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Document 52003PC0740

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e per gli investimenti nelle infrastrutture.{SEC(2003) 1368}

/* COM/2003/0740 def. - COD 2003/0301 */

52003PC0740

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e per gli investimenti nelle infrastrutture.{SEC(2003) 1368} /* COM/2003/0740 def. - COD 2003/0301 */


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e per gli investimenti nelle infrastrutture {SEC(2003) 1368}

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO

L'Unione europea sta creando il più grande mercato concorrenziale dell'elettricità e del gas del mondo. L'integrazione dei singoli mercati nazionali dell'energia comporterà una maggiore efficienza e contribuirà alla sicurezza dell'approvvigionamento. Il mercato interno dell'energia rappresenta un elemento fondamentale della strategia comunitaria per la sicurezza dell'approvvigionamento che è oggetto del Libro verde "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico" COM(2000) 769. Tuttavia, per conseguire questo obiettivo, occorre precostituire validi incentivi e dettare regole certe e stabili per i produttori, i gestori delle reti e i consumatori. La presente direttiva ha lo scopo di istituire questo quadro regolamentare.

Un mercato dell'elettricità operativo e autenticamente integrato richiede rilevanti investimenti nelle reti di trasmissione. Per creare una maggiore concorrenza tra le imprese esistenti, infatti, è assolutamente prioritario realizzare le interconnessioni tra Stati membri. Senza ulteriori interconnettori i principi della liberalizzazione del mercato rischiano di restare lettera morta poiché le imprese esistenti consolideranno le loro posizioni in singole regioni dell'Unione europea e il mercato, anziché integrarsi, si segmenterà. Questo rischio è stato riconosciuto nelle conclusioni del vertice di Barcellona nel marzo 2002, dove i capi di Stato e di governo, rispondendo alla comunicazione della Commissione sull'Infrastruttura europea dell'energia, (COM(2001) 775), hanno fissato un obiettivo di interconnessioni elettriche pari al 10% della capacità di produzione installata. Gli investimenti nelle reti di trasmissione sono necessari anche per garantire che la rete possa sostenere un aumento della domanda senza causare interruzioni della fornitura o black-out di corrente elettrica a cittadini e imprese. Anche se nessun sistema può essere affidabile al 100%, gli utenti della rete elettrica si augurano che questi incidenti siano ridotti al minimo.

Infine, buona parte di questi nuovi investimenti nella generazione di energia dovrebbe provenire dalle fonti di energia rinnovabili e dalla produzione combinata di energia e calore (PCEC/CHP). Per questo occorreranno ulteriori nuovi investimenti per la riconfigurazione delle reti elettriche. Per esempio, la diffusione in mare aperto della produzione eolica richiederà in diversi luoghi nuove interconnessioni e rafforzamenti della rete. La produzione distribuita richiederà l'ammodernamento della rete a bassa tensione.

Il mercato interno deve anche assicurare il costante bilanciamento dell'offerta e della domanda. L'attuale evoluzione del consumo di elettricità nell'UE allargata presenta profili di crescita del tutto inaccettabili ed è necessario fare un deciso sforzo per risparmiare energia. Tuttavia, la prevista chiusura di un gran numero di centrali esistenti implica anche a medio termine, la probabile realizzazione di investimenti in nuovi impianti di generazione. Resta comunque il fatto che per la gestione della domanda e per la capacità di generazione occorrono investimenti e che le imprese e le famiglie che faranno questi investimenti devono fare riferimento a un quadro di regole certe che stabilisca come vengono fissati i prezzi dell'elettricità.

A questo proposito va ricordato che l'elettricità è un prodotto diverso dagli altri. Non ha nessun sostituto reale e non può essere immagazzinata. Inoltre, la sicurezza della rete riveste la qualità di bene pubblico poiché qualsiasi inconveniente nella fornitura di elettricità ha ripercussioni generali su tutti i consumatori. Pertanto, in previsione di un mercato aperto alla concorrenza, è evidente la necessità di creare, nell'Unione europea, un quadro adeguato di regole per gli investimenti a lungo termine nel settore dell'elettricità, sia sul lato dell'offerta che sul lato della domanda.

2. STANDARD DI RENDIMENTO DELLA RETE

La rete deve poter funzionare continuamente entro i limiti di frequenza, tensione e intensità di corrente accettabili. A causa della natura fisica dell'elettricità e delle continue variazioni del profilo della produzione e del consumo, è molto difficile poter prevedere con precisione la quantità di energia richiesta in ogni punto della rete. Il controllo di queste infrastrutture essenziali dipende a sua volta dalla sicurezza e dall'affidabilità delle infrastrutture TIC di monitoraggio e controllo.

Per fronteggiare questa incertezza, i gestori della rete adottano norme per garantire che la rete abbia capacità sufficiente per poter funzionare in modo sicuro in varie condizioni limite. È il caso, ad esempio, della determinazione della capacità che può essere usata in sicurezza tra due zone di controllo.

