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Document 32017R1954
Regulation (EU) 2017/1954 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 amending Council Regulation (EC) No 1030/2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals
Regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi
Regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi
OJ L 286, 1.11.2017, p. 9–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32002R1030 | sostituzione | allegato | 21/11/2017 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Application extended by | 32020D1730 | Irlanda | 20/11/2020 |
1.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 286/9 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1954 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (2) istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. |
(2) |
L'attuale modello uniforme per i permessi di soggiorno, che è utilizzato da venti anni, è considerato compromesso a causa di gravi casi di contraffazione e frode. |
(3) |
È pertanto opportuno istituire un nuovo modello comune per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi con elementi di sicurezza più moderni, per rendere tali permessi di soggiorno più sicuri e per impedire le falsificazioni. |
(4) |
I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato utilizzando il modello uniforme da uno degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen hanno il diritto di circolare liberamente per un periodo non superiore a 90 giorni all'interno dello spazio Schengen a condizione che soddisfino le condizioni d'ingresso di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (codice frontiere Schengen). |
(5) |
La normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi prevede regimi che concedono diritti di mobilità addizionali, con condizioni specifiche per l'ingresso e il soggiorno negli Stati membri vincolati da tale acquis. I permessi di soggiorno rilasciati conformemente a tale normativa utilizzano il modello uniforme stabilito nel regolamento (CE) n. 1030/2002. Pertanto, al fine di consentire alle autorità competenti di identificare i cittadini di paesi terzi che possono beneficiare di tali specifici diritti di mobilità, è importante che su detti permessi di soggiorno figurino chiaramente le pertinenti voci, quali «ricercatore», «studente» o «lavoratore trasferito all'interno della società (ICT)» conformemente alla normativa dell'Unione applicabile. |
(6) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno. |
(7) |
A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano alla sua adozione, non sono da esso vincolati né sono soggetti alla sua applicazione. |
(8) |
Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011. |
(9) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (4), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (5). |
(10) |
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (6), delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7). |
(11) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8), delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (9). |
(12) |
Per consentire agli Stati membri di esaurire le scorte esistenti di permessi di soggiorno, è opportuno prevedere un periodo transitorio entro il quale gli Stati membri possono continuare a usare i precedenti permessi di soggiorno. |
(13) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1030/2002, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 è sostituito dalle immagini e dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I permessi di soggiorno conformi alle prescrizioni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 applicabili fino alla data di cui all'articolo 3, secondo comma, del presente regolamento possono essere rilasciati fino a sei mesi dopo tale data.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri applicano il presente regolamento al più tardi 15 mesi dopo l'adozione delle ulteriori prescrizioni tecniche di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1030/2002.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2017
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2017.
(2) Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(5) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo 'dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(6) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(7) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(8) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(9) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
ALLEGATO
ALLEGATO
FRONTE E RETRO DELLA CARTA
a) Descrizione
Il permesso di soggiorno, comprendente identificatori biometrici, è prodotto come documento separato nel formato ID 1. Utilizza le prescrizioni tecniche stabilite nel documento ICAO sui documenti di viaggio a lettura ottica (documento 9303, settima edizione, del 2015). Esso comprende quanto segue (1):
|
Fronte della carta
Le intestazioni delle voci da 6 a 12 appaiono nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di rilascio. Lo Stato membro di rilascio può aggiungere un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione, nella stessa riga, fino a un massimo di due lingue.
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|
Retro della carta
Elementi di sicurezza nazionali visibili [fatte salve le prescrizioni tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento]:
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b) Colore, procedimento di stampa
Gli Stati membri stabiliscono il colore e il procedimento di stampa in conformità del modello uniforme definito nel presente allegato e delle ulteriori prescrizioni tecniche che devono essere definite a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.
c) Materiali
La carta è costituita interamente di policarbonato o di polimero sintetico equivalente (e ha una durata di almeno 10 anni).
d) Tecniche di stampa
Sono impiegate le seguenti tecniche di stampa:
— |
stampa di fondo offset ad elevata sicurezza, |
— |
stampa fluorescente agli UV, |
— |
stampa a iride. |
La grafica di sicurezza del fronte della carta deve essere distinguibile rispetto al retro.
e) Numerazione
Il numero del documento appare in più di una posizione sul documento (esclusa la zona a lettura ottica).
f) Protezione contro la copiatura
Sul fronte del permesso di soggiorno è usato un DOVID perfezionato che garantisce una qualità d'identificazione e un livello di sicurezza non inferiori a quelli del dispositivo utilizzato nell'attuale modello uniforme per i visti, con grafica ed elementi all'avanguardia compreso un elemento diffrattivo potenziato per la verifica ottica avanzata.
g) Tecniche di personalizzazione
Per assicurare un'adeguata protezione dei dati del permesso di soggiorno contro tentativi di contraffazione e di falsificazione, i dati personali, compresi la fotografia e la firma del titolare nonché gli altri dati essenziali sono integrati nel materiale stesso del documento. Tale personalizzazione è effettuata utilizzando la tecnica di incisione laser o altra tecnologia sicura equivalente.
h) Gli Stati membri possono aggiungere anche ulteriori elementi di sicurezza nazionali a condizione che questi ultimi siano inclusi nell'elenco stilato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento, che siano conformi all'aspetto armonizzato dei modelli di cui sopra e che non sia ridotta l'efficacia degli elementi di sicurezza uniformi.
(1) Le voci che devono essere stampate sono specificate nelle prescrizioni tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.
(2) È previsto un unico campo per i cognomi e i nomi. I cognomi sono in maiuscolo; i nomi sono in minuscolo ma con l'iniziale maiuscola. Non sono consentiti separatori tra cognomi e nomi. Tuttavia, il carattere “,” è consentito come separatore tra il primo e il secondo cognome o nome (ad esempio: TOLEDO, BURGOS Ana, Maria). Se necessario, il primo e il secondo cognome possono essere combinati nella stessa riga, così come i cognomi e nomi, per risparmiare spazio.
(3) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(4) Questa voce è compilata soltanto in un formato della data (gg/mm/aaaa) e non inserendo parole quali “temporaneo” o “illimitato”, poiché la data di scadenza è relativa al documento fisico e non al diritto di residenza.
(5) Ulteriori annotazioni possono essere riportate altresì nel campo 16 (“Annotazioni”) sul retro della carta.
(6) Tutto lo spazio disponibile sul retro della carta (tranne la zona a lettura ottica) è riservato al campo “Annotazioni”. Contiene le annotazioni effettive, seguite da campi obbligatori (data di rilascio, luogo di rilascio/autorità di rilascio, luogo di nascita) e dai campi facoltativi necessari a ciascuno Stato membro.
(7) Le voci facoltative devono essere precedute da sotto-intestazioni.