.

    3. Se al termine dei primi quattro mesi dell’esercizio o, per i nuovi membri, tre mesi dopo che il Consiglio ha fissato il loro contributo, un membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo, il direttore esecutivo gli chiede di effettuare al più presto il pagamento. Se, trascorsi due mesi dalla data della richiesta del direttore esecutivo, il contributo non è stato versato, il membro viene sospeso dal diritto di voto al consiglio, al comitato amministrativo e finanziario e al comitato economico fino al versamento integrale del contributo.

    4. Un membro i cui diritti di voto siano stati sospesi conformemente al paragrafo 3 del presente articolo non può essere privato di altri diritti né dispensato dagli obblighi previsti dal presente accordo, a meno che il Consiglio non decida altrimenti. Il membro è comunque tenuto a versare il suo contributo e ad adempiere a tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dal presente accordo.

    5. Il Consiglio riconsidera la questione della partecipazione di qualsiasi membro in ritardo di due anni nel pagamento dei contributi e può decidere di revocargli i diritti conferiti dalla qualità di membro e/o di non prenderlo più in considerazione a scopi di bilancio. Il membro in questione deve però far fronte a tutti gli altri obblighi finanziari previsti dal presente accordo. Se versa gli arretrati, recupera i diritti conferiti dalla qualità di membro. Tutti i versamenti effettuati da un membro che abbia accumulato arretrati vengono destinati in primo luogo al pagamento di detti arretrati e non al pagamento dei contributi per l’esercizio in corso.

    Articolo 26

    Verifica e pubblicazione dei conti

    1. Prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, si procede alla verifica del prospetto dei conti dell’Organizzazione per tale esercizio e del rispettivo bilancio di chiusura a titolo dei conti di cui all’articolo 22. La verifica viene effettuata da un revisore dei conti indipendente di provata competenza, eletto dal Consiglio per ogni esercizio finanziario.

    2. Le condizioni di assunzione del revisore indipendente di provata competenza nonché le intenzioni e gli obiettivi della verifica sono definiti nel regolamento finanziario dell’Organizzazione. Il prospetto dei conti e il bilancio verificati dell’Organizzazione vengono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione ordinaria successiva.

    3. Viene pubblicata una sintesi dei conti e del bilancio verificati.

    CAPITOLO VIII

    IL COMITATO ECONOMICO

    Articolo 27

    Istituzione del comitato economico

    1. È istituito un comitato economico, incaricato di:

    a) esaminare le statistiche sul cacao e svolgere l’analisi statistica della produzione, del consumo, delle scorte, delle frantumazioni, del commercio internazionale e dei prezzi del cacao;

    b) esaminare le analisi delle tendenze del mercato e degli altri fattori che influenzano dette tendenze, segnatamente l’offerta e la domanda di cacao, compresi l’effetto dell’utilizzazione succedanei del burro di cacao sul consumo e sul commercio internazionale del cacao;

    c) analizzare le informazioni sull’accesso al mercato del cacao e dei prodotti derivati dal cacao nei paesi produttori e consumatori, comprese le informazioni sugli ostacoli tariffari e non tariffari nonché le attività intraprese dai membri allo scopo di favorire l’eliminazione degli ostacoli al commercio;

    d) esaminare e raccomandare al Consiglio i progetti destinati ad essere finanziati dal Fondo comune per i prodotti di base (FCPB) o da altri organismi donatori;

    e) esaminare le questioni relative agli aspetti economici dello sviluppo sostenibile dell’economia del cacao;

    f) esaminare il progetto di programma di lavoro annuale dell’Organizzazione, eventualmente in collaborazione con il comitato amministrativo e finanziario;

    g) preparare, su richiesta del Consiglio, conferenze e seminari internazionali sul cacao;

    h) esaminare ogni altro punto approvato dal Consiglio.

    2. Il comitato economico presenta al Consiglio raccomandazioni sulle questioni suddette.

    3. Il Consiglio stabilisce il regolamento del comitato economico.

    Articolo 28

    Composizione del comitato economico

    1. Il comitato economico è aperto a tutti i membri dell’Organizzazione.

    2. I membri del comitato economico eleggono un presidente e un vicepresidente per un periodo di due anni. I membri esportatori e i membri importatori si alternano nell’esercizio delle funzioni di presidente e vicepresidente.

    Articolo 29

    Riunioni del comitato economico

    1. Di regola il comitato economico si riunisce presso la sede dell’Organizzazione, a meno che esso non decida diversamente. Se, su invito di un membro, il comitato economico si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell’Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del membro suddetto, conformemente alle regole amministrative dell’Organizzazione.

    2. Il comitato economico si riunisce di regola due volte all’anno, contemporaneamente alle sessioni del Consiglio. Il comitato economico riferisce al Consiglio sui suoi lavori.

    CAPITOLO IX

    TRASPARENZA DEL MERCATO

    Articolo 30

    Informazione e trasparenza del mercato

    1. L’Organizzazione funge da centro mondiale d’informazione per la raccolta, il raggruppamento, lo scambio e la divulgazione efficaci di dati statistici e studi in tutti i settori relativi al cacao e ai prodotti derivati del cacao. A tal fine l’Organizzazione:

    a) mantiene dati statistici aggiornati riguardanti la produzione, le frantumazioni, il consumo, le esportazioni, le riesportazioni, le importazioni, i prezzi e le scorte di cacao e di prodotti derivati dal cacao;

    b) chiede, se lo ritiene necessario, informazioni tecniche sulla coltivazione, sulla commercializzazione, sul trasporto, sulla trasformazione, sull’utilizzazione e sul consumo del cacao.

    2. Il Consiglio può chiedere ai membri di fornire le informazioni sul cacao che esso ritiene necessarie per il suo funzionamento, comprese informazioni sulle politiche governative, sulle imposte, nonché sulle norme, sulle leggi e sui regolamenti nazionali applicabili al cacao.

    3. Per promuovere la trasparenza del mercato, i membri comunicano al direttore esecutivo, nei limiti del possibile ed entro termini ragionevoli, statistiche pertinenti per quanto possibile particolareggiate e attendibili.

    4. Se un membro non fornisce o ha difficoltà a fornire entro termini ragionevoli i dati statistici richiesti dal Consiglio per assicurare il buon funzionamento dell’Organizzazione, il Consiglio può chiedergliene la ragione. Qualora risulti necessaria un’assistenza in questo settore, il Consiglio può offrire il debito sostegno per sormontare le difficoltà incontrate.

    5. Alle date opportune, e comunque almeno due volte l’anno cacao, il Consiglio pubblica proiezioni della produzione e delle frantumazioni di cacao. Il Consiglio può utilizzare informazioni pertinenti di altre fonti allo scopo di seguire l’andamento del mercato e valutare i livelli di produzione e di consumo di cacao effettivi e potenziali. Tuttavia, il Consiglio non può pubblicare informazioni suscettibili di rivelare l’attività di persone fisiche o di entità commerciali che producono, trasformano o distribuiscono cacao.