Le reti elettriche sono costituite da un grandissimo numero di componenti. Il sistema è progettato per sopportare i guasti del sistema ritenuti ragionevolmente probabili. Lo standard generale di funzionamento della rete è la cosiddetta regola "n-1". Secondo questa regola la rete deve continuare a funzionare anche nel caso in cui si verifichi un guasto in una parte determinata di essa. Ovviamente, non sono previste tutte le eventualità, poiché i costi connessi alla risoluzione di tutti i possibili inconvenienti sarebbero proibitivi.

Queste norme, al pari di altre prescrizioni in materia di informazione e programmazione di orari, sono oggetto di orientamenti adottati volontariamente dai membri delle organizzazioni dei GRT, come UCTE e Nordel. La UCTE sta aggiornando il suo manuale operativo con l'intenzione di renderlo contrattualmente vincolante per i suoi membri. Esiste anche la possibilità di incorporare ulteriori norme tecniche negli orientamenti che saranno approvati come previsto dal regolamento sugli scambi transfrontalieri di energia.

Oltre alle regole operative sopra accennate, i legislatori hanno anche la possibilità di imporre obiettivi di rendimento ai gestori della rete di trasmissione e di distribuzione. Simili obiettivi stimoleranno le imprese interessate a continuare la manutenzione della rete e a non tagliare i costi di gestione. Ovviamente, il livello effettivo degli obiettivi dovrebbe essere lasciato alla discrezione degli Stati membri. In particolare, le autorità di regolamentazione dovranno stabilire tali obiettivi in sede di approvazione delle modalità di determinazione degli oneri di accesso alla rete. Pertanto, l'articolo 4 della proposta attribuisce agli Stati membri il compito di assicurare la cooperazione delle imprese di distribuzione e trasmissione, per esempio nell'ambito dell'iniziativa UCTE.

3. L'EQUILIBRIO DELL'OFFERTA E DELLA DOMANDA

Come già indicato nel Libro verde della Commissione sulla sicurezza dell'approvvigionamento [1], questo aspetto è una preoccupazione costante per l'Unione. Anche se è stata dissociata dalla crescita economica, la domanda di energia dovrebbe ancora crescere nei prossimi anni.

[1] COM(2000) 769 def. del 29 novembre 2000.

Le attuali linee di tendenza non sono però accettabili e, a questo proposito, la principale priorità degli gli Stati membri dovrebbe essere l'adozione di misure in grado di controllare l'aumento della domanda. Tale approccio è meno oneroso, più rapido e in linea con gli impegni dell'Unione europea in materia di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra. Dunque, la gestione della domanda deve essere il fulcro della politica di tutti gli Stati membri per garantire la sicurezza della fornitura di energia. Una politica di previsione della domanda che determini le necessità supplementari di generazione in base all'ipotesi di uno statu quo non è una politica sostenibile né a livello nazionale né a livello comunitario.

Nello stesso tempo, tuttavia, nel giro di pochi anni moltissime centrali verranno chiuse, per cui saranno probabilmente necessari nuovi investimenti in impianti di produzione, se non altro per rinnovare il parco esistente. Si prevede che gran parte di questi nuovi impianti sfrutteranno fonti di energia rinnovabili o si baseranno sulla PCEC distribuita. La direttiva sulle fonti di energia rinnovabili [2] impone agli Stati membri obiettivi specifici di aumento della percentuale di produzione da fonti rinnovabili. In sede di Consiglio sono attualmente in discussione analoghe misure per la PCEC. Il problema, in questo contesto, è quindi di stabilire se siano eventualmente necessarie misure supplementari di altra natura.

[2] Direttiva 2001/77/CE.

Uno degli effetti positivi di un mercato concorrenziale è l'eliminazione della tendenza al sovrainvestimento nella capacità produttiva che è caratteristica intrinseca di un settore elettrico pianificato e centralizzato. Ciò è particolarmente vero laddove la domanda può essere più sensibile ai prezzi. Per contro, la concorrenza rende più difficile il mantenimento dell'equilibrio tra l'offerta e la domanda.

In un mercato liberalizzato dell'energia, come avviene per altri prodotti, si presume che gli investitori privati riescano a produrre una capacità sufficiente per soddisfare la domanda. In un mercato concorrenziale per ottenere questo risultato si fa affidamento sul meccanismo dei prezzi. Quando i prezzi aumentano, c'è maggiore convenienza ad investire, e quindi o è disponibile una capacità maggiore oppure la domanda viene compressa. Affinché questi meccanismi possano funzionare correttamente, gli investitori devono disporre di regole certe circa l'entità degli interventi del governo nel mercato dell'elettricità, altrimenti l'incertezza sulle regole può impedire la realizzazione di investimenti in capacità di produzione o nelle tecnologie di gestione della domanda. Un altro aspetto è se gli investitori sono disposti a investire per fornire una capacità di punta idonea a fronteggiare i picchi di domanda o situazioni critiche quando non è disponibile un'altra quota rilevante di generazione di tipo diverso. Taluni credono che tali investimenti non saranno realizzati perché questi casi sono rari e imprevedibili. Di conseguenza, potrebbe essere giustificato l'intervento dei governi, nel senso dell'adozione di misure che - supplendo ai meccanismi di mercato - garantiscono la disponibilità di una capacità adeguata. L'obiettivo può essere raggiunto attraverso una combinazione di obiettivi per il livello di capacità di riserva o di misure equivalenti, per esempio sul lato della domanda e adottando misure che perseguono questi stessi obiettivi mediante incentivi o obblighi imposti alle industrie elettriche. L'articolo 5 della proposta di direttiva tratta questo aspetto.

