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Document 62001TJ0153
Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 10 June 2004. # Mercedes Alvarez Moreno v Commission of the European Communities. # Officials - Member of the auxiliary staff - Conference interpreter - Article 74 of the Conditions of Employment of Other Servants - Termination of employment. # Joined cases T-153/01 and T-323/01.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 10 giugno 2004.
Mercedes Alvarez Moreno contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Agente ausiliario - Interprete di conferenza - Art. 74 del RAA - Risoluzione del contratto.
Cause riunite T-153/01 e T-323/01.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 10 giugno 2004.
Mercedes Alvarez Moreno contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Agente ausiliario - Interprete di conferenza - Art. 74 del RAA - Risoluzione del contratto.
Cause riunite T-153/01 e T-323/01.
Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2004 I-A-00161; II-00719
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:176
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
10 giugno 2004
Cause riunite T-153/01 e T-323/01
Mercedes Alvarez Moreno
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Agente ausiliario — Interprete di conferenza — Art. 74 del RAA — Risoluzione del contratto»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso diretto a ottenere, da un lato, l’annullamento delle lettere della Commissione 13 e 23 febbraio 2001 indicanti alla ricorrente che la Commissione non poteva più assumere interpreti di conferenza di età superiore a 65 anni e, dall’altro, il risarcimento dei danni.
Decisione: Il ricorso nella causa T‑153/01 è irricevibile. Nell’ambito del ricorso nella causa T‑323/01, la decisione 23 febbraio 2001 è annullata. Il ricorso nella causa T‑323/01 è respinto per il resto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al ricorso nella causa T‑153/01. La Commissione sopporterà la totalità delle spese relative al ricorso nella causa T‑323/01.
Massime
1. Dipendenti — Ricorso — Atto recante pregiudizio — Nozione — Lettera interpretabile come espressione del diniego di assumere in futuro un interprete di conferenza free-lance quale agente ausiliario rientrante nell’art. 78 del regime applicabile agli altri agenti
(Statuto del personale, art. 91)
2. Dipendenti — Regime applicabile agli altri agenti — Agenti ausiliari — Interpreti free-lance rientranti nell’art. 78 del regime applicabile agli altri agenti — Precisazione non indispensabile di un limite di età trattandosi di contratti limitati a giorni specifici — Inapplicabilità dell’art. 74 del regime applicabile agli altri agenti
(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 74 e 78)
3. Dipendenti — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni proposto in mancanza di un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto — Irricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
4. Dipendenti — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Illecito dell’amministrazione — Interpretazione inesatta di una disposizione statutaria non costitutiva di per sé di un illecito dell’amministrazione
5. Dipendenti — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Annullamento dell’atto illegittimo impugnato — Adeguato risarcimento del danno morale
(Statuto del personale, art. 91)
1. Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di ricorso di annullamento i soli provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente modificando sensibilmente la situazione giuridica di quest’ultimo.
È quanto avviene nel caso di una lettera inviata dall’amministrazione, in risposta a una domanda, a una persona che abbia fruito di contratti come interprete di conferenza free-lance, disciplinati dall’art. 78 del regime applicabile agli altri agenti, la quale, pur non riferendosi individualmente alla specifica situazione dell’interessata, dev’essere obiettivamente interpretata come tale da esprimere il diniego dell’istituzione di assumerla nuovamente a causa della sua età.
(v. punti 56, 61 e 62)
Riferimento: Tribunale 19 ottobre 1995, causa T‑562/93, Obst/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑247 e II-737, punto 23); Tribunale 13 luglio 2000, causa T‑87/99, Hendrickx/Cedefop (Racc. PI pagg. I-A-147 e II-679, punto 37)
2. Come risulta da una lettura congiunta del primo e terzo comma dell’art. 78 del regime applicabile agli altri agenti, le disposizioni del titolo III del detto regime si applicano agli agenti ausiliari assunti in qualità di interpreti di conferenza in applicazione del detto articolo solo ove si riferiscano a condizioni diverse dalle condizioni di assunzione e di retribuzione previste dall’accordo concluso in applicazione del primo comma.
