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Document 61991TJ0058
Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 3 March 1993. # Dierk Booss and Robert Caspar Fischer v Commission of the European Communities. # Officials - Promotion - Recruitment to Grade A 2 - Vacancy notice - Posts reserved for the nationals of certain Member States. # Case T-58/91.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 3 marzo 1993.
Dierk Booss e Robert Caspar Fischer contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Promozione - Assunzione nel grado A 2 - Avviso di posto vacante - Posti riservati ai cittadini di determinati Stati membri.
Causa T-58/91.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 3 marzo 1993.
Dierk Booss e Robert Caspar Fischer contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Promozione - Assunzione nel grado A 2 - Avviso di posto vacante - Posti riservati ai cittadini di determinati Stati membri.
Causa T-58/91.
Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-00147
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:15
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 3 MARZO 1993. - DIERK BOOSS E ROBERT CASPAR FISCHER CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - PROMOZIONE - NOMINA NEL GRADO A 2 - AVVISO DI POSTO VACANTE - POSTI RISERVATI AI CITTADINI DI TALUNI STATI MEMBRI. - CAUSA T-58/91.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00147
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Dipendenti ° Posto vacante ° Attribuzione mediante promozione ° Scrutinio per merito comparativo dei candidati ° Introduzione di un requisito non menzionato nell' avviso di posto vacante ° Illiceità
[Statuto del personale, artt. 29, n. 1, lett. a), e 45, n. 1]
2. Dipendenti ° Ricorso ° Reclamo amministrativo previo ° Identità di oggetto e di causa ° Motivi e argomenti non formulati nel reclamo, ma a questo strettamente collegati ° Ricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
3. Dipendenti ° Assunzione ° Criteri ° Equilibrio geografico ° Posti di grado A1 e A2 ° Attribuzione in considerazione della cittadinanza dei candidati ° Illiceità in mancanza di giustificazione relativa all' interesse del servizio
(Statuto del personale, artt. 27, commi primo e terzo, e 29)
1. Nell' ambito di una procedura di attribuzione di un posto vacante mediante promozione, ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, l' autorità che ha il potere di nomina è tenuta a procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati, previsto dall' art. 45, n. 1, dello Statuto, nell' ambito legale che essa stessa si è imposta con l' avviso di posto vacante. Quest' obbligo non è adempiuto qualora la detta autorità identifichi gli specifici requisiti necessari per occupare il posto vacante solo dopo la pubblicazione del relativo avviso, in considerazione dei candidati che si sono presentati, ed interpreti i termini dell' avviso stesso nel senso che essa ritiene più opportuno per le esigenze del servizio. Una diversa soluzione priverebbe l' avviso di posto vacante della funzione essenziale che esso deve assolvere nella procedura di assunzione, cioè quella di informare gli interessati il più esattamente possibile circa i requisiti necessari per occupare il posto considerato.
In mancanza, nello Statuto, di specifiche disposizioni che disciplinino la promozione al grado A2, occorre applicare tali principi nell' ambito di una procedura di attribuzione di un posto di questo grado. Di conseguenza, l' autorità che ha il potere di nomina non può esigere dai candidati a un posto del genere una qualificazione particolare non menzionata espressamente nell' avviso di posto vacante o che non risulti necessariamente dalla descrizione delle funzioni da svolgere e dei compiti corrispondenti fornita nel detto avviso.
2. Il principio della concordanza tra il reclamo amministrativo previo e il ricorso richiede, a pena d' irricevibilità, che un motivo dedotto dinanzi al giudice comunitario lo sia già stato nel reclamo, poiché l' APN dev' essere in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le censure che l' interessato formula nei confronti della decisione impugnata. Tuttavia, se le conclusioni presentate dinanzi al giudice comunitario possono contenere unicamente censure basate sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo, tali censure possono, nella fase del ricorso, essere sviluppate con la deduzione di motivi e di argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino strettamente. Così quando un reclamo contesta una decisione di nomina facendo presente uno sviamento di procedura caratterizzato dall' asserita preselezione, da parte dell' amministrazione, del candidato nominato, questo rilievo può essere sviluppato validamente nell' atto introduttivo con la presentazione, per la prima volta, della censura di violazione dell' art. 27, terzo comma, dello Statuto, secondo il quale nessun posto dev' essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.
3. La norma dettata dall' art. 27, terzo comma, dello Statuto, secondo la quale nessun posto dev' essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro, dev' essere rispettata nell' ambito di tutte le procedure di assunzione previste dall' art. 29 dello Statuto, anche quando si provvede all' assunzione di dipendenti di gradro A1 e A2 secondo la procedura contemplata dall' art. 29, n. 2.
Infatti, l' art. 27, primo comma, dello Statuto, se prescrive che l' assunzione si effettui su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri, non consente tuttavia all' APN di riservare un posto a un candidato avente una determinata cittadinanza senza che ciò sia giustificato da motivi attinenti al funzionamento degli uffici.
Nella causa T-58/91,
Dierk Booss, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, e
Robert Caspar Fischer, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Rhode-St-Genèse (Belgio),
con gli avv.ti E. Lebrun e, nella fase orale del procedimento, E. Boigelot, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. L. Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor G. Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, assistito dall' avv. D. Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento delle decisioni della convenuta 4 luglio e 11 luglio 1990, relative a due posti di grado A2 presso la direzione generale Pesca, e della decisione della convenuta 24 aprile 1991, recante rigetto del reclamo dei ricorrenti,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, H. Kirschner e A. Saggio, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 ottobre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Antefatti del ricorso
1 Nel 1990 i ricorrenti erano consiglieri di grado A3 nel servizio giuridico della Commissione e dal 1984 erano assegnati al gruppo "Agricoltura e pesca". Il signor Booss, è cittadino tedesco. Il signor Fischer, cittadino olandese, veniva nominato nel frattempo consigliere giuridico principale di grado A2 nel servizio giuridico della Commissione.
2 Il 30 maggio 1990 la Commissione procedeva ad una modifica dell' organigramma della direzione generale Pesca (in prosieguo: la "DG XIV") e pubblicava tre avvisi di posto vacante che riguardavano ciascuno un posto di direttore al suo interno.
3 L' avviso di posto vacante COM/47/90, relativo alla direzione B "Risorse esterne e mercati" (in prosieguo: la "direzione B"), conteneva la seguente descrizione della funzione:
"Provvedere alla direzione e al coordinamento dei lavori delle unità incaricate dei negoziati degli accordi di pesca con i paesi terzi e della politica di mercato nel settore della pesca".
I requisiti prescritti erano i seguenti:
"Profonde cognizioni in materia di politica della pesca e di relazioni internazionali in materia".
4 L' avviso di posto vacante COM/49/90, relativo alla direzione D "Strutture" (in prosieguo: la "direzione D"), conteneva la seguente descrizione della funzione:
"Provvedere alla direzione e al coordinamento dei lavori delle unità incaricate della politica strutturale della pesca".
I requisiti prescritti erano i seguenti:
"Profonde cognizioni in materia di politica della pesca".
5 Questi due avvisi di posti vacanti nonché un terzo avviso, COM/48/90, relativo alla direzione C "Risorse interne e politica di conservazione" (in prosieguo: la "direzione C"), venivano pubblicati l' 11 giugno 1990. Essi dovevano consentire di esaminare le possibilità di promozione e di trasferimento all' interno della Commissione. Parallelamente veniva intrapresa la procedura di ricerca dei candidati presso altre istituzioni comunitarie ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. c), dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").
6 In seguito alla pubblicazione dell' avviso di posto vacante COM/47/90, relativo alla direzione B, i due ricorrenti e altri tre dipendenti della Commissione di grado A3, i signori S.M. e V.D., presentavano le loro candidature. Alla data ultima prevista per la presentazione delle candidature il signor V.D. non aveva ancora l' anzianità di grado necessaria per essere promosso. Di conseguenza, solo le altre quattro candidature venivano sottoposte al Comitato consultivo per le nomine (in prosieguo: il "Comitato consultivo"). L' avviso di posto vacante COM/49/90, relativo alla direzione D, raccoglieva due sole candidature, provenienti dai ricorrenti. L' avviso di posto vacante COM/48/90, relativo alla direzione C, raccoglieva tre candidature, provenienti dai ricorrenti e da una terza persona, il signor B.
7 Nessuna candidatura veniva registrata ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. c), dello Statuto.
8 Il 28 giugno 1990 il Comitato consultivo emetteva tre pareri, riguardanti ciascuno le candidature per i tre posti dichiarati vacanti. Il parere n. 68/90, relativo alle quattro candidature per il posto di direttore della direzione B, termina con la frase seguente: "Alla fine dei suoi lavori, il Comitato è giunto alla conclusione che nessuno dei candidati presenta tutte le conoscenze e tutti i requisiti prescritti". Il parere n. 70/90, relativo alle due candidature per il posto di direttore della direzione D, termina con la stessa conclusione. Il parere n. 69/90, relativo all' avviso di posto vacante COM/48/90, prende atto del fatto che il signor B ha ritirato lo stesso giorno la sua candidatura. Anche questo parere termina con la frase seguente: "Alla fine dei suoi lavori, il Comitato consultivo è giunto alla conclusione che nessuno dei candidati possiede tutte le cognizioni e tutti i requisiti prescritti".
9 Il 4 luglio 1990 la Commissione esaminava le candidature. Secondo il verbale speciale n. 1019 della riunione, dopo aver preso nota dei tre pareri del Comitato consultivo, essa procedeva, per ogni posto, a uno scrutinio per merito comparativo dei candidati alla luce delle caratteristiche del posto da attribuire. "Dopo aver esaminato anche i rapporti sulla competenza, sul rendimento e sul comportamento in servizio di ciascun candidato", la Commissione concludeva in ciascuno dei tre casi "che nessuno dei candidati possiede tutte le cognizioni e tutti i requisiti prescritti". Di conseguenza, essa decideva di non attribuire i posti vacanti ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto e di "passare ad una fase successiva della procedura".