In vari casi il problema della sicurezza di approvvigionamento va la di là delle frontiere nazionali ed esige un'attenta collaborazione tra gli Stati membri interessati. Salvo in casi d'urgenza particolari, il mercato unico deve funzionare in continuazione. Ciò significa che la capacità fissa disponibile tra gli Stati membri non dovrebbe mai essere interrotta per cause diverse dalla "forza maggiore". Ad esempio, gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati a interrompere i flussi transfrontalieri a causa dell'andamento dei prezzi all'ingrosso locali. Tuttavia, allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero valutare con prudenza l'ammontare di elettricità importata disponibile durante i picchi di domanda e tenere presente l'andamento della capacità di riserva negli altri Stati membri, in particolare quelli che dipendono maggiormente dalle importazioni di energia.

Una seconda considerazione è che gli Stati membri devono adottare politiche di sicurezza delle forniture ragionevolmente coerenti tra di loro. La capacità di riserva può comportare un aumento sensibile dei costi complessivi della fornitura di elettricità. Uno Stato membro potrebbe cioè essere tentato di tenere le sue capacità di riserva a livelli molto bassi e di approfittare della capacità di riserva dei paesi più prudenti. Del pari, qualsiasi meccanismo utilizzato per sostenere la produzione dovrebbe essere sufficientemente coerente per evitare distorsioni nel mercato dell'elettricità.

4. COSTRUZIONE DI INTERCONNESSIONI

Senza nuovi investimenti nelle interconnessioni tra gli Stati membri il mercato interno non potrà funzionare correttamente, con pregiudizio della sicurezza dell'approvvigionamento e dell'efficienza dell'industria. Con il consolidamento dell'industria nasce l'importanza della nuove infrastrutture, in particolare quando la concentrazione industriale è alta a livello di Stati membri. L'aumento delle interconnessioni permette anche agli Stati membri di condividere la capacità di riserva, dal momento che è poco probabile che in più di uno Stato membro si registrino picchi di domanda nello stesso momento. Il risultato sarà un miglioramento del livello di sicurezza di approvvigionamento e un'eventuale riduzione dei costi. Comunque, l'argomento decisivo a favore delle nuove interconnessioni è la necessità di completare l'unificazione dei mercati e di aprire la strada ad una maggiore concorrenza.

Per avere la fiducia necessaria alla costruzione di nuove infrastrutture gli investitori devono disporre di un chiaro quadro normativo. Perciò, anche se principalmente spetta ai GRT proporre progetti di infrastruttura, è evidente che l'autorità di regolamentazione deve comunque partecipare al processo di pianificazione dato che sono proprio loro le autorità competenti per approvare le tariffe che i GRT posso applicare. Del pari, le autorità di regolamentazione nei vicini Stati membri devono cooperare nel decidere quali investimenti devono essere approvati.

Le autorità di regolamentazione nazionali devono garantire che i GRT siano adeguatamente compensati per gli investimenti che realizzano. Il rendimento del capitale sui nuovi investimenti deve essere almeno pari al costo del capitale dell'impresa interessata, tenuto conto della sua struttura finanziaria. In alcuni casi potrebbe essere previsto un rendimento più elevato per nuove infrastrutture.

Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il GRT non faccia progressi sufficientemente rapidi nei grandi progetti di infrastruttura, l'autorità di regolamentazione dovrà disporre di poteri atti ad assicurare la realizzazione dei lavori. Quale estrema ratio, l'autorità di regolamentazione dovrà avere il potere di affidare ad un altro soggetto l'esecuzione dei lavori e i relativi costi saranno a carico del GRT. L'articolo 6 della direttiva proposta disciplina questo procedimento.

5. Conclusioni

Gli investimenti diretti a realizzare un'adeguata capacità di trasmissione sono fondamentali per garantire la sicurezza e la sostenibilità futura dell'approvvigionamento elettrico nell'Unione europea. Per stimolare la concorrenza sono altresì necessarie in Europa nuove interconnessioni, in particolare là dove le imprese esistenti sono in situazione dominante. In mancanza di questi investimenti gli Stati membri potrebbero essere indotti ad adottare ulteriori misure di intervento come dismissioni o cessioni di capacità. È importante, quindi, che si prendano decisioni sugli investimenti e ciò obbliga gli Stati membri a confrontarsi con i problemi anziché rinviare continuamente decisioni improcrastinabili.