    Articolo 31

    Scorte

    1. Per agevolare la valutazione del volume delle scorte mondiali al fine di garantire una maggiore trasparenza del mercato, ciascun membro fornisce al direttore esecutivo ogni anno, al più tardi nel mese di maggio, informazioni sul livello delle scorte di cacao in grani e di prodotti derivati dal cacao detenute nei rispettivi paesi, conformemente all’articolo 30, paragrafo 3.

    2. Il direttore esecutivo prende le misure necessarie affinché il settore privato collabori attivamente a tali lavori, garantendo nel contempo la confidenzialità commerciale delle informazioni fornite.

    3. In base a tali informazioni, il direttore esecutivo sottopone al comitato economico una relazione annuale sulla situazione delle scorte mondiali di cacao in grani e di prodotti derivati dal cacao.

    Articolo 32

    Succedanei del cacao

    1. I membri ritengono che l’impiego di succedanei può frenare l’incremento del consumo di cacao e lo sviluppo di un’economia del cacao sostenibile. A tale riguardo, tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni degli organismi internazionali competenti, segnatamente delle disposizioni del Codex alimentarius.

    2. Il direttore esecutivo presenta periodicamente al comitato economico rapporti sull’andamento della situazione. In base a tali rapporti, il comitato economico fa il punto della situazione e, se necessario, presenta raccomandazioni al Consiglio in vista dell’adozione di decisioni adeguate.

    Articolo 33

    Prezzo indicatore

    1. Ai fini del presente accordo, e in particolare per la sorveglianza dell’andamento del mercato del cacao, il direttore esecutivo calcola e pubblica il prezzo indicatore ICCO del cacao in grani. Tale prezzo è espresso in dollari statunitensi/tonnellata, in euro/tonnellata, in sterline/tonnellata e in diritti speciali di prelievo (DSP)/tonnellata.

    2. Il prezzo indicatore ICCO è la media delle quotazioni giornaliere del cacao in grani registrate, nei tre mesi attivi più vicini, nel mercato a termine degli strumenti finanziari di Londra (NYSE Liffe) e nel mercato di New York (ICE Futures US) al momento della chiusura del mercato di Londra. Le quotazioni di Londra vengono convertite in dollari statunitensi/tonnellata al tasso di cambio giornaliero a sei mesi stabilito a Londra alla chiusura. La media delle quotazioni di Londra e di New York, espressa in dollari statunitensi, viene convertita in euro e in sterline al tasso di cambio a pronti di Londra alla chiusura, e in DSP al tasso di cambio ufficiale giornaliero dollaro statunitense/DSP, pubblicato dal Fondo monetario internazionale. Il Consiglio stabilisce quale metodo di calcolo debba applicarsi qualora siano disponibili soltanto le quotazioni di uno dei due mercati del cacao o qualora il mercato dei cambi di Londra sia chiuso. Il passaggio al trimestre successivo avviene il 15 del mese immediatamente precedente al mese attivo più vicino in cui scadono i contratti.

    3. Il Consiglio può decidere di utilizzare un qualsiasi altro metodo per calcolare il prezzo indicatore ICCO, se lo ritiene più soddisfacente di quello descritto nel presente articolo.

    Articolo 34

    Coefficienti di conversione

    1. Per determinare l’equivalente cacao in grani dei prodotti derivati dal cacao, si applicano i seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per i panelli e il cacao in polvere; 1,25 per la pasta e il liquore di cacao e per le mandorle decorticate. Il Consiglio può decidere, all’occorrenza, che altri prodotti contenenti cacao debbano considerarsi prodotti derivati dal cacao. I coefficienti di conversione applicabili ai prodotti derivati dal cacao diversi da quelli i cui coefficienti di conversione sono indicati nel presente articolo vengono fissati dal Consiglio.

    2. Il Consiglio può rivedere i coefficienti di conversione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 35

    Ricerca scientifica e sviluppo

    Il Consiglio incoraggia e favorisce la ricerca scientifica e lo sviluppo nei settori della produzione, del trasporto, della trasformazione, della commercializzazione e del consumo di cacao, nonché la divulgazione e l’applicazione concreta dei risultati. A tale scopo, l’Organizzazione può collaborare con organizzazioni internazionali, con istituti di ricerca e con il settore privato.

    CAPITOLO X

    SVILUPPO DEL MERCATO

    Articolo 36

    Analisi del mercato

    1. Il comitato economico analizza le tendenze e le prospettive di sviluppo nei settori della produzione e del consumo del cacao nonché l’evoluzione delle scorte e dei prezzi, e individua gli squilibri del mercato in uno stadio precoce.

    2. Nel corso della sua prima sessione, all’inizio del nuovo anno cacao, il comitato economico esamina le previsioni annue di produzione e di consumo mondiali per i cinque anni cacao successivi. Le previsioni fissate sono studiate e rivedute ogni anno se necessario.

    3. Il comitato economico presenta rapporti particolareggiati a ciascuna sessione ordinaria del Consiglio, il quale, in base a tali rapporti, stila il bilancio della situazione generale, valutando in particolare l’andamento dell’offerta e della domanda mondiali. Il Consiglio può presentare raccomandazioni ai membri sulla base di detta valutazione.

    4. In base a tali previsioni, al fine di ripristinare l’equilibrio del mercato a lungo e a medio termine, i membri esportatori possono prevedere di coordinare le loro politiche di produzione nazionali.

    Articolo 37

    Promozione del consumo

    1. I membri si impegnano a incoraggiare il consumo di cioccolato e l’utilizzazione dei prodotti derivati dal cacao, a migliorare la qualità dei prodotti e a sviluppare i mercati del cacao, anche nei paesi membri esportatori. Ogni membro è responsabile dei mezzi e dei metodi che utilizza a tal fine.

    2. Tutti i membri cercano di eliminare o di ridurre notevolmente gli ostacoli interni alla crescita del consumo di cacao. A questo proposito, i membri forniscono periodicamente al direttore esecutivo informazioni sulle normative nazionali e sulle misure pertinenti, nonché tutte le altre informazioni concernenti il consumo di cacao, comprese le tasse nazionali e i dazi doganali.

    3. Il comitato economico stabilisce il programma delle attività di promozione dell’Organizzazione, che può comprendere il lancio di campagne d’informazione, la ricerca, il rafforzamento di capacità e la realizzazione di studi sulla produzione e il consumo di cacao. Il comitato si adopera per ottenere la collaborazione del settore privato per l’esecuzione delle sue attività.