10 Dopo la riunione della Commissione, il Comitato consultivo si riuniva lo stesso 4 luglio 1990. Secondo il suo parere n. 73/90 di pari data, il Comitato esaminava, "in seguito alla decisione della Commissione del 4 luglio 1990 di raccogliere altre candidature", due candidature che si riferivano al posto da attribuire nella direzione B, ossia quella del signor Manuel Arnal Monreal, professore di economia politica all' università di Saragozza, e quella del signor V.D., che nel frattempo era divenuto promovibile. Il Comitato "prendeva nota" dei requisiti dei candidati e sottoponeva le loro candidature alla Commissione.
11 Quanto al posto da attribuire alla direzione D, il Comitato consultivo, dopo essersi riferito anche nel parere n. 74/90 alla coeva decisione della Commissione di raccogliere candidature esterne, esaminava la candidatura del signor Emilio Mastracchio, l' unica pervenuta a questo titolo. Il signor Mastracchio era dipendente di grado A3 della Commissione, ma non aveva l' anzianità prescritta per una promozione. Il Comitato "prendeva nota" dei requisiti del candidato e sottoponeva la sua candidatura alla Commissione.
12 Per quanto concerne il posto vacante alla direzione C, vi era un solo candidato, il signor L., capo della direzione Risorse viventi presso il centro Ifremer di Parigi. Nel parere n. 75/90, il Comitato "prendeva nota" dei requisiti del candidato e sottoponeva la sua candidatura alla Commissione.
13 L' 11 luglio 1990, la Commissione esaminava di nuovo le questioni relative all' attribuzione dei tre posti. Secondo il verbale speciale n. 1020 della riunione, essa decideva di non bandire concorsi interni. La Commissione osservava che non era stata registrata alcuna candidatura ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. c), dello Statuto e prendeva atto dei tre pareri del Comitato consultivo del 4 luglio 1990. Per quanto riguarda il posto nella direzione B, la Commissione, dopo aver proceduto ad un esame comparativo delle qualifiche e dei meriti dei due candidati, signori Manuel Arnal Monreal e V.D., decideva di nominare il signor Manuel Arnal Monreal ai sensi dell' art. 29, n. 2, dello Statuto. Analogamente, essa nominava l' unico candidato, signor Emilio Mastracchio, al posto di direttore della direzione D. Quanto al posto nella direzione C, la Commissione, dopo aver esaminato le qualifiche e i meriti dell' unico candidato, signor L., decideva parimenti di nominarlo ai sensi dell' art. 29, n. 2, dello Statuto. Le tre nomine venivano portate a conoscenza del personale della Commissione il 18 luglio 1990 con il n. 32/90 del bollettino "Informazioni amministrative". Successivamente, in date diverse, l' istituzione convenuta informava i ricorrenti che l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") non aveva potuto prendere in considerazione le loro candidature ai posti in questione.
14 Il 18 ottobre 1990 i ricorrenti proponevano all' APN un reclamo diretto contro la nomina del signor Manuel Arnal Monreal alla direzione B e contro quella del signor Emilio Mastracchio alla direzione D. I ricorrenti vi esprimevano i loro dubbi riguardo alla legittimità delle decisioni impugnate. Denunciando una violazione degli artt. 29, n. 1, e 45, n. 1, dello Statuto, nonché uno sviamento di procedura, essi sostenevano che la procedura adottata nella fattispecie lasciava supporre che i candidati nominati fossero già stati designati nella prima fase della procedura e che l' avviso di posto vacante fosse stato pubblicato con l' intenzione di non dare seguito ad alcuna candidatura ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto. Essi aggiungevano che nessuno dei candidati nominati possedeva le profonde cognizioni in materia di politica della pesca richieste dall' avviso di posto vacante e chiedevano, per poter meglio tutelare i propri diritti statutari, informazioni supplementari e la comunicazione dei documenti relativi alle procedure di assunzione seguite.
15 Il 3 marzo 1991 il direttore generale del personale della Commissione trasmetteva ai ricorrenti una decisione della Commissione del 24 aprile 1991 riguardante il loro reclamo. La Commissione rispondeva che le nomine avvenute ai sensi dell' art. 29, n. 2, dello Statuto non potevano essere contestate, dato che essa aveva anzitutto tenuto conto delle diverse possibilità previste nel n. 1 del suddetto articolo. La Commissione sosteneva di disporre di un ampio potere discrezionale nell' ambito dell' art. 29 dello Statuto e che le sue decisioni potevano quindi essere messe in discussione solo in caso di errore manifesto o di sviamento di potere. Essa aggiungeva che, poiché le affermazioni dei ricorrenti relative alle cognizioni dei candidati nominati non erano accompagnate da sufficienti elementi di prova, essa si trovava nell' impossibilità di dare esito favorevole al loro reclamo.
Il procedimento
16 A seguito di tale reazione della Commissione, i ricorrenti hanno proposto il ricorso in oggetto, che è stato registrato nella cancelleria del Tribunale il 5 agosto 1991.
17 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Esso ha tuttavia invitato la Commissione a rispondere a taluni quesiti e a presentare taluni documenti. Il 22 settembre 1992 la Commissione ha depositato i fascicoli amministrativi relativi all' attribuzione dei tre posti contenenti, in particolare, la corrispondenza relativa alle candidature dei signori Arnal Monreal, Mastracchio e L. e il fascicolo personale del signor Mastracchio. La lettera di accompagnamento si riferisce inoltre a contatti con il signor Arnal Monreal che avrebbero avuto luogo all' inizio del giugno 1990 e citava una nota del 20 giugno 1990 con la quale il signor Mastracchio aveva dimostrato il suo interesse per il posto nella direzione D.
18 Con decisione del Tribunale 18 settembre 1992, il giudice relatore è stato assegnato alla Quarta Sezione, alla quale la causa è stata, di conseguenza, attribuita.
19 L' udienza si è svolta il 28 ottobre 1992. Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale. I ricorrenti hanno depositato il testo di un avviso di posto vacante pubblicato nel 1992 allo scopo di ricoprire il posto di direttore della direzione A "Affari generali e di bilancio" della DG XIV.
20 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
° dichiarare il loro ricorso ricevibile e accoglierlo;
° annullare le decisioni della convenuta, datate 4 luglio 1990, di non attribuire mediante promozione i posti di grado A2 di direttore presso la DG XIV, rispettivamente della direzione B e della direzione D, e di passare ad una fase successiva della procedura;
° annullare le decisioni della convenuta 11 luglio 1990 recanti nomina dei signori Manuel Arnal Monreal ed Emilio Mastracchio a direttori presso la DG XIV, rispettivamente della direzione B e della direzione D;
° annullare le decisioni di rigetto, notificate con lettere 3 maggio 1991, del reclamo da loro presentato il 18 ottobre 1990;
° condannare la convenuta alle spese.
21 Nel controricorso la convenuta conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso;
° condannare i ricorrenti alle spese.
Nella controreplica la convenuta conclude che il Tribunale voglia:
° respingere tutte le censure formulate dai ricorrenti contro la decisione dell' APN di respingere le loro candidature ai posti vacanti;
° dichiarare irricevibili, per difetto di interesse, i motivi dei ricorrenti volti a far annullare la nomina di altri candidati a tali posti, ai quali essi non potevano validamente aspirare; in ogni caso, respingere tali motivi;
° condannare i ricorrenti a sopportare le loro spese.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
22 La Commissione sostiene, in primo luogo, che un ricorso può essere presentato da un dipendente solo nel suo interesse personale e a proprio nome. Di conseguenza, il presente ricorso è irricevibile in quanto riguarda il rigetto di candidature diverse da quelle dei ricorrenti. In secondo luogo, essa sostiene che alcuni motivi dedotti dai ricorrenti sono, almeno in parte, irricevibili per non essere stati sollevati nel corso della fase precontenziosa né altrimenti precisati nell' atto introduttivo. In terzo luogo, essa rileva che, poiché i ricorrenti non soddisfano le condizioni per la nomina ai posti controversi, la nomina di un altro candidato non può arrecare loro pregiudizio (v. sentenza della Corte 30 maggio 1984, causa 111/83, Picciolo/Parlamento, Racc. pag. 2323 e sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, cause riunite T-160/89 e T-161/89, Kalavros/Corte di giustizia, Racc. pag. II-871). Quindi, tutti gli argomenti dei ricorrenti che si riferiscono alla fase successiva della procedura di attribuzione dei posti controversi ai sensi dell' art. 29, n. 2, dello Statuto sarebbero irricevibili.
Giudizio del Tribunale
23 Per quanto concerne il primo argomento della Commissione, occorre rilevare che, secondo le conclusioni dei ricorrenti, il loro ricorso è diretto contro "le" decisioni della convenuta, datate 4 luglio 1990, di non attribuire i due posti controversi. Nella replica i ricorrenti hanno sostenuto, fra l' altro, che gli altri candidati eliminati il 4 luglio 1990 possedevano anch' essi le cognizioni richieste dai corrispondenti avvisi di posto vacante. Si deve pertanto interpretare il ricorso come diretto contro tutte le decisioni adottate dalla Commissione il 4 luglio 1990 riguardo all' attribuzione dei posti controversi. Tuttavia, occorre osservare che i rigetti delle candidature dei signori S. e M. non costituivano, nei confronti dei ricorrenti, atti arrecanti pregiudizio. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto è diretto contro le decisioni adottate nei confronti di queste candidature.
24 Riguardo al secondo argomento della Commissione, relativo al contenuto del reclamo e dell' atto introduttivo, occorre rilevare che il suo esame è strettamente connesso a quello delle questioni relative al merito della causa. Di conseguenza, esso sarà esaminato nel contesto rispettivo dei motivi ai quali si riferisce. Lo stesso vale per la terza questione sollevata dalla Commissione, relativa al se i candidati soddisfacessero essi stessi le condizioni per essere nominati e se, di conseguenza, essi abbiano un interesse legittimo all' annullamento delle nomine controverse (v. sentenza della Corte Picciolo/Parlamento, citata, punto 29 della motivazione). Occorre quindi procedere all' esame del merito della causa.