È inoltre necessario operare per assicurare il bilanciamento tra domanda e offerta. La principale priorità al riguardo consiste nel frenare il consumo di energia. Là dove sono necessari nuovi investimenti, questi dovranno essere realizzati in impianti basati su energie rinnovabili e sulla cogenerazione. È chiaro, peraltro, che le imprese che possiedono le tecnologie per realizzarli - come qualsiasi altro investitore del settore - devono poter fare riferimento a un quadro di regole stabili. Gli Stati membri dovranno quindi disporre di una disciplina chiaramente definita e stabile, pubblicata prima che gli investimenti vengano effettuati. In caso contrario, la situazione continuerà a deteriorarsi e i governi saranno inclini a dar corso a politiche interventiste, incompatibili con la concorrenza e squilibrate in favore di un aumento della capacità di generazione.

L'allegato progetto di direttiva propone quindi che per sostenere gli investimenti necessari gli Stati membri adottino un quadro normativo stabile e ragionevolmente coerente, nell'osservanza del principio di sussidiarietà.

2003/0301 (COD)

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e per gli investimenti nelle infrastrutture

(testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [3],

[3] GU C [...], [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [4],

[4] GU C [...], [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato delle regioni [5],

[5] GU C [...], [...], pag. [...].

deliberando in base alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato [6],

[6] GU C [...], [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE [7] ha dato un deciso contributo alla creazione del mercato interno dell'elettricità. La garanzia di un elevato livello di sicurezza di approvvigionamento è un obiettivo chiave per il buon funzionamento del mercato interno dell'elettricità e la direttiva offre agli Stati membri la possibilità di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese di elettricità, tra l'altro, in materia di sicurezza di approvvigionamento. È opportuno che questi obblighi di servizio pubblico vengano definiti con la maggiore precisione e rigore possibili e che non comportino la creazione di capacità di generazione superiore a quella necessaria per scongiurare indesiderate interruzioni della fornitura di elettricità ai consumatori finali.

[7] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

(2) Un mercato unico concorrenziale dell'elettricità nell'UE richiede politiche di sicurezza di approvvigionamento trasparenti, non discriminatorie e compatibili con le esigenze di un simile mercato. La mancanza di politiche di questo tipo in uno Stato membro o differenze rilevanti nelle politiche degli Stati membri comporterebbero distorsioni della concorrenza. È dunque essenziale definire chiaramente i ruoli e le responsabilità di tutti gli attori del mercato per garantire il buon funzionamento del mercato interno e la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, evitando la creazione di ostacoli ai nuovi entranti, distorsioni del mercato interno dell'elettricità o gravi difficoltà alle imprese aventi quote di mercato ridotte.

(3) La cooperazione tra gestori nazionali delle reti di trasporto nelle materie legate alla sicurezza della rete - compresa la definizione della capacità di trasferimento, la fornitura di informazioni e il modellamento della rete - è fondamentale per lo sviluppo di un mercato interno correttamente funzionante. La mancanza di coordinamento in materia di sicurezza delle reti pregiudica lo sviluppo di un'equa concorrenza.

(4) I gestori della trasmissione e della distribuzione devono fornire ai clienti finali un servizio di livello elevato in termini di frequenza e durata delle interruzioni.

(5) Senza pregiudizio degli articoli 86, 87 e 88 del trattato CE, è importante che gli Stati membri fissino un quadro inequivoco che faciliti la sicurezza dell'approvvigionamento e incoraggi gli investimenti nella capacità di produzione e nelle tecniche di gestione della domanda. È anche importante che siano adottate misure appropriate per assicurare un quadro regolamentare e fiscale atto a incoraggiare gli investimenti in nuove interconnessioni di trasmissione, specialmente tra Stati membri. Per evitare distorsioni alla concorrenza, è opportuno che questi incentivi vengano armonizzati a livello comunitario.

(6) Il Consiglio europeo di Barcellona ha stabilito un obiettivo di interconnessione tra gli Stati membri pari al 10% della capacità di produzione installata in ogni Stato membro, in modo da migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e agevolare la concorrenza. Un basso livello di interconnessione ha l'effetto di frammentare il mercato e costituisce un ostacolo allo sviluppo della concorrenza. L'esistenza di un'adeguata capacità di interconnessione fisica è una condizione indispensabile ma non sufficiente per consentire alla concorrenza di esplicare pienamente i suoi effetti. È anche necessario impedire ai gestori dei sistemi di trasmissione di abbassare la capacità per creare artificialmente una penuria di elettricità. A tal fine occorre assicurare una maggiore trasparenza ai procedimenti con cui viene calcolata e assegnata la capacità nel sistema di trasmissione.

(7) I gestori delle reti di trasmissione hanno bisogno di un quadro regolamentare adeguato per investire. Tale quadro deve creare certezza giuridica e comprendere un tasso ragionevole di rendimento degli investimenti realizzati che copra come minimo il loro costo di capitale. Deve anche contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento e a creare una concorrenza effettiva nel mercato interno.