    4. Le attività di promozione sono incluse nel programma di lavoro annuale dell’Organizzazione e possono venire finanziate mediante risorse notificate da membri e non membri, da altre organizzazioni e dal settore privato.

    Articolo 38

    Studi, indagini e rapporti

    1. Per aiutare i suoi membri, il Consiglio incoraggia l’elaborazione di studi, indagini, rapporti tecnici e altri documenti sull’economia della produzione e della distribuzione del cacao. Tali elaborazioni hanno segnatamente per oggetto le tendenze e le proiezioni, l’incidenza delle misure adottate dai governi dei paesi esportatori e importatori sulla produzione e sul consumo di cacao, l’analisi della catena del valore del cacao, gli approcci alla gestione dei rischi finanziari e d’altra natura, gli aspetti legati alla sostenibilità del settore del cacao, le possibilità di aumentare il consumo di cacao tanto per gli usi tradizionali quanto per nuovi usi, i nessi fra il cacao e la salute, nonché gli effetti dell’applicazione del presente accordo sugli esportatori e sugli importatori di cacao, specialmente per quanto concerne le ragioni di scambio.

    2. Il Consiglio può altresì incoraggiare gli studi in grado di contribuire ad aumentare la trasparenza del mercato e di facilitare lo sviluppo di un’economia mondiale del cacao equilibrata e sostenibile.

    3. Per attuare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il Consiglio, su raccomandazione del comitato economico, può adottare l’elenco di studi, indagini e rapporti da includere nel programma di lavoro annuo conformemente alle disposizioni dell’articolo 17 del presente accordo. Tali attività possono venire finanziate con risorse del bilancio amministrativo o con altre risorse.

    CAPITOLO XI

    CACAO FINE ("FINE" O "FLAVOUR")

    Articolo 39

    Cacao fine ("fine" o "flavour")

    1. Nella prima sessione successiva all’entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio riesamina l’allegato C del presente accordo e, se del caso, lo rivede, determinando in quale proporzione i paesi di cui al suddetto allegato producono ed esportano esclusivamente o parzialmente cacao fine ("fine" o "flavour"). Il Consiglio può in seguito, in qualsiasi momento dell’applicazione del presente accordo, riesaminare e, all’occorrenza, modificare l’allegato C. In caso di necessità, il Consiglio consulta esperti del settore. In questi casi, la composizione del gruppo di esperti deve garantire, nella misura del possibile, l’equilibrio fra gli esperti dei paesi consumatori e quelli dei paesi produttori. Il Consiglio decide la composizione e le procedure che devono essere applicate dal gruppo di esperti.

    2. Il comitato economico presenta all’Organizzazione proposte di elaborazione e di applicazione di un sistema di statistiche sulla produzione e il commercio del cacao fine ("fine" o "flavour").

    3. Tenuto debitamente conto dell’importanza del cacao fine ("fine" o "flavour"), i membri esaminano e adottano, in caso di necessità, progetti pertinenti conformemente alle disposizioni degli articoli 37 e 43.

    CAPITOLO XII

    PROGETTI

    Articolo 40

    Progetti

    1. I membri possono presentare proposte di progetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo e degli ambiti prioritari di attività individuati nel piano strategico quinquennale di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

    2. Il comitato economico esamina le proposte di progetto e presenta le sue raccomandazioni al Consiglio, conformemente ai meccanismi e alle procedure di presentazione, valutazione, approvazione, decisione delle priorità e di finanziamento dei progetti, stabiliti dal Consiglio. Il Consiglio può, se del caso, fissare i meccanismi e le procedure per l’attuazione e il controllo dei progetti, nonché per la più ampia diffusione possibile dei rispettivi risultati.

    3. In ogni riunione del comitato economico il direttore esecutivo presenta un rapporto sullo stato di avanzamento di tutti progetti approvati dal Consiglio, compresi quelli in attesa di finanziamento, in fase di esecuzione o completati. Viene presentata una sintesi al Consiglio, conformemente all’articolo 27, paragrafo 2.

    4. Di regola l’Organizzazione svolge la funzione di organo di controllo durante l’esecuzione dei progetti. Le spese generali sostenute dall’Organizzazione nell’elaborare, gestire, controllare e valutare i progetti devono essere incluse nel costo totale dei suddetti progetti. Tali spese generali non devono superare il 10 % del costo totale di ciascun progetto.

    Articolo 41

    Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base e con altri donatori multilaterali e bilaterali

    1. L’Organizzazione si avvale al meglio dei meccanismi del Fondo comune per i prodotti di base al fine di contribuire alla preparazione e al finanziamento dei progetti che rivestono interesse per l’economia del cacao.

    2. L’Organizzazione cerca di cooperare con altre organizzazioni internazionali nonché con istituti di finanziamento multilaterali e bilaterali al fine di ottenere il finanziamento dei programmi e dei progetti che rivestono interesse per l’economia del cacao, a seconda delle necessità.

    3. In nessun caso l’Organizzazione assume obblighi finanziari legati ai progetti, né a nome proprio né a nome dei suoi membri. Nessun membro dell’Organizzazione può essere considerato responsabile, in virtù della sua appartenenza alla stessa, di debiti contratti o prestiti concessi da un altro membro o da qualsiasi altro organo in relazione a tali progetti.

    CAPITOLO XIII

    SVILUPPO SOSTENIBILE

    Articolo 42

    Tenore di vita e condizioni di lavoro

    I membri si adoperano per migliorare il tenore di vita e le condizioni di lavoro delle persone che lavorano nel settore del cacao, compatibilmente con il loro grado di sviluppo e tenendo conto dei principi convenuti a livello internazionale e delle norme applicabili dell’OIL. Convengono inoltre di non utilizzare le norme del lavoro a fini di protezionismo commerciale.

    Articolo 43

    Economia del cacao sostenibile

    1. I membri fanno tutti gli sforzi necessari per realizzare un’economia del cacao sostenibile, tenendo conto dei principi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti segnatamente nella dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo e nell’Agenda 21, adottate a Rio de Janeiro nel 1992, nella dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite adottata a New York nel 2000, nel rapporto del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile tenuto a Johannesburg nel 2002, nel consenso di Monterrey sul finanziamento dello sviluppo adottato nel 2002 e nella dichiarazione ministeriale sul programma di Doha per lo sviluppo adottata nel 2001.

    2. L’Organizzazione aiuta i membri che ne fanno domanda a raggiungere i loro obiettivi di sviluppo di un’economia del cacao sostenibile, conformemente all’articolo 1, lettera e), e all’articolo 2, paragrafo 14.

    3. L’Organizzazione costituisce il punto di riferimento per un dialogo permanente fra tutti gli attori, se necessario, volto a favorire lo sviluppo di un’economia del cacao sostenibile.