Nel merito
25 A sostegno dei loro ricorsi, i ricorrenti deducono due motivi. Il primo motivo riguarda l' inosservanza degli artt. 4, 27, 29, nn. 1 e 2, e 45 dello Statuto, l' irregolarità della procedura seguita, la violazione dei principi di parità di trattamento e di legittimo affidamento nonché uno sviamento di potere e di procedura. Il secondo motivo si riferisce alla motivazione delle decisioni impugnate.
Sul primo motivo dedotto dai ricorrenti
° Argomenti delle parti
° Sulle decisioni di non attribuire i posti controversi mediante promozione dei ricorrenti
26 I ricorrenti affermano che la conclusione dell' APN del 4 luglio 1990, secondo la quale nessun candidato possedeva "tutte le cognizioni e tutti i requisiti prescritti", è stata formulata senza che fossero validamente esaminate le possibilità di promozione ai posti controversi. Nell' atto introduttivo, i ricorrenti affermano di possedere tutte le cognizioni e tutti i requisiti prescritti dagli avvisi di posto vacante, e hanno aggiunto all' udienza che il ricorrente signor Booss è stato presidente della "International Convention for the North Atlantic Fisheries". Le decisioni 4 luglio 1990 che escludono le loro candidature sarebbero quindi palesemente infondate.
27 Nella replica i ricorrenti sostengono di essere venuti a conoscenza di questa conclusione dell' APN, che costituisce il motivo, espresso ogni volta in termini identici, delle decisioni in data 4 luglio 1990 di non attribuire i posti in causa ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), solo alla lettura del verbale speciale n. 1019 della Commissione, depositato in allegato al controricorso. Questo motivo non sarebbe stato portato a loro conoscenza allorché furono informati che l' APN non aveva potuto prendere in considerazione le loro candidature, né sarebbe stato menzionato nella risposta al loro reclamo. Di conseguenza, un' eventuale decisione nei loro confronti non sarebbe stata motivata e neppure avrebbe costituito oggetto di una notifica valida. Quanto al resto, secondo i ricorrenti la Commissione non ha adottato il 4 luglio 1990 decisioni definitive nei loro confronti (v., in prosieguo, punto 39 della motivazione).
28 Secondo i ricorrenti, la procedura aperta ai sensi dell' art. 29, n. 1, dello Statuto si è conclusa solo l' 11 luglio 1990, quando la Commissione ha constatato l' assenza di candidature ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. c) e ha deciso di non bandire concorsi interni. La decisione 4 luglio 1990 di passare ad una fase successiva della procedura non riguardava quindi ancora, secondo loro, il passaggio alla procedura prevista dall' art. 29, n. 2, dello Statuto.
29 In subordine, i ricorrenti sostengono che la decisione 4 luglio 1990 "di passare ad una fase successiva della procedura" non comportava gli elementi necessari ad una decisione di aprire una procedura diversa dalla procedura del concorso. In effetti, tale decisione dovrebbe precisare se i candidati interni debbano essere confrontati con i candidati esterni, in quanto un' eventuale esclusione dei primi presenterebbe per l' istituzione il rischio di non nominare il candidato migliore e, per i candidati interni, il rischio di costituire oggetto di una discriminazione rispetto ai candidati esterni. Orbene, la decisione 4 luglio 1990 non si pronuncerebbe su questo punto. Inoltre, la Commissione avrebbe omesso di decidere se i dipendenti che non soddisfacevano le condizioni per beneficiare di una promozione potessero presentare le loro candidature nell' ambito della procedura ai sensi dell' art. 29, n. 2, dello Statuto. Essa non avrebbe neppure definito la o le categorie da cui avrebbero dovuto provenire le candidature raccoglibili nell' ambito di tale procedura, né le modalità da seguire per suscitare queste candidature (per motivo di pubblicazione o di qualunque altro modo di comunicazione non discriminatorio). Secondo i ricorrenti, tali elementi sono indispensabili per la legittimità di una decisione instaurante una procedura di assunzione diversa dal concorso.
30 La Commissione rileva preliminarmente che, per quanto concerne l' assunzione a posti di grado A1 e A2, gli autori dello Statuto hanno voluto riservare all' APN una competenza ampiamente discrezionale, in quanto non viene stabilita, in effetti, alcuna condizione per il suo esercizio. Le istituzioni disporrebbero quindi della massima libertà nella scelta dei motivi più adeguati per attribuire i suddetti posti.
31 Per quanto concerne più precisamente il posto nella direzione B, la Commissione sostiene nella controreplica che la "presentazione del sommario" dell' avviso di posto vacante poneva l' accento sulle qualificazioni minime necessarie per fare domanda per questo posto. Tali qualificazioni si riferirebbero sia a "cognizioni ed esperienza/attitudini in relazione ai compiti da svolgere" (v. pag. 1 dell' avviso di posto vacante) sia a cognizioni specifiche relative alla direzione e al coordinamento dei lavori delle unità di cui trattasi (v. pag. 2 dell' avviso di posto vacante).
32 Secondo la Commissione, risulta da questa presentazione dell' avviso di posto vacante che il posto considerato implicava duplici competenze per provvedere, da una parte, alla negoziazione di accordi commerciali con paesi terzi e, dall' altra, alla gestione della politica dei mercati relativa alla pesca. Tenuto conto di questi due rami di attività, il posto era destinato essenzialmente a candidati aventi una formazione economica. Anche se gli aspetti giuridici e tecnici dei compiti da svolgere possono essere rilevanti, l' approccio economico sarebbe, in effetti, chiaramente preponderante. Al momento dell' elaborazione di accordi commerciali, l' impatto di questi nella Comunità dovrebbe essere valutato con riguardo alle contropartite finanziarie offerte allo Stato terzo. Ogni accordo dovrebbe quindi costituire oggetto di un' analisi dettagliata costo-efficacia da parte della Commissione. Lo stesso varrebbe per la politica dei mercati, che implicherebbe essenzialmente la determinazione di prezzi e la gestione di mercati in funzione delle analisi economiche che vi sono strettamente correlate. Per questi motivi, il posto era destinato a candidati aventi un "accentuato profilo di economista", in quanto tale requisito era implicito in rapporto alla natura dei compiti da svolgere. Certamente, riconosce la Commissione, erano anche richieste cognizioni in materia di politica della pesca e di relazioni internazionali come condizioni particolari, ma l' elemento economico era tuttavia l' elemento imprescindibile e indefettibile che il responsabile della direzione B doveva possedere.
33 Tra i quattro candidati promovibili, afferma la Commissione, nessuno presentava tale requisito. Il signor S. aveva una formazione diplomatica, il signor M. una formazione filosofica e politica. I ricorrenti sono giuristi. Sarebbe questa la ragione per cui il Comitato consultivo ha ritenuto, il 28 giugno 1990, che nessun candidato possedesse tutte le cognizioni e tutti i requisiti necessari.
34 La Commissione spiega che, riunita in collegio, il 4 luglio 1990 essa ha proceduto ad un esame comparativo delle candidature e ha constatato che nessuno dei candidati possedeva tutte le cognizioni e tutti i requisiti prescritti. Secondo il verbale della riunione, sembra fosse sorto un dubbio nel caso del signor M. (di cittadinanza britannica), dato che quest' ultimo presentava ° tra i quattro candidati in lizza ° il profilo economico più accentuato. La sua candidatura sarebbe poi stata respinta perché le sue competenze in tale ambito non sarebbero state giudicate sufficienti e perché "considerazioni geografiche" avrebbero militato contro la sua promozione. Poiché l' unico direttore della DG XIV in carica è già cittadino britannico, la nomina di un secondo direttore britannico avrebbe seriamente pregiudicato l' equilibrio geografico nel settore della pesca.
35 Per quanto concerne il posto nella direzione D, la Commissione ripete, nella controreplica, che la "presentazione del sommario" dell' avviso di posto vacante poneva l' accento sulle qualificazioni minime necessarie per fare domanda per questo posto. Tali qualificazioni corrisponderebbero sia a "cognizioni ed esperienza/attitudini" in relazione ai compiti da svolgere (v. pag. 1 dell' avviso di posto vacante) sia a cognizioni specifiche relative alla direzione e al coordinamento dei lavori delle unità interessate (v. pag. 2 dell' avviso di posto vacante).
36 Secondo la Commissione, risulta da questa presentazione dell' avviso di posto vacante che il posto di cui trattasi implicava competenze in materia di "politica strutturale". Proprio per il suo profilo, questo posto si rivolgeva essenzialmente a candidati aventi una "formazione economica". La politica strutturale della pesca si baserebbe essenzialmente su misure d' intervento e di accompagnamento socio-economiche. Una qualificazione economica sarebbe quindi necessaria come elemento indefettibile, ed essa mancava ai ricorrenti. Sarebbe questo il motivo per cui il Comitato consultivo ha ritenuto, il 28 giugno 1990, che i due ricorrenti non possedessero tutte le cognizioni e tutti i requisiti necessari, e il collegio della Commissione è giunto alla stessa conclusione il 4 luglio 1990.
37 Di conseguenza, la Commissione avrebbe chiuso la fase della procedura ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), constatando, il 4 luglio 1990, che nessuno dei candidati possedeva tutte le cognizioni e tutti i requisiti prescritti. La decisione 4 luglio 1990 di passare a "una" fase successiva della procedura poteva ragionevolmente essere compresa ° tenuto conto del livello dei posti da attribuire ° solo come un riferimento all' art. 29, n. 2, dello Statuto.
38 La Commissione contesta che essa abbia potuto commettere un errore manifesto di valutazione dei fatti. Essa ripete che una delle condizioni stabilite dagli avvisi di posto vacante, ossia le "cognizioni ed esperienza/attitudini in relazione ai compiti da svolgere" non era soddisfatta dai ricorrenti. La procedura ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), sarebbe stata rigorosamente seguita. Il Comitato consultivo avrebbe emesso i suoi pareri negativi il 28 giugno 1990 dopo aver esaminato le candidature dei ricorrenti e, il 4 luglio 1990, la Commissione non avrebbe commesso alcun errore manifesto procedendo alla propria valutazione. Il semplice riferimento fatto dai ricorrenti al loro curriculum vitae non sarebbe sufficiente per provare l' esistenza di tale errore da parte sua.