(8) Gli Stati membri fissano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali emanate per attuazione della presente direttiva e ne assicurano l'applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(9) In conformità dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, sanciti dall'articolo 5 del trattato CE, gli obiettivi delle misure proposte, vale a dire la creazione di un mercato interno dell'energia completamente operativo basato su una concorrenza leale e su un approvvigionamento sicuro dell'energia elettrica, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in oggetto, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo necessario per il raggiungimento di questi obiettivi e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

La presente direttiva stabilisce misure intese a garantire il buon funzionamento del mercato interno dell'elettricità nell'Unione europea, assicurando la sicurezza dell'approvvigionamento ed un livello adeguato di interconnessione tra gli Stati membri.

Essa detta un quadro di regole all'interno del quale gli Stati membri definiscono politiche generali trasparenti e non discriminatorie in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, compatibili con le esigenze di un mercato unico concorrenziale dell'elettricità.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

"generazione": la produzione di energia elettrica;

"trasmissione": il trasporto di energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione finalizzato alla consegna ai clienti finali o ai distributori, ad esclusione della fornitura;

"gestore della rete di trasmissione": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di trasmissione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti, nonché di assicurare la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

"distribuzione": il trasporto di energia elettrica su reti di distribuzione a alta, media e bassa tensione per la consegna ai clienti, ad esclusione della fornitura;

"gestore della rete di distribuzione": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti, nonché di assicurare la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;

"interconnettori": apparecchiature utilizzate per collegare le reti elettriche;

"progetti di trasmissione transfrontaliera di energia elettrica": sia gli interconnettori che le connessioni interne che aumentano la possibilità di operazioni transfrontaliere;

"rete interconnessa": un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante uno o più interconnettori;

"fornitura": la vendita, inclusa la rivendita, di energia elettrica ai clienti;

"fonti energetiche rinnovabili": le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);

"generazione distribuita": impianti di generazione collegati alla rete di distribuzione;

"autorità di regolamentazione": le autorità di regolamentazione come definite all'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE;

"nuovo entrante sul mercato": una società che produce o fornisce energia elettrica in uno Stato membro che abbia iniziato l'attività in tale Stato dopo l'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE;

"società con piccola quota di mercato": un produttore che detiene meno del 5% della capacità di generazione su tale mercato o un fornitore che detiene meno del 5% del suo rispettivo mercato.

Articolo 3 Disposizioni generali

1. Nel fissare le politiche generali atte a garantire elevati livelli di sicurezza della fornitura di elettricità, gli Stati membri definiscono e pubblicano i ruoli e le responsabilità delle diverse categorie di operatori del mercato:

a) gestori dei sistemi di trasmissione;

b) fornitori;

nell'attuazione di queste politiche e specificano, se del caso, gli standard minimi che devono rispettare gli operatori del mercato dell'elettricità in questione.

2. Nella definizione di queste misure, gli Stati membri devono tenere nella massima considerazione i seguenti aspetti:

a) il mercato interno e le possibilità di cooperazione transfrontaliera ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

b) la necessità di abbassare il tasso tendenziale di crescita della domanda di elettricità in modo da rispettare gli impegni assunti dalla Comunità in materia ambientale;

c) l'importanza di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica;

d) la necessità di garantire livelli adeguati di capacità di produzione di riserva o misure equivalenti sul lato della domanda;

e) la necessità di promuovere l'uso di elettricità prodotta da fonti rinnovabili in conformità con la direttiva 2001/77/CE;

f) la necessità di un certo grado di diversificazione nella produzione di elettricità onde garantire un equilibrio ragionevole tra i diversi combustibili primari;

g) la necessità di stimolare l'efficienza energetica e l'adozione di nuove tecnologie, ed in particolare le tecnologie per la gestione della domanda, per lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili e la generazione distribuita;

h) la necessità di un funzionamento ininterrotto della rete nel caso di guasti al sistema in uno o più punti della rete e i costi relativi all'attenuazione delle conseguenze di questa perturbazione della fornitura;

i) la necessità di rinnovare permanentemente le reti di trasporto e di distribuzione per mantenerle efficienti;

j) la necessità di fornire elettricità in modo economicamente redditizio.

3. Gli Stati membri vigilano affinché nessuna misura adottata ai sensi del paragrafo 1 costituisca un onere eccessivo per i nuovi entranti sul mercato e per le imprese con una quota di mercato ridotta. Essi valutano inoltre l'impatto delle misure nazionali sul costo dell'elettricità per i consumatori finali.

Articolo 4 Sicurezza della rete

1. Gli Stati membri, consultandosi con i loro paesi vicini, vigilano affinché i gestori delle reti di trasporto osservino gli standard operativi minimi di sicurezza della rete.

2. Le autorità di regolamentazione degli Stati membri fissano per i gestori della rete di trasmissione e distribuzione standard di rendimento per quanto attiene la frequenza delle interruzioni ai clienti finali dovute a incidenti nella rete di trasmissione. Questi standard sono pubblicati dalle stesse autorità.