    4. L’Organizzazione incoraggia la cooperazione fra i membri mediante attività che contribuiscono a un’economia del cacao sostenibile.

    5. Il Consiglio adotta e valuta periodicamente programmi e progetti relativi a un’economia del cacao sostenibile conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

    6. L’Organizzazione cerca l’assistenza e l’appoggio di donatori multilaterali e bilaterali per l’esecuzione di programmi, progetti e attività volti a realizzare un’economia del cacao sostenibile.

    CAPITOLO XIV

    LA COMMISSIONE CONSULTIVA SULL’ECONOMIA MONDIALE DEL CACAO

    Articolo 44

    Istituzione della commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao

    1. È istituita la commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao (in prosieguo "la commissione") al fine di incoraggiare gli esperti del settore privato a partecipare attivamente ai lavori dell’Organizzazione e di promuovere un dialogo permanente fra esperti del settore pubblico ed esperti del settore privato.

    2. La commissione è un organo consultivo che presenta pareri al Consiglio su questioni di interesse generale e strategico per il settore del cacao, segnatamente:

    a) l’evoluzione strutturale a lungo termine dell’offerta e della domanda;

    b) i mezzi atti a rafforzare la posizione dei coltivatori di cacao, al fine di accrescerne i redditi;

    c) le proposte volte a incoraggiare la produzione, il commercio e l’utilizzazione sostenibili del cacao;

    d) lo sviluppo di un’economia del cacao sostenibile;

    e) l’elaborazione di modalità e di ambiti di promozione del consumo;

    f) qualsiasi altra questione relativa al cacao attinente al presente accordo.

    3. La commissione aiuta il Consiglio a raccogliere informazioni sulla produzione, il consumo e le scorte.

    4. La commissione sottopone all’esame del Consiglio raccomandazioni sulle questioni suddette.

    5. La commissione può creare gruppi di lavoro speciali che la aiutino a svolgere il proprio mandato, a condizione che i loro costi di funzionamento non abbiano incidenze sul bilancio dell’Organizzazione.

    6. Al momento della costituzione, la commissione stabilisce le proprie norme e ne raccomanda l’adozione al Consiglio.

    Articolo 45

    Composizione della commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao

    1. La commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao è composta di esperti di tutti i settori dell’economia del cacao, vale a dire:

    a) associazioni del commercio e dell’industria;

    b) organizzazioni nazionali e regionali di produttori di cacao, dei settori pubblico e privato;

    c) organizzazioni nazionali di esportatori di cacao e di associazioni di agricoltori;

    d) istituti di ricerca sul cacao;

    e) altre associazioni o istituti del settore privato che hanno un interesse nell’economia del cacao.

    2. Tali esperti agiscono a titolo personale o per conto delle rispettive associazioni.

    3. La commissione è composta di otto esperti originari di paesi esportatori e di otto esperti originari di paesi importatori, secondo la definizione del paragrafo 1 del presente articolo. Tali esperti sono designati dal Consiglio ogni due anni cacao. I membri della commissione possono designare uno o più consiglieri e supplenti, la cui nomina deve essere approvata dal Consiglio. Alla luce dell’esperienza della commissione, il Consiglio può aumentare il numero di membri della commissione.

    4. Il presidente della commissione viene scelto tra i suoi membri. La presidenza viene assunta alternativamente, per una durata corrispondente a due anni cacao, dai paesi esportatori e dai paesi importatori.

    Articolo 46

    Riunioni della commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao

    1. Di regola la commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao si riunisce presso la sede dell’Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente. Se, su invito di un membro, la commissione consultiva si riunisce, in un luogo diverso dalla sede dell’Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del membro suddetto, conformemente alle regole amministrative dell’Organizzazione.

    2. La commissione si riunisce di regola due volte all’anno, contemporaneamente alle sessioni ordinarie del Consiglio. La commissione riferisce regolarmente al Consiglio sui suoi lavori.

    3. Le riunioni della commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao sono aperte a tutti i membri dell’Organizzazione in veste di osservatori.

    4. La commissione può altresì invitare a partecipare ai lavori e alle riunioni eminenti esperti o personalità autorevoli in determinati campi, appartenenti al settore privato o a quello pubblico, comprese organizzazioni non governative competenti, dotate della perizia richiesta in ambiti del settore del cacao.

    CAPITOLO XV

    ESONERO DAGLI OBBLIGHI E MISURE DIFFERENZIATE E CORRETTIVE

    Articolo 47

    Esonero dagli obblighi in circostanze eccezionali

    1. Il Consiglio può esonerare un membro da un obbligo a motivo di circostanze eccezionali o critiche, di un caso di forza maggiore o di obblighi internazionali previsti dalla Carta delle Nazioni Unite nei confronti dei territori in amministrazione fiduciaria.

    2. Nel concedere un esonero a un membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio specifica espressamente secondo quali modalità, a quali condizioni e per quanto tempo il membro è dispensato dal suddetto obbligo, nonché i motivi dell’esonero.

    3. Fatte salve le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non dispensa i membri dagli obblighi, previsti all’articolo 25, di versare i contributi o dalle conseguenze del mancato versamento.

    4. Il calcolo della ripartizione dei voti dei membri esportatori, per i quali il Consiglio ha riconosciuto un caso di forza maggiore, deve essere basato sul volume effettivo delle esportazioni dell’anno nel corso del quale si verifica il caso di forza maggiore e dei tre anni successivi.

    Articolo 48

    Misure differenziate e correttive

    I membri importatori in via di sviluppo e i paesi membri meno progrediti possono chiedere al Consiglio, se i loro interessi sono lesi da misure adottate in applicazione del presente accordo, di prendere le opportune misure differenziate e correttive. Il Consiglio prende le misure suddette in conformità della risoluzione 93 (IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.

    CAPITOLO XVI

    CONSULTAZIONI, VERTENZE E DENUNCE

    Articolo 49

    Consultazioni

    Ogni membro tiene pienamente conto delle osservazioni formulate da un altro membro in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo e gli fornisce adeguate possibilità di consultazione. Durante dette consultazioni, su richiesta di una delle parti e con l’assenso dell’altra, il direttore esecutivo stabilisce una procedura di conciliazione appropriata, le cui spese non sono imputabili sul bilancio dell’Organizzazione. Se la procedura conduce ad una soluzione, se ne informa il direttore esecutivo. In caso contrario, la questione può essere deferita al Consiglio, su richiesta di una delle parti, conformemente all’articolo 50.

    Articolo 50

    Vertenze

    1. Le vertenze relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo non risolte dalle parti in causa vengono deferite per decisione al Consiglio su richiesta di una delle parti.