Nel caso di un contratto limitato a giorni specifici, la fine dell’impiego costituisce una condizione caratteristica e indispensabile dell’assunzione dell’interprete, inerente a quest’ultima. Ne consegue che l’art. 74 del regime applicabile agli altri agenti, relativo alle ipotesi in cui si pone termine all’impiego di un agente ausiliario, costituisce necessariamente una delle disposizioni del titolo III del detto regime cui deroga la regolamentazione applicabile agli interpreti ausiliari di sessione.
Peraltro, tenuto conto della specificità dell’assunzione dei detti interpreti, la loro età non può costituire un elemento pertinente per l’esecuzione della loro funzione, cosicché la loro assunzione dovrebbe comportare un limite di età che, non essendo esplicitamente previsto, dovrebbe essere quello istituito dalle disposizioni del citato art. 74.
(v. punti 82, 84‑86 e 89)
3. Nel sistema dei gravami istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, un ricorso per risarcimento danni, che costituisce uno strumento autonomo rispetto al ricorso di annullamento, è ricevibile solo se è stato preceduto da un procedimento precontenzioso conforme alle disposizioni statutarie. Il detto procedimento cambia a seconda che il danno di cui si chiede la riparazione sia stato cagionato da un atto arrecante pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto o da un comportamento dell’amministrazione privo di carattere decisionale.
Nel primo caso, spetta all’interessato proporre, nei termini stabiliti, un reclamo all’autorità che ha il potere di nomina avverso l’atto di cui trattasi. Nel secondo caso, invece, il procedimento amministrativo deve iniziare con la presentazione di una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta ad ottenere un indennizzo, seguita, se del caso, da un reclamo contro la decisione di rigetto della domanda.
Qualora sussista un nesso diretto fra un ricorso di annullamento e un’azione per risarcimento danni, quest’ultima è ricevibile in quanto azione accessoria al ricorso di annullamento, senza dover necessariamente essere preceduta da una domanda che inviti l’autorità che ha il potere di nomina a risarcire il danno asseritamente subito o da un reclamo che contesti la fondatezza del rigetto implicito o esplicito della domanda. Per contro, qualora il danno asserito non risulti da un atto di cui si chiede l’annullamento, ma da vari errori ed omissioni che si ritiene siano stati commessi dall’amministrazione, il procedimento precontenzioso deve imperativamente iniziare con una domanda che inviti l’autorità che ha il potere di nomina a risarcire il detto danno.
(v. punti 99, 100 e 102)
Riferimento: Tribunale 15 luglio 1993, cause riunite T-17/90, T‑28/91 e T‑17/92, Camara Alloisio e a./Commissione (Racc. pag. II-841, punto 46); Tribunale 28 giugno 1996, causa T‑500/93, Y/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A‑335 e II‑977, punti 64 e 66)
4. L’adozione, da parte dell’amministrazione, di un’interpretazione inesatta di una norma dello Statuto e, per analogia, del regime applicabile agli altri agenti non configura, di per sé, un illecito amministrativo.
(v. punto 105)
Riferimento: Corte 13 luglio 1972, causa 79/71, Heinemann/Commissione (Racc. pag. 579, punto 11); Tribunale 9 giugno 1994, causa T‑94/92, X/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-149 e II‑481, punto 52)
5. L’annullamento dell’atto impugnato può costituire, di per sé, un risarcimento adeguato e, in via di principio, sufficiente di ogni danno morale che la parte ricorrente può aver subito. Pertanto, l’annullamento della decisione di un’istituzione di non assumere più interpreti ausiliari di conferenza di età superiore a 65 anni, che non comporti alcuna valutazione negativa delle capacità della ricorrente, va considerato un risarcimento adeguato del danno morale che quest’ultima può aver subito.
(v. punto 106)
Riferimento: Corte 7 febbraio 1990, causa C‑343/87, Culin/Commissione (Racc. pag. I‑225, punti 25‑29); Tribunale 26 gennaio 1995, causa T‑60/94, Pierrat/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A-23 e II‑77, punto 62)