Articolo 5 Mantenimento dell'equilibrio tra domanda e offerta

1. Fermo il disposto degli articoli 87 e 88 del trattato, gli Stati membri adottano misure idonee ad assicurare l'equilibrio tra la domanda di elettricità e la capacità di produzione disponibile, in conformità con gli articoli 4 e 7 della direttiva 2003/54/CE, ivi compresa l'incentivazione dell'uso efficiente dell'energia elettrica, nonché le incentivazioni all'ingresso sul mercato di nuove imprese di produzione.

In particolare, gli Stati membri obbligano i gestori della rete di trasmissione a garantire un livello adeguato di capacità di riserva o ad adottare misure equivalenti, per esempio relative al controllo in tempo reale dei picchi della domanda.

Oltre alle misure di cui al secondo comma, e fermo il disposto degli articoli 87 e 88 del trattato, gli Stati membri possono prendere provvedimenti supplementari per conseguire i suddetti obiettivi, quali, ad esempio:

a) promozione della gestione della domanda,

b) clienti interrompibili,

c) obblighi del fornitore e/o del produttore,

d) emanazione di una disciplina per il mercato all'ingrosso, con un numero di concorrenti sufficiente per fornire - attraverso il meccanismo dei prezzi - i segnali opportuni per gli investimenti e il consumo.

2. Gli Stati membri pubblicano le misure adottate ai sensi del presente articolo assicurandone la più ampia diffusione tra i consumatori di elettricità e i potenziali investitori nel settore della produzione.

Articolo 6 Investimenti nelle reti

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nel decidere gli investimenti nelle reti di trasmissione e distribuzione, sia data priorità a misure di gestione rafforzate della domanda se ed in quanto capaci di sostituirsi agli investimenti necessari nelle reti o nella produzione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni di investimento tengano conto della necessità di:

a) offrire maggiori possibilità di connessione a elettricità prodotta da fonti rinnovabili, in modo da raggiungere gli obiettivi indicativi fissati dalla direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e dalla direttiva 200x/xx;

b) offrire maggiori possibilità ai consumatori di esercitare il loro diritto di scelta come previsto dalla direttiva 2003/54/CE;

c) assicurare un servizio di elevata qualità a prezzi ragionevoli, in conformità con la direttiva 2003/54/CE, articolo 3, paragrafo 3 con particolare riferimento ai consumatori di regioni remote e isolate.

Articolo 7 Costruzione di interconnettori

1. I gestori delle reti di trasmissione inviano periodicamente all'autorità di regolamentazione un documento che illustra le loro intenzioni di investimento per la predisposizione di un livello adeguato di capacità di interconnessione transfrontaliera.

2. Il documento di cui al paragrafo 1 può abbracciare uno o più anni solari e tiene conto dei seguenti aspetti:

a) produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura esistenti e programmate,

b) modelli di consumo attesi tenuto conto delle misure di gestione della domanda,

c) necessità di promuovere la produzione distribuita,

d) la necessità di promuovere la produzione da fonti rinnovabili,

e) gli obiettivi regionali, nazionali ed europei in materia di sviluppo sostenibile, compresi i progetti di interesse prioritario europeo contemplati dalla decisione XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia...] [8].

[8]

3. L'autorità di regolamentazione nazionale consulta la Commissione in merito ai documenti sugli investimenti progettati. La Commissione consulterà il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità istituito con decisione della Commissione 2003/796/CE in merito agli effetti aggregati delle strategie d'investimento proposte.

4. All'esito del procedimento di cui al paragrafo 3 e alla luce delle priorità di cui al paragrafo 2 a all'articolo 6 l'autorità di regolamentazione approva il piano del gestore della rete di trasporto o un piano alternativo opportunamente modificato in consultazione con il gestore della rete di trasmissione.

5. In sede di approvazione della metodologia per le tariffe di accesso alla rete di cui all'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva 2003/54/CE, l'autorità di regolamentazione tiene conto della strategia di investimento approvata a norma del paragrafo 4.

Fermo il disposto degli articoli 87 e 88 del trattato essa fornisce, in particolare, incentivi positivi agli investimenti permettendo di ottenere un tasso di rendimento sull'investimento comparabile al costo medio del capitale per gli investimenti che presentano un rischio simile.

6. In caso di ritardo o di inadempimento da parte del gestore della rete di trasmissione nella realizzazione dei progetti di cui al paragrafo 4, l'autorità di regolamentazione deve disporre di tutti i mezzi necessari per garantire il progresso soddisfacente della strategia approvata e, in particolare:

a) imposizione di sanzioni pecuniarie ai gestori della rete di trasmissione i cui progetti non rispettano il calendario previsto,

b) istruzioni al GRT di terminare i lavori entro una data certa;

c) assegnazione a un terzo contraente mediante gara d'appalto, delle opere da eseguire.

Articolo 8 Sanzioni

1. Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali emanate per l'attuazione della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano le suddette disposizioni alla Commissione entro e non oltre il 1° dicembre 2005. Le loro modifiche sono notificate alla Commissione senza ritardo.

Articolo 9 Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate dal suddetto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri decidono le modalità di tale riferimento.

Articolo 10 Presentazione di relazione

La Commissione controlla e riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione al riguardo entro il 31 dicembre 2007.