    2. Quando una vertenza viene deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 del presente articolo ed è stata oggetto di un dibattito, un numero di membri che detenga almeno un terzo del totale dei voti o cinque membri qualsiasi possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di pronunciarsi, il parere, sui punti controversi, di un gruppo consultivo ad hoc costituito conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

    3. a) A meno che il Consiglio non decida diversamente, il gruppo consultivo ad hoc è composto da:

    i) due persone, designate dai membri esportatori, una delle quali possiede una grande esperienza di problemi analoghi a quelli in causa e l’altra è un giurista qualificato di provata esperienza;

    ii) due persone, designate dai membri importatori, una delle quali possiede una grande esperienza di problemi analoghi a quelli in causa e l’altra è un giurista qualificato di provata esperienza;

    iii) un presidente scelto all’unanimità dalle quattro persone designate conformemente ai precedenti punti i) e ii) o, in caso di disaccordo fra di esse, dal presidente del Consiglio.

    b) I cittadini dei membri possono far parte del gruppo consultivo ad hoc.

    c) I membri del gruppo consultivo ad hoc agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da parte di alcun governo.

    d) Le spese del gruppo consultivo ad hoc sono a carico dell’Organizzazione.

    4. Il parere motivato del gruppo consultivo ad hoc viene sottoposto al Consiglio, che compone la vertenza dopo avere esaminato tutti i dati pertinenti.

    Articolo 51

    Azione del Consiglio in caso di denuncia

    1. Su richiesta del membro che le ha presentate, le denunce per inadempienza, da parte di un membro, degli obblighi previsti dal presente accordo vengono deferite al Consiglio, che le esamina e delibera in merito.

    2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che un membro viene meno agli obblighi previsti dal presente accordo è presa a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell’infrazione.

    3. Ogniqualvolta conclude, in seguito a una denuncia o in altro modo, che un membro viene meno agli obblighi che gli impone il presente accordo, fatte salve le altre misure espressamente previste in altri articoli del presente accordo, compreso l’articolo 60, il Consiglio può:

    a) sospendere i diritti di voto del membro al Consiglio; e

    b) se lo ritiene necessario, sospendere altri diritti di questo membro, in particolare l’eleggibilità ad una funzione nel Consiglio o in uno qualunque dei suoi comitati, oppure il diritto di esercitare tale funzione fintantoché non avrà adempiuto ai suoi obblighi.

    4. Un membro i cui diritti di voto siano stati sospesi conformemente al paragrafo 3 del presente articolo deve adempiere ai suoi obblighi finanziari e agli altri obblighi previsti dal presente accordo.

    CAPITOLO XVII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 52

    Depositario

    Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario del presente accordo.

    Articolo 53

    Firma

    Dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2012 compreso, il presente accordo sarà aperto, presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, alla firma delle parti dell’accordo internazionale sul cacao del 2001 e dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao, 2010. Tuttavia, il Consiglio istituito a norma dell’accordo internazionale sul cacao del 2001 o il Consiglio istituito a norma del presente accordo possono prorogare una sola volta il termine per la firma del presente accordo, dandone immediata notifica al depositario.

    Articolo 54

    Ratifica, accettazione e approvazione

    1. Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari conformemente alla loro procedura costituzionale. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario.

    2. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o non appena diviene possibile dopo la data del deposito, ciascuna parte contraente dichiara al segretario generale se è membro esportatore o importatore.

    Articolo 55

    Adesione

    1. Al presente accordo possono aderire i governi di tutti gli Stati abilitati a firmarlo.

    2. Il Consiglio determina l’allegato del presente accordo in cui deve considerarsi compreso lo Stato che aderisce all’accordo stesso, a meno che non figuri già in uno di questi allegati.

    3. L’adesione avviene con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.

    Articolo 56

    Notifica dell’applicazione a titolo provvisorio

    1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo, o un governo che ha l’intenzione di aderirvi ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, possono notificare in qualsiasi momento al depositario che, conformemente alla sua procedura costituzionale e/o alle sue leggi e normative nazionali, applicherà il presente accordo a titolo provvisorio quando quest’ultimo entrerà in vigore conformemente all’articolo 57 oppure, se è già in vigore, ad una data specificata. Tutti i governi che effettuano questa notifica dichiarano al segretario generale, al momento della stessa o non appena diviene successivamente possibile, se saranno membri esportatori o importatori.

    2. Un governo che abbia notificato, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, che applicherà il presente accordo quando entrerà in vigore oppure a una data specificata, è membro a titolo provvisorio, e lo rimane fino alla data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

    Articolo 57

    Entrata in vigore

    1. Il presente accordo entrerà in vigore a titolo definitivo il 1o ottobre 2012 o ad una qualsiasi data successiva, a condizione che a tale data abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario i governi di almeno 5 paesi esportatori che rappresentano almeno l’80 % delle esportazioni totali dei paesi elencati nell’allegato A, e i governi di paesi importatori che rappresentano almeno il 60 % delle importazioni totali indicate nell’allegato B. Esso entra in vigore a titolo definitivo, dopo essere entrato in vigore a titolo provvisorio, una volta raggiunte le succitate percentuali in seguito al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

    2. Il presente accordo entrerà in vigore a titolo provvisorio il 1o gennaio 2011 se, a tale data, avranno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario i governi di almeno 5 paesi esportatori che rappresentano almeno l’80 % delle esportazioni totali dei paesi elencati nell’allegato A, e i governi di paesi importatori che rappresentano almeno il 60 % delle importazioni totali indicate nell’allegato B, oppure se i medesimi avranno notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore. Questi governi saranno membri a titolo provvisorio.

    3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte entro il 1o settembre 2011, il segretario generale della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo convocherà, non appena lo riterrà possibile, una riunione dei governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o che avranno notificato al depositario che applicano il presente accordo a titolo provvisorio. Questi governi potranno decidere di applicare il presente accordo tra di essi, a titolo provvisorio o definitivo, interamente o in parte, alla data che stabiliranno, o adottare tutte le altre disposizioni ritenute necessarie.

    4. Per tutti i governi a nome dei quali sono stati depositati uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o una notifica di applicazione a titolo provvisorio dopo l’entrata in vigore del presente accordo conformemente al paragrafo 1, al paragrafo 2 o al paragrafo 3, del presente articolo, lo strumento o la notifica valgono a decorrere dalla data del deposito e, per quanto concerne la notifica di applicazione provvisoria, conformemente alle disposizioni dell’articolo 56, paragrafo 1.

    Articolo 58

    Riserve

    Nessuna disposizione del presente accordo può essere oggetto di riserve.

    Articolo 59

    Recesso

    1. In qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore del presente accordo, un membro può recedere dal medesimo previa notifica scritta al depositario. Il membro informa immediatamente il Consiglio della sua decisione.