° Sulle nomine decise dalla Commissione
39 I ricorrenti sostengono che è senza una chiusura valida della procedura aperta ai sensi dell' art. 29, n. 1, dello Statuto e quindi senza autorizzazione dell' APN, che il 4 luglio 1990 il Comitato consultivo ha avviato, adottando i suoi pareri, la seconda fase della procedura prevista dall' art. 29, n. 2. Tale circostanza renderebbe illegittimi i pareri del Comitato consultivo e le due decisioni di nomina adottate l' 11 luglio 1990 dall' APN sarebbero, di conseguenza, il risultato di procedure viziate. L' APN non avrebbe mai potuto lecitamente passare alla fase successiva della procedura, quella di cui al n. 2, dato che non aveva validamente portato a termine la fase prevista dall' art. 29, n. 1, lett. a).
40 Quanto ai pareri emessi il 4 luglio 1990 dal Comitato consultivo, i ricorrenti affermano che la scelta che ha riguardato i signori Arnal Monreal, Mastracchio e V.D. è stata fatta secondo modalità segrete e discriminatorie, dato che i candidati interni che si erano presentati nella fase della procedura di cui all' art. 29, n. 1, lett. a), come pure gli altri dipendenti che sarebbero stati dichiarati ammissibili in caso di concorso, ne sono stati esclusi. Questa scelta dei candidati, senza alcuna pubblicità, potrebbe aver privato l' APN della possibilità di prendere in considerazione candidati in possesso delle più elevate qualità di competenza, d' integrità e di rendimento. Per i dipendenti candidati, queste modalità arbitrarie costituirebbero una violazione dello Statuto, una discriminazione e uno sviamento di procedura, in quanto il Comitato consultivo aveva preso in considerazione d' ufficio solo la candidatura del signor V.D., senza dubbio per ridurre il rischio di una censura di discriminazione.
41 Per quanto concerne le decisioni di nomina adottate dall' APN l' 11 luglio 1990, i ricorrenti fanno innanzi tutto osservare che la Commissione ha aperto la procedura ai sensi dell' art. 29, n. 2, senza alcuna pubblicità.
42 Quanto alle persone nominate, ossia i signori Arnal Monreal e Mastracchio, i ricorrenti sostengono che gli estratti del loro curriculum vitae, pubblicati dalla Commissione nell' ottobre 1990, non fornivano, a differenza di quello del signor L., alcun elemento indicante un' esperienza lunga ed approfondita della politica della pesca. Si sarebbe quindi verificato nella fattispecie il rischio di nomina di candidati non qualificati.
43 Riferendosi, nella replica, al curriculum vitae più dettagliato dei candidati in questione, che la Commissione ha presentato in allegato al controricorso (allegato H), i ricorrenti sostengono che, contrariamente alle affermazioni della Commissione, i due candidati non avevano un profilo specifico che dimostrasse capacità di gestione e di direzione di un' unità amministrativa importante. Le due nomine sarebbero quindi illegittime, in quanto i candidati non soddisfano i requisiti definiti dall' avviso di posto vacante. Orbene, questi ultimi vincolerebbero l' APN anche nell' ambito della procedura prevista dall' art. 29, n. 2.
44 Adottando le sue varie decisioni, la Commissione avrebbe quindi applicato, l' 11 luglio 1990, criteri diversi da quelli che aveva applicato il 4 luglio precedente. Orbene, la procedura di cui all' art. 29, n. 2, dovrebbe, per motivi di equità e d' interesse del servizio, svolgersi, nei confronti dei candidati esterni e delle persone che sono già dipendenti o agenti, in condizioni identiche o almeno equivalenti.
45 I ricorrenti insistono sul fatto che la Commissione avrebbe dovuto confrontare, nell' ambito della procedura ai sensi del n. 2, i candidati esterni con i candidati interni che si erano già presentati. L' art. 29, n. 2, consentirebbe certamente all' APN di sostituire ad alcuni elementi caratteristici dei concorsi altre modalità procedurali che le sembrino più adeguate, ma queste ultime dovrebbero tuttavia rispettare gli obiettivi della procedura di concorso. Orbene, fanno osservare i ricorrenti, lo Statuto non prevede alcun concorso accessibile solo da candidati esterni (v. sentenza della Corte 5 dicembre 1974, causa 176/73, Van Belle/Consiglio, Racc. pag. 1361, punto 8 della motivazione). La tesi della Commissione, secondo la quale essa poteva riservare l' applicazione della procedura di cui all' art. 29, n. 2, ai soli candidati provenienti dall' esterno, sarebbe quindi errata. Comunque, l' APN non potrebbe escludere da tale procedura di assunzione i candidati che si erano presentati durante la fase precedente, ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a). La decisione dell' APN di non nominare uno di questi candidati al termine di questa prima fase concluderebbe solo l' esame preferenziale al quale tale candidato ha diritto. Questa interpretazione dello Statuto sarebbe dettata dal dovere dell' APN, previsto dall' art. 27 dello Statuto, di ricercare i candidati in possesso delle più elevate qualità. Sarebbe quindi contrario al fine di qualunque procedura di assunzione, lo scartare i candidati ai quali l' art. 29, n. 1, lett. a), riconosce una certa priorità rispetto alla procedura di cui all' art. 29, n. 2.
46 La Commissione contesta i vizi procedurali addotti dai ricorrenti. L' 11 luglio 1990, dopo aver chiuso la fase di cui all' art. 29, n. 1, lett. a), con le decisioni 4 luglio 1990, essa avrebbe "formalmente" deciso di non bandire concorsi interni ed "esplicitamente" notato che nessuna candidatura era stata registrata ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. c), dello Statuto. La procedura prevista dall' art. 29, n. 1, lett. b), ossia il concorso interno all' istituzione, sarebbe una semplice possibilità, lasciata alla valutazione dell' APN, ma che non ha alcun senso qualora non si sia presentato alcun candidato promovibile. Di conseguenza, la cronologia regolare tra il ricorso all' art. 29, n. 1, e quello all' art. 29, n. 2, non sarebbe stata violata. Il Comitato consultivo avrebbe quindi potuto validamente adottare i suoi pareri il 4 luglio 1990. La Commissione aggiunge che questo Comitato si è limitato a prendere nota delle qualità dei candidati e a sottoporre le loro candidature al collegio.
47 La Commissione aggiunge che, secondo la giurisprudenza della Corte, la decisione di fare appello all' art. 29, n. 2, non dovrebbe essere presa necessariamente al momento della pubblicazione degli avvisi di posto vacante e non sarebbe subordinata ad alcuna condizione di pubblicazione. L' APN non sarebbe affatto obbligata a dare pubblicità in merito a questa procedura particolare, e ancor meno a farlo in una forma precisa. Si tratta, secondo la Commissione, della contropartita del carattere ampiamente "intuitu personae" dei posti di grado A1 e A2. L' assenza di pubblicità non avrebbe comportato, nella fattispecie, alcuna discriminazione a danno dei ricorrenti. In ogni caso, tale argomento non sarebbe fondato, come dimostrerebbe il fatto che essa ha esaminato la candidatura del signor V.D.
48 L' 11 luglio 1990 la Commissione non avrebbe fatto che confermare la sua decisione 4 luglio 1990 di passare alla procedura prevista dall' art. 29, n. 2, mediante la constatazione "formale" dell' assenza di candidature interistituzionali e dell' inutilità di bandire un concorso interno. Anche se non si fosse trattato della conferma di una decisione precedente, ma di una regolarizzazione tardiva, quest' ultima non avrebbe potuto esercitare alcuna influenza sul contenuto degli atti impugnati. Essa non costituirebbe quindi violazione di una formalità sostanziale e, secondo la giurisprudenza della Corte, non giustificherebbe un annullamento.
49 Quanto ai candidati prescelti, la Commissione spiega, nella controreplica, che, tenuto conto della natura particolare dei posti da attribuire, i candidati potenziali erano stati interpellati dalla "Commissione stessa", dato che sarebbe essenziale che le persone che occupano posti di grado A2 godano della fiducia personale di coloro per i quali lavorano. L' argomento relativo alla mancanza di pubblicità non sarebbe quindi fondato.
50 Per quanto concerne la valutazione delle qualificazioni dei candidati, la Commissione sottolinea che l' APN dispone di un ampio potere discrezionale che le consente di tener conto delle attitudini dei candidati alla direzione e al coordinamento dei lavori di diverse unità, più che delle loro conoscenze specialistiche, poiché queste ultime possono sempre essere disponibili all' interno dei settori sottoposti all' autorità del direttore da nominare. Le qualità eminenti dei candidati nominati nella fattispecie risulterebbero dal loro curriculum vitae. La valutazione effettuata delle loro candidature potrebbe essere messa in discussione solo in caso di errore manifesto o di sviamento di potere che dovrebbero essere dimostrati dai ricorrenti.
51 Il candidato nominato per il posto nella direzione B presentava proprio, secondo la Commissione, il profilo richiesto dall' avviso di posto vacante, nelle sue componenti essenziali. Egli era titolare della cattedra di economia politica all' università di Saragozza, autore di una tesi sui problemi regionali della Comunità nonché di diversi libri ed articoli sulla politica agricola comune e sulla politica mediterranea della Comunità. Nel corso della fase scritta, la Commissione non ha negato che le di lui competenze siano state essenzialmente concentrate sui problemi agrari e regionali, e non specificamente su quelli della pesca. Tuttavia essa sostiene che i problemi agrari e regionali sarebbero quasi identici, dal punto di vista economico, a quelli della pesca, in quanto implicherebbero lo stesso tipo di analisi riguardo al loro impatto economico.