Articolo 11 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore di intervento: Energia e Trasporti

Attività: Energia Industria e mercato interno

Titolo dell'azione: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e per gli investimenti nelle infrastrutture

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE(I)

non pertinente.

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione (Parte B)

2.2. Periodo d'applicazione:

Annuale

2.3. Stima globale pluriennale delle spese: 0,5 milioni di euro

a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

in milioni di euro (fino a tre decimali)

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese di appoggio (cfr. punto 6.1.2)

non pertinente

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

( Proposta compatibile con la programmazione finanziaria esistente

( La proposta richiede la riprogrammazione della relativa voce delle prospettive finanziarie

- Può rivelarsi necessario ricorrere alle disposizioni dell'accordo interistituzionale.

2.4 Incidenza finanziaria sulle entrate [9]:

[9] Per ulteriori informazioni si veda il documento d'orientamento distinto.

( Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

O

- Incidenza finanziaria - Conseguenza sulle entrate:

N.B.: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere riprese in un foglio a parte, da allegare alla presente scheda finanziaria.

in milioni di EUR (al primo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

(Indicare ciascuna linea di bilancio interessata, aggiungendo l'opportuno numero di righe alla tabella in caso di incidenza su più di una linea di bilancio)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

Il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario [10]

[10] Per ulteriori informazioni, si veda il documento d'orientamento distinto.

5.1.1. Obiettivi perseguiti

L'apertura del mercato dell'energia elettrica rende sempre più importante il mantenimento degli investimenti sia nella distribuzione che nella produzione. Dato che un mercato competitivo modifica il modo in cui tali investimenti sono decisi ed attuati, gli Stati membri devono chiarire le loro politiche al riguardo.

In particolare, per quanto attiene la trasmissione, l'introduzione di un accesso regolamentato dei terzi significa che, in effetti, le decisioni del legislatore sull'accesso alle tariffe determinano la disponibilità di mezzi finanziari per gli investimenti nell'infrastruttura. Se i regolatori non partecipano all'adozione delle decisioni, il risultato sarà la confusione e la paralisi.

In merito al bilanciamento dell'offerta e della domanda, un quadro concorrenziale implica che le decisioni d'investimento rispondano ai segnali dei prezzi piuttosto che alla programmazione governativa. Tuttavia la natura dell'elettricità può rendere i prezzi altamente variabili e la sicurezza di approvvigionamento ha talune caratteristiche di pubblico interesse che giustificano l'eventuale intervento pubblico. In tal caso è necessario che gli Stati membri definiscano in anticipo e con chiarezza i loro indirizzi in modo da non creare un clima di incertezza.

5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

a) Spiegare come e quando è stata eseguita la valutazione ex ante (autore, periodo e luogo dove sono disponibili le relazioni) o come sono state raccolte le relative informazioni

I fatti verificatisi negli anni 2002 e 2003 nel mercato dell'elettricità hanno dimostrato quali problemi possono derivare da investimenti inadeguati. I black-outs nell'UE e negli USA hanno sottolineato l'esigenza di precisi standard operativi per le reti di distribuzione e la necessità di una manutenzione corretta e di uno sviluppo della rete.

L'adeguatezza della produzione è stata messa alla prova da un inverno gelido al Nord e da un'estate soffocante in tutta Europa. È vero che la rete di distribuzione ha reagito bene a queste circostanze, ma è apparso anche subito evidente che è necessaria una diversa gestione della produzione e della domanda. Per questo occorre dettare un quadro di regole precise.

b) Descrivere brevemente le constatazioni e gli insegnamenti tratti dalla valutazione ex ante

Il provvedimento qui presentato è necessario per correggere alcune linee di tendenza indesiderabili e insostenibili che si delineano nel settore dell'energia elettrica dell'UE. Una più intensa interconnessione è necessaria in primo luogo come sostegno all'affermarsi della concorrenza e all'instaurazione di un autentico mercato interno dell'elettricità. Nella misura in cui le nuove interconnessioni forniranno un contributo a questo obiettivo, l'economia dell'Unione potrà ricavarne cospicui vantaggi, che potrebbero arrivare fino a 5 miliardi di euro all'anno. In assenza di questi investimenti, invece, non solo questi vantaggi verranno significativamente compressi, ma verrà anche ristretta la libertà degli utenti di scegliersi il fornitore. Gli investimenti nelle capacità di trasmissione dovrebbero inoltre produrre alcuni benefici sul piano della sicurezza dell'approvvigionamento, dato che una rete rafforzata sarà meglio in grado di assorbire i flussi supplementari e talvolta imprevisti che si sono registrati a seguito dell'introduzione della concorrenza transfrontaliera. Infine, i nuovi investimenti contribuiranno a conseguire gli obiettivi che la Comunità si è dati in campo ambientale, nel senso che la generazione di elettricità a partire da fonti rinnovabili potrà essere immessa nella rete e produrre tutte le sue potenzialità. Alcuni degli investimenti che vengono proposti consentiranno inoltre di fare un miglior uso delle risorse idroelettriche della Comunità. L'attuale quadro normativo per gli investimenti deve essere riformato in particolare per attribuire alle autorità di regolamentazione nazionali un ruolo più incisivo sul piano decisionale.