    2. Il recesso entra in vigore novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica. Se, in seguito a un recesso, il numero dei membri è insufficiente per soddisfare le condizioni previste all’articolo 57, paragrafo 1, per l’entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per vagliare la situazione e prendere le decisioni del caso.

    Articolo 60

    Esclusione

    Se il Consiglio conclude, conformemente alle disposizioni dell’articolo 51, paragrafo 3, che un membro viene meno agli obblighi che gli impone il presente accordo e che questa inadempienza ostacola seriamente il funzionamento dell’accordo, esso può escluderlo dall’Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente l’esclusione al depositario. Il membro in questione cessa di far parte dell’Organizzazione dopo novanta giorni dalla data della decisione del Consiglio.

    Articolo 61

    Liquidazione dei conti in caso di recesso o d’esclusione

    In caso di recesso o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti del medesimo. L’Organizzazione conserva le somme già versate da detto membro, che deve inoltre pagarle tutte le somme dovute alla data effettiva del recesso o dell’esclusione. Nondimeno, se si tratta di una parte contraente che non può accettare una modifica e che cessa quindi di partecipare all’accordo a norma dell’articolo 63, paragrafo 2, il Consiglio può liquidare il conto nel modo che gli sembra più equo.

    Articolo 62

    Durata, proroga e cessazione

    1. Il presente accordo rimane in vigore fino al termine del decimo anno cacao intero successivo alla sua entrata in vigore, a meno che non venga prorogato in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo o estinto anticipatamente in applicazione del paragrafo 5 del presente articolo.

    2. Il Consiglio passa in rassegna il presente accordo cinque anni dopo la sua entrata in vigore e prende le decisioni appropriate.

    3. Fintantoché il presente accordo rimarrà in vigore, il Consiglio può decidere di rinegoziarlo affinché il nuovo accordo negoziato possa entrare in vigore alla fine del decimo anno cacao di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o alla fine dell’eventuale periodo di proroga deciso dal Consiglio conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

    4. Il Consiglio può prorogare totalmente o parzialmente il presente accordo per due periodi non superiori a due anni cacao ciascuno. Il Consiglio notifica la proroga al depositario.

    5. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento di mettere fine al presente accordo, che cessa di applicarsi alla data stabilita dal Consiglio. Rimane inteso che gli obblighi assunti dai membri a norma dell’articolo 25 sussistono fintantoché non sono stati adempiuti gli impegni finanziari relativi al funzionamento del presente accordo. Il Consiglio notifica la decisione al depositario.

    6. Fatta salva la cessazione del presente accordo, indipendentemente dalle modalità, il Consiglio continua a esistere per il tempo necessario a liquidare l’Organizzazione e i suoi conti e ripartirne gli averi. Durante questo periodo, esso ha i poteri necessari per portare a termine tutte le questioni amministrative e finanziarie.

    7. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 59, paragrafo 2, un membro che non desideri partecipare al presente accordo nella forma in cui è prorogato in virtù del presente articolo ne informa il depositario e il Consiglio. Esso cessa di far parte del presente accordo a decorrere dall’inizio del periodo di proroga.

    Articolo 63

    Modifiche

    1. Il Consiglio può raccomandare alle parti contraenti una modifica del presente accordo. La modifica entra in vigore cento giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione di parti contraenti che rappresentano almeno il 75 % dei membri esportatori che detengono almeno l’85 % dei voti dei membri esportatori e di parti contraenti che rappresentano almeno il 75 % dei membri importatori che detengono almeno l’85 % dei voti dei membri importatori, oppure ad una data successiva fissata dal Consiglio. Il Consiglio può stabilire un termine entro il quale le parti contraenti devono notificare al depositario l’accettazione della modifica; se allo scadere del termine la modifica non è entrata in vigore, essa si considera ritirata.

    2. I membri a nome dei quali non è stata presentata alcuna notifica di accettazione di una modifica alla data di entrata in vigore della suddetta cessano, alla stessa data, di partecipare al presente accordo, a meno che il Consiglio non decida di prorogare il termine fissato per ricevere l’accettazione dei membri suddetti, affinché questi ultimi possano espletare le loro procedure interne. I membri in questione non sono vincolati dalla modifica fintantoché non ne hanno notificato l’accettazione.

    3. Sin dall’adozione di una raccomandazione di modifica, il Consiglio trasmette copia della modifica al depositario, a cui fornisce anche le informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute è sufficiente per l’entrata in vigore della modifica.

    CAPITOLO XVIII

    DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI E TRANSITORIE

    Articolo 64

    Fondo di riserva speciale

    1. Viene istituito un Fondo di riserva speciale, che servirà unicamente a far fronte alle spese di liquidazione dell’Organizzazione eventualmente necessarie. Il Consiglio decide sull’impiego degli interessi percepiti su tale Fondo.

    2. L’importo del Fondo di riserva speciale, fissato dal Consiglio ai sensi dell’accordo internazionale sul cacao del 1993, sarà trasferito al presente accordo in virtù del paragrafo 1.

    3. I membri che non hanno aderito agli accordi internazionali sul cacao del 1993 e del 2001 e che aderiscono al presente accordo devono fornire un contributo al Fondo di riserva speciale. Il contributo di tali membri è fissato dal Consiglio in funzione del numero di voti che essi detengono.

    Articolo 65

    Altre disposizioni supplementari e transitorie

    1. Il presente accordo è considerato sostitutivo dell’accordo internazionale sul cacao del 2001.

    2. Tutte le disposizioni adottate in virtù dell’accordo internazionale sul cacao del 2001 dall’Organizzazione o da uno dei suoi organi o a loro nome, che sono in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo e per le quali non sia precisato che scadono a tale data, rimarranno applicabili a meno che non vengano modificate dalle disposizioni del presente accordo.

    FATTO a Ginevra, addì 25 giugno 2010, i testi del presente accordo in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo facenti ugualmente fede.

    [1] Calcolato secondo le frantumazioni di cacao in grani più le importazioni nette di prodotti derivati dal cacao e di cioccolato e prodotti al cioccolato in equivalente grani.

    --------------------------------------------------

    ALLEGATO A

    Esportazioni di cacao (a) calcolate ai fini dell’articolo 57 (entrata in vigore)

    Note:

    (a) MEDIA su tre anni, 2005/06-2007/08, delle esportazioni nette di cacao in grani, più le esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao convertite in equivalente grani per mezzo dei fattori di conversione seguenti: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per la polvere e i panelli di cacao; 1,25 per la pasta e il liquore di cacao.

    (b) Elenco limitato ai paesi che hanno esportato singolarmente cacao nel corso del periodo 2005/06-2007/08, in base alle informazioni di cui disponeva il segretariato dell’ICCO.