52 All' udienza la Commissione ha aggiunto che molte pubblicazioni e molti articoli del signor Arnal Monreal dimostrerebbero che egli non era solo un noto specialista dell' agricoltura, ma anche uno specialista nel campo della pesca. Il candidato avrebbe, per esempio, identificato problemi regionali della Comunità legati al settore della pesca, descritto l' evoluzione storica della pesca nella regione di Valenza (Spagna) ed illustrato alcune tendenze del settore della pesca in uno studio sull' agricoltura e sull' approvvigionamento alimentare in taluni paesi arabi e mediterranei. La nomina del signor Arnal Monreal, titolare di diplomi conseguiti presso le università di Montpellier e di Madrid e presso l' università di Harvard, non potrebbe quindi essere stata decisa commettendo uno sviamento di potere o a seguito di una valutazione manifestamente erronea delle sue cognizioni.
53 Per quanto concerne il posto nella direzione D, la Commissione sostiene che il candidato nominato aveva anch' egli il profilo richiesto. Dottore in economia, specializzato nel campo dell' economia europea e del diritto internazionale, egli si sarebbe familiarizzato, grazie alla sua esperienza all' interno della Commissione, con le istituzioni finanziarie, con il sistema monetario europeo e avrebbe diretto la "Task force" delle piccole e medie imprese (in prosieguo: le "PMI"). Egli avrebbe trascorso un certo periodo presso il gabinetto di un membro della Commissione e sarebbe autore di diversi articoli economici sulla politica dei crediti comunitari, sul nuovo strumento comunitario e sulle PMI. Questa esperienza economica lo predestinava, secondo la Commissione, ad un lavoro in materia di politica strutturale. Questo sarebbe stato appunto il caso del posto considerato, la cui attività principale riguarda le misure di sostegno alle PMI nel settore della pesca. La Commissione non contesta il fatto che il signor Mastracchio non sia stato previamente incaricato in modo specifico di problemi relativi alla pesca, ma ritiene che egli tuttavia corrispondesse al profilo richiesto nelle sue componenti essenziali.
54 La Commissione afferma infine che non esiste alcun dovere statutario che la obblighi a confrontare i candidati provenienti dall' esterno con quelli provenienti dall' interno. Secondo la Commissione, tale obbligo esiste solo nel caso in cui l' APN abbia deciso espressamente, nella prima fase della procedura, di non pronunciarsi definitivamente e di ampliare il numero delle candidature (v. sentenze della Corte 7 ottobre 1985, causa 128/84, Van der Stijl/Commissione, Racc. pag. 3281, Picciolo/Parlamento, citata, e sentenza del Tribunale Kalavros/Corte di giustizia, citata). Orbene, nella fattispecie il collegio della Commissione aveva già respinto, il 4 luglio 1990, le quattro candidature registrate nel corso della prima fase, dopo aver proceduto all' esame comparativo previsto per tale fase. Di conseguenza, essa non avrebbe potuto, se non smentendosi, prendere successivamente in considerazione questi candidati nella seconda fase. Nella fattispecie cui si riferiva la causa Moritz/Commissione, la Commissione avrebbe riesaminato, nella fase di cui all' art. 29, n. 2, le due candidature già scartate precedentemente solo per completezza (v. sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-29/89, Racc. pag. II-787).
55 All' udienza i ricorrenti hanno messo in dubbio le spiegazioni fornite dalla Commissione nella controreplica, secondo le quali il criterio decisivo nella valutazione delle candidature sarebbe stato il profilo economico dei candidati prescelti. Se il Tribunale dovesse accogliere tale argomento, essi sostengono, gli avvisi di posto vacante non sarebbero più di grande utilità. Nella fattispecie occorrerebbe domandarsi perché, se delle cognizioni approfondite in materia di pesca erano solo d' interesse secondario, la Commissione ne avesse menzionato l' esigenza negli avvisi di posto vacante.
° Sulla riserva dei posti considerati a talune cittadinanze
56 I ricorrenti affermano che la modifica dell' organigramma della DG XIV era stata oggetto di discussioni e di assicurazioni per quanto concerne la cosiddetta ripartizione "geografica" di alcuni posti e che i due candidati nominati, i signori Arnal Monreal e Mastracchio, erano stati "preselezionati". Precedentemente a questa modifica avrebbero lasciato la DG XIV tre dei quattro direttori, che erano di cittadinanza spagnola (per le "risorse esterne" e i "mercati"), francese ed italiana (per le "strutture"). I tre nuovi direttori avrebbero quindi la stessa cittadinanza ed eserciterebbero le stesse funzioni dei loro predecessori, tranne il direttore francese le cui funzioni sarebbero state modificate rispetto alla precedente situazione.
57 Secondo i ricorrenti, le decisioni dell' APN 4 luglio 1990 di non dare seguito alle candidature interne sono state adottate con il solo scopo di scartare i candidati di cui trattasi dalle fasi successive della procedura. Secondo loro, il vero motivo di tali decisioni era che gli interessati non avevano la stessa cittadinanza dei tre precedenti direttori che avevano lasciato la DG XIV.
58 La Commissione, nominando due candidati preselezionati ha, secondo i ricorrenti, attuato un' intenzione preesistente. Essa avrebbe scartato tutti gli altri candidati attuali o potenziali a vantaggio di due candidati che avevano non le cognizioni, ma unicamente le cittadinanze "richieste". Orbene, sostengono i ricorrenti, la cittadinanza può svolgere solamente un ruolo secondario al momento delle nomine e non potrebbe condurre a nomine che non tengano conto delle esigenze professionali definite per i posti da attribuire.
59 I ricorrenti aggiungono che la loro convinzione, secondo la quale l' attribuzione dei posti in causa è stata inficiata da uno sviamento di potere e di procedura, è avvalorata dal fatto che la Commissione non ha dato seguito ad una domanda che essi avevano già presentato nel loro reclamo, in cui avevano sollecitato la comunicazione di alcune informazioni e la presentazione di alcuni documenti (v. quesiti 4 e 5, pagg. 2 e 3 del reclamo, allegato 7 dell' atto introduttivo). Il fatto che l' APN abbia esaminato solo le candidature di due dipendenti, i signori Mastracchio e V.D., confermerebbe parimenti la loro tesi.
60 All' udienza i ricorrenti hanno ancora aggiunto che nel frattempo il quarto posto di direttore presso la DG XIV, fino a quel momento occupato da un britannico, è divenuto vacante. Essi hanno depositato il sommario dell' avviso di posto vacante COM/052/92 relativo a questo posto, sottolineando che esso non richiede più profonde cognizioni in materia di pesca, ma menziona un nuovo requisito, ossia la "conoscenza auspicabile della lingua inglese". Il signor M., cittadino britannico, sarebbe stato nel frattempo nominato per questo posto. Secondo i ricorrenti, questi fatti confermano, ancora una volta, lo sviamento di potere che si è verificato nel loro caso.
61 La Commissione osserva che i ricorrenti non sostengono, nell' atto introduttivo, che essa abbia voluto scartare tutti i candidati nella fase della procedura prevista dall' art. 29, n. 1, lett. a), per procedere, ai sensi dell' art. 29, n. 2, alle due nomine controverse, senza effettuare alcun esame comparativo tra i requisiti dei nuovi candidati e quelli dei quattro candidati già eliminati. Essa si chiede se i motivi sviluppati dai ricorrenti a tale proposito non siano nuovi, ma non è contraria a replicarvi. La Commissione fa osservare che, date le particolarità della procedura straordinaria di assunzione prevista dall' art. 29, n. 2, si dovrebbe escludere che essa abbia utilizzato le sue competenze per scopi diversi da quelli per i quali le sono state conferite. I ricorrenti non avrebbero fornito la minima prova attestante che essa fosse mossa da un intento illecito o abbia agito in modo discriminatorio. Il fatto che i candidati nominati abbiano la stessa cittadinanza dei loro predecessori non dimostrerebbe ° da solo ° l' esistenza di uno sviamento di potere.
62 Gli argomenti relativi all' inosservanza di diverse disposizioni dello Statuto, all' irregolarità della procedura seguita, alla violazione dei principi di parità di trattamento e di legittimo affidamento nonché allo sviamento di potere dovrebbero quindi essere rigettati.
° Giudizio del Tribunale
63 Poiché il primo motivo dei ricorrenti si riferisce all' inosservanza di diversi articoli dello Statuto, a taluni principi generali del diritto comunitario e allo sviamento di potere e di procedura, si deve rilevare preliminarmente che la sua portata è troppo generale. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che occorra esaminare, per esprimere un giudizio preciso sui diversi aspetti della causa, due motivi distinti, ossia, innanzi tutto il motivo di asserita violazione degli artt. 4, 29, n. 1, e 45 dello Statuto e dell' avviso di posto vacante e poi il motivo di violazione dell' art. 27, terzo comma, dello Statuto.
° Sul motivo relativo alla violazione degli artt. 4, 29, n. 1, e 45 dello Statuto e dell' avviso di posto vacante
1. Sulla ricevibilità
64 Occorre osservare innanzi tutto che il reclamo dei ricorrenti si riferiva alle loro candidature ai due posti controversi, non accolte dalla Commissione. I ricorrenti esprimevano dubbi riguardo alla legittimità delle decisioni della Commissione di rigettarle (punti 1 e 2 del reclamo). Risultava quindi chiaramente dal contenuto del reclamo che i suoi autori contestavano la legittimità dello svolgimento della prima fase della procedura di assunzione. I ricorrenti mettevano anche in discussione le nomine dei due candidati prescelti (punti 2 e 4 del reclamo). Risultava quindi chiaramente dal contenuto del reclamo che i suoi autori contestavano anche i risultati della seconda fase della procedura di assunzione. Al momento del procedimento precontenzioso, i ricorrenti avevano quindi dedotto motivi contro tutte le decisioni adottate dalla Commissione nell' ambito della procedura di attribuzione dei posti dichiarati vacanti.