Le misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento, e segnatamente un maggior coordinamento dei GRT e una maggiore certezza normativa per il mercato all'ingrosso dell'elettricità recheranno beneficio alla Comunità. Back-outs di lunga durata possono provocare seri danni all'economia dell'UE. Si stima infatti che l'interruzione di un giorno delle forniture elettriche in uno degli Stati membri più grandi si aggiri intorno ai 5-10 miliardi di euro. È auspicabile e opportuno intervenire per diminuire la probabilità che si verifichino tali incidenti. Per pervenire a questo risultato occorre un quadro di regole certe che consenta sia ai produttori che ai consumatori di reagire ai segnali trasmessi dal meccanismo dei prezzi senza l'intervento delle pubbliche autorità. Attualmente, in molti Stati membri la situazione al riguardo non è chiara e la direttiva e le misure proposte hanno appunto lo scopo di rimediare a tale situazione.

5.1.3. Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post

Dopo il processo di valutazione e di consultazione, nell'elaborare la presente proposta si è cercato di raggiungere un equilibrio tra interventi sul lato della domanda e interventi sul lato dell'offerta. Fin dalla pubblicazione del Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento, la politica della Comunità ha sempre messo l'accento sulle considerevoli possibilità che la gestione della domanda può offrire tanto per la sicurezza quanto per la sostenibilità dell'approvvigionamento. Tuttavia, la gestione della domanda esige anche decisioni di investimento e anche in questo caso valgono le considerazioni prima fatte a proposito della stabilità del quadro normativo.

Nel presentare l'allegata proposta si è avvertita anche la necessità di esaminare le conseguenze delle proposte (in particolare sulle infrastrutture di trasporto) per il mix dei combustibili utilizzati per la produzione dell'elettricità nell'UE. In genere, le nuove interconnessioni possono avere un certo impatto nel senso che una rete rafforzata può favorire il dispacciamento di elettricità prodotta con basso costo marginale, specialmente a partire dall'energia nucleare ed idroelettrica. Questi effetti non dovrebbero tuttavia essere particolarmente significativi dato che viene proposto soltanto un modesto aumento delle interconnessioni.

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

Non pertinente

5.3. Modalità di attuazione

Il lavoro sarà eseguito interamente all'interno della Commissione, compreso il ricevimento delle proposte degli Stati membri sull'argomento, sul controllo e sulla preparazione di idonee relazioni e valutazioni.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

(Il calcolo degli importi totali indicati nella tabella che segue dev'essere specificato con la ripartizione fornita nella tabella 6.2.)

6.1.1 Intervento finanziario

Impegni in milioni di euro (fino a tre decimali)

>SPAZIO PER TABELLA>

6.1.2. Assistenza tecnica e amministrativa (ATA), spese d'appoggio (SDA) e spese TI (stanziamenti di impegno)

non applicabile

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. Calcolo dei costi per misura prevista nella parte B (per tutto il periodo di programmazione) [11]

[11] Per ulteriori informazioni, si veda il documento d'orientamento distinto.

Non pertinente

Stanziamenti d'impegno in milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

(1) Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.

I. Totale annuale (7.2 + 7.3)

II. Durata dell'azione (anni)

III. Costo totale dell'azione (I x II) // 108 000 EUR

illimitata

108 000 EUR/anno

Le richieste in termini di risorse umane e amministrative devono essere soddisfatte grazie alle risorse disponibili dalla DG TREN nell'ambito del processo di assegnazione annuale.

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

Il risultato delle misure previste nel progetto di direttiva sarà valutato alla luce dello sviluppo futuro degli investimenti. Ciò sarà registrato nelle relazioni previste dalla direttiva basate sulle proposte degli Stati membri.

In particolare, i risultati della direttiva saranno oggetto di un monitoraggio a due livelli:

i. realizzazione dei progetti di interesse europeo definiti negli orientamenti TEN

ii. per ciascuno Stato membro, utilizzazione di un indicatore della percentuale di interconnessione del 10% della capacità di produzione installata, conformemente all'obiettivo stabilito dai capi di Stato e di governo al vertice di Barcellona (marzo 2002).

La raccolta delle relative informazioni sarà effettuata con l'aiuto dei dispositivi di segnalazione esistenti per le TEN e della relazione "benchmarking" sulla realizzazione delle direttive "Elettricità" e "Gas".

8.2. Modalità e periodicità della valutazione

Si ritiene che, due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, sarà effettuato un esame analitico dell'efficacia dell'impostazione del provvedimento nel mettere a punto regole comuni, nonché sull'efficacia degli interventi finanziari della Commissione a sostegno di tale sforzo.

9. MISURE ANTIFRODE

Il rimborso di esperti e il pagamento degli esperti per gli studi eseguiti avverrà conformemente alle disposizioni finanziarie applicabili.

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