    (c) Dato che le cifre sono arrotondate, il loro totale non corrisponde sempre alla somma esatta degli elementi.

    m Membro dell’accordo internazionale sul cacao del 2001, al 9 novembre 2009.

    — Quantità nulla, trascurabile o inferiore all’unità utilizzata.

    Fonte: Organizzazione internazionale del cacao, Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao, vol. XXXV, n. 3, anno cacao 2008/09.

    Paese (b) | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | Media su tre anni 2005/06-2007/08 |

    (tonnellate) | (quota) |

    Costa d’Avorio | m | 1349639 | 1200154 | 1191377 | 1247057 | 38,75 % |

    Ghana | m | 648687 | 702784 | 673403 | 674958 | 20,98 % |

    Indonesia | | 592960 | 520479 | 465863 | 526434 | 16,36 % |

    Nigeria | m | 207215 | 207075 | 232715 | 215668 | 6,70 % |

    Camerun | m | 169214 | 162770 | 178844 | 170276 | 5,29 % |

    Ecuador | m | 108678 | 110308 | 115264 | 111417 | 3,46 % |

    Togo | m | 73064 | 77764 | 110952 | 87260 | 2,71 % |

    Papua Nuova Guinea | m | 50840 | 47285 | 51588 | 49904 | 1,55 % |

    Repubblica dominicana | m | 31629 | 42999 | 34106 | 36245 | 1,13 % |

    Guinea | | 18880 | 17620 | 17070 | 17857 | 0,55 % |

    Perù | | 15414 | 11931 | 11178 | 12841 | 0,40 % |

    Brasile | m | 57518 | 10558 | –32512 | 11855 | 0,37 % |

    Venezuela | m | 11488 | 12540 | 4688 | 9572 | 0,30 % |

    Sierra Leone | | 4736 | 8910 | 14838 | 9495 | 0,30 % |

    Uganda | | 8270 | 8880 | 8450 | 8533 | 0,27 % |

    Tanzania | | 6930 | 4370 | 3210 | 4837 | 0,15 % |

    Isole Salomone | | 4378 | 4075 | 4426 | 4293 | 0,13 % |

    Haiti | | 3460 | 3900 | 4660 | 4007 | 0,12 % |

    Madagascar | | 2960 | 3593 | 3609 | 3387 | 0,11 % |

    Sao Tomé e Principe | | 2250 | 2650 | 1500 | 2133 | 0,07 % |

    Liberia | | 650 | 1640 | 3930 | 2073 | 0,06 % |

    Guinea Equatoriale | | 1870 | 2260 | 1990 | 2040 | 0,06 % |

    Vanuatu | | 1790 | 1450 | 1260 | 1500 | 0,05 % |

    Nicaragua | | 892 | 750 | 1128 | 923 | 0,03 % |

    Repubblica democratica del Congo | | 900 | 870 | 930 | 900 | 0,03 % |

    Honduras | | 1230 | 806 | –100 | 645 | 0,02 % |

    Congo | | 90 | 300 | 1400 | 597 | 0,02 % |

    Panama | | 391 | 280 | 193 | 288 | 0,01 % |

    Vietnam | | 240 | 70 | 460 | 257 | 0,01 % |

    Grenada | | 80 | 218 | 343 | 214 | 0,01 % |

    Gabon | m | 160 | 99 | 160 | 140 | — |

    Trinidad e Tobago | m | 193 | 195 | –15 | 124 | — |

    Belize | | 60 | 30 | 20 | 37 | — |

    Dominica | | 60 | 20 | 0 | 27 | — |

    Figi | | 20 | 10 | 10 | 13 | — |

    Totale (c) | 3376836 | 3169643 | 3106938 | 3217806 | 100,00 % |

    --------------------------------------------------

    ALLEGATO B

    Importazioni di cacao (a) calcolate ai fini dell’articolo 57 (entrata in vigore)

    Note:

    (a) MEDIA su tre anni, 2005/06-2007/08, delle importazioni nette di cacao in grani, più le importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao convertite in equivalente grani per mezzo dei fattori di conversione seguenti: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per la polvere e i panelli di cacao; 1,25 per la pasta e il liquore di cacao.

    (b) Elenco limitato ai paesi che hanno importato singolarmente cacao nel corso del periodo 2005/06-2007/08, in base alle informazioni di cui disponeva il segretariato dell’ICCO.

    (c) Paesi che possono anche essere considerati esportatori.

    (d) Dato che le cifre sono arrotondate, il loro totale non corrisponde sempre alla somma esatta degli elementi.

    m Membro dell’accordo internazionale sul cacao del 2001, al 9 novembre 2009.

    — Quantità nulla, trascurabile o inferiore all’unità utilizzata.

    Fonte: Organizzazione internazionale del cacao, Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao, vol. XXXV, n. 3, anno cacao 2008/09.

    Paese (b) | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | Media su tre anni 2005/06-2007/08 |