65 Si deve poi rilevare che nell' atto introduttivo i ricorrenti si sono riferiti espressamente agli artt. 4, 29, n. 1, e 45 dello Statuto. Essi hanno sostenuto che le conclusioni espresse dall' APN il 4 luglio 1990 sulle conoscenze dei candidati che si erano presentati in seguito alla pubblicazione degli avvisi di posti vacanti non erano state precedute da un valido esame delle possibilità di promozione per i posti controversi (pag. 13 dell' atto introduttivo). Nell' ambito del motivo relativo alla motivazione delle decisioni di rigetto delle loro candidature, i ricorrenti hanno sottolineato che essi soddisfacevano pienamente il requisito delle cognizioni in materia di politica della pesca, figurante nell' avviso di posto vacante (pag. 22 dell' atto introduttivo). Nelle loro conclusioni, infine, i ricorrenti chiedevano l' annullamento delle decisioni adottate dalla Commissione il 4 e l' 11 luglio 1990. Conformemente all' art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, l' atto introduttivo conteneva quindi un' esposizione sommaria del motivo ora esaminato, riferentesi a tutte le decisioni impugnate della Commissione e attinente ad asseriti vizi che avrebbero inficiato lo svolgimento della procedura di promozione alla quale i ricorrenti avevano partecipato. Di conseguenza, il motivo in esame dev' essere considerato ricevibile.
66 Occorre osservare infine che all' udienza i ricorrenti hanno sostenuto che l' argomento della Commissione relativo alle qualifiche dei candidati prescelti era in contraddizione con il testo degli avvisi di posto vacante. Il Tribunale ritiene che questa affermazione dei ricorrenti costituisca solo un argomento supplementare relativo ai vizi della procedura di promozione. Si deve aggiungere che, anche se si trattasse di un motivo nuovo, questo sarebbe ricevibile ai sensi dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, dato che è stato dedotto in risposta ad un elemento che la Commissione ha rivelato, per la prima volta, solo in fase di controreplica.
2. Nel merito
67 In via preliminare, occorre rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, l' APN è tenuta a procedere, ai sensi degli artt. 29, n. 1, lett. a), e 45, n. 1, dello Statuto, al raffronto dei meriti dei candidati promovibili nell' ambito legale che essa stessa si è imposta con l' avviso di posto vacante. Le disposizioni dello Statuto non sono ottemperate qualora l' APN identifichi gli specifici requisiti necessari per occupare un posto vacante solo dopo la pubblicazione del relativo avviso, in considerazione dei candidati che si sono presentati, ed interpreti i termini dell' avviso stesso nel senso che essa ritiene più opportuno per le esigenze del servizio. Una diversa interpretazione del testo statutario, secondo la Corte, priverebbe l' avviso di posto vacante della funzione essenziale che esso deve assolvere nel procedimento di assunzione, cioè quella d' informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto considerato. E' per questi motivi che la Corte ha, per esempio, annullato una decisione recante nomina ad un posto di grado LA3 di un dipendente che non possedeva le cognizioni linguistiche richieste dall' avviso di posto vacante pertinente (v. sentenza della Corte 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio, Racc. pag. 1099, punti 38-40 della motivazione; v. anche sentenza della Corte 7 febbraio 1990, causa C-343/87, Culin/Commissione, Racc. pag. I-225, punti 20-22 della motivazione, relativa a un caso in cui la Commissione aveva sostituito al criterio "conoscenza dei settori considerati" quello delle "qualità di apertura mentale e di capacità di organizzazione"). Poiché lo Statuto non contiene specifiche disposizioni sulla promozione al grado A2, il Tribunale ritiene che nella fattispecie occorra prendere in considerazione tale giurisprudenza.
68 Per spiegare i criteri secondo i quali essa ha effettuato la propria scelta, la Commissione si è riferita, in corso di causa, alla "presentazione del sommario" degli avvisi di posto vacante che aveva accompagnato la pubblicazione degli avvisi di cui trattasi. E' vero che al terzo trattino della voce "qualificazioni minime necessarie per fare domanda per trasferimento/promozione", questo sommario si riferisce al requisito delle "cognizioni ed esperienza/attitudini in relazione ai compiti da svolgere". Tuttavia, occorre rilevare che, sotto questa stessa voce, un quarto trattino, relativo ai "posti che richiedono qualificazioni particolari", indica che, per tali posti, le qualificazioni minime richieste devono includere "profonde cognizioni ed esperienza nel/in relazione al settore di attività" di cui trattasi. Orbene, negli avvisi di posto vacante COM/47/90 e COM/49/90, la Commissione ha per l' appunto richiesto, in termini espressi, tali qualificazioni particolari. Ne deriva che il testo del "sommario degli avvisi di posto vacante" non può essere interpretato nel senso che dispensasse la Commissione dal procedere all' esame delle profonde cognizioni nei settori indicati nei rispettivi avvisi di posto vacante.
69 Per quanto riguarda l' avviso di posto vacante COM/47/90, relativo ad un posto di direttore presso la direzione B, la Commissione non ha affermato che una formazione economica e un "accentuato profilo di economista" vi fossero espressamente richiesti. Tuttavia, essa si è giustamente riferita alla descrizione dei compiti da svolgere e alla descrizione delle funzioni in questione, che occorre prendere in considerazione nell' interpretazione di un avviso di posto vacante. Il documento interno relativo a tale avviso di posto vacante, che la Commissione ha presentato in allegato alla controreplica, riporta la denominazione della direzione ("risorse esterne e mercati") e la descrizione delle funzioni del direttore ("Provvedere alla direzione e al coordinamento dei lavori delle unità incaricate dei negoziati degli accordi di pesca con i paesi terzi e della politica di mercato nel settore della pesca"). Il Tribunale ritiene che la denominazione della direzione implichi in effetti che quest' ultima ha un orientamento economico. Per quanto concerne le funzioni di direttore, risulta anche evidente che un direttore che abbia un profilo economico può adempiere tali funzioni. Tuttavia, il Tribunale ritiene che non si potrebbe escludere che un direttore avente un profilo diplomatico o politologo, oppure un profilo alieutico o giuridico, possa ugualmente dirigere tale direzione, soprattutto se si considera che delle specifiche cognizioni economiche possono, all' occorrenza, essere reperite all' interno della direzione stessa, presso i capidivisione e i loro collaboratori. Di conseguenza, si deve constatare che né la denominazione della direzione di cui trattasi né quella delle funzioni da svolgere implicavano necessariamente che il candidato dovesse avere una formazione economica e un "accentuato profilo di economista".
70 L' avviso di posto vacante COM/47/90 richiedeva inoltre come "qualificazioni particolari" profonde cognizioni in materia di politica della pesca e di relazioni internazionali nel settore. Occorre osservare che la politica della pesca implica, in particolare, componenti economiche, alieutiche e giuridiche. Le relazioni internazionali in materia sono basate su negoziati diplomatici riguardanti soprattutto questioni economiche e giuridiche. Delle cognizioni approfondite in questo campo, comprese le cognizioni economiche necessarie, possono essere acquisite nel corso della carriera da dipendenti che disponevano, in partenza, di una formazione economica, diplomatica, alieutica, politica o giuridica. Esse non implicano necessariamente un "accentuato profilo di economista" che presuppone una qualifica economica specifica.
71 Quindi, la Commissione, richiedendo, al momento di pronunciarsi sulle candidature dei ricorrenti a una promozione, una formazione economica e un "accentuato profilo di economista", ha aggiunto alle cognizioni richieste dall' avviso di posto vacante una nuova "qualificazione particolare", che non vi era menzionata e che non risultava necessariamente dalla descrizione dei compiti da svolgere. Questo non è compatibile con la funzione dell' avviso di posto vacante che, come il Tribunale ha rammentato, è quella d' informare esattamente gli interessati dei requisiti necessari per ricoprire il posto di cui trattasi.
72 Deriva dalle suesposte considerazioni che la Commissione, per quanto concerne l' avviso di posto vacante COM/47/90, ha considerato determinante nella valutazione della promozione dei ricorrenti un criterio che non figurava nell' avviso di posto vacante. Come nel caso Culin/Commissione (v. la citata sentenza della Corte), essa ha quindi esorbitato dall' ambito legale che essa stessa si era tracciata. Di conseguenza, le decisioni della Commissione di non attribuire, ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, il posto di grado A2 di direttore della direzione B devono essere annullate in quanto riguardano le candidature dei ricorrenti, senza che sia necessario esaminare se possa essere dimostrato un errore manifesto di valutazione della Commissione sulle loro cognizioni in materia di politica della pesca.
73 Occorre poi esaminare se anche la coeva decisione della Commissione "di passare ad una fase successiva della procedura" debba essere annullata. Tenuto conto dell' articolazione delle procedure alle quali la Commissione ha successivamente fatto ricorso, nella fattispecie, per ricoprire il posto di direttore, tale decisione aveva lo scopo di consentirle di esaminare le candidature presentate al di fuori dell' ambito della procedura di promozione. Dato che la Commissione non ha revocato l' avviso di posto vacante, la sua decisione di passare ad una "fase successiva" della procedura deve essere considera come la conseguenza delle sue decisioni di non ricoprire il posto in questione ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto e di chiudere l' esame delle possibilità di promozione all' interno dell' istituzione. La decisione di passare ad una "fase successiva" dipendeva quindi dalle decisioni relative alle candidature a una promozione. Se, come nella fattispecie, due di queste decisioni vengono annullate, essa perde, perciò, la sua base giuridica. Poiché è inficiata dalla nullità di due delle decisioni precedenti, la detta decisione deve, di conseguenza e in questa misura, essere parimenti annullata.
74 Per quanto concerne l' avviso di posto vacante COM/49/90 relativo ad un posto di direttore presso la direzione D, la Commissione non ha affermato che una formazione economica del candidato vi fosse espressamente richiesta. Tuttavia, occorre interpretare tale avviso di posto vacante prendendo in considerazione, anche in questo caso, la descrizione della direzione di cui trattasi e quella delle funzioni da svolgere. A tale riguardo, risulta dal documento interno presentato dalla Commissione che la direzione di cui trattasi è la direzione "strutture", denominazione che, secondo il Tribunale, implica un orientamento economico. Le funzioni di direttore consistono nel provvedere alla direzione e al coordinamento dei lavori delle unità incaricate della politica strutturale della pesca. Ancora una volta, sembra evidente che un direttore avente una formazione economica può adempiere tali funzioni. Tuttavia, il Tribunale ritiene che non si possa neppure in questo caso escludere che anche un candidato in possesso di una formazione diversa possa dirigere tale direzione dopo aver acquisito le cognizioni specifiche necessarie nel corso di una carriera che lo ha condotto ad un posto di grado A3, in quanto delle specifiche cognizioni economiche possono, all' occorrenza, essere reperite all' interno della direzione stessa, presso i capidivisione e i loro collaboratori. Di conseguenza, occorre constatare che né la descrizione della direzione di cui trattasi né quella delle funzioni da svolgere implicavano necessariamente che il candidato dovesse avere una formazione economica.
75 L' avviso di posto vacante COM/49/90 richiedeva inoltre come "qualificazioni particolari", profonde cognizioni in materia di politica della pesca. La politica della pesca implica in particolare, come il Tribunale ha rilevato sopra, componenti economiche, alieutiche e giuridiche. Delle cognizioni approfondite in questo campo, anche orientate specificamente verso la politica strutturale, possono essere acquisite nel corso della carriera da dipendenti che possedevano, in partenza, una formazione economica, diplomatica, alieutica, politica o giuridica. Esse non implicano necessariamente una formazione economica. Occorre quindi considerare che l' avviso di posto vacante non escludeva le candidature di giuristi specializzati in materia.
76 Pertanto, la Commissione, richiedendo, al momento di pronunciarsi sulle candidature dei ricorrenti a una promozione, una "formazione economica", ha aggiunto, ancora una volta, alle cognizioni richieste dall' avviso di posto vacante una nuova "qualificazione particolare", che non vi era menzionata e che non risultava necessariamente dalla descrizione dei compiti da svolgere. In questo modo, la Commissione ha esorbitato dall' ambito legale che essa stessa si era tracciata con l' avviso di posto vacante COM/49/90. Le sue decisioni di non ricoprire, ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, il posto di direttore di grado A2 della direzione D devono quindi essere anch' esse annullate in quanto riguardano le candidature dei ricorrenti. Tale annullamento comporta, ancora una volta, quello della decisione di passare ad una "fase successiva" della procedura.
77 Occorre esaminare infine se anche le decisioni della Commissione recanti nomina dei signori Arnal Monreal e Mastracchio debbano essere annullate. A tale riguardo, si deve osservare innanzi tutto che l' annullamento delle decisioni di non attribuire i posti controversi ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto ha la conseguenza che le candidature dei ricorrenti dovranno essere riesaminate dalla Commissione. Quest' ultima ha certamente la possibilità di revocare gli avvisi di posti vacanti che sono stati pubblicati. Tuttavia, non si può negare che, nelle presenti circostanze, i ricorrenti abbiano un interesse legittimo a chiedere l' annullamento delle suddette decisioni di nomina, che sono strettamente legate alle decisioni relative alle loro candidature a una promozione.
78 Adottando, l' 11 luglio 1990, le suddette decisioni di nomina, la Commissione si è riferita, per due volte e in modo esplicito, alle sue decisioni 4 luglio 1990 di non attribuire i posti in causa ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto e di passare ad una fase successiva della procedura (v. il verbale speciale n. 1020 della Commissione, allegato E del controricorso). Secondo quanto esposto nella controreplica, essa ha in tal modo confermato o regolarizzato la sua precedente decisione di passare ad una fase successiva della procedura. La Commissione ha quindi considerato che le sue decisioni 4 luglio 1990 costituivano la base giuridica delle sue successive decisioni, altrimenti una conferma, se non una "regolarizzazione", sarebbero state superflue.
79 Il Tribunale ritiene che quanto esposto dalla Commissione corrisponda in effetti alla situazione giuridica. Tenuto conto dell' articolazione delle procedure alle quali la Commissione ha successivamente fatto ricorso nella fattispecie, la legittimità delle decisioni 4 luglio 1990 costituisce un presupposto della legittimità delle decisioni successive. Le decisioni di nomina 11 luglio 1990 potevano quindi essere adottate validamente solo dopo l' emanazione di una decisione legittima sulle candidature alla promozione dei ricorrenti. L' annullamento delle decisioni 4 luglio 1990 comporta, di conseguenza, l' annullamento delle decisioni 11 luglio 1990 recanti nomina dei signori Arnal Monreal e Mastracchio.
80 Questa soluzione è conforme alla giurisprudenza della Corte, che ha riconosciuto analoga portata all' annullamento di una decisione che poneva fine ad una procedura di assunzione. In quel caso l' APN aveva considerato irregolare il risultato di un concorso. Secondo la Corte, l' annullamento di questa decisione avrebbe comportato la nullità di una nomina successiva (v. ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 11 luglio 1988, causa 176/88 R, Hanning/Parlamento, Racc. pag. 3915, punto 13 della motivazione).
81 Il motivo relativo alla violazione degli artt. 4, 29, n. 1, e 45 dello Statuto e dell' avviso di posto vacante deve quindi essere accolto.
° Sul motivo relativo alla violazione dell' art. 27, terzo comma, dello Statuto
1. Sulla ricevibilità
82 Si deve rilevare, in via preliminare, che i ricorrenti hanno sostenuto nel reclamo che i due candidati nominati erano già stati designati al momento della prima fase della procedura di attribuzione dei posti controversi e che gli avvisi di posto vacante erano stati pubblicati con l' intenzione di non dare seguito ad alcuna candidatura in questa prima fase. Le procedure sarebbero quindi state sviate (punto 3 del reclamo). Tuttavia, la censura secondo la quale i due candidati nominati sarebbero stati preselezionati a causa della loro cittadinanza non figurava nel reclamo.
83 Secondo la costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale, il principio della concordanza tra il reclamo e il ricorso richiede, a pena d' irricevibilità, che un motivo dedotto dinanzi al giudice comunitario lo sia già stato nell' ambito del procedimento precontenzioso, così che l' APN sia stata in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le censure che l' interessato formula nei confronti della decisione impugnata. Un motivo che non sia stato "dedotto" nel reclamo è quindi irricevibile (v. sentenza del Tribunale 29 marzo 1990, causa T-57/89, Alexandrakis/Commissione, Racc. pag. II-143, punti 8 e 9 della motivazione). Nella sentenza 20 maggio 1987, causa 242/85, Geist/Commissione (Racc. pag. 2181, punto 9 della motivazione), la Corte ha tuttavia affermato che, se le conclusioni presentate dinanzi al giudice comunitario possono contenere unicamente "censure" basate sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo, tali censure possono tuttavia, dinanzi al giudice comunitario, essere sviluppate con la deduzione di motivi e di argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino strettamente.
84 Nella fattispecie, i ricorrenti hanno sostenuto nel reclamo che le procedure di nomina erano state sviate a motivo di un' asserita preselezione dei candidati nominati. Questa censura, ossia lo sviamento di procedura, si ricollega strettamente all' addebito di ripartizione geografica illecita dei posti, che i ricorrenti hanno formulato solo successivamente, nella fase contenziosa. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che fosse lecito ai ricorrenti dedurla nell' atto introduttivo, anche se non era stato espressamente menzionato nel reclamo.
2. Nel merito
85 Occorre sottolineare innanzi tutto che la norma dettata dall' art. 27, terzo comma, dello Statuto, secondo la quale nessun posto deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro, deve essere rispettata nell' ambito di tutte le procedure di assunzione previste dall' art. 29 dello Statuto, anche in quello della procedura prevista dall' art. 29, n. 2 (v. sentenza della Corte 30 giugno 1983, causa 85/82, Schloh/Consiglio, Racc. pag. 2105, punti 37-38 della motivazione). Anche per quanto concerne l' assunzione di dipendenti di grado A1 o A2, le istituzioni non hanno quindi il diritto di riservare posti a cittadini provenienti da taluni Stati membri predeterminati.
86 Certo, l' art. 27, primo comma, dello Statuto prescrive che l' assunzione si effettui su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri. Tale disposizione non consente tuttavia all' APN di riservare un posto ad una determinata cittadinanza senza che ciò sia giustificato da motivi attinenti al funzionamento dei suoi uffici (v. sentenze della Corte 4 marzo 1964, causa 15/63, Lassalle/Parlamento, Racc. pag. 57, in particolare pag. 73, e Schloh, citata, punto 37 della motivazione).
87 Ciò premesso, occorre esaminare se i ricorrenti abbiano debitamente comprovato dinanzi al Tribunale le loro affermazioni relative ad un' illegittima riserva dei posti controversi a candidati di determinate cittadinanze. Poiché il Tribunale ha invitato la Commissione a presentare taluni documenti e a rispondere ad alcuni quesiti riguardo allo svolgimento della procedura di attribuzione dei posti di cui trattasi, occorre valutare il contenuto della memoria depositata in risposta, il 22 settembre 1992, dalla Commissione e dei documenti ad essa allegati alla luce delle spiegazioni che la convenuta ha fornito durante la fase scritta e all' udienza.
88 Si deve osservare, in via preliminare, che la Commissione stessa ha dichiarato di aver interpellato potenziali candidati (pag. 38 della controreplica). Questo indica che la Commissione non ha fatto assegnamento sui risultati che ci si doveva attendere dalle procedure di promozione, ma ha preso iniziative parallele a tali procedure.
89 Risulta inoltre dalla memoria della Commissione 22 settembre 1992 che, all' inizio del giugno 1990, il signor Arnal Monreal è stato contattato dal ministero dell' Agricoltura e della Pesca spagnolo, che voleva sondare il suo interesse ad un' eventuale candidatura ad un posto di direttore presso la DG XIV della Commissione. Avendo risposto affermativamente, l' interessato è stato invitato a trasmettere il suo curriculum vitae al gabinetto del signor Marin, vicepresidente della Commissione, allora incaricato della politica della pesca.