    (tonnellate) | (quota) |

    Unione europea: | m | 2484235 | 2698016 | 2686041 | 2622764 | 53,24 % |

    Austria | | 20119 | 26576 | 24609 | 23768 | 0,48 % |

    Belgio/Lussemburgo | | 199058 | 224761 | 218852 | 214224 | 4,35 % |

    Bulgaria | | 12770 | 14968 | 12474 | 13404 | 0,27 % |

    Cipro | | 282 | 257 | 277 | 272 | 0,01 % |

    Danimarca | | 15232 | 15493 | 17033 | 15919 | 0,32 % |

    Estonia | | 37141 | 14986 | -1880 | 16749 | 0,34 % |

    Finlandia | | 10954 | 10609 | 11311 | 10958 | 0,22 % |

    Francia | | 388153 | 421822 | 379239 | 396405 | 8,05 % |

    Germania | | 487696 | 558357 | 548279 | 531444 | 10,79 % |

    Grecia | | 16451 | 17012 | 17014 | 16826 | 0,34 % |

    Irlanda | | 22172 | 19383 | 17218 | 19591 | 0,40 % |

    Italia | | 126949 | 142128 | 156277 | 141785 | 2,88 % |

    Lettonia | | 2286 | 2540 | 2434 | 2420 | 0,05 % |

    Lituania | | 5396 | 4326 | 4522 | 4748 | 0,10 % |

    Malta | | 34 | 46 | 81 | 54 | — |

    Paesi Bassi | | 581459 | 653451 | 681693 | 638868 | 12,97 % |

    Polonia | | 103382 | 108275 | 113175 | 108277 | 2,20 % |

    Portogallo | | 3643 | 4179 | 3926 | 3916 | 0,08 % |

    Repubblica slovacca | | 15282 | 16200 | 13592 | 15025 | 0,30 % |

    Repubblica ceca | | 12762 | 14880 | 16907 | 14850 | 0,30 % |

    Romania | | 11791 | 13337 | 12494 | 12541 | 0,25 % |

    Regno Unito | | 232857 | 234379 | 236635 | 234624 | 4,76 % |

    Slovenia | | 1802 | 2353 | 2185 | 2113 | 0,04 % |

    Spagna | | 150239 | 153367 | 172619 | 158742 | 3,22 % |

    Svezia | | 15761 | 13517 | 14579 | 14619 | 0,30 % |

    Ungheria | | 10564 | 10814 | 10496 | 10625 | 0,22 % |

    Stati Uniti | | 822314 | 686939 | 648711 | 719321 | 14,60 % |

    Malaysia (c) | m | 290623 | 327825 | 341462 | 319970 | 6,49 % |

    Federazione Russa | m | 163637 | 176700 | 197720 | 179352 | 3,64 % |

    Canada | | 159783 | 135164 | 136967 | 143971 | 2,92 % |

    Giappone | | 112823 | 145512 | 88403 | 115579 | 2,35 % |

    Singapore | | 88536 | 110130 | 113145 | 103937 | 2,11 % |

    Cina | | 77942 | 72532 | 101671 | 84048 | 1,71 % |

    Svizzera | m | 74272 | 81135 | 90411 | 81939 | 1,66 % |

    Turchia | | 73112 | 84262 | 87921 | 81765 | 1,66 % |

    Ucraina | | 63408 | 74344 | 86741 | 74831 | 1,52 % |

    Australia | | 52950 | 55133 | 52202 | 53428 | 1,08 % |

    Argentina | | 33793 | 38793 | 39531 | 37372 | 0,76 % |

    Thailandia | | 26737 | 31246 | 29432 | 29138 | 0,59 % |

    Filippine | | 18549 | 21260 | 21906 | 20572 | 0,42 % |

    Messico (c) | | 19229 | 15434 | 25049 | 19904 | 0,40 % |

    Corea del sud | | 17079 | 24454 | 15972 | 19168 | 0,39 % |

    Sudafrica | | 15056 | 17605 | 16651 | 16437 | 0,33 % |

    Iran | | 10666 | 14920 | 22056 | 15881 | 0,32 % |

    Colombia (c) | | 16828 | 19306 | 9806 | 15313 | 0,31 % |

    Cile | | 13518 | 15287 | 15338 | 14714 | 0,30 % |

    India | | 9410 | 10632 | 17475 | 12506 | 0,25 % |

    Israele | | 11437 | 11908 | 13721 | 12355 | 0,25 % |

    Nuova Zelanda | | 11372 | 12388 | 11821 | 11860 | 0,24 % |

    Serbia | | 10864 | 11640 | 12505 | 11670 | 0,24 % |

    Norvegia | | 10694 | 11512 | 12238 | 11481 | 0,23 % |

    Egitto | | 6026 | 10085 | 14036 | 10049 | 0,20 % |

    Algeria | | 9062 | 7475 | 12631 | 9723 | 0,20 % |

    Croazia | | 8846 | 8904 | 8974 | 8908 | 0,18 % |

    Repubblica Araba Siriana | | 7334 | 7229 | 8056 | 7540 | 0,15 % |

    Tunisia | | 6019 | 7596 | 8167 | 7261 | 0,15 % |

    Kazakistan | | 6653 | 7848 | 7154 | 7218 | 0,15 % |

    Arabia Saudita | | 6680 | 6259 | 6772 | 6570 | 0,13 % |

    Bielorussia | | 8343 | 3867 | 5961 | 6057 | 0,12 % |

    Marocco | | 4407 | 4699 | 5071 | 4726 | 0,10 % |

    Pakistan | | 2123 | 2974 | 2501 | 2533 | 0,05 % |

    Costa Rica | | 1965 | 3948 | 1644 | 2519 | 0,05 % |

    Uruguay | | 2367 | 2206 | 2737 | 2437 | 0,05 % |

    Libano | | 2059 | 2905 | 2028 | 2331 | 0,05 % |

    Guatemala | | 1251 | 2207 | 1995 | 1818 | 0,04 % |

    Bolivia (c) | | 1282 | 1624 | 1927 | 1611 | 0,03 % |

    Sri Lanka | | 1472 | 1648 | 1706 | 1609 | 0,03 % |

    El Salvador | | 1248 | 1357 | 1422 | 1342 | 0,03 % |

    Azerbaigian | | 569 | 2068 | 1376 | 1338 | 0,03 % |

    Giordania | | 1263 | 1203 | 1339 | 1268 | 0,03 % |

    Kenya | | 1073 | 1254 | 1385 | 1237 | 0,03 % |

    Uzbekistan | | 684 | 1228 | 1605 | 1172 | 0,02 % |

    Hong Kong (Cina) | | 2018 | 870 | 613 | 1167 | 0,02 % |

    Moldova | | 700 | 1043 | 1298 | 1014 | 0,02 % |

    Islanda | | 863 | 1045 | 1061 | 990 | 0,02 % |

    Ex Repubblica jugoslava di Macedonia | | 628 | 961 | 1065 | 885 | 0,02 % |

    Bosnia-Erzegovina | | 841 | 832 | 947 | 873 | 0,02 % |

    Cuba (c) | | 2162 | –170 | 107 | 700 | 0,01 % |

    Kuwait | | 427 | 684 | 631 | 581 | 0,01 % |

    Senegal | | 248 | 685 | 767 | 567 | 0,01 % |

    Libia | | 224 | 814 | 248 | 429 | 0,01 % |

    Paraguay | | 128 | 214 | 248 | 197 | — |

    Albania | | 170 | 217 | 196 | 194 | — |

    Giamaica (c) | | 479 | –67 | 89 | 167 | — |

    Oman | | 176 | 118 | 118 | 137 | — |

    Zambia | | 95 | 60 | 118 | 91 | — |

    Zimbabwe | | 111 | 86 | 62 | 86 | — |

    Santa Lucia (c) | | 26 | 20 | 25 | 24 | — |

    Samoa | | 48 | 15 | 0 | 21 | — |

    Saint Vincent e Grenadine | | 6 | 0 | 0 | 2 | — |

    Totale (d) | 4778943 | 5000088 | 5000976 | 4926669 | 100,00 % |

    --------------------------------------------------

    ALLEGATO C

    Paesi produttori che esportano esclusivamente o parzialmente cacao fine ("fine" o "flavour")

    Colombia

    Costa Rica

    Dominica

    Repubblica dominicana

    Ecuador

    Grenada

    Indonesia

    Giamaica

    Madagascar

    Papua Nuova Guinea

    Perù

    Santa Lucia

    Sao Tomé e Principe

    Trinidad e Tobago

    Venezuela

    --------------------------------------------------

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