90 Il fascicolo amministrativo presentato dalla Commissione contiene una lettera del capogabinetto del vicepresidente Marin, datata 19 giugno 1990 e indirizzata al direttore generale della DG XIV, redatta nei seguenti termini:
"Il vicepresidente Marin mi ha chiesto di trasmetterLe il C.V. del signor Arnal Monreal che è candidato a un posto A2 alla DG XIV".
Alla lettera è allegato un curriculum vitae di dieci pagine. Manca un atto di candidatura come quelli normalmente usati dalla Commissione nell' ambito delle sue procedure di assunzione.
91 In presenza di questi elementi fattuali chiaramente comprovati, si deve constatare che il governo spagnolo ha contattato il signor Arnal Monreal all' inizio del giugno 1990, cioè prima della fine della prima fase della procedura di assunzione, e che il signor Arnal Monreal ha trasmesso il suo curriculum vitae al gabinetto del vicepresidente Marin, prima del 19 giugno 1990, data della lettera del capogabinetto. Questa duplice constatazione consente di concludere che la candidatura del signor Arnal Monreal è stata preparata e presentata prima del rigetto delle candidature dei ricorrenti, avvenuto il 4 luglio 1990.
92 La Commissione ha sostenuto che questo si spiega con la sua preoccupazione di attribuire il posto prima dell' inizio delle vacanze estive. Tale spiegazione non è convincente, in quanto un interim durante le vacanze sarebbe stato del tutto possibile senza che ne derivassero, salvo circostanze particolari, non invocate dalla Commissione, effetti dannosi per la gestione della direzione interessata.
93 Il Tribunale deve anche prendere in considerazione il fatto che, secondo le dichiarazioni della stessa Commissione, le competenze del signor Arnal Monreal erano essenzialmente concentrate sui problemi agrari e regionali. Certo, la Commissione ha sostenuto che questi problemi sono, dal punto di vista economico, "quasi identici" a quelli della pesca e ha aggiunto che, se un candidato avesse posseduto oltre a una formazione economica così eloquente, una maggiore specializzazione nel settore della pesca, egli avrebbe presentato un "profilo ancora più ideale" (pagg. 10 e 11 della controreplica). Il Tribunale ritiene tuttavia che, anche tenendo conto di tali precisazioni, le spiegazioni fornite dalla Commissione non siano sufficienti a dimostrare che il candidato prescelto avesse profonde cognizioni in materia di politica comunitaria della pesca.
94 Oltre agli indizi finora presi in considerazione, in particolare le iniziative prese dalla Commissione parallelamente allo svolgimento della procedura di promozione, la rapidità delle procedure decisionali e il carattere discutibile della candidatura prescelta, occorre rilevare che all' udienza il rappresentante della Commissione, in risposta ad un quesito del Tribunale, ha dichiarato che il governo spagnolo, essendo sicuramente uno dei primi interessati alla politica della pesca, aveva presentato una candidatura. Il Tribunale non dovrebbe "chiudere gli occhi dinanzi a certe realtà politiche" e vi sarebbe un livello in cui interviene l' aspetto geografico.
95 Il Tribunale ritiene che l' insieme degli indizi rilevati, e soprattutto le ultime osservazioni del rappresentante della Commissione, forniscano una spiegazione convergente dello svolgimento della procedura di assunzione in esame. E' pacifico che un posto di direttore nella DG XIV era stato precedentemente occupato da un cittadino spagnolo. Dai contatti che il governo spagnolo ha avuto con il signor Arnal Monreal emerge che tale governo considerava, tenuto conto dei posti resisi vacanti nel 1990, che un posto di direttore gli fosse politicamente "dovuto". Risulta quindi che, accogliendo la candidatura "spagnola" che le era stata presentata, la Commissione ha accettato, almeno tacitamente, questa "realtà politica", alla quale il suo rappresentante si è riferito all' udienza. Questo atteggiamento della Commissione converge con il fatto che la candidatura del signor Arnal Monreal è stata preparata prima che venissero adottate le decisioni del 4 luglio 1990. Risulta, quindi, del pari che, senza che fosse necessario aspettare i risultati dell' esame delle candidature interne, la Commissione sapeva già, almeno nel giugno 1990, che il candidato del governo spagnolo sarebbe, comunque, stato nominato.
96 Di conseguenza, si deve constatare che il posto di cui trattasi era stato riservato, all' interno della Commissione e sulla base di un' intesa per lo meno tacita, all' unico candidato di cittadinanza spagnola, e questo prima che fossero state adottate le decisioni di rigetto delle candidature dei ricorrenti. La Commissione ha accettato di accogliere una candidatura "meno ideale" per attribuire il posto all' unico candidato di cittadinanza spagnola. Questa decisione è stata motivata dalla "realtà politica" invocata dinanzi al Tribunale, e non hanno svolto alcun ruolo considerazioni relative al buon funzionamento degli uffici, che avrebbero potuto giustificare una "base geografica quanto più ampia possibile", ai sensi dell' art. 27, primo comma, dello Statuto.
97 Per quanto concerne il posto di direttore della direzione D, la Commissione ha spiegato che il signor Mastracchio aveva creduto opportuno, già il 20 giugno 1990, inviare ai vicepresidenti Marin e Cardoso e Cunha, quest' ultimo allora responsabile delle questioni di personale, una nota in cui sottolineava il suo interesse per il posto dichiarato vacante, per il caso in cui le eventuali candidature ricevibili ai sensi delle norme che disciplinano la promozione fossero state scartate. Queste dichiarazioni sono confermate da una lettera del 20 giugno 1990 contenuta nel fascicolo amministrativo relativo alla direzione D, prodotto dalla Commissione.
98 Occorre tuttavia osservare che nella controreplica la Commissione ha ammesso che il signor Mastracchio ° prima della sua nomina ° non era stato incaricato specificamente di problemi relativi alla politica della pesca. Essa ha aggiunto che, se un candidato avesse presentato, oltre al profilo del signor Mastracchio, tale competenza specifica, "avrebbe potuto essere preferito a quest' ultimo" (pag. 14). La Commissione ha quindi ammesso che il candidato non aveva cognizioni specifiche in materia di politica della pesca, il che è confermato dal contenuto del suo fascicolo personale trasmesso al Tribunale.
99 Si deve anche rilevare che la Commissione, invitata dal Tribunale a rispondere ad un quesito relativo ad eventuali colloqui con il signor Mastracchio, non lo ha fatto. Spetta quindi al Tribunale valutare questo elemento emerso durante il procedimento.
100 Il Tribunale ritiene che la lettera del signor Mastracchio costituisca un indizio del fatto che anche la candidatura di quest' ultimo sia stata preparata prima del rigetto delle candidature dei ricorrenti, avvenuto il 4 luglio 1990. Come risulta dalle considerazioni che precedono, l' importanza politica del posto di cui trattasi per la Repubblica italiana non deve essere trascurata. Un posto di direttore nella DG XIV era stato precedentemente occupato da un cittadino italiano. All' udienza il rappresentante della Commissione ha ribadito, nel corso della discussione relativa all' attribuzione del secondo posto, la sua osservazione sulle "realtà politiche che non si possono ignorare". Queste circostanze convergenti indicano che il posto in causa è stato considerato come un "posto italiano", anche se non sono stati accertati contatti con il governo italiano. A queste circostanze si aggiunge il fatto che la Commissione non ha risposto al quesito del Tribunale relativo ad eventuali colloqui con il signor Mastracchio. Tenuto conto di questo silenzio della Commissione e dell' insieme delle circostanze già rilevate, il Tribunale constata che ° come per la direzione B ° il suddetto posto è stato riservato ° all' interno della Commissione ° ad un candidato avente una cittadinanza predeterminata. Senza che fosse necessario, anche in questo caso, aspettare i risultati dell' esame delle candidature interne, la Commissione e il signor Mastracchio sapevano già, nel giugno 1990, che solo una candidatura "italiana" poteva essere accolta. Conformemente a questa riserva politica del posto, la Commissione ha scelto un candidato le cui cognizioni in fatto di politica della pesca erano discutibili, ma che aveva la cittadinanza desiderata. Nemmeno in questo caso hanno avuto peso considerazioni relative al buon funzionamento degli uffici che avrebbero potuto giustificare un' ampia base geografica ai sensi dell' art. 27, primo comma, dello Statuto.
101 In queste circostanze, non occorre sentire d' ufficio testimoni quali i direttori generali in questione o il segretario generale della Commissione, le cui deposizioni non potrebbero, comunque, che fornire dettagli su intese già accertate. Analogamente, non è necessario esaminare, nell' ambito della valutazione dei motivi di prova che spetta al Tribunale effettuare, le circostanze nelle quali è stato assegnato il terzo posto di direttore.
102 Ne deriva che anche le decisioni della Commissione del 4 e dell' 11 luglio 1990, oggetto del ricorso in esame, sono state adottate in spregio dell' art. 27, terzo comma, dello Statuto. Il motivo relativo alla violazione di questa disposizione deve parimenti essere accolto.
103 Di conseguenza, e senza che sia necessario esaminare gli altri addebiti formulati dai ricorrenti nell' ambito del primo motivo o del secondo motivo, relativo al difetto di motivazione, le loro domande di annullamento, in quanto dichiarate ricevibili, devono essere accolte.
Sulle spese
104 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Le decisioni della Commissione, datate 4 luglio 1990, di non attribuire ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto i posti vacanti di direttore di grado A2 presso la DG XIV, rispettivamente della direzione B e D, e di passare ad una fase successiva della procedura sono annullate in quanto riguardano le candidature presentate dai ricorrenti.
2) Le decisioni della Commissione 11 luglio 1990 recanti nomina dei signori Manuel Arnal Monreal ed Emilio Mastracchio a direttori sono annullate.
3) La decisione della Commissione 24 aprile 1991 recante rigetto del reclamo dei ricorrenti è annullata.
4) Per il resto, il ricorso è respinto.
5) La Commissione sopporterà le